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EMARK-1999-4

Art. 66 cpv. 2 lett. b e c PA: i motivi di revisione della

Emark · 1998-11-25 · Italiano CH
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5. a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.): che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;

Sachverhalt

Il 14 settembre 1998, la CRA ha respinto il ricorso interposto da F. C.

contro la decisione negativa dell’UFR sulla sua domanda d'asilo.

La CRA ha ritenuto inverosimili le allegazioni determinanti rese

dall'interessato, il quale non ha peraltro reso verosimile d'avere mai chiesto,

come avrebbero dovuto e potuto, la protezione delle autorità statuali contro

l'evocato agire di terzi. La CRA ha pure considerato che in Siria non vi è

persecuzione rilevante in materia d'asilo della minoranza cristiana

siro-ortodossa basata sulla mera appartenenza etnico-religiosa (

GICRA 1995 n.

17, pag. 178

e segg.; OSAR, Jalons n. 49, maggio 1998, pag. 37), che la

documentazione esibita dall'interessato non è atta a corroborare la tesi

contraria, che l'interessato stesso non ha mai svolto attività politica, che ha

lasciato il suo Paese legalmente, che le sanzioni per l'inadempimento degli

obblighi militari sono di per sé irrilevanti in materia d'asilo, e che un

fratello non ha subito alcun pregiudizio rilevante nel corso dell'espletamento

del servizio militare.

L'interessato ha inoltrato domanda di revisione contro la sentenza della CRA.

Ha fatto valere che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti

rilevanti che risultano dagli atti (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), in particolare

di documenti riguardanti i rischi cui sono esposti i siro-ortodossi nel corso

dell'espletamento del servizio militare e in caso di rimpatrio dall'estero

successivamente a una

1999 / 4 - 024

decisione negativa su una domanda d'asilo. L'istante si è

pure doluto del fatto che il suo interprete di fiducia non ha potuto presenziare

all'audizione sui motivi d'asilo, circostanza che la CRA avrebbe dovuto rilevare

d'ufficio. Non averlo fatto costituirebbe una violazione del suo diritto

d'essere sentito.

La CRA ha respinto la domanda di revisione.

Dai considerandi:

5. a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole

garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si

fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed.,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.):

che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;

che tali fatti risultino dagli atti;

che essi siano rilevanti per il giudizio;

che il fatto di non avere tenuto conto di fatti determinanti sia dovuto a

svista.

Fatti sono tutti gli elementi che costituiscono l'incarto sottoposto

all'esame dell'autorità di ricorso, le allegazioni, dichiarazioni e

contestazioni delle parti, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti, la

corrispondenza e i rapporti di periti.

Non sono fatti ai sensi della menzionata disposizione, né la valutazione e

l'apprezzamento del materiale di fatto raccolto nel corso del processo, sempre

che esso sia stato esattamente percepito nella sua interezza e nel suo contenuto,

né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati. Che da una

circostanza di fatto esattamente percepita siano state tratte conseguenze

giuridiche errate, vuoi perché il giudice volutamente non le ha attribuito

rilevanza, vuoi perché le ha assegnato una portata diversa da quella proposta

da una parte, non giustifica una domanda di revisione (cfr. R. Forni, Svista

manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al

Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 e seg.). I

fatti devono essere rilevanti per il giudizio, vale a dire idonei a modificare

la sentenza di merito in senso favorevole all'istante. Se i fatti di cui

l'autorità di

1999 / 4 - 025

ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti, la domanda non può

essere accolta.

D'altra parte, l'autorità di ricorso non è tenuta a menzionare e discutere

ogni fatto di causa, e la circostanza che essa ometta e passi sotto silenzio un

fatto, non significa necessariamente che non ne abbia tenuto conto, ma può

semplicemente voler dire che l'ha giudicato irrilevante (cfr. ibidem, pag. 94 e

seg.). Infine, il mancato apprezzamento dev'essere dovuto a svista. La svista

presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere

in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo

stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata

circostanza si è realizzata, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto,

attribuendogli un contenuto che non ha. La natura stessa della svista si

riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non a un errato apprezzamento

(cfr. ibidem, pag. 95).

Non è ammissibile invocare, come motivo di revisione contro una sentenza

dell'autorità di ricorso, che quest'ultima abbia omesso di rettificare

d'ufficio un'asserita svista dell'autorità inferiore nell'apprezzamento dei

fatti rilevanti (cfr. ibidem, pag. 96).

b) Nel caso concreto, la semplice lettura della sentenza querelata permette

di constatare che la CRA ha tenuto conto sia del doc. n. 8 (, pag. 8 del

giudizio litigioso), sia delle dichiarazioni dell'istante (v. pag. 2, ma

valutate, a pag. 8 della sentenza della CRA, diversamente da come auspicato

dalla parte), sia ancora del doc. n. 7 (leggi scritto di AI, menzionato

esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).

La doglianza secondo cui la CRA non avrebbe tenuto conto della prima parte di

detto scritto di AI, che fa riferimento alle conseguenze della presentazione di

una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani all’estero, è infondata,

avuto riguardo al fatto che, semplicemente, è diversa la nota valutazione della

CRA su questo punto (cfr.

GICRA 1995 n. 17, pag. 178

e segg., nonché sentenza

inedita della CRA del 20 luglio 1998 nella causa G. A., Siria, entrambe

menzionate nel giudizio querelato).

Peraltro, l'integralità della documentazione esibita dall'istante in

procedura ricorsuale è stata oggetto di valutazione da parte della CRA.

1999 /

4 - 026

6. L'istante si duole dell'assenza del suo interprete di fiducia

all'audizione sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995, ciò che costituisce a suo

avviso una violazione del diritto di essere sentito che andava rilevata

d'ufficio (art. 66 cpv. 2 lett. c PA).

a) Tuttavia, secondo l'art. 66 cpv. 3 PA e la giurisprudenza del Tribunale

federale (cfr. DTF 105 Ib 252), l'adduzione di fatti che si sarebbero potuti

invocare già nella procedura di ricorso non giustifica di far luogo a una

revisione. In altri termini, non può essere domandata la revisione di una

sentenza della CRA per motivi che l'istante, usando della diligenza che potevasi

da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella

procedura ricorsuale ordinaria.

A prescindere dal caso di nullità della sentenza impugnata - che neppure

l'istante, a giusto titolo, fa valere essersi verificata in casu -, per

costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve avere avuto per

conseguenza di privare l'istante della possibilità di far capo ai rimedi

ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso. Decidere

altrimenti, implicherebbe l'abolizione d'ogni distinzione tra i mezzi ordinari

d'impugnazione e il rimedio straordinario della revisione, e recherebbe grave e

inaccettabile pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. DTF 105 Ib 252 e

relativi riferimenti).

b) Nel caso concreto, nulla avrebbe impedito all'istante di far valere il

vizio di procedura, da lui ravvisato nell'assenza dell'interprete di fiducia

all'audizione sui motivi d'asilo, già nel corso della procedura di prima

istanza, ma al più tardi in sede ricorsuale, tanto più se tale episodio, come

preteso nella domanda di revisione, avesse influito in modo grave sulle

dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995.

Invece, l'istante non ha sollevato censura specifica, segnatamente di

violazione del suo diritto di essere sentito, né anteriormente alla decisione

dell'UFR del 23 aprile 1997, né in sede ricorsuale (dopo che la patrocinatrice

aveva peraltro potuto visionare gli atti), senza che alcuna circostanza, per

quanto risulta dalle carte processuali, abbia potuto impedirlo o distoglierlo

dal farlo.

c) D'altra parte, benché in diritto amministrativo l'autorità ricorsuale

debba accertare d'ufficio i fatti (art. 12 PA, con i limiti derivanti dagli art.

13 PA e, in particolare, 12b LAsi;

GICRA 1995 n.

23

) e non sia vincolata dai

motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), essa non ha di regola alcun obbligo

d'esaminare

1999

/ 4 - 027

censure non sollevate e articolate dal ricorrente, tenuto conto del

dovere per lo stesso di motivare il gravame (art. 52 cpv. 1 PA; DTF 110 V 53).

Il quesito di sapere se sussistano eccezioni alla regola succitata,

segnatamente allorquando la parte non sia patrocinata da un legale e/o lo

giustifichino circostanze particolari, non soccorre comunque l'istante,

considerato che egli ha avuto ampia facoltà, per ultimo in sede ricorsuale per

il tramite del suo patrocinatore, di presentare tutte le censure e circostanze

fattuali idonee a legittimare l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento

della sua qualità di rifugiato. Il fatto che non condivida l'apprezzamento

delle prove operato dalla CRA non giustifica una domanda di revisione.

d) Per sovrabbondanza, la CRA osserva che ha già considerato possibile la

rinunzia al diritto di essere sentito per atti concludenti (

GICRA 1994 n. 29,

pag. 208

consid. 5).

Inoltre, all'audizione di F. C. sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995 era

comunque presente un interprete, il cui operato non è stato contestato, né

anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né ulteriormente. Non

bisogna poi dimenticare che neppure nella domanda di revisione l'istante ha

indicato fatti nuovi rilevanti per il giudizio che non avrebbe potuto menzionare

nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995 o far valere nel ricorso, o che non

siano già stati esaminati dalla CRA. Da questo profilo, egli pretende

dall'autorità di revisione un annullamento della sentenza su ricorso benché le

basi di giudizio, ossia i fatti di causa, restino invariati, ciò che è escluso,

sconfinando nel tentativo d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti e

valutati.

©

04.06.02

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole

garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si

fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed.,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.):

che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;

che tali fatti risultino dagli atti;

che essi siano rilevanti per il giudizio;

che il fatto di non avere tenuto conto di fatti determinanti sia dovuto a

svista.

Fatti sono tutti gli elementi che costituiscono l'incarto sottoposto

all'esame dell'autorità di ricorso, le allegazioni, dichiarazioni e

contestazioni delle parti, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti, la

corrispondenza e i rapporti di periti.

Non sono fatti ai sensi della menzionata disposizione, né la valutazione e

l'apprezzamento del materiale di fatto raccolto nel corso del processo, sempre

che esso sia stato esattamente percepito nella sua interezza e nel suo contenuto,

né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati. Che da una

circostanza di fatto esattamente percepita siano state tratte conseguenze

giuridiche errate, vuoi perché il giudice volutamente non le ha attribuito

rilevanza, vuoi perché le ha assegnato una portata diversa da quella proposta

da una parte, non giustifica una domanda di revisione (cfr. R. Forni, Svista

manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al

Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 e seg.). I

fatti devono essere rilevanti per il giudizio, vale a dire idonei a modificare

la sentenza di merito in senso favorevole all'istante. Se i fatti di cui

l'autorità di

1999 / 4 - 025

ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti, la domanda non può

essere accolta.

D'altra parte, l'autorità di ricorso non è tenuta a menzionare e discutere

ogni fatto di causa, e la circostanza che essa ometta e passi sotto silenzio un

fatto, non significa necessariamente che non ne abbia tenuto conto, ma può

semplicemente voler dire che l'ha giudicato irrilevante (cfr. ibidem, pag. 94 e

seg.). Infine, il mancato apprezzamento dev'essere dovuto a svista. La svista

presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere

in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo

stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata

circostanza si è realizzata, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto,

attribuendogli un contenuto che non ha. La natura stessa della svista si

riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non a un errato apprezzamento

(cfr. ibidem, pag. 95).

Non è ammissibile invocare, come motivo di revisione contro una sentenza

dell'autorità di ricorso, che quest'ultima abbia omesso di rettificare

d'ufficio un'asserita svista dell'autorità inferiore nell'apprezzamento dei

fatti rilevanti (cfr. ibidem, pag. 96).

b) Nel caso concreto, la semplice lettura della sentenza querelata permette

di constatare che la CRA ha tenuto conto sia del doc. n. 8 (, pag. 8 del

giudizio litigioso), sia delle dichiarazioni dell'istante (v. pag. 2, ma

valutate, a pag. 8 della sentenza della CRA, diversamente da come auspicato

dalla parte), sia ancora del doc. n. 7 (leggi scritto di AI, menzionato

esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).

La doglianza secondo cui la CRA non avrebbe tenuto conto della prima parte di

detto scritto di AI, che fa riferimento alle conseguenze della presentazione di

una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani all’estero, è infondata,

avuto riguardo al fatto che, semplicemente, è diversa la nota valutazione della

CRA su questo punto (cfr.

GICRA 1995 n. 17, pag. 178

e segg., nonché sentenza

inedita della CRA del 20 luglio 1998 nella causa G. A., Siria, entrambe

menzionate nel giudizio querelato).

Peraltro, l'integralità della documentazione esibita dall'istante in

procedura ricorsuale è stata oggetto di valutazione da parte della CRA.

1999 /

4 - 026

E. 6 L'istante si duole dell'assenza del suo interprete di fiducia

all'audizione sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995, ciò che costituisce a suo

avviso una violazione del diritto di essere sentito che andava rilevata

d'ufficio (art. 66 cpv. 2 lett. c PA).

a) Tuttavia, secondo l'art. 66 cpv. 3 PA e la giurisprudenza del Tribunale

federale (cfr. DTF 105 Ib 252), l'adduzione di fatti che si sarebbero potuti

invocare già nella procedura di ricorso non giustifica di far luogo a una

revisione. In altri termini, non può essere domandata la revisione di una

sentenza della CRA per motivi che l'istante, usando della diligenza che potevasi

da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella

procedura ricorsuale ordinaria.

A prescindere dal caso di nullità della sentenza impugnata - che neppure

l'istante, a giusto titolo, fa valere essersi verificata in casu -, per

costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve avere avuto per

conseguenza di privare l'istante della possibilità di far capo ai rimedi

ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso. Decidere

altrimenti, implicherebbe l'abolizione d'ogni distinzione tra i mezzi ordinari

d'impugnazione e il rimedio straordinario della revisione, e recherebbe grave e

inaccettabile pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. DTF 105 Ib 252 e

relativi riferimenti).

b) Nel caso concreto, nulla avrebbe impedito all'istante di far valere il

vizio di procedura, da lui ravvisato nell'assenza dell'interprete di fiducia

all'audizione sui motivi d'asilo, già nel corso della procedura di prima

istanza, ma al più tardi in sede ricorsuale, tanto più se tale episodio, come

preteso nella domanda di revisione, avesse influito in modo grave sulle

dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995.

Invece, l'istante non ha sollevato censura specifica, segnatamente di

violazione del suo diritto di essere sentito, né anteriormente alla decisione

dell'UFR del 23 aprile 1997, né in sede ricorsuale (dopo che la patrocinatrice

aveva peraltro potuto visionare gli atti), senza che alcuna circostanza, per

quanto risulta dalle carte processuali, abbia potuto impedirlo o distoglierlo

dal farlo.

c) D'altra parte, benché in diritto amministrativo l'autorità ricorsuale

debba accertare d'ufficio i fatti (art. 12 PA, con i limiti derivanti dagli art.

13 PA e, in particolare, 12b LAsi;

GICRA 1995 n.

23

) e non sia vincolata dai

motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), essa non ha di regola alcun obbligo

d'esaminare

1999

/ 4 - 027

censure non sollevate e articolate dal ricorrente, tenuto conto del

dovere per lo stesso di motivare il gravame (art. 52 cpv. 1 PA; DTF 110 V 53).

Il quesito di sapere se sussistano eccezioni alla regola succitata,

segnatamente allorquando la parte non sia patrocinata da un legale e/o lo

giustifichino circostanze particolari, non soccorre comunque l'istante,

considerato che egli ha avuto ampia facoltà, per ultimo in sede ricorsuale per

il tramite del suo patrocinatore, di presentare tutte le censure e circostanze

fattuali idonee a legittimare l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento

della sua qualità di rifugiato. Il fatto che non condivida l'apprezzamento

delle prove operato dalla CRA non giustifica una domanda di revisione.

d) Per sovrabbondanza, la CRA osserva che ha già considerato possibile la

rinunzia al diritto di essere sentito per atti concludenti (

GICRA 1994 n. 29,

pag. 208

consid. 5).

Inoltre, all'audizione di F. C. sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995 era

comunque presente un interprete, il cui operato non è stato contestato, né

anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né ulteriormente. Non

bisogna poi dimenticare che neppure nella domanda di revisione l'istante ha

indicato fatti nuovi rilevanti per il giudizio che non avrebbe potuto menzionare

nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995 o far valere nel ricorso, o che non

siano già stati esaminati dalla CRA. Da questo profilo, egli pretende

dall'autorità di revisione un annullamento della sentenza su ricorso benché le

basi di giudizio, ossia i fatti di causa, restino invariati, ciò che è escluso,

sconfinando nel tentativo d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti e

valutati.

©

04.06.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   1999 4/22

EMARK - JICRA - GICRA  1999 / 4

1999 / 4 - 022

Estratto della sentenza CRA del 25 novembre 1998 nella causa F. C., Siria

[

English Summary

]

Art. 66 cpv. 2 lett. b e c PA: i motivi di revisione della

svista e della violazione del diritto di essere sentito.

La svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la

propria vo-lontà, di prendere in considerazione un atto di causa,

rispettivamente un fatto emergente dallo stesso, oppure che l'abbia

percepito in modo inesatto. La natura della svista si riferisce ad un'errata

percezione e ricognizione, non ad un eventuale errato apprezzamento (consid.

5a).

Può essere domandata la revisione di una sentenza, ai sensi

dell'art. 66 cpv. 2 lett. c PA, per vizi procedurali inerenti il

procedimento di prima istanza, non ravvisati d'ufficio dall'autorità di

ricorso, solo allor-quando la parte non ha avuto la possibilità di farli

valere nel ricorso (consid. 6a).

Art. 66 Abs. 2, Bst. b und c VwVG: Revisionsgründe des

Übersehens einer aktenkundigen Tatsache und der Verletzung des rechtlichen

Gehörs.

Das Übersehen einer Tatsache setzt voraus, dass der Richter

versehentlich ein bestimmtes Aktenstück bzw. eine daraus hervorgehende

Tatsache nicht berücksichtigt oder unrichtig verstanden hat. Das Übersehen

bezieht sich auf einen Irrtum in der Wahrnehmung und Erkenntnis, nicht auf

eine allfällige unrichtige Würdigung (Erw. 5a).

Verfahrensmängel im erstinstanzlichen Verfahren, welche die

Beschwerdeinstanz nicht von Amtes wegen erkannt hat, können nur dann als

Revisionsgrund im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. c VwVG angerufen werden, wenn

die Partei keine Möglichkeit hatte, diese Mängel im Beschwerdeverfahren

geltend zu machen (Erw. 6a).

1999 / 4 - 023

Art. 66, al. 2, let. b et c PA : motifs de révision; omission de faits

importants établis par pièces et violation du droit d'être entendu.

L'omission d'un fait présuppose que le juge n'a pas tenu compte par

mégarde d'un fait important établi par pièce ou qu'il l'a interprété de

manière inexacte. L'omission se rapporte à une erreur de perception et de

jugement mais non à une éventuelle erreur d'appréciation (consid. 5a).

Le vice de procédure entachant la décision de première instance et

qui n'a pas été relevé d'office par l'autorité de recours ne peut

constituer un motif de révision au sens de l'art. 66, al. 2, let. c PA

que si la partie n'a pas eu la possibilité de le faire valoir dans la

procédure de recours (consid. 6a).

Riassunto dei fatti:

Il 14 settembre 1998, la CRA ha respinto il ricorso interposto da F. C.

contro la decisione negativa dell’UFR sulla sua domanda d'asilo.

La CRA ha ritenuto inverosimili le allegazioni determinanti rese

dall'interessato, il quale non ha peraltro reso verosimile d'avere mai chiesto,

come avrebbero dovuto e potuto, la protezione delle autorità statuali contro

l'evocato agire di terzi. La CRA ha pure considerato che in Siria non vi è

persecuzione rilevante in materia d'asilo della minoranza cristiana

siro-ortodossa basata sulla mera appartenenza etnico-religiosa (

GICRA 1995 n.

17, pag. 178

e segg.; OSAR, Jalons n. 49, maggio 1998, pag. 37), che la

documentazione esibita dall'interessato non è atta a corroborare la tesi

contraria, che l'interessato stesso non ha mai svolto attività politica, che ha

lasciato il suo Paese legalmente, che le sanzioni per l'inadempimento degli

obblighi militari sono di per sé irrilevanti in materia d'asilo, e che un

fratello non ha subito alcun pregiudizio rilevante nel corso dell'espletamento

del servizio militare.

L'interessato ha inoltrato domanda di revisione contro la sentenza della CRA.

Ha fatto valere che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti

rilevanti che risultano dagli atti (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), in particolare

di documenti riguardanti i rischi cui sono esposti i siro-ortodossi nel corso

dell'espletamento del servizio militare e in caso di rimpatrio dall'estero

successivamente a una

1999 / 4 - 024

decisione negativa su una domanda d'asilo. L'istante si è

pure doluto del fatto che il suo interprete di fiducia non ha potuto presenziare

all'audizione sui motivi d'asilo, circostanza che la CRA avrebbe dovuto rilevare

d'ufficio. Non averlo fatto costituirebbe una violazione del suo diritto

d'essere sentito.

La CRA ha respinto la domanda di revisione.

Dai considerandi:

5. a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole

garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si

fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed.,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.):

che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;

che tali fatti risultino dagli atti;

che essi siano rilevanti per il giudizio;

che il fatto di non avere tenuto conto di fatti determinanti sia dovuto a

svista.

Fatti sono tutti gli elementi che costituiscono l'incarto sottoposto

all'esame dell'autorità di ricorso, le allegazioni, dichiarazioni e

contestazioni delle parti, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti, la

corrispondenza e i rapporti di periti.

Non sono fatti ai sensi della menzionata disposizione, né la valutazione e

l'apprezzamento del materiale di fatto raccolto nel corso del processo, sempre

che esso sia stato esattamente percepito nella sua interezza e nel suo contenuto,

né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati. Che da una

circostanza di fatto esattamente percepita siano state tratte conseguenze

giuridiche errate, vuoi perché il giudice volutamente non le ha attribuito

rilevanza, vuoi perché le ha assegnato una portata diversa da quella proposta

da una parte, non giustifica una domanda di revisione (cfr. R. Forni, Svista

manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al

Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 e seg.). I

fatti devono essere rilevanti per il giudizio, vale a dire idonei a modificare

la sentenza di merito in senso favorevole all'istante. Se i fatti di cui

l'autorità di

1999 / 4 - 025

ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti, la domanda non può

essere accolta.

D'altra parte, l'autorità di ricorso non è tenuta a menzionare e discutere

ogni fatto di causa, e la circostanza che essa ometta e passi sotto silenzio un

fatto, non significa necessariamente che non ne abbia tenuto conto, ma può

semplicemente voler dire che l'ha giudicato irrilevante (cfr. ibidem, pag. 94 e

seg.). Infine, il mancato apprezzamento dev'essere dovuto a svista. La svista

presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere

in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo

stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata

circostanza si è realizzata, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto,

attribuendogli un contenuto che non ha. La natura stessa della svista si

riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non a un errato apprezzamento

(cfr. ibidem, pag. 95).

Non è ammissibile invocare, come motivo di revisione contro una sentenza

dell'autorità di ricorso, che quest'ultima abbia omesso di rettificare

d'ufficio un'asserita svista dell'autorità inferiore nell'apprezzamento dei

fatti rilevanti (cfr. ibidem, pag. 96).

b) Nel caso concreto, la semplice lettura della sentenza querelata permette

di constatare che la CRA ha tenuto conto sia del doc. n. 8 (, pag. 8 del

giudizio litigioso), sia delle dichiarazioni dell'istante (v. pag. 2, ma

valutate, a pag. 8 della sentenza della CRA, diversamente da come auspicato

dalla parte), sia ancora del doc. n. 7 (leggi scritto di AI, menzionato

esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).

La doglianza secondo cui la CRA non avrebbe tenuto conto della prima parte di

detto scritto di AI, che fa riferimento alle conseguenze della presentazione di

una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani all’estero, è infondata,

avuto riguardo al fatto che, semplicemente, è diversa la nota valutazione della

CRA su questo punto (cfr.

GICRA 1995 n. 17, pag. 178

e segg., nonché sentenza

inedita della CRA del 20 luglio 1998 nella causa G. A., Siria, entrambe

menzionate nel giudizio querelato).

Peraltro, l'integralità della documentazione esibita dall'istante in

procedura ricorsuale è stata oggetto di valutazione da parte della CRA.

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6. L'istante si duole dell'assenza del suo interprete di fiducia

all'audizione sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995, ciò che costituisce a suo

avviso una violazione del diritto di essere sentito che andava rilevata

d'ufficio (art. 66 cpv. 2 lett. c PA).

a) Tuttavia, secondo l'art. 66 cpv. 3 PA e la giurisprudenza del Tribunale

federale (cfr. DTF 105 Ib 252), l'adduzione di fatti che si sarebbero potuti

invocare già nella procedura di ricorso non giustifica di far luogo a una

revisione. In altri termini, non può essere domandata la revisione di una

sentenza della CRA per motivi che l'istante, usando della diligenza che potevasi

da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella

procedura ricorsuale ordinaria.

A prescindere dal caso di nullità della sentenza impugnata - che neppure

l'istante, a giusto titolo, fa valere essersi verificata in casu -, per

costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve avere avuto per

conseguenza di privare l'istante della possibilità di far capo ai rimedi

ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso. Decidere

altrimenti, implicherebbe l'abolizione d'ogni distinzione tra i mezzi ordinari

d'impugnazione e il rimedio straordinario della revisione, e recherebbe grave e

inaccettabile pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. DTF 105 Ib 252 e

relativi riferimenti).

b) Nel caso concreto, nulla avrebbe impedito all'istante di far valere il

vizio di procedura, da lui ravvisato nell'assenza dell'interprete di fiducia

all'audizione sui motivi d'asilo, già nel corso della procedura di prima

istanza, ma al più tardi in sede ricorsuale, tanto più se tale episodio, come

preteso nella domanda di revisione, avesse influito in modo grave sulle

dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995.

Invece, l'istante non ha sollevato censura specifica, segnatamente di

violazione del suo diritto di essere sentito, né anteriormente alla decisione

dell'UFR del 23 aprile 1997, né in sede ricorsuale (dopo che la patrocinatrice

aveva peraltro potuto visionare gli atti), senza che alcuna circostanza, per

quanto risulta dalle carte processuali, abbia potuto impedirlo o distoglierlo

dal farlo.

c) D'altra parte, benché in diritto amministrativo l'autorità ricorsuale

debba accertare d'ufficio i fatti (art. 12 PA, con i limiti derivanti dagli art.

13 PA e, in particolare, 12b LAsi;

GICRA 1995 n.

23

) e non sia vincolata dai

motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), essa non ha di regola alcun obbligo

d'esaminare

1999

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censure non sollevate e articolate dal ricorrente, tenuto conto del

dovere per lo stesso di motivare il gravame (art. 52 cpv. 1 PA; DTF 110 V 53).

Il quesito di sapere se sussistano eccezioni alla regola succitata,

segnatamente allorquando la parte non sia patrocinata da un legale e/o lo

giustifichino circostanze particolari, non soccorre comunque l'istante,

considerato che egli ha avuto ampia facoltà, per ultimo in sede ricorsuale per

il tramite del suo patrocinatore, di presentare tutte le censure e circostanze

fattuali idonee a legittimare l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento

della sua qualità di rifugiato. Il fatto che non condivida l'apprezzamento

delle prove operato dalla CRA non giustifica una domanda di revisione.

d) Per sovrabbondanza, la CRA osserva che ha già considerato possibile la

rinunzia al diritto di essere sentito per atti concludenti (

GICRA 1994 n. 29,

pag. 208

consid. 5).

Inoltre, all'audizione di F. C. sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995 era

comunque presente un interprete, il cui operato non è stato contestato, né

anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né ulteriormente. Non

bisogna poi dimenticare che neppure nella domanda di revisione l'istante ha

indicato fatti nuovi rilevanti per il giudizio che non avrebbe potuto menzionare

nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995 o far valere nel ricorso, o che non

siano già stati esaminati dalla CRA. Da questo profilo, egli pretende

dall'autorità di revisione un annullamento della sentenza su ricorso benché le

basi di giudizio, ossia i fatti di causa, restino invariati, ciò che è escluso,

sconfinando nel tentativo d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti e

valutati.

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