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Merchant Line Mendrisio (CH) – Cagno (IT): Ridefinizione della capacità di eccezione; qualità di parte di AET

Elcom · 2014-12-10 · Italiano CH
Sachverhalt

A. 1 Con decisione del 16 aprile 2009 in merito alla procedura 927-08-001 (ora: 237-00001) la Commissione federale dell’energia elettrica ElCom concede alla destinataria 1 della decisione un’eccezione all’accesso alla rete in virtù dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera del 3 dicembre 2008 (OEAC; RS 734.713.3). Al numero 4 del dispositivo la ElCom stabilisce che, dopo 5 anni, su domanda della destinataria 1 della decisione, si deve procedere a una ridefinizione del regime di eccezione (act. 1, pag. 15). 2 Con lettera del 17 ottobre 2013, la destinataria 1 della decisione chiede alla ElCom di riconoscere il […] come data dell’entrata in esercizio commerciale della linea Mendrisio-Cagno (act. 2 e 3). La ElCom conferma con lettera del 13 dicembre 2013 la data del […] come data dell’entrata in esercizio commerciale (act. 4). B. 3 Con lettera del 1° aprile 2014, la destinataria 1 della decisione fa richiesta – per la rimanente durata dell’eccezione – di conferma del regime di eccezione per […] MW («Summer Peak») rispettivamente […] MW per le rimanenti ore. Inoltre chiede di precisare che la capacità di eccezione è da intendere come garantita al cento per cento (act. 9). 4 Con lettera del 3 aprile 2014 la ElCom apre una procedura formale (act. 10-12) e associa la destinataria 2 della decisione alla procedura con lettera del 22 maggio 2014 (act. 19). C. 5 In seguito all’incontro del 27 febbraio 2014, con lettera del 4 aprile 2014 la destinataria 1 della decisione provvede a delle precisazioni (act. 13). Con istanza del 28 aprile 2014 la destinataria 1 della decisione ribadisce la sua posizione sulla qualità di parte della destinataria 2 della decisione (act. 15). A questo scritto la ElCom risponde con due lettere del 22 maggio 2014 indirizzate alle destinatarie della decisione (act. 18 e 19). 6 In seguito, la destinataria 1 della decisione chiede una decisione incidentale impugnabile sulla questione della qualità di parte della destinataria 2 della decisione (act. 21). Con scritto del 2 giugno 2014 la destinataria 2 della decisione si esprime sulla sua qualità di parte e chiede l’invio degli atti nonché l’assegnazione di un congruo termine per una presa di posizione (act. 22). Con scritti del 24 luglio 2014 e dell’11 settembre 2014 la destinataria 2 della decisione ribadisce la sua estraneità alla procedura (act. 31 e 34). 7 Con scritto del 30 aprile 2014 la partecipante alla procedura informa la ElCom sull’andamento dei valori NTC includendo i corrispettivi grafici (act. 16). Con lettera del 9 maggio 2014 la ElCom chiede alla partecipante alla procedura di presentare vari dati in merito agli anni 2008-2014 (act. 17). Questi vengono forniti con istanze del 28 maggio 2014, 18 giugno 2014 e 30 giugno 2014 (act. 20 e 24). 8 Con scritto del 4 luglio 2014 la ElCom comunica alla destinataria 1 della decisione che rimane valida la regolamentazione transitoria fino ad emanazione di una nuova decisione (act. 28). La destinataria 1 della decisione ne prende atto con lettera del 17 luglio 2014 rinnovando la richiesta

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che gli atti non vengano messi a disposizione a terze persone e in particolare alla destinataria 2 della decisione (act. 29). D. 9 Con scritto del 24 luglio 2014 la ElCom sottopone alle parti la proposta per la ridefinizione della capacità (act. 32). La destinataria 1 della decisione prende posizione sulla proposta con istanza del 12 settembre 2014 (act. 35). La partecipante alla procedura si pronuncia con scritto del 15 settembre 2014 sulla proposta (act. 36). Con scritto del 24 ottobre 2014 la ElCom chiede precisazioni dalla partecipante alla procedura (act. 42) al quale la partecipante alla procedura risponde con lettera del 5 novembre 2014 (act. 47). 10 Con lettera del 30 settembre 2014 la destinataria 1 della decisione trasmette alla partecipante alla procedura con copia alla ElCom una proposta in merito alla disponibilità minima o al tempo fuori servizio della Merchant Line (ML) Mendrisio-Cagno (act. 37 e 43) che viene approvata dalla ElCom con lettera del 31 ottobre 2014 (act. 44). 11 Con scritti del 15 e 22 ottobre 2014 la ElCom concede alle destinatarie della decisione la possibilità di deporre una richiesta di estensione della durata del regime di estensione (act. 38 e 40). La destinataria 2 della decisione si pronuncia con scritto del 12 novembre 2014 (act. 51). E. 12 Con istanza del 31 ottobre 2014 la destinataria 1 della decisione formula le seguenti richieste (act. 45): «1. Es sei über den hängigen Antrag von NE betreffend den Zugang von AET zu den Akten des vorliegenden Verfahrens mit Verfügung zu entscheiden;

2. Es sei zu verfügen, dass AET kein Zugang zu den Akten des vorliegenden Verfahrens gewährt werde, bis ein rechtskräftiger Entscheid über die Parteieigenschaft von AET im vorliegenden Verfahren vorliegt;

3. Es sei festzustellen, dass die bisher erfolgte Zustellung von Verfahrensakten durch das Fachsekretariat an AET widerrechtlich ist;

4. Es sei dem Fachsekretariat der ElCom zu verbieten, weitere Aktenstücke, Korrespondenz und sonstige Informationen aus dem vorliegenden Verfahren an AET in irgendeiner Form bekanntzugeben, bis ein rechtskräftiger Entscheid über die Parteieigenschaft von AET im vorliegenden Verfahren vorliegt;

5. Es sei die der Gesuchstellerin mit Schreiben des Fachsekretariats vom 15. Oktober 2014 bis zum 12. November 2014 angesetzte Frist abzunehmen und es sei bei Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides über die Anträge 1 bis 4 eine neue Frist anzusetzen.

6. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Zustelladresse der Gesuchstellerin in der Schweiz ab sofort wie folgt lautet: Nord Energia S.p.A., c/o Dr. iur. Avv. Massimo Ferracin, Studio Legale Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 753, CH-6900 Lugano-Paradiso."» 13 Con scritto del 7 novembre 2014 la ElCom inoltra la bozza del verbale dell’incontro del 4 novembre 2014 nonché la risposta della partecipante alla procedura del 5 novembre 2014 alle

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destinatarie della decisione (act. 49). Sul protocollo la destinataria 1 della decisione si esprime con istanza del 12 novembre 2014 (act. 50). 14 Con lettera del 17 novembre 2014 la Segreteria tecnica della ElCom comunica alla destinataria 1 della decisione che la ElCom avrebbe deciso in merito alle sue richieste entro la fine del 2014, esonerando la destinataria 1 della decisione dal termine del 12 novembre 2014 (act. 54). 15 Con scritto del 20 novembre 2014 la ElCom inoltra alla destinataria 1 della decisione il verbale dell’incontro del 4 novembre 2014 nonché le prese di posizione della destinataria 2 della decisione del 12 novembre 2014 e della partecipante alla procedura del 13 novembre 2014. La partecipante riceve solo copia della lettera senza allegati (act. 55). 16 Con scritti del 1° dicembre 2014 la destinataria 1 della decisione prende posizione sulla regola d’arrotondamento descritta dalla partecipante alla procedura nella lettera del 13 novembre 2014 nonché sulla richiesta della partecipante alla procedura del 5 novembre 2014 (act. 58 e 59). F. 17 Singoli dettagli relativi ai fatti, nella misura in cui sono rilevanti per la decisione, saranno esaminati nei considerandi.

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II Considerandi 1 Competenza 18 Conformemente all’articolo 22 della legge sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI; RS 734.7) la ElCom vigila sul rispetto della LAEI, prende ed emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della LAEI e delle disposizioni di esecuzione. 19 La presente decisione parziale riguarda in particolare la ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete conformemente all’articolo 17 capoverso 6 LAEI in combinato disposto con l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (OAEI; RS 734.71) relativamente alla Merchant Line Mendrisio-Cagno. In virtù dell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DATEC concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera del 3 dicembre 2008 (OEAC; RS 734.713.3) la ElCom decide in particolare la durata del regime delle eccezioni nonché la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. 20 Alla ElCom compete pertanto l’emanazione della presente decisione. La decisione è emanata sulla base della richiesta della destinataria 1 della decisione del 1° aprile 2014 (act. 9). 2 Decisione parziale 21 La presente decisione si riferisce materialmente alla ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Si tratta pertanto di una decisione parziale. La ridefinizione della capacità sancita dalla presente decisione è motivata dalla mutata situazione di rete (cfr. n. marg. 62 segg.). 22 La nuova valutazione della durata del regime di eccezione richiede ulteriore documentazione (business case attuale, contenente in particolare una rappresentazione delle possibilità finanziarie sulla base della ridefinizione della capacità oggetto di eccezione secondo la nuova formula). Le ripercussioni finanziarie sulla destinataria 1 della decisione connesse alla capacità a cui si applica l’eccezione all’accesso alla rete non sono oggetto della presente decisione e saranno valutate in un secondo momento nell’ambito della ridefinizione della durata del regime di eccezione con una decisione separata. 23 Tutte le regole stabilite nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 nella procedura 927-08- 001 (ora: 237-00001) e non toccate dalla presente decisione, mantengono la loro validità. 3 Parti 3.1 In generale 24 Secondo l’articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

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3.2 Qualità di parte di Nord Energia S.p.A. (destinataria 1 della decisione) 25 La destinataria 1 della decisione è la proprietaria della Merchant Line Mendrisio-Cagno, per la quale, in virtù dell’articolo 17 capoverso 6 LAEI in combinato disposto con l’articolo 21 capoverso 1 OAEI con decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009 è stata concessa un’eccezione all’accesso alla rete. La durata del regime di eccezione è stata fissata in […] anni, con una nuova valutazione della situazione da effettuarsi dopo cinque anni (cfr. n. 2, 3 e 4 del dispositivo). 26 La presente decisione ha per oggetto il riesame del regime di eccezione. La presente decisione parziale riguarda la questione dell’adeguamento della capacità oggetto di eccezione come aspetto parziale del regime di eccezione. La nuova valutazione della durata di tale regime sarà effettuata in un secondo momento (cfr. n. marg. 21 segg.). 27 L’esito della presente procedura tocca immediatamente diritti e obblighi della destinataria 1 della decisione in quanto proprietaria della Merchant Line Mendrisio-Cagno. Ha pertanto qualità di parte conformemente all’articolo 6 PA, purché la Merchant Line interessata dalla decisione non sia di proprietà di un’altra impresa (cfr. n. marg. 29 segg.). 28 Nella sua decisione del 16 aprile 2009 nella procedura 927-08-001 (ora: 237-00001) la ElCom ha stabilito che gli impianti della Merchant Line Mendrisio-Cagno in territorio svizzero sono essenzialmente di proprietà della CMC MeSta SA. In seguito, il ruolo della CMC MeSta SA non è stato esaminato in modo più dettagliato. Nella sua sentenza A-2812/2010 dell’11 febbraio 2013 il Tribunale amministrativo federale ha stabilito al contrario che la destinataria 1 della decisione è incontestabilmente la proprietaria della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno (consid. 5.5.3). 29 La destinataria 1 della decisione è proprietaria al cento per cento della CMC MeSta SA con sede a Bellinzona. Scopo della nuova impresa registrata nel registro di commercio svizzero il 17 giugno 2008 è la proprietà dell’elettrodotto Mendrisio-Cagno dal lato svizzero («[…] detenzione del cavo dell’elettrodotto Mendrisio Cagno, lato Svizzera […]»; cfr. l’indice centrale delle ditte Zefix, consultabile sul sito www.zefix.ch nonché www.fnmgroup.it > Chi siamo > Compagine societaria [siti consultati in data 19.12.2014]). Alla rubrica «Fatti particolari» nella registrazione Zefix della CMC MeSta SA figura anche l’intenzione di acquistare dall’Azienda elettrica ticinese dei beni facenti parte dell’elettrodotto in cavo 380kV Mendrisio-Stabio. 30 Alla luce di questa situazione sussistono incertezze riguardo alla proprietà della Merchant Line Mendrisio-Cagno che richiedono un chiarimento. La destinataria 1 della decisione è pertanto sollecitata a chiarire entro il 31 marzo 2015 i rapporti giuridici che intercorrono tra CMC MeSta SA e Nord Energia S.p.A., in particolare per quanto riguarda la Merchant Line Mendrisio-Cagno, presentando tutti i documenti e gli elementi probatori necessari. 3.3 Qualità di parte dell’Azienda elettrica ticinese (AET) (destinataria 2 della decisione) 31 Con la sentenza A-2812/2010 dell’11 febbraio 2013 concernente i costi e le tariffe 2010 per l’utilizzo della rete al livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che è da considerarsi gestore di rete chi è responsabile della manutenzione adeguata alle necessità e del funzionamento di un elettrodotto sicuro, performante ed efficiente. La proprietà e la gestione possono non coincidere (consid. 5.5.1, ultimo capoverso).

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32 Per quanto riguarda la Merchant Line Mendrisio-Cagno in oggetto, il Tribunale amministrativo federale ha pertanto stabilito che la destinataria 1 della decisione non può essere considerata responsabile né della manutenzione adeguata alle necessità né della gestione della rete o dell’esercizio della linea di interconnessione che risulta di sua proprietà. Non gestirebbe inoltre nemmeno l’infrastruttura dal punto di vista operativo e non avrebbe quindi alcun controllo sui flussi, in particolare per quanto riguarda l’energia reattiva (consid. 5.5.4, primo capoverso). Responsabile della gestione della rete e della manutenzione degli elementi della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno sarebbe, sul lato svizzero, la destinataria 2 della decisione (consid. 5.5.3, ultimo capoverso). La destinataria 1 della decisione non potrebbe quindi in sostanza essere qualificata come gestore della rete ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI (consid. 6). 33 Sulla base di questa sentenza del Tribunale amministrativo federale la destinataria 2 della decisione è stata inclusa d’ufficio dalla Segreteria tecnica della ElCom nella presente procedura. Poiché la destinataria 2 della decisione nella procedura originaria 927-08-001 (ora: 237-00001) non aveva qualità di parte, non era nemmeno destinataria della decisione della ElCom del 16 aprile 2009. In due lettere distinte indirizzate rispettivamente alle destinatarie della decisione il 22 maggio 2014, la Segreteria tecnica della ElCom ha spiegato per quali ragioni la destinataria 2 della decisione deve essere considerata il gestore della Merchant Line Mendrisio-Cagno e dunque avere qualità di parte nella presente procedura. In questo modo è stato anche possibile ovviare al vizio formale della precedente decisione della ElCom del 16 aprile 2009, che non era stata notificata alla destinataria 2 (act. 18 e 19). 34 La destinataria 1 della decisione si è opposta all’inclusione della destinataria 2 della decisione nella presente procedura con lettere del 28 aprile 2014 (act. 15), del 30 maggio 2014 (act. 21) e del 12 settembre 2014 (act. 35), adducendo come motivazione che nella summenzionata sentenza non sarebbe mai affermata la necessità, per le destinatarie della decisione, di inoltrare una domanda congiunta. Inoltre il «gestore di rete» conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LAEI dovrebbe essere distinto dal «gestore di rete» ai sensi dell’articolo 2 OEAC. Nel quadro della nuova valutazione del regime di eccezione sarebbe sufficiente l’inclusione della partecipante alla procedura. 35 Con istanza del 31 ottobre 2014 la destinataria 1 della decisione ha aggiunto che in Svizzera per legge esisterebbe solo un gestore della rete di trasporto, ossia la partecipante alla procedura. Appartenendo alla rete di trasporto, la Merchant Line Mendrisio-Cagno rientrerebbe di conseguenza nell’ambito di competenza della partecipante alla procedura (act. 45, n. marg. 9). Il gestore di una Merchant Line conformemente all’articolo 2 capoverso 1 OEAC sarebbe l’investitore, ossia la destinataria 1 della decisione. L’OEAC distinguerebbe anche in diversi punti tra il gestore della Merchant Line e il gestore di rete competente per la Merchant Line, ossia la partecipante alla procedura (act. 45, n. marg. 10 segg.). 36 Con essenzialmente la stessa motivazione anche la destinataria 2 della decisione sostiene di non disporre della qualità di parte nella presente procedura (cfr. lettere del 02.06.2014 [act. 22], 11.09.2014 [act. 34] e 12.11.2014 [act. 51]). 37 Dispone della qualità di parte in una procedura chi è toccato prevedibilmente più di chiunque altro dalla decisione, ha un particolare e notevole interesse nel contenzioso e subisce direttamente un pregiudizio giuridico o un pregiudizio concreto (cfr. n. marg. 24). 38 L’OEAC si basa sull’articolo 21 capoverso 1 OAEI, in virtù del quale il DATEC su proposta della società nazionale di rete emana regole trasparenti e non discriminatorie per la concessione di eccezioni secondo l’articolo 17 capoverso 6 LAEI. L’articolo 17 capoverso 6 LAEI recita che per le capacità transfrontaliere della rete di trasporto messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 il

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Consiglio federale può prevedere eccezioni all’accesso alla rete (art. 13) e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15). 39 Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LAEI inoltre il gestore di rete è tenuto a garantire a terzi l’accesso non discriminatorio alla rete. Da questa serie di rimandi si evince che la definizione di «gestore» di cui all’articolo 2 OEAC deve essere identica alla definizione di «gestore di rete» della LAEI. Nel caso in cui la OEAC avesse introdotto un nuovo tipo di gestore (di rete), la cui definizione si discostasse da quella del gestore di rete della LAEI, si porrebbe inoltre la questione della conformità legale della OEAC. Anche ai sensi di un’interpretazione conforme alla legge della OEAC è dunque necessario partire dal presupposto che le definizioni presenti nella LAEI e nell’OEAC siano identiche. In questo contesto si deve inoltre ribadire che un’eccezione all’accesso alla rete è possibile solo se esiste un gestore di rete ai sensi della LAEI. Solo a quest’ultimo compete sulla base dell’articolo 13 capoverso 1 LAEl l’obbligo di garantire a terzi l’accesso alla rete. Dove non esiste tale obbligo non possono essere accordate eccezioni. 40 In ogni caso la partecipante alla procedura non è gestore (di rete) della Merchant Line Mendrisio- Cagno, in particolare per il fatto che una linea di interconnessione transfrontaliera che dispone di un regime di eccezione, per tutta la durata di questo regime di eccezione non è parte della rete di trasporto svizzera (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d nonché art. 12 cpv. 1 OEAC e contrario). Inoltre, nell’articolo 9 capoverso 1 OEAC la società nazionale di rete e il gestore di una linea di interconnessione sono esplicitamente distinti. 41 Ai sensi della LAEI il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’accesso alla rete nel caso di reti di trasporto transfrontaliere. Poiché è il gestore di rete che deve garantire l’accesso alla rete (art. 13 cpv. 1 LAEI), solo il gestore di rete può essere liberato da tale obbligo. Di conseguenza, conformemente all’articolo 2 OEAC la ElCom può liberare il gestore – nella presente procedura la destinataria 2 della decisione – dall’obbligo di garantire l’accesso alla rete. 42 Sulla base di tali considerazioni la destinataria 2 della decisione dispone della qualità di parte nella presente procedura. 3.4 Qualità di parte di Swissgrid SA (partecipante alla procedura) 43 La presente decisione influisce direttamente su diversi compiti cui deve adempiere la partecipante alla procedura. La capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete non è infatti più a disposizione nell’ambito della procedura per far fronte alle congestioni secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera d LAEI. La linea di interconnessione influisce inoltre sulla messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b LAEI. 44 I diritti della partecipante alla procedura sono di conseguenza toccati in diversi settori. La parte interessata era altresì già parte della precedente procedura 927-08-001 (ora: 237-00001). 45 La partecipante alla procedura dispone dunque della qualità di parte nella presente procedura conformemente all’articolo 6 PA.

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4 Richieste di Nord Energia S.p.A. nell’istanza del 31 ottobre 2014 (act. 45) 4.1 Azienda elettrica ticinese (AET): Invio e accesso agli atti procedurali 46 La destinataria 1 della decisione chiede che si decida in merito all’accesso agli atti della destinataria 2 della decisione (richiesta 1), che alla destinataria 2 della decisione non sia concesso alcun accesso agli atti fino a quando sia passata in giudicato la decisione in merito alla sua qualità di parte nella presente procedura (richiesta 2), che venga constatato che la notifica degli atti relativi alla presente procedura alla destinataria 2 della decisione effettuata finora dalla Segreteria tecnica della ElCom è stata illecita (richiesta 3) e che alla Segreteria tecnica della ElCom sia vietato rendere noti alla destinataria 2 della decisione, in qualsiasi forma, altri atti, corrispondenza e ulteriori informazioni sulla presente procedura fino a quando la decisione sulla sua qualità di parte nella presente procedura sia passata in giudicato (richiesta 4). 47 Con la richiesta 1 viene sostanzialmente chiesto l’accertamento del diritto o meno della destinataria 2 della decisione di avere accesso agli atti. Si tratta dunque della richiesta di accertare l’esistenza o l’inesistenza di diritti ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 PA. Una simile richiesta può essere soddisfatta se esiste un interesse degno di protezione che necessita di tale determinazione (art. 25 cpv. 2 PA). 48 Le parti di una procedura hanno di principio il diritto di accedere agli atti della procedura in questione (art. 26 cpv. 1 PA). Una volta appurata la qualità di parte della destinataria 2 della decisione nella presente procedura (cfr. n. marg. 31 segg.), anche quest’ultima ha di principio acquisito il diritto di esaminare gli atti conformemente all’articolo 26 PA, naturalmente nel rispetto di eventuali segreti commerciali (art. 26 LAEI; art. 27 PA; cfr. act. 45, n. marg. 22 segg.). Con la decisione relativa alla qualità di parte della destinataria 2 della decisione, la constatazione ai sensi della richiesta 1 è divenuta priva di oggetto. Manca inoltre l’interesse degno di protezione che giustificherebbero la constatazione in questione. La richiesta 1 non essendo dunque ammissibile, la ElCom non entra in materia. 49 Lo stesso vale per le richieste 2 e 4, per il fatto che un ricorso in merito alla questione della qualità di parte della destinataria 2 della decisione avrebbe effetto sospensivo. Ciò avrebbe come conseguenza che alla destinataria 2 della decisione almeno durante tutta la durata della procedura di ricorso non potrebbe essere concesso l’accesso agli atti. Le richieste 2 e 4 non essendo parimenti ammissibili, la ElCom non entra in materia. 50 La destinataria 1 della decisione chiede in riferimento all’articolo 25a PA l’accertamento che la notifica degli atti della procedura da parte della Segreteria tecnica alla destinataria 2 della decisione, che ha avuto luogo finora, è stata illecita (richiesta 3). L’inclusione informale della destinataria 2 della decisione nella presente procedura avrebbe leso il diritto alla tutela del segreto d’ufficio e dei segreti commerciali della destinataria 1 della decisione (act. 45, n. marg. 26 segg.). 51 Si deve innanzitutto rilevare che la destinataria 1 della decisione non specifica ulteriormente in che misura i suoi segreti commerciali sarebbero stati lesi, o potrebbero essere lesi dal semplice inoltro del business case alla ElCom (act. 45, n. marg. 20). Non vi sono inoltre indizi per ritenere che il business case verrebbe messo a disposizione della destinataria 2 della decisione senza celarne eventuali segreti commerciali. In fondo, fino alla lettera del 31 ottobre 2014 la destinataria 2 della decisione era indicata come recapito della destinataria 1 della decisione. Non è chiaro quindi, e non è spiegato neppure dalla destinataria 1 della decisione, in che misura tra le due parti sussistano dei segreti commerciali.

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52 La destinataria 1 della decisione afferma che il segreto d’ufficio comprende anche il fatto stesso che vi sia una procedura (act. 45, n. marg. 19). In quanto parte (cfr. n. marg. 31 segg.) la destinataria 2 della decisione ha diritto di essere messa al corrente di una procedura che la riguarda. La destinataria 2 della decisione ha inoltre partecipato insieme alla destinataria 1 della decisione a una riunione della Segreteria tecnica della ElCom. A questa riunione si è discusso del modo di procedere nel quadro della presente procedura (cfr. act. 12, 13). La procedura non ha mai costituito un segreto d’ufficio nei confronti della destinataria 2 della decisione. La richiesta 3 è pertanto respinta. 4.2 Remissione del termine per la presa di posizione 53 La destinataria 1 della decisione chiede inoltre di essere esonerata dal termine del 12 novembre 2014 fissato dalla Segreteria tecnica della ElCom e che un nuovo termine sia fissato solo una volta passata in giudicato la decisione sulle richieste 1-4 (richiesta 5). 54 La Segreteria tecnica della ElCom ha esonerato la destinataria 1 della decisione dal termine con lettera del 17 novembre 2014 (act. 55; n. marg. 13). La presente richiesta è dunque divenuta priva di oggetto. 4.3 Indirizzo di corrispondenza di Nord Energia S.p.A. 55 La destinataria 1 della decisione chiede infine che si prenda atto del suo nuovo recapito in Svizzera (richiesta 6). 56 È stato preso atto del nuovo recapito. La recente corrispondenza è stata inviata ai rappresentanti legali della destinataria 1 della decisione (cfr. act. 49 e 54). 5 Diritto di audizione 57 Nella presente procedura alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Tutte le richieste sono state sottoposte a tale scopo alle parti. Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA). 6 Valutazione materiale 6.1 Requisiti per la ridefinizione della capacità 6.1.1 In generale 58 Secondo la decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009, la ElCom ridefinisce la capacità della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno dopo cinque anni di regime di eccezione (act. 1, n. 4 del dispositivo). A questo scopo la ElCom ha aperto una procedura formale con lettera del 3 aprile 2014 (act. 10-12). 59 Nei considerandi della decisione del 16 aprile 2009 la ElCom ha stabilito quanto segue (act. 1, pag. 9):

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«[…] al momento attuale è difficile poter valutare il rischio di un cambiamento della situazione di congestione dopo lo scadere del periodo di 5 anni […]. Una riduzione della capacità di trasporto disponibile comporterebbe una deplorevole riduzione delle entrate risultanti dalle procedure di attribu- zione orientate al mercato di cui all'articolo 17 capoverso 5 LAEl e quindi a maggiori oneri per i clienti finali svizzeri, se la capacità della linea di interconnessione fosse garantita al cento per cento. È quin- di necessario un adeguamento alla futura situazione di rete o ai futuri metodi di calcolo. Dopo un periodo di eccezione di cinque anni, la ElCom, su domanda della richiedente, procede a una nuova fissazione della capacità della linea di interconnessione. Nel farlo, tiene conto della capacità di trasporto stabilita in quel momento dalla parte interessata e da Terna, nonché della probabilità di ridu- zioni di capacità a breve termine.» 60 In merito alla linea di interconnessione Mendrisio-Cagno, la domanda centrale è quindi se alla luce della situazione di rete attuale o del metodo di calcolo per la rimanente (ed eventualmente ridefinenda) durata del regime di eccezione è necessario un adeguamento della capacità di eccezione (cfr. n. marg. 21 segg.). Nella valutazione deve in particolar modo essere considerata la capacità di trasporto fissata sul lato sia svizzero che italiano nonché la probabilità di riduzioni della capacità a breve termine. La rivalutazione della situazione di rete e di conseguenza della capacità di eccezione è un approccio puramente tecnico senza riflessioni commerciali. 61 Di seguito verrà in un primo tempo esposto in che misura la situazione di rete attuale è cambiata rispetto alla decisione del 16 aprile 2009 (cap. 6.1.2). Successivamente verrà presentata l’andamento dei valori NTC da allora (cap. 6.1.3). Sulla base di queste risultanze sarà infine stabilita la nuova formula per il calcolo della capacità di eccezione (cap. 6.2). 6.1.2 Valutazione della situazione di rete in generale 62 I programmi di fornitura elettrica transfrontalieri tra la Svizzera e l’Italia sono limitati a un certo valore da parte dei gestori della rete di trasporto coinvolti per garantire un esercizio della rete sicuro ed efficiente. Nel definire questo valore i gestori della rete di trasporto tengono conto di tutti i fattori tecnici determinanti per un esercizio della rete sicuro ed efficiente, per esempio dell’infrastruttura di trasporto disponibile (capacità di trasporto termiche di tutte le installazioni rilevanti), le immissioni di prodotti, i flussi di potenza previsti ecc.1). 63 La capacità di trasporto transfrontaliera disponibile per gli attori del mercato viene chiamata anche «Net Transfer Capacity» (NTC)2. Il valore NTC è la misura determinante per l’utilizzo dell’infrastruttura di una rete tra due zone tariffarie, e quindi anche tra la Svizzera e l’Italia. La determinazione del valore NTC si effettua prendendo in considerazione tutti i fattori tecnici con un impatto sui flussi energetici e sui limiti tecnici. Di conseguenza, per ognuna delle 8760 ore in un anno (8784 ore negli anni bisestili) viene definito un valore NTC che corrisponde alla rispettiva situazione tecnica. 64 La capacità disponibile tra due zone tariffarie, definita dai gestori della rete di trasporto responsabili, tiene conto della situazione di rete dell’intera area sovraregionale nella sfera d’influenza di una frontiera. Gli effetti scaturiti dal cambiamento di singoli elementi possono quindi essere valutati solamente tenendo conto di tutti i restanti elementi della rete. Di conseguenza,

1 Cfr. p. es. la definizione presso il «European Network for Transmission System Operator for Electricity», disponibile su www.entsoe.eu o www.swissgrid.ch (siti consultati il 19.12.2014). 2 Cfr. www.swissgrid.ch > Portale specialistico > Ricerca tematica > Gestione delle congestioni > Valori NTC (sito consultato il 19.12.2014).

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dalla disponibilità rispettivamente dall’utilizzo di singoli elementi della rete non possono essere tratte conclusioni sulla capacità disponibile. 65 Nella sua presa di posizione del 1° aprile 2014 la destinataria 1 della decisione fa valere che non ci sarebbero stati cambiamenti tipo nuove linee elettriche, nuove centrali ecc. e che quindi la situazione di rete – in modo particolare i flussi di potenza – sarebbe da considerare immutata (act. 9). La costruzione di nuove linee o di nuove centrali è sicuramente un elemento da considerare nello stabilire la capacità disponibile. Tuttavia, per la definizione del valore NTC sono determinanti tutti i fattori con un’influenza sui flussi di potenza e sui limiti tecnici. Il fatto che non si sarebbero aggiunte nuove linee o centrali, di per se non è sufficiente per sostenere che i valori NTC non abbiano subito cambiamenti per altre ragioni. 66 Nella sua presa di posizione del 12 settembre 2014, la destinataria 1 della decisione sostiene inoltre che il limite di potenza di […] MW è stato raggiunte se non superato molto spesso. Ciò starebbe a dimostrare che la linea elettrica è ben utilizzata. Ad opinione della destinataria 1 della decisione non esisterebbe dunque una situazione operativa che richiede una ridefinizione della capacità (act. 35, cap. 2.2). 67 Questo argomento è da relativizzare. Infatti, il flusso di potenza non può essere esaminato isolatamente per una singola linea di interconnessione. Da un punto di vista tecnico, per la capacità di trasporto e quindi anche per la disponibilità della capacità è determinante un’analisi globale dell’intera rete interconnessa (cfr. n. marg. 64). Il fatto che la capacità utilizzata non sempre corrisponde ai flussi di potenza è reso evidente dal fatto che – nell’ambito della cosiddetta disponibilità minima concordata (art. 7 cpv. 5 OEAC) – la destinataria 1 della decisione dispone del diritto di trasporto anche nel caso in cui la linea di interconnessione non è operativa durante i lavori di revisione e di manutenzione. Per il 2015 la partecipante alla procedura ha chiesto di poter mettere fuori servizio la linea di interconnessione durante 6 giorni (120 + 24 ore) (act. 43). In questi periodi la destinataria 1 della decisione dispone comunque della capacità di eccezione, la capacità necessaria viene messa a disposizione da altre linee. Il flusso di potenza della linea di interconnessione in questi periodi è pari a zero. 68 Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponibile, sulla base dell’articolo 17 capoverso 1 LAEl la partecipante alla procedura può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato quali vendite all’asta. La partecipante alla procedura attribuisce la capacità in aste esplicite. I prodotti annuali vengono messi all’asta verso la fine dell’anno precedente. Per stabilire la capacità disponibile per questi prodotti annuali verso la fine dell’anno precedente viene preparata una previsione NTC per l’anno concernente (NTC y- 1; year minus 1). Il volume della capacità per i prodotti mensili e in modo particolare giornalieri viene poi stabilito per un periodo inferiore a un anno. La definizione dei valori NTC – determinante per il commercio – avviene alla vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (NTC d-2; day minus 2). Per le previsioni i gestori della rete di trasporto utilizzano tutti i rilevanti elementi tecnici per ottimizzare la capacità disponibile. 69 Riassumendo, la capacità di trasporto transfrontaliera disponibile espressa in valori NTC è il criterio tecnico determinante per valutare il cambiamento della situazione di rete. In merito alla linea di interconnessione Mendrisio-Cagno, di seguito sarà analizzato se e in che misura la situazione di rete è cambiata rispetto alla decisione della ElCom del 16 aprile 2009. Ciò avverrà da un punto di vista tecnico sulla base dei valori NTC.

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6.1.3 Valutazione oggettiva dell’andamento dei valori NTC 6.1.3.1 In generale 70 Se vengono paragonati i grafici con i valori 2008 (anno di riferimento della decisione della ElCom del 16 aprile 2009) e con i valori 2013 (valori completi più attuali per più anni) dell’andamento NTC (NTC d-2) dalla Svizzera in direzione dell’Italia, colpisce il fatto che la dinamica ha subito un aumento. L’andamento è più volatile, le riduzioni avvengono più frequentemente e in maggior misura (cfr. dati ad act. 16). Se nel 2008 il valore minimo era ancora di 1590 MW (cfr. grafico 1), questo si riduceva a 534 MW nel 2013 (cfr. grafico 2 e act. 16). Se la capacità della linea di interconnessione rimanesse garantita (non riducibile) al cento per cento, per i rimanenti attori del mercato sarebbe disponibile meno capacità rispettivamente la capacità degli altri attori del mercato dovrebbe essere ridotta in modo sproporzionato.

Grafico 1: La linea blu rappresenta il valore NTC dalla Svizzera in direzione dell’Italia nel 2008.

Grafico 2: La linea blu rappresenta il valore NTC dalla Svizzera in direzione dell’Italia nel 2013. La linea rossa rappresenta la capacità della linea di interconnessione alla frontiera tra Svizzera e Italia. 71 I cambiamento nell’andamento dei valori NTC a partire dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione risulta essenzialmente dall’introduzione degli «Special Days» (cfr. act. 35, cap. 2.3.1): nei giorni con un consumo minore in Italia (p. es. giorni festivi) e produzione maggiore da parte di impianti fotovoltaici e/o eolici, la capacità d’importazione dalla Svizzera deve essere limitata per ragioni di sicurezza della rete. Nel 2010 ciò riguardava 1221 ore, nel 2013 già 2435 ore (cfr. dati ad act. 16).

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72 Secondo la destinataria 1 della decisione, l’impatto degli «Special Days» non può essere considerato come cambiamento significativo della situazione di rete. L’impatto degli «Special Days» sarebbe solamente marginale (act. 35, cap. 2.3.1). La destinataria 1 della decisione fa riferimento a una dichiarazione della partecipante alla procedura nello scritto del 30 aprile 2014 (act. 16). Tuttavia, questa dichiarazione della partecipante alla procedura si basa sul confronto delle quantità di energia annuali. L’energia elettrica è un prodotto dinamico che difficilmente può essere immagazzinato. Il momento preciso e la flessibilità della fornitura di energia elettrica sono assolutamente essenziali. Per questa ragione l’osservazione esclusivamente dell’evoluzione della quantità di energia (nella fattispecie tra il 2008 e il 2013) non è adatta per valutare oggettivamente il cambiamento della capacità di trasporto disponibile e dunque per valutare il cambiamento della situazione di rete. 73 L’evoluzione delle riduzioni dei valori NTC può essere rappresentata con la dispersione delle capacità disponibili (NTC d-2) dalla Svizzera in direzione dell’Italia (esportazione) tramite un boxplot3 annuale (cfr. grafici 3 e 4).

Grafico 3: Dispersione dei valori NTC d’estata durante i periodi di massimo carico negli anni 2008-

2013. Il quantile inferiore si riduce da circa 2300 MW (nel 2008) a circa 1700 MW (nel 2013). Il valore minimo inferiore si riduce da circa 1800 MW (nel 2008) a circa 500 MW (nel 2013).

3 Il boxplot è uno strumento statistico per la rappresentazione della dispersione di valori.

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Grafico 4: Dispersione dei valori NTC d’estata durante i rimanenti periodi negli anni 2008-2013. Il quantile inferiore si riduce da circa 2800 MW (nel 2008) a circa 1700 MW (nel 2013). Il valore minimo inferiore si riduce da circa 1600 MW (nel 2008) a circa 500 MW (nel 2013). 74 Questa rappresentazione permette una valutazione oggettiva sulla disponibilità della capacità durante le intere 8760 ore annuali (8784 ore negli anni bisestili). Determinante è l’evoluzione del quantile inferiore e dei valori minimi (cfr. grafici 3 e 4). Da queste rappresentazioni è evidente che i valori NTC sono stati ridotti più frequentemente e in misura maggiore. 6.1.3.2 Le varie considerazioni / a lungo e a breve termine 75 Come già menzionato in precedenza, negli ultimi anni le riduzioni avvengono più frequentemente e in misura maggiore. Nella valutazione di questi effetti bisogna distinguere tra prospettiva a lungo e a breve termine. Le riduzioni sono in gran parte già prese in considerazione nell’ambito della definizione dei valori NTC sul piano annuale (previsione annua; NTC y-1). Le riduzioni sono tuttavia adeguate al più tardi la vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (NTC d-2; cfr. n. marg. 68). Nel processo di ridefinizione della capacità devono pertanto essere considerati anche gli effetti a lungo e a breve termine (cfr. n. marg. 60). 76 L’andamento dei valori NTC durante l’anno può essere espresso con il quoziente VEE. Il quoziente VEE è il quoziente tra la quantità annuale di energia che sarà effettivamente disponibile sul mercato alla frontiera tra Svizzera e Italia e la quantità di energia che sarebbe disponibile sul mercato alla frontiera tra Svizzera e Italia se la capacità fosse garantita al cento per cento senza alcuna riduzione. Le due quantità di energia si basano su previsioni dell’anno precedente. Il quoziente VEE deve essere quindi stabilito di volta in volta alla fine dell’anno precedente. Come nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 il quoziente VEE è calcolato separatamente per l’estate durante il periodo di massimo carico e i periodi rimanenti. L’andamento nel tempo del quoziente VEE è una misura oggettiva quantificabile per esprimere la probabilità che la capacità alla frontiera tra Svizzera e Italia sia stata ridotta da un punto di vista pluriennale. 77 l seguente grafico 5 mostra l’evoluzione del quoziente VEE dal 2008 al 2013.

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Grafico 5: Quoziente VEE dal 2008 al 2013. 78 Nel grafico è visibile che il quoziente VEE dalla Svizzera in direzione Italia è diminuito dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione nella metà del 2009. 79 La qualità delle previsioni annuale effettuate alla fine dell‘anno precedente è determinante per la probabilità di riduzioni a breve termine. E d’obbligo partire dal principio che i gestori della rete di trasporto effettuano le previsioni annuali a regola d’arte dal punto di vista tecnico e sulla base di tutte le informazioni a loro disposizione. Tuttavia è evidente che le previsioni annuali non possono essere affidabili come le previsioni fatte la vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (d-2). Di conseguenza, la capacità basata sulle previsioni annuali è adattata secondo i bisogni alla situazione di rete attuale e messa a disposizione come NTC d-2. Questa insicurezza concerne di principio tutti gli attori di mercato. 80 I dati storici dimostrano che le previsioni NTC dei gestori della rete di trasporto sono di regola molto precise. Le divergenze tra le previsioni annuali e il valore d-2 di regola si aggirano attorno all’un per cento, possono però essere anche più cospicue e devono quindi essere prese in considerazione. Come già spiegato nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009, nelle rivalutazione della capacità bisogna tenere conto anche delle riduzioni a breve termine (cfr. n. marg. 75). 6.1.3.3 Conclusioni 81 Queste considerazioni portano alla conclusione che la situazione di rete – perlomeno per quanto riguarda l’esportazione dalla Svizzera all’Italia – è cambiata in modo significativo negli ultimi cinque anni. Non ci sono indizi che lasciano presupporre che i riportati sviluppi si attenuino in futuro. Al contrario è d’aspettarsi che gli sviluppi si accentuino fino alla fine della durata di eccezione. 82 Nei primi cinque anni la capacità della linea di interconnessione era garantita al cento per cento e come tale non poteva essere ridotta. L’attuale regime di eccezione deve pertanto essere sostituito da un regime che corrisponde meglio alle condizioni generali attuali. 6.1.3.4 Valutazione della situazione di rete per l’importazione (direzione Italia- Svizzera) 83 I cambiamenti descritti nell’andamento dei valori NTC per l’esportazione dalla Svizzera all’Italia non possono essere valutati per l’importazione, vale a dire in direzione Italia verso la Svizzera,

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anche se è da notare un leggero aumento dell’attività commerciale nonché dei flussi di carico (cfr. grafico 6).

Grafico 6: La linea blu rappresenta il valore NTC dall’Italia in direzione della Svizzera nel 2013. I dati sono visibili su www.swissgrid.ch > Portale specialistico > Ricerca tematica > Gestione delle congestioni > Valori NTC (sito consultato il 19.12.2014). I dati dell’anno di base 2008 non sono pubblicati ma corrispondono qualitativamente ai dati del 2013. La ElCom è in possesso dei dati del 2008. 84 Dato che la capacità di trasporto disponibile dipende considerabilmente da fattori esogeni come l’installazione di ulteriore capacità produttiva come impianti fotovoltaici ed eolici, non si può escludere che i valori NTC per l’importazione non siano soggetti – in modo analogo all’esportazione – a riduzioni per la rimanente durata di eccezione. 85 Nella valutazione delle condizioni di eccezione bisogna dunque tenere conto del fatto che la situazione di rete per l’importazione può differire da quella per l’esportazione. 6.2 Ridefinizione della capacità / Nuova formula4 6.2.1 Criteri per la ridefinizione 86 Sulla base delle considerazioni qui sopra, la capacità della linea di interconnessione Mendrisio- Cagno deve adempiere le seguenti condizioni:  Dato che anche l’Italia riconosce la priorità, la quota svizzera corrisponde alla metà della capacità oggetto di eccezione (cfr. n. marg. 98 segg.);  Secondo l’articolo 7 capoverso 3 OEAC, la metà della quota svizzera (che ammonta al 50%, vedi sopra) sulla capacità oggetto di eccezione deve essere considerata come capacità garantita;  L’evoluzione pluriennale della disponibilità della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete dal 2008 deve essere presa in considerazione (cfr. n. marg. 76 e 96);

4 Dove si parla genericamente di «formula» al singolare si intende sia la formula per le «peak hours» che la formula per le «off peak hours».

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 Il rischio di una riduzione della capacità durante l’anno deve essere preso in considerazione (cfr. n. marg. 62 segg.);  Bisogna inoltre tenere conto delle differenze tra esportazione e importazione (cfr. n. marg. 117 segg.). 6.2.2 Determinazione della nuova capacità garantita 6.2.3 Nuova formula di calcolo 87 In merito alla nuova metodologia di calcolo della capacità di eccezione, con scritto del 24 luglio 2014 (act. 32) la Segreteria tecnica della ElCom ha sottoposto alle parti una proposta basata fra l’altro sui dati messi a disposizione dalla partecipante alla procedura (p. es. andamento dei valori NTC allegati ad act. 16). Le destinatarie della decisione hanno preso posizione con istanze dell’11 (act. 34) e 12 settembre 2014 (act. 35). Tuttavia, la destinataria 2 della decisione non si è pronunciata materialmente sulla nuova formula. 88 La destinataria 1 della decisione critica la nuova formula in sé (act. 35, cap. 2.3.2). La formula apparirebbe in contrasto con il metodo di calcolo della NTC che farebbe riferimento all’anno come periodo rilevante e rischierebbe – da un punto di vista commerciale – di penalizzare fortemente la destinataria 1 della decisione. Inoltre, la nuova metodologia esporrebbe la destinataria 1 della decisione a un rischio basato su una variabile fuori dal proprio controllo e non compenserebbe la riduzione della quota percentuale di capacità esente in rapporto alla NTC con un allungamento della durata dell’esenzione. La gestione operativa delle risultanze della formula apparirebbe anche estremamente laboriosa e comporterebbe notevoli costi e complicazioni amministrative. La destinataria 1 della decisione fa inoltre valere che non esisterebbero i presupposti tecnici per una riduzione della capacità di eccezione. Inoltre il metodo di calcolo non sarebbe cambiato e la proposta non sarebbe stata confermata né internazionalmente né da parte di Terna S.p.A. Infine, gli «Special Days» non potrebbero essere considerati come cambiamento considerevole della situazione di rete. Le allegazione della destinataria 1 della decisione sono stati già presti in considerazione nell’ambito dell’analisi della situazione di rete (cfr. n. marg. 62 ff.). 89 Il confronto con le critiche avanzate avviene nelle spiegazioni della nuova formula. Viene quindi fatto riferimento in modo particolare ai capitoli 6.1.3.2 e 6.2.4 della presente decisione. 90 In questo contesto bisogna annotare che la partecipante alla procedura considera la nuova formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom e le corrispettive spiegazioni complessivamente comprensibili e giustificabili (cfr. act. 36). 91 Pertanto, la nuova capacità di eccezione garantita deve essere calcolata in base alla formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom con scritto del 24 luglio 2014 (cfr. act. 32) come segue. 92 Duranti i momenti di picco di carico estivo («peak hours») secondo la decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (cfr. n. 3 del dispositivo) vale:

𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐[𝑴𝑾] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + [… ] [𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊]

Quota italiana quota svizzera Quota svizzera non garantita

garantita (art. 7 cpv. 4 OEAC) 93 L’espressione algebrica è da intendere come segue:

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- 𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐 [𝑴𝑾]: Capacità della linea riservata all’ora t in MW

- 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒅−𝟐): Capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia all’ora t, definita

nell’ambito della definizione d-2

- 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒚−𝟏): Capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia all’ora t, definita

nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝒚−𝟏): 𝐸eff. (𝑦−1) 𝐸max. (𝑦−1) [−]

- 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏): ∑ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑦−1) ∙1ℎ [𝑀𝑊ℎ] 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑡=1

- 𝑬𝒎𝒂𝒙 . (𝒚−𝟏): 𝑁𝑇𝐶𝑚𝑎𝑥. 𝑡 (𝑦−1), 𝑃𝑒𝑎𝑘∙𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 [𝑀𝑊ℎ]

- 𝑵𝑻𝑪𝐦𝐚𝐱. 𝒕 (𝒚−𝟏): Valore massimo della capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia durante le «peak hours», definita nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝟐𝟎𝟎𝟖): Definito analogamente a 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 94 Duranti tutti gli altri momenti secondo la decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (cfr. n. 3 del dispositivo) vale: 𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐[𝑴𝑾] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + […] [𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊]

Quota italiana Quota svizzera Quota svizzera non garantita

Garantita (art. 7 cpv. 4 OEAC) 95 L’espressione algebrica è da intendere come segue (cfr. anche n. marg. 93): - 𝑽𝑬𝑬 (𝒚−𝟏): 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏) 𝑬𝒎𝒂𝒙. (𝒚−𝟏) [−]

- 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏): ∑ 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒚−𝟏) ∙𝟏𝒉 [𝑴𝑾𝒉] 𝑶𝒇𝒇 𝒑𝒆𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒕=𝟏

- 𝑬𝒎𝒂𝒙 . (𝒚−𝟏): 𝑵𝑻𝑪𝒎𝒂𝒙. 𝒕 (𝒚−𝟏), 𝑶𝒇𝒇𝒑𝒆𝒂𝒌∙𝑂𝑓𝑓 𝒑𝒆𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒖𝒓𝒔 [𝑴𝑾𝒉]

- 𝑵𝑻𝑪𝐦𝐚𝐱. 𝒕 (𝒚−𝟏): Valore massimo della capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia

durante le «peak hours», definita nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝟐𝟎𝟎𝟖): Definito analogamente a 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1)

- Anni solari: 𝑂𝑓𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠+ 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠= 8760 [ℎ] - Anni bisestili: 𝑂𝑓𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠+ 𝑃𝑒𝑎𝑘𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛= 8784 [ℎ] 96 L’ultima espressione algebrica si intende come segue: 𝑚𝑖𝑛{[…] , [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) } [𝑀𝑊]

i. ii. iii. iv.

i. Limita la capacità disponibile alla capacità massima ammessa: […] MW (50% della metà di […] MW) durante i momenti di picco di carico estivo e […] MW (50% della metà di […] MW) durante gli altri momenti.

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ii. La base della quota variabile corrisponde a un quarto della capacità oggetto di eccezione (cfr. i.). iii. Tiene conto della divergenza tra la definizione della capacità in base a d-2 rispetto e la definizione della capacità secondo la previsione annuale. iv. Tiene conto dell’evoluzione pluriennale della disponibilità della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete in relazione alla disponibilità sul periodo di calcolo nel 2008. 6.2.4 Illustrazione della nuova formula di calcolo, inclusa la regola di arrotondamento 97 Nei primi cinque anni la capacità oggetto di eccezione dall’accesso alla rete era di […] MW durante i momenti di picco di carico estivo e […] MW durante gli altri momenti (cfr. decisione della ElCom del 16 aprile 2009, n. 3 del dispositivo). Partendo da questi valori, anche la nuova formula per il calcolo della capacità di eccezione distingue tra «peak hours» e «off peak hours». In estate, la capacità massima durante i momenti di picco di carico non può superare i […] MW e non può superare i […] MW durante gli altri momenti. Le due formule per «peak hours» e «off peak hours» seguono lo stesso principio. 98 La nuova formula parte dal principio che alla frontiera tra Svizzera e Italia, la Svizzera e l’Italia sono competenti a gestire una metà della capacità e quindi anche della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. In base al principio di territorialità la ElCom applica il diritto svizzero a circostanze che si svolgono su territorio svizzero. La Svizzera può applicare il suo diritto esclusivamente sulla capacità nella sua sfera d’influenza. Se la Svizzera garantisse l’intera capacità di trasporto di […] rispettivamente […] MW, dal punto di vista svizzero il potenziale tecnico sarebbe già esaurito. Ciò contravverrebbe all’articolo 7 capoverso 2 OEAC secondo il quale la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete è composta da una parte garantita e da una parte non garantita. Di conseguenza, la ElCom può decidere esclusivamente su metà della capacità di trasporto transfrontaliero, vale a dire […] rispettivamente […] MW. 99 In questo senso deve essere compreso il primo addendo («quota italiana») della nuova formula (2 x […] MW rispettivamente 2 x […] MW): Questo rappresenta la quota italiana che di conseguenza non viene cambiata rispettivamente è soggetta al diritto italiano. 100 All’articolo 7 capoverso 3 la OEAC stabilisce che la capacità garantita deve ammontare perlomeno alla metà della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Secondo il capoverso 4 dell’articolo 7 OEAC, la parte non garantita spetta al richiedente (nella fattispecie la destinataria 1 della decisione) se le circostanze di esercizio lo permettono. 101 In questo senso deve essere compreso il secondo addendo («quota svizzera garantita») della nuova formula: Il secondo addendo ([…] MW rispettivamente […] MW) rappresenta la parte garantita che corrisponde alla metà della quota svizzera. 102 Il terzo addendo («quota svizzera non garantita») della nuova formula rappresenta la parte non garantita della capacità ed è quindi variabile. Questo addendo consiste in due espressioni algebriche: Ispirandosi alla decisione della ElCom del 16 aprile 2009 secondo la quale deve essere considerata la probabilità di riduzioni della capacità a breve termine (act. 1, pag. 9), nella prima espressione (NTCt(d-2) / NTCt(y-1)) la parte della capacità non garantita è presa in conto nella proporzione tra i valori NTC definiti nella previsione annua (y-1) e i valori effettivi, definiti due giorni in anticipo (d-2). 103 La seconda espressione (VEE (y-1) / VEE (2008)) tiene conto della crescente dinamica rispettivamente del fatto che le riduzioni della capacità disponibile avvengono più frequentemente e in maggior misura. Alla base di questa espressione algebrica si trova il quoziente VEE. Questo quoziente può

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essere calcolato in anticipo di volta in volta rispettivamente al momento della previsione annuale dei valori NTC (NTC y-1) e rimane fisso per un intero anno. Il rapporto dell’anno determinante viene correlato con il rapporto dell’anno di riferimento. Se il rapporto rispetto all’anno di riferimento rimane invariato (fattore 1), anche la capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione rimane invariata. L’anno di riferimento è il 2008 (cfr. decisione della ElCom del 16 aprile 2009, act. 1). 104 La nuova formula può risultare in numeri frazionari rispettivamente in frammenti di megawatt. Il trattamento e la commercializzazione della capacità ammette però solo numeri interi con l’unità MW. Il risultato della nuova formula deve quindi essere arrotondato. A lungo termine la destinataria 1 della decisione non subisce né vantaggi né svantaggi dall’arrotondamento (cfr. presa di posizione della partecipante alla procedura del 13.11.2014, act. 53). 105 Con istanza del 1° dicembre 2014 la destinataria 1 della decisione richiede delucidazioni in merito all’arrotondamento commerciale e esempi pratici di applicazione (act. 58). La destinataria 1 della decisione ritiene giustamente che il numero deve essere arrotondato per difetto se la cifra subito dopo la virgola è 0, 1, 2, 3 o 4 e che il numero deve essere arrotondato per eccesso se la cifra subito dopo la virgola è 5, 6, 7, 8 o 95. 6.2.5 Applicazione operativa della nuova formula 6.2.5.1 In generale 106 La formula descritte nel capitolo precedente stabilisce la capacità che è a disposizione della destinataria 1 della decisione ogni ora. In seguito questa capacità viene resa accessibile per la destinataria 1 della decisione secondo procedure standardizzate. La capacità alla frontiera tra Svizzera e Italia viene calcolata dai gestori della rete di trasporto (ovvero dalla partecipante alla procedura e Terna S.p.A.) e in seguito messa all’asta sulla piattaforma CASC6. 107 Finora la capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione veniva resa accessibile sulla piattaforma CASC. Questo avverrà invariatamente anche in futuro. Tuttavia, la capacità calcolata in base alla nuova formula comporterà dei cambiamenti alle procedure esistenti. La questione se e in che misura tali adeguamenti sono necessari non è oggetto della presente decisione. Adeguamenti operativi devono essere adottati dalla partecipante alla procedura nella sua qualità di gestore della rete di trasporto svizzera. A tale scopo la partecipante alla procedure dispone di un certo margine di manovra per rendere possibili gli adeguamenti a norme e procedure internazionali. La partecipante alla procedura deve in ogni caso rispettare le condizioni generali stabilite nella presente decisione. 108 Nella sua lettera del 5 novembre 2014 la partecipante alla procedura espone quali contratti devono concretamente essere adeguati. Si tratta degli accordi trilaterali tra la partecipante alla procedura, la destinataria 1 della decisione e Terna S.p.A. nonché del contratto di cooperazione tra la partecipante alla procedura e Terna S.p.A. 109 Nel suo scritto del 12 settembre 2014 la destinataria 1 della decisione chiede che i nuovi prodotti CASC vengano chiaramente designati e stabiliti nella presente decisione (act. 35, cap. 2.4). Come già evidenziato in precedenza, questo compito spetta alla partecipante alla procedura

5 Questa regola di arrotondamento è definita nella norma DIN 1333 (cfr. www.din.de). 6 Cfr. www.casc.eu.

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(cfr. n. marg. 107) che dovrà allocare i prodotti di capacità presso CASC in linea con e nel rispetto della presente decisione. 110 Già nell’ambito della decisione della ElCom del 16 aprile 2009 l’attuazione operativa veniva definita successivamente in contratti separati (accordo trilaterale del 09.07.2009; cfr. lettera della partecipante alla procedura del 05.11.2014 [act. 47]). 111 La partecipante alla procedura ha già fatto una proposta per l’attuazione operativa nel suo scritto del 15 settembre 2014 (act. 36). Tenendo conto delle domande della destinataria 1 della decisione del 12 settembre 2014 sull’applicazione operativa (act. 35, in modo particolare cap. 2.4), la ElCom ha chiesto alla partecipante alla procedura di precisare la sua proposta (act. 42). In seguito la partecipante alla procedura ha inoltrato proposte concrete per esempio per l’allocazione della capacità presso CASC o per l’inclusione delle regole d’asta attuali (act. 47). 6.2.5.2 Simmetria del regime di eccezione secondo il diritto svizzero e il diritto italiano 112 La destinataria 1 della decisione evidenzia più volte la necessità di mantenere la simmetria (act. 35, cap. 2.1 e 2.2; act. 59, cap. 1, 2 e 3.1). La destinataria 1 della decisione intende che le condizioni generali stabilite nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (durata dell’eccezione: […] anni; capacità oggetto di eccezione: […] MW duranti i momenti di picco di carico estivo e […] MW durante gli altri momenti; cfr. n. 2 e 3 del dispositivo [act. 1, pag. 15]) debbano essere stabilite allo stesso modo per la parte italiana (cfr. Decreto N.290/ML/2/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico). Tuttavia, il decreto italiano non prevede un adeguamento obbligatorio della capacità della linea di interconnessione dopo cinque anni dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione. Nel caso in cui la capacità della linea di interconnessione non dovesse essere adattata per la parte italiana, il regime svizzero e il regime italiano non sarebbero più congrui e quindi asimmetrici. 113 La destinataria 1 della decisione e la partecipante alla procedura fanno valere che una continuazione della simmetria faciliterebbe l’attuazione operativa (act. 35, cap. 2.2). Ciò è comprensibile vista la grande semplicità della soluzione finora in vigore. I provvedimenti operativi e commerciali potevano essere pianificato a lungo termine e in anticipo. Un calcolo della capacità ogni ora e conseguentemente una commercializzazione della capacità ogni ora non era necessaria. 114 Tuttavia, regimi simmetrici non sono un presupposto per l’attuazione operativa della nuova formula stabilita nella presente decisione. Nella lettera del 5 novembre 2014 la partecipante alla procedura fa notare che la formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom il 24 luglio 2014 (cfr. act. 32) e che corrisponde alla formula descritta nella presente decisione è attuabile e che il contratto di cooperazione con il gestore della rete di trasporto italiano deve essere adattato (act. 47). La partecipante alla procedura propone inoltre di distinguere la capacità della linea di interconnessione in una parte svizzera e una parte italiana. La nuova formula nella presente decisione distingue tra una quota svizzera e una quota italiana. 115 Il fatto che le eccezioni dall’accesso alla rete siano trattate in modo diverso in Svizzera e in Italia non ha nulla di straordinario: Dall’appendice 2 («Annex 2») del contratto di cooperazione si evince che la maggior parte degli esistenti regimi di eccezione dall’accesso alla rete alla frontiera tra Svizzera e Italia sono stabiliti unilateralmente (act. 47, appendice). Se il principio della simmetria fosse applicato ulteriormente, la capacità della linea di interconnessione non potrebbe essere ridefinita rispettivamente una distinzione tra capacità garantita e capacità non garantita come previsto all’articolo 7 capoverso 3 OEAC dipenderebbe dal consenso dell’autorità italiana.

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116 Riassumendo, è da presumere che la ridefinizione della capacità secondo la formula nella presente decisione conduca a un regime diverso sui due lati della frontiera, nel caso che l’autorità italiana non provveda alla ridefinizione della capacità sul lato italiano. Bensì esistano diversi contratti (operativi), l’attuazione della nuova formula può avvenire prima che detti contratti siano adattati alla nuova formula. 6.2.5.3 Applicazione per l’importazione (dall’Italia alla Svizzera) e per l‘esportazione (dalla Svizzera all’Italia) 117 I cambiamenti descritti nell’andamento dei valori NTC per l’esportazione dalla Svizzera all’Italia non possono essere valutati per l’importazione, vale a dire in direzione Italia verso la Svizzera, anche se è da notare un leggero aumento dell’attività commerciale nonché dei flussi di carico. Dato che la capacità di trasporto disponibile dipende considerabilmente da fattori esogeni come l’installazione di ulteriore capacità produttiva come impianti fotovoltaici ed eolici, non si può escludere che i valori NTC per l’importazione non siano soggetti – in modo analogo all’esportazione – a riduzioni per la rimanente durata di eccezione (cfr. n. marg. 83 segg.). 118 Nella valutazione delle condizioni di eccezione bisogna dunque tenere conto del fatto che la situazione di rete per l’importazione può differire da quella per l’esportazione (cf. n. marg. 85). 119 Nel caso in cui i valori NTC dall’Italia in direzione della Svizzera non dovessero cambiare in modo significativo e potessero essere utilizzati nella dimensione attuale, l’impatto della nuova formula sulla capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione sarebbe leggero. Eventuali svantaggi possono essere valutati nell’ambito di un’eventuale richiesta di estensione della durata del regime di eccezione (cfr. cap. 6.3). 6.2.5.4 Termine per l’attuazione operativa della nuova formula 120 In base all’articolo 17 capoverso 6 LAEl, la ridefinizione della capacità di eccezione è vincolante indipendentemente dal momento dell’adeguamento dei contratti trilaterali tra la partecipante alla procedura, la destinataria 1 della decisione e Terna S.p.A. nonché del contratto di cooperazione tra la partecipante alla procedura e Terna S.p.A. Ciò è stato confermato dalla partecipante alla procedura nel suo scritto del 5 novembre 2014 (act. 47). 121 Di conseguenza, la partecipante alla procedura deve provvedere a l’attuazione operativa della nuova formula nei più brevi termini possibili e informare tutte le parti interessate nonché la ElCom. La ElCom parte dal presupposto che l’attuazione operativa può avvenire al più tardi entro il 1° aprile 2015. Nel caso in cui l’attuazione operativa della nuova formula non venisse applicata dalle parti, è riservato l’obbligo di restituzioni finanziarie, ciò dal momento dell’attuazione operativa da parte della partecipante alla procedura, vale a dire al più tardi dal 1° aprile 2015. 6.3 Domanda di estensione della durata di eccezione 122 Nell’istanze del 12 settembre 2014, la destinataria 1 della decisione richiama l’attenzione sul fatto che un cambiamento del regime attuale comporterebbe una restrizione dei suoi diritti con perdite finanziarie nonché con la riduzione del valore del suo investimento. La destinataria 1 della decisione fa quindi valere che per tutelare i suoi diritti un’eventuale riduzione della capacità di eccezione debba essere compensata con un’estensione della durata del regime di eccezione (act. 35, cap. 2.2).

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123 La ridefinizione della capacità in base alla nuova formula nella presente decisione può condurre a una riduzione della capacità. La parte riducibile della capacità può essere calcolata solamente a breve termine e quindi – in corrispondenza con l’obiezione della destinataria 1 della decisione

– non può essere commercializzata a lungo termine, da che in base alla nuova formula la capacità d-2 può essere determinata solo due giorni in anticipo (cfr. n. marg. 68). Eventuali perdite finanziarie della destinataria 1 della decisione possono essere compensate tramite un’estensione della durata del regime di eccezione. 124 La decisione della ElCom del 16 aprile 2009 tiene conto di questa circostanza al numero 2 del dispositivo. Infatti, la decisione del 16 aprile 2009 prevede che la ElCom può prorogare la durata dell’eccezione nell’ambito della ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Al numero 4 del dispositivo la decisione del 16 aprile 2009 prevede inoltre che la domanda di ridefinizione della capacità di eccezione deve essere presentata al più tardi tre mesi prima della fine del periodo di eccezione quinquennale (cfr. act. 1, pag. 15). 125 Il regime di eccezione è iniziato con l’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione, avvenuta il […] (cfr. act. 3 e 4). Il termine di cinque anni è quindi decorso il […]. La destinataria 1 della decisione ha presentato la domanda in merito alla ridefinizione del regime di eccezione con istanza del 1° aprile 2014 (pervenuta alla ElCom il 4 aprile 2014), dunque in tempo. La destinataria 1 della decisione chiede essenzialmente che la capacità di eccezione stabilita dalla decisione della ElCom del 16 aprile 2009 nonché la durata del regime di eccezione rimangano invariati (act. 9). 126 La ridefinizione della capacità secondo la nuova formula nella presente decisione richiede una rivalutazione della durata del regime di eccezione, come chiesto dalla destinataria 1 della decisione. Quest’ultima non ha tuttavia concretizzato in che misura la durata del regime di eccezione debba essere estesa (cfr. act. 35, cap. 2.2). La valutazione di un’eventuale estensione richiede documenti supplementari, in modo particolare l’attuale business case della destinataria 1 della decisione con una rappresentazione delle opportunità finanziarie nell’ambito della presente ridefinizione della capacità di eccezione secondo la nuova formula. Un’eventuale estensione del regime di eccezione sarà valutata nell’ambito della presente procedura in un secondo tempo (cfr. n. marg. 21 segg.). 127 In questo senso, la destinataria 1 della decisione in quanto proprietaria della Merchant Line e la destinataria 2 della decisione in quanto gestore di rete della Merchant Line hanno la possibilità di presentare una domanda debitamente motivata in merito all’estensione della durata di eccezione, indicando in che misura a loro parere il regime di eccezione debba essere esteso. Alla domanda devono essere aggiunti tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti, per quanto riguarda la destinataria 1 della decisione in modo particolare l’attuale business case con una rappresentazione delle opportunità finanziarie nell’ambito della presente ridefinizione della capacità di eccezione secondo la nuova formula. 128 Nell’eventualità non venisse presentata tale domanda o non venissero consegnati tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti, la durata del regime di eccezione terminerà invariatamente secondo la decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009 […] anni dopo l’entrata in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, vale a dire l’[…] (cfr. act. 1, pag. 15 e n. marg. 125).

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7 Emolumenti 129 La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell’approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 130 Per la presente decisione vengono considerate le seguenti aliquote: […] ore computabili a un’aliquota di 250 franchi l’ora (importo risultante: […] franchi), […] ore computabili a un’aliquota di 200 franchi l’ora (importo risultante […] franchi) e […] ore computabili a un’aliquota di 180 franchi l’ora (importo risultante […] franchi). Ne conseguono emolumenti di […] franchi. 131 Gli emolumenti devono essere pagati da chi occasiona la decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). 132 La presente decisione è stata emanata su richiesta della destinataria 1 della decisione (cfr. act. 9). Inoltre la destinataria 1 della decisione soccombe parzialmente con le sue richieste (cfr. act. 45). Lo stesso vale per la destinataria 2 della decisione per quanto riguarda la sua qualità di parte nella presente procedura. Pertanto le destinatarie della decisione hanno entrambe causato la presente procedura. Gli emolumenti di […] franchi sono dunque imputati per […] alla destinataria 1 della decisione e per […] alla destinataria 2 della decisione. Le destinatarie della decisione rispondono solidalmente dell’intero ammontare degli emolumenti (art. 2 cpv. 2 OgeEm).

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III Decisione

Sulla base di quanto considerato, si decide:

1. L‘Azienda elettrica ticinese (AET) ha qualità di parte nella presente procedura. 2. Nord Energia S.p.A. dovrà chiarire entro il 31 marzo 2015 quali rapporti giuridici intercorrono tra la CMC MeSta SA e la Nord Energia S.p.A. nonché la Merchant Line Mendrisio-Cagno, presentando tutti i documenti e gli elementi probatori necessari. 3. Le richieste 1, 2, 4 e 5 contenute nell’istanza del 31 ottobre 2014 di Nord Energia S.p.A. sono inammissibili. La richiesta 3 è respinta. 4. La capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete per la Merchant Line Mendrisio-Cagno è calcolata in base alle seguenti formule: 𝑃𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡[𝑀𝑊] = 2 ∙[… ][𝑀𝑊] + [… ][𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊] 𝑃𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡[𝑀𝑊] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + [… ][𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊] Swissgrid SA dovrà effettuare quanto necessario per l’attuazione operativa delle formule nei più brevi termini possibili – in ogni caso al più tardi entro il 1° aprile 2015 – e ne informerà tutte le parti interessate e la ElCom. Da quel momento in poi dovranno essere utilizzate obbligatoriamente le nuove formule. 5. Per il caso in cui, dal momento dell’attuazione operativa da parte di Swissgrid SA non fossero utilizzate le nuove formule di cui al numero 4, è riservato l’obbligo di restituzioni finanziarie dal momento dell’attuazione operativa, in ogni caso al più tardi dal 1° aprile 2015. 6. Le parti hanno la possibilità di presentare una domanda di estensione della durata del regime di eccezione entro il 31 marzo 2015. Alla domanda debitamente motivata devono essere allegati tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti (attuale business case, contenente in particolare una rappresentazione delle possibilità finanziarie derivanti dalla ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete secondo le nuove formule). 7. Se non viene presentata alcuna richiesta di estensione della durata del regime di eccezione conformemente al numero 6, la durata del regime di eccezione resta invariata e fissata, in base alla decisione 927-08-001 della ElCom del 16 aprile 2009, in […] anni dall’entrata in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, ossia fino all’[…]. 8. Gli emolumenti per questa decisione ammontano a […] franchi e sono imputati per […] franchi a Nord Energia S.p.A. e per […] franchi all’Azienda elettrica ticinese (AET). Nord Energia S.p.A. e l’Azienda elettrica ticinese (AET) rispondono solidalmente dell’intero ammontare degli emolumenti. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato. 9. La decisione è notificata mediante lettera raccomandata a Nord Energia S.p.A., all’Azienda elettrica ticinese (AET) e a Swissgrid SA.

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Berna, 11.12.2014

Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Carlo Schmid-Sutter Presidente Renato Tami Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:

- Nord Energia S.p.A., c/o Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso

rappresentata da - Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso - Homburger AG, Frau Mariella Orelli, Rechtsanwältin, Prime Tower, Postfach 314, 8037 Zürich

- Azienda elettrica ticinese (AET), Viale Officina 10, 6501 Bellinzona

- Swissgrid AG, Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg

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IV Indicazione dei rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Per la decorrenza dei termini non vengono considerati i seguenti periodi:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua;

b) dal 15 luglio al 15 agosto compresi;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio compresi (art. 23 LAEl, art. 22a e 50 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Se ne è in possesso, il ricorrente deve allegare la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA).

Erwägungen (66 Absätze)

E. 1 Con decisione del 16 aprile 2009 in merito alla procedura 927-08-001 (ora: 237-00001) la Commissione federale dell’energia elettrica ElCom concede alla destinataria 1 della decisione un’eccezione all’accesso alla rete in virtù dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera del 3 dicembre 2008 (OEAC; RS 734.713.3). Al numero 4 del dispositivo la ElCom stabilisce che, dopo

E. 5 In seguito all’incontro del 27 febbraio 2014, con lettera del 4 aprile 2014 la destinataria 1 della decisione provvede a delle precisazioni (act. 13). Con istanza del 28 aprile 2014 la destinataria 1 della decisione ribadisce la sua posizione sulla qualità di parte della destinataria 2 della decisione (act. 15). A questo scritto la ElCom risponde con due lettere del 22 maggio 2014 indirizzate alle destinatarie della decisione (act. 18 e 19).

E. 6 In seguito, la destinataria 1 della decisione chiede una decisione incidentale impugnabile sulla questione della qualità di parte della destinataria 2 della decisione (act. 21). Con scritto del 2 giugno 2014 la destinataria 2 della decisione si esprime sulla sua qualità di parte e chiede l’invio degli atti nonché l’assegnazione di un congruo termine per una presa di posizione (act. 22). Con scritti del 24 luglio 2014 e dell’11 settembre 2014 la destinataria 2 della decisione ribadisce la sua estraneità alla procedura (act. 31 e 34).

E. 6.1 Requisiti per la ridefinizione della capacità

E. 6.1.1 In generale 58 Secondo la decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009, la ElCom ridefinisce la capacità della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno dopo cinque anni di regime di eccezione (act. 1, n. 4 del dispositivo). A questo scopo la ElCom ha aperto una procedura formale con lettera del 3 aprile 2014 (act. 10-12). 59 Nei considerandi della decisione del 16 aprile 2009 la ElCom ha stabilito quanto segue (act. 1, pag. 9):

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«[…] al momento attuale è difficile poter valutare il rischio di un cambiamento della situazione di congestione dopo lo scadere del periodo di 5 anni […]. Una riduzione della capacità di trasporto disponibile comporterebbe una deplorevole riduzione delle entrate risultanti dalle procedure di attribu- zione orientate al mercato di cui all'articolo 17 capoverso 5 LAEl e quindi a maggiori oneri per i clienti finali svizzeri, se la capacità della linea di interconnessione fosse garantita al cento per cento. È quin- di necessario un adeguamento alla futura situazione di rete o ai futuri metodi di calcolo. Dopo un periodo di eccezione di cinque anni, la ElCom, su domanda della richiedente, procede a una nuova fissazione della capacità della linea di interconnessione. Nel farlo, tiene conto della capacità di trasporto stabilita in quel momento dalla parte interessata e da Terna, nonché della probabilità di ridu- zioni di capacità a breve termine.» 60 In merito alla linea di interconnessione Mendrisio-Cagno, la domanda centrale è quindi se alla luce della situazione di rete attuale o del metodo di calcolo per la rimanente (ed eventualmente ridefinenda) durata del regime di eccezione è necessario un adeguamento della capacità di eccezione (cfr. n. marg. 21 segg.). Nella valutazione deve in particolar modo essere considerata la capacità di trasporto fissata sul lato sia svizzero che italiano nonché la probabilità di riduzioni della capacità a breve termine. La rivalutazione della situazione di rete e di conseguenza della capacità di eccezione è un approccio puramente tecnico senza riflessioni commerciali. 61 Di seguito verrà in un primo tempo esposto in che misura la situazione di rete attuale è cambiata rispetto alla decisione del 16 aprile 2009 (cap. 6.1.2). Successivamente verrà presentata l’andamento dei valori NTC da allora (cap. 6.1.3). Sulla base di queste risultanze sarà infine stabilita la nuova formula per il calcolo della capacità di eccezione (cap. 6.2).

E. 6.1.2 Valutazione della situazione di rete in generale 62 I programmi di fornitura elettrica transfrontalieri tra la Svizzera e l’Italia sono limitati a un certo valore da parte dei gestori della rete di trasporto coinvolti per garantire un esercizio della rete sicuro ed efficiente. Nel definire questo valore i gestori della rete di trasporto tengono conto di tutti i fattori tecnici determinanti per un esercizio della rete sicuro ed efficiente, per esempio dell’infrastruttura di trasporto disponibile (capacità di trasporto termiche di tutte le installazioni rilevanti), le immissioni di prodotti, i flussi di potenza previsti ecc.1). 63 La capacità di trasporto transfrontaliera disponibile per gli attori del mercato viene chiamata anche «Net Transfer Capacity» (NTC)2. Il valore NTC è la misura determinante per l’utilizzo dell’infrastruttura di una rete tra due zone tariffarie, e quindi anche tra la Svizzera e l’Italia. La determinazione del valore NTC si effettua prendendo in considerazione tutti i fattori tecnici con un impatto sui flussi energetici e sui limiti tecnici. Di conseguenza, per ognuna delle 8760 ore in un anno (8784 ore negli anni bisestili) viene definito un valore NTC che corrisponde alla rispettiva situazione tecnica. 64 La capacità disponibile tra due zone tariffarie, definita dai gestori della rete di trasporto responsabili, tiene conto della situazione di rete dell’intera area sovraregionale nella sfera d’influenza di una frontiera. Gli effetti scaturiti dal cambiamento di singoli elementi possono quindi essere valutati solamente tenendo conto di tutti i restanti elementi della rete. Di conseguenza,

1 Cfr. p. es. la definizione presso il «European Network for Transmission System Operator for Electricity», disponibile su www.entsoe.eu o www.swissgrid.ch (siti consultati il 19.12.2014). 2 Cfr. www.swissgrid.ch > Portale specialistico > Ricerca tematica > Gestione delle congestioni > Valori NTC (sito consultato il 19.12.2014).

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dalla disponibilità rispettivamente dall’utilizzo di singoli elementi della rete non possono essere tratte conclusioni sulla capacità disponibile. 65 Nella sua presa di posizione del 1° aprile 2014 la destinataria 1 della decisione fa valere che non ci sarebbero stati cambiamenti tipo nuove linee elettriche, nuove centrali ecc. e che quindi la situazione di rete – in modo particolare i flussi di potenza – sarebbe da considerare immutata (act. 9). La costruzione di nuove linee o di nuove centrali è sicuramente un elemento da considerare nello stabilire la capacità disponibile. Tuttavia, per la definizione del valore NTC sono determinanti tutti i fattori con un’influenza sui flussi di potenza e sui limiti tecnici. Il fatto che non si sarebbero aggiunte nuove linee o centrali, di per se non è sufficiente per sostenere che i valori NTC non abbiano subito cambiamenti per altre ragioni. 66 Nella sua presa di posizione del 12 settembre 2014, la destinataria 1 della decisione sostiene inoltre che il limite di potenza di […] MW è stato raggiunte se non superato molto spesso. Ciò starebbe a dimostrare che la linea elettrica è ben utilizzata. Ad opinione della destinataria 1 della decisione non esisterebbe dunque una situazione operativa che richiede una ridefinizione della capacità (act. 35, cap. 2.2). 67 Questo argomento è da relativizzare. Infatti, il flusso di potenza non può essere esaminato isolatamente per una singola linea di interconnessione. Da un punto di vista tecnico, per la capacità di trasporto e quindi anche per la disponibilità della capacità è determinante un’analisi globale dell’intera rete interconnessa (cfr. n. marg. 64). Il fatto che la capacità utilizzata non sempre corrisponde ai flussi di potenza è reso evidente dal fatto che – nell’ambito della cosiddetta disponibilità minima concordata (art. 7 cpv. 5 OEAC) – la destinataria 1 della decisione dispone del diritto di trasporto anche nel caso in cui la linea di interconnessione non è operativa durante i lavori di revisione e di manutenzione. Per il 2015 la partecipante alla procedura ha chiesto di poter mettere fuori servizio la linea di interconnessione durante 6 giorni (120 + 24 ore) (act. 43). In questi periodi la destinataria 1 della decisione dispone comunque della capacità di eccezione, la capacità necessaria viene messa a disposizione da altre linee. Il flusso di potenza della linea di interconnessione in questi periodi è pari a zero. 68 Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponibile, sulla base dell’articolo 17 capoverso 1 LAEl la partecipante alla procedura può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato quali vendite all’asta. La partecipante alla procedura attribuisce la capacità in aste esplicite. I prodotti annuali vengono messi all’asta verso la fine dell’anno precedente. Per stabilire la capacità disponibile per questi prodotti annuali verso la fine dell’anno precedente viene preparata una previsione NTC per l’anno concernente (NTC y- 1; year minus 1). Il volume della capacità per i prodotti mensili e in modo particolare giornalieri viene poi stabilito per un periodo inferiore a un anno. La definizione dei valori NTC – determinante per il commercio – avviene alla vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (NTC d-2; day minus 2). Per le previsioni i gestori della rete di trasporto utilizzano tutti i rilevanti elementi tecnici per ottimizzare la capacità disponibile. 69 Riassumendo, la capacità di trasporto transfrontaliera disponibile espressa in valori NTC è il criterio tecnico determinante per valutare il cambiamento della situazione di rete. In merito alla linea di interconnessione Mendrisio-Cagno, di seguito sarà analizzato se e in che misura la situazione di rete è cambiata rispetto alla decisione della ElCom del 16 aprile 2009. Ciò avverrà da un punto di vista tecnico sulla base dei valori NTC.

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E. 6.1.3 Valutazione oggettiva dell’andamento dei valori NTC

E. 6.1.3.1 In generale 70 Se vengono paragonati i grafici con i valori 2008 (anno di riferimento della decisione della ElCom del 16 aprile 2009) e con i valori 2013 (valori completi più attuali per più anni) dell’andamento NTC (NTC d-2) dalla Svizzera in direzione dell’Italia, colpisce il fatto che la dinamica ha subito un aumento. L’andamento è più volatile, le riduzioni avvengono più frequentemente e in maggior misura (cfr. dati ad act. 16). Se nel 2008 il valore minimo era ancora di 1590 MW (cfr. grafico 1), questo si riduceva a 534 MW nel 2013 (cfr. grafico 2 e act. 16). Se la capacità della linea di interconnessione rimanesse garantita (non riducibile) al cento per cento, per i rimanenti attori del mercato sarebbe disponibile meno capacità rispettivamente la capacità degli altri attori del mercato dovrebbe essere ridotta in modo sproporzionato.

Grafico 1: La linea blu rappresenta il valore NTC dalla Svizzera in direzione dell’Italia nel 2008.

Grafico 2: La linea blu rappresenta il valore NTC dalla Svizzera in direzione dell’Italia nel 2013. La linea rossa rappresenta la capacità della linea di interconnessione alla frontiera tra Svizzera e Italia. 71 I cambiamento nell’andamento dei valori NTC a partire dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione risulta essenzialmente dall’introduzione degli «Special Days» (cfr. act. 35, cap. 2.3.1): nei giorni con un consumo minore in Italia (p. es. giorni festivi) e produzione maggiore da parte di impianti fotovoltaici e/o eolici, la capacità d’importazione dalla Svizzera deve essere limitata per ragioni di sicurezza della rete. Nel 2010 ciò riguardava 1221 ore, nel 2013 già 2435 ore (cfr. dati ad act. 16).

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72 Secondo la destinataria 1 della decisione, l’impatto degli «Special Days» non può essere considerato come cambiamento significativo della situazione di rete. L’impatto degli «Special Days» sarebbe solamente marginale (act. 35, cap. 2.3.1). La destinataria 1 della decisione fa riferimento a una dichiarazione della partecipante alla procedura nello scritto del 30 aprile 2014 (act. 16). Tuttavia, questa dichiarazione della partecipante alla procedura si basa sul confronto delle quantità di energia annuali. L’energia elettrica è un prodotto dinamico che difficilmente può essere immagazzinato. Il momento preciso e la flessibilità della fornitura di energia elettrica sono assolutamente essenziali. Per questa ragione l’osservazione esclusivamente dell’evoluzione della quantità di energia (nella fattispecie tra il 2008 e il 2013) non è adatta per valutare oggettivamente il cambiamento della capacità di trasporto disponibile e dunque per valutare il cambiamento della situazione di rete. 73 L’evoluzione delle riduzioni dei valori NTC può essere rappresentata con la dispersione delle capacità disponibili (NTC d-2) dalla Svizzera in direzione dell’Italia (esportazione) tramite un boxplot3 annuale (cfr. grafici 3 e 4).

Grafico 3: Dispersione dei valori NTC d’estata durante i periodi di massimo carico negli anni 2008-

2013. Il quantile inferiore si riduce da circa 2300 MW (nel 2008) a circa 1700 MW (nel 2013). Il valore minimo inferiore si riduce da circa 1800 MW (nel 2008) a circa 500 MW (nel 2013).

3 Il boxplot è uno strumento statistico per la rappresentazione della dispersione di valori.

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Grafico 4: Dispersione dei valori NTC d’estata durante i rimanenti periodi negli anni 2008-2013. Il quantile inferiore si riduce da circa 2800 MW (nel 2008) a circa 1700 MW (nel 2013). Il valore minimo inferiore si riduce da circa 1600 MW (nel 2008) a circa 500 MW (nel 2013). 74 Questa rappresentazione permette una valutazione oggettiva sulla disponibilità della capacità durante le intere 8760 ore annuali (8784 ore negli anni bisestili). Determinante è l’evoluzione del quantile inferiore e dei valori minimi (cfr. grafici 3 e 4). Da queste rappresentazioni è evidente che i valori NTC sono stati ridotti più frequentemente e in misura maggiore.

E. 6.1.3.2 Le varie considerazioni / a lungo e a breve termine 75 Come già menzionato in precedenza, negli ultimi anni le riduzioni avvengono più frequentemente e in misura maggiore. Nella valutazione di questi effetti bisogna distinguere tra prospettiva a lungo e a breve termine. Le riduzioni sono in gran parte già prese in considerazione nell’ambito della definizione dei valori NTC sul piano annuale (previsione annua; NTC y-1). Le riduzioni sono tuttavia adeguate al più tardi la vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (NTC d-2; cfr. n. marg. 68). Nel processo di ridefinizione della capacità devono pertanto essere considerati anche gli effetti a lungo e a breve termine (cfr. n. marg. 60). 76 L’andamento dei valori NTC durante l’anno può essere espresso con il quoziente VEE. Il quoziente VEE è il quoziente tra la quantità annuale di energia che sarà effettivamente disponibile sul mercato alla frontiera tra Svizzera e Italia e la quantità di energia che sarebbe disponibile sul mercato alla frontiera tra Svizzera e Italia se la capacità fosse garantita al cento per cento senza alcuna riduzione. Le due quantità di energia si basano su previsioni dell’anno precedente. Il quoziente VEE deve essere quindi stabilito di volta in volta alla fine dell’anno precedente. Come nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 il quoziente VEE è calcolato separatamente per l’estate durante il periodo di massimo carico e i periodi rimanenti. L’andamento nel tempo del quoziente VEE è una misura oggettiva quantificabile per esprimere la probabilità che la capacità alla frontiera tra Svizzera e Italia sia stata ridotta da un punto di vista pluriennale. 77 l seguente grafico 5 mostra l’evoluzione del quoziente VEE dal 2008 al 2013.

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Grafico 5: Quoziente VEE dal 2008 al 2013. 78 Nel grafico è visibile che il quoziente VEE dalla Svizzera in direzione Italia è diminuito dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione nella metà del 2009. 79 La qualità delle previsioni annuale effettuate alla fine dell‘anno precedente è determinante per la probabilità di riduzioni a breve termine. E d’obbligo partire dal principio che i gestori della rete di trasporto effettuano le previsioni annuali a regola d’arte dal punto di vista tecnico e sulla base di tutte le informazioni a loro disposizione. Tuttavia è evidente che le previsioni annuali non possono essere affidabili come le previsioni fatte la vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (d-2). Di conseguenza, la capacità basata sulle previsioni annuali è adattata secondo i bisogni alla situazione di rete attuale e messa a disposizione come NTC d-2. Questa insicurezza concerne di principio tutti gli attori di mercato. 80 I dati storici dimostrano che le previsioni NTC dei gestori della rete di trasporto sono di regola molto precise. Le divergenze tra le previsioni annuali e il valore d-2 di regola si aggirano attorno all’un per cento, possono però essere anche più cospicue e devono quindi essere prese in considerazione. Come già spiegato nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009, nelle rivalutazione della capacità bisogna tenere conto anche delle riduzioni a breve termine (cfr. n. marg. 75).

E. 6.1.3.3 Conclusioni 81 Queste considerazioni portano alla conclusione che la situazione di rete – perlomeno per quanto riguarda l’esportazione dalla Svizzera all’Italia – è cambiata in modo significativo negli ultimi cinque anni. Non ci sono indizi che lasciano presupporre che i riportati sviluppi si attenuino in futuro. Al contrario è d’aspettarsi che gli sviluppi si accentuino fino alla fine della durata di eccezione. 82 Nei primi cinque anni la capacità della linea di interconnessione era garantita al cento per cento e come tale non poteva essere ridotta. L’attuale regime di eccezione deve pertanto essere sostituito da un regime che corrisponde meglio alle condizioni generali attuali.

E. 6.1.3.4 Valutazione della situazione di rete per l’importazione (direzione Italia- Svizzera) 83 I cambiamenti descritti nell’andamento dei valori NTC per l’esportazione dalla Svizzera all’Italia non possono essere valutati per l’importazione, vale a dire in direzione Italia verso la Svizzera,

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anche se è da notare un leggero aumento dell’attività commerciale nonché dei flussi di carico (cfr. grafico 6).

Grafico 6: La linea blu rappresenta il valore NTC dall’Italia in direzione della Svizzera nel 2013. I dati sono visibili su www.swissgrid.ch > Portale specialistico > Ricerca tematica > Gestione delle congestioni > Valori NTC (sito consultato il 19.12.2014). I dati dell’anno di base 2008 non sono pubblicati ma corrispondono qualitativamente ai dati del 2013. La ElCom è in possesso dei dati del 2008. 84 Dato che la capacità di trasporto disponibile dipende considerabilmente da fattori esogeni come l’installazione di ulteriore capacità produttiva come impianti fotovoltaici ed eolici, non si può escludere che i valori NTC per l’importazione non siano soggetti – in modo analogo all’esportazione – a riduzioni per la rimanente durata di eccezione. 85 Nella valutazione delle condizioni di eccezione bisogna dunque tenere conto del fatto che la situazione di rete per l’importazione può differire da quella per l’esportazione.

E. 6.2 Ridefinizione della capacità / Nuova formula4

E. 6.2.1 Criteri per la ridefinizione 86 Sulla base delle considerazioni qui sopra, la capacità della linea di interconnessione Mendrisio- Cagno deve adempiere le seguenti condizioni:  Dato che anche l’Italia riconosce la priorità, la quota svizzera corrisponde alla metà della capacità oggetto di eccezione (cfr. n. marg. 98 segg.);  Secondo l’articolo 7 capoverso 3 OEAC, la metà della quota svizzera (che ammonta al 50%, vedi sopra) sulla capacità oggetto di eccezione deve essere considerata come capacità garantita;  L’evoluzione pluriennale della disponibilità della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete dal 2008 deve essere presa in considerazione (cfr. n. marg. 76 e 96);

4 Dove si parla genericamente di «formula» al singolare si intende sia la formula per le «peak hours» che la formula per le «off peak hours».

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 Il rischio di una riduzione della capacità durante l’anno deve essere preso in considerazione (cfr. n. marg. 62 segg.);  Bisogna inoltre tenere conto delle differenze tra esportazione e importazione (cfr. n. marg. 117 segg.).

E. 6.2.2 Determinazione della nuova capacità garantita

E. 6.2.3 Nuova formula di calcolo 87 In merito alla nuova metodologia di calcolo della capacità di eccezione, con scritto del 24 luglio 2014 (act. 32) la Segreteria tecnica della ElCom ha sottoposto alle parti una proposta basata fra l’altro sui dati messi a disposizione dalla partecipante alla procedura (p. es. andamento dei valori NTC allegati ad act. 16). Le destinatarie della decisione hanno preso posizione con istanze dell’11 (act. 34) e 12 settembre 2014 (act. 35). Tuttavia, la destinataria 2 della decisione non si è pronunciata materialmente sulla nuova formula. 88 La destinataria 1 della decisione critica la nuova formula in sé (act. 35, cap. 2.3.2). La formula apparirebbe in contrasto con il metodo di calcolo della NTC che farebbe riferimento all’anno come periodo rilevante e rischierebbe – da un punto di vista commerciale – di penalizzare fortemente la destinataria 1 della decisione. Inoltre, la nuova metodologia esporrebbe la destinataria 1 della decisione a un rischio basato su una variabile fuori dal proprio controllo e non compenserebbe la riduzione della quota percentuale di capacità esente in rapporto alla NTC con un allungamento della durata dell’esenzione. La gestione operativa delle risultanze della formula apparirebbe anche estremamente laboriosa e comporterebbe notevoli costi e complicazioni amministrative. La destinataria 1 della decisione fa inoltre valere che non esisterebbero i presupposti tecnici per una riduzione della capacità di eccezione. Inoltre il metodo di calcolo non sarebbe cambiato e la proposta non sarebbe stata confermata né internazionalmente né da parte di Terna S.p.A. Infine, gli «Special Days» non potrebbero essere considerati come cambiamento considerevole della situazione di rete. Le allegazione della destinataria 1 della decisione sono stati già presti in considerazione nell’ambito dell’analisi della situazione di rete (cfr. n. marg. 62 ff.). 89 Il confronto con le critiche avanzate avviene nelle spiegazioni della nuova formula. Viene quindi fatto riferimento in modo particolare ai capitoli 6.1.3.2 e 6.2.4 della presente decisione. 90 In questo contesto bisogna annotare che la partecipante alla procedura considera la nuova formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom e le corrispettive spiegazioni complessivamente comprensibili e giustificabili (cfr. act. 36). 91 Pertanto, la nuova capacità di eccezione garantita deve essere calcolata in base alla formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom con scritto del 24 luglio 2014 (cfr. act. 32) come segue. 92 Duranti i momenti di picco di carico estivo («peak hours») secondo la decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (cfr. n. 3 del dispositivo) vale:

𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐[𝑴𝑾] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + [… ] [𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊]

Quota italiana quota svizzera Quota svizzera non garantita

garantita (art. 7 cpv. 4 OEAC) 93 L’espressione algebrica è da intendere come segue:

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- 𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐 [𝑴𝑾]: Capacità della linea riservata all’ora t in MW

- 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒅−𝟐): Capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia all’ora t, definita

nell’ambito della definizione d-2

- 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒚−𝟏): Capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia all’ora t, definita

nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝒚−𝟏): 𝐸eff. (𝑦−1) 𝐸max. (𝑦−1) [−]

- 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏): ∑ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑦−1) ∙1ℎ [𝑀𝑊ℎ] 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑡=1

- 𝑬𝒎𝒂𝒙 . (𝒚−𝟏): 𝑁𝑇𝐶𝑚𝑎𝑥. 𝑡 (𝑦−1), 𝑃𝑒𝑎𝑘∙𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 [𝑀𝑊ℎ]

- 𝑵𝑻𝑪𝐦𝐚𝐱. 𝒕 (𝒚−𝟏): Valore massimo della capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia durante le «peak hours», definita nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝟐𝟎𝟎𝟖): Definito analogamente a 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 94 Duranti tutti gli altri momenti secondo la decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (cfr. n. 3 del dispositivo) vale: 𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐[𝑴𝑾] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + […] [𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊]

Quota italiana Quota svizzera Quota svizzera non garantita

Garantita (art. 7 cpv. 4 OEAC) 95 L’espressione algebrica è da intendere come segue (cfr. anche n. marg. 93): - 𝑽𝑬𝑬 (𝒚−𝟏): 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏) 𝑬𝒎𝒂𝒙. (𝒚−𝟏) [−]

- 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏): ∑ 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒚−𝟏) ∙𝟏𝒉 [𝑴𝑾𝒉] 𝑶𝒇𝒇 𝒑𝒆𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒕=𝟏

- 𝑬𝒎𝒂𝒙 . (𝒚−𝟏): 𝑵𝑻𝑪𝒎𝒂𝒙. 𝒕 (𝒚−𝟏), 𝑶𝒇𝒇𝒑𝒆𝒂𝒌∙𝑂𝑓𝑓 𝒑𝒆𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒖𝒓𝒔 [𝑴𝑾𝒉]

- 𝑵𝑻𝑪𝐦𝐚𝐱. 𝒕 (𝒚−𝟏): Valore massimo della capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia

durante le «peak hours», definita nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝟐𝟎𝟎𝟖): Definito analogamente a 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1)

- Anni solari: 𝑂𝑓𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠+ 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠= 8760 [ℎ] - Anni bisestili: 𝑂𝑓𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠+ 𝑃𝑒𝑎𝑘𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛= 8784 [ℎ] 96 L’ultima espressione algebrica si intende come segue: 𝑚𝑖𝑛{[…] , [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) } [𝑀𝑊]

i. ii. iii. iv.

i. Limita la capacità disponibile alla capacità massima ammessa: […] MW (50% della metà di […] MW) durante i momenti di picco di carico estivo e […] MW (50% della metà di […] MW) durante gli altri momenti.

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ii. La base della quota variabile corrisponde a un quarto della capacità oggetto di eccezione (cfr. i.). iii. Tiene conto della divergenza tra la definizione della capacità in base a d-2 rispetto e la definizione della capacità secondo la previsione annuale. iv. Tiene conto dell’evoluzione pluriennale della disponibilità della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete in relazione alla disponibilità sul periodo di calcolo nel 2008.

E. 6.2.4 Illustrazione della nuova formula di calcolo, inclusa la regola di arrotondamento 97 Nei primi cinque anni la capacità oggetto di eccezione dall’accesso alla rete era di […] MW durante i momenti di picco di carico estivo e […] MW durante gli altri momenti (cfr. decisione della ElCom del 16 aprile 2009, n. 3 del dispositivo). Partendo da questi valori, anche la nuova formula per il calcolo della capacità di eccezione distingue tra «peak hours» e «off peak hours». In estate, la capacità massima durante i momenti di picco di carico non può superare i […] MW e non può superare i […] MW durante gli altri momenti. Le due formule per «peak hours» e «off peak hours» seguono lo stesso principio. 98 La nuova formula parte dal principio che alla frontiera tra Svizzera e Italia, la Svizzera e l’Italia sono competenti a gestire una metà della capacità e quindi anche della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. In base al principio di territorialità la ElCom applica il diritto svizzero a circostanze che si svolgono su territorio svizzero. La Svizzera può applicare il suo diritto esclusivamente sulla capacità nella sua sfera d’influenza. Se la Svizzera garantisse l’intera capacità di trasporto di […] rispettivamente […] MW, dal punto di vista svizzero il potenziale tecnico sarebbe già esaurito. Ciò contravverrebbe all’articolo 7 capoverso 2 OEAC secondo il quale la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete è composta da una parte garantita e da una parte non garantita. Di conseguenza, la ElCom può decidere esclusivamente su metà della capacità di trasporto transfrontaliero, vale a dire […] rispettivamente […] MW. 99 In questo senso deve essere compreso il primo addendo («quota italiana») della nuova formula (2 x […] MW rispettivamente 2 x […] MW): Questo rappresenta la quota italiana che di conseguenza non viene cambiata rispettivamente è soggetta al diritto italiano. 100 All’articolo 7 capoverso 3 la OEAC stabilisce che la capacità garantita deve ammontare perlomeno alla metà della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Secondo il capoverso 4 dell’articolo 7 OEAC, la parte non garantita spetta al richiedente (nella fattispecie la destinataria 1 della decisione) se le circostanze di esercizio lo permettono. 101 In questo senso deve essere compreso il secondo addendo («quota svizzera garantita») della nuova formula: Il secondo addendo ([…] MW rispettivamente […] MW) rappresenta la parte garantita che corrisponde alla metà della quota svizzera. 102 Il terzo addendo («quota svizzera non garantita») della nuova formula rappresenta la parte non garantita della capacità ed è quindi variabile. Questo addendo consiste in due espressioni algebriche: Ispirandosi alla decisione della ElCom del 16 aprile 2009 secondo la quale deve essere considerata la probabilità di riduzioni della capacità a breve termine (act. 1, pag. 9), nella prima espressione (NTCt(d-2) / NTCt(y-1)) la parte della capacità non garantita è presa in conto nella proporzione tra i valori NTC definiti nella previsione annua (y-1) e i valori effettivi, definiti due giorni in anticipo (d-2). 103 La seconda espressione (VEE (y-1) / VEE (2008)) tiene conto della crescente dinamica rispettivamente del fatto che le riduzioni della capacità disponibile avvengono più frequentemente e in maggior misura. Alla base di questa espressione algebrica si trova il quoziente VEE. Questo quoziente può

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essere calcolato in anticipo di volta in volta rispettivamente al momento della previsione annuale dei valori NTC (NTC y-1) e rimane fisso per un intero anno. Il rapporto dell’anno determinante viene correlato con il rapporto dell’anno di riferimento. Se il rapporto rispetto all’anno di riferimento rimane invariato (fattore 1), anche la capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione rimane invariata. L’anno di riferimento è il 2008 (cfr. decisione della ElCom del 16 aprile 2009, act. 1). 104 La nuova formula può risultare in numeri frazionari rispettivamente in frammenti di megawatt. Il trattamento e la commercializzazione della capacità ammette però solo numeri interi con l’unità MW. Il risultato della nuova formula deve quindi essere arrotondato. A lungo termine la destinataria 1 della decisione non subisce né vantaggi né svantaggi dall’arrotondamento (cfr. presa di posizione della partecipante alla procedura del 13.11.2014, act. 53). 105 Con istanza del 1° dicembre 2014 la destinataria 1 della decisione richiede delucidazioni in merito all’arrotondamento commerciale e esempi pratici di applicazione (act. 58). La destinataria 1 della decisione ritiene giustamente che il numero deve essere arrotondato per difetto se la cifra subito dopo la virgola è 0, 1, 2, 3 o 4 e che il numero deve essere arrotondato per eccesso se la cifra subito dopo la virgola è 5, 6, 7, 8 o 95.

E. 6.2.5 Applicazione operativa della nuova formula

E. 6.2.5.1 In generale 106 La formula descritte nel capitolo precedente stabilisce la capacità che è a disposizione della destinataria 1 della decisione ogni ora. In seguito questa capacità viene resa accessibile per la destinataria 1 della decisione secondo procedure standardizzate. La capacità alla frontiera tra Svizzera e Italia viene calcolata dai gestori della rete di trasporto (ovvero dalla partecipante alla procedura e Terna S.p.A.) e in seguito messa all’asta sulla piattaforma CASC6. 107 Finora la capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione veniva resa accessibile sulla piattaforma CASC. Questo avverrà invariatamente anche in futuro. Tuttavia, la capacità calcolata in base alla nuova formula comporterà dei cambiamenti alle procedure esistenti. La questione se e in che misura tali adeguamenti sono necessari non è oggetto della presente decisione. Adeguamenti operativi devono essere adottati dalla partecipante alla procedura nella sua qualità di gestore della rete di trasporto svizzera. A tale scopo la partecipante alla procedure dispone di un certo margine di manovra per rendere possibili gli adeguamenti a norme e procedure internazionali. La partecipante alla procedura deve in ogni caso rispettare le condizioni generali stabilite nella presente decisione. 108 Nella sua lettera del 5 novembre 2014 la partecipante alla procedura espone quali contratti devono concretamente essere adeguati. Si tratta degli accordi trilaterali tra la partecipante alla procedura, la destinataria 1 della decisione e Terna S.p.A. nonché del contratto di cooperazione tra la partecipante alla procedura e Terna S.p.A. 109 Nel suo scritto del 12 settembre 2014 la destinataria 1 della decisione chiede che i nuovi prodotti CASC vengano chiaramente designati e stabiliti nella presente decisione (act. 35, cap. 2.4). Come già evidenziato in precedenza, questo compito spetta alla partecipante alla procedura

5 Questa regola di arrotondamento è definita nella norma DIN 1333 (cfr. www.din.de). 6 Cfr. www.casc.eu.

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(cfr. n. marg. 107) che dovrà allocare i prodotti di capacità presso CASC in linea con e nel rispetto della presente decisione. 110 Già nell’ambito della decisione della ElCom del 16 aprile 2009 l’attuazione operativa veniva definita successivamente in contratti separati (accordo trilaterale del 09.07.2009; cfr. lettera della partecipante alla procedura del 05.11.2014 [act. 47]). 111 La partecipante alla procedura ha già fatto una proposta per l’attuazione operativa nel suo scritto del 15 settembre 2014 (act. 36). Tenendo conto delle domande della destinataria 1 della decisione del 12 settembre 2014 sull’applicazione operativa (act. 35, in modo particolare cap. 2.4), la ElCom ha chiesto alla partecipante alla procedura di precisare la sua proposta (act. 42). In seguito la partecipante alla procedura ha inoltrato proposte concrete per esempio per l’allocazione della capacità presso CASC o per l’inclusione delle regole d’asta attuali (act. 47).

E. 6.2.5.2 Simmetria del regime di eccezione secondo il diritto svizzero e il diritto italiano 112 La destinataria 1 della decisione evidenzia più volte la necessità di mantenere la simmetria (act. 35, cap. 2.1 e 2.2; act. 59, cap. 1, 2 e 3.1). La destinataria 1 della decisione intende che le condizioni generali stabilite nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (durata dell’eccezione: […] anni; capacità oggetto di eccezione: […] MW duranti i momenti di picco di carico estivo e […] MW durante gli altri momenti; cfr. n. 2 e 3 del dispositivo [act. 1, pag. 15]) debbano essere stabilite allo stesso modo per la parte italiana (cfr. Decreto N.290/ML/2/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico). Tuttavia, il decreto italiano non prevede un adeguamento obbligatorio della capacità della linea di interconnessione dopo cinque anni dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione. Nel caso in cui la capacità della linea di interconnessione non dovesse essere adattata per la parte italiana, il regime svizzero e il regime italiano non sarebbero più congrui e quindi asimmetrici. 113 La destinataria 1 della decisione e la partecipante alla procedura fanno valere che una continuazione della simmetria faciliterebbe l’attuazione operativa (act. 35, cap. 2.2). Ciò è comprensibile vista la grande semplicità della soluzione finora in vigore. I provvedimenti operativi e commerciali potevano essere pianificato a lungo termine e in anticipo. Un calcolo della capacità ogni ora e conseguentemente una commercializzazione della capacità ogni ora non era necessaria. 114 Tuttavia, regimi simmetrici non sono un presupposto per l’attuazione operativa della nuova formula stabilita nella presente decisione. Nella lettera del 5 novembre 2014 la partecipante alla procedura fa notare che la formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom il 24 luglio 2014 (cfr. act. 32) e che corrisponde alla formula descritta nella presente decisione è attuabile e che il contratto di cooperazione con il gestore della rete di trasporto italiano deve essere adattato (act. 47). La partecipante alla procedura propone inoltre di distinguere la capacità della linea di interconnessione in una parte svizzera e una parte italiana. La nuova formula nella presente decisione distingue tra una quota svizzera e una quota italiana. 115 Il fatto che le eccezioni dall’accesso alla rete siano trattate in modo diverso in Svizzera e in Italia non ha nulla di straordinario: Dall’appendice 2 («Annex 2») del contratto di cooperazione si evince che la maggior parte degli esistenti regimi di eccezione dall’accesso alla rete alla frontiera tra Svizzera e Italia sono stabiliti unilateralmente (act. 47, appendice). Se il principio della simmetria fosse applicato ulteriormente, la capacità della linea di interconnessione non potrebbe essere ridefinita rispettivamente una distinzione tra capacità garantita e capacità non garantita come previsto all’articolo 7 capoverso 3 OEAC dipenderebbe dal consenso dell’autorità italiana.

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116 Riassumendo, è da presumere che la ridefinizione della capacità secondo la formula nella presente decisione conduca a un regime diverso sui due lati della frontiera, nel caso che l’autorità italiana non provveda alla ridefinizione della capacità sul lato italiano. Bensì esistano diversi contratti (operativi), l’attuazione della nuova formula può avvenire prima che detti contratti siano adattati alla nuova formula.

E. 6.2.5.3 Applicazione per l’importazione (dall’Italia alla Svizzera) e per l‘esportazione (dalla Svizzera all’Italia) 117 I cambiamenti descritti nell’andamento dei valori NTC per l’esportazione dalla Svizzera all’Italia non possono essere valutati per l’importazione, vale a dire in direzione Italia verso la Svizzera, anche se è da notare un leggero aumento dell’attività commerciale nonché dei flussi di carico. Dato che la capacità di trasporto disponibile dipende considerabilmente da fattori esogeni come l’installazione di ulteriore capacità produttiva come impianti fotovoltaici ed eolici, non si può escludere che i valori NTC per l’importazione non siano soggetti – in modo analogo all’esportazione – a riduzioni per la rimanente durata di eccezione (cfr. n. marg. 83 segg.). 118 Nella valutazione delle condizioni di eccezione bisogna dunque tenere conto del fatto che la situazione di rete per l’importazione può differire da quella per l’esportazione (cf. n. marg. 85). 119 Nel caso in cui i valori NTC dall’Italia in direzione della Svizzera non dovessero cambiare in modo significativo e potessero essere utilizzati nella dimensione attuale, l’impatto della nuova formula sulla capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione sarebbe leggero. Eventuali svantaggi possono essere valutati nell’ambito di un’eventuale richiesta di estensione della durata del regime di eccezione (cfr. cap. 6.3).

E. 6.2.5.4 Termine per l’attuazione operativa della nuova formula 120 In base all’articolo 17 capoverso 6 LAEl, la ridefinizione della capacità di eccezione è vincolante indipendentemente dal momento dell’adeguamento dei contratti trilaterali tra la partecipante alla procedura, la destinataria 1 della decisione e Terna S.p.A. nonché del contratto di cooperazione tra la partecipante alla procedura e Terna S.p.A. Ciò è stato confermato dalla partecipante alla procedura nel suo scritto del 5 novembre 2014 (act. 47). 121 Di conseguenza, la partecipante alla procedura deve provvedere a l’attuazione operativa della nuova formula nei più brevi termini possibili e informare tutte le parti interessate nonché la ElCom. La ElCom parte dal presupposto che l’attuazione operativa può avvenire al più tardi entro il 1° aprile 2015. Nel caso in cui l’attuazione operativa della nuova formula non venisse applicata dalle parti, è riservato l’obbligo di restituzioni finanziarie, ciò dal momento dell’attuazione operativa da parte della partecipante alla procedura, vale a dire al più tardi dal 1° aprile 2015.

E. 6.3 Domanda di estensione della durata di eccezione 122 Nell’istanze del 12 settembre 2014, la destinataria 1 della decisione richiama l’attenzione sul fatto che un cambiamento del regime attuale comporterebbe una restrizione dei suoi diritti con perdite finanziarie nonché con la riduzione del valore del suo investimento. La destinataria 1 della decisione fa quindi valere che per tutelare i suoi diritti un’eventuale riduzione della capacità di eccezione debba essere compensata con un’estensione della durata del regime di eccezione (act. 35, cap. 2.2).

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123 La ridefinizione della capacità in base alla nuova formula nella presente decisione può condurre a una riduzione della capacità. La parte riducibile della capacità può essere calcolata solamente a breve termine e quindi – in corrispondenza con l’obiezione della destinataria 1 della decisione

– non può essere commercializzata a lungo termine, da che in base alla nuova formula la capacità d-2 può essere determinata solo due giorni in anticipo (cfr. n. marg. 68). Eventuali perdite finanziarie della destinataria 1 della decisione possono essere compensate tramite un’estensione della durata del regime di eccezione. 124 La decisione della ElCom del 16 aprile 2009 tiene conto di questa circostanza al numero 2 del dispositivo. Infatti, la decisione del 16 aprile 2009 prevede che la ElCom può prorogare la durata dell’eccezione nell’ambito della ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Al numero 4 del dispositivo la decisione del 16 aprile 2009 prevede inoltre che la domanda di ridefinizione della capacità di eccezione deve essere presentata al più tardi tre mesi prima della fine del periodo di eccezione quinquennale (cfr. act. 1, pag. 15). 125 Il regime di eccezione è iniziato con l’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione, avvenuta il […] (cfr. act. 3 e 4). Il termine di cinque anni è quindi decorso il […]. La destinataria 1 della decisione ha presentato la domanda in merito alla ridefinizione del regime di eccezione con istanza del 1° aprile 2014 (pervenuta alla ElCom il 4 aprile 2014), dunque in tempo. La destinataria 1 della decisione chiede essenzialmente che la capacità di eccezione stabilita dalla decisione della ElCom del 16 aprile 2009 nonché la durata del regime di eccezione rimangano invariati (act. 9). 126 La ridefinizione della capacità secondo la nuova formula nella presente decisione richiede una rivalutazione della durata del regime di eccezione, come chiesto dalla destinataria 1 della decisione. Quest’ultima non ha tuttavia concretizzato in che misura la durata del regime di eccezione debba essere estesa (cfr. act. 35, cap. 2.2). La valutazione di un’eventuale estensione richiede documenti supplementari, in modo particolare l’attuale business case della destinataria 1 della decisione con una rappresentazione delle opportunità finanziarie nell’ambito della presente ridefinizione della capacità di eccezione secondo la nuova formula. Un’eventuale estensione del regime di eccezione sarà valutata nell’ambito della presente procedura in un secondo tempo (cfr. n. marg. 21 segg.). 127 In questo senso, la destinataria 1 della decisione in quanto proprietaria della Merchant Line e la destinataria 2 della decisione in quanto gestore di rete della Merchant Line hanno la possibilità di presentare una domanda debitamente motivata in merito all’estensione della durata di eccezione, indicando in che misura a loro parere il regime di eccezione debba essere esteso. Alla domanda devono essere aggiunti tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti, per quanto riguarda la destinataria 1 della decisione in modo particolare l’attuale business case con una rappresentazione delle opportunità finanziarie nell’ambito della presente ridefinizione della capacità di eccezione secondo la nuova formula. 128 Nell’eventualità non venisse presentata tale domanda o non venissero consegnati tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti, la durata del regime di eccezione terminerà invariatamente secondo la decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009 […] anni dopo l’entrata in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, vale a dire l’[…] (cfr. act. 1, pag. 15 e n. marg. 125).

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7 Emolumenti 129 La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell’approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 130 Per la presente decisione vengono considerate le seguenti aliquote: […] ore computabili a un’aliquota di 250 franchi l’ora (importo risultante: […] franchi), […] ore computabili a un’aliquota di 200 franchi l’ora (importo risultante […] franchi) e […] ore computabili a un’aliquota di 180 franchi l’ora (importo risultante […] franchi). Ne conseguono emolumenti di […] franchi. 131 Gli emolumenti devono essere pagati da chi occasiona la decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). 132 La presente decisione è stata emanata su richiesta della destinataria 1 della decisione (cfr. act. 9). Inoltre la destinataria 1 della decisione soccombe parzialmente con le sue richieste (cfr. act. 45). Lo stesso vale per la destinataria 2 della decisione per quanto riguarda la sua qualità di parte nella presente procedura. Pertanto le destinatarie della decisione hanno entrambe causato la presente procedura. Gli emolumenti di […] franchi sono dunque imputati per […] alla destinataria 1 della decisione e per […] alla destinataria 2 della decisione. Le destinatarie della decisione rispondono solidalmente dell’intero ammontare degli emolumenti (art. 2 cpv. 2 OgeEm).

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III Decisione

Sulla base di quanto considerato, si decide:

1. L‘Azienda elettrica ticinese (AET) ha qualità di parte nella presente procedura. 2. Nord Energia S.p.A. dovrà chiarire entro il 31 marzo 2015 quali rapporti giuridici intercorrono tra la CMC MeSta SA e la Nord Energia S.p.A. nonché la Merchant Line Mendrisio-Cagno, presentando tutti i documenti e gli elementi probatori necessari. 3. Le richieste 1, 2, 4 e 5 contenute nell’istanza del 31 ottobre 2014 di Nord Energia S.p.A. sono inammissibili. La richiesta 3 è respinta. 4. La capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete per la Merchant Line Mendrisio-Cagno è calcolata in base alle seguenti formule: 𝑃𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡[𝑀𝑊] = 2 ∙[… ][𝑀𝑊] + [… ][𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊] 𝑃𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡[𝑀𝑊] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + [… ][𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊] Swissgrid SA dovrà effettuare quanto necessario per l’attuazione operativa delle formule nei più brevi termini possibili – in ogni caso al più tardi entro il 1° aprile 2015 – e ne informerà tutte le parti interessate e la ElCom. Da quel momento in poi dovranno essere utilizzate obbligatoriamente le nuove formule. 5. Per il caso in cui, dal momento dell’attuazione operativa da parte di Swissgrid SA non fossero utilizzate le nuove formule di cui al numero 4, è riservato l’obbligo di restituzioni finanziarie dal momento dell’attuazione operativa, in ogni caso al più tardi dal 1° aprile 2015. 6. Le parti hanno la possibilità di presentare una domanda di estensione della durata del regime di eccezione entro il 31 marzo 2015. Alla domanda debitamente motivata devono essere allegati tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti (attuale business case, contenente in particolare una rappresentazione delle possibilità finanziarie derivanti dalla ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete secondo le nuove formule). 7. Se non viene presentata alcuna richiesta di estensione della durata del regime di eccezione conformemente al numero 6, la durata del regime di eccezione resta invariata e fissata, in base alla decisione 927-08-001 della ElCom del 16 aprile 2009, in […] anni dall’entrata in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, ossia fino all’[…]. 8. Gli emolumenti per questa decisione ammontano a […] franchi e sono imputati per […] franchi a Nord Energia S.p.A. e per […] franchi all’Azienda elettrica ticinese (AET). Nord Energia S.p.A. e l’Azienda elettrica ticinese (AET) rispondono solidalmente dell’intero ammontare degli emolumenti. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato. 9. La decisione è notificata mediante lettera raccomandata a Nord Energia S.p.A., all’Azienda elettrica ticinese (AET) e a Swissgrid SA.

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Berna, 11.12.2014

Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Carlo Schmid-Sutter Presidente Renato Tami Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:

- Nord Energia S.p.A., c/o Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso

rappresentata da - Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso - Homburger AG, Frau Mariella Orelli, Rechtsanwältin, Prime Tower, Postfach 314, 8037 Zürich

- Azienda elettrica ticinese (AET), Viale Officina 10, 6501 Bellinzona

- Swissgrid AG, Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg

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IV Indicazione dei rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Per la decorrenza dei termini non vengono considerati i seguenti periodi:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua;

b) dal 15 luglio al 15 agosto compresi;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio compresi (art. 23 LAEl, art. 22a e 50 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Se ne è in possesso, il ricorrente deve allegare la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA).

E. 7 Con scritto del 30 aprile 2014 la partecipante alla procedura informa la ElCom sull’andamento dei valori NTC includendo i corrispettivi grafici (act. 16). Con lettera del 9 maggio 2014 la ElCom chiede alla partecipante alla procedura di presentare vari dati in merito agli anni 2008-2014 (act. 17). Questi vengono forniti con istanze del 28 maggio 2014, 18 giugno 2014 e 30 giugno 2014 (act. 20 e 24).

E. 8 Con scritto del 4 luglio 2014 la ElCom comunica alla destinataria 1 della decisione che rimane valida la regolamentazione transitoria fino ad emanazione di una nuova decisione (act. 28). La destinataria 1 della decisione ne prende atto con lettera del 17 luglio 2014 rinnovando la richiesta

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che gli atti non vengano messi a disposizione a terze persone e in particolare alla destinataria 2 della decisione (act. 29). D.

E. 9 Con scritto del 24 luglio 2014 la ElCom sottopone alle parti la proposta per la ridefinizione della capacità (act. 32). La destinataria 1 della decisione prende posizione sulla proposta con istanza del 12 settembre 2014 (act. 35). La partecipante alla procedura si pronuncia con scritto del 15 settembre 2014 sulla proposta (act. 36). Con scritto del 24 ottobre 2014 la ElCom chiede precisazioni dalla partecipante alla procedura (act. 42) al quale la partecipante alla procedura risponde con lettera del 5 novembre 2014 (act. 47).

E. 10 Con lettera del 30 settembre 2014 la destinataria 1 della decisione trasmette alla partecipante alla procedura con copia alla ElCom una proposta in merito alla disponibilità minima o al tempo fuori servizio della Merchant Line (ML) Mendrisio-Cagno (act. 37 e 43) che viene approvata dalla ElCom con lettera del 31 ottobre 2014 (act. 44).

E. 11 Con scritti del 15 e 22 ottobre 2014 la ElCom concede alle destinatarie della decisione la possibilità di deporre una richiesta di estensione della durata del regime di estensione (act. 38 e 40). La destinataria 2 della decisione si pronuncia con scritto del 12 novembre 2014 (act. 51). E.

E. 12 Con istanza del 31 ottobre 2014 la destinataria 1 della decisione formula le seguenti richieste (act. 45): «1. Es sei über den hängigen Antrag von NE betreffend den Zugang von AET zu den Akten des vorliegenden Verfahrens mit Verfügung zu entscheiden;

2. Es sei zu verfügen, dass AET kein Zugang zu den Akten des vorliegenden Verfahrens gewährt werde, bis ein rechtskräftiger Entscheid über die Parteieigenschaft von AET im vorliegenden Verfahren vorliegt;

3. Es sei festzustellen, dass die bisher erfolgte Zustellung von Verfahrensakten durch das Fachsekretariat an AET widerrechtlich ist;

4. Es sei dem Fachsekretariat der ElCom zu verbieten, weitere Aktenstücke, Korrespondenz und sonstige Informationen aus dem vorliegenden Verfahren an AET in irgendeiner Form bekanntzugeben, bis ein rechtskräftiger Entscheid über die Parteieigenschaft von AET im vorliegenden Verfahren vorliegt;

5. Es sei die der Gesuchstellerin mit Schreiben des Fachsekretariats vom 15. Oktober 2014 bis zum 12. November 2014 angesetzte Frist abzunehmen und es sei bei Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides über die Anträge 1 bis 4 eine neue Frist anzusetzen.

6. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Zustelladresse der Gesuchstellerin in der Schweiz ab sofort wie folgt lautet: Nord Energia S.p.A., c/o Dr. iur. Avv. Massimo Ferracin, Studio Legale Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 753, CH-6900 Lugano-Paradiso."»

E. 13 Con scritto del 7 novembre 2014 la ElCom inoltra la bozza del verbale dell’incontro del 4 novembre 2014 nonché la risposta della partecipante alla procedura del 5 novembre 2014 alle

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destinatarie della decisione (act. 49). Sul protocollo la destinataria 1 della decisione si esprime con istanza del 12 novembre 2014 (act. 50).

E. 14 Con lettera del 17 novembre 2014 la Segreteria tecnica della ElCom comunica alla destinataria 1 della decisione che la ElCom avrebbe deciso in merito alle sue richieste entro la fine del 2014, esonerando la destinataria 1 della decisione dal termine del 12 novembre 2014 (act. 54).

E. 15 Con scritto del 20 novembre 2014 la ElCom inoltra alla destinataria 1 della decisione il verbale dell’incontro del 4 novembre 2014 nonché le prese di posizione della destinataria 2 della decisione del 12 novembre 2014 e della partecipante alla procedura del 13 novembre 2014. La partecipante riceve solo copia della lettera senza allegati (act. 55).

E. 16 Con scritti del 1° dicembre 2014 la destinataria 1 della decisione prende posizione sulla regola d’arrotondamento descritta dalla partecipante alla procedura nella lettera del 13 novembre 2014 nonché sulla richiesta della partecipante alla procedura del 5 novembre 2014 (act. 58 e 59). F.

E. 17 Singoli dettagli relativi ai fatti, nella misura in cui sono rilevanti per la decisione, saranno esaminati nei considerandi.

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II Considerandi 1 Competenza

E. 18 Conformemente all’articolo 22 della legge sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI; RS 734.7) la ElCom vigila sul rispetto della LAEI, prende ed emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della LAEI e delle disposizioni di esecuzione.

E. 19 La presente decisione parziale riguarda in particolare la ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete conformemente all’articolo 17 capoverso 6 LAEI in combinato disposto con l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (OAEI; RS 734.71) relativamente alla Merchant Line Mendrisio-Cagno. In virtù dell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DATEC concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera del 3 dicembre 2008 (OEAC; RS 734.713.3) la ElCom decide in particolare la durata del regime delle eccezioni nonché la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete.

E. 20 Alla ElCom compete pertanto l’emanazione della presente decisione. La decisione è emanata sulla base della richiesta della destinataria 1 della decisione del 1° aprile 2014 (act. 9). 2 Decisione parziale

E. 21 La presente decisione si riferisce materialmente alla ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Si tratta pertanto di una decisione parziale. La ridefinizione della capacità sancita dalla presente decisione è motivata dalla mutata situazione di rete (cfr. n. marg. 62 segg.).

E. 22 La nuova valutazione della durata del regime di eccezione richiede ulteriore documentazione (business case attuale, contenente in particolare una rappresentazione delle possibilità finanziarie sulla base della ridefinizione della capacità oggetto di eccezione secondo la nuova formula). Le ripercussioni finanziarie sulla destinataria 1 della decisione connesse alla capacità a cui si applica l’eccezione all’accesso alla rete non sono oggetto della presente decisione e saranno valutate in un secondo momento nell’ambito della ridefinizione della durata del regime di eccezione con una decisione separata.

E. 23 Tutte le regole stabilite nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 nella procedura 927-08- 001 (ora: 237-00001) e non toccate dalla presente decisione, mantengono la loro validità. 3 Parti 3.1 In generale

E. 24 Secondo l’articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

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3.2 Qualità di parte di Nord Energia S.p.A. (destinataria 1 della decisione)

E. 25 La destinataria 1 della decisione è la proprietaria della Merchant Line Mendrisio-Cagno, per la quale, in virtù dell’articolo 17 capoverso 6 LAEI in combinato disposto con l’articolo 21 capoverso 1 OAEI con decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009 è stata concessa un’eccezione all’accesso alla rete. La durata del regime di eccezione è stata fissata in […] anni, con una nuova valutazione della situazione da effettuarsi dopo cinque anni (cfr. n. 2, 3 e 4 del dispositivo).

E. 26 La presente decisione ha per oggetto il riesame del regime di eccezione. La presente decisione parziale riguarda la questione dell’adeguamento della capacità oggetto di eccezione come aspetto parziale del regime di eccezione. La nuova valutazione della durata di tale regime sarà effettuata in un secondo momento (cfr. n. marg. 21 segg.).

E. 27 L’esito della presente procedura tocca immediatamente diritti e obblighi della destinataria 1 della decisione in quanto proprietaria della Merchant Line Mendrisio-Cagno. Ha pertanto qualità di parte conformemente all’articolo 6 PA, purché la Merchant Line interessata dalla decisione non sia di proprietà di un’altra impresa (cfr. n. marg. 29 segg.).

E. 28 Nella sua decisione del 16 aprile 2009 nella procedura 927-08-001 (ora: 237-00001) la ElCom ha stabilito che gli impianti della Merchant Line Mendrisio-Cagno in territorio svizzero sono essenzialmente di proprietà della CMC MeSta SA. In seguito, il ruolo della CMC MeSta SA non è stato esaminato in modo più dettagliato. Nella sua sentenza A-2812/2010 dell’11 febbraio 2013 il Tribunale amministrativo federale ha stabilito al contrario che la destinataria 1 della decisione è incontestabilmente la proprietaria della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno (consid. 5.5.3).

E. 29 La destinataria 1 della decisione è proprietaria al cento per cento della CMC MeSta SA con sede a Bellinzona. Scopo della nuova impresa registrata nel registro di commercio svizzero il 17 giugno 2008 è la proprietà dell’elettrodotto Mendrisio-Cagno dal lato svizzero («[…] detenzione del cavo dell’elettrodotto Mendrisio Cagno, lato Svizzera […]»; cfr. l’indice centrale delle ditte Zefix, consultabile sul sito www.zefix.ch nonché www.fnmgroup.it > Chi siamo > Compagine societaria [siti consultati in data 19.12.2014]). Alla rubrica «Fatti particolari» nella registrazione Zefix della CMC MeSta SA figura anche l’intenzione di acquistare dall’Azienda elettrica ticinese dei beni facenti parte dell’elettrodotto in cavo 380kV Mendrisio-Stabio.

E. 30 Alla luce di questa situazione sussistono incertezze riguardo alla proprietà della Merchant Line Mendrisio-Cagno che richiedono un chiarimento. La destinataria 1 della decisione è pertanto sollecitata a chiarire entro il 31 marzo 2015 i rapporti giuridici che intercorrono tra CMC MeSta SA e Nord Energia S.p.A., in particolare per quanto riguarda la Merchant Line Mendrisio-Cagno, presentando tutti i documenti e gli elementi probatori necessari. 3.3 Qualità di parte dell’Azienda elettrica ticinese (AET) (destinataria 2 della decisione)

E. 31 Con la sentenza A-2812/2010 dell’11 febbraio 2013 concernente i costi e le tariffe 2010 per l’utilizzo della rete al livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che è da considerarsi gestore di rete chi è responsabile della manutenzione adeguata alle necessità e del funzionamento di un elettrodotto sicuro, performante ed efficiente. La proprietà e la gestione possono non coincidere (consid. 5.5.1, ultimo capoverso).

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E. 32 Per quanto riguarda la Merchant Line Mendrisio-Cagno in oggetto, il Tribunale amministrativo federale ha pertanto stabilito che la destinataria 1 della decisione non può essere considerata responsabile né della manutenzione adeguata alle necessità né della gestione della rete o dell’esercizio della linea di interconnessione che risulta di sua proprietà. Non gestirebbe inoltre nemmeno l’infrastruttura dal punto di vista operativo e non avrebbe quindi alcun controllo sui flussi, in particolare per quanto riguarda l’energia reattiva (consid. 5.5.4, primo capoverso). Responsabile della gestione della rete e della manutenzione degli elementi della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno sarebbe, sul lato svizzero, la destinataria 2 della decisione (consid. 5.5.3, ultimo capoverso). La destinataria 1 della decisione non potrebbe quindi in sostanza essere qualificata come gestore della rete ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI (consid. 6).

E. 33 Sulla base di questa sentenza del Tribunale amministrativo federale la destinataria 2 della decisione è stata inclusa d’ufficio dalla Segreteria tecnica della ElCom nella presente procedura. Poiché la destinataria 2 della decisione nella procedura originaria 927-08-001 (ora: 237-00001) non aveva qualità di parte, non era nemmeno destinataria della decisione della ElCom del 16 aprile 2009. In due lettere distinte indirizzate rispettivamente alle destinatarie della decisione il 22 maggio 2014, la Segreteria tecnica della ElCom ha spiegato per quali ragioni la destinataria 2 della decisione deve essere considerata il gestore della Merchant Line Mendrisio-Cagno e dunque avere qualità di parte nella presente procedura. In questo modo è stato anche possibile ovviare al vizio formale della precedente decisione della ElCom del 16 aprile 2009, che non era stata notificata alla destinataria 2 (act. 18 e 19).

E. 34 La destinataria 1 della decisione si è opposta all’inclusione della destinataria 2 della decisione nella presente procedura con lettere del 28 aprile 2014 (act. 15), del 30 maggio 2014 (act. 21) e del 12 settembre 2014 (act. 35), adducendo come motivazione che nella summenzionata sentenza non sarebbe mai affermata la necessità, per le destinatarie della decisione, di inoltrare una domanda congiunta. Inoltre il «gestore di rete» conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LAEI dovrebbe essere distinto dal «gestore di rete» ai sensi dell’articolo 2 OEAC. Nel quadro della nuova valutazione del regime di eccezione sarebbe sufficiente l’inclusione della partecipante alla procedura.

E. 35 Con istanza del 31 ottobre 2014 la destinataria 1 della decisione ha aggiunto che in Svizzera per legge esisterebbe solo un gestore della rete di trasporto, ossia la partecipante alla procedura. Appartenendo alla rete di trasporto, la Merchant Line Mendrisio-Cagno rientrerebbe di conseguenza nell’ambito di competenza della partecipante alla procedura (act. 45, n. marg. 9). Il gestore di una Merchant Line conformemente all’articolo 2 capoverso 1 OEAC sarebbe l’investitore, ossia la destinataria 1 della decisione. L’OEAC distinguerebbe anche in diversi punti tra il gestore della Merchant Line e il gestore di rete competente per la Merchant Line, ossia la partecipante alla procedura (act. 45, n. marg. 10 segg.).

E. 36 Con essenzialmente la stessa motivazione anche la destinataria 2 della decisione sostiene di non disporre della qualità di parte nella presente procedura (cfr. lettere del 02.06.2014 [act. 22], 11.09.2014 [act. 34] e 12.11.2014 [act. 51]).

E. 37 Dispone della qualità di parte in una procedura chi è toccato prevedibilmente più di chiunque altro dalla decisione, ha un particolare e notevole interesse nel contenzioso e subisce direttamente un pregiudizio giuridico o un pregiudizio concreto (cfr. n. marg. 24).

E. 38 L’OEAC si basa sull’articolo 21 capoverso 1 OAEI, in virtù del quale il DATEC su proposta della società nazionale di rete emana regole trasparenti e non discriminatorie per la concessione di eccezioni secondo l’articolo 17 capoverso 6 LAEI. L’articolo 17 capoverso 6 LAEI recita che per le capacità transfrontaliere della rete di trasporto messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 il

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Consiglio federale può prevedere eccezioni all’accesso alla rete (art. 13) e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15).

E. 39 Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LAEI inoltre il gestore di rete è tenuto a garantire a terzi l’accesso non discriminatorio alla rete. Da questa serie di rimandi si evince che la definizione di «gestore» di cui all’articolo 2 OEAC deve essere identica alla definizione di «gestore di rete» della LAEI. Nel caso in cui la OEAC avesse introdotto un nuovo tipo di gestore (di rete), la cui definizione si discostasse da quella del gestore di rete della LAEI, si porrebbe inoltre la questione della conformità legale della OEAC. Anche ai sensi di un’interpretazione conforme alla legge della OEAC è dunque necessario partire dal presupposto che le definizioni presenti nella LAEI e nell’OEAC siano identiche. In questo contesto si deve inoltre ribadire che un’eccezione all’accesso alla rete è possibile solo se esiste un gestore di rete ai sensi della LAEI. Solo a quest’ultimo compete sulla base dell’articolo 13 capoverso 1 LAEl l’obbligo di garantire a terzi l’accesso alla rete. Dove non esiste tale obbligo non possono essere accordate eccezioni.

E. 40 In ogni caso la partecipante alla procedura non è gestore (di rete) della Merchant Line Mendrisio- Cagno, in particolare per il fatto che una linea di interconnessione transfrontaliera che dispone di un regime di eccezione, per tutta la durata di questo regime di eccezione non è parte della rete di trasporto svizzera (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d nonché art. 12 cpv. 1 OEAC e contrario). Inoltre, nell’articolo 9 capoverso 1 OEAC la società nazionale di rete e il gestore di una linea di interconnessione sono esplicitamente distinti.

E. 41 Ai sensi della LAEI il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’accesso alla rete nel caso di reti di trasporto transfrontaliere. Poiché è il gestore di rete che deve garantire l’accesso alla rete (art. 13 cpv. 1 LAEI), solo il gestore di rete può essere liberato da tale obbligo. Di conseguenza, conformemente all’articolo 2 OEAC la ElCom può liberare il gestore – nella presente procedura la destinataria 2 della decisione – dall’obbligo di garantire l’accesso alla rete.

E. 42 Sulla base di tali considerazioni la destinataria 2 della decisione dispone della qualità di parte nella presente procedura. 3.4 Qualità di parte di Swissgrid SA (partecipante alla procedura)

E. 43 La presente decisione influisce direttamente su diversi compiti cui deve adempiere la partecipante alla procedura. La capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete non è infatti più a disposizione nell’ambito della procedura per far fronte alle congestioni secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera d LAEI. La linea di interconnessione influisce inoltre sulla messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b LAEI.

E. 44 I diritti della partecipante alla procedura sono di conseguenza toccati in diversi settori. La parte interessata era altresì già parte della precedente procedura 927-08-001 (ora: 237-00001).

E. 45 La partecipante alla procedura dispone dunque della qualità di parte nella presente procedura conformemente all’articolo 6 PA.

