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29. November 1988 765 Motion Jelmini Abstimmung - Vote Für den Antrag Bührer (Ueberweisung) 6 Stimmen Für den Antrag des Bundesrates 18 Stimmen #ST# 88.506 Motion Jelmini Grenzgänger und Krankenversicherung. Beschwerderecht Mozione Jelmini Frontalieri e assicurazione malattia. Diritto di ricorso Motion Jelmini Les frontaliers et l'assurance-maladie. Droit de recours Wortlaut der Motion vom 21. Juni 1988 Nach der geltenden Gesetzgebung können Grenzgänger, die gegen Verfügungen auf dem Gebiet der Krankenversi- cherung Beschwerde erheben wollen, einzig die Gerichtsbe- hörde desjenigen Kantons anrufen, in dem die Kranken- kasse ihren Zentralsitz hat. Bei der Unfallversicherung gestattet das Gesetz dem Versi- cherten, der seinen Wohnsitz im Ausland hat, beim Versi- cherungsgericht desjenigen Kantons Beschwerde zu erhe- ben, in dem sein letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohn- sitz hat. Das für die Unfallversicherung geltende Verfahren bietet offensichtliche Vorteile. Das Bundesgericht hält es für erwünscht, dass die für die Unfallversicherung geltende Regelung auch für die Krankenversicherung eingeführt wird. Wir ersuchen darum den Bundesrat, Artikel SObis Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes in dem Sinn zu ändern, dass Bestimmungen eingeführt werden, die denjenigen in Artikel 107 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes entsprechen. Testo della mozione del 21 giugno 1988 La legislazione vigente dispone che i lavoratori frontalieri che intendono ricorrere contro decisioni in materia di assi- curazione malattia possono adire esclusivamente l'autorità giudiziaria del Cantone in cui la Cassa malati ha la sede centrale. In materia di assicurazione contro gli infortuni, la legge consente all'assicurato domiciliato all'estero di esercitare il diritto di ricorso davanti al Tribunale del Cantone di domici- lio dell'ultimo datore di lavoro. Constatando -gli evidenti vantaggi insiti nella procedura stabilita per l'assicurazione infortuni
- il parere espresso dal Tribunale federale, che ritiene auspi- cabile l'adozione per l'assicurazione malattia della norma valida per l'assicurazione infortuni si chiede: la revisione dell'articolo SObis cpv 2 della legge sull'assicu- razione contro le malattie, nel senso di introdurre disposi- zioni analoghe a quelle previste nell'articolo 107 cpv 2 LAINF. Texte de la motion du 21 juin 1988 La législation en vigueur prévoit que les travailleurs fronta- liers qui entendent recourir contre des décisions en matière d'assurance-maladie doivent s'adresser exclusivement à l'autorité judiciaire du canton dans lequel la caisse-maladie a son siège central. 3-S En matière d'assurance-accidents, la loi accorde à l'assuré domicilié à l'étranger la faculté d'exercer son droit de recours devant le tribunal du canton de domicile de son dernier employeur. Etant donné
- les avantages évidents qu'offre la procédure établie pour l'assurance-accidents -et le fait que le Tribunal fédéral est d'avis que la règle applicable en matière d'assurance-accidents pourrait égale- ment être adoptée pour l'assurance-maladie, nous deman- dons que l'on introduise, à l'article 30bis, alinéa 2 de la loi sur l'assurance-maladie des dispositions analogues à celles de l'article 107, alinéa 2, LAA (Loi fédérale sur l'assurance- accidents). Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Béguin, Delalay, Ducret, Roth (4) M. Jelmini: Si tratta di una questione abbastanza semplice, ossia del diritto di ricorrere contro le decisioni contestate dell'assicurazione malattia da parte delle persone domici- liate all'estero e in particolare dei frontalieri. Secondo l'attuale situazione della legge sull'assicurazione malattia, chi contesta una decisione del Tribunale di una cassa malati deve .adire il tribunale della sede dell'assicura- zione, ossia, per esempio, l'assicurato che abita a Como deve andare a Lucerna rispettivamente a Zurigo o a Berna. E' un grave inconveniente specialmente per coloro che, dovendo essere presenti per le questioni di carattere proce- durale, devono affrontare una lunga trasferta. C'è anche un altro inconveniente: i tribunali di determinati Cantoni vedono aumentare il loro lavoro per questioni che non si svolgono nella loro giurisdizione. La questione è stata esaminata, discussa e risolta dal Parla- mento nell'ambito della revisione dell'assicurazione contro gli infortuni,, nel senso che si può adire il Tribunale del Cantone dove ha sede l'assicurazione ma anche del Can- tone dove è stato domiciliato l'assicurato che poi si è trasfe- rito all'estero, oppure del Cantone dove è domiciliato l'ul- timo datore di lavoro. In questo senso si propone di adeguare anche questo tipo di assicurazione a quello dell'assicurazione contro gli infor- tuni. lo ritengo che in questa sessione, nella 3a settimana, ci sarà la possibilità di risolvere questo problema, inserendo nella nuova revisione questa nuova disposizione, a meno che il Consiglio federale non dia la sua adesione. Cotti, consigliere federale: In effetti l'on. Jelmini chiede che anche in materia di assicurazione malattia il problema del foro di competenza per le azioni cui fa riferimento la mozione sia risolto come nel caso dell'assicurazione infor- tuni. E' ben vero che vi sono probabilmente diverse origini nella realizzazione di due fori diversi e, in particolare per quanto riguarda gli infortuni, il legame fra l'infortunio e il luogo di lavoro è particolarmente sentito. Molto meno sentito è nel campo della malattia; tuttavia il problema posto dall'on. Jelmini è visto positivamente dal Consiglio federale per cui il Consiglio federale dichiara di accettare la mozione. Ueberwiesen - Transmis
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Jelmini Grenzgänger und Krankenversicherung. Beschwerderecht Motion Jelmini Les frontaliers et l'assurance-maladie. Droit de recours Mozione Jelmini Frontalieri e assicurazione malattia. Diritto di ricorso In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1988 Année Anno Band IV Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati Sitzung 02 Séance Seduta Geschäftsnummer 88.506 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 29.11.1988 - 08:00 Date Data Seite 765-765 Page Pagina Ref. No 20 017 085 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.