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F-6184/2024

F-6184/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 2.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. Di principio, se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (art. 12 par. 4 RD III). Lo Stato membro competente in forza del detto Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III).

E. 2.3 Nella presenta disamina, di seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 21 par. 1 RD III (cfr. lett. C supra), le autorità olandesi hanno risposto affermativamente e accettato di prendere in carico i ricorrenti, entro il termine previsto dall'art. 22 par. 1 RD III. Pertanto, la competenza dei Paesi Bassi - che non è per sé contestata dai ricorrenti - è di principio data.

E. 3.1 Per contestare il loro trasferimento nei Paesi Bassi, i ricorrenti, come già durante i rispettivi colloqui Dublino, hanno dichiarato di non voler tornare nei Paesi Bassi perché ivi non conoscerebbero nessuno, mentre in Svizzera vivono i loro parenti. Gli interessati hanno anche menzionato nel loro ricorso che i loro figli minorenni avrebbero un equilibrio psicologico precario e che il loro benessere superiore sarebbe quello di rimanere in Svizzera con gli zii paterni.

E. 3.2 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 3.3 Nel caso di specie, si rammenta agli insorgenti che, non avendo finora presentato una domanda d'asilo nei Paesi Bassi, essi non hanno potuto beneficiare delle prestazioni materiali del sistema d'accoglienza olandese, possibilità che invece si presenterà loro dal momento in cui depositeranno una domanda d'asilo. Tale passo, indispensabile per potersi avvalere dei diritti e delle garanzie previste a livello internazionale e nazionale, li consentirà, in particolare, di ricevere i benefici previsti dalla direttiva accoglienza e di far esaminare la loro domanda in conformità alla direttiva Procedure (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva Procedure]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva Accoglienza]).

E. 3.4 In merito al loro stato di salute, gli interessati hanno presentato alla SEM un rapporto psicologico datato 22 maggio 2024 che concerne i due figli e da cui emerge che soffrono di una forte ansia che si ritrascrive in difficoltà ad addormentarsi, in mal di testa, in nausea, in mal di pancia ed in fatica a mangiare. Al loro ricorso i ricorrenti hanno anche aggiunto uno scritto della stessa psicologa che si dice preoccupata per la situazione dei minori, soprattutto della figlia che avrebbe dichiarato che si toglierebbe la vita se dovesse essere costretta a lasciare la Svizzera. Sebbene la salute mentale dei figli dei ricorrenti non debba essere sottovalutata, il Tribunale constata che la loro situazione medicale non è stata considerata come severa visto che non hanno beneficiato di un trattamento psichiatrico infantile; infatti la psicologa, nella sua lettera del 25 settembre 2024, fa unicamente riferimento al colloquio del 17 maggio 2024. Tuttavia, le suesposte problematiche mediche non possono essere considerate di una gravità tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento nei Paesi Bassi dei ricorrenti, un rischio concreto di essere esposti a un peggioramento grave, rapido e irreversibile del loro stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della loro aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193). D'altronde, i Paesi Bassi dispongono notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, nella misura in cui sono vincolati dalla direttiva Accoglienza, devono provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. la precitata sentenza del TAF D-5734/2022 p. 9). In ogni caso, le vulnerabilità dei figli minorenni, che non sarebbero state sufficientemente accertate in Svizzera, potranno essere approfondite nei Paesi Bassi.

E. 3.5 Per quanto riguarda la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), i ricorrenti lamentano genericamente che la SEM non avrebbe preso in considerazione il benessere superiore dei loro figli minorenni. In proposito si deve sottolineare che i due figli minorenni verranno trasferiti insieme ai genitori nei Paesi Bassi, dimodoché essi potranno occuparsene, fornendogli il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Contrariamente all'allegato degli interessati, la SEM ha dunque pienamente considerato il benessere superiore del fanciullo. Infine va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. la sentenza del TAF D-5039/2024 del 29 agosto 2024 consid. 8.4.). Pertanto, il trasferimento dei figli nei Paesi Bassi, insieme ai genitori, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF.

E. 3.6 Infine, in merito alla presenza della sorella maggiorenne del ricorrente in Svizzera, il Tribunale ritiene che l'avvocato si basi erroneamente sugli "articoli" 13 e 18 RD III per giustificare la determinazione dello Stato membro competente. In realtà, non si tratta di articoli ma di punti del preambolo. Sebbene, come la maggior parte dei testi internazionali, il preambolo non sia vincolante, conserva tuttavia un importante valore interpretativo (cfr. art. 31 cpv. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati [RS 0.111]; sentenza del TAF F-1589/2022 del 22 novembre 2023 consid. 4.3.1). Gli interessati non possono quindi trarre dal preambolo del RD III alcun diritto a giustificare di rimanere in Svizzera con i loro parenti. Tuttavia, nel caso di specie, sebbene i ricorrenti vivono dalla sorella di A._______ in Ticino, questo rapporto non costituisce un rapporto di dipendenza speciale ai sensi della giurisprudenza sul diritto al rispetto della vita familiare. Infatti, i rapporti familiari di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) sono soprattutto quelli che riguardano la famiglia