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4 Richieste di Nord Energia S.p.A. nell’istanza del 31 ottobre 2014 (act. 45) 4.1 Azienda elettrica ticinese (AET): Invio e accesso agli atti procedurali

E. 46 La destinataria 1 della decisione chiede che si decida in merito all’accesso agli atti della destinataria 2 della decisione (richiesta 1), che alla destinataria 2 della decisione non sia concesso alcun accesso agli atti fino a quando sia passata in giudicato la decisione in merito alla sua qualità di parte nella presente procedura (richiesta 2), che venga constatato che la notifica degli atti relativi alla presente procedura alla destinataria 2 della decisione effettuata finora dalla Segreteria tecnica della ElCom è stata illecita (richiesta 3) e che alla Segreteria tecnica della ElCom sia vietato rendere noti alla destinataria 2 della decisione, in qualsiasi forma, altri atti, corrispondenza e ulteriori informazioni sulla presente procedura fino a quando la decisione sulla sua qualità di parte nella presente procedura sia passata in giudicato (richiesta 4).

E. 47 Con la richiesta 1 viene sostanzialmente chiesto l’accertamento del diritto o meno della destinataria 2 della decisione di avere accesso agli atti. Si tratta dunque della richiesta di accertare l’esistenza o l’inesistenza di diritti ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 PA. Una simile richiesta può essere soddisfatta se esiste un interesse degno di protezione che necessita di tale determinazione (art. 25 cpv. 2 PA).

E. 48 Le parti di una procedura hanno di principio il diritto di accedere agli atti della procedura in questione (art. 26 cpv. 1 PA). Una volta appurata la qualità di parte della destinataria 2 della decisione nella presente procedura (cfr. n. marg. 31 segg.), anche quest’ultima ha di principio acquisito il diritto di esaminare gli atti conformemente all’articolo 26 PA, naturalmente nel rispetto di eventuali segreti commerciali (art. 26 LAEI; art. 27 PA; cfr. act. 45, n. marg. 22 segg.). Con la decisione relativa alla qualità di parte della destinataria 2 della decisione, la constatazione ai sensi della richiesta 1 è divenuta priva di oggetto. Manca inoltre l’interesse degno di protezione che giustificherebbero la constatazione in questione. La richiesta 1 non essendo dunque ammissibile, la ElCom non entra in materia.

E. 49 Lo stesso vale per le richieste 2 e 4, per il fatto che un ricorso in merito alla questione della qualità di parte della destinataria 2 della decisione avrebbe effetto sospensivo. Ciò avrebbe come conseguenza che alla destinataria 2 della decisione almeno durante tutta la durata della procedura di ricorso non potrebbe essere concesso l’accesso agli atti. Le richieste 2 e 4 non essendo parimenti ammissibili, la ElCom non entra in materia.

E. 50 La destinataria 1 della decisione chiede in riferimento all’articolo 25a PA l’accertamento che la notifica degli atti della procedura da parte della Segreteria tecnica alla destinataria 2 della decisione, che ha avuto luogo finora, è stata illecita (richiesta 3). L’inclusione informale della destinataria 2 della decisione nella presente procedura avrebbe leso il diritto alla tutela del segreto d’ufficio e dei segreti commerciali della destinataria 1 della decisione (act. 45, n. marg. 26 segg.). 51 Si deve innanzitutto rilevare che la destinataria 1 della decisione non specifica ulteriormente in che misura i suoi segreti commerciali sarebbero stati lesi, o potrebbero essere lesi dal semplice inoltro del business case alla ElCom (act. 45, n. marg. 20). Non vi sono inoltre indizi per ritenere che il business case verrebbe messo a disposizione della destinataria 2 della decisione senza celarne eventuali segreti commerciali. In fondo, fino alla lettera del 31 ottobre 2014 la destinataria 2 della decisione era indicata come recapito della destinataria 1 della decisione. Non è chiaro quindi, e non è spiegato neppure dalla destinataria 1 della decisione, in che misura tra le due parti sussistano dei segreti commerciali.

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52 La destinataria 1 della decisione afferma che il segreto d’ufficio comprende anche il fatto stesso che vi sia una procedura (act. 45, n. marg. 19). In quanto parte (cfr. n. marg. 31 segg.) la destinataria 2 della decisione ha diritto di essere messa al corrente di una procedura che la riguarda. La destinataria 2 della decisione ha inoltre partecipato insieme alla destinataria 1 della decisione a una riunione della Segreteria tecnica della ElCom. A questa riunione si è discusso del modo di procedere nel quadro della presente procedura (cfr. act. 12, 13). La procedura non ha mai costituito un segreto d’ufficio nei confronti della destinataria 2 della decisione. La richiesta 3 è pertanto respinta. 4.2 Remissione del termine per la presa di posizione 53 La destinataria 1 della decisione chiede inoltre di essere esonerata dal termine del 12 novembre 2014 fissato dalla Segreteria tecnica della ElCom e che un nuovo termine sia fissato solo una volta passata in giudicato la decisione sulle richieste 1-4 (richiesta 5). 54 La Segreteria tecnica della ElCom ha esonerato la destinataria 1 della decisione dal termine con lettera del 17 novembre 2014 (act. 55; n. marg. 13). La presente richiesta è dunque divenuta priva di oggetto. 4.3 Indirizzo di corrispondenza di Nord Energia S.p.A. 55 La destinataria 1 della decisione chiede infine che si prenda atto del suo nuovo recapito in Svizzera (richiesta 6). 56 È stato preso atto del nuovo recapito. La recente corrispondenza è stata inviata ai rappresentanti legali della destinataria 1 della decisione (cfr. act. 49 e 54). 5 Diritto di audizione 57 Nella presente procedura alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Tutte le richieste sono state sottoposte a tale scopo alle parti. Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA). 6 Valutazione materiale

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Commissione federale dell’energia elettrica ElCom

Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch COO.2207.105.3.174038

N. registrazione / dossier: 237-00009

Berna, 11.12.2014

D E C I S I O N E P A R Z I A L E della Commissione federale dell'energia elettrica ElCom composta da: Carlo Schmid-Sutter (Presidente), Brigitta Kratz (Vicepresidente), Antonio Taormina (Vicepresidente), Anne Christine d'Arcy, Christian Brunner, Aline Clerc, Matthias Finger

in merito a: Nord Energia S.p.A., c/o Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso rappresentata da - Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso - Homburger AG, Frau Mariella Orelli, Rechtsanwältin, Prime Tower, Postfach 314, 8037 Zürich (destinataria 1 della decisione) e Azienda elettrica ticinese (AET), Viale Officina 10, 6501 Bellinzona (destinataria 2 della decisione) (insieme destinatarie della decisione) nonché Swissgrid SA, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg (partecipante alla procedura) concernente: Merchant Line Mendrisio (CH) – Cagno (IT): Ridefinizione della capacità di eccezione; qualità di parte di AET

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Inhaltsverzeichnis I Fatti ...................................................................................................................................... 3 II Considerandi........................................................................................................................ 6 1 Competenza .......................................................................................................................... 6 2 Decisione parziale ................................................................................................................. 6 3 Parti....................................................................................................................................... 6 3.1 In generale ............................................................................................................................ 6 3.2 Qualità di parte di Nord Energia S.p.A. (destinataria 1 della decisione) ................................... 7 3.3 Qualità di parte dell’Azienda elettrica ticinese (AET) (destinataria 2 della decisione)............... 7 3.4 Qualità di parte di Swissgrid SA (partecipante alla procedura) ................................................ 9 4 Richieste di Nord Energia S.p.A. nell’istanza del 31 ottobre 2014 (act. 45) ............................10 4.1 Azienda elettrica ticinese (AET): Invio e accesso agli atti procedurali ....................................10 4.2 Remissione del termine per la presa di posizione ..................................................................11 4.3 Indirizzo di corrispondenza di Nord Energia S.p.A. ................................................................11 5 Diritto di audizione ................................................................................................................11 6 Valutazione materiale ...........................................................................................................11 6.1 Requisiti per la ridefinizione della capacità ............................................................................11 6.1.1 In generale .................................................................................................................... 11 6.1.2 Valutazione della situazione di rete in generale.............................................................. 12 6.1.3 Valutazione oggettiva dell’andamento dei valori NTC ..................................................... 14 6.1.3.1 In generale ............................................................................................................... 14 6.1.3.2 Le varie considerazioni / a lungo e a breve termine ................................................... 16 6.1.3.3 Conclusioni............................................................................................................... 17 6.1.3.4 Valutazione della situazione di rete per l’importazione (direzione Italia-Svizzera) ...... 17 6.2 Ridefinizione della capacità / Nuova formula .........................................................................18 6.2.1 Criteri per la ridefinizione ............................................................................................... 18 6.2.2 Determinazione della nuova capacità garantita .............................................................. 19 6.2.3 Nuova formula di calcolo ............................................................................................... 19 6.2.4 Illustrazione della nuova formula di calcolo, inclusa la regola di arrotondamento ............ 21 6.2.5 Applicazione operativa della nuova formula ................................................................... 22 6.2.5.1 In generale ............................................................................................................... 22 6.2.5.2 Simmetria del regime di eccezione secondo il diritto svizzero e il diritto italiano ......... 23 6.2.5.3 Applicazione per l’importazione (dall’Italia alla Svizzera) e per l‘esportazione (dalla Svizzera all’Italia) ..................................................................................................... 24 6.2.5.4 Termine per l’attuazione operativa della nuova formula ............................................. 24 6.3 Domanda di estensione della durata di eccezione .................................................................24 7 Emolumenti ..........................................................................................................................26 III Decisione ............................................................................................................................27 IV Indicazione dei rimedi giuridici ..........................................................................................29

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I Fatti A. 1 Con decisione del 16 aprile 2009 in merito alla procedura 927-08-001 (ora: 237-00001) la Commissione federale dell’energia elettrica ElCom concede alla destinataria 1 della decisione un’eccezione all’accesso alla rete in virtù dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera del 3 dicembre 2008 (OEAC; RS 734.713.3). Al numero 4 del dispositivo la ElCom stabilisce che, dopo 5 anni, su domanda della destinataria 1 della decisione, si deve procedere a una ridefinizione del regime di eccezione (act. 1, pag. 15). 2 Con lettera del 17 ottobre 2013, la destinataria 1 della decisione chiede alla ElCom di riconoscere il […] come data dell’entrata in esercizio commerciale della linea Mendrisio-Cagno (act. 2 e 3). La ElCom conferma con lettera del 13 dicembre 2013 la data del […] come data dell’entrata in esercizio commerciale (act. 4). B. 3 Con lettera del 1° aprile 2014, la destinataria 1 della decisione fa richiesta – per la rimanente durata dell’eccezione – di conferma del regime di eccezione per […] MW («Summer Peak») rispettivamente […] MW per le rimanenti ore. Inoltre chiede di precisare che la capacità di eccezione è da intendere come garantita al cento per cento (act. 9). 4 Con lettera del 3 aprile 2014 la ElCom apre una procedura formale (act. 10-12) e associa la destinataria 2 della decisione alla procedura con lettera del 22 maggio 2014 (act. 19). C. 5 In seguito all’incontro del 27 febbraio 2014, con lettera del 4 aprile 2014 la destinataria 1 della decisione provvede a delle precisazioni (act. 13). Con istanza del 28 aprile 2014 la destinataria 1 della decisione ribadisce la sua posizione sulla qualità di parte della destinataria 2 della decisione (act. 15). A questo scritto la ElCom risponde con due lettere del 22 maggio 2014 indirizzate alle destinatarie della decisione (act. 18 e 19). 6 In seguito, la destinataria 1 della decisione chiede una decisione incidentale impugnabile sulla questione della qualità di parte della destinataria 2 della decisione (act. 21). Con scritto del 2 giugno 2014 la destinataria 2 della decisione si esprime sulla sua qualità di parte e chiede l’invio degli atti nonché l’assegnazione di un congruo termine per una presa di posizione (act. 22). Con scritti del 24 luglio 2014 e dell’11 settembre 2014 la destinataria 2 della decisione ribadisce la sua estraneità alla procedura (act. 31 e 34). 7 Con scritto del 30 aprile 2014 la partecipante alla procedura informa la ElCom sull’andamento dei valori NTC includendo i corrispettivi grafici (act. 16). Con lettera del 9 maggio 2014 la ElCom chiede alla partecipante alla procedura di presentare vari dati in merito agli anni 2008-2014 (act. 17). Questi vengono forniti con istanze del 28 maggio 2014, 18 giugno 2014 e 30 giugno 2014 (act. 20 e 24). 8 Con scritto del 4 luglio 2014 la ElCom comunica alla destinataria 1 della decisione che rimane valida la regolamentazione transitoria fino ad emanazione di una nuova decisione (act. 28). La destinataria 1 della decisione ne prende atto con lettera del 17 luglio 2014 rinnovando la richiesta

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che gli atti non vengano messi a disposizione a terze persone e in particolare alla destinataria 2 della decisione (act. 29). D. 9 Con scritto del 24 luglio 2014 la ElCom sottopone alle parti la proposta per la ridefinizione della capacità (act. 32). La destinataria 1 della decisione prende posizione sulla proposta con istanza del 12 settembre 2014 (act. 35). La partecipante alla procedura si pronuncia con scritto del 15 settembre 2014 sulla proposta (act. 36). Con scritto del 24 ottobre 2014 la ElCom chiede precisazioni dalla partecipante alla procedura (act. 42) al quale la partecipante alla procedura risponde con lettera del 5 novembre 2014 (act. 47). 10 Con lettera del 30 settembre 2014 la destinataria 1 della decisione trasmette alla partecipante alla procedura con copia alla ElCom una proposta in merito alla disponibilità minima o al tempo fuori servizio della Merchant Line (ML) Mendrisio-Cagno (act. 37 e 43) che viene approvata dalla ElCom con lettera del 31 ottobre 2014 (act. 44). 11 Con scritti del 15 e 22 ottobre 2014 la ElCom concede alle destinatarie della decisione la possibilità di deporre una richiesta di estensione della durata del regime di estensione (act. 38 e 40). La destinataria 2 della decisione si pronuncia con scritto del 12 novembre 2014 (act. 51). E. 12 Con istanza del 31 ottobre 2014 la destinataria 1 della decisione formula le seguenti richieste (act. 45): «1. Es sei über den hängigen Antrag von NE betreffend den Zugang von AET zu den Akten des vorliegenden Verfahrens mit Verfügung zu entscheiden;

2. Es sei zu verfügen, dass AET kein Zugang zu den Akten des vorliegenden Verfahrens gewährt werde, bis ein rechtskräftiger Entscheid über die Parteieigenschaft von AET im vorliegenden Verfahren vorliegt;

3. Es sei festzustellen, dass die bisher erfolgte Zustellung von Verfahrensakten durch das Fachsekretariat an AET widerrechtlich ist;

4. Es sei dem Fachsekretariat der ElCom zu verbieten, weitere Aktenstücke, Korrespondenz und sonstige Informationen aus dem vorliegenden Verfahren an AET in irgendeiner Form bekanntzugeben, bis ein rechtskräftiger Entscheid über die Parteieigenschaft von AET im vorliegenden Verfahren vorliegt;

5. Es sei die der Gesuchstellerin mit Schreiben des Fachsekretariats vom 15. Oktober 2014 bis zum 12. November 2014 angesetzte Frist abzunehmen und es sei bei Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides über die Anträge 1 bis 4 eine neue Frist anzusetzen.

6. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Zustelladresse der Gesuchstellerin in der Schweiz ab sofort wie folgt lautet: Nord Energia S.p.A., c/o Dr. iur. Avv. Massimo Ferracin, Studio Legale Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 753, CH-6900 Lugano-Paradiso."» 13 Con scritto del 7 novembre 2014 la ElCom inoltra la bozza del verbale dell’incontro del 4 novembre 2014 nonché la risposta della partecipante alla procedura del 5 novembre 2014 alle

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destinatarie della decisione (act. 49). Sul protocollo la destinataria 1 della decisione si esprime con istanza del 12 novembre 2014 (act. 50). 14 Con lettera del 17 novembre 2014 la Segreteria tecnica della ElCom comunica alla destinataria 1 della decisione che la ElCom avrebbe deciso in merito alle sue richieste entro la fine del 2014, esonerando la destinataria 1 della decisione dal termine del 12 novembre 2014 (act. 54). 15 Con scritto del 20 novembre 2014 la ElCom inoltra alla destinataria 1 della decisione il verbale dell’incontro del 4 novembre 2014 nonché le prese di posizione della destinataria 2 della decisione del 12 novembre 2014 e della partecipante alla procedura del 13 novembre 2014. La partecipante riceve solo copia della lettera senza allegati (act. 55). 16 Con scritti del 1° dicembre 2014 la destinataria 1 della decisione prende posizione sulla regola d’arrotondamento descritta dalla partecipante alla procedura nella lettera del 13 novembre 2014 nonché sulla richiesta della partecipante alla procedura del 5 novembre 2014 (act. 58 e 59). F. 17 Singoli dettagli relativi ai fatti, nella misura in cui sono rilevanti per la decisione, saranno esaminati nei considerandi.

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II Considerandi 1 Competenza 18 Conformemente all’articolo 22 della legge sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI; RS 734.7) la ElCom vigila sul rispetto della LAEI, prende ed emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della LAEI e delle disposizioni di esecuzione. 19 La presente decisione parziale riguarda in particolare la ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete conformemente all’articolo 17 capoverso 6 LAEI in combinato disposto con l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (OAEI; RS 734.71) relativamente alla Merchant Line Mendrisio-Cagno. In virtù dell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DATEC concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera del 3 dicembre 2008 (OEAC; RS 734.713.3) la ElCom decide in particolare la durata del regime delle eccezioni nonché la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. 20 Alla ElCom compete pertanto l’emanazione della presente decisione. La decisione è emanata sulla base della richiesta della destinataria 1 della decisione del 1° aprile 2014 (act. 9). 2 Decisione parziale 21 La presente decisione si riferisce materialmente alla ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Si tratta pertanto di una decisione parziale. La ridefinizione della capacità sancita dalla presente decisione è motivata dalla mutata situazione di rete (cfr. n. marg. 62 segg.). 22 La nuova valutazione della durata del regime di eccezione richiede ulteriore documentazione (business case attuale, contenente in particolare una rappresentazione delle possibilità finanziarie sulla base della ridefinizione della capacità oggetto di eccezione secondo la nuova formula). Le ripercussioni finanziarie sulla destinataria 1 della decisione connesse alla capacità a cui si applica l’eccezione all’accesso alla rete non sono oggetto della presente decisione e saranno valutate in un secondo momento nell’ambito della ridefinizione della durata del regime di eccezione con una decisione separata. 23 Tutte le regole stabilite nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 nella procedura 927-08- 001 (ora: 237-00001) e non toccate dalla presente decisione, mantengono la loro validità. 3 Parti 3.1 In generale 24 Secondo l’articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

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3.2 Qualità di parte di Nord Energia S.p.A. (destinataria 1 della decisione) 25 La destinataria 1 della decisione è la proprietaria della Merchant Line Mendrisio-Cagno, per la quale, in virtù dell’articolo 17 capoverso 6 LAEI in combinato disposto con l’articolo 21 capoverso 1 OAEI con decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009 è stata concessa un’eccezione all’accesso alla rete. La durata del regime di eccezione è stata fissata in […] anni, con una nuova valutazione della situazione da effettuarsi dopo cinque anni (cfr. n. 2, 3 e 4 del dispositivo). 26 La presente decisione ha per oggetto il riesame del regime di eccezione. La presente decisione parziale riguarda la questione dell’adeguamento della capacità oggetto di eccezione come aspetto parziale del regime di eccezione. La nuova valutazione della durata di tale regime sarà effettuata in un secondo momento (cfr. n. marg. 21 segg.). 27 L’esito della presente procedura tocca immediatamente diritti e obblighi della destinataria 1 della decisione in quanto proprietaria della Merchant Line Mendrisio-Cagno. Ha pertanto qualità di parte conformemente all’articolo 6 PA, purché la Merchant Line interessata dalla decisione non sia di proprietà di un’altra impresa (cfr. n. marg. 29 segg.). 28 Nella sua decisione del 16 aprile 2009 nella procedura 927-08-001 (ora: 237-00001) la ElCom ha stabilito che gli impianti della Merchant Line Mendrisio-Cagno in territorio svizzero sono essenzialmente di proprietà della CMC MeSta SA. In seguito, il ruolo della CMC MeSta SA non è stato esaminato in modo più dettagliato. Nella sua sentenza A-2812/2010 dell’11 febbraio 2013 il Tribunale amministrativo federale ha stabilito al contrario che la destinataria 1 della decisione è incontestabilmente la proprietaria della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno (consid. 5.5.3). 29 La destinataria 1 della decisione è proprietaria al cento per cento della CMC MeSta SA con sede a Bellinzona. Scopo della nuova impresa registrata nel registro di commercio svizzero il 17 giugno 2008 è la proprietà dell’elettrodotto Mendrisio-Cagno dal lato svizzero («[…] detenzione del cavo dell’elettrodotto Mendrisio Cagno, lato Svizzera […]»; cfr. l’indice centrale delle ditte Zefix, consultabile sul sito www.zefix.ch nonché www.fnmgroup.it > Chi siamo > Compagine societaria [siti consultati in data 19.12.2014]). Alla rubrica «Fatti particolari» nella registrazione Zefix della CMC MeSta SA figura anche l’intenzione di acquistare dall’Azienda elettrica ticinese dei beni facenti parte dell’elettrodotto in cavo 380kV Mendrisio-Stabio. 30 Alla luce di questa situazione sussistono incertezze riguardo alla proprietà della Merchant Line Mendrisio-Cagno che richiedono un chiarimento. La destinataria 1 della decisione è pertanto sollecitata a chiarire entro il 31 marzo 2015 i rapporti giuridici che intercorrono tra CMC MeSta SA e Nord Energia S.p.A., in particolare per quanto riguarda la Merchant Line Mendrisio-Cagno, presentando tutti i documenti e gli elementi probatori necessari. 3.3 Qualità di parte dell’Azienda elettrica ticinese (AET) (destinataria 2 della decisione) 31 Con la sentenza A-2812/2010 dell’11 febbraio 2013 concernente i costi e le tariffe 2010 per l’utilizzo della rete al livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che è da considerarsi gestore di rete chi è responsabile della manutenzione adeguata alle necessità e del funzionamento di un elettrodotto sicuro, performante ed efficiente. La proprietà e la gestione possono non coincidere (consid. 5.5.1, ultimo capoverso).

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32 Per quanto riguarda la Merchant Line Mendrisio-Cagno in oggetto, il Tribunale amministrativo federale ha pertanto stabilito che la destinataria 1 della decisione non può essere considerata responsabile né della manutenzione adeguata alle necessità né della gestione della rete o dell’esercizio della linea di interconnessione che risulta di sua proprietà. Non gestirebbe inoltre nemmeno l’infrastruttura dal punto di vista operativo e non avrebbe quindi alcun controllo sui flussi, in particolare per quanto riguarda l’energia reattiva (consid. 5.5.4, primo capoverso). Responsabile della gestione della rete e della manutenzione degli elementi della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno sarebbe, sul lato svizzero, la destinataria 2 della decisione (consid. 5.5.3, ultimo capoverso). La destinataria 1 della decisione non potrebbe quindi in sostanza essere qualificata come gestore della rete ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI (consid. 6). 33 Sulla base di questa sentenza del Tribunale amministrativo federale la destinataria 2 della decisione è stata inclusa d’ufficio dalla Segreteria tecnica della ElCom nella presente procedura. Poiché la destinataria 2 della decisione nella procedura originaria 927-08-001 (ora: 237-00001) non aveva qualità di parte, non era nemmeno destinataria della decisione della ElCom del 16 aprile 2009. In due lettere distinte indirizzate rispettivamente alle destinatarie della decisione il 22 maggio 2014, la Segreteria tecnica della ElCom ha spiegato per quali ragioni la destinataria 2 della decisione deve essere considerata il gestore della Merchant Line Mendrisio-Cagno e dunque avere qualità di parte nella presente procedura. In questo modo è stato anche possibile ovviare al vizio formale della precedente decisione della ElCom del 16 aprile 2009, che non era stata notificata alla destinataria 2 (act. 18 e 19). 34 La destinataria 1 della decisione si è opposta all’inclusione della destinataria 2 della decisione nella presente procedura con lettere del 28 aprile 2014 (act. 15), del 30 maggio 2014 (act. 21) e del 12 settembre 2014 (act. 35), adducendo come motivazione che nella summenzionata sentenza non sarebbe mai affermata la necessità, per le destinatarie della decisione, di inoltrare una domanda congiunta. Inoltre il «gestore di rete» conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LAEI dovrebbe essere distinto dal «gestore di rete» ai sensi dell’articolo 2 OEAC. Nel quadro della nuova valutazione del regime di eccezione sarebbe sufficiente l’inclusione della partecipante alla procedura. 35 Con istanza del 31 ottobre 2014 la destinataria 1 della decisione ha aggiunto che in Svizzera per legge esisterebbe solo un gestore della rete di trasporto, ossia la partecipante alla procedura. Appartenendo alla rete di trasporto, la Merchant Line Mendrisio-Cagno rientrerebbe di conseguenza nell’ambito di competenza della partecipante alla procedura (act. 45, n. marg. 9). Il gestore di una Merchant Line conformemente all’articolo 2 capoverso 1 OEAC sarebbe l’investitore, ossia la destinataria 1 della decisione. L’OEAC distinguerebbe anche in diversi punti tra il gestore della Merchant Line e il gestore di rete competente per la Merchant Line, ossia la partecipante alla procedura (act. 45, n. marg. 10 segg.). 36 Con essenzialmente la stessa motivazione anche la destinataria 2 della decisione sostiene di non disporre della qualità di parte nella presente procedura (cfr. lettere del 02.06.2014 [act. 22], 11.09.2014 [act. 34] e 12.11.2014 [act. 51]). 37 Dispone della qualità di parte in una procedura chi è toccato prevedibilmente più di chiunque altro dalla decisione, ha un particolare e notevole interesse nel contenzioso e subisce direttamente un pregiudizio giuridico o un pregiudizio concreto (cfr. n. marg. 24). 38 L’OEAC si basa sull’articolo 21 capoverso 1 OAEI, in virtù del quale il DATEC su proposta della società nazionale di rete emana regole trasparenti e non discriminatorie per la concessione di eccezioni secondo l’articolo 17 capoverso 6 LAEI. L’articolo 17 capoverso 6 LAEI recita che per le capacità transfrontaliere della rete di trasporto messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 il

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Consiglio federale può prevedere eccezioni all’accesso alla rete (art. 13) e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15). 39 Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LAEI inoltre il gestore di rete è tenuto a garantire a terzi l’accesso non discriminatorio alla rete. Da questa serie di rimandi si evince che la definizione di «gestore» di cui all’articolo 2 OEAC deve essere identica alla definizione di «gestore di rete» della LAEI. Nel caso in cui la OEAC avesse introdotto un nuovo tipo di gestore (di rete), la cui definizione si discostasse da quella del gestore di rete della LAEI, si porrebbe inoltre la questione della conformità legale della OEAC. Anche ai sensi di un’interpretazione conforme alla legge della OEAC è dunque necessario partire dal presupposto che le definizioni presenti nella LAEI e nell’OEAC siano identiche. In questo contesto si deve inoltre ribadire che un’eccezione all’accesso alla rete è possibile solo se esiste un gestore di rete ai sensi della LAEI. Solo a quest’ultimo compete sulla base dell’articolo 13 capoverso 1 LAEl l’obbligo di garantire a terzi l’accesso alla rete. Dove non esiste tale obbligo non possono essere accordate eccezioni. 40 In ogni caso la partecipante alla procedura non è gestore (di rete) della Merchant Line Mendrisio- Cagno, in particolare per il fatto che una linea di interconnessione transfrontaliera che dispone di un regime di eccezione, per tutta la durata di questo regime di eccezione non è parte della rete di trasporto svizzera (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d nonché art. 12 cpv. 1 OEAC e contrario). Inoltre, nell’articolo 9 capoverso 1 OEAC la società nazionale di rete e il gestore di una linea di interconnessione sono esplicitamente distinti. 41 Ai sensi della LAEI il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’accesso alla rete nel caso di reti di trasporto transfrontaliere. Poiché è il gestore di rete che deve garantire l’accesso alla rete (art. 13 cpv. 1 LAEI), solo il gestore di rete può essere liberato da tale obbligo. Di conseguenza, conformemente all’articolo 2 OEAC la ElCom può liberare il gestore – nella presente procedura la destinataria 2 della decisione – dall’obbligo di garantire l’accesso alla rete. 42 Sulla base di tali considerazioni la destinataria 2 della decisione dispone della qualità di parte nella presente procedura. 3.4 Qualità di parte di Swissgrid SA (partecipante alla procedura) 43 La presente decisione influisce direttamente su diversi compiti cui deve adempiere la partecipante alla procedura. La capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete non è infatti più a disposizione nell’ambito della procedura per far fronte alle congestioni secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera d LAEI. La linea di interconnessione influisce inoltre sulla messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b LAEI. 44 I diritti della partecipante alla procedura sono di conseguenza toccati in diversi settori. La parte interessata era altresì già parte della precedente procedura 927-08-001 (ora: 237-00001). 45 La partecipante alla procedura dispone dunque della qualità di parte nella presente procedura conformemente all’articolo 6 PA.

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4 Richieste di Nord Energia S.p.A. nell’istanza del 31 ottobre 2014 (act. 45) 4.1 Azienda elettrica ticinese (AET): Invio e accesso agli atti procedurali 46 La destinataria 1 della decisione chiede che si decida in merito all’accesso agli atti della destinataria 2 della decisione (richiesta 1), che alla destinataria 2 della decisione non sia concesso alcun accesso agli atti fino a quando sia passata in giudicato la decisione in merito alla sua qualità di parte nella presente procedura (richiesta 2), che venga constatato che la notifica degli atti relativi alla presente procedura alla destinataria 2 della decisione effettuata finora dalla Segreteria tecnica della ElCom è stata illecita (richiesta 3) e che alla Segreteria tecnica della ElCom sia vietato rendere noti alla destinataria 2 della decisione, in qualsiasi forma, altri atti, corrispondenza e ulteriori informazioni sulla presente procedura fino a quando la decisione sulla sua qualità di parte nella presente procedura sia passata in giudicato (richiesta 4). 47 Con la richiesta 1 viene sostanzialmente chiesto l’accertamento del diritto o meno della destinataria 2 della decisione di avere accesso agli atti. Si tratta dunque della richiesta di accertare l’esistenza o l’inesistenza di diritti ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 PA. Una simile richiesta può essere soddisfatta se esiste un interesse degno di protezione che necessita di tale determinazione (art. 25 cpv. 2 PA). 48 Le parti di una procedura hanno di principio il diritto di accedere agli atti della procedura in questione (art. 26 cpv. 1 PA). Una volta appurata la qualità di parte della destinataria 2 della decisione nella presente procedura (cfr. n. marg. 31 segg.), anche quest’ultima ha di principio acquisito il diritto di esaminare gli atti conformemente all’articolo 26 PA, naturalmente nel rispetto di eventuali segreti commerciali (art. 26 LAEI; art. 27 PA; cfr. act. 45, n. marg. 22 segg.). Con la decisione relativa alla qualità di parte della destinataria 2 della decisione, la constatazione ai sensi della richiesta 1 è divenuta priva di oggetto. Manca inoltre l’interesse degno di protezione che giustificherebbero la constatazione in questione. La richiesta 1 non essendo dunque ammissibile, la ElCom non entra in materia. 49 Lo stesso vale per le richieste 2 e 4, per il fatto che un ricorso in merito alla questione della qualità di parte della destinataria 2 della decisione avrebbe effetto sospensivo. Ciò avrebbe come conseguenza che alla destinataria 2 della decisione almeno durante tutta la durata della procedura di ricorso non potrebbe essere concesso l’accesso agli atti. Le richieste 2 e 4 non essendo parimenti ammissibili, la ElCom non entra in materia. 50 La destinataria 1 della decisione chiede in riferimento all’articolo 25a PA l’accertamento che la notifica degli atti della procedura da parte della Segreteria tecnica alla destinataria 2 della decisione, che ha avuto luogo finora, è stata illecita (richiesta 3). L’inclusione informale della destinataria 2 della decisione nella presente procedura avrebbe leso il diritto alla tutela del segreto d’ufficio e dei segreti commerciali della destinataria 1 della decisione (act. 45, n. marg. 26 segg.). 51 Si deve innanzitutto rilevare che la destinataria 1 della decisione non specifica ulteriormente in che misura i suoi segreti commerciali sarebbero stati lesi, o potrebbero essere lesi dal semplice inoltro del business case alla ElCom (act. 45, n. marg. 20). Non vi sono inoltre indizi per ritenere che il business case verrebbe messo a disposizione della destinataria 2 della decisione senza celarne eventuali segreti commerciali. In fondo, fino alla lettera del 31 ottobre 2014 la destinataria 2 della decisione era indicata come recapito della destinataria 1 della decisione. Non è chiaro quindi, e non è spiegato neppure dalla destinataria 1 della decisione, in che misura tra le due parti sussistano dei segreti commerciali.

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52 La destinataria 1 della decisione afferma che il segreto d’ufficio comprende anche il fatto stesso che vi sia una procedura (act. 45, n. marg. 19). In quanto parte (cfr. n. marg. 31 segg.) la destinataria 2 della decisione ha diritto di essere messa al corrente di una procedura che la riguarda. La destinataria 2 della decisione ha inoltre partecipato insieme alla destinataria 1 della decisione a una riunione della Segreteria tecnica della ElCom. A questa riunione si è discusso del modo di procedere nel quadro della presente procedura (cfr. act. 12, 13). La procedura non ha mai costituito un segreto d’ufficio nei confronti della destinataria 2 della decisione. La richiesta 3 è pertanto respinta. 4.2 Remissione del termine per la presa di posizione 53 La destinataria 1 della decisione chiede inoltre di essere esonerata dal termine del 12 novembre 2014 fissato dalla Segreteria tecnica della ElCom e che un nuovo termine sia fissato solo una volta passata in giudicato la decisione sulle richieste 1-4 (richiesta 5). 54 La Segreteria tecnica della ElCom ha esonerato la destinataria 1 della decisione dal termine con lettera del 17 novembre 2014 (act. 55; n. marg. 13). La presente richiesta è dunque divenuta priva di oggetto. 4.3 Indirizzo di corrispondenza di Nord Energia S.p.A. 55 La destinataria 1 della decisione chiede infine che si prenda atto del suo nuovo recapito in Svizzera (richiesta 6). 56 È stato preso atto del nuovo recapito. La recente corrispondenza è stata inviata ai rappresentanti legali della destinataria 1 della decisione (cfr. act. 49 e 54). 5 Diritto di audizione 57 Nella presente procedura alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Tutte le richieste sono state sottoposte a tale scopo alle parti. Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA). 6 Valutazione materiale 6.1 Requisiti per la ridefinizione della capacità 6.1.1 In generale 58 Secondo la decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009, la ElCom ridefinisce la capacità della linea di interconnessione Mendrisio-Cagno dopo cinque anni di regime di eccezione (act. 1, n. 4 del dispositivo). A questo scopo la ElCom ha aperto una procedura formale con lettera del 3 aprile 2014 (act. 10-12). 59 Nei considerandi della decisione del 16 aprile 2009 la ElCom ha stabilito quanto segue (act. 1, pag. 9):

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«[…] al momento attuale è difficile poter valutare il rischio di un cambiamento della situazione di congestione dopo lo scadere del periodo di 5 anni […]. Una riduzione della capacità di trasporto disponibile comporterebbe una deplorevole riduzione delle entrate risultanti dalle procedure di attribu- zione orientate al mercato di cui all'articolo 17 capoverso 5 LAEl e quindi a maggiori oneri per i clienti finali svizzeri, se la capacità della linea di interconnessione fosse garantita al cento per cento. È quin- di necessario un adeguamento alla futura situazione di rete o ai futuri metodi di calcolo. Dopo un periodo di eccezione di cinque anni, la ElCom, su domanda della richiedente, procede a una nuova fissazione della capacità della linea di interconnessione. Nel farlo, tiene conto della capacità di trasporto stabilita in quel momento dalla parte interessata e da Terna, nonché della probabilità di ridu- zioni di capacità a breve termine.» 60 In merito alla linea di interconnessione Mendrisio-Cagno, la domanda centrale è quindi se alla luce della situazione di rete attuale o del metodo di calcolo per la rimanente (ed eventualmente ridefinenda) durata del regime di eccezione è necessario un adeguamento della capacità di eccezione (cfr. n. marg. 21 segg.). Nella valutazione deve in particolar modo essere considerata la capacità di trasporto fissata sul lato sia svizzero che italiano nonché la probabilità di riduzioni della capacità a breve termine. La rivalutazione della situazione di rete e di conseguenza della capacità di eccezione è un approccio puramente tecnico senza riflessioni commerciali. 61 Di seguito verrà in un primo tempo esposto in che misura la situazione di rete attuale è cambiata rispetto alla decisione del 16 aprile 2009 (cap. 6.1.2). Successivamente verrà presentata l’andamento dei valori NTC da allora (cap. 6.1.3). Sulla base di queste risultanze sarà infine stabilita la nuova formula per il calcolo della capacità di eccezione (cap. 6.2). 6.1.2 Valutazione della situazione di rete in generale 62 I programmi di fornitura elettrica transfrontalieri tra la Svizzera e l’Italia sono limitati a un certo valore da parte dei gestori della rete di trasporto coinvolti per garantire un esercizio della rete sicuro ed efficiente. Nel definire questo valore i gestori della rete di trasporto tengono conto di tutti i fattori tecnici determinanti per un esercizio della rete sicuro ed efficiente, per esempio dell’infrastruttura di trasporto disponibile (capacità di trasporto termiche di tutte le installazioni rilevanti), le immissioni di prodotti, i flussi di potenza previsti ecc.1). 63 La capacità di trasporto transfrontaliera disponibile per gli attori del mercato viene chiamata anche «Net Transfer Capacity» (NTC)2. Il valore NTC è la misura determinante per l’utilizzo dell’infrastruttura di una rete tra due zone tariffarie, e quindi anche tra la Svizzera e l’Italia. La determinazione del valore NTC si effettua prendendo in considerazione tutti i fattori tecnici con un impatto sui flussi energetici e sui limiti tecnici. Di conseguenza, per ognuna delle 8760 ore in un anno (8784 ore negli anni bisestili) viene definito un valore NTC che corrisponde alla rispettiva situazione tecnica. 64 La capacità disponibile tra due zone tariffarie, definita dai gestori della rete di trasporto responsabili, tiene conto della situazione di rete dell’intera area sovraregionale nella sfera d’influenza di una frontiera. Gli effetti scaturiti dal cambiamento di singoli elementi possono quindi essere valutati solamente tenendo conto di tutti i restanti elementi della rete. Di conseguenza,

1 Cfr. p. es. la definizione presso il «European Network for Transmission System Operator for Electricity», disponibile su www.entsoe.eu o www.swissgrid.ch (siti consultati il 19.12.2014). 2 Cfr. www.swissgrid.ch > Portale specialistico > Ricerca tematica > Gestione delle congestioni > Valori NTC (sito consultato il 19.12.2014).

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dalla disponibilità rispettivamente dall’utilizzo di singoli elementi della rete non possono essere tratte conclusioni sulla capacità disponibile. 65 Nella sua presa di posizione del 1° aprile 2014 la destinataria 1 della decisione fa valere che non ci sarebbero stati cambiamenti tipo nuove linee elettriche, nuove centrali ecc. e che quindi la situazione di rete – in modo particolare i flussi di potenza – sarebbe da considerare immutata (act. 9). La costruzione di nuove linee o di nuove centrali è sicuramente un elemento da considerare nello stabilire la capacità disponibile. Tuttavia, per la definizione del valore NTC sono determinanti tutti i fattori con un’influenza sui flussi di potenza e sui limiti tecnici. Il fatto che non si sarebbero aggiunte nuove linee o centrali, di per se non è sufficiente per sostenere che i valori NTC non abbiano subito cambiamenti per altre ragioni. 66 Nella sua presa di posizione del 12 settembre 2014, la destinataria 1 della decisione sostiene inoltre che il limite di potenza di […] MW è stato raggiunte se non superato molto spesso. Ciò starebbe a dimostrare che la linea elettrica è ben utilizzata. Ad opinione della destinataria 1 della decisione non esisterebbe dunque una situazione operativa che richiede una ridefinizione della capacità (act. 35, cap. 2.2). 67 Questo argomento è da relativizzare. Infatti, il flusso di potenza non può essere esaminato isolatamente per una singola linea di interconnessione. Da un punto di vista tecnico, per la capacità di trasporto e quindi anche per la disponibilità della capacità è determinante un’analisi globale dell’intera rete interconnessa (cfr. n. marg. 64). Il fatto che la capacità utilizzata non sempre corrisponde ai flussi di potenza è reso evidente dal fatto che – nell’ambito della cosiddetta disponibilità minima concordata (art. 7 cpv. 5 OEAC) – la destinataria 1 della decisione dispone del diritto di trasporto anche nel caso in cui la linea di interconnessione non è operativa durante i lavori di revisione e di manutenzione. Per il 2015 la partecipante alla procedura ha chiesto di poter mettere fuori servizio la linea di interconnessione durante 6 giorni (120 + 24 ore) (act. 43). In questi periodi la destinataria 1 della decisione dispone comunque della capacità di eccezione, la capacità necessaria viene messa a disposizione da altre linee. Il flusso di potenza della linea di interconnessione in questi periodi è pari a zero. 68 Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponibile, sulla base dell’articolo 17 capoverso 1 LAEl la partecipante alla procedura può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato quali vendite all’asta. La partecipante alla procedura attribuisce la capacità in aste esplicite. I prodotti annuali vengono messi all’asta verso la fine dell’anno precedente. Per stabilire la capacità disponibile per questi prodotti annuali verso la fine dell’anno precedente viene preparata una previsione NTC per l’anno concernente (NTC y- 1; year minus 1). Il volume della capacità per i prodotti mensili e in modo particolare giornalieri viene poi stabilito per un periodo inferiore a un anno. La definizione dei valori NTC – determinante per il commercio – avviene alla vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (NTC d-2; day minus 2). Per le previsioni i gestori della rete di trasporto utilizzano tutti i rilevanti elementi tecnici per ottimizzare la capacità disponibile. 69 Riassumendo, la capacità di trasporto transfrontaliera disponibile espressa in valori NTC è il criterio tecnico determinante per valutare il cambiamento della situazione di rete. In merito alla linea di interconnessione Mendrisio-Cagno, di seguito sarà analizzato se e in che misura la situazione di rete è cambiata rispetto alla decisione della ElCom del 16 aprile 2009. Ciò avverrà da un punto di vista tecnico sulla base dei valori NTC.

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6.1.3 Valutazione oggettiva dell’andamento dei valori NTC 6.1.3.1 In generale 70 Se vengono paragonati i grafici con i valori 2008 (anno di riferimento della decisione della ElCom del 16 aprile 2009) e con i valori 2013 (valori completi più attuali per più anni) dell’andamento NTC (NTC d-2) dalla Svizzera in direzione dell’Italia, colpisce il fatto che la dinamica ha subito un aumento. L’andamento è più volatile, le riduzioni avvengono più frequentemente e in maggior misura (cfr. dati ad act. 16). Se nel 2008 il valore minimo era ancora di 1590 MW (cfr. grafico 1), questo si riduceva a 534 MW nel 2013 (cfr. grafico 2 e act. 16). Se la capacità della linea di interconnessione rimanesse garantita (non riducibile) al cento per cento, per i rimanenti attori del mercato sarebbe disponibile meno capacità rispettivamente la capacità degli altri attori del mercato dovrebbe essere ridotta in modo sproporzionato.

Grafico 1: La linea blu rappresenta il valore NTC dalla Svizzera in direzione dell’Italia nel 2008.

Grafico 2: La linea blu rappresenta il valore NTC dalla Svizzera in direzione dell’Italia nel 2013. La linea rossa rappresenta la capacità della linea di interconnessione alla frontiera tra Svizzera e Italia. 71 I cambiamento nell’andamento dei valori NTC a partire dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione risulta essenzialmente dall’introduzione degli «Special Days» (cfr. act. 35, cap. 2.3.1): nei giorni con un consumo minore in Italia (p. es. giorni festivi) e produzione maggiore da parte di impianti fotovoltaici e/o eolici, la capacità d’importazione dalla Svizzera deve essere limitata per ragioni di sicurezza della rete. Nel 2010 ciò riguardava 1221 ore, nel 2013 già 2435 ore (cfr. dati ad act. 16).

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72 Secondo la destinataria 1 della decisione, l’impatto degli «Special Days» non può essere considerato come cambiamento significativo della situazione di rete. L’impatto degli «Special Days» sarebbe solamente marginale (act. 35, cap. 2.3.1). La destinataria 1 della decisione fa riferimento a una dichiarazione della partecipante alla procedura nello scritto del 30 aprile 2014 (act. 16). Tuttavia, questa dichiarazione della partecipante alla procedura si basa sul confronto delle quantità di energia annuali. L’energia elettrica è un prodotto dinamico che difficilmente può essere immagazzinato. Il momento preciso e la flessibilità della fornitura di energia elettrica sono assolutamente essenziali. Per questa ragione l’osservazione esclusivamente dell’evoluzione della quantità di energia (nella fattispecie tra il 2008 e il 2013) non è adatta per valutare oggettivamente il cambiamento della capacità di trasporto disponibile e dunque per valutare il cambiamento della situazione di rete. 73 L’evoluzione delle riduzioni dei valori NTC può essere rappresentata con la dispersione delle capacità disponibili (NTC d-2) dalla Svizzera in direzione dell’Italia (esportazione) tramite un boxplot3 annuale (cfr. grafici 3 e 4).

Grafico 3: Dispersione dei valori NTC d’estata durante i periodi di massimo carico negli anni 2008-

2013. Il quantile inferiore si riduce da circa 2300 MW (nel 2008) a circa 1700 MW (nel 2013). Il valore minimo inferiore si riduce da circa 1800 MW (nel 2008) a circa 500 MW (nel 2013).

3 Il boxplot è uno strumento statistico per la rappresentazione della dispersione di valori.

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Grafico 4: Dispersione dei valori NTC d’estata durante i rimanenti periodi negli anni 2008-2013. Il quantile inferiore si riduce da circa 2800 MW (nel 2008) a circa 1700 MW (nel 2013). Il valore minimo inferiore si riduce da circa 1600 MW (nel 2008) a circa 500 MW (nel 2013). 74 Questa rappresentazione permette una valutazione oggettiva sulla disponibilità della capacità durante le intere 8760 ore annuali (8784 ore negli anni bisestili). Determinante è l’evoluzione del quantile inferiore e dei valori minimi (cfr. grafici 3 e 4). Da queste rappresentazioni è evidente che i valori NTC sono stati ridotti più frequentemente e in misura maggiore. 6.1.3.2 Le varie considerazioni / a lungo e a breve termine 75 Come già menzionato in precedenza, negli ultimi anni le riduzioni avvengono più frequentemente e in misura maggiore. Nella valutazione di questi effetti bisogna distinguere tra prospettiva a lungo e a breve termine. Le riduzioni sono in gran parte già prese in considerazione nell’ambito della definizione dei valori NTC sul piano annuale (previsione annua; NTC y-1). Le riduzioni sono tuttavia adeguate al più tardi la vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (NTC d-2; cfr. n. marg. 68). Nel processo di ridefinizione della capacità devono pertanto essere considerati anche gli effetti a lungo e a breve termine (cfr. n. marg. 60). 76 L’andamento dei valori NTC durante l’anno può essere espresso con il quoziente VEE. Il quoziente VEE è il quoziente tra la quantità annuale di energia che sarà effettivamente disponibile sul mercato alla frontiera tra Svizzera e Italia e la quantità di energia che sarebbe disponibile sul mercato alla frontiera tra Svizzera e Italia se la capacità fosse garantita al cento per cento senza alcuna riduzione. Le due quantità di energia si basano su previsioni dell’anno precedente. Il quoziente VEE deve essere quindi stabilito di volta in volta alla fine dell’anno precedente. Come nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 il quoziente VEE è calcolato separatamente per l’estate durante il periodo di massimo carico e i periodi rimanenti. L’andamento nel tempo del quoziente VEE è una misura oggettiva quantificabile per esprimere la probabilità che la capacità alla frontiera tra Svizzera e Italia sia stata ridotta da un punto di vista pluriennale. 77 l seguente grafico 5 mostra l’evoluzione del quoziente VEE dal 2008 al 2013.

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Grafico 5: Quoziente VEE dal 2008 al 2013. 78 Nel grafico è visibile che il quoziente VEE dalla Svizzera in direzione Italia è diminuito dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione nella metà del 2009. 79 La qualità delle previsioni annuale effettuate alla fine dell‘anno precedente è determinante per la probabilità di riduzioni a breve termine. E d’obbligo partire dal principio che i gestori della rete di trasporto effettuano le previsioni annuali a regola d’arte dal punto di vista tecnico e sulla base di tutte le informazioni a loro disposizione. Tuttavia è evidente che le previsioni annuali non possono essere affidabili come le previsioni fatte la vigilia della messa all’asta dei prodotti giornalieri (d-2). Di conseguenza, la capacità basata sulle previsioni annuali è adattata secondo i bisogni alla situazione di rete attuale e messa a disposizione come NTC d-2. Questa insicurezza concerne di principio tutti gli attori di mercato. 80 I dati storici dimostrano che le previsioni NTC dei gestori della rete di trasporto sono di regola molto precise. Le divergenze tra le previsioni annuali e il valore d-2 di regola si aggirano attorno all’un per cento, possono però essere anche più cospicue e devono quindi essere prese in considerazione. Come già spiegato nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009, nelle rivalutazione della capacità bisogna tenere conto anche delle riduzioni a breve termine (cfr. n. marg. 75). 6.1.3.3 Conclusioni 81 Queste considerazioni portano alla conclusione che la situazione di rete – perlomeno per quanto riguarda l’esportazione dalla Svizzera all’Italia – è cambiata in modo significativo negli ultimi cinque anni. Non ci sono indizi che lasciano presupporre che i riportati sviluppi si attenuino in futuro. Al contrario è d’aspettarsi che gli sviluppi si accentuino fino alla fine della durata di eccezione. 82 Nei primi cinque anni la capacità della linea di interconnessione era garantita al cento per cento e come tale non poteva essere ridotta. L’attuale regime di eccezione deve pertanto essere sostituito da un regime che corrisponde meglio alle condizioni generali attuali. 6.1.3.4 Valutazione della situazione di rete per l’importazione (direzione Italia- Svizzera) 83 I cambiamenti descritti nell’andamento dei valori NTC per l’esportazione dalla Svizzera all’Italia non possono essere valutati per l’importazione, vale a dire in direzione Italia verso la Svizzera,

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anche se è da notare un leggero aumento dell’attività commerciale nonché dei flussi di carico (cfr. grafico 6).

Grafico 6: La linea blu rappresenta il valore NTC dall’Italia in direzione della Svizzera nel 2013. I dati sono visibili su www.swissgrid.ch > Portale specialistico > Ricerca tematica > Gestione delle congestioni > Valori NTC (sito consultato il 19.12.2014). I dati dell’anno di base 2008 non sono pubblicati ma corrispondono qualitativamente ai dati del 2013. La ElCom è in possesso dei dati del 2008. 84 Dato che la capacità di trasporto disponibile dipende considerabilmente da fattori esogeni come l’installazione di ulteriore capacità produttiva come impianti fotovoltaici ed eolici, non si può escludere che i valori NTC per l’importazione non siano soggetti – in modo analogo all’esportazione – a riduzioni per la rimanente durata di eccezione. 85 Nella valutazione delle condizioni di eccezione bisogna dunque tenere conto del fatto che la situazione di rete per l’importazione può differire da quella per l’esportazione. 6.2 Ridefinizione della capacità / Nuova formula4 6.2.1 Criteri per la ridefinizione 86 Sulla base delle considerazioni qui sopra, la capacità della linea di interconnessione Mendrisio- Cagno deve adempiere le seguenti condizioni:  Dato che anche l’Italia riconosce la priorità, la quota svizzera corrisponde alla metà della capacità oggetto di eccezione (cfr. n. marg. 98 segg.);  Secondo l’articolo 7 capoverso 3 OEAC, la metà della quota svizzera (che ammonta al 50%, vedi sopra) sulla capacità oggetto di eccezione deve essere considerata come capacità garantita;  L’evoluzione pluriennale della disponibilità della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete dal 2008 deve essere presa in considerazione (cfr. n. marg. 76 e 96);

4 Dove si parla genericamente di «formula» al singolare si intende sia la formula per le «peak hours» che la formula per le «off peak hours».

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 Il rischio di una riduzione della capacità durante l’anno deve essere preso in considerazione (cfr. n. marg. 62 segg.);  Bisogna inoltre tenere conto delle differenze tra esportazione e importazione (cfr. n. marg. 117 segg.). 6.2.2 Determinazione della nuova capacità garantita 6.2.3 Nuova formula di calcolo 87 In merito alla nuova metodologia di calcolo della capacità di eccezione, con scritto del 24 luglio 2014 (act. 32) la Segreteria tecnica della ElCom ha sottoposto alle parti una proposta basata fra l’altro sui dati messi a disposizione dalla partecipante alla procedura (p. es. andamento dei valori NTC allegati ad act. 16). Le destinatarie della decisione hanno preso posizione con istanze dell’11 (act. 34) e 12 settembre 2014 (act. 35). Tuttavia, la destinataria 2 della decisione non si è pronunciata materialmente sulla nuova formula. 88 La destinataria 1 della decisione critica la nuova formula in sé (act. 35, cap. 2.3.2). La formula apparirebbe in contrasto con il metodo di calcolo della NTC che farebbe riferimento all’anno come periodo rilevante e rischierebbe – da un punto di vista commerciale – di penalizzare fortemente la destinataria 1 della decisione. Inoltre, la nuova metodologia esporrebbe la destinataria 1 della decisione a un rischio basato su una variabile fuori dal proprio controllo e non compenserebbe la riduzione della quota percentuale di capacità esente in rapporto alla NTC con un allungamento della durata dell’esenzione. La gestione operativa delle risultanze della formula apparirebbe anche estremamente laboriosa e comporterebbe notevoli costi e complicazioni amministrative. La destinataria 1 della decisione fa inoltre valere che non esisterebbero i presupposti tecnici per una riduzione della capacità di eccezione. Inoltre il metodo di calcolo non sarebbe cambiato e la proposta non sarebbe stata confermata né internazionalmente né da parte di Terna S.p.A. Infine, gli «Special Days» non potrebbero essere considerati come cambiamento considerevole della situazione di rete. Le allegazione della destinataria 1 della decisione sono stati già presti in considerazione nell’ambito dell’analisi della situazione di rete (cfr. n. marg. 62 ff.). 89 Il confronto con le critiche avanzate avviene nelle spiegazioni della nuova formula. Viene quindi fatto riferimento in modo particolare ai capitoli 6.1.3.2 e 6.2.4 della presente decisione. 90 In questo contesto bisogna annotare che la partecipante alla procedura considera la nuova formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom e le corrispettive spiegazioni complessivamente comprensibili e giustificabili (cfr. act. 36). 91 Pertanto, la nuova capacità di eccezione garantita deve essere calcolata in base alla formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom con scritto del 24 luglio 2014 (cfr. act. 32) come segue. 92 Duranti i momenti di picco di carico estivo («peak hours») secondo la decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (cfr. n. 3 del dispositivo) vale:

𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐[𝑴𝑾] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + [… ] [𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊]

Quota italiana quota svizzera Quota svizzera non garantita

garantita (art. 7 cpv. 4 OEAC) 93 L’espressione algebrica è da intendere come segue:

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- 𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐 [𝑴𝑾]: Capacità della linea riservata all’ora t in MW

- 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒅−𝟐): Capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia all’ora t, definita

nell’ambito della definizione d-2

- 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒚−𝟏): Capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia all’ora t, definita

nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝒚−𝟏): 𝐸eff. (𝑦−1) 𝐸max. (𝑦−1) [−]

- 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏): ∑ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑦−1) ∙1ℎ [𝑀𝑊ℎ] 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑡=1

- 𝑬𝒎𝒂𝒙 . (𝒚−𝟏): 𝑁𝑇𝐶𝑚𝑎𝑥. 𝑡 (𝑦−1), 𝑃𝑒𝑎𝑘∙𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 [𝑀𝑊ℎ]

- 𝑵𝑻𝑪𝐦𝐚𝐱. 𝒕 (𝒚−𝟏): Valore massimo della capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia durante le «peak hours», definita nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝟐𝟎𝟎𝟖): Definito analogamente a 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 94 Duranti tutti gli altri momenti secondo la decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (cfr. n. 3 del dispositivo) vale: 𝑷𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐[𝑴𝑾] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + […] [𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊]

Quota italiana Quota svizzera Quota svizzera non garantita

Garantita (art. 7 cpv. 4 OEAC) 95 L’espressione algebrica è da intendere come segue (cfr. anche n. marg. 93): - 𝑽𝑬𝑬 (𝒚−𝟏): 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏) 𝑬𝒎𝒂𝒙. (𝒚−𝟏) [−]

- 𝑬𝒆𝒇𝒇. (𝒚−𝟏): ∑ 𝑵𝑻𝑪𝒕 (𝒚−𝟏) ∙𝟏𝒉 [𝑴𝑾𝒉] 𝑶𝒇𝒇 𝒑𝒆𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒕=𝟏

- 𝑬𝒎𝒂𝒙 . (𝒚−𝟏): 𝑵𝑻𝑪𝒎𝒂𝒙. 𝒕 (𝒚−𝟏), 𝑶𝒇𝒇𝒑𝒆𝒂𝒌∙𝑂𝑓𝑓 𝒑𝒆𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒖𝒓𝒔 [𝑴𝑾𝒉]

- 𝑵𝑻𝑪𝐦𝐚𝐱. 𝒕 (𝒚−𝟏): Valore massimo della capacità disponibile alla frontiera Svizzera-Italia

durante le «peak hours», definita nell’ambito della previsione annuale

- 𝑽𝑬𝑬 (𝟐𝟎𝟎𝟖): Definito analogamente a 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1)

- Anni solari: 𝑂𝑓𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠+ 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠= 8760 [ℎ] - Anni bisestili: 𝑂𝑓𝑓 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠+ 𝑃𝑒𝑎𝑘𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛= 8784 [ℎ] 96 L’ultima espressione algebrica si intende come segue: 𝑚𝑖𝑛{[…] , [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) } [𝑀𝑊]

i. ii. iii. iv.

i. Limita la capacità disponibile alla capacità massima ammessa: […] MW (50% della metà di […] MW) durante i momenti di picco di carico estivo e […] MW (50% della metà di […] MW) durante gli altri momenti.

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ii. La base della quota variabile corrisponde a un quarto della capacità oggetto di eccezione (cfr. i.). iii. Tiene conto della divergenza tra la definizione della capacità in base a d-2 rispetto e la definizione della capacità secondo la previsione annuale. iv. Tiene conto dell’evoluzione pluriennale della disponibilità della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete in relazione alla disponibilità sul periodo di calcolo nel 2008. 6.2.4 Illustrazione della nuova formula di calcolo, inclusa la regola di arrotondamento 97 Nei primi cinque anni la capacità oggetto di eccezione dall’accesso alla rete era di […] MW durante i momenti di picco di carico estivo e […] MW durante gli altri momenti (cfr. decisione della ElCom del 16 aprile 2009, n. 3 del dispositivo). Partendo da questi valori, anche la nuova formula per il calcolo della capacità di eccezione distingue tra «peak hours» e «off peak hours». In estate, la capacità massima durante i momenti di picco di carico non può superare i […] MW e non può superare i […] MW durante gli altri momenti. Le due formule per «peak hours» e «off peak hours» seguono lo stesso principio. 98 La nuova formula parte dal principio che alla frontiera tra Svizzera e Italia, la Svizzera e l’Italia sono competenti a gestire una metà della capacità e quindi anche della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. In base al principio di territorialità la ElCom applica il diritto svizzero a circostanze che si svolgono su territorio svizzero. La Svizzera può applicare il suo diritto esclusivamente sulla capacità nella sua sfera d’influenza. Se la Svizzera garantisse l’intera capacità di trasporto di […] rispettivamente […] MW, dal punto di vista svizzero il potenziale tecnico sarebbe già esaurito. Ciò contravverrebbe all’articolo 7 capoverso 2 OEAC secondo il quale la capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete è composta da una parte garantita e da una parte non garantita. Di conseguenza, la ElCom può decidere esclusivamente su metà della capacità di trasporto transfrontaliero, vale a dire […] rispettivamente […] MW. 99 In questo senso deve essere compreso il primo addendo («quota italiana») della nuova formula (2 x […] MW rispettivamente 2 x […] MW): Questo rappresenta la quota italiana che di conseguenza non viene cambiata rispettivamente è soggetta al diritto italiano. 100 All’articolo 7 capoverso 3 la OEAC stabilisce che la capacità garantita deve ammontare perlomeno alla metà della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Secondo il capoverso 4 dell’articolo 7 OEAC, la parte non garantita spetta al richiedente (nella fattispecie la destinataria 1 della decisione) se le circostanze di esercizio lo permettono. 101 In questo senso deve essere compreso il secondo addendo («quota svizzera garantita») della nuova formula: Il secondo addendo ([…] MW rispettivamente […] MW) rappresenta la parte garantita che corrisponde alla metà della quota svizzera. 102 Il terzo addendo («quota svizzera non garantita») della nuova formula rappresenta la parte non garantita della capacità ed è quindi variabile. Questo addendo consiste in due espressioni algebriche: Ispirandosi alla decisione della ElCom del 16 aprile 2009 secondo la quale deve essere considerata la probabilità di riduzioni della capacità a breve termine (act. 1, pag. 9), nella prima espressione (NTCt(d-2) / NTCt(y-1)) la parte della capacità non garantita è presa in conto nella proporzione tra i valori NTC definiti nella previsione annua (y-1) e i valori effettivi, definiti due giorni in anticipo (d-2). 103 La seconda espressione (VEE (y-1) / VEE (2008)) tiene conto della crescente dinamica rispettivamente del fatto che le riduzioni della capacità disponibile avvengono più frequentemente e in maggior misura. Alla base di questa espressione algebrica si trova il quoziente VEE. Questo quoziente può

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essere calcolato in anticipo di volta in volta rispettivamente al momento della previsione annuale dei valori NTC (NTC y-1) e rimane fisso per un intero anno. Il rapporto dell’anno determinante viene correlato con il rapporto dell’anno di riferimento. Se il rapporto rispetto all’anno di riferimento rimane invariato (fattore 1), anche la capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione rimane invariata. L’anno di riferimento è il 2008 (cfr. decisione della ElCom del 16 aprile 2009, act. 1). 104 La nuova formula può risultare in numeri frazionari rispettivamente in frammenti di megawatt. Il trattamento e la commercializzazione della capacità ammette però solo numeri interi con l’unità MW. Il risultato della nuova formula deve quindi essere arrotondato. A lungo termine la destinataria 1 della decisione non subisce né vantaggi né svantaggi dall’arrotondamento (cfr. presa di posizione della partecipante alla procedura del 13.11.2014, act. 53). 105 Con istanza del 1° dicembre 2014 la destinataria 1 della decisione richiede delucidazioni in merito all’arrotondamento commerciale e esempi pratici di applicazione (act. 58). La destinataria 1 della decisione ritiene giustamente che il numero deve essere arrotondato per difetto se la cifra subito dopo la virgola è 0, 1, 2, 3 o 4 e che il numero deve essere arrotondato per eccesso se la cifra subito dopo la virgola è 5, 6, 7, 8 o 95. 6.2.5 Applicazione operativa della nuova formula 6.2.5.1 In generale 106 La formula descritte nel capitolo precedente stabilisce la capacità che è a disposizione della destinataria 1 della decisione ogni ora. In seguito questa capacità viene resa accessibile per la destinataria 1 della decisione secondo procedure standardizzate. La capacità alla frontiera tra Svizzera e Italia viene calcolata dai gestori della rete di trasporto (ovvero dalla partecipante alla procedura e Terna S.p.A.) e in seguito messa all’asta sulla piattaforma CASC6. 107 Finora la capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione veniva resa accessibile sulla piattaforma CASC. Questo avverrà invariatamente anche in futuro. Tuttavia, la capacità calcolata in base alla nuova formula comporterà dei cambiamenti alle procedure esistenti. La questione se e in che misura tali adeguamenti sono necessari non è oggetto della presente decisione. Adeguamenti operativi devono essere adottati dalla partecipante alla procedura nella sua qualità di gestore della rete di trasporto svizzera. A tale scopo la partecipante alla procedure dispone di un certo margine di manovra per rendere possibili gli adeguamenti a norme e procedure internazionali. La partecipante alla procedura deve in ogni caso rispettare le condizioni generali stabilite nella presente decisione. 108 Nella sua lettera del 5 novembre 2014 la partecipante alla procedura espone quali contratti devono concretamente essere adeguati. Si tratta degli accordi trilaterali tra la partecipante alla procedura, la destinataria 1 della decisione e Terna S.p.A. nonché del contratto di cooperazione tra la partecipante alla procedura e Terna S.p.A. 109 Nel suo scritto del 12 settembre 2014 la destinataria 1 della decisione chiede che i nuovi prodotti CASC vengano chiaramente designati e stabiliti nella presente decisione (act. 35, cap. 2.4). Come già evidenziato in precedenza, questo compito spetta alla partecipante alla procedura

5 Questa regola di arrotondamento è definita nella norma DIN 1333 (cfr. www.din.de). 6 Cfr. www.casc.eu.

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(cfr. n. marg. 107) che dovrà allocare i prodotti di capacità presso CASC in linea con e nel rispetto della presente decisione. 110 Già nell’ambito della decisione della ElCom del 16 aprile 2009 l’attuazione operativa veniva definita successivamente in contratti separati (accordo trilaterale del 09.07.2009; cfr. lettera della partecipante alla procedura del 05.11.2014 [act. 47]). 111 La partecipante alla procedura ha già fatto una proposta per l’attuazione operativa nel suo scritto del 15 settembre 2014 (act. 36). Tenendo conto delle domande della destinataria 1 della decisione del 12 settembre 2014 sull’applicazione operativa (act. 35, in modo particolare cap. 2.4), la ElCom ha chiesto alla partecipante alla procedura di precisare la sua proposta (act. 42). In seguito la partecipante alla procedura ha inoltrato proposte concrete per esempio per l’allocazione della capacità presso CASC o per l’inclusione delle regole d’asta attuali (act. 47). 6.2.5.2 Simmetria del regime di eccezione secondo il diritto svizzero e il diritto italiano 112 La destinataria 1 della decisione evidenzia più volte la necessità di mantenere la simmetria (act. 35, cap. 2.1 e 2.2; act. 59, cap. 1, 2 e 3.1). La destinataria 1 della decisione intende che le condizioni generali stabilite nella decisione della ElCom del 16 aprile 2009 (durata dell’eccezione: […] anni; capacità oggetto di eccezione: […] MW duranti i momenti di picco di carico estivo e […] MW durante gli altri momenti; cfr. n. 2 e 3 del dispositivo [act. 1, pag. 15]) debbano essere stabilite allo stesso modo per la parte italiana (cfr. Decreto N.290/ML/2/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico). Tuttavia, il decreto italiano non prevede un adeguamento obbligatorio della capacità della linea di interconnessione dopo cinque anni dall’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione. Nel caso in cui la capacità della linea di interconnessione non dovesse essere adattata per la parte italiana, il regime svizzero e il regime italiano non sarebbero più congrui e quindi asimmetrici. 113 La destinataria 1 della decisione e la partecipante alla procedura fanno valere che una continuazione della simmetria faciliterebbe l’attuazione operativa (act. 35, cap. 2.2). Ciò è comprensibile vista la grande semplicità della soluzione finora in vigore. I provvedimenti operativi e commerciali potevano essere pianificato a lungo termine e in anticipo. Un calcolo della capacità ogni ora e conseguentemente una commercializzazione della capacità ogni ora non era necessaria. 114 Tuttavia, regimi simmetrici non sono un presupposto per l’attuazione operativa della nuova formula stabilita nella presente decisione. Nella lettera del 5 novembre 2014 la partecipante alla procedura fa notare che la formula proposta dalla Segreteria tecnica della ElCom il 24 luglio 2014 (cfr. act. 32) e che corrisponde alla formula descritta nella presente decisione è attuabile e che il contratto di cooperazione con il gestore della rete di trasporto italiano deve essere adattato (act. 47). La partecipante alla procedura propone inoltre di distinguere la capacità della linea di interconnessione in una parte svizzera e una parte italiana. La nuova formula nella presente decisione distingue tra una quota svizzera e una quota italiana. 115 Il fatto che le eccezioni dall’accesso alla rete siano trattate in modo diverso in Svizzera e in Italia non ha nulla di straordinario: Dall’appendice 2 («Annex 2») del contratto di cooperazione si evince che la maggior parte degli esistenti regimi di eccezione dall’accesso alla rete alla frontiera tra Svizzera e Italia sono stabiliti unilateralmente (act. 47, appendice). Se il principio della simmetria fosse applicato ulteriormente, la capacità della linea di interconnessione non potrebbe essere ridefinita rispettivamente una distinzione tra capacità garantita e capacità non garantita come previsto all’articolo 7 capoverso 3 OEAC dipenderebbe dal consenso dell’autorità italiana.

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116 Riassumendo, è da presumere che la ridefinizione della capacità secondo la formula nella presente decisione conduca a un regime diverso sui due lati della frontiera, nel caso che l’autorità italiana non provveda alla ridefinizione della capacità sul lato italiano. Bensì esistano diversi contratti (operativi), l’attuazione della nuova formula può avvenire prima che detti contratti siano adattati alla nuova formula. 6.2.5.3 Applicazione per l’importazione (dall’Italia alla Svizzera) e per l‘esportazione (dalla Svizzera all’Italia) 117 I cambiamenti descritti nell’andamento dei valori NTC per l’esportazione dalla Svizzera all’Italia non possono essere valutati per l’importazione, vale a dire in direzione Italia verso la Svizzera, anche se è da notare un leggero aumento dell’attività commerciale nonché dei flussi di carico. Dato che la capacità di trasporto disponibile dipende considerabilmente da fattori esogeni come l’installazione di ulteriore capacità produttiva come impianti fotovoltaici ed eolici, non si può escludere che i valori NTC per l’importazione non siano soggetti – in modo analogo all’esportazione – a riduzioni per la rimanente durata di eccezione (cfr. n. marg. 83 segg.). 118 Nella valutazione delle condizioni di eccezione bisogna dunque tenere conto del fatto che la situazione di rete per l’importazione può differire da quella per l’esportazione (cf. n. marg. 85). 119 Nel caso in cui i valori NTC dall’Italia in direzione della Svizzera non dovessero cambiare in modo significativo e potessero essere utilizzati nella dimensione attuale, l’impatto della nuova formula sulla capacità a disposizione della destinataria 1 della decisione sarebbe leggero. Eventuali svantaggi possono essere valutati nell’ambito di un’eventuale richiesta di estensione della durata del regime di eccezione (cfr. cap. 6.3). 6.2.5.4 Termine per l’attuazione operativa della nuova formula 120 In base all’articolo 17 capoverso 6 LAEl, la ridefinizione della capacità di eccezione è vincolante indipendentemente dal momento dell’adeguamento dei contratti trilaterali tra la partecipante alla procedura, la destinataria 1 della decisione e Terna S.p.A. nonché del contratto di cooperazione tra la partecipante alla procedura e Terna S.p.A. Ciò è stato confermato dalla partecipante alla procedura nel suo scritto del 5 novembre 2014 (act. 47). 121 Di conseguenza, la partecipante alla procedura deve provvedere a l’attuazione operativa della nuova formula nei più brevi termini possibili e informare tutte le parti interessate nonché la ElCom. La ElCom parte dal presupposto che l’attuazione operativa può avvenire al più tardi entro il 1° aprile 2015. Nel caso in cui l’attuazione operativa della nuova formula non venisse applicata dalle parti, è riservato l’obbligo di restituzioni finanziarie, ciò dal momento dell’attuazione operativa da parte della partecipante alla procedura, vale a dire al più tardi dal 1° aprile 2015. 6.3 Domanda di estensione della durata di eccezione 122 Nell’istanze del 12 settembre 2014, la destinataria 1 della decisione richiama l’attenzione sul fatto che un cambiamento del regime attuale comporterebbe una restrizione dei suoi diritti con perdite finanziarie nonché con la riduzione del valore del suo investimento. La destinataria 1 della decisione fa quindi valere che per tutelare i suoi diritti un’eventuale riduzione della capacità di eccezione debba essere compensata con un’estensione della durata del regime di eccezione (act. 35, cap. 2.2).

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123 La ridefinizione della capacità in base alla nuova formula nella presente decisione può condurre a una riduzione della capacità. La parte riducibile della capacità può essere calcolata solamente a breve termine e quindi – in corrispondenza con l’obiezione della destinataria 1 della decisione

– non può essere commercializzata a lungo termine, da che in base alla nuova formula la capacità d-2 può essere determinata solo due giorni in anticipo (cfr. n. marg. 68). Eventuali perdite finanziarie della destinataria 1 della decisione possono essere compensate tramite un’estensione della durata del regime di eccezione. 124 La decisione della ElCom del 16 aprile 2009 tiene conto di questa circostanza al numero 2 del dispositivo. Infatti, la decisione del 16 aprile 2009 prevede che la ElCom può prorogare la durata dell’eccezione nell’ambito della ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete. Al numero 4 del dispositivo la decisione del 16 aprile 2009 prevede inoltre che la domanda di ridefinizione della capacità di eccezione deve essere presentata al più tardi tre mesi prima della fine del periodo di eccezione quinquennale (cfr. act. 1, pag. 15). 125 Il regime di eccezione è iniziato con l’entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione, avvenuta il […] (cfr. act. 3 e 4). Il termine di cinque anni è quindi decorso il […]. La destinataria 1 della decisione ha presentato la domanda in merito alla ridefinizione del regime di eccezione con istanza del 1° aprile 2014 (pervenuta alla ElCom il 4 aprile 2014), dunque in tempo. La destinataria 1 della decisione chiede essenzialmente che la capacità di eccezione stabilita dalla decisione della ElCom del 16 aprile 2009 nonché la durata del regime di eccezione rimangano invariati (act. 9). 126 La ridefinizione della capacità secondo la nuova formula nella presente decisione richiede una rivalutazione della durata del regime di eccezione, come chiesto dalla destinataria 1 della decisione. Quest’ultima non ha tuttavia concretizzato in che misura la durata del regime di eccezione debba essere estesa (cfr. act. 35, cap. 2.2). La valutazione di un’eventuale estensione richiede documenti supplementari, in modo particolare l’attuale business case della destinataria 1 della decisione con una rappresentazione delle opportunità finanziarie nell’ambito della presente ridefinizione della capacità di eccezione secondo la nuova formula. Un’eventuale estensione del regime di eccezione sarà valutata nell’ambito della presente procedura in un secondo tempo (cfr. n. marg. 21 segg.). 127 In questo senso, la destinataria 1 della decisione in quanto proprietaria della Merchant Line e la destinataria 2 della decisione in quanto gestore di rete della Merchant Line hanno la possibilità di presentare una domanda debitamente motivata in merito all’estensione della durata di eccezione, indicando in che misura a loro parere il regime di eccezione debba essere esteso. Alla domanda devono essere aggiunti tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti, per quanto riguarda la destinataria 1 della decisione in modo particolare l’attuale business case con una rappresentazione delle opportunità finanziarie nell’ambito della presente ridefinizione della capacità di eccezione secondo la nuova formula. 128 Nell’eventualità non venisse presentata tale domanda o non venissero consegnati tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti, la durata del regime di eccezione terminerà invariatamente secondo la decisione della ElCom 927-08-001 (ora: 237-00001) del 16 aprile 2009 […] anni dopo l’entrata in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, vale a dire l’[…] (cfr. act. 1, pag. 15 e n. marg. 125).

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7 Emolumenti 129 La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell’approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 130 Per la presente decisione vengono considerate le seguenti aliquote: […] ore computabili a un’aliquota di 250 franchi l’ora (importo risultante: […] franchi), […] ore computabili a un’aliquota di 200 franchi l’ora (importo risultante […] franchi) e […] ore computabili a un’aliquota di 180 franchi l’ora (importo risultante […] franchi). Ne conseguono emolumenti di […] franchi. 131 Gli emolumenti devono essere pagati da chi occasiona la decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). 132 La presente decisione è stata emanata su richiesta della destinataria 1 della decisione (cfr. act. 9). Inoltre la destinataria 1 della decisione soccombe parzialmente con le sue richieste (cfr. act. 45). Lo stesso vale per la destinataria 2 della decisione per quanto riguarda la sua qualità di parte nella presente procedura. Pertanto le destinatarie della decisione hanno entrambe causato la presente procedura. Gli emolumenti di […] franchi sono dunque imputati per […] alla destinataria 1 della decisione e per […] alla destinataria 2 della decisione. Le destinatarie della decisione rispondono solidalmente dell’intero ammontare degli emolumenti (art. 2 cpv. 2 OgeEm).

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III Decisione

Sulla base di quanto considerato, si decide:

1. L‘Azienda elettrica ticinese (AET) ha qualità di parte nella presente procedura. 2. Nord Energia S.p.A. dovrà chiarire entro il 31 marzo 2015 quali rapporti giuridici intercorrono tra la CMC MeSta SA e la Nord Energia S.p.A. nonché la Merchant Line Mendrisio-Cagno, presentando tutti i documenti e gli elementi probatori necessari. 3. Le richieste 1, 2, 4 e 5 contenute nell’istanza del 31 ottobre 2014 di Nord Energia S.p.A. sono inammissibili. La richiesta 3 è respinta. 4. La capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete per la Merchant Line Mendrisio-Cagno è calcolata in base alle seguenti formule: 𝑃𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡[𝑀𝑊] = 2 ∙[… ][𝑀𝑊] + [… ][𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊] 𝑃𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡[𝑀𝑊] = 2 ∙[… ] [𝑀𝑊] + [… ][𝑀𝑊] + 𝑚𝑖𝑛{[… ], [… ] ∙ 𝑁𝑇𝐶𝑡 (𝑑−2) 𝑁𝑇𝐶t(𝑦−1) ∙ 𝑉𝐸𝐸 (𝑦−1) 𝑉𝐸𝐸 (2008) }[𝑀𝑊] Swissgrid SA dovrà effettuare quanto necessario per l’attuazione operativa delle formule nei più brevi termini possibili – in ogni caso al più tardi entro il 1° aprile 2015 – e ne informerà tutte le parti interessate e la ElCom. Da quel momento in poi dovranno essere utilizzate obbligatoriamente le nuove formule. 5. Per il caso in cui, dal momento dell’attuazione operativa da parte di Swissgrid SA non fossero utilizzate le nuove formule di cui al numero 4, è riservato l’obbligo di restituzioni finanziarie dal momento dell’attuazione operativa, in ogni caso al più tardi dal 1° aprile 2015. 6. Le parti hanno la possibilità di presentare una domanda di estensione della durata del regime di eccezione entro il 31 marzo 2015. Alla domanda debitamente motivata devono essere allegati tutti i documenti probatori pertinenti e rilevanti (attuale business case, contenente in particolare una rappresentazione delle possibilità finanziarie derivanti dalla ridefinizione della capacità oggetto di eccezione all’accesso alla rete secondo le nuove formule). 7. Se non viene presentata alcuna richiesta di estensione della durata del regime di eccezione conformemente al numero 6, la durata del regime di eccezione resta invariata e fissata, in base alla decisione 927-08-001 della ElCom del 16 aprile 2009, in […] anni dall’entrata in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, ossia fino all’[…]. 8. Gli emolumenti per questa decisione ammontano a […] franchi e sono imputati per […] franchi a Nord Energia S.p.A. e per […] franchi all’Azienda elettrica ticinese (AET). Nord Energia S.p.A. e l’Azienda elettrica ticinese (AET) rispondono solidalmente dell’intero ammontare degli emolumenti. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato. 9. La decisione è notificata mediante lettera raccomandata a Nord Energia S.p.A., all’Azienda elettrica ticinese (AET) e a Swissgrid SA.

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Berna, 11.12.2014

Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Carlo Schmid-Sutter Presidente Renato Tami Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:

- Nord Energia S.p.A., c/o Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso

rappresentata da - Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso - Homburger AG, Frau Mariella Orelli, Rechtsanwältin, Prime Tower, Postfach 314, 8037 Zürich

- Azienda elettrica ticinese (AET), Viale Officina 10, 6501 Bellinzona

- Swissgrid AG, Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg

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IV Indicazione dei rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Per la decorrenza dei termini non vengono considerati i seguenti periodi:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua;

b) dal 15 luglio al 15 agosto compresi;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio compresi (art. 23 LAEl, art. 22a e 50 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Se ne è in possesso, il ricorrente deve allegare la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA).