Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-990/2025 Sentenza del 21 febbraio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Turchia, B._______, nata il (...), Turchia, C._______, nata il (...), Turchia, D._______, nato il (...), Turchia, tutti rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione del 6 febbraio 2025. Visto che: il 16 gennaio 2025, i cittadini turchi A._______ e sua moglie B._______ insieme ai figli minorenni C._______ e D._______ hanno presentato una prima domanda d'asilo in Croazia, il 19 gennaio 2025, giunti in Svizzera, i ricorrenti hanno depositato una seconda domanda d'asilo; il 29 gennaio, la SEM ha sentito i ricorrenti padre e madre; il 6 febbraio 2025, terminata l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, pronunciandone il trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 7 febbraio 2025, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, i ricorrenti hanno ricevuto la decisione della SEM per via elettronica, il 14 febbraio 2025, tramite il loro rappresentante, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, i ricorrenti chiedono che l'impugnativa sia accolta e la decisione annullata con rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda o, in subordine, per completare l'istruzione, il 17 febbraio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia, per quanto occorra alla risoluzione del litigio gli ulteriori fatti del caso saranno esposti e tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, i ricorrenti hanno depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 16 gennaio 2025, e una seconda in Svizzera il 19 gennaio successivo; il 4 febbraio 2025, su richiesta della Svizzera, la Croazia ha accettato espressamente il trasferimento dei ricorrenti; di conseguenza, la competenza della Croazia a riprenderli in carico è accertata; per contestare l'esigibilità del loro trasferimento in Croazia il ricorrente padre e la ricorrente madre fanno valere, in sostanza, la loro particolare vulnerabilità in quanto famiglia, i loro dubbi sulla possibilità di accedere alle cure mediche di base specialmente per i loro figli e le presunte carenze del sistema d'accoglienza della Croazia in ordine alle strutture e al personale qualificato (cfr. ricorso, §§ 16, 19, 20 e 21 nonché passim), va ricordato che la Croazia, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6); a proposito dello stato del sistema d'asilo croato (procedura e accoglienza), questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, non presenta carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5), in concreto, rispetto alle garanzie formali della procedura d'asilo in Croazia, i ricorrenti non tematizzano alcun elemento specifico rilevante, relativo alla loro persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferiti in Croazia, le autorità competenti di questo paese, se del caso, non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame della loro domanda d'asilo, ma che invece li respingeranno fuori dai confini dell'UE o che li sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU. Quanto ai maltrattamenti da loro riferiti si deve constatare che i ricorrenti non hanno sottoposto alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4); va comunque precisato che spetta a loro sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Croazia per difendersi da eventuali abusi di potere degli organi di Stato (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021); ne deriva che, sotto l'aspetto delle garanzie formali della procedura d'asilo, il trasferimento dei ricorrenti in Croazia è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III a contrario), sul piano medico, come traspare dall'incarto, i disturbi di cui si lamentano i ricorrenti non sono tali da credere che non possano essere trattati, se necessario, in Croazia; si aggiunga che la legislazione croata annovera espressamente gli asilanti minorenni nella categoria delle persone vulnerabili, prevedendo che "children up to the age of 18 are guaranteed the entire right to health care in accordance with the legislation governing the right to health care from compulsory health insurance" (AIDA: Croatia, 2023 Update, pag. 101); ne discende che, anche sotto il profilo delle condizioni d'accoglienza, il trasferimento dei ricorrenti in Croazia è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III a contrario); l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente dalla SEM, eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell'insieme delle considerazioni sopraesposte, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento dei ricorrenti in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo Paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici