Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per concludere la procedura d'asilo e di allontanamento. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato da vari problemi psicologici; cfr. SEM-atti 20/3, 34/4), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata).
E. 3.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sulla situazione personale del ricorrente ed il suo stato di salute, accertando dovutamente tutte le circostanze necessarie per un esame approfondito della fattispecie al fine di accertare la competenza delle autorità tedesche.
E. 3.3 Benché il ricorrente intenda far valere che lo Stato competente per il trattamento della sua domanda d'asilo sia l'Ungheria e non la Germania, quest'ultimo Stato ha deciso di entrare nella richiesta d'asilo e di trattarla materialmente (cfr. SEM-atti 28/18) secondo le proprie norme nazionali. Benché egli abbia depositato in Germania la propria richiesta d'asilo a settembre del 2023, solamente innanzi le autorità svizzere intende opporre un difetto di competenza. Dai mezzi forniti in fase di ricorso, comprensivi di una ricevuta e di una fotografia presso una stazione d'autobus (cfr. act. 1, allegati), non è desumibile con la dovuta certezza che egli sia passato per l'Ungheria nel periodo di tempo indicato. Infine, egli ha fornito informazioni divergenti alle autorità germaniche, le quali hanno costatato che il ricorrente ha lasciato la Turchia in aereo (SEM-atti 28/18, allegato 1, p. 4). Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in tal senso non risultano nemmeno plausibili.
E. 3.4 Per quanto riguarda il timore espresso dal ricorrente di essere respinto dalle autorità tedesche, va osservato che non è necessario approfondire la questione del rispetto del principio di non respingimento da parte delle autorità tedesche, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo tedesco non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2).
E. 3.5 Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non sia intenzionata a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Infine va rammentato che nessuna delle patologie menzionate dal ricorrente in sede del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 20/3), né tantomeno quelle confermate dai vari referti medici prodotti innanzi l'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 29/2, 34/4), risultano di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Germania giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).
E. 4 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.
E. 5 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 21 novembre 2025 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.
E. 6 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-8948/2025 Sentenza del 27 novembre 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione del SEM del 13 novembre 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una richiesta d'asilo in Svizzera il 16 ottobre 2025. Da un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Euordac" è stata rilevata una domanda d'asilo pregressa in Germania del 21 settembre 2023. Il giorno stesso il ricorrente ha fornito il proprio passaporto. B. Il 5 novembre 2025 si è svolto un colloquio Dublino presso il quale al ricorrente è stata fornita la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza della Germania per la trattazione materiale della sua richiesta d'asilo. In tale sede gli è anche stata data possibilità di esprimersi sul proprio stato di salute. C. Il giorno stesso, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di ripresa in carico alle autorità tedesche in base all'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). L'11 novembre 2025 le autorità di suddetto Paese hanno accettato la richiesta sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III. D. L'11 novembre 2025 il ricorrente ha consegnato alla SEM gli atti concernenti la domanda d'asilo in Germania. E. Con decisione del 13 novembre 2025, notificata il 17 novembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Germania, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. F. Sempre il 17 novembre 2025 il patrocinatore legale ha comunicato la cessazione del mandato. G. Con ricorso del 20 novembre 2025, il ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione succitata e l'esame nel merito della domanda d'asilo. Sul piano procedurale, chiede che venga restituito l'effetto sospensivo al ricorso e che venga sospesa l'esecuzione del trasferimento verso la Germania in via supercautelare. H. Il 21 novembre 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Germania. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per concludere la procedura d'asilo e di allontanamento. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato da vari problemi psicologici; cfr. SEM-atti 20/3, 34/4), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata). 3.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sulla situazione personale del ricorrente ed il suo stato di salute, accertando dovutamente tutte le circostanze necessarie per un esame approfondito della fattispecie al fine di accertare la competenza delle autorità tedesche. 3.3 Benché il ricorrente intenda far valere che lo Stato competente per il trattamento della sua domanda d'asilo sia l'Ungheria e non la Germania, quest'ultimo Stato ha deciso di entrare nella richiesta d'asilo e di trattarla materialmente (cfr. SEM-atti 28/18) secondo le proprie norme nazionali. Benché egli abbia depositato in Germania la propria richiesta d'asilo a settembre del 2023, solamente innanzi le autorità svizzere intende opporre un difetto di competenza. Dai mezzi forniti in fase di ricorso, comprensivi di una ricevuta e di una fotografia presso una stazione d'autobus (cfr. act. 1, allegati), non è desumibile con la dovuta certezza che egli sia passato per l'Ungheria nel periodo di tempo indicato. Infine, egli ha fornito informazioni divergenti alle autorità germaniche, le quali hanno costatato che il ricorrente ha lasciato la Turchia in aereo (SEM-atti 28/18, allegato 1, p. 4). Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in tal senso non risultano nemmeno plausibili. 3.4 Per quanto riguarda il timore espresso dal ricorrente di essere respinto dalle autorità tedesche, va osservato che non è necessario approfondire la questione del rispetto del principio di non respingimento da parte delle autorità tedesche, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo tedesco non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). 3.5 Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non sia intenzionata a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Infine va rammentato che nessuna delle patologie menzionate dal ricorrente in sede del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 20/3), né tantomeno quelle confermate dai vari referti medici prodotti innanzi l'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 29/2, 34/4), risultano di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Germania giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).
4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.
5. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 21 novembre 2025 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.
6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: