Divieto d'entrata
Sachverhalt
A. Nel marzo 2010, A._______ (il ricorrente), cittadino italiano nato il … 1969, sposato con una cittadina italiana nata il …, e padre di due figli venuti al mondo il …, rispettivamente il …, attivo professionalmente come operaio edile, si è stabilito per lavorare in Svizzera, nel Canton Grigioni, munito di un permesso di dimora temporaneo L. Nel luglio 2010, il primogenito del ricorrente si è trasferito nel Canton Ticino per iniziare un’attività lucrativa, procurandosi un permesso di dimora B UE/AELS, successivamente rinnovato. Il 28 agosto 2012, rientrato in Italia, il ricorrente ha ottenuto un permesso per confinanti G UE/AELS, valevole fino al 27 novembre 2017, allo scopo di svolgere una missione temporanea nel settore dell’edilizia. Nell’ottobre 2013, il secondogenito del ricorrente è emigrato nel Canton Ticino per motivi di lavoro, dove risiede tuttora provvisto di un permesso di domicilio C UE/AELS, valido fino al 23 ottobre 2023. Il 21 marzo 2014, la moglie del ricorrente si è trasferita nel Canton Ticino, ottenendo un permesso di dimora B UE/AELS, nel frattempo rinnovato, ed ha cominciato a lavorare dapprima come cameriera e, in seguito, come collaboratrice domestica, governante e assistente di cura. Il 14 luglio 2014, raggiunta sua moglie nel Canton Ticino, il ricorrente è stato ammesso a beneficiare di un permesso di dimora B UE/AELS, scaduto il 20 marzo 2019. B. Nel corso degli anni il ricorrente è stato sanzionato a più riprese dalla giustizia penale italiana. Il 2 gennaio 1995, per fatti occorsi nel 1994, gli è stata inflitta una pena pecuniaria per rissa e porto d’armi. Il 18 agosto 2003 e il 9 dicembre 2005, sulla base di fatti sopravvenuti nel 2001 e 2002, egli si è visto comminare tre ammende per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
F-6462/2020 Pagina 3 Il 3 aprile 2009, relativamente a fatti prodottisi nel 2007, egli ha ricevuto una multa per lesione personale, minaccia e ingiurie. Il 3 febbraio 2010, in relazione a fatti accaduti nel 2007 e 2009, il Tribunale di Alba (TA) l’ha condannato a due anni di reclusione e ad una multa di EUR 1'000.– per detenzione e porto di armi nonché ricettazione, con sospensione condizionale della pena. Il 10 febbraio 2012, a causa di fatti succeduti tra il 2005 e il 2006, gli è stata accollata una multa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. C. Il 25 ottobre 2011, la Procura della Repubblica di Torino (PRT) ha chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente, accusandolo, per il periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, di “aver fatto parte insieme ad altre persone […] dell’associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta operante da anni sul territorio piemontese, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate locali”. L’8 ottobre 2012, celebrato il processo con rito abbreviato, il Tribunale ordinario di Torino (TOT) ha assolto il ricorrente dall’accusa promossa dalla PRT “perché il fatto non sussiste”. Il 10 dicembre 2013, in riforma della sentenza del TOT impugnata dalla PRT, la Corte d’appello di Torino (CAT) ha condannato il ricorrente, non comparso, a cinque anni e quattro mesi di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso, dopo riduzione per il rito abbreviato della pena base di otto anni di reclusione (cfr. sentenza della CAT, pagg. 6, 7, 83 a 86, 139, 141, 143 e 144). La sentenza della CAT è cresciuta in giudicato incontestata. Il 6 maggio 2015, la CAT ha applicato al ricorrente una misura di prevenzione, consistente nella sorveglianza speciale per tre anni. D. Il 2 luglio 2015, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ricevuto dal Ministero della giustizia italiano una domanda di estradizione del ricorrente, “perché sconti la pena complessiva di anni 5, mesi 11 e giorni 24 di reclusione riferita a condanne per reati di associazione di tipo mafioso, illegale detenzione e porto di armi, ricettazione” (richiesta di estradizione del 26
F-6462/2020 Pagina 4 giugno 2015). In particolare, le autorità italiane hanno spiegato che il ricorrente era stato condannato “poiché faceva parte insieme ad altre persone […] dell’associazione di stampo mafioso ‘ndrangheta operante da anni sul territorio piemontese, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediata in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate “locali” […] rivestiva il ruolo di partecipe attivo al locale, svolgeva il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio […]” (richiesta di estradizione, relazione sui fatti; N.B.: la pena per associazione per delinquere di tipo mafioso non è segnalata, per motivi non comprensibili, nell’estratto del casellario giudiziale italiano). Il 20 agosto 2015, l’UFG ha chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino (MPCT) di arrestare il ricorrente ai fini dell’estradizione, ciò che è avvenuto ad una data non meglio precisata. Il ricorrente è stato quindi estradato in Italia per espiare la sua pena. E. Il 30 settembre 2015, l’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) ha revocato al ricorrente il permesso di dimora B UE/AELS per essere stato condannato due volte alla reclusione in Italia e per avere sottaciuto queste due condanne al momento di chiedere il detto permesso, ingiungendogli di lasciare la Svizzera entro il 22 novembre 2015. La decisione dell’UMCT è cresciuta in giudicato incontestata. F. Il 12 gennaio 2016, per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano (CGS), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha comunicato al ricorrente di avere l’intenzione di emanare nei suoi confronti un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein a causa, in particolare, delle due condanne inflittegli dal TA e dalla CAT (cfr. consid. B e C), sottolineando che il suo comportamento “costituisce una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera”. La SEM ha quindi invitato il ricorrente ad esprimersi in proposito entro un termine di venti giorni dal ricevimento dell’informativa. Dall’incarto non risulta che il ricorrente abbia fatto uso di questo suo diritto. G. Il 29 febbraio 2016, dopo avere passato in rivista le pene subite dal ricorrente in Italia dal 1995 al 2013, la SEM ha emesso nei suoi riguardi un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di venti anni
F-6462/2020 Pagina 5 (29.2.2016 – 28.2.2036), “vista la gravità della violazione e l’esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici”, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La SEM ha spedito il suo provvedimento al ricorrente in Italia tramite il CGS, ma la Posta italiana non è riuscita a consegnarglielo (“il destinatario è trasferito”). H. Il 6 maggio 2019, il ricorrente ha terminato di espiare la pena comminatagli dalla CAT e, dopo un anno in regime di libertà vigilata, ha riacquistato la sua piena libertà. I. Il 26 novembre 2020, all’occasione di un controllo al posto di confine ferroviario di Chiasso, il Corpo delle guardie di confine svizzere (CGC) ha notificato il divieto d’entrata al ricorrente, allontanandolo in seguito verso l’Italia. J. Il 21 dicembre 2020, per il tramite dei suoi legali, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrative federale (TAF), chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, che il divieto d’entrata sia annullato oppure, in via subordinata, che la sua durata sia limitata al 28 febbraio
2020. All’impugnativa il ricorrente ha allegato i documenti A a F, tra cui un contratto di lavoro, valido dal 2 gennaio al 31 dicembre 2020, con la ditta italiana … S.r.l., in qualità di avventizio specializzato (doc. D), un certificato di lavoro della medesima, del 30 novembre 2020 (doc. E), nonché un’osservazione del Magistrato di sorveglianza di …, del 14 maggio 2020, in cui è espresso, in particolare, “un giudizio attuale di insussistenza di pericolosità sociale […] con conseguente revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata” (doc. F). In sostanza, il ricorrente rimprovera alla SEM di aver preso la sua decisione “senza valutare e contrapporre gli interessi pubblici e privati in gioco” (ricorso, § 8), e fa valere, in quest’ottica, che “lavora presso la ditta … S.r.l.”, che “ha sempre svolto il suo lavoro su suolo svizzero”, che la sua famiglia “vive su suolo svizzero […]”, e che i reati perpetrati in Italia “risalgono a fatti commessi nel periodo tra il 1994 ed il 2009, ossia ben 26, rispettivamente 11 anni fa. Da allora [egli] non ha più minimamente interessato le autorità penali […]” (ricorso, § 9). Su questa scia egli contesta “la presenza di un concreto rischio di recidiva”, rilevando di non avere “più interessato le autorità penali da ben 5 anni dall’ultima condanna subita in Italia” (ricorso, § 10), e sottolinea che “la SEM non giustifica né motiva quali siano gli
F-6462/2020 Pagina 6 elementi concreti e precisi” sui quali si è basata per valutare che egli rappresenti una “minaccia attuale, potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società” (ricorso, § 11). Per finire, i medesimi argomenti inducono il ricorrente a sostenere che la decisione della SEM sia, sotto entrambi i profili della sua vita privata e familiare, “disproporzionata, ingiustificata e lesiva dei [suoi] preponderanti interessi privati” (ricorso, § 13). K. Il 3 febbraio 2021, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, invitando il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.– entro il 23 febbraio successivo, ciò che è avvenuto l’ottavo giorno del mese. L. Il 9 marzo 2021, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, affermando in particolare che il ricorrente “ha interessato le autorità penali per due decenni”, cosicché il suo comportamento “giustifica l’opportunità e la necessità dell’emanazione di un divieto d’entrata […] della durata di venti anni”. La SEM sostiene inoltre che il ricorrente, dopo la revoca del suo permesso di soggiorno, “ha intrattenuto dei rapporti d’intensità limitata con i familiari residenti in Svizzera”, precisando che “moglie e figli avevano e hanno la possibilità di ristabilirsi in patria e intrattenere dei regolari rapporti con il marito e padre”. La SEM aggiunge che, sulla base dei dati del sistema SIMIC, “non appare che l’interessato abbia negli ultimi dieci anni svolto un’attività lucrativa in Svizzera […] l’ultima procedura di notifica risale difatti al 2010”, concludendo che “siamo dell’avviso che sia data minaccia permanente per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (e quindi per l’ordine e la sicurezza pubblici) nel caso di cittadini stranieri appartenenti ad associazioni mafiose da cui non risultano chiaramente svincolati”. M. Il 19 maggio 2021, nel termine impartitogli da questo Tribunale, il ricorrente ha replicato alla SEM, asserendo di avere “sempre mantenuto dei rapporti stretti con i membri della sua famiglia. Pretendere che i medesimi lascino la loro vita ed il loro lavoro in Svizzera per trasferirsi in Italia è una richiesta totalmente disproporzionata ed inattuabile”. Quanto all’attualità della minaccia, egli ribadisce che “i fatti alla base della condanna subita […] risalgono a 26, rispettivamente 11 anni fa, per cui, indipendentemente dalla natura e accezione dei reati […], il lasso di tempo è talmente lungo che non
F-6462/2020 Pagina 7 si può ragionevolmente ritenere che egli rappresenti un’attuale minaccia per l’ordine pubblico”. N. Il 13 ottobre 2021, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha duplicato, limitandosi a sollecitare il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata. O. Il 16 febbraio 2022, il ricorrente si è rivolto a questo Tribunale per avere ragguagli sulla tempistica relativa alla pronuncia della sentenza. Il 3 marzo 2022, ricordato il principio cronologico del trattamento dei ricorsi e rilevato il carattere prioritario della presente procedura alla luce della sua fattispecie, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza una copia della duplica al ricorrente, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti. P. Il 25 gennaio 2023, per completare l’accertamento della fattispecie, questo Tribunale ha sottoposto al ricorrente sette domande sulla sua permanenza in Svizzera con la sua famiglia nel corso degli anni, invitandolo a rispondervi per scritto e a produrre inoltre una copia della sentenza della CAT entro il 24 febbraio successivo. Q. Il 13 marzo 2023, dopo aver ottenuto una proroga del termine, il ricorrente ha inoltrato a questo Tribunale le risposte alle domande postegli con diversi documenti, ossia copie dei permessi di soggiorno, dei contratti di lavoro e dei certificati di formazione del ricorrente e dei membri della sua famiglia (doc. G a Z), nonché della sentenza della CAT (doc. AA). R. Il 30 marzo 2023, questo Tribunale ha trasmesso copie dell’ultimo scritto del ricorrente e dei documenti allegativi alla SEM, concedendole la facoltà di esprimersi in proposito entro il 21 aprile susseguente. S. Il 20 aprile 2023, la SEM ha fatto pervenire a questo Tribunale le proprie osservazioni, ribadendo che considera necessario respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata alla luce del fatto che il ricorrente
F-6462/2020 Pagina 8 rappresenta una “minaccia permanente per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (e quindi per l’ordine e la sicurezza pubblici)”.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata del 29 febbraio 2016, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 §§ 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto, cosicché il ricorso è ammissibile.
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E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
E. 3 L’ALC è applicabile ratione temporis, ratione personae e ratione materiae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, in quanto cittadino italiano, è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt.
E. 4 Considerato che l'ALC non regola espressamente i divieti d'entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d'entrata nei confronti di cittadini dell'UE, come si può desumere dall'art. 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'UE e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203), ridenominata, a far stato dal 1° gennaio 2021, ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (OLCP, RU 2020 5853). È quindi applicabile la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d'entrata al suo art. 67, pure ridenominata, con effetto dal 1° gennaio 2019, legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), e ciò nella sua versione in vigore dal 1° ottobre 2015 al 21 novembre 2022 (RU 2010 5925).
E. 5 La competenza di emanare i divieti d'entrata spetta, secondo la LStrI, alla SEM e all'Ufficio federale di polizia (fedpol).
E. 5.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a vLStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 vLStrI). Fedpol può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (in tedesco: "zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit [...] Fedpol hört den Nachrichtendienst des Bundes [NDB] vorgängig an"; in francese: "pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure [...] Fedpol consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération [SRC]"). Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata (art. 67 cpv. 4 vLStrI).
E. 5.2 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza (art. 7 cpv. 1 PA). L'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente. L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 1 e 2 PA). In materia di decisioni formali le norme attributive di competenza fissate da una legge o da un'ordinanza sono, in linea di principio, imperative, a meno che una disposizione generale o speciale preveda la facoltà di derogarvi (cfr. sentenza del TAF C-6343/2010 del 10 gennaio 2013 [DTAF 2013/3] consid. 4 e 4.1.1).
E. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). Questi diritti possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). Per quanto riguarda il diritto d’ingresso, la durata di un divieto d'entrata deve essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non superare, di norma, i cinque anni; può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale di uno Stato membro (cfr. l’art.
E. 6.1 In concreto, la principale condanna italiana del ricorrente, a cinque anni e quattro mesi di reclusione, è stata pronunciata nel 2013 per associazione per delinquere di tipo mafioso, più precisamente per aver fatto parte della ‘Ndrangheta (cfr. consid. C). Secondo la giurisprudenza consolidata, la ‘Ndrangheta costituisce un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 del Codice penale (CP, RS 311.0), e il fatto di appartenervi rappresenta di per sé una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale federale 145 IV 470 consid. 4.1 e 133 IV 158 consid. 5.3.1; cfr. anche le DTAF 2021 VII/7 consid. 8 a 10 e DTAF 2013/3 consid. 4.2.2 e 5). Cionondimeno, nella decisione impugnata, la SEM si riferisce all’“esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici” per giustificare il provvedimento, e non alla sicurezza interna ed esterna, mentre invece, nella sua risposta al ricorso e nelle sue osservazioni del 20 aprile 2023, menziona la “minaccia permanente per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (e quindi per l’ordine e la sicurezza pubblici)” (cfr. consid. L e S). Alla luce di questa incongruenza si pone dunque la questione di sapere chi, tra la SEM e fedpol, fosse in definitiva competente ad emanare il divieto d’entrata litigioso, questione che deve essere esaminata d’ufficio (cfr. DTAF 2013/3 consid. 2, 4 e 4.1 con i numerosi rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Tanto più che è soltanto in caso di rinuncia di fedpol a pronunciare un divieto d'entrata per motivi di sicurezza interna ed esterna che la SEM può emanare un divieto d'entrata per motivi di ordine e sicurezza pubblici (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 8, 9.1 a 9.4 e 11). Si aggiunga che il legislatore non ha previsto norme che permettano di derogare a questa ripartizione delle competenze, fissata in una legge formale, tra la SEM e fedpol (cfr. consid. 5.2).
E. 6.2 Ora, dalla disamina dell’incarto appare indubbio che il rilascio da parte della SEM del divieto d’entrata di venti anni, ossia per la durata massima
F-6462/2020 Pagina 12 proponibile secondo la giurisprudenza (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7 nonché la sentenza del TAF F-2885/2020 del 6 dicembre 2022 consid. 9 e 12, di prossima pubblicazione), poggia essenzialmente sulla condanna in appello del 2013 alla reclusione a cinque anni e quattro mesi per associazione per delinquere di tipo mafioso. Per la sua gravità essa, la più recente, è infatti chiaramente preponderante rispetto alle altre condanne, in primis quella del 2010 per detenzione e porto d’armi nonché ricettazione (cfr. consid. B), le quali potrebbero prima facie giustificare, solo in relazione all’ordine e alla sicurezza pubblici, un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo, anche in considerazione della loro lontananza nel tempo (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). In questo senso, quantunque la SEM non abbia fatto alcuna allusione alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna nella decisione impugnata, ma si sia riferita expressis verbis unicamente alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, il divieto d’entrata litigioso persegue manifestamente, per la natura stessa del reato di associazione mafiosa, lo scopo di preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 13 e 16 e DTAF 2013/3 consid. 5.1; cfr. anche la sentenza del TAF F-5655/2019 del 7 maggio 2021 consid. 5.1 [divieto d’entrata di fedpol in seguito a condanna italiana a nove anni e sei mesi di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso]). È soltanto nel corso dello scambio degli scritti, come visto, che la SEM ha ravvisato che il suo provvedimento è finalizzato a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, aggiungendo, con riferimento implicito alla DTAF 2021 VII/7, che questo va a beneficio anche della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. In proposito, però, non si può passare sotto silenzio il fatto che, nella procedura di ricorso che è poi sfociata nella DTAF 2021 VII/7, è fedpol che ha emesso il divieto d’entrata, in conformità all’art. 67 cpv. 4 LStrI e alla giurisprudenza, e questo in seguito a condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso.
E. 6.3 Stando così le cose, la fattispecie non poteva dare e non dà adito a nessun conflitto di competenza, e la SEM avrebbe dovuto informare del caso fedpol o, eventualmente, se proprio avesse nutrito un minimo dubbio sulla questione della competenza, iniziare uno scambio d’opinioni con il medesimo (cfr. art. 8 PA [consid. 5.2]). E questo a maggior ragione che, come già ricordato, è solo nel caso in cui fedpol avesse rinunciato ad emanare un divieto d’entrata per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, per legge di sua competenza, che la SEM avrebbe potuto, in applicazione dell’art. 67 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 vLStrI, rilasciarne uno per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici.
F-6462/2020 Pagina 13 Di conseguenza, l’incompetenza della SEM implica che il divieto d’entrata litigioso deve essere annullato, e ciò a prescindere dai motivi del ricorso (cfr. DTAF 2013/3 consid. 6, il quale rimanda peraltro alla sentenza del TAF B-5639/2011 del 22 maggio 2012 pag. 6). 7. In conclusione, il ricorso deve essere ammesso, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché trasmetta l’incarto a fedpol per sua competenza (cfr. DTAF 2013/3 consid. 7). 8. 8.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale/TS-TAF [RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). Visto l’esito del ricorso, non si prelevano spese processuali e il relativo importo di fr. 1'200.–, già pagato dal ricorrente, gli sarà restituito una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 8.2 Il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che egli non ha presentato alcuna nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art.
E. 7 In conclusione, il ricorso deve essere ammesso, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché trasmetta l'incarto a fedpol per sua competenza (cfr. DTAF 2013/3 consid. 7).
E. 8.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale/TS-TAF [RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali e il relativo importo di fr. 1'200.-, già pagato dal ricorrente, gli sarà restituito una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
E. 8.2 Il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che egli non ha presentato alcuna nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce della particolarità della presente procedura è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.- (onorario e spese d'avvocato), a carico della SEM.
E. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 [direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea/UE L 348/98], recepita dalla Svizzera il 18 giugno 2010, e in vigore dal 1° gennaio 2011).
F-6462/2020 Pagina 10 4. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’UE, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'UE e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203), ridenominata, a far stato dal 1° gennaio 2021, ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (OLCP, RU 2020 5853). È quindi applicabile la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d’entrata al suo art. 67, pure ridenominata, con effetto dal 1° gennaio 2019, legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), e ciò nella sua versione in vigore dal 1° ottobre 2015 al 21 novembre 2022 (RU 2010 5925). 5. La competenza di emanare i divieti d’entrata spetta, secondo la LStrI, alla SEM e all’Ufficio federale di polizia (fedpol). 5.1 La SEM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a vLStrI). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 vLStrI). Fedpol può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (in tedesco: “zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit […] Fedpol hört den Nachrichtendienst des Bundes [NDB] vorgängig an”; in francese: “pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure […] Fedpol consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération [SRC]”). Fedpol può pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata (art. 67 cpv. 4 vLStrI). 5.2 L’autorità esamina d’ufficio la sua competenza (art. 7 cpv. 1 PA). L’autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente. L’autorità che dubita di essere competente provoca
F-6462/2020 Pagina 11 senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 1 e 2 PA). In materia di decisioni formali le norme attributive di competenza fissate da una legge o da un’ordinanza sono, in linea di principio, imperative, a meno che una disposizione generale o speciale preveda la facoltà di derogarvi (cfr. sentenza del TAF C-6343/2010 del 10 gennaio 2013 [DTAF 2013/3] consid. 4 e 4.1.1). 6.
E. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce della particolarità della presente procedura è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità per spese ripetibili di fr. 800.– (onorario e spese d’avvocato), a carico della SEM.
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Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
- La causa è rinviata alla SEM affinché trasmetta l’incarto a fedpol per sua competenza.
- Non si prelevano spese processuali e l’importo di fr. 1'200.–, versato a questo titolo dal ricorrente, gli sarà restituito dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- Al ricorrente è assegnata un’indennità per spese ripetibili di fr. 800.–, a carico della SEM.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici F-6462/2020 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: F-6462/2020 Pagina 16 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario; allegato: copia delle osservazioni della SEM, del 20 aprile 2023, per conoscenza); – alla SEM (n. di rif. …).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6462/2020 Sentenza del 4 luglio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dagli avv. Yasar Ravi e Giulia Togni, Studio legale e notarile, Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. Nel marzo 2010, A._______ (il ricorrente), cittadino italiano nato il ... 1969, sposato con una cittadina italiana nata il ..., e padre di due figli venuti al mondo il ..., rispettivamente il ..., attivo professionalmente come operaio edile, si è stabilito per lavorare in Svizzera, nel Canton Grigioni, munito di un permesso di dimora temporaneo L. Nel luglio 2010, il primogenito del ricorrente si è trasferito nel Canton Ticino per iniziare un'attività lucrativa, procurandosi un permesso di dimora B UE/AELS, successivamente rinnovato. Il 28 agosto 2012, rientrato in Italia, il ricorrente ha ottenuto un permesso per confinanti G UE/AELS, valevole fino al 27 novembre 2017, allo scopo di svolgere una missione temporanea nel settore dell'edilizia. Nell'ottobre 2013, il secondogenito del ricorrente è emigrato nel Canton Ticino per motivi di lavoro, dove risiede tuttora provvisto di un permesso di domicilio C UE/AELS, valido fino al 23 ottobre 2023. Il 21 marzo 2014, la moglie del ricorrente si è trasferita nel Canton Ticino, ottenendo un permesso di dimora B UE/AELS, nel frattempo rinnovato, ed ha cominciato a lavorare dapprima come cameriera e, in seguito, come collaboratrice domestica, governante e assistente di cura. Il 14 luglio 2014, raggiunta sua moglie nel Canton Ticino, il ricorrente è stato ammesso a beneficiare di un permesso di dimora B UE/AELS, scaduto il 20 marzo 2019. B. Nel corso degli anni il ricorrente è stato sanzionato a più riprese dalla giustizia penale italiana. Il 2 gennaio 1995, per fatti occorsi nel 1994, gli è stata inflitta una pena pecuniaria per rissa e porto d'armi. Il 18 agosto 2003 e il 9 dicembre 2005, sulla base di fatti sopravvenuti nel 2001 e 2002, egli si è visto comminare tre ammende per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il 3 aprile 2009, relativamente a fatti prodottisi nel 2007, egli ha ricevuto una multa per lesione personale, minaccia e ingiurie. Il 3 febbraio 2010, in relazione a fatti accaduti nel 2007 e 2009, il Tribunale di Alba (TA) l'ha condannato a due anni di reclusione e ad una multa di EUR 1'000.- per detenzione e porto di armi nonché ricettazione, con sospensione condizionale della pena. Il 10 febbraio 2012, a causa di fatti succeduti tra il 2005 e il 2006, gli è stata accollata una multa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. C. Il 25 ottobre 2011, la Procura della Repubblica di Torino (PRT) ha chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente, accusandolo, per il periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, di "aver fatto parte insieme ad altre persone [...] dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante da anni sul territorio piemontese, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate locali". L'8 ottobre 2012, celebrato il processo con rito abbreviato, il Tribunale ordinario di Torino (TOT) ha assolto il ricorrente dall'accusa promossa dalla PRT "perché il fatto non sussiste". Il 10 dicembre 2013, in riforma della sentenza del TOT impugnata dalla PRT, la Corte d'appello di Torino (CAT) ha condannato il ricorrente, non comparso, a cinque anni e quattro mesi di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso, dopo riduzione per il rito abbreviato della pena base di otto anni di reclusione (cfr. sentenza della CAT, pagg. 6, 7, 83 a 86, 139, 141, 143 e 144). La sentenza della CAT è cresciuta in giudicato incontestata. Il 6 maggio 2015, la CAT ha applicato al ricorrente una misura di prevenzione, consistente nella sorveglianza speciale per tre anni. D. Il 2 luglio 2015, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ricevuto dal Ministero della giustizia italiano una domanda di estradizione del ricorrente, "perché sconti la pena complessiva di anni 5, mesi 11 e giorni 24 di reclusione riferita a condanne per reati di associazione di tipo mafioso, illegale detenzione e porto di armi, ricettazione" (richiesta di estradizione del 26 giugno 2015). In particolare, le autorità italiane hanno spiegato che il ricorrente era stato condannato "poiché faceva parte insieme ad altre persone [...] dell'associazione di stampo mafioso 'ndrangheta operante da anni sul territorio piemontese, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediata in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali" [...] rivestiva il ruolo di partecipe attivo al locale, svolgeva il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio [...]" (richiesta di estradizione, relazione sui fatti; N.B.: la pena per associazione per delinquere di tipo mafioso non è segnalata, per motivi non comprensibili, nell'estratto del casellario giudiziale italiano). Il 20 agosto 2015, l'UFG ha chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino (MPCT) di arrestare il ricorrente ai fini dell'estradizione, ciò che è avvenuto ad una data non meglio precisata. Il ricorrente è stato quindi estradato in Italia per espiare la sua pena. E. Il 30 settembre 2015, l'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) ha revocato al ricorrente il permesso di dimora B UE/AELS per essere stato condannato due volte alla reclusione in Italia e per avere sottaciuto queste due condanne al momento di chiedere il detto permesso, ingiungendogli di lasciare la Svizzera entro il 22 novembre 2015. La decisione dell'UMCT è cresciuta in giudicato incontestata. F. Il 12 gennaio 2016, per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano (CGS), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha comunicato al ricorrente di avere l'intenzione di emanare nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein a causa, in particolare, delle due condanne inflittegli dal TA e dalla CAT (cfr. consid. B e C), sottolineando che il suo comportamento "costituisce una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera". La SEM ha quindi invitato il ricorrente ad esprimersi in proposito entro un termine di venti giorni dal ricevimento dell'informativa. Dall'incarto non risulta che il ricorrente abbia fatto uso di questo suo diritto. G. Il 29 febbraio 2016, dopo avere passato in rivista le pene subite dal ricorrente in Italia dal 1995 al 2013, la SEM ha emesso nei suoi riguardi un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di venti anni (29.2.2016 - 28.2.2036), "vista la gravità della violazione e l'esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici", togliendo nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La SEM ha spedito il suo provvedimento al ricorrente in Italia tramite il CGS, ma la Posta italiana non è riuscita a consegnarglielo ("il destinatario è trasferito"). H. Il 6 maggio 2019, il ricorrente ha terminato di espiare la pena comminatagli dalla CAT e, dopo un anno in regime di libertà vigilata, ha riacquistato la sua piena libertà. I. Il 26 novembre 2020, all'occasione di un controllo al posto di confine ferroviario di Chiasso, il Corpo delle guardie di confine svizzere (CGC) ha notificato il divieto d'entrata al ricorrente, allontanandolo in seguito verso l'Italia. J. Il 21 dicembre 2020, per il tramite dei suoi legali, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrative federale (TAF), chiedendo, previa restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, che il divieto d'entrata sia annullato oppure, in via subordinata, che la sua durata sia limitata al 28 febbraio 2020. All'impugnativa il ricorrente ha allegato i documenti A a F, tra cui un contratto di lavoro, valido dal 2 gennaio al 31 dicembre 2020, con la ditta italiana ... S.r.l., in qualità di avventizio specializzato (doc. D), un certificato di lavoro della medesima, del 30 novembre 2020 (doc. E), nonché un'osservazione del Magistrato di sorveglianza di ..., del 14 maggio 2020, in cui è espresso, in particolare, "un giudizio attuale di insussistenza di pericolosità sociale [...] con conseguente revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata" (doc. F). In sostanza, il ricorrente rimprovera alla SEM di aver preso la sua decisione "senza valutare e contrapporre gli interessi pubblici e privati in gioco" (ricorso, § 8), e fa valere, in quest'ottica, che "lavora presso la ditta ... S.r.l.", che "ha sempre svolto il suo lavoro su suolo svizzero", che la sua famiglia "vive su suolo svizzero [...]", e che i reati perpetrati in Italia "risalgono a fatti commessi nel periodo tra il 1994 ed il 2009, ossia ben 26, rispettivamente 11 anni fa. Da allora [egli] non ha più minimamente interessato le autorità penali [...]" (ricorso, § 9). Su questa scia egli contesta "la presenza di un concreto rischio di recidiva", rilevando di non avere "più interessato le autorità penali da ben 5 anni dall'ultima condanna subita in Italia" (ricorso, § 10), e sottolinea che "la SEM non giustifica né motiva quali siano gli elementi concreti e precisi" sui quali si è basata per valutare che egli rappresenti una "minaccia attuale, potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società" (ricorso, § 11). Per finire, i medesimi argomenti inducono il ricorrente a sostenere che la decisione della SEM sia, sotto entrambi i profili della sua vita privata e familiare, "disproporzionata, ingiustificata e lesiva dei [suoi] preponderanti interessi privati" (ricorso, § 13). K. Il 3 febbraio 2021, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, invitando il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.- entro il 23 febbraio successivo, ciò che è avvenuto l'ottavo giorno del mese. L. Il 9 marzo 2021, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, affermando in particolare che il ricorrente "ha interessato le autorità penali per due decenni", cosicché il suo comportamento "giustifica l'opportunità e la necessità dell'emanazione di un divieto d'entrata [...] della durata di venti anni". La SEM sostiene inoltre che il ricorrente, dopo la revoca del suo permesso di soggiorno, "ha intrattenuto dei rapporti d'intensità limitata con i familiari residenti in Svizzera", precisando che "moglie e figli avevano e hanno la possibilità di ristabilirsi in patria e intrattenere dei regolari rapporti con il marito e padre". La SEM aggiunge che, sulla base dei dati del sistema SIMIC, "non appare che l'interessato abbia negli ultimi dieci anni svolto un'attività lucrativa in Svizzera [...] l'ultima procedura di notifica risale difatti al 2010", concludendo che "siamo dell'avviso che sia data minaccia permanente per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (e quindi per l'ordine e la sicurezza pubblici) nel caso di cittadini stranieri appartenenti ad associazioni mafiose da cui non risultano chiaramente svincolati". M. Il 19 maggio 2021, nel termine impartitogli da questo Tribunale, il ricorrente ha replicato alla SEM, asserendo di avere "sempre mantenuto dei rapporti stretti con i membri della sua famiglia. Pretendere che i medesimi lascino la loro vita ed il loro lavoro in Svizzera per trasferirsi in Italia è una richiesta totalmente disproporzionata ed inattuabile". Quanto all'attualità della minaccia, egli ribadisce che "i fatti alla base della condanna subita [...] risalgono a 26, rispettivamente 11 anni fa, per cui, indipendentemente dalla natura e accezione dei reati [...], il lasso di tempo è talmente lungo che non si può ragionevolmente ritenere che egli rappresenti un'attuale minaccia per l'ordine pubblico". N. Il 13 ottobre 2021, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha duplicato, limitandosi a sollecitare il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata. O. Il 16 febbraio 2022, il ricorrente si è rivolto a questo Tribunale per avere ragguagli sulla tempistica relativa alla pronuncia della sentenza. Il 3 marzo 2022, ricordato il principio cronologico del trattamento dei ricorsi e rilevato il carattere prioritario della presente procedura alla luce della sua fattispecie, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza una copia della duplica al ricorrente, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti. P. Il 25 gennaio 2023, per completare l'accertamento della fattispecie, questo Tribunale ha sottoposto al ricorrente sette domande sulla sua permanenza in Svizzera con la sua famiglia nel corso degli anni, invitandolo a rispondervi per scritto e a produrre inoltre una copia della sentenza della CAT entro il 24 febbraio successivo. Q. Il 13 marzo 2023, dopo aver ottenuto una proroga del termine, il ricorrente ha inoltrato a questo Tribunale le risposte alle domande postegli con diversi documenti, ossia copie dei permessi di soggiorno, dei contratti di lavoro e dei certificati di formazione del ricorrente e dei membri della sua famiglia (doc. G a Z), nonché della sentenza della CAT (doc. AA). R. Il 30 marzo 2023, questo Tribunale ha trasmesso copie dell'ultimo scritto del ricorrente e dei documenti allegativi alla SEM, concedendole la facoltà di esprimersi in proposito entro il 21 aprile susseguente. S. Il 20 aprile 2023, la SEM ha fatto pervenire a questo Tribunale le proprie osservazioni, ribadendo che considera necessario respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata alla luce del fatto che il ricorrente rappresenta una "minaccia permanente per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (e quindi per l'ordine e la sicurezza pubblici)". Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d'entrata del 29 febbraio 2016, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 §§ 1 e 3 dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo spese richiesto, cosicché il ricorso è ammissibile.
2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
3. L'ALC è applicabile ratione temporis, ratione personae e ratione materiae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, in quanto cittadino italiano, è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d'ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un'attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). Questi diritti possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). Per quanto riguarda il diritto d'ingresso, la durata di un divieto d'entrata deve essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non superare, di norma, i cinque anni; può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale di uno Stato membro (cfr. l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 [direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea/UE L 348/98], recepita dalla Svizzera il 18 giugno 2010, e in vigore dal 1° gennaio 2011).
4. Considerato che l'ALC non regola espressamente i divieti d'entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d'entrata nei confronti di cittadini dell'UE, come si può desumere dall'art. 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'UE e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203), ridenominata, a far stato dal 1° gennaio 2021, ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (OLCP, RU 2020 5853). È quindi applicabile la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d'entrata al suo art. 67, pure ridenominata, con effetto dal 1° gennaio 2019, legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), e ciò nella sua versione in vigore dal 1° ottobre 2015 al 21 novembre 2022 (RU 2010 5925).
5. La competenza di emanare i divieti d'entrata spetta, secondo la LStrI, alla SEM e all'Ufficio federale di polizia (fedpol). 5.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a vLStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 vLStrI). Fedpol può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (in tedesco: "zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit [...] Fedpol hört den Nachrichtendienst des Bundes [NDB] vorgängig an"; in francese: "pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure [...] Fedpol consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération [SRC]"). Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata (art. 67 cpv. 4 vLStrI). 5.2 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza (art. 7 cpv. 1 PA). L'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente. L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 1 e 2 PA). In materia di decisioni formali le norme attributive di competenza fissate da una legge o da un'ordinanza sono, in linea di principio, imperative, a meno che una disposizione generale o speciale preveda la facoltà di derogarvi (cfr. sentenza del TAF C-6343/2010 del 10 gennaio 2013 [DTAF 2013/3] consid. 4 e 4.1.1). 6. 6.1 In concreto, la principale condanna italiana del ricorrente, a cinque anni e quattro mesi di reclusione, è stata pronunciata nel 2013 per associazione per delinquere di tipo mafioso, più precisamente per aver fatto parte della 'Ndrangheta (cfr. consid. C). Secondo la giurisprudenza consolidata, la 'Ndrangheta costituisce un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter cpv. 1 del Codice penale (CP, RS 311.0), e il fatto di appartenervi rappresenta di per sé una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale federale 145 IV 470 consid. 4.1 e 133 IV 158 consid. 5.3.1; cfr. anche le DTAF 2021 VII/7 consid. 8 a 10 e DTAF 2013/3 consid. 4.2.2 e 5). Cionondimeno, nella decisione impugnata, la SEM si riferisce all'"esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici" per giustificare il provvedimento, e non alla sicurezza interna ed esterna, mentre invece, nella sua risposta al ricorso e nelle sue osservazioni del 20 aprile 2023, menziona la "minaccia permanente per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (e quindi per l'ordine e la sicurezza pubblici)" (cfr. consid. L e S). Alla luce di questa incongruenza si pone dunque la questione di sapere chi, tra la SEM e fedpol, fosse in definitiva competente ad emanare il divieto d'entrata litigioso, questione che deve essere esaminata d'ufficio (cfr. DTAF 2013/3 consid. 2, 4 e 4.1 con i numerosi rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Tanto più che è soltanto in caso di rinuncia di fedpol a pronunciare un divieto d'entrata per motivi di sicurezza interna ed esterna che la SEM può emanare un divieto d'entrata per motivi di ordine e sicurezza pubblici (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 8, 9.1 a 9.4 e 11). Si aggiunga che il legislatore non ha previsto norme che permettano di derogare a questa ripartizione delle competenze, fissata in una legge formale, tra la SEM e fedpol (cfr. consid. 5.2). 6.2 Ora, dalla disamina dell'incarto appare indubbio che il rilascio da parte della SEM del divieto d'entrata di venti anni, ossia per la durata massima proponibile secondo la giurisprudenza (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7 nonché la sentenza del TAF F-2885/2020 del 6 dicembre 2022 consid. 9 e 12, di prossima pubblicazione), poggia essenzialmente sulla condanna in appello del 2013 alla reclusione a cinque anni e quattro mesi per associazione per delinquere di tipo mafioso. Per la sua gravità essa, la più recente, è infatti chiaramente preponderante rispetto alle altre condanne, in primis quella del 2010 per detenzione e porto d'armi nonché ricettazione (cfr. consid. B), le quali potrebbero prima facie giustificare, solo in relazione all'ordine e alla sicurezza pubblici, un divieto d'entrata fino a cinque anni al massimo, anche in considerazione della loro lontananza nel tempo (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). In questo senso, quantunque la SEM non abbia fatto alcuna allusione alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna nella decisione impugnata, ma si sia riferita expressis verbis unicamente alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, il divieto d'entrata litigioso persegue manifestamente, per la natura stessa del reato di associazione mafiosa, lo scopo di preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 13 e 16 e DTAF 2013/3 consid. 5.1; cfr. anche la sentenza del TAF F-5655/2019 del 7 maggio 2021 consid. 5.1 [divieto d'entrata di fedpol in seguito a condanna italiana a nove anni e sei mesi di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso]). È soltanto nel corso dello scambio degli scritti, come visto, che la SEM ha ravvisato che il suo provvedimento è finalizzato a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, aggiungendo, con riferimento implicito alla DTAF 2021 VII/7, che questo va a beneficio anche della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. In proposito, però, non si può passare sotto silenzio il fatto che, nella procedura di ricorso che è poi sfociata nella DTAF 2021 VII/7, è fedpol che ha emesso il divieto d'entrata, in conformità all'art. 67 cpv. 4 LStrI e alla giurisprudenza, e questo in seguito a condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso. 6.3 Stando così le cose, la fattispecie non poteva dare e non dà adito a nessun conflitto di competenza, e la SEM avrebbe dovuto informare del caso fedpol o, eventualmente, se proprio avesse nutrito un minimo dubbio sulla questione della competenza, iniziare uno scambio d'opinioni con il medesimo (cfr. art. 8 PA [consid. 5.2]). E questo a maggior ragione che, come già ricordato, è solo nel caso in cui fedpol avesse rinunciato ad emanare un divieto d'entrata per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, per legge di sua competenza, che la SEM avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 67 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 vLStrI, rilasciarne uno per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Di conseguenza, l'incompetenza della SEM implica che il divieto d'entrata litigioso deve essere annullato, e ciò a prescindere dai motivi del ricorso (cfr. DTAF 2013/3 consid. 6, il quale rimanda peraltro alla sentenza del TAF B-5639/2011 del 22 maggio 2012 pag. 6).
7. In conclusione, il ricorso deve essere ammesso, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché trasmetta l'incarto a fedpol per sua competenza (cfr. DTAF 2013/3 consid. 7). 8. 8.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale/TS-TAF [RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali e il relativo importo di fr. 1'200.-, già pagato dal ricorrente, gli sarà restituito una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 8.2 Il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che egli non ha presentato alcuna nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce della particolarità della presente procedura è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.- (onorario e spese d'avvocato), a carico della SEM. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. La causa è rinviata alla SEM affinché trasmetta l'incarto a fedpol per sua competenza.
3. Non si prelevano spese processuali e l'importo di fr. 1'200.-, versato a questo titolo dal ricorrente, gli sarà restituito dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
4. Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.-, a carico della SEM.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione:
- al ricorrente (atto giudiziario; allegato: copia delle osservazioni della SEM, del 20 aprile 2023, per conoscenza);
- alla SEM (n. di rif. ...).