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EMARK-1998-20

Art. 3 LAsi: persecuzione anteriore e prognosi sui rischi d'ulteriori persecuzioni.

Emark ·EMARK · 1998-04-15 · Italiano CH
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Art. 3 LAsi: persecuzione anteriore e prognosi sui rischi d'ulteriori persecuzioni. 1. Per una vittima di persecuzioni anteriori, il pericolo di recidiva può sussistere anche se tra l'ultimo atto persecutorio e l'espatrio sono trascorsi 12 mesi, e più, nella misura in cui emergano sufficienti indizi in tal senso (consid. 7). 2. Rischi concreti di dover scontare una parte o l'integralità di una condanna a 20 anni di reclusione, per motivi politici, emessa nel 1981 (consid. 8). Art. 3 AsylG: Vorverfolgung und Prognose hinsichtlich eines Risikos zukünftiger Verfolgung. 1. Für ein Opfer früherer Verfolgung kann die Gefahr zukünftiger Verfolgung fortbestehen, selbst wenn seit der letzten Verfolgungshandlung 12 Monate vergangen sind, umso mehr wenn ausreichende und klare Hinweise in diesem Sinne bestehen (Erw. 7).

Sachverhalt

Le richiedenti hanno inoltrato domanda d'asilo nel 1992. X. ha dichiarato d'avere chiesto il visto per la Svizzera per rendere visita ai suoi fratelli in Europa e poi tornare in Iran. Dopo la rivoluzione, la sua famiglia sarebbe stata dichiarata antirivoluzionaria. Suo padre avrebbe lavorato per lo Scià (quale "collaboratore della polizia segreta Savak") e per questa ragione sarebbe stato arrestato e giustiziato, come pure un fratello. Lei stessa sarebbe stata arrestata nel 1981 (durante il periodo di carcerazione sarebbe stata frustata, insultata e minacciata), condannata a venti anni di carcere, dal Tribunale rivoluzionario per attività controrivoluzionaria, e poi rilasciata su cauzione, con il divieto d'esercitare pubbliche funzioni e attività in proprio, con l'obbligo di non lasciare il Paese nonché di presentarsi, con frequenza decrescente, ad un controllo da parte delle autorità. In caso di disobbedienza, avrebbe dovuto scontare la pena residua. Dopo il suo arrivo in Svizzera, avrebbe appreso che i familiari rimasti in patria sarebbero stati importunati dalle autorità e che lei stessa sarebbe ricercata e tutti i suoi beni confiscati. In caso di rimpatrio, teme di essere arrestata e di dover scontare il resto della pena irrogata a suo tempo dal tribunale rivoluzionario. Il 14 maggio 1993, l'UFR ha pronunciato nei confronti delle interessate una decisione di diniego della domanda. Detto Ufficio ha considerato che la richiedente non ha mai svolto attività politiche, o di altra natura, suscettibili d'esporla a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo. Inoltre, i problemi riscontrati al momento della rivoluzione non sarebbero determinanti nella fattispecie nella misura in cui non direttamente all'origine dell'espatrio. D'altra parte, se l'interessata avesse ottenuto un passaporto per vie traverse, non avrebbe mancato di chiedere asilo non appena giunta in Svizzera, essendo allora escluso un ritorno in patria. L'UFR ha ritenuto peraltro inverosimile che X. abbia avuto con le autorità del Paese problemi d'ordine pubblico al momento dell'espatrio, considerato che altrimenti non avrebbe potuto superare i controlli dell'aeroporto munita del proprio passaporto. Contemporaneamente, l'UFR ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile. 1998 / 20 - 178 Nel ricorso inoltrato dinanzi alla CRA, le ricorrenti si dolgono di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Contestano recisamente che una condanna a 20 anni di prigione per legami di parentela e professionali con il regime dello Scià sia irrilevante in materia d'asilo a difetto di specifica attività controrivoluzionaria. Fanno valere che anche dopo la liberazione condizionale, X. è stata oggetto di misure di limitazione della libertà personale di una certa gravità, quali la proibizione di lasciare il Paese, di svolgere attività di sorta presso enti pubblici, di operare nel settore immobiliare, e l'assoggettamento a controlli da parte dell'autorità. L'espatrio va pertanto ascritto all'esposizione a seri pregiudizi per lungo tempo. Le ricorrenti si dolgono infine della violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento in punto all'esecuzione dell'allontanamento. Le insorgenti hanno esibito in sede ricorsuale tre atti giudiziari in fotocopia concernenti X. (gli ultimi due documenti di data posteriore all'espatrio). Le diverse indagini condotte hanno permesso d'appurare l'autenticità dei documenti esibiti. Chiamato ad esprimersi, l'UFR ha proposto la reiezione del ricorso, mentre in replica le ricorrenti hanno mantenuto le loro conclusioni. La CRA ha accolto il gravame, annullato il giudizio litigioso, riconosciuto alle ricorrenti la qualità di rifugiato e ordinato all'UFR d'accordare loro l'asilo.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 5 In merito alla censura d'insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sollevata dalle ricorrenti in questa sede, la CRA considera la stessa siccome fondata, da un lato perché l'UFR ha considerato inverosimili le dichiarazioni di X. sulla base di presunzioni, poco convincenti, connesse al di lei espatrio legale, e dall'altro lato perché non è stato effettuato il necessario esame dei rischi d'esposizione a future persecuzioni in relazione ai seri pregiudizi passati subiti dalla ricorrente medesima (GICRA 1993 n. 31, pag. 222 consid. 10). Peraltro, giusta l'art. 16c cpv. 1 LAsi, successivamente all'audizione sui motivi d'asilo e allorquando, come in casu, non risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o rendere verosimile di essere un rifugiato, l'UFR deve procedere agli ulteriori chiarimenti necessari prima di pronunciare la propria decisione, ciò che nella fattispecie non ha 1998 / 20 - 179 fatto. In simile evenienza, non vi è ragione d'esaminare le altre doglianze sollevate dalle ricorrenti.

