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EMARK-1995-12

Art. 3 EMRK kann auch bei einer potentiellen Verletzung dieser Norm angerufen werden und bietet somit präventiven Schutz gegen drohende unmenschliche Behandlung (Erw. 10a).

Emark ·EMARK · 1994-09-30 · Italiano CH
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Art. 3 EMRK kann auch bei einer potentiellen Verletzung dieser Norm angerufen werden und bietet somit präventiven Schutz gegen drohende unmenschliche Behandlung (Erw. 10a). 2. Art. 35 Abs. 1 VwVG: Begründungspflicht. Die Pflicht zur Begründung ist ein wesentliches formelles Erfordernis, das einerseits die Freiheit der richterlichen Entscheidfindung begrenzt, flicht zur Begründung ist ein wesentliches formelles Erfordernis, und andererseits die nötige Basis für eine nachträgliche Ueberprüfung dieses Entscheidfindungsprozesses bildet (Erw. 12c). 3. Substitution der Motive (Erw. 13).

Sachverhalt

L'interessato - contro il quale era stata a suo tempo pronunciata una misura di divieto d'entrata in Svizzera ancora valida - ha chiesto asilo nel marzo del 1993. Egli è sposato dal mese di agosto del 1990 con una cittadina croata già dimorante in Svizzera anteriormente al matrimonio, ed ha due figli che vivono con la madre. Il richiedente ha dichiarato nella sostanza di avere disertato a più riprese dall'armata croata in Bosnia-Erzegovina (HVO), evenienza che lo avrebbe spinto a chiedere asilo in Svizzera. Con decisione del 19 maggio 1993 l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la domanda di asilo dell'interessato, non ritenendo adempiuti i requisiti di cui agli art. 3 e 12a LA. L'UFR elenca nel giudizio litigioso i precedenti penali a carico dell'interessato per infrazioni commesse in Svizzera ed all'estero. Contemporaneamente al diniego della domanda d'asilo, l'UFR ha pronunciato l'allontanamento del richiedente ed ordinato l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso la Bosnia-Erzegovina, siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, l'UFR ritiene che tale misura si giustifichi a maggior ragione nei confronti di una persona che, come il richiedente, è stata a più riprese denunciata e condannata per reati commessi in Svizzera. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non violerebbe né l'art. 3, né l'art. 8 CEDU. 1995 / 12 - 110 Il 1°/25 giugno 1993, l'interessato ha introdotto ricorso dinanzi alla CRA. Postula l'accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio querelato, e la concessione dell'asilo. Sostiene che le discrepanze rilevate dall'autorità inferiore non potrebbero far concludere per il difetto di verosimiglianza della narrazione fattuale da lui presentata. Rivendica l'applicazione del principio del rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU, moglie e figli vivendo in Svizzera in possesso di regolare permesso di dimora (permesso B). Pretende che, in caso di ritorno nel proprio Paese, rischierebbe di essere esposto concretamente e seriamente a una pena o a un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU. Andrebbe poi tenuto conto, nella ponderazione degli interessi in gioco, della situazione politica che regnerebbe in Bosnia-Erzegovina. Altresì, i reati da lui commessi in Svizzera non avrebbero compromesso in modo grave l'ordine pubblico. Sia ancora rilevato che in sede ricorsuale la CRA ha dato l'opportunità al ricorrente di esprimersi in merito alla sua cittadinanza. Questa Commissione ha respinto il ricorso, con sostituzione dei motivi per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 10 La portata dell'art. 14a cpv. 3 LDDS non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono sollevare dei problemi con riferimento al rinvio, in particolare - e per ciò che qui interessa - gli art. 3 e 8 CEDU.

a) Accordando all'individuo soggetto al rinvio di sollevare nei confronti dello Stato che intende allontanarlo dal suo territorio questioni relative alla violazione di norme convenzionali sui diritti dell'uomo che saranno perpetrate dallo Stato verso il quale sarà allontanato, si afferma il principio secondo il quale la tutela offerta all'individuo si esplica anche in caso di una violazione solo virtuale delle norme stesse. La protezione è pertanto pure attuata attraverso una valutazione preventiva della violazione, proprio in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti (cfr. A. Cassese, Une nouvelle approche des droits de l'homme: La Convention européenne pour la prévention de la torture, in Revue génerale de droit international public, 1989, par. 6-7). 1995 / 12 - 111 Costante è il parametro della gravità della pratica attuata, affinché essa ricada nel divieto contemplato all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte di Strasburgo del 18 gennaio 1978 nel caso Irlanda/Regno Unito, serie A n. 25, par. 167 e del 30 ottobre 1991 nel caso Vilvarajah ed altri /Regno Unito, serie A n. 215, par. 107). Ancora costante è la giurisprudenza europea in merito al fatto che la valutazione quo al minimo di gravità del trattamento sia relativa, dipendendo essa dall'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento e della pena, dalle sue modalità di esecuzione, dalla sua durata, dai suoi effetti mentali e psichici, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute (cfr. sentenza della Corte di Strasburgo del 7 luglio 1989 nel caso Soering, serie A n. 161, par. 100). Spetta a colui che si prevale di una violazione virtuale dell'art. 3 CEDU di comprovare, al di là di ogni dubbio ragionevole, l'esistenza di un reale ed immediato pericolo d'esposizione ad atti o misure contrarie all'art. 3 CEDU. A tal proposito giova rilevare che in virtù della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. sentenza della Corte europea nel caso Vilvarajah ed altri/Regno Unito, op. cit., par. 108). Nel caso concreto, il ricorrente pretende, ma non sostanzia, che in caso di rimpatrio sarebbe esposto al rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Nella misura in cui il pericolo cui fa riferimento l'insorgente dovesse essere rappresentato dal rischio di dovere nuovamente servire nell'armata croata della Bosnia-Erzegovina o allora da quello della pronunzia di una pena per diserzione, sarebbe allora opportuno rilevare che tali evenienze non rappresenterebbero, in quanto tali, una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. W. Kälin, Das Prinzip des non-refoulement, Berna 1982, pagg. 172 e 177 seg., e relativi riferimenti). Sia detto, per completezza, che una pena per diserzione viola l'art. 3 CEDU solo ove venga pronunciata non per motivi penali, ma essenzialmente per motivi politici (...), ciò che non può essere ammesso in casu, non solo perché non viene fatto valere, ma perché non emergono dagli atti elementi atti a suffragare la tesi secondo cui ciò potrebbe prodursi nel caso concreto. Ne discende che alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere, al di là di ogni dubbio ragionevole, che l'insorgente sia esposto, in caso di rientro in patria, al rischio reale ed immediato di una tortura, nonché di una pena o di un trattamento inumani e degradanti. In altri termini, l'interessato non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure di presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti 1995 / 12 - 112 quo all'esistenza d'un pericolo d'essere sottoposto personalmente ad atti o fatti contrari all'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Irlanda/ Regno Unito, op. cit., par. 161).

b) Il ricorrente fa inoltre valere che il giudizio litigioso non terrebbe conto del principio dell'unità della famiglia sancito dagl'artt. 17 LA e 8 CEDU. Giova a tal proposito rilevare che il diritto per una persona di stabilirsi in un Paese di cui non possiede la cittadinanza non è garantito in quanto tale dall'art. 8 CEDU. Gli stranieri che si stabiliscono sul territorio di uno Stato contraente lo fanno coscienti delle condizioni cui questo soggiorno è subordinato ed il diritto al rispetto della vita familiare non può paralizzare totalmente tali condizioni. Non sussiste fra l'altro un diritto per il coniuge straniero di poter vivere con l'altro coniuge od i figli sul territorio di uno Stato di cui quest'ultimi non sono cittadini, a meno che questo non sia esplicitamente previsto dalla legislazione del Paese in questione, ciò che non è il caso in Svizzera per quei cittadini stranieri in possesso unicamente di un permesso di dimora. Secondo una costante giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita in DTF 119 Ib 91 e segg., uno straniero può invocare il diritto al rispetto della vita familiare solo nella misura in cui un membro della famiglia abbia il diritto di risiedere in Svizzera, segnatamente perché possiede la nazionalità svizzera o un permesso di domicilio. Tale non è il caso nella fattispecie, ritenuto che moglie e figli dell'insorgente beneficiano esclusivamente di un permesso di dimora. Benché la moglie dell'interessato dimori in Svizzera da diversi anni, essa non ha alcun diritto - il ricorrente nemmeno lo pretende - a che il suo permesso di dimora venga trasformato in permesso di domicilio. Si osserva altresì, a titolo abbondanziale, che moglie e figli del ricorrente, che risiedono in Svizzera in virtù di un permesso B e che non hanno chiesto asilo, posseggono (essi pure) la cittadinanza croata, come da informazioni assunte presso l'Ufficio degli stranieri del Cantone Ticino. (...). Ne consegue che ove i membri della famiglia C. intendessero effettivamente vivere in intimo e stretto rapporto questo sarebbe incontrastabilmente possibile, nonché ragionevolmente esigibile, in Croazia.

c) Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è pure compatibile con gli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. La censura sollevata nel gravame va pertanto respinta. 1995 / 12 - 113

E. 10a Accordando all'individuo soggetto al rinvio di sollevare nei confronti dello Stato che intende allontanarlo dal suo territorio questioni relative alla violazione di norme convenzionali sui diritti dell'uomo che saranno perpetrate dallo Stato verso il quale sarà allontanato, si afferma il principio secondo il quale la tutela offerta all'individuo si esplica anche in caso di una violazione solo virtuale delle norme stesse. La protezione è pertanto pure attuata attraverso una valutazione preventiva della violazione, proprio in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti (cfr. A. Cassese, Une nouvelle approche des droits de l'homme: La Convention européenne pour la prévention de la torture, in Revue génerale de droit international public, 1989, par. 6-7). 1995 / 12 - 111 Costante è il parametro della gravità della pratica attuata, affinché essa ricada nel divieto contemplato all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte di Strasburgo del 18 gennaio 1978 nel caso Irlanda/Regno Unito, serie A n. 25, par. 167 e del 30 ottobre 1991 nel caso Vilvarajah ed altri /Regno Unito, serie A n. 215, par. 107). Ancora costante è la giurisprudenza europea in merito al fatto che la valutazione quo al minimo di gravità del trattamento sia relativa, dipendendo essa dall'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento e della pena, dalle sue modalità di esecuzione, dalla sua durata, dai suoi effetti mentali e psichici, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute (cfr. sentenza della Corte di Strasburgo del 7 luglio 1989 nel caso Soering, serie A n. 161, par. 100). Spetta a colui che si prevale di una violazione virtuale dell'art. 3 CEDU di comprovare, al di là di ogni dubbio ragionevole, l'esistenza di un reale ed immediato pericolo d'esposizione ad atti o misure contrarie all'art. 3 CEDU. A tal proposito giova rilevare che in virtù della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. sentenza della Corte europea nel caso Vilvarajah ed altri/Regno Unito, op. cit., par. 108). Nel caso concreto, il ricorrente pretende, ma non sostanzia, che in caso di rimpatrio sarebbe esposto al rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Nella misura in cui il pericolo cui fa riferimento l'insorgente dovesse essere rappresentato dal rischio di dovere nuovamente servire nell'armata croata della Bosnia-Erzegovina o allora da quello della pronunzia di una pena per diserzione, sarebbe allora opportuno rilevare che tali evenienze non rappresenterebbero, in quanto tali, una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. W. Kälin, Das Prinzip des non-refoulement, Berna 1982, pagg. 172 e 177 seg., e relativi riferimenti). Sia detto, per completezza, che una pena per diserzione viola l'art. 3 CEDU solo ove venga pronunciata non per motivi penali, ma essenzialmente per motivi politici (...), ciò che non può essere ammesso in casu, non solo perché non viene fatto valere, ma perché non emergono dagli atti elementi atti a suffragare la tesi secondo cui ciò potrebbe prodursi nel caso concreto. Ne discende che alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere, al di là di ogni dubbio ragionevole, che l'insorgente sia esposto, in caso di rientro in patria, al rischio reale ed immediato di una tortura, nonché di una pena o di un trattamento inumani e degradanti. In altri termini, l'interessato non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure di presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti 1995 / 12 - 112 quo all'esistenza d'un pericolo d'essere sottoposto personalmente ad atti o fatti contrari all'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Irlanda/ Regno Unito, op. cit., par. 161).

E. 10b Il ricorrente fa inoltre valere che il giudizio litigioso non terrebbe conto del principio dell'unità della famiglia sancito dagl'artt. 17 LA e 8 CEDU. Giova a tal proposito rilevare che il diritto per una persona di stabilirsi in un Paese di cui non possiede la cittadinanza non è garantito in quanto tale dall'art. 8 CEDU. Gli stranieri che si stabiliscono sul territorio di uno Stato contraente lo fanno coscienti delle condizioni cui questo soggiorno è subordinato ed il diritto al rispetto della vita familiare non può paralizzare totalmente tali condizioni. Non sussiste fra l'altro un diritto per il coniuge straniero di poter vivere con l'altro coniuge od i figli sul territorio di uno Stato di cui quest'ultimi non sono cittadini, a meno che questo non sia esplicitamente previsto dalla legislazione del Paese in questione, ciò che non è il caso in Svizzera per quei cittadini stranieri in possesso unicamente di un permesso di dimora. Secondo una costante giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita in DTF 119 Ib 91 e segg., uno straniero può invocare il diritto al rispetto della vita familiare solo nella misura in cui un membro della famiglia abbia il diritto di risiedere in Svizzera, segnatamente perché possiede la nazionalità svizzera o un permesso di domicilio. Tale non è il caso nella fattispecie, ritenuto che moglie e figli dell'insorgente beneficiano esclusivamente di un permesso di dimora. Benché la moglie dell'interessato dimori in Svizzera da diversi anni, essa non ha alcun diritto - il ricorrente nemmeno lo pretende - a che il suo permesso di dimora venga trasformato in permesso di domicilio. Si osserva altresì, a titolo abbondanziale, che moglie e figli del ricorrente, che risiedono in Svizzera in virtù di un permesso B e che non hanno chiesto asilo, posseggono (essi pure) la cittadinanza croata, come da informazioni assunte presso l'Ufficio degli stranieri del Cantone Ticino. (...). Ne consegue che ove i membri della famiglia C. intendessero effettivamente vivere in intimo e stretto rapporto questo sarebbe incontrastabilmente possibile, nonché ragionevolmente esigibile, in Croazia.

E. 10c Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è pure compatibile con gli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. La censura sollevata nel gravame va pertanto respinta. 1995 / 12 - 113

E. 11 (...)

E. 12 Nella decisione impugnata l'UFR osserva di essere solo di regola tenuto a ponderare gli aspetti umanitari in favore della non esecuzione del rinvio (art. 14a cpv. 4 LDDS) e gli altri interessi pubblici che militano per l'esecuzione del rinvio. Tuttavia, il potere di apprezzamento in questione sarebbe limitato dalla volontà del legislatore di escludere dall'ammissione provvisoria pronunciata per ragioni umanitarie quegli stranieri che, come il richiedente, hanno compromesso in modo grave l'ordine pubblico della Svizzera (art. 14a cpv. 6 LDDS). Dal canto suo il ricorrente fa valere nel gravame che i reati da lui perpetrati in Svizzera non sarebbero tali da poter far dire all'UFR che egli abbia compromesso in modo grave l'ordine pubblico. In particolare, l'insorgente segnala che il (...) nella sentenza del (...) lo ha condannato a quindici giorni di detenzione ed all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di cinque anni, per ripetuta entrata e soggiorno illegali in Svizzera, nonché falsità in certificati, ma da un lato ha sospeso sia l'esecuzione della pena che l'espulsione per un periodo di prova di due anni, e dall'altro lato non ha revocato la sospensione condizionale delle altre (ed uniche) pene inflittegli in Svizzera, segnatamente il (...) dal Tribunale (...) (60 giorni di detenzione per furto con scasso), ed il (...) dal Tribunale (...) (5 giorni di detenzione per soggiorno illegale). Egli si sarebbe pertanto visto riconoscere un atto di fiducia da parte del magistrato penale. La decisione dell'UFR si scontrerebbe crassamente con la sentenza (...). Altresì, il ricorrente ritiene di dover beneficiare dell'ammissione provvisoria secondo il decreto del Consiglio federale emanato in virtù delle competenze derivanti dall'art. 14a cpv. 5 LDDS. (...).

a) Giova preliminarmente osservare che fondandosi sull'art. 14a cpv. 5 LDDS il Consiglio federale ha disposto, (...), l'ammissione provvisoria per gruppi di determinate categorie di cittadini della regione dell'ex Jugoslavia. L'ammissione provvisoria per gruppi si applica in particolare ai disertori e ai renitenti alla leva provenienti da tutto il territorio dell'ex Jugoslavia, ad eccezione di Slovenia e Macedonia, nonché alle persone dell'ex Jugoslavia con ultimo domicilio in Bosnia-Erzegovina che non possono ottenere in Svizzera nessun permesso di dimora ordinario giusta il diritto degli stranieri, ad eccezione delle persone in possesso di una cittadinanza di un altro Stato. A prescindere dal fatto che il ricorrente, in virtù delle disposizioni legali vigenti, 1995 / 12 - 114 nemmeno ha il diritto di chiedere l'ammissione provvisoria (cfr. decisione inedita della CRA del 28 dicembre 1993 in re A., Bosnia-Erzegovina), giova osservare che egli da un lato deve considerarsi cittadino croato (per i motivi che vedremo di seguito), e dall'altro lato non può ritenersi disertore (o renitente).

b) Nel caso concreto, trattasi pertanto di esaminare se a ragione, o a torto, l'autorità inferiore ha ritenuto che fossero adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, e se la pronunzia dell'esecuzione del rinvio del ricorrente in Bosnia-Erzegovina sia legittima.

c) Nel giudizio litigioso l'autorità inferiore si è limitata ad affermare che nel caso di specie dovrebbe ritenersi che l'interessato ha compromesso in modo grave l'ordine pubblico della Svizzera (cfr. decisione impugnata, pag. 6). Si pone pertanto il quesito a sapere se siffatta asserzione adempia i requisiti di una corretta motivazione giusta l'art. 35 PA. L'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'esplicitazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, ma anche per gli eventuali riscontri in sede di impugnazione, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili ed a trarne determinate conclusioni. L'autorità giudicante ha pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigorso e completo possibile ed esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, 1995 / 12 - 115 spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo. (...) Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (cfr. DTF 104 Ia 212). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un interesse, in altri termini, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito (cfr. DTF 118 Ia 18 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a, 115 Ia 10 consid. 2a e relativi riferimenti). Orbene, l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata come quella qui in questione (art. 14a cpv. 6 LDDS), e le non indifferenti conseguenze che un rinvio in Bosnia-Erzegovina, dove tuttora regna una situazione di aperto conflitto armato, può indubitabilmente comportare - leggasi minaccia per l'integrità fisica della persona rinviata (non si spiegherebbe altrimenti l'ammissione provvisoria per gruppi di cittadini della Bosnia-Erzegovina in virtù di un decreto del Consiglio federale) -, imponevano che l'autorità giudicante avesse a motivare la propria decisione, resa in applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, in modo scrupoloso, con l'indicazione dei fatti che ha ritenuto provati e per quale motivo, rispettivamente le considerazioni che l'hanno condotta a maturare un determinato convincimento, segnatamente quello secondo cui il ricorrente avrebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico della Svizzera. In sostanza, una decisione deve indicare i motivi per cui è stata resa, dal momento che l'interessato, senza conoscere con precisione i fatti e le norme di diritto prese a base dall'autorità che ha statuito, spesso non è in grado di avere una visione della portata della decisione: travisando egli i motivi della decisione, non è in grado di ricorrere con criteri adeguati. D'altra parte, in simili casi e per le medesime ragioni, l'autorità di ricorso non è in grado di esperire il sindacato di legittimità del giudizio litigioso. Nell'evenienza concreta, la decisione impugnata palesemente non adempie, sul punto in questione, i criteri motivazionali, limitandosi a perentoria asserzione, secondo la quale il ricorrente avrebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico della Svizzera. In particolare, non vengono indicati i motivi e le considerazioni posti a fondamento di tale conclusione. Peraltro, appare come l'UFR abbia palesemente trascurato vuoi disatteso elementi fattuali dall'inequivocabile carattere di decisività, quali le risultanze di quelle sentenze penali, relative ai reati commessi da M. C. in Svizzera, rese prima del 1995 / 12 - 116 giudizio. Ne discende che la decisione impugnata, priva di adeguata motivazione, non permette a questa Commissione di esperire il sindacato di legittimità su questo punto.

E. 12a Giova preliminarmente osservare che fondandosi sull'art. 14a cpv. 5 LDDS il Consiglio federale ha disposto, (...), l'ammissione provvisoria per gruppi di determinate categorie di cittadini della regione dell'ex Jugoslavia. L'ammissione provvisoria per gruppi si applica in particolare ai disertori e ai renitenti alla leva provenienti da tutto il territorio dell'ex Jugoslavia, ad eccezione di Slovenia e Macedonia, nonché alle persone dell'ex Jugoslavia con ultimo domicilio in Bosnia-Erzegovina che non possono ottenere in Svizzera nessun permesso di dimora ordinario giusta il diritto degli stranieri, ad eccezione delle persone in possesso di una cittadinanza di un altro Stato. A prescindere dal fatto che il ricorrente, in virtù delle disposizioni legali vigenti, 1995 / 12 - 114 nemmeno ha il diritto di chiedere l'ammissione provvisoria (cfr. decisione inedita della CRA del 28 dicembre 1993 in re A., Bosnia-Erzegovina), giova osservare che egli da un lato deve considerarsi cittadino croato (per i motivi che vedremo di seguito), e dall'altro lato non può ritenersi disertore (o renitente).

E. 12b Nel caso concreto, trattasi pertanto di esaminare se a ragione, o a torto, l'autorità inferiore ha ritenuto che fossero adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, e se la pronunzia dell'esecuzione del rinvio del ricorrente in Bosnia-Erzegovina sia legittima.

E. 12c Nel giudizio litigioso l'autorità inferiore si è limitata ad affermare che nel caso di specie dovrebbe ritenersi che l'interessato ha compromesso in modo grave l'ordine pubblico della Svizzera (cfr. decisione impugnata, pag. 6). Si pone pertanto il quesito a sapere se siffatta asserzione adempia i requisiti di una corretta motivazione giusta l'art. 35 PA. L'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'esplicitazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, ma anche per gli eventuali riscontri in sede di impugnazione, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili ed a trarne determinate conclusioni. L'autorità giudicante ha pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigorso e completo possibile ed esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, 1995 / 12 - 115 spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo. (...) Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (cfr. DTF 104 Ia 212). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un interesse, in altri termini, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito (cfr. DTF 118 Ia 18 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a, 115 Ia 10 consid. 2a e relativi riferimenti). Orbene, l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata come quella qui in questione (art. 14a cpv. 6 LDDS), e le non indifferenti conseguenze che un rinvio in Bosnia-Erzegovina, dove tuttora regna una situazione di aperto conflitto armato, può indubitabilmente comportare - leggasi minaccia per l'integrità fisica della persona rinviata (non si spiegherebbe altrimenti l'ammissione provvisoria per gruppi di cittadini della Bosnia-Erzegovina in virtù di un decreto del Consiglio federale) -, imponevano che l'autorità giudicante avesse a motivare la propria decisione, resa in applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, in modo scrupoloso, con l'indicazione dei fatti che ha ritenuto provati e per quale motivo, rispettivamente le considerazioni che l'hanno condotta a maturare un determinato convincimento, segnatamente quello secondo cui il ricorrente avrebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico della Svizzera. In sostanza, una decisione deve indicare i motivi per cui è stata resa, dal momento che l'interessato, senza conoscere con precisione i fatti e le norme di diritto prese a base dall'autorità che ha statuito, spesso non è in grado di avere una visione della portata della decisione: travisando egli i motivi della decisione, non è in grado di ricorrere con criteri adeguati. D'altra parte, in simili casi e per le medesime ragioni, l'autorità di ricorso non è in grado di esperire il sindacato di legittimità del giudizio litigioso. Nell'evenienza concreta, la decisione impugnata palesemente non adempie, sul punto in questione, i criteri motivazionali, limitandosi a perentoria asserzione, secondo la quale il ricorrente avrebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico della Svizzera. In particolare, non vengono indicati i motivi e le considerazioni posti a fondamento di tale conclusione. Peraltro, appare come l'UFR abbia palesemente trascurato vuoi disatteso elementi fattuali dall'inequivocabile carattere di decisività, quali le risultanze di quelle sentenze penali, relative ai reati commessi da M. C. in Svizzera, rese prima del 1995 / 12 - 116 giudizio. Ne discende che la decisione impugnata, priva di adeguata motivazione, non permette a questa Commissione di esperire il sindacato di legittimità su questo punto.

E. 13 L'autorità ricorsuale può tuttavia prescindere dall'annullare una decisione impugnata e dal rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio allorquando la decisione stessa possa in ogni caso e senza ombra di dubbio venire confermata nel risultato sulla base di un'altra motivazione (sostituzione di motivi; cfr. DTF 112 Ia 135). Occorre altresì che gli atti siano completi o comunque sufficienti a statuire, e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (cfr. DTF 115 Ia 97). Nel caso concreto, tali requisiti sono adempiti.

a) L'UFR ha considerato che M. C. possedesse la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina, come da questi preteso e apparentemente sostanziato attraverso la produzione di un passaporto ed estratti di stato civile. Sennonché il passaporto presentato dal ricorrente e rilasciato dalle allora autorità jugoslave nel 1984 e prolungato nel 1989, come pure gli estratti del registro di stato civile emessi nel 1988, ancora non permettono di considerare che l'insorgente non abbia nel frattempo acquisito la nazionalità croata, evenienza corroborata dall'esistenza di una carta d'identità croata, nonché di un passaporto croato a nome di M. C., emessi il (...) dalle competenti autorità di Zagabria, documenti di legittimazione che hanno permesso alle autorità ticinesi di rinviare verso la Croazia il ricorrente nel mese di (...), senza che sorgesse problema alcuno con le autorità di tal Paese. Non bisogna inoltre dimenticare che il ricorrente è nato a (...) come la moglie (essa pure di cittadinanza croata), che il suo ultimo domicilio in patria M. C. l'ha avuto a Zagabria (cfr. passaporto croato del (...) 1992 e dichiarazione resa innanzi al (...)), e che ogni qualvolta ha spontaneamente lasciato la Svizzera, perlomeno nelle circostanze di tempo indicate nel corso della procedura d'asilo, lo ha fatto per rientrare in Croazia.

