Art. 3 cpv. 3 LAsi: estensione della qualità di rifugiato. 1. I rifugiati possono trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato solo se adempiono personalmente le condizioni materiali per il riconoscimento della qualità di rifugiato medesima (consid. 5a). 2. In casu, l'esame della qualità materiale di rifugiato della moglie del ricorrente è stato esperito sulla base degli atti di causa della stessa, senza ricorso ad ulteriori misure d'istruzione (consid. 7; v. GICRA 1997 n. 1, pag. 9 e seg.). Art. 3 Abs. 3 AsylG: Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft. 1. Flüchtlinge können die abgeleitete (formelle) Flüchtlingseigenschaft nur dann weiterübertagen, wenn sie ihrerseits auch die materielle Flüchtlingseigenschaft erfüllen (Erw. 5a).
Sachverhalt
A. E. ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera sulla base di motivi propri. L'UFR ha respinto siffatta domanda non ritenendo adempite le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. L'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CRA contro la menzionata decisione negativa dell'UFR, nel quale chiede che il gravame sia accolto, la decisione litigiosa annullata e concesso l'asilo in suo favore ai sensi degli articoli 3 cpv. 1 e 2 LAsi. In corso di procedura ricorsuale, l'insorgente ha contratto matrimonio con una connazionale turca riconosciuta come rifugiata in Svizzera. Ha quindi chiesto che gli fosse riconosciuta la qualità di rifugiato perlomeno sulla base dell'art. 3 cpv. 3 LAsi e pure concesso l'asilo in Svizzera. Chiamato ad esprimersi, l'UFR ha proposto la reiezione del gravame. Detto Ufficio ha fatto valere che il coniuge di un rifugiato può essere riconosciuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi solo se il congiunto è stato riconosciuto rifugiato nel senso formale del termine, vale a dire in base all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. L'UFR ha rilevato che la moglie del ricorrente non ha ottenuto l'asilo sulla base dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, bensì dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. E' difatti suo padre, H. D. che è stato riconosciuto siccome rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, mentre la figlia E., allora minorenne, solo successivamente aveva depositato una domanda di ricongiungimento familiare/asilo, unitamente alla madre nonché fratelli e sorelle, ottenendo l'asilo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. Poiché la moglie del ricorrente non è stata riconosciuta come rifugiata nel senso formale del termine, A. E. non può ottenere l'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi. La CRA - pur non riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato conformemente agli art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi sulla base di motivi propri - ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata, riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi ed ordinato all'UFR di accordargli l'asilo in Svizzera.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 5 Con scritti del 3 e 5 ottobre 1996, A. E. ha chiesto che la qualità di rifugiato di sua moglie E. E., nata D., fosse estesa pure a lui (art. 3 cpv. 3 LAsi).
a) Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, se speciali circostanze non vi si oppongono, sono parimenti riconosciuti come rifugiati il coniuge di un rifugiato ed i loro 1998 / 9 - 57 figli minorenni. Secondo la prassi della CRA, i rifugiati possono trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato solo se adempiono personalmente le condizioni materiali per il riconoscimento della qualità di rifugiato medesima. La qualità materiale di rifugiato deve fare l'oggetto di un esame ulteriore sulla base degli atti di causa, vuoi ricorrendo a nuove misure d'istruzione (GICRA 1997 n. 1, pag. 1 e segg.).
b) Nella sua presa di posizione del 20 dicembre 1996, l'UFR ha considerato che E. E.-D. ha ottenuto l'asilo sulla base dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. Le persone che così ottengono l'asilo non devono necessariamente avere esse stesse la qualità di rifugiato. L'UFR ha poi constatato che E. E.-D. ed i suoi familiari, padre escluso, non ottennero l'asilo sulla base dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, bensì 7 cpv. 1 LAsi. Essi non sono perciò stati riconosciuti rifugiati nel senso formale (recte: materiale) del termine, di modo che il ricorrente non potrebbe beneficiare dell'art. 3 cpv. 3 LAsi per ottenere l'asilo. (...).
c) Siffatti considerandi e conclusioni non possono essere condivisi. Da un lato, e a prescindere dal fatto che dalla decisione concernente anche E. E.-D. non emerge affatto che l'asilo le è stato concesso ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAsi (nella decisione in questione non è fatto riferimento ad alcuna disposizione di legge), giova rilevare che se ad E. E.-D. l'UFR effettivamente non aveva a suo tempo riconosciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, non poteva non riconoscere la qualità di rifugiato della stessa giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi (GICRA 1997 n. 1, pag. 4 e seg. e GICRA 1994 n. 7, pag. 60). Dall'altro lato, e per ciò che qui maggiormente interessa, l'UFR non ha esperito alcun esame, sulla base degli atti di causa o - previo annullamento del suo giudizio - attraverso nuove misure d'istruzione, per verificare se la moglie del ricorrente potesse adempiere pure le condizioni della qualità materiale di rifugiato conformemente all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
d) Da quanto esposto, discende che la decisione querelata - presa in violazione del diritto federale e sulla base di un accertamento insufficiente della fattispecie - incorre nell'annullamento.
E. 5a Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, se speciali circostanze non vi si oppongono, sono parimenti riconosciuti come rifugiati il coniuge di un rifugiato ed i loro 1998 / 9 - 57 figli minorenni. Secondo la prassi della CRA, i rifugiati possono trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato solo se adempiono personalmente le condizioni materiali per il riconoscimento della qualità di rifugiato medesima. La qualità materiale di rifugiato deve fare l'oggetto di un esame ulteriore sulla base degli atti di causa, vuoi ricorrendo a nuove misure d'istruzione (GICRA 1997 n. 1, pag. 1 e segg.).
E. 5b Nella sua presa di posizione del 20 dicembre 1996, l'UFR ha considerato che E. E.-D. ha ottenuto l'asilo sulla base dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. Le persone che così ottengono l'asilo non devono necessariamente avere esse stesse la qualità di rifugiato. L'UFR ha poi constatato che E. E.-D. ed i suoi familiari, padre escluso, non ottennero l'asilo sulla base dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, bensì 7 cpv. 1 LAsi. Essi non sono perciò stati riconosciuti rifugiati nel senso formale (recte: materiale) del termine, di modo che il ricorrente non potrebbe beneficiare dell'art. 3 cpv. 3 LAsi per ottenere l'asilo. (...).
E. 5c Siffatti considerandi e conclusioni non possono essere condivisi. Da un lato, e a prescindere dal fatto che dalla decisione concernente anche E. E.-D. non emerge affatto che l'asilo le è stato concesso ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAsi (nella decisione in questione non è fatto riferimento ad alcuna disposizione di legge), giova rilevare che se ad E. E.-D. l'UFR effettivamente non aveva a suo tempo riconosciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, non poteva non riconoscere la qualità di rifugiato della stessa giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi (GICRA 1997 n. 1, pag. 4 e seg. e GICRA 1994 n. 7, pag. 60). Dall'altro lato, e per ciò che qui maggiormente interessa, l'UFR non ha esperito alcun esame, sulla base degli atti di causa o - previo annullamento del suo giudizio - attraverso nuove misure d'istruzione, per verificare se la moglie del ricorrente potesse adempiere pure le condizioni della qualità materiale di rifugiato conformemente all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
E. 5d Da quanto esposto, discende che la decisione querelata - presa in violazione del diritto federale e sulla base di un accertamento insufficiente della fattispecie - incorre nell'annullamento.
E. 6 Quando la CRA annulla una decisione, essa si sostituisce all'istanza inferiore e giudica direttamente nel merito od eccezionalmente rinvia la causa all'autorità di prime cure con istruzioni vincolanti (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65). Nel caso concreto, tale requisito è adempito, sebbene E. 1998 / 9 - 58 E.-D. non sia mai stata sentita sui suoi eventuali motivi d'asilo. Difatti, è possibile pronunciarsi sulla qualità materiale di rifugiato di E. E.-D. sulla base degli atti di causa relativi alla procedura del padre, H. D. (GICRA 1997 n. 1, pag. 9 e seg. consid. 6a).
E. 7 Con riferimento alla fattispecie riguardante E. E.-D., il timore d'esposizione a future persecuzioni è fondato giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi allorquando sia provato o perlomeno reso verosimile che le persecuzioni paventate si realizzeranno con probabilità preponderante in un futuro prossimo. Semplici possibilità d'esposizione a future persecuzioni non sono sufficienti; occorre invece che si sia in presenza di concrete e seri indizi che facciano apparire il timore d'esposizione a future persecuzioni come realistico (cfr. GICRA 1993 n. 21, pag. 135). Tali indizi possono desumersi dalla situazione di altri membri della famiglia, dall'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico, dalla religione, dalla razza, dalla nazionalità, da persecuzioni personali già subite, ma per esempio d'intensità insufficiente, da una grande vulnerabilità personale, soprattutto per le donne, dai seri pregiudizi inflitti ai dei parenti o persone appartenenti alla medesima organizzazione.
a) E' risaputo che contro membri di famiglia di attivisti politici le autorità turche hanno già fatto ricorso a rappresaglie, le quali possono costituire una persecuzione riflessa rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (GICRA 1994 n. 5, pag. 39 e segg.). La possibilità d'essere vittima di una simile persecuzione riflessa è data in particolar modo ove la persona interessata sia membro di una famiglia di un attivista politico, attivista ricercato dalle autorità, autorità che ha motivo di ritenere che l'attivista ricercato sia in stretto contatto con la persona interessata (ibidem). Orbene, dalle carte processuali risulta che H. D., padre di E. E.-D., è stato membro del TKEP politicamente attivo nel villaggio di X (...), che nel ... è stato arrestato e successivamente condannato alla pena di morte perché ritenuto colpevole di assassinio di un poliziotto e per la sua militanza nel TKEP, che il ... è stato messo in libertà in virtù della legge 3713 (legge antiterrorismo), che successivamente è stato di nuovo seriamente messo sotto pressione dalle autorità, al pari della moglie e dei figli (cfr. verbale d'audizione di H. D. del ..., pag. 9). Non bisogna poi dimenticare che altri membri della famiglia D. hanno ottenuto l'asilo in Svizzera, segnatamente due fratelli di H. D., F. e B., che due sue sorelle sono espatriate in direzione rispettivamente di Francia e 1998 / 9 - 59 Svezia, e infine che è risaputo come i D. di X sono stirpe particolarmente invisa alle autorità statuali (...). Non vi è chi non veda, di fronte a simili circostanze, come E. E.-D. avesse ed abbia tuttora fondati timori d'esposizione a future persecuzioni, di modo che alla stessa avrebbe comunque, se già non era stato fatto, dovuto essere concesso l'asilo anche giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
b) Dal momento che E. E.-D. adempie la qualità materiale di rifugiato, può trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato al coniuge qui ricorrente ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi. Non sussistendo motivi d'indegnità (art. 8 LAsi), ad A. E. va concesso pure l'asilo (art. 4 LAsi).
E. 7a E' risaputo che contro membri di famiglia di attivisti politici le autorità turche hanno già fatto ricorso a rappresaglie, le quali possono costituire una persecuzione riflessa rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (GICRA 1994 n. 5, pag. 39 e segg.). La possibilità d'essere vittima di una simile persecuzione riflessa è data in particolar modo ove la persona interessata sia membro di una famiglia di un attivista politico, attivista ricercato dalle autorità, autorità che ha motivo di ritenere che l'attivista ricercato sia in stretto contatto con la persona interessata (ibidem). Orbene, dalle carte processuali risulta che H. D., padre di E. E.-D., è stato membro del TKEP politicamente attivo nel villaggio di X (...), che nel ... è stato arrestato e successivamente condannato alla pena di morte perché ritenuto colpevole di assassinio di un poliziotto e per la sua militanza nel TKEP, che il ... è stato messo in libertà in virtù della legge 3713 (legge antiterrorismo), che successivamente è stato di nuovo seriamente messo sotto pressione dalle autorità, al pari della moglie e dei figli (cfr. verbale d'audizione di H. D. del ..., pag. 9). Non bisogna poi dimenticare che altri membri della famiglia D. hanno ottenuto l'asilo in Svizzera, segnatamente due fratelli di H. D., F. e B., che due sue sorelle sono espatriate in direzione rispettivamente di Francia e 1998 / 9 - 59 Svezia, e infine che è risaputo come i D. di X sono stirpe particolarmente invisa alle autorità statuali (...). Non vi è chi non veda, di fronte a simili circostanze, come E. E.-D. avesse ed abbia tuttora fondati timori d'esposizione a future persecuzioni, di modo che alla stessa avrebbe comunque, se già non era stato fatto, dovuto essere concesso l'asilo anche giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
E. 7b Dal momento che E. E.-D. adempie la qualità materiale di rifugiato, può trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato al coniuge qui ricorrente ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi. Non sussistendo motivi d'indegnità (art. 8 LAsi), ad A. E. va concesso pure l'asilo (art. 4 LAsi).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1998 / 9 - 55
9. Estratto della sentenza della CRA del 26 novembre 1997
nella causa A. E., Turchia.
Art. 3 cpv. 3 LAsi: estensione della qualità di rifugiato.
1. I rifugiati possono trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato solo se adempiono personalmente le condizioni materiali per il riconoscimento della qualità di rifugiato medesima (consid. 5a).
2. In casu, l'esame della qualità materiale di rifugiato della moglie del ricorrente è stato esperito sulla base degli atti di causa della stessa, senza ricorso ad ulteriori misure d'istruzione (consid. 7; v. GICRA 1997 n. 1, pag. 9 e seg.).
Art. 3 Abs. 3 AsylG: Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft.
1. Flüchtlinge können die abgeleitete (formelle) Flüchtlingseigenschaft nur dann weiterübertagen, wenn sie ihrerseits auch die materielle Flüchtlingseigenschaft erfüllen (Erw. 5a).
2. Im vorliegenden Fall liess sich die materielle Flüchtlingseigenschaft der Ehefrau des Beschwerdeführers aufgrund deren eigener Akten, ohne zusätzliche Abklärungen feststellen (vgl. EMARK 1997 Nr. 1, S. 9 f.).
Art. 3, al. 3 LAsi : extension de la qualité de réfugié.
1. Un réfugié ne peut transmettre la qualité de réfugié dérivée (formelle) que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
2. En l'espèce, l'examen de la qualité matérielle de réfugié de l'épouse du recourant a été établie sur la base des actes de son propre dossier, sans faire appel à des mesures d'instruction complémentaires (consid. 7; v. JICRA 1997 no 1, p. 9 s.).
1998 / 9 - 56
Riassunto dei fatti:
A. E. ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera sulla base di motivi propri. L'UFR ha respinto siffatta domanda non ritenendo adempite le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. L'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CRA contro la menzionata decisione negativa dell'UFR, nel quale chiede che il gravame sia accolto, la decisione litigiosa annullata e concesso l'asilo in suo favore ai sensi degli articoli 3 cpv. 1 e 2 LAsi. In corso di procedura ricorsuale, l'insorgente ha contratto matrimonio con una connazionale turca riconosciuta come rifugiata in Svizzera. Ha quindi chiesto che gli fosse riconosciuta la qualità di rifugiato perlomeno sulla base dell'art. 3 cpv. 3 LAsi e pure concesso l'asilo in Svizzera. Chiamato ad esprimersi, l'UFR ha proposto la reiezione del gravame. Detto Ufficio ha fatto valere che il coniuge di un rifugiato può essere riconosciuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi solo se il congiunto è stato riconosciuto rifugiato nel senso formale del termine, vale a dire in base all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. L'UFR ha rilevato che la moglie del ricorrente non ha ottenuto l'asilo sulla base dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, bensì dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. E' difatti suo padre, H. D. che è stato riconosciuto siccome rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, mentre la figlia E., allora minorenne, solo successivamente aveva depositato una domanda di ricongiungimento familiare/asilo, unitamente alla madre nonché fratelli e sorelle, ottenendo l'asilo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. Poiché la moglie del ricorrente non è stata riconosciuta come rifugiata nel senso formale del termine, A. E. non può ottenere l'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi. La CRA - pur non riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato conformemente agli art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi sulla base di motivi propri - ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata, riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi ed ordinato all'UFR di accordargli l'asilo in Svizzera.
Dai considerandi:
5. - Con scritti del 3 e 5 ottobre 1996, A. E. ha chiesto che la qualità di rifugiato di sua moglie E. E., nata D., fosse estesa pure a lui (art. 3 cpv. 3 LAsi).
a) Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, se speciali circostanze non vi si oppongono, sono parimenti riconosciuti come rifugiati il coniuge di un rifugiato ed i loro
1998 / 9 - 57
figli minorenni. Secondo la prassi della CRA, i rifugiati possono trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato solo se adempiono personalmente le condizioni materiali per il riconoscimento della qualità di rifugiato medesima. La qualità materiale di rifugiato deve fare l'oggetto di un esame ulteriore sulla base degli atti di causa, vuoi ricorrendo a nuove misure d'istruzione (GICRA 1997 n. 1, pag. 1 e segg.).
b) Nella sua presa di posizione del 20 dicembre 1996, l'UFR ha considerato che E. E.-D. ha ottenuto l'asilo sulla base dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. Le persone che così ottengono l'asilo non devono necessariamente avere esse stesse la qualità di rifugiato. L'UFR ha poi constatato che E. E.-D. ed i suoi familiari, padre escluso, non ottennero l'asilo sulla base dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, bensì 7 cpv. 1 LAsi. Essi non sono perciò stati riconosciuti rifugiati nel senso formale (recte: materiale) del termine, di modo che il ricorrente non potrebbe beneficiare dell'art. 3 cpv. 3 LAsi per ottenere l'asilo. (...).
c) Siffatti considerandi e conclusioni non possono essere condivisi. Da un lato, e a prescindere dal fatto che dalla decisione concernente anche E. E.-D. non emerge affatto che l'asilo le è stato concesso ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAsi (nella decisione in questione non è fatto riferimento ad alcuna disposizione di legge), giova rilevare che se ad E. E.-D. l'UFR effettivamente non aveva a suo tempo riconosciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, non poteva non riconoscere la qualità di rifugiato della stessa giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi (GICRA 1997 n. 1, pag. 4 e seg. e GICRA 1994 n. 7, pag. 60). Dall'altro lato, e per ciò che qui maggiormente interessa, l'UFR non ha esperito alcun esame, sulla base degli atti di causa o - previo annullamento del suo giudizio - attraverso nuove misure d'istruzione, per verificare se la moglie del ricorrente potesse adempiere pure le condizioni della qualità materiale di rifugiato conformemente all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
d) Da quanto esposto, discende che la decisione querelata - presa in violazione del diritto federale e sulla base di un accertamento insufficiente della fattispecie - incorre nell'annullamento.
6. - Quando la CRA annulla una decisione, essa si sostituisce all'istanza inferiore e giudica direttamente nel merito od eccezionalmente rinvia la causa all'autorità di prime cure con istruzioni vincolanti (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65). Nel caso concreto, tale requisito è adempito, sebbene E.
1998 / 9 - 58
E.-D. non sia mai stata sentita sui suoi eventuali motivi d'asilo. Difatti, è possibile pronunciarsi sulla qualità materiale di rifugiato di E. E.-D. sulla base degli atti di causa relativi alla procedura del padre, H. D. (GICRA 1997 n. 1, pag. 9 e seg. consid. 6a).
7. - Con riferimento alla fattispecie riguardante E. E.-D., il timore d'esposizione a future persecuzioni è fondato giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi allorquando sia provato o perlomeno reso verosimile che le persecuzioni paventate si realizzeranno con probabilità preponderante in un futuro prossimo. Semplici possibilità d'esposizione a future persecuzioni non sono sufficienti; occorre invece che si sia in presenza di concrete e seri indizi che facciano apparire il timore d'esposizione a future persecuzioni come realistico (cfr. GICRA 1993 n. 21, pag. 135). Tali indizi possono desumersi dalla situazione di altri membri della famiglia, dall'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico, dalla religione, dalla razza, dalla nazionalità, da persecuzioni personali già subite, ma per esempio d'intensità insufficiente, da una grande vulnerabilità personale, soprattutto per le donne, dai seri pregiudizi inflitti ai dei parenti o persone appartenenti alla medesima organizzazione.
a) E' risaputo che contro membri di famiglia di attivisti politici le autorità turche hanno già fatto ricorso a rappresaglie, le quali possono costituire una persecuzione riflessa rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (GICRA 1994 n. 5, pag. 39 e segg.). La possibilità d'essere vittima di una simile persecuzione riflessa è data in particolar modo ove la persona interessata sia membro di una famiglia di un attivista politico, attivista ricercato dalle autorità, autorità che ha motivo di ritenere che l'attivista ricercato sia in stretto contatto con la persona interessata (ibidem).
Orbene, dalle carte processuali risulta che H. D., padre di E. E.-D., è stato membro del TKEP politicamente attivo nel villaggio di X (...), che nel ... è stato arrestato e successivamente condannato alla pena di morte perché ritenuto colpevole di assassinio di un poliziotto e per la sua militanza nel TKEP, che il ... è stato messo in libertà in virtù della legge 3713 (legge antiterrorismo), che successivamente è stato di nuovo seriamente messo sotto pressione dalle autorità, al pari della moglie e dei figli (cfr. verbale d'audizione di H. D. del ..., pag. 9). Non bisogna poi dimenticare che altri membri della famiglia D. hanno ottenuto l'asilo in Svizzera, segnatamente due fratelli di H. D., F. e B., che due sue sorelle sono espatriate in direzione rispettivamente di Francia e
1998 / 9 - 59
Svezia, e infine che è risaputo come i D. di X sono stirpe particolarmente invisa alle autorità statuali (...).
Non vi è chi non veda, di fronte a simili circostanze, come E. E.-D. avesse ed abbia tuttora fondati timori d'esposizione a future persecuzioni, di modo che alla stessa avrebbe comunque, se già non era stato fatto, dovuto essere concesso l'asilo anche giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
b) Dal momento che E. E.-D. adempie la qualità materiale di rifugiato, può trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato al coniuge qui ricorrente ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi. Non sussistendo motivi d'indegnità (art. 8 LAsi), ad A. E. va concesso pure l'asilo (art. 4 LAsi).