E. 6 Quando la CRA annulla una decisione, di regola essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare direttamente nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità di prime cure se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65 consid. 12 e relativi riferimenti). Nel caso concreto, tali requisiti sono adempiti.

E. 7 Ai sensi dell'art. 3 LAsi devono essere considerati rifugiati gli stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esserlo. Secondo la giurisprudenza della CRA e la dottrina, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma pure coloro che fuggono una persecuzione futura o che abbiano già subito in passato una persecuzione determinante in materia d'asilo, quand'anche ormai terminata (GICRA 1993 n. 31, pag. 222 consid. 10; cfr. A. Achermann/ C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2a ed., Berna 1991, pag. 107; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 127). In quest'ultimo caso, esiste - secondo una teoria - una presunzione in favore di un pericolo di recidiva (in tedesco cosiddetta Wiederholungsgefahr), di modo che un diniego della domanda d'asilo è ipotizzabile solo nel caso in cui la prognosi di recidiva sia negativa, ovvero allorquando si possa escludere con probabilità preponderante l'esposizione a nuove persecuzioni (cfr. W. Kälin, op. cit. pag. 127 e relativi riferimenti, in particolare quello circa la prassi della Corte costituzionale in Germania). La prassi svizzera è leggermente differenziata, nel senso che vengono di regola ammessi dei fondati timori di future persecuzioni solo quando sussista un nesso temporale e causale tra le persecuzioni passate e l'espatrio (GICRA 1997 n. 14, pag. 106 e seg. consid. 2a). Il nesso temporale fra persecuzione passata e fuga decade, sempre di regola, quando la fuga medesima interviene dopo 6 - 12 mesi dalla fine delle persecuzioni (cfr. GICRA 1997 n. 14, pag. 106 nonché relativi riferimenti), mentre il nesso causale viene meno quando i timori di future persecuzioni non traggono in alcun modo origine dalle persecuzioni passate (cfr. S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 296). La differenza tra le due teorie risulta nel contrapporsi delle presunzioni della variante sviluppata dalle autorità svizzere. In altri termini, alla presunzione dell'esistenza di un pericolo di recidiva per coloro che sono già stati vittima di 1998 / 20 - 180 persecuzioni passate si contrappone un'ulteriore presunzione secondo la quale la prognosi non può di regola che essere negativa se tra la persecuzione passata e l'espatrio sono trascorsi da 6 a 12 mesi. In casu non è necessario determinarsi su quale delle due varianti sia da preferire, da un lato perché la differenza appare di fatto marginale, e dall'altro lato perché nel caso concreto, per i motivi che vedremo di seguito, la ricorrente ha comunque fondato timore d'esposizione a persecuzioni future sulla base dei seri pregiudizi subiti in patria anteriormente all'espatrio.

E. 8 a) Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore deve essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Il solo fatto che il richiedente sia preoccupato non è sufficiente per ammettere un timore fondato. Occorre che degli indizi facciano apparire il timore oggettivamente fondato. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti dei familiari del richiedente d'asilo, la sua appartenenza ad un specifico gruppo sociale o politico oppure determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita - che non è in sé determinante in materia d'asilo -, da una grande vulnerabilità personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione. Questi indizi sono determinanti solo quando indicano che la minaccia di persecuzione è reale (GICRA 1993 n. 21, pag. 135).

b) Nella fattispecie, non si può che constatare che la ricorrente ha reso verosimile i fatti esposti a sostegno della sua domanda d'asilo. Essa ha comprovato con documento considerato autentico dalla persona di fiducia della rappresentanza svizzera a Teheran, ovvero con un'attestazione del tribunale rivoluzionario del (...), di essere stata arrestata il (...) 1981, di essere stata condannata a vent'anni di reclusione, e quindi liberata condizionalmente il (...) 1983. La ricorrente è credibile quando afferma che il processo cui è stata sottoposta deve definirsi iniquo, ovvero non rispettoso dei più elementari diritti della difesa e originato da considerazioni meramente politiche. Durante il periodo di carcerazione di ventotto mesi, l'interessata è stata maltrattata fisicamente e psichicamente. Benché liberata, all'insorgente sono state poste delle condizioni relativamente gravose, e limitative della libertà personale, quali l'obbligo a presentarsi a controlli regolari e l'interdizione all'espatrio 1998 / 20 - 181 (non senza dimenticare l'interdizione all'esercizio di cariche pubbliche). Inoltre, se a prima vista può sembrare impossibile, stante il divieto d'espatrio, che la ricorrente abbia potuto ottenere una passaporto e superare i controlli doganali, in virtù dell'insieme delle circostanze del caso di specie, la CRA non ha ragione di dubitare che essa abbia potuto ottenere il passaporto dietro pagamento di un lauto compenso (si legga su corruzione) e così pure superare i controlli all'aeroporto. Certo, la ricorrente - anche in ragione delle buone condizioni finanziarie della famiglia - fintanto che si è assoggettata alle limitazioni della libertà personale che traggono origine da condanna per motivi politici, non le ha risentite come una pressione psichica insopportabile né ha in qualche modo manifestato timori d'esposizione a future persecuzioni, se è vero come è vero che ha dichiarato d'essere espatriata per far visita ai propri fratelli in Svizzera e negli Stati Uniti. Ad ogni buon conto, l'insorgente ha avuto conoscenza di una convocazione a lei indirizzata dalle autorità iraniane il (...), convocazione comportante il medesimo numero di pratica della procedura penale sfociata nel 1981 nella menzionata condanna a vent'anni di reclusione per attività controrivoluzionaria, convocazione pure considerata autentica dalla persona di fiducia della rappresentanza svizzera a Teheran. Dal terzo documento giudiziario esibito, risulta pure che le autorità iraniane hanno invano tentato la notificazione della convocazione precedentemente citata (...). Parimenti plausibile è l'allegazione della ricorrente secondo la quale le autorità, non trovandola, abbiano arrestato madre e fratello, detenuti rispettivamente un mese e tre mesi. Particolarmente inquietante è la richiesta d'informazioni sull'insorgente rivolta dalle autorità iraniane a quelle svizzere (...) nel (...) sulla base di motivazione curiosa (...). In sostanza, e nonostante il decorso del tempo, le autorità iraniane hanno continuano ad "interessarsi" alla ricorrente, ad imporle limitazioni della libertà personale, e il timore soggettivo da lei risentito di subire seri pregiudizi in relazione alla passata procedura di condanna, in particolare di dovere scontare parte o l'integralità della pena detentiva pronunciata nel 1981 per motivi politici, si fonda su seri indizi, quali le comprovate ricerche nei suoi confronti ed i riferimenti sulla convocazione delle autorità iraniane esibita in questa sede del numero di pratica di detta procedura. In simile evenienza, l'affermazione contenuta nel rapporto della rappresentanza svizzera secondo cui non è probabile che la ricorrente possa nuovamente essere oggetto di una procedura penale in relazione agli eventi passati non trova conforto in alcun elemento emergente dalle carte processuali. Non bisogna poi dimenticare che non si ha notizia di un miglioramento 1998 / 20 - 182 dell'equità delle procedure a carattere esclusivamente, o prevalentemente, politico dinanzi ai tribunali iraniani.

c) Da quanto esposto, discende che il timore di X. d'essere esposta in caso di rimpatrio a persecuzioni rilevanti giusta l'art. 3 LAsi è oggettivamente fondato, di modo che sono adempiti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 8a Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore deve essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Il solo fatto che il richiedente sia preoccupato non è sufficiente per ammettere un timore fondato. Occorre che degli indizi facciano apparire il timore oggettivamente fondato. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti dei familiari del richiedente d'asilo, la sua appartenenza ad un specifico gruppo sociale o politico oppure determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita - che non è in sé determinante in materia d'asilo -, da una grande vulnerabilità personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione. Questi indizi sono determinanti solo quando indicano che la minaccia di persecuzione è reale (GICRA 1993 n. 21, pag. 135).

E. 8b Nella fattispecie, non si può che constatare che la ricorrente ha reso verosimile i fatti esposti a sostegno della sua domanda d'asilo. Essa ha comprovato con documento considerato autentico dalla persona di fiducia della rappresentanza svizzera a Teheran, ovvero con un'attestazione del tribunale rivoluzionario del (...), di essere stata arrestata il (...) 1981, di essere stata condannata a vent'anni di reclusione, e quindi liberata condizionalmente il (...) 1983. La ricorrente è credibile quando afferma che il processo cui è stata sottoposta deve definirsi iniquo, ovvero non rispettoso dei più elementari diritti della difesa e originato da considerazioni meramente politiche. Durante il periodo di carcerazione di ventotto mesi, l'interessata è stata maltrattata fisicamente e psichicamente. Benché liberata, all'insorgente sono state poste delle condizioni relativamente gravose, e limitative della libertà personale, quali l'obbligo a presentarsi a controlli regolari e l'interdizione all'espatrio 1998 / 20 - 181 (non senza dimenticare l'interdizione all'esercizio di cariche pubbliche). Inoltre, se a prima vista può sembrare impossibile, stante il divieto d'espatrio, che la ricorrente abbia potuto ottenere una passaporto e superare i controlli doganali, in virtù dell'insieme delle circostanze del caso di specie, la CRA non ha ragione di dubitare che essa abbia potuto ottenere il passaporto dietro pagamento di un lauto compenso (si legga su corruzione) e così pure superare i controlli all'aeroporto. Certo, la ricorrente - anche in ragione delle buone condizioni finanziarie della famiglia - fintanto che si è assoggettata alle limitazioni della libertà personale che traggono origine da condanna per motivi politici, non le ha risentite come una pressione psichica insopportabile né ha in qualche modo manifestato timori d'esposizione a future persecuzioni, se è vero come è vero che ha dichiarato d'essere espatriata per far visita ai propri fratelli in Svizzera e negli Stati Uniti. Ad ogni buon conto, l'insorgente ha avuto conoscenza di una convocazione a lei indirizzata dalle autorità iraniane il (...), convocazione comportante il medesimo numero di pratica della procedura penale sfociata nel 1981 nella menzionata condanna a vent'anni di reclusione per attività controrivoluzionaria, convocazione pure considerata autentica dalla persona di fiducia della rappresentanza svizzera a Teheran. Dal terzo documento giudiziario esibito, risulta pure che le autorità iraniane hanno invano tentato la notificazione della convocazione precedentemente citata (...). Parimenti plausibile è l'allegazione della ricorrente secondo la quale le autorità, non trovandola, abbiano arrestato madre e fratello, detenuti rispettivamente un mese e tre mesi. Particolarmente inquietante è la richiesta d'informazioni sull'insorgente rivolta dalle autorità iraniane a quelle svizzere (...) nel (...) sulla base di motivazione curiosa (...). In sostanza, e nonostante il decorso del tempo, le autorità iraniane hanno continuano ad "interessarsi" alla ricorrente, ad imporle limitazioni della libertà personale, e il timore soggettivo da lei risentito di subire seri pregiudizi in relazione alla passata procedura di condanna, in particolare di dovere scontare parte o l'integralità della pena detentiva pronunciata nel 1981 per motivi politici, si fonda su seri indizi, quali le comprovate ricerche nei suoi confronti ed i riferimenti sulla convocazione delle autorità iraniane esibita in questa sede del numero di pratica di detta procedura. In simile evenienza, l'affermazione contenuta nel rapporto della rappresentanza svizzera secondo cui non è probabile che la ricorrente possa nuovamente essere oggetto di una procedura penale in relazione agli eventi passati non trova conforto in alcun elemento emergente dalle carte processuali. Non bisogna poi dimenticare che non si ha notizia di un miglioramento 1998 / 20 - 182 dell'equità delle procedure a carattere esclusivamente, o prevalentemente, politico dinanzi ai tribunali iraniani.

E. 8c Da quanto esposto, discende che il timore di X. d'essere esposta in caso di rimpatrio a persecuzioni rilevanti giusta l'art. 3 LAsi è oggettivamente fondato, di modo che sono adempiti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 9 Resta quindi da esaminare se vi sia nel caso concreto un motivo d'esclusione dall'asilo, segnatamente dal profilo dell'art. 8a LAsi (motivi soggettivi insorti dopo la fuga).

a) Giusta l'art. 8a LAsi, non è concesso asilo alla persona che è divenuta rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Motivi soggettivi insorti dopo la fuga, a prescindere dal fatto se siano stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. E' vietata una combinazione tra motivi soggettivi insorti dopo la fuga con dei motivi anteriori alla fuga, rispettivamente con dei motivi oggettivi posteriori alla fuga (GICRA 1994 n. 17, pag. 153 consid. 3b; leggi per esempio un cambiamento di regime o l'avvio di un'ondata repressiva), che ad essi soli non siano sufficienti a legittimare il riconoscimento della qualità di rifugiato (GICRA 1995 n. 7, pag. 63 e segg.).

b) Nel caso concreto la ricorrente non è diventata rifugiata con la partenza dal suo Paese d'origine, né tantomeno per un'attività politica svolta all'estero. Difatti, non emergono dalle carte processuali elementi di seria consistenza da cui dedurre che l'interessata è ricercata in patria per avere lasciato illegalmente l'Iran, o per avere deposto una domanda d'asilo in Svizzera, o ancora per avere svolto delle attività politiche di rilievo in esilio (che essa neppure ha preteso d'aver svolto). Il timore d'esposizione a future persecuzioni dell'interessata trae invece origine dal procedimento penale di carattere politico promosso contro di lei negli anni 80 e che è sfociato in una condanna a vent'anni di reclusione. La liberazione condizionale, intervenuta nel 1983 dopo ventotto mesi d'incarcerazione, non ha posto fine ai pregiudizi inflitti all'insorgente, semplicemente diminuiti nel tempo per intensità a tal punto da non essere più ritenuti dall'insorgente così gravi da costringerla all'espatrio. Tuttavia, come dimostra incontrovertibilmente il numero di pratica apposto 1998 / 20 - 183 sulla convocazione della ricorrente del (...), numero di pratica identico a quello del procedimento penale dell'inizio degli anni 80, la ricorrente rischia delle sanzioni di natura politica in caso di rimpatrio per l'inadempimento delle condizioni poste alla liberazione condizionale, e non per l'espatrio in quanto tale o per la presentazione di una domanda d'asilo all'estero. I suoi timori d'esposizione a future persecuzioni sono pertanto strettamente connessi ai seri pregiudizi subiti nel passato, come dimostra pure la curiosa richiesta (...) del (...). In simile evenienza, il fatto che siano trascorsi molti anni dalla liberazione condizionale non è motivo sufficiente per una prognosi negativa sull'esistenza di futuri timori fondati, la ricorrente avendo reso verosimile nel senso della probabilità preponderante il contrario, e dunque invalidato una siffatta presunzione. Alcun dubbio vi è, altresì, sul nesso causale con la persecuzione passata.

c) Da quanto esposto, discende che non sussistono in casu motivi soggettivi insorti dopo la fuga implicanti l'esclusione dall'asilo. Non si ravvisano neppure altre ragioni ostative alla concessione dell'asilo medesimo sulla base di fondati timori di future persecuzioni che traggono origine da seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi subiti dalla ricorrente in passato.

E. 9a Giusta l'art. 8a LAsi, non è concesso asilo alla persona che è divenuta rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Motivi soggettivi insorti dopo la fuga, a prescindere dal fatto se siano stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. E' vietata una combinazione tra motivi soggettivi insorti dopo la fuga con dei motivi anteriori alla fuga, rispettivamente con dei motivi oggettivi posteriori alla fuga (GICRA 1994 n. 17, pag. 153 consid. 3b; leggi per esempio un cambiamento di regime o l'avvio di un'ondata repressiva), che ad essi soli non siano sufficienti a legittimare il riconoscimento della qualità di rifugiato (GICRA 1995 n. 7, pag. 63 e segg.).

E. 9b Nel caso concreto la ricorrente non è diventata rifugiata con la partenza dal suo Paese d'origine, né tantomeno per un'attività politica svolta all'estero. Difatti, non emergono dalle carte processuali elementi di seria consistenza da cui dedurre che l'interessata è ricercata in patria per avere lasciato illegalmente l'Iran, o per avere deposto una domanda d'asilo in Svizzera, o ancora per avere svolto delle attività politiche di rilievo in esilio (che essa neppure ha preteso d'aver svolto). Il timore d'esposizione a future persecuzioni dell'interessata trae invece origine dal procedimento penale di carattere politico promosso contro di lei negli anni 80 e che è sfociato in una condanna a vent'anni di reclusione. La liberazione condizionale, intervenuta nel 1983 dopo ventotto mesi d'incarcerazione, non ha posto fine ai pregiudizi inflitti all'insorgente, semplicemente diminuiti nel tempo per intensità a tal punto da non essere più ritenuti dall'insorgente così gravi da costringerla all'espatrio. Tuttavia, come dimostra incontrovertibilmente il numero di pratica apposto 1998 / 20 - 183 sulla convocazione della ricorrente del (...), numero di pratica identico a quello del procedimento penale dell'inizio degli anni 80, la ricorrente rischia delle sanzioni di natura politica in caso di rimpatrio per l'inadempimento delle condizioni poste alla liberazione condizionale, e non per l'espatrio in quanto tale o per la presentazione di una domanda d'asilo all'estero. I suoi timori d'esposizione a future persecuzioni sono pertanto strettamente connessi ai seri pregiudizi subiti nel passato, come dimostra pure la curiosa richiesta (...) del (...). In simile evenienza, il fatto che siano trascorsi molti anni dalla liberazione condizionale non è motivo sufficiente per una prognosi negativa sull'esistenza di futuri timori fondati, la ricorrente avendo reso verosimile nel senso della probabilità preponderante il contrario, e dunque invalidato una siffatta presunzione. Alcun dubbio vi è, altresì, sul nesso causale con la persecuzione passata.

E. 9c Da quanto esposto, discende che non sussistono in casu motivi soggettivi insorti dopo la fuga implicanti l'esclusione dall'asilo. Non si ravvisano neppure altre ragioni ostative alla concessione dell'asilo medesimo sulla base di fondati timori di future persecuzioni che traggono origine da seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi subiti dalla ricorrente in passato.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1998 / 20 - 176

20. Estratto della sentenza della CRA del 15 aprile 1998

nella causa X. e famiglia, Iran

Art. 3 LAsi: persecuzione anteriore e prognosi sui rischi d'ulteriori persecuzioni.

1. Per una vittima di persecuzioni anteriori, il pericolo di recidiva può sussistere anche se tra l'ultimo atto persecutorio e l'espatrio sono trascorsi 12 mesi, e più, nella misura in cui emergano sufficienti indizi in tal senso (consid. 7).

2. Rischi concreti di dover scontare una parte o l'integralità di una condanna a 20 anni di reclusione, per motivi politici, emessa nel 1981 (consid. 8).

Art. 3 AsylG: Vorverfolgung und Prognose hinsichtlich eines Risikos zukünftiger Verfolgung.

1. Für ein Opfer früherer Verfolgung kann die Gefahr zukünftiger Verfolgung fortbestehen, selbst wenn seit der letzten Verfolgungshandlung 12 Monate vergangen sind, umso mehr wenn ausreichende und klare Hinweise in diesem Sinne bestehen (Erw. 7).

2. Konkrete Gefahr des Vollzugs eines Teils oder der ganzen Reststrafe aus politischen Gründen bei einem 1981 ausgesprochenen zwanzigjährigen Freiheitsentzug (Erw. 8).

Art. 3 LAsi : persécution passée et risque de persécution future.

1. Pour la victime d'une persécution passée, le risque qu'un tel événement se renouvelle peut subsister - même si entre la dernière persécution et le départ du pays, douze mois ou plus se sont écoulés - dans la mesure où il existe des indices suffisants allant dans ce sens (consid. 7).