b) (...) Giusta le disposizioni del decreto sulla cittadinanza croata del 26 giugno 1991 (applicabili per rinvio degli artt. 22 e 23 LDIP), la prova dell'esistenza della cittadinanza viene fatta anche mediante la presentazione di un passaporto valido (cfr. par. 29), passaporto che viene a sua volta rilasciato solo dopo esame dell'adempimento delle condizioni, in particolare afferenti alla cittadinanza. Ammessa la forza probante qualificata del passaporto a suo tempo (...) trovato in possesso di M. C., esso pienamente prova i fatti che attesta, ritenuto che non sussistono agli atti di causa elementi attendibili, precisi e 1995 / 12 - 117 concordanti atti a dimostrare l'inesattezza, meglio sarebbe dire la falsità o falsificazione, del passaporto croato emesso (...) a nome dell'interessato. Certo il ricorrente sostiene, nella sua presa di posizione del 22 settembre 1993, che il passaporto e la carta d'identità in questione gli sarebbero stati ritirati dalla polizia croata e distrutti seduta stante, in occasione del suo rientro, forzato, del mese di (...). Trattasi tuttavia di mera asserzione, non comprovata da alcun elemento probatorio idoneo. D'altra parte, la stessa non è comunque di alcun aiuto all'insorgente considerato che l'autorità di polizia non ha, ovviamente, facoltà di distruggere documenti autentici, e ove lo facesse ciò non potrebbe comportare la perdita della cittadinanza di quel Paese. Si osserva peraltro che il ricorrente si è ben guardato dall'affermare che i documenti di legittimazione di cui trattasi sarebbero dei falsi o delle falsificazioni, o conterrebbero indicazioni inesatte. Ne discende che è processualmente provato che il ricorrente possiede la cittadinanza croata.

c) Al ricorrente è stata data occasione di esprimersi in merito all'esistenza della cittadinanza croata mediante richiesta del 16 settembre 1993, richiesta che lasciava trasparire chiaramente la finalità. Ovviamente nella misura in cui fosse stata ritenuta come provata la cittadinanza croata, il rinvio sarebbe stato ordinato verso tale nazione, ove risaputamente regna una situazione generale migliore che in Bosnia Erzegovina.

E. 13a L'UFR ha considerato che M. C. possedesse la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina, come da questi preteso e apparentemente sostanziato attraverso la produzione di un passaporto ed estratti di stato civile. Sennonché il passaporto presentato dal ricorrente e rilasciato dalle allora autorità jugoslave nel 1984 e prolungato nel 1989, come pure gli estratti del registro di stato civile emessi nel 1988, ancora non permettono di considerare che l'insorgente non abbia nel frattempo acquisito la nazionalità croata, evenienza corroborata dall'esistenza di una carta d'identità croata, nonché di un passaporto croato a nome di M. C., emessi il (...) dalle competenti autorità di Zagabria, documenti di legittimazione che hanno permesso alle autorità ticinesi di rinviare verso la Croazia il ricorrente nel mese di (...), senza che sorgesse problema alcuno con le autorità di tal Paese. Non bisogna inoltre dimenticare che il ricorrente è nato a (...) come la moglie (essa pure di cittadinanza croata), che il suo ultimo domicilio in patria M. C. l'ha avuto a Zagabria (cfr. passaporto croato del (...) 1992 e dichiarazione resa innanzi al (...)), e che ogni qualvolta ha spontaneamente lasciato la Svizzera, perlomeno nelle circostanze di tempo indicate nel corso della procedura d'asilo, lo ha fatto per rientrare in Croazia.

E. 13b (...) Giusta le disposizioni del decreto sulla cittadinanza croata del 26 giugno 1991 (applicabili per rinvio degli artt. 22 e 23 LDIP), la prova dell'esistenza della cittadinanza viene fatta anche mediante la presentazione di un passaporto valido (cfr. par. 29), passaporto che viene a sua volta rilasciato solo dopo esame dell'adempimento delle condizioni, in particolare afferenti alla cittadinanza. Ammessa la forza probante qualificata del passaporto a suo tempo (...) trovato in possesso di M. C., esso pienamente prova i fatti che attesta, ritenuto che non sussistono agli atti di causa elementi attendibili, precisi e 1995 / 12 - 117 concordanti atti a dimostrare l'inesattezza, meglio sarebbe dire la falsità o falsificazione, del passaporto croato emesso (...) a nome dell'interessato. Certo il ricorrente sostiene, nella sua presa di posizione del 22 settembre 1993, che il passaporto e la carta d'identità in questione gli sarebbero stati ritirati dalla polizia croata e distrutti seduta stante, in occasione del suo rientro, forzato, del mese di (...). Trattasi tuttavia di mera asserzione, non comprovata da alcun elemento probatorio idoneo. D'altra parte, la stessa non è comunque di alcun aiuto all'insorgente considerato che l'autorità di polizia non ha, ovviamente, facoltà di distruggere documenti autentici, e ove lo facesse ciò non potrebbe comportare la perdita della cittadinanza di quel Paese. Si osserva peraltro che il ricorrente si è ben guardato dall'affermare che i documenti di legittimazione di cui trattasi sarebbero dei falsi o delle falsificazioni, o conterrebbero indicazioni inesatte. Ne discende che è processualmente provato che il ricorrente possiede la cittadinanza croata.

E. 13c Al ricorrente è stata data occasione di esprimersi in merito all'esistenza della cittadinanza croata mediante richiesta del 16 settembre 1993, richiesta che lasciava trasparire chiaramente la finalità. Ovviamente nella misura in cui fosse stata ritenuta come provata la cittadinanza croata, il rinvio sarebbe stato ordinato verso tale nazione, ove risaputamente regna una situazione generale migliore che in Bosnia Erzegovina.

E. 14 Come evidenziato in precedenza, per considerazioni umanitarie, e non sulla base di impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera, si rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento allorquando il rientro - vuoi per la situazione generale che regna in tal Paese (guerra, guerrra civile o violenza generalizzata), vuoi per motivi individuali -, equivarrebbe per l'interessato ad esporsi a pericoli concreti (art. 14a cpv. 4 LDDS). Orbene, dal passaporto croato di M. C. si desume che il suo ultimo domicilio in patria lo ha avuto a Zagabria, (...), così come dichiarato pure dall'interessato stesso nella procedura penale innanzi a (...) (già più volte richiamata). L'interessato proviene pertanto da città e regione della Croazia risaputamente non coinvolta in conflitto armato, che non conosce clima di violenza generalizzata, e ove non è pronosticabile un'imminente degradazione della situazione tale da comportare un pericolo concreto per l'interessato. 1995 / 12 - 118 Quest'ultimo non fa peraltro valere alcun motivo personale ostativo all'esecuzione del rinvio giusta l'art. 14a cpv. 4 LDDS. Invero egli pretende di essere un disertore, ma tale allegazione deve essere giudicata inverosimile (...). L'esecuzione dell'allontanamento verso la Croazia è di conseguenza ragionevolmente esigibile.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1995 / 12 - 108

12. Estratto della decisione della CRA del 30 settembre 1994

nella causa M.C., Croazia

1. Art. 3 CEDU: violazione virtuale.

La tutela offerta all'individuo si esplica anche in caso di una violazione solo virtuale della norma convenzionale. La protezione è pertanto attuata attraverso una valutazione preventiva della violazione, proprio in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti (consid. 10a).

2. Art. 35 cpv. 1 PA: obbligo di motivare.

L'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, dall'altro lato si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento (consid. 12c).

3. Sostituzione dei motivi da parte della CRA (consid. 13).

1. Art. 3 EMRK: potentielle Verletzung.

Art. 3 EMRK kann auch bei einer potentiellen Verletzung dieser Norm angerufen werden und bietet somit präventiven Schutz gegen drohende unmenschliche Behandlung (Erw. 10a).

2. Art. 35 Abs. 1 VwVG: Begründungspflicht.

Die Pflicht zur Begründung ist ein wesentliches formelles Erfordernis, das einerseits die Freiheit der richterlichen Entscheidfindung begrenzt, flicht zur Begründung ist ein wesentliches formelles Erfordernis, und andererseits die nötige Basis für eine nachträgliche Ueberprüfung dieses Entscheidfindungsprozesses bildet (Erw. 12c).

3. Substitution der Motive (Erw. 13).

1995 / 12 - 109

1. Art. 3 CEDH : violation potentielle.

La Convention peut aussi être invoquée en cas de violation potentielle de l'article 3; cette disposition offre une protection préventive contre une menace de traitement inhumain ou dégradant (consid. 10a).

2. Art. 35, al. 1 PA : obligation de motiver.

L'obligation de motiver est un principe essentiel qui limite la libre conviction du juge et qui constitue le seul moyen de contrôler ultérieurement les éléments qui ont forgé cette conviction. (consid. 12c).

3. Substitution des motifs (consid. 13).

Riassunto dei fatti:

L'interessato - contro il quale era stata a suo tempo pronunciata una misura di divieto d'entrata in Svizzera ancora valida - ha chiesto asilo nel marzo del 1993. Egli è sposato dal mese di agosto del 1990 con una cittadina croata già dimorante in Svizzera anteriormente al matrimonio, ed ha due figli che vivono con la madre.

Il richiedente ha dichiarato nella sostanza di avere disertato a più riprese dall'armata croata in Bosnia-Erzegovina (HVO), evenienza che lo avrebbe spinto a chiedere asilo in Svizzera.

Con decisione del 19 maggio 1993 l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la domanda di asilo dell'interessato, non ritenendo adempiuti i requisiti di cui agli art. 3 e 12a LA. L'UFR elenca nel giudizio litigioso i precedenti penali a carico dell'interessato per infrazioni commesse in Svizzera ed all'estero. Contemporaneamente al diniego della domanda d'asilo, l'UFR ha pronunciato l'allontanamento del richiedente ed ordinato l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso la Bosnia-Erzegovina, siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, l'UFR ritiene che tale misura si giustifichi a maggior ragione nei confronti di una persona che, come il richiedente, è stata a più riprese denunciata e condannata per reati commessi in Svizzera. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non violerebbe né l'art. 3, né l'art. 8 CEDU.

1995 / 12 - 110

Il 1°/25 giugno 1993, l'interessato ha introdotto ricorso dinanzi alla CRA. Postula l'accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio querelato, e la concessione dell'asilo. Sostiene che le discrepanze rilevate dall'autorità inferiore non potrebbero far concludere per il difetto di verosimiglianza della narrazione fattuale da lui presentata. Rivendica l'applicazione del principio del rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU, moglie e figli vivendo in Svizzera in possesso di regolare permesso di dimora (permesso B). Pretende che, in caso di ritorno nel proprio Paese, rischierebbe di essere esposto concretamente e seriamente a una pena o a un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU. Andrebbe poi tenuto conto, nella ponderazione degli interessi in gioco, della situazione politica che regnerebbe in Bosnia-Erzegovina. Altresì, i reati da lui commessi in Svizzera non avrebbero compromesso in modo grave l'ordine pubblico.

Sia ancora rilevato che in sede ricorsuale la CRA ha dato l'opportunità al ricorrente di esprimersi in merito alla sua cittadinanza.

Questa Commissione ha respinto il ricorso, con sostituzione dei motivi per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

Dai considerandi:

10. - La portata dell'art. 14a cpv. 3 LDDS non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono sollevare dei problemi con riferimento al rinvio, in particolare - e per ciò che qui interessa - gli art. 3 e 8 CEDU.

a) Accordando all'individuo soggetto al rinvio di sollevare nei confronti dello Stato che intende allontanarlo dal suo territorio questioni relative alla violazione di norme convenzionali sui diritti dell'uomo che saranno perpetrate dallo Stato verso il quale sarà allontanato, si afferma il principio secondo il quale la tutela offerta all'individuo si esplica anche in caso di una violazione solo virtuale delle norme stesse. La protezione è pertanto pure attuata attraverso una valutazione preventiva della violazione, proprio in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti (cfr. A. Cassese, Une nouvelle approche des droits de l'homme: La Convention européenne pour la prévention de la torture, in Revue génerale de droit international public, 1989, par. 6-7).

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Costante è il parametro della gravità della pratica attuata, affinché essa ricada nel divieto contemplato all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte di Strasburgo del 18 gennaio 1978 nel caso Irlanda/Regno Unito, serie A n. 25, par. 167 e del 30 ottobre 1991 nel caso Vilvarajah ed altri /Regno Unito, serie A n. 215, par. 107). Ancora costante è la giurisprudenza europea in merito al fatto che la valutazione quo al minimo di gravità del trattamento sia relativa, dipendendo essa dall'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento e della pena, dalle sue modalità di esecuzione, dalla sua durata, dai suoi effetti mentali e psichici, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute (cfr. sentenza della Corte di Strasburgo del 7 luglio 1989 nel caso Soering, serie A n. 161, par. 100). Spetta a colui che si prevale di una violazione virtuale dell'art. 3 CEDU di comprovare, al di là di ogni dubbio ragionevole, l'esistenza di un reale ed immediato pericolo d'esposizione ad atti o misure contrarie all'art. 3 CEDU. A tal proposito giova rilevare che in virtù della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. sentenza della Corte europea nel caso Vilvarajah ed altri/Regno Unito, op. cit., par. 108).

Nel caso concreto, il ricorrente pretende, ma non sostanzia, che in caso di rimpatrio sarebbe esposto al rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Nella misura in cui il pericolo cui fa riferimento l'insorgente dovesse essere rappresentato dal rischio di dovere nuovamente servire nell'armata croata della Bosnia-Erzegovina o allora da quello della pronunzia di una pena per diserzione, sarebbe allora opportuno rilevare che tali evenienze non rappresenterebbero, in quanto tali, una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. W. Kälin, Das Prinzip des non-refoulement, Berna 1982, pagg. 172 e 177 seg., e relativi riferimenti). Sia detto, per completezza, che una pena per diserzione viola l'art. 3 CEDU solo ove venga pronunciata non per motivi penali, ma essenzialmente per motivi politici (...), ciò che non può essere ammesso in casu, non solo perché non viene fatto valere, ma perché non emergono dagli atti elementi atti a suffragare la tesi secondo cui ciò potrebbe prodursi nel caso concreto. Ne discende che alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere, al di là di ogni dubbio ragionevole, che l'insorgente sia esposto, in caso di rientro in patria, al rischio reale ed immediato di una tortura, nonché di una pena o di un trattamento inumani e degradanti.

In altri termini, l'interessato non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure di presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti

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quo all'esistenza d'un pericolo d'essere sottoposto personalmente ad atti o fatti contrari all'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Irlanda/ Regno Unito, op. cit., par. 161).

b) Il ricorrente fa inoltre valere che il giudizio litigioso non terrebbe conto del principio dell'unità della famiglia sancito dagl'artt. 17 LA e 8 CEDU. Giova a tal proposito rilevare che il diritto per una persona di stabilirsi in un Paese di cui non possiede la cittadinanza non è garantito in quanto tale dall'art. 8 CEDU. Gli stranieri che si stabiliscono sul territorio di uno Stato contraente lo fanno coscienti delle condizioni cui questo soggiorno è subordinato ed il diritto al rispetto della vita familiare non può paralizzare totalmente tali condizioni. Non sussiste fra l'altro un diritto per il coniuge straniero di poter vivere con l'altro coniuge od i figli sul territorio di uno Stato di cui quest'ultimi non sono cittadini, a meno che questo non sia esplicitamente previsto dalla legislazione del Paese in questione, ciò che non è il caso in Svizzera per quei cittadini stranieri in possesso unicamente di un permesso di dimora.

Secondo una costante giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita in DTF 119 Ib 91 e segg., uno straniero può invocare il diritto al rispetto della vita familiare solo nella misura in cui un membro della famiglia abbia il diritto di risiedere in Svizzera, segnatamente perché possiede la nazionalità svizzera o un permesso di domicilio. Tale non è il caso nella fattispecie, ritenuto che moglie e figli dell'insorgente beneficiano esclusivamente di un permesso di dimora. Benché la moglie dell'interessato dimori in Svizzera da diversi anni, essa non ha alcun diritto - il ricorrente nemmeno lo pretende - a che il suo permesso di dimora venga trasformato in permesso di domicilio. Si osserva altresì, a titolo abbondanziale, che moglie e figli del ricorrente, che risiedono in Svizzera in virtù di un permesso B e che non hanno chiesto asilo, posseggono (essi pure) la cittadinanza croata, come da informazioni assunte presso l'Ufficio degli stranieri del Cantone Ticino. (...). Ne consegue che ove i membri della famiglia C. intendessero effettivamente vivere in intimo e stretto rapporto questo sarebbe incontrastabilmente possibile, nonché ragionevolmente esigibile, in Croazia.

c) Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è pure compatibile con gli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. La censura sollevata nel gravame va pertanto respinta.

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11. - (...)

12. - Nella decisione impugnata l'UFR osserva di essere solo di regola tenuto a ponderare gli aspetti umanitari in favore della non esecuzione del rinvio (art. 14a cpv. 4 LDDS) e gli altri interessi pubblici che militano per l'esecuzione del rinvio. Tuttavia, il potere di apprezzamento in questione sarebbe limitato dalla volontà del legislatore di escludere dall'ammissione provvisoria pronunciata per ragioni umanitarie quegli stranieri che, come il richiedente, hanno compromesso in modo grave l'ordine pubblico della Svizzera (art. 14a cpv. 6 LDDS).

Dal canto suo il ricorrente fa valere nel gravame che i reati da lui perpetrati in Svizzera non sarebbero tali da poter far dire all'UFR che egli abbia compromesso in modo grave l'ordine pubblico. In particolare, l'insorgente segnala che il (...) nella sentenza del (...) lo ha condannato a quindici giorni di detenzione ed all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di cinque anni, per ripetuta entrata e soggiorno illegali in Svizzera, nonché falsità in certificati, ma da un lato ha sospeso sia l'esecuzione della pena che l'espulsione per un periodo di prova di due anni, e dall'altro lato non ha revocato la sospensione condizionale delle altre (ed uniche) pene inflittegli in Svizzera, segnatamente il (...) dal Tribunale (...) (60 giorni di detenzione per furto con scasso), ed il (...) dal Tribunale (...) (5 giorni di detenzione per soggiorno illegale). Egli si sarebbe pertanto visto riconoscere un atto di fiducia da parte del magistrato penale. La decisione dell'UFR si scontrerebbe crassamente con la sentenza (...). Altresì, il ricorrente ritiene di dover beneficiare dell'ammissione provvisoria secondo il decreto del Consiglio federale emanato in virtù delle competenze derivanti dall'art. 14a cpv. 5 LDDS. (...).

a) Giova preliminarmente osservare che fondandosi sull'art. 14a cpv. 5 LDDS il Consiglio federale ha disposto, (...), l'ammissione provvisoria per gruppi di determinate categorie di cittadini della regione dell'ex Jugoslavia.

L'ammissione provvisoria per gruppi si applica in particolare ai disertori e ai renitenti alla leva provenienti da tutto il territorio dell'ex Jugoslavia, ad eccezione di Slovenia e Macedonia, nonché alle persone dell'ex Jugoslavia con ultimo domicilio in Bosnia-Erzegovina che non possono ottenere in Svizzera nessun permesso di dimora ordinario giusta il diritto degli stranieri, ad eccezione delle persone in possesso di una cittadinanza di un altro Stato. A prescindere dal fatto che il ricorrente, in virtù delle disposizioni legali vigenti,

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nemmeno ha il diritto di chiedere l'ammissione provvisoria (cfr. decisione inedita della CRA del 28 dicembre 1993 in re A., Bosnia-Erzegovina), giova osservare che egli da un lato deve considerarsi cittadino croato (per i motivi che vedremo di seguito), e dall'altro lato non può ritenersi disertore (o renitente).

b) Nel caso concreto, trattasi pertanto di esaminare se a ragione, o a torto, l'autorità inferiore ha ritenuto che fossero adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, e se la pronunzia dell'esecuzione del rinvio del ricorrente in Bosnia-Erzegovina sia legittima.

c) Nel giudizio litigioso l'autorità inferiore si è limitata ad affermare che nel caso di specie dovrebbe ritenersi che l'interessato ha compromesso in modo grave l'ordine pubblico della Svizzera (cfr. decisione impugnata, pag. 6). Si pone pertanto il quesito a sapere se siffatta asserzione adempia i requisiti di una corretta motivazione giusta l'art. 35 PA.

L'obbligo della motivazione è formalità essenziale, e se da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità dell'itinerario seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'esplicitazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, ma anche per gli eventuali riscontri in sede di impugnazione, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili ed a trarne determinate conclusioni. L'autorità giudicante ha pertanto l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigorso e completo possibile ed esigibile, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario.

Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,

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spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo. (...)

Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (cfr. DTF 104 Ia 212). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un interesse, in altri termini, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito (cfr. DTF 118 Ia 18 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a, 115 Ia 10 consid. 2a e relativi riferimenti).

Orbene, l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata come quella qui in questione (art. 14a cpv. 6 LDDS), e le non indifferenti conseguenze che un rinvio in Bosnia-Erzegovina, dove tuttora regna una situazione di aperto conflitto armato, può indubitabilmente comportare - leggasi minaccia per l'integrità fisica della persona rinviata (non si spiegherebbe altrimenti l'ammissione provvisoria per gruppi di cittadini della Bosnia-Erzegovina in virtù di un decreto del Consiglio federale) -, imponevano che l'autorità giudicante avesse a motivare la propria decisione, resa in applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, in modo scrupoloso, con l'indicazione dei fatti che ha ritenuto provati e per quale motivo, rispettivamente le considerazioni che l'hanno condotta a maturare un determinato convincimento, segnatamente quello secondo cui il ricorrente avrebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico della Svizzera. In sostanza, una decisione deve indicare i motivi per cui è stata resa, dal momento che l'interessato, senza conoscere con precisione i fatti e le norme di diritto prese a base dall'autorità che ha statuito, spesso non è in grado di avere una visione della portata della decisione: travisando egli i motivi della decisione, non è in grado di ricorrere con criteri adeguati. D'altra parte, in simili casi e per le medesime ragioni, l'autorità di ricorso non è in grado di esperire il sindacato di legittimità del giudizio litigioso.

Nell'evenienza concreta, la decisione impugnata palesemente non adempie, sul punto in questione, i criteri motivazionali, limitandosi a perentoria asserzione, secondo la quale il ricorrente avrebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico della Svizzera. In particolare, non vengono indicati i motivi e le considerazioni posti a fondamento di tale conclusione. Peraltro, appare come l'UFR abbia palesemente trascurato vuoi disatteso elementi fattuali dall'inequivocabile carattere di decisività, quali le risultanze di quelle sentenze penali, relative ai reati commessi da M. C. in Svizzera, rese prima del

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giudizio. Ne discende che la decisione impugnata, priva di adeguata motivazione, non permette a questa Commissione di esperire il sindacato di legittimità su questo punto.

13. - L'autorità ricorsuale può tuttavia prescindere dall'annullare una decisione impugnata e dal rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio allorquando la decisione stessa possa in ogni caso e senza ombra di dubbio venire confermata nel risultato sulla base di un'altra motivazione (sostituzione di motivi; cfr. DTF 112 Ia 135). Occorre altresì che gli atti siano completi o comunque sufficienti a statuire, e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (cfr. DTF 115 Ia 97). Nel caso concreto, tali requisiti sono adempiti.

a) L'UFR ha considerato che M. C. possedesse la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina, come da questi preteso e apparentemente sostanziato attraverso la produzione di un passaporto ed estratti di stato civile. Sennonché il passaporto presentato dal ricorrente e rilasciato dalle allora autorità jugoslave nel 1984 e prolungato nel 1989, come pure gli estratti del registro di stato civile emessi nel 1988, ancora non permettono di considerare che l'insorgente non abbia nel frattempo acquisito la nazionalità croata, evenienza corroborata dall'esistenza di una carta d'identità croata, nonché di un passaporto croato a nome di M. C., emessi il (...) dalle competenti autorità di Zagabria, documenti di legittimazione che hanno permesso alle autorità ticinesi di rinviare verso la Croazia il ricorrente nel mese di (...), senza che sorgesse problema alcuno con le autorità di tal Paese. Non bisogna inoltre dimenticare che il ricorrente è nato a (...) come la moglie (essa pure di cittadinanza croata), che il suo ultimo domicilio in patria M. C. l'ha avuto a Zagabria (cfr. passaporto croato del (...) 1992 e dichiarazione resa innanzi al (...)), e che ogni qualvolta ha spontaneamente lasciato la Svizzera, perlomeno nelle circostanze di tempo indicate nel corso della procedura d'asilo, lo ha fatto per rientrare in Croazia.

b) (...) Giusta le disposizioni del decreto sulla cittadinanza croata del 26 giugno 1991 (applicabili per rinvio degli artt. 22 e 23 LDIP), la prova dell'esistenza della cittadinanza viene fatta anche mediante la presentazione di un passaporto valido (cfr. par. 29), passaporto che viene a sua volta rilasciato solo dopo esame dell'adempimento delle condizioni, in particolare afferenti alla cittadinanza. Ammessa la forza probante qualificata del passaporto a suo tempo (...) trovato in possesso di M. C., esso pienamente prova i fatti che attesta, ritenuto che non sussistono agli atti di causa elementi attendibili, precisi e

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concordanti atti a dimostrare l'inesattezza, meglio sarebbe dire la falsità o falsificazione, del passaporto croato emesso (...) a nome dell'interessato.

Certo il ricorrente sostiene, nella sua presa di posizione del 22 settembre 1993, che il passaporto e la carta d'identità in questione gli sarebbero stati ritirati dalla polizia croata e distrutti seduta stante, in occasione del suo rientro, forzato, del mese di (...). Trattasi tuttavia di mera asserzione, non comprovata da alcun elemento probatorio idoneo.

D'altra parte, la stessa non è comunque di alcun aiuto all'insorgente considerato che l'autorità di polizia non ha, ovviamente, facoltà di distruggere documenti autentici, e ove lo facesse ciò non potrebbe comportare la perdita della cittadinanza di quel Paese. Si osserva peraltro che il ricorrente si è ben guardato dall'affermare che i documenti di legittimazione di cui trattasi sarebbero dei falsi o delle falsificazioni, o conterrebbero indicazioni inesatte. Ne discende che è processualmente provato che il ricorrente possiede la cittadinanza croata.

c) Al ricorrente è stata data occasione di esprimersi in merito all'esistenza della cittadinanza croata mediante richiesta del 16 settembre 1993, richiesta che lasciava trasparire chiaramente la finalità. Ovviamente nella misura in cui fosse stata ritenuta come provata la cittadinanza croata, il rinvio sarebbe stato ordinato verso tale nazione, ove risaputamente regna una situazione generale migliore che in Bosnia Erzegovina.

14. - Come evidenziato in precedenza, per considerazioni umanitarie, e non sulla base di impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera, si rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento allorquando il rientro - vuoi per la situazione generale che regna in tal Paese (guerra, guerrra civile o violenza generalizzata), vuoi per motivi individuali -, equivarrebbe per l'interessato ad esporsi a pericoli concreti (art. 14a cpv. 4 LDDS). Orbene, dal passaporto croato di M. C. si desume che il suo ultimo domicilio in patria lo ha avuto a Zagabria, (...), così come dichiarato pure dall'interessato stesso nella procedura penale innanzi a (...) (già più volte richiamata). L'interessato proviene pertanto da città e regione della Croazia risaputamente non coinvolta in conflitto armato, che non conosce clima di violenza generalizzata, e ove non è pronosticabile un'imminente degradazione della situazione tale da comportare un pericolo concreto per l'interessato.

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Quest'ultimo non fa peraltro valere alcun motivo personale ostativo all'esecuzione del rinvio giusta l'art. 14a cpv. 4 LDDS. Invero egli pretende di essere un disertore, ma tale allegazione deve essere giudicata inverosimile (...). L'esecuzione dell'allontanamento verso la Croazia è di conseguenza ragionevolmente esigibile.