5. a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.): che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;
Sachverhalt
Il 14 settembre 1998, la CRA ha respinto il ricorso interposto da F. C.
contro la decisione negativa dellUFR sulla sua domanda d'asilo.
La CRA ha ritenuto inverosimili le allegazioni determinanti rese
dall'interessato, il quale non ha peraltro reso verosimile d'avere mai chiesto,
come avrebbero dovuto e potuto, la protezione delle autorità statuali contro
l'evocato agire di terzi. La CRA ha pure considerato che in Siria non vi è
persecuzione rilevante in materia d'asilo della minoranza cristiana
siro-ortodossa basata sulla mera appartenenza etnico-religiosa (
GICRA 1995 n.
17, pag. 178
e segg.; OSAR, Jalons n. 49, maggio 1998, pag. 37), che la
documentazione esibita dall'interessato non è atta a corroborare la tesi
contraria, che l'interessato stesso non ha mai svolto attività politica, che ha
lasciato il suo Paese legalmente, che le sanzioni per l'inadempimento degli
obblighi militari sono di per sé irrilevanti in materia d'asilo, e che un
fratello non ha subito alcun pregiudizio rilevante nel corso dell'espletamento
del servizio militare.
L'interessato ha inoltrato domanda di revisione contro la sentenza della CRA.
Ha fatto valere che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti
rilevanti che risultano dagli atti (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), in particolare
di documenti riguardanti i rischi cui sono esposti i siro-ortodossi nel corso
dell'espletamento del servizio militare e in caso di rimpatrio dall'estero
successivamente a una
1999 / 4 - 024
decisione negativa su una domanda d'asilo. L'istante si è
pure doluto del fatto che il suo interprete di fiducia non ha potuto presenziare
all'audizione sui motivi d'asilo, circostanza che la CRA avrebbe dovuto rilevare
d'ufficio. Non averlo fatto costituirebbe una violazione del suo diritto
d'essere sentito.
La CRA ha respinto la domanda di revisione.
Dai considerandi:
5. a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole
garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si
fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed.,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.):
che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;
che tali fatti risultino dagli atti;
che essi siano rilevanti per il giudizio;
che il fatto di non avere tenuto conto di fatti determinanti sia dovuto a
svista.
Fatti sono tutti gli elementi che costituiscono l'incarto sottoposto
all'esame dell'autorità di ricorso, le allegazioni, dichiarazioni e
contestazioni delle parti, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti, la
corrispondenza e i rapporti di periti.
Non sono fatti ai sensi della menzionata disposizione, né la valutazione e
l'apprezzamento del materiale di fatto raccolto nel corso del processo, sempre
che esso sia stato esattamente percepito nella sua interezza e nel suo contenuto,
né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati. Che da una
circostanza di fatto esattamente percepita siano state tratte conseguenze
giuridiche errate, vuoi perché il giudice volutamente non le ha attribuito
rilevanza, vuoi perché le ha assegnato una portata diversa da quella proposta
da una parte, non giustifica una domanda di revisione (cfr. R. Forni, Svista
manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al
Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 e seg.). I
fatti devono essere rilevanti per il giudizio, vale a dire idonei a modificare
la sentenza di merito in senso favorevole all'istante. Se i fatti di cui
l'autorità di
1999 / 4 - 025
ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti, la domanda non può
essere accolta.
D'altra parte, l'autorità di ricorso non è tenuta a menzionare e discutere
ogni fatto di causa, e la circostanza che essa ometta e passi sotto silenzio un
fatto, non significa necessariamente che non ne abbia tenuto conto, ma può
semplicemente voler dire che l'ha giudicato irrilevante (cfr. ibidem, pag. 94 e
seg.). Infine, il mancato apprezzamento dev'essere dovuto a svista. La svista
presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere
in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo
stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata
circostanza si è realizzata, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto,
attribuendogli un contenuto che non ha. La natura stessa della svista si
riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non a un errato apprezzamento
(cfr. ibidem, pag. 95).
Non è ammissibile invocare, come motivo di revisione contro una sentenza
dell'autorità di ricorso, che quest'ultima abbia omesso di rettificare
d'ufficio un'asserita svista dell'autorità inferiore nell'apprezzamento dei
fatti rilevanti (cfr. ibidem, pag. 96).
b) Nel caso concreto, la semplice lettura della sentenza querelata permette
di constatare che la CRA ha tenuto conto sia del doc. n. 8 (, pag. 8 del
giudizio litigioso), sia delle dichiarazioni dell'istante (v. pag. 2, ma
valutate, a pag. 8 della sentenza della CRA, diversamente da come auspicato
dalla parte), sia ancora del doc. n. 7 (leggi scritto di AI, menzionato
esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).
La doglianza secondo cui la CRA non avrebbe tenuto conto della prima parte di
detto scritto di AI, che fa riferimento alle conseguenze della presentazione di
una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani allestero, è infondata,
avuto riguardo al fatto che, semplicemente, è diversa la nota valutazione della
CRA su questo punto (cfr.
GICRA 1995 n. 17, pag. 178
e segg., nonché sentenza
inedita della CRA del 20 luglio 1998 nella causa G. A., Siria, entrambe
menzionate nel giudizio querelato).
Peraltro, l'integralità della documentazione esibita dall'istante in
procedura ricorsuale è stata oggetto di valutazione da parte della CRA.
1999 /
4 - 026
6. L'istante si duole dell'assenza del suo interprete di fiducia
all'audizione sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995, ciò che costituisce a suo
avviso una violazione del diritto di essere sentito che andava rilevata
d'ufficio (art. 66 cpv. 2 lett. c PA).
a) Tuttavia, secondo l'art. 66 cpv. 3 PA e la giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. DTF 105 Ib 252), l'adduzione di fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di ricorso non giustifica di far luogo a una
revisione. In altri termini, non può essere domandata la revisione di una
sentenza della CRA per motivi che l'istante, usando della diligenza che potevasi
da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella
procedura ricorsuale ordinaria.
A prescindere dal caso di nullità della sentenza impugnata - che neppure
l'istante, a giusto titolo, fa valere essersi verificata in casu -, per
costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve avere avuto per
conseguenza di privare l'istante della possibilità di far capo ai rimedi
ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso. Decidere
altrimenti, implicherebbe l'abolizione d'ogni distinzione tra i mezzi ordinari
d'impugnazione e il rimedio straordinario della revisione, e recherebbe grave e
inaccettabile pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. DTF 105 Ib 252 e
relativi riferimenti).
b) Nel caso concreto, nulla avrebbe impedito all'istante di far valere il
vizio di procedura, da lui ravvisato nell'assenza dell'interprete di fiducia
all'audizione sui motivi d'asilo, già nel corso della procedura di prima
istanza, ma al più tardi in sede ricorsuale, tanto più se tale episodio, come
preteso nella domanda di revisione, avesse influito in modo grave sulle
dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995.
Invece, l'istante non ha sollevato censura specifica, segnatamente di
violazione del suo diritto di essere sentito, né anteriormente alla decisione
dell'UFR del 23 aprile 1997, né in sede ricorsuale (dopo che la patrocinatrice
aveva peraltro potuto visionare gli atti), senza che alcuna circostanza, per
quanto risulta dalle carte processuali, abbia potuto impedirlo o distoglierlo
dal farlo.
c) D'altra parte, benché in diritto amministrativo l'autorità ricorsuale
debba accertare d'ufficio i fatti (art. 12 PA, con i limiti derivanti dagli art.
13 PA e, in particolare, 12b LAsi;
GICRA 1995 n.
23
) e non sia vincolata dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), essa non ha di regola alcun obbligo
d'esaminare
1999
/ 4 - 027
censure non sollevate e articolate dal ricorrente, tenuto conto del
dovere per lo stesso di motivare il gravame (art. 52 cpv. 1 PA; DTF 110 V 53).
Il quesito di sapere se sussistano eccezioni alla regola succitata,
segnatamente allorquando la parte non sia patrocinata da un legale e/o lo
giustifichino circostanze particolari, non soccorre comunque l'istante,
considerato che egli ha avuto ampia facoltà, per ultimo in sede ricorsuale per
il tramite del suo patrocinatore, di presentare tutte le censure e circostanze
fattuali idonee a legittimare l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento
della sua qualità di rifugiato. Il fatto che non condivida l'apprezzamento
delle prove operato dalla CRA non giustifica una domanda di revisione.
d) Per sovrabbondanza, la CRA osserva che ha già considerato possibile la
rinunzia al diritto di essere sentito per atti concludenti (
GICRA 1994 n. 29,
pag. 208
consid. 5).
Inoltre, all'audizione di F. C. sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995 era
comunque presente un interprete, il cui operato non è stato contestato, né
anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né ulteriormente. Non
bisogna poi dimenticare che neppure nella domanda di revisione l'istante ha
indicato fatti nuovi rilevanti per il giudizio che non avrebbe potuto menzionare
nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995 o far valere nel ricorso, o che non
siano già stati esaminati dalla CRA. Da questo profilo, egli pretende
dall'autorità di revisione un annullamento della sentenza su ricorso benché le
basi di giudizio, ossia i fatti di causa, restino invariati, ciò che è escluso,
sconfinando nel tentativo d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti e
valutati.
©
04.06.02
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole
garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si
fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed.,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.):
che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;
che tali fatti risultino dagli atti;
che essi siano rilevanti per il giudizio;
che il fatto di non avere tenuto conto di fatti determinanti sia dovuto a
svista.
Fatti sono tutti gli elementi che costituiscono l'incarto sottoposto
all'esame dell'autorità di ricorso, le allegazioni, dichiarazioni e
contestazioni delle parti, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti, la
corrispondenza e i rapporti di periti.
Non sono fatti ai sensi della menzionata disposizione, né la valutazione e
l'apprezzamento del materiale di fatto raccolto nel corso del processo, sempre
che esso sia stato esattamente percepito nella sua interezza e nel suo contenuto,
né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati. Che da una
circostanza di fatto esattamente percepita siano state tratte conseguenze
giuridiche errate, vuoi perché il giudice volutamente non le ha attribuito
rilevanza, vuoi perché le ha assegnato una portata diversa da quella proposta
da una parte, non giustifica una domanda di revisione (cfr. R. Forni, Svista
manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al
Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 e seg.). I
fatti devono essere rilevanti per il giudizio, vale a dire idonei a modificare
la sentenza di merito in senso favorevole all'istante. Se i fatti di cui
l'autorità di
1999 / 4 - 025
ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti, la domanda non può
essere accolta.
D'altra parte, l'autorità di ricorso non è tenuta a menzionare e discutere
ogni fatto di causa, e la circostanza che essa ometta e passi sotto silenzio un
fatto, non significa necessariamente che non ne abbia tenuto conto, ma può
semplicemente voler dire che l'ha giudicato irrilevante (cfr. ibidem, pag. 94 e
seg.). Infine, il mancato apprezzamento dev'essere dovuto a svista. La svista
presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere
in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo
stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata
circostanza si è realizzata, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto,
attribuendogli un contenuto che non ha. La natura stessa della svista si
riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non a un errato apprezzamento
(cfr. ibidem, pag. 95).
Non è ammissibile invocare, come motivo di revisione contro una sentenza
dell'autorità di ricorso, che quest'ultima abbia omesso di rettificare
d'ufficio un'asserita svista dell'autorità inferiore nell'apprezzamento dei
fatti rilevanti (cfr. ibidem, pag. 96).
b) Nel caso concreto, la semplice lettura della sentenza querelata permette
di constatare che la CRA ha tenuto conto sia del doc. n. 8 (, pag. 8 del
giudizio litigioso), sia delle dichiarazioni dell'istante (v. pag. 2, ma
valutate, a pag. 8 della sentenza della CRA, diversamente da come auspicato
dalla parte), sia ancora del doc. n. 7 (leggi scritto di AI, menzionato
esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).
La doglianza secondo cui la CRA non avrebbe tenuto conto della prima parte di
detto scritto di AI, che fa riferimento alle conseguenze della presentazione di
una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani allestero, è infondata,
avuto riguardo al fatto che, semplicemente, è diversa la nota valutazione della
CRA su questo punto (cfr.
GICRA 1995 n. 17, pag. 178
e segg., nonché sentenza
inedita della CRA del 20 luglio 1998 nella causa G. A., Siria, entrambe
menzionate nel giudizio querelato).
Peraltro, l'integralità della documentazione esibita dall'istante in
procedura ricorsuale è stata oggetto di valutazione da parte della CRA.
1999 /
4 - 026
E. 6 L'istante si duole dell'assenza del suo interprete di fiducia
all'audizione sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995, ciò che costituisce a suo
avviso una violazione del diritto di essere sentito che andava rilevata
d'ufficio (art. 66 cpv. 2 lett. c PA).
a) Tuttavia, secondo l'art. 66 cpv. 3 PA e la giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. DTF 105 Ib 252), l'adduzione di fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di ricorso non giustifica di far luogo a una
revisione. In altri termini, non può essere domandata la revisione di una
sentenza della CRA per motivi che l'istante, usando della diligenza che potevasi
da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella
procedura ricorsuale ordinaria.
A prescindere dal caso di nullità della sentenza impugnata - che neppure
l'istante, a giusto titolo, fa valere essersi verificata in casu -, per
costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve avere avuto per
conseguenza di privare l'istante della possibilità di far capo ai rimedi
ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso. Decidere
altrimenti, implicherebbe l'abolizione d'ogni distinzione tra i mezzi ordinari
d'impugnazione e il rimedio straordinario della revisione, e recherebbe grave e
inaccettabile pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. DTF 105 Ib 252 e
relativi riferimenti).
b) Nel caso concreto, nulla avrebbe impedito all'istante di far valere il
vizio di procedura, da lui ravvisato nell'assenza dell'interprete di fiducia
all'audizione sui motivi d'asilo, già nel corso della procedura di prima
istanza, ma al più tardi in sede ricorsuale, tanto più se tale episodio, come
preteso nella domanda di revisione, avesse influito in modo grave sulle
dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995.
Invece, l'istante non ha sollevato censura specifica, segnatamente di
violazione del suo diritto di essere sentito, né anteriormente alla decisione
dell'UFR del 23 aprile 1997, né in sede ricorsuale (dopo che la patrocinatrice
aveva peraltro potuto visionare gli atti), senza che alcuna circostanza, per
quanto risulta dalle carte processuali, abbia potuto impedirlo o distoglierlo
dal farlo.
c) D'altra parte, benché in diritto amministrativo l'autorità ricorsuale
debba accertare d'ufficio i fatti (art. 12 PA, con i limiti derivanti dagli art.
13 PA e, in particolare, 12b LAsi;
GICRA 1995 n.
23
) e non sia vincolata dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), essa non ha di regola alcun obbligo
d'esaminare
1999
/ 4 - 027
censure non sollevate e articolate dal ricorrente, tenuto conto del
dovere per lo stesso di motivare il gravame (art. 52 cpv. 1 PA; DTF 110 V 53).
Il quesito di sapere se sussistano eccezioni alla regola succitata,
segnatamente allorquando la parte non sia patrocinata da un legale e/o lo
giustifichino circostanze particolari, non soccorre comunque l'istante,
considerato che egli ha avuto ampia facoltà, per ultimo in sede ricorsuale per
il tramite del suo patrocinatore, di presentare tutte le censure e circostanze
fattuali idonee a legittimare l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento
della sua qualità di rifugiato. Il fatto che non condivida l'apprezzamento
delle prove operato dalla CRA non giustifica una domanda di revisione.
d) Per sovrabbondanza, la CRA osserva che ha già considerato possibile la
rinunzia al diritto di essere sentito per atti concludenti (
GICRA 1994 n. 29,
pag. 208
consid. 5).
Inoltre, all'audizione di F. C. sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995 era
comunque presente un interprete, il cui operato non è stato contestato, né
anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né ulteriormente. Non
bisogna poi dimenticare che neppure nella domanda di revisione l'istante ha
indicato fatti nuovi rilevanti per il giudizio che non avrebbe potuto menzionare
nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995 o far valere nel ricorso, o che non
siano già stati esaminati dalla CRA. Da questo profilo, egli pretende
dall'autorità di revisione un annullamento della sentenza su ricorso benché le
basi di giudizio, ossia i fatti di causa, restino invariati, ciò che è escluso,
sconfinando nel tentativo d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti e
valutati.
©
04.06.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 1999 4/22
EMARK - JICRA - GICRA 1999 / 4
1999 / 4 - 022
Estratto della sentenza CRA del 25 novembre 1998 nella causa F. C., Siria
[
English Summary
]
Art. 66 cpv. 2 lett. b e c PA: i motivi di revisione della
svista e della violazione del diritto di essere sentito.
La svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la
propria vo-lontà, di prendere in considerazione un atto di causa,
rispettivamente un fatto emergente dallo stesso, oppure che l'abbia
percepito in modo inesatto. La natura della svista si riferisce ad un'errata
percezione e ricognizione, non ad un eventuale errato apprezzamento (consid.
5a).
Può essere domandata la revisione di una sentenza, ai sensi
dell'art. 66 cpv. 2 lett. c PA, per vizi procedurali inerenti il
procedimento di prima istanza, non ravvisati d'ufficio dall'autorità di
ricorso, solo allor-quando la parte non ha avuto la possibilità di farli
valere nel ricorso (consid. 6a).
Art. 66 Abs. 2, Bst. b und c VwVG: Revisionsgründe des
Übersehens einer aktenkundigen Tatsache und der Verletzung des rechtlichen
Gehörs.
Das Übersehen einer Tatsache setzt voraus, dass der Richter
versehentlich ein bestimmtes Aktenstück bzw. eine daraus hervorgehende
Tatsache nicht berücksichtigt oder unrichtig verstanden hat. Das Übersehen
bezieht sich auf einen Irrtum in der Wahrnehmung und Erkenntnis, nicht auf
eine allfällige unrichtige Würdigung (Erw. 5a).
Verfahrensmängel im erstinstanzlichen Verfahren, welche die
Beschwerdeinstanz nicht von Amtes wegen erkannt hat, können nur dann als
Revisionsgrund im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. c VwVG angerufen werden, wenn
die Partei keine Möglichkeit hatte, diese Mängel im Beschwerdeverfahren
geltend zu machen (Erw. 6a).
1999 / 4 - 023
Art. 66, al. 2, let. b et c PA : motifs de révision; omission de faits
importants établis par pièces et violation du droit d'être entendu.
L'omission d'un fait présuppose que le juge n'a pas tenu compte par
mégarde d'un fait important établi par pièce ou qu'il l'a interprété de
manière inexacte. L'omission se rapporte à une erreur de perception et de
jugement mais non à une éventuelle erreur d'appréciation (consid. 5a).
Le vice de procédure entachant la décision de première instance et
qui n'a pas été relevé d'office par l'autorité de recours ne peut
constituer un motif de révision au sens de l'art. 66, al. 2, let. c PA
que si la partie n'a pas eu la possibilité de le faire valoir dans la
procédure de recours (consid. 6a).
Riassunto dei fatti:
Il 14 settembre 1998, la CRA ha respinto il ricorso interposto da F. C.
contro la decisione negativa dellUFR sulla sua domanda d'asilo.
La CRA ha ritenuto inverosimili le allegazioni determinanti rese
dall'interessato, il quale non ha peraltro reso verosimile d'avere mai chiesto,
come avrebbero dovuto e potuto, la protezione delle autorità statuali contro
l'evocato agire di terzi. La CRA ha pure considerato che in Siria non vi è
persecuzione rilevante in materia d'asilo della minoranza cristiana
siro-ortodossa basata sulla mera appartenenza etnico-religiosa (
GICRA 1995 n.
17, pag. 178
e segg.; OSAR, Jalons n. 49, maggio 1998, pag. 37), che la
documentazione esibita dall'interessato non è atta a corroborare la tesi
contraria, che l'interessato stesso non ha mai svolto attività politica, che ha
lasciato il suo Paese legalmente, che le sanzioni per l'inadempimento degli
obblighi militari sono di per sé irrilevanti in materia d'asilo, e che un
fratello non ha subito alcun pregiudizio rilevante nel corso dell'espletamento
del servizio militare.
L'interessato ha inoltrato domanda di revisione contro la sentenza della CRA.
Ha fatto valere che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti
rilevanti che risultano dagli atti (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), in particolare
di documenti riguardanti i rischi cui sono esposti i siro-ortodossi nel corso
dell'espletamento del servizio militare e in caso di rimpatrio dall'estero
successivamente a una
1999 / 4 - 024
decisione negativa su una domanda d'asilo. L'istante si è
pure doluto del fatto che il suo interprete di fiducia non ha potuto presenziare
all'audizione sui motivi d'asilo, circostanza che la CRA avrebbe dovuto rilevare
d'ufficio. Non averlo fatto costituirebbe una violazione del suo diritto
d'essere sentito.
La CRA ha respinto la domanda di revisione.
Dai considerandi:
5. a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole
garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si
fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed.,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.):
che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;
che tali fatti risultino dagli atti;
che essi siano rilevanti per il giudizio;
che il fatto di non avere tenuto conto di fatti determinanti sia dovuto a
svista.
Fatti sono tutti gli elementi che costituiscono l'incarto sottoposto
all'esame dell'autorità di ricorso, le allegazioni, dichiarazioni e
contestazioni delle parti, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti, la
corrispondenza e i rapporti di periti.
Non sono fatti ai sensi della menzionata disposizione, né la valutazione e
l'apprezzamento del materiale di fatto raccolto nel corso del processo, sempre
che esso sia stato esattamente percepito nella sua interezza e nel suo contenuto,
né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati. Che da una
circostanza di fatto esattamente percepita siano state tratte conseguenze
giuridiche errate, vuoi perché il giudice volutamente non le ha attribuito
rilevanza, vuoi perché le ha assegnato una portata diversa da quella proposta
da una parte, non giustifica una domanda di revisione (cfr. R. Forni, Svista
manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al
Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 e seg.). I
fatti devono essere rilevanti per il giudizio, vale a dire idonei a modificare
la sentenza di merito in senso favorevole all'istante. Se i fatti di cui
l'autorità di
1999 / 4 - 025
ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti, la domanda non può
essere accolta.
D'altra parte, l'autorità di ricorso non è tenuta a menzionare e discutere
ogni fatto di causa, e la circostanza che essa ometta e passi sotto silenzio un
fatto, non significa necessariamente che non ne abbia tenuto conto, ma può
semplicemente voler dire che l'ha giudicato irrilevante (cfr. ibidem, pag. 94 e
seg.). Infine, il mancato apprezzamento dev'essere dovuto a svista. La svista
presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere
in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo
stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata
circostanza si è realizzata, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto,
attribuendogli un contenuto che non ha. La natura stessa della svista si
riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non a un errato apprezzamento
(cfr. ibidem, pag. 95).
Non è ammissibile invocare, come motivo di revisione contro una sentenza
dell'autorità di ricorso, che quest'ultima abbia omesso di rettificare
d'ufficio un'asserita svista dell'autorità inferiore nell'apprezzamento dei
fatti rilevanti (cfr. ibidem, pag. 96).
b) Nel caso concreto, la semplice lettura della sentenza querelata permette
di constatare che la CRA ha tenuto conto sia del doc. n. 8 (, pag. 8 del
giudizio litigioso), sia delle dichiarazioni dell'istante (v. pag. 2, ma
valutate, a pag. 8 della sentenza della CRA, diversamente da come auspicato
dalla parte), sia ancora del doc. n. 7 (leggi scritto di AI, menzionato
esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).
La doglianza secondo cui la CRA non avrebbe tenuto conto della prima parte di
detto scritto di AI, che fa riferimento alle conseguenze della presentazione di
una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani allestero, è infondata,
avuto riguardo al fatto che, semplicemente, è diversa la nota valutazione della
CRA su questo punto (cfr.
GICRA 1995 n. 17, pag. 178
e segg., nonché sentenza
inedita della CRA del 20 luglio 1998 nella causa G. A., Siria, entrambe
menzionate nel giudizio querelato).
Peraltro, l'integralità della documentazione esibita dall'istante in
procedura ricorsuale è stata oggetto di valutazione da parte della CRA.
1999 /
4 - 026
6. L'istante si duole dell'assenza del suo interprete di fiducia
all'audizione sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995, ciò che costituisce a suo
avviso una violazione del diritto di essere sentito che andava rilevata
d'ufficio (art. 66 cpv. 2 lett. c PA).
a) Tuttavia, secondo l'art. 66 cpv. 3 PA e la giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. DTF 105 Ib 252), l'adduzione di fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di ricorso non giustifica di far luogo a una
revisione. In altri termini, non può essere domandata la revisione di una
sentenza della CRA per motivi che l'istante, usando della diligenza che potevasi
da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella
procedura ricorsuale ordinaria.
A prescindere dal caso di nullità della sentenza impugnata - che neppure
l'istante, a giusto titolo, fa valere essersi verificata in casu -, per
costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve avere avuto per
conseguenza di privare l'istante della possibilità di far capo ai rimedi
ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso. Decidere
altrimenti, implicherebbe l'abolizione d'ogni distinzione tra i mezzi ordinari
d'impugnazione e il rimedio straordinario della revisione, e recherebbe grave e
inaccettabile pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. DTF 105 Ib 252 e
relativi riferimenti).
b) Nel caso concreto, nulla avrebbe impedito all'istante di far valere il
vizio di procedura, da lui ravvisato nell'assenza dell'interprete di fiducia
all'audizione sui motivi d'asilo, già nel corso della procedura di prima
istanza, ma al più tardi in sede ricorsuale, tanto più se tale episodio, come
preteso nella domanda di revisione, avesse influito in modo grave sulle
dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995.
Invece, l'istante non ha sollevato censura specifica, segnatamente di
violazione del suo diritto di essere sentito, né anteriormente alla decisione
dell'UFR del 23 aprile 1997, né in sede ricorsuale (dopo che la patrocinatrice
aveva peraltro potuto visionare gli atti), senza che alcuna circostanza, per
quanto risulta dalle carte processuali, abbia potuto impedirlo o distoglierlo
dal farlo.
c) D'altra parte, benché in diritto amministrativo l'autorità ricorsuale
debba accertare d'ufficio i fatti (art. 12 PA, con i limiti derivanti dagli art.
13 PA e, in particolare, 12b LAsi;
GICRA 1995 n.
23
) e non sia vincolata dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), essa non ha di regola alcun obbligo
d'esaminare
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censure non sollevate e articolate dal ricorrente, tenuto conto del
dovere per lo stesso di motivare il gravame (art. 52 cpv. 1 PA; DTF 110 V 53).
Il quesito di sapere se sussistano eccezioni alla regola succitata,
segnatamente allorquando la parte non sia patrocinata da un legale e/o lo
giustifichino circostanze particolari, non soccorre comunque l'istante,
considerato che egli ha avuto ampia facoltà, per ultimo in sede ricorsuale per
il tramite del suo patrocinatore, di presentare tutte le censure e circostanze
fattuali idonee a legittimare l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento
della sua qualità di rifugiato. Il fatto che non condivida l'apprezzamento
delle prove operato dalla CRA non giustifica una domanda di revisione.
d) Per sovrabbondanza, la CRA osserva che ha già considerato possibile la
rinunzia al diritto di essere sentito per atti concludenti (
GICRA 1994 n. 29,
pag. 208
consid. 5).
Inoltre, all'audizione di F. C. sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995 era
comunque presente un interprete, il cui operato non è stato contestato, né
anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né ulteriormente. Non
bisogna poi dimenticare che neppure nella domanda di revisione l'istante ha
indicato fatti nuovi rilevanti per il giudizio che non avrebbe potuto menzionare
nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995 o far valere nel ricorso, o che non
siano già stati esaminati dalla CRA. Da questo profilo, egli pretende
dall'autorità di revisione un annullamento della sentenza su ricorso benché le
basi di giudizio, ossia i fatti di causa, restino invariati, ciò che è escluso,
sconfinando nel tentativo d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti e
valutati.
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04.06.02