1998 / 20 - 177

2. Risque concret d'avoir à purger, en tout ou partie, une peine de vingt ans de réclusion pour motifs politiques prononcée en 1981 (consid. 8).

Riassunto dei fatti:

Le richiedenti hanno inoltrato domanda d'asilo nel 1992.

X. ha dichiarato d'avere chiesto il visto per la Svizzera per rendere visita ai suoi fratelli in Europa e poi tornare in Iran. Dopo la rivoluzione, la sua famiglia sarebbe stata dichiarata antirivoluzionaria. Suo padre avrebbe lavorato per lo Scià (quale "collaboratore della polizia segreta Savak") e per questa ragione sarebbe stato arrestato e giustiziato, come pure un fratello. Lei stessa sarebbe stata arrestata nel 1981 (durante il periodo di carcerazione sarebbe stata frustata, insultata e minacciata), condannata a venti anni di carcere, dal Tribunale rivoluzionario per attività controrivoluzionaria, e poi rilasciata su cauzione, con il divieto d'esercitare pubbliche funzioni e attività in proprio, con l'obbligo di non lasciare il Paese nonché di presentarsi, con frequenza decrescente, ad un controllo da parte delle autorità. In caso di disobbedienza, avrebbe dovuto scontare la pena residua. Dopo il suo arrivo in Svizzera, avrebbe appreso che i familiari rimasti in patria sarebbero stati importunati dalle autorità e che lei stessa sarebbe ricercata e tutti i suoi beni confiscati. In caso di rimpatrio, teme di essere arrestata e di dover scontare il resto della pena irrogata a suo tempo dal tribunale rivoluzionario.

Il 14 maggio 1993, l'UFR ha pronunciato nei confronti delle interessate una decisione di diniego della domanda. Detto Ufficio ha considerato che la richiedente non ha mai svolto attività politiche, o di altra natura, suscettibili d'esporla a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo. Inoltre, i problemi riscontrati al momento della rivoluzione non sarebbero determinanti nella fattispecie nella misura in cui non direttamente all'origine dell'espatrio. D'altra parte, se l'interessata avesse ottenuto un passaporto per vie traverse, non avrebbe mancato di chiedere asilo non appena giunta in Svizzera, essendo allora escluso un ritorno in patria. L'UFR ha ritenuto peraltro inverosimile che X. abbia avuto con le autorità del Paese problemi d'ordine pubblico al momento dell'espatrio, considerato che altrimenti non avrebbe potuto superare i controlli dell'aeroporto munita del proprio passaporto. Contemporaneamente, l'UFR ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile.

1998 / 20 - 178

Nel ricorso inoltrato dinanzi alla CRA, le ricorrenti si dolgono di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Contestano recisamente che una condanna a 20 anni di prigione per legami di parentela e professionali con il regime dello Scià sia irrilevante in materia d'asilo a difetto di specifica attività controrivoluzionaria. Fanno valere che anche dopo la liberazione condizionale, X. è stata oggetto di misure di limitazione della libertà personale di una certa gravità, quali la proibizione di lasciare il Paese, di svolgere attività di sorta presso enti pubblici, di operare nel settore immobiliare, e l'assoggettamento a controlli da parte dell'autorità. L'espatrio va pertanto ascritto all'esposizione a seri pregiudizi per lungo tempo. Le ricorrenti si dolgono infine della violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento in punto all'esecuzione dell'allontanamento. Le insorgenti hanno esibito in sede ricorsuale tre atti giudiziari in fotocopia concernenti X. (gli ultimi due documenti di data posteriore all'espatrio). Le diverse indagini condotte hanno permesso d'appurare l'autenticità dei documenti esibiti.

Chiamato ad esprimersi, l'UFR ha proposto la reiezione del ricorso, mentre in replica le ricorrenti hanno mantenuto le loro conclusioni.

La CRA ha accolto il gravame, annullato il giudizio litigioso, riconosciuto alle ricorrenti la qualità di rifugiato e ordinato all'UFR d'accordare loro l'asilo.

Dai considerandi:

5. - In merito alla censura d'insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sollevata dalle ricorrenti in questa sede, la CRA considera la stessa siccome fondata, da un lato perché l'UFR ha considerato inverosimili le dichiarazioni di X. sulla base di presunzioni, poco convincenti, connesse al di lei espatrio legale, e dall'altro lato perché non è stato effettuato il necessario esame dei rischi d'esposizione a future persecuzioni in relazione ai seri pregiudizi passati subiti dalla ricorrente medesima (GICRA 1993 n. 31, pag. 222 consid. 10). Peraltro, giusta l'art. 16c cpv. 1 LAsi, successivamente all'audizione sui motivi d'asilo e allorquando, come in casu, non risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o rendere verosimile di essere un rifugiato, l'UFR deve procedere agli ulteriori chiarimenti necessari prima di pronunciare la propria decisione, ciò che nella fattispecie non ha

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fatto. In simile evenienza, non vi è ragione d'esaminare le altre doglianze sollevate dalle ricorrenti.

6. - Quando la CRA annulla una decisione, di regola essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare direttamente nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità di prime cure se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65 consid. 12 e relativi riferimenti). Nel caso concreto, tali requisiti sono adempiti.

7. - Ai sensi dell'art. 3 LAsi devono essere considerati rifugiati gli stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esserlo. Secondo la giurisprudenza della CRA e la dottrina, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma pure coloro che fuggono una persecuzione futura o che abbiano già subito in passato una persecuzione determinante in materia d'asilo, quand'anche ormai terminata (GICRA 1993 n. 31, pag. 222 consid. 10; cfr. A. Achermann/ C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2a ed., Berna 1991, pag. 107; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 127). In quest'ultimo caso, esiste - secondo una teoria - una presunzione in favore di un pericolo di recidiva (in tedesco cosiddetta Wiederholungsgefahr), di modo che un diniego della domanda d'asilo è ipotizzabile solo nel caso in cui la prognosi di recidiva sia negativa, ovvero allorquando si possa escludere con probabilità preponderante l'esposizione a nuove persecuzioni (cfr. W. Kälin, op. cit. pag. 127 e relativi riferimenti, in particolare quello circa la prassi della Corte costituzionale in Germania). La prassi svizzera è leggermente differenziata, nel senso che vengono di regola ammessi dei fondati timori di future persecuzioni solo quando sussista un nesso temporale e causale tra le persecuzioni passate e l'espatrio (GICRA 1997 n. 14, pag. 106 e seg. consid. 2a). Il nesso temporale fra persecuzione passata e fuga decade, sempre di regola, quando la fuga medesima interviene dopo 6 - 12 mesi dalla fine delle persecuzioni (cfr. GICRA 1997 n. 14, pag. 106 nonché relativi riferimenti), mentre il nesso causale viene meno quando i timori di future persecuzioni non traggono in alcun modo origine dalle persecuzioni passate (cfr. S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 296). La differenza tra le due teorie risulta nel contrapporsi delle presunzioni della variante sviluppata dalle autorità svizzere. In altri termini, alla presunzione dell'esistenza di un pericolo di recidiva per coloro che sono già stati vittima di

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persecuzioni passate si contrappone un'ulteriore presunzione secondo la quale la prognosi non può di regola che essere negativa se tra la persecuzione passata e l'espatrio sono trascorsi da 6 a 12 mesi. In casu non è necessario determinarsi su quale delle due varianti sia da preferire, da un lato perché la differenza appare di fatto marginale, e dall'altro lato perché nel caso concreto, per i motivi che vedremo di seguito, la ricorrente ha comunque fondato timore d'esposizione a persecuzioni future sulla base dei seri pregiudizi subiti in patria anteriormente all'espatrio.

8. a) Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore deve essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Il solo fatto che il richiedente sia preoccupato non è sufficiente per ammettere un timore fondato. Occorre che degli indizi facciano apparire il timore oggettivamente fondato. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti dei familiari del richiedente d'asilo, la sua appartenenza ad un specifico gruppo sociale o politico oppure determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita - che non è in sé determinante in materia d'asilo -, da una grande vulnerabilità personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione. Questi indizi sono determinanti solo quando indicano che la minaccia di persecuzione è reale (GICRA 1993 n. 21, pag. 135).

b) Nella fattispecie, non si può che constatare che la ricorrente ha reso verosimile i fatti esposti a sostegno della sua domanda d'asilo. Essa ha comprovato con documento considerato autentico dalla persona di fiducia della rappresentanza svizzera a Teheran, ovvero con un'attestazione del tribunale rivoluzionario del (...), di essere stata arrestata il (...) 1981, di essere stata condannata a vent'anni di reclusione, e quindi liberata condizionalmente il (...) 1983. La ricorrente è credibile quando afferma che il processo cui è stata sottoposta deve definirsi iniquo, ovvero non rispettoso dei più elementari diritti della difesa e originato da considerazioni meramente politiche. Durante il periodo di carcerazione di ventotto mesi, l'interessata è stata maltrattata fisicamente e psichicamente. Benché liberata, all'insorgente sono state poste delle condizioni relativamente gravose, e limitative della libertà personale, quali l'obbligo a presentarsi a controlli regolari e l'interdizione all'espatrio

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(non senza dimenticare l'interdizione all'esercizio di cariche pubbliche). Inoltre, se a prima vista può sembrare impossibile, stante il divieto d'espatrio, che la ricorrente abbia potuto ottenere una passaporto e superare i controlli doganali, in virtù dell'insieme delle circostanze del caso di specie, la CRA non ha ragione di dubitare che essa abbia potuto ottenere il passaporto dietro pagamento di un lauto compenso (si legga su corruzione) e così pure superare i controlli all'aeroporto. Certo, la ricorrente - anche in ragione delle buone condizioni finanziarie della famiglia - fintanto che si è assoggettata alle limitazioni della libertà personale che traggono origine da condanna per motivi politici, non le ha risentite come una pressione psichica insopportabile né ha in qualche modo manifestato timori d'esposizione a future persecuzioni, se è vero come è vero che ha dichiarato d'essere espatriata per far visita ai propri fratelli in Svizzera e negli Stati Uniti.

Ad ogni buon conto, l'insorgente ha avuto conoscenza di una convocazione a lei indirizzata dalle autorità iraniane il (...), convocazione comportante il medesimo numero di pratica della procedura penale sfociata nel 1981 nella menzionata condanna a vent'anni di reclusione per attività controrivoluzionaria, convocazione pure considerata autentica dalla persona di fiducia della rappresentanza svizzera a Teheran. Dal terzo documento giudiziario esibito, risulta pure che le autorità iraniane hanno invano tentato la notificazione della convocazione precedentemente citata (...). Parimenti plausibile è l'allegazione della ricorrente secondo la quale le autorità, non trovandola, abbiano arrestato madre e fratello, detenuti rispettivamente un mese e tre mesi. Particolarmente inquietante è la richiesta d'informazioni sull'insorgente rivolta dalle autorità iraniane a quelle svizzere (...) nel (...) sulla base di motivazione curiosa (...). In sostanza, e nonostante il decorso del tempo, le autorità iraniane hanno continuano ad "interessarsi" alla ricorrente, ad imporle limitazioni della libertà personale, e il timore soggettivo da lei risentito di subire seri pregiudizi in relazione alla passata procedura di condanna, in particolare di dovere scontare parte o l'integralità della pena detentiva pronunciata nel 1981 per motivi politici, si fonda su seri indizi, quali le comprovate ricerche nei suoi confronti ed i riferimenti sulla convocazione delle autorità iraniane esibita in questa sede del numero di pratica di detta procedura. In simile evenienza, l'affermazione contenuta nel rapporto della rappresentanza svizzera secondo cui non è probabile che la ricorrente possa nuovamente essere oggetto di una procedura penale in relazione agli eventi passati non trova conforto in alcun elemento emergente dalle carte processuali. Non bisogna poi dimenticare che non si ha notizia di un miglioramento

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dell'equità delle procedure a carattere esclusivamente, o prevalentemente, politico dinanzi ai tribunali iraniani.

c) Da quanto esposto, discende che il timore di X. d'essere esposta in caso di rimpatrio a persecuzioni rilevanti giusta l'art. 3 LAsi è oggettivamente fondato, di modo che sono adempiti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

9. - Resta quindi da esaminare se vi sia nel caso concreto un motivo d'esclusione dall'asilo, segnatamente dal profilo dell'art. 8a LAsi (motivi soggettivi insorti dopo la fuga).

a) Giusta l'art. 8a LAsi, non è concesso asilo alla persona che è divenuta rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Motivi soggettivi insorti dopo la fuga, a prescindere dal fatto se siano stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. E' vietata una combinazione tra motivi soggettivi insorti dopo la fuga con dei motivi anteriori alla fuga, rispettivamente con dei motivi oggettivi posteriori alla fuga (GICRA 1994 n. 17, pag. 153 consid. 3b; leggi per esempio un cambiamento di regime o l'avvio di un'ondata repressiva), che ad essi soli non siano sufficienti a legittimare il riconoscimento della qualità di rifugiato (GICRA 1995 n. 7, pag. 63 e segg.).

b) Nel caso concreto la ricorrente non è diventata rifugiata con la partenza dal suo Paese d'origine, né tantomeno per un'attività politica svolta all'estero. Difatti, non emergono dalle carte processuali elementi di seria consistenza da cui dedurre che l'interessata è ricercata in patria per avere lasciato illegalmente l'Iran, o per avere deposto una domanda d'asilo in Svizzera, o ancora per avere svolto delle attività politiche di rilievo in esilio (che essa neppure ha preteso d'aver svolto). Il timore d'esposizione a future persecuzioni dell'interessata trae invece origine dal procedimento penale di carattere politico promosso contro di lei negli anni 80 e che è sfociato in una condanna a vent'anni di reclusione. La liberazione condizionale, intervenuta nel 1983 dopo ventotto mesi d'incarcerazione, non ha posto fine ai pregiudizi inflitti all'insorgente, semplicemente diminuiti nel tempo per intensità a tal punto da non essere più ritenuti dall'insorgente così gravi da costringerla all'espatrio. Tuttavia, come dimostra incontrovertibilmente il numero di pratica apposto

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sulla convocazione della ricorrente del (...), numero di pratica identico a quello del procedimento penale dell'inizio degli anni 80, la ricorrente rischia delle sanzioni di natura politica in caso di rimpatrio per l'inadempimento delle condizioni poste alla liberazione condizionale, e non per l'espatrio in quanto tale o per la presentazione di una domanda d'asilo all'estero. I suoi timori d'esposizione a future persecuzioni sono pertanto strettamente connessi ai seri pregiudizi subiti nel passato, come dimostra pure la curiosa richiesta (...) del (...). In simile evenienza, il fatto che siano trascorsi molti anni dalla liberazione condizionale non è motivo sufficiente per una prognosi negativa sull'esistenza di futuri timori fondati, la ricorrente avendo reso verosimile nel senso della probabilità preponderante il contrario, e dunque invalidato una siffatta presunzione. Alcun dubbio vi è, altresì, sul nesso causale con la persecuzione passata.

c) Da quanto esposto, discende che non sussistono in casu motivi soggettivi insorti dopo la fuga implicanti l'esclusione dall'asilo. Non si ravvisano neppure altre ragioni ostative alla concessione dell'asilo medesimo sulla base di fondati timori di future persecuzioni che traggono origine da seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi subiti dalla ricorrente in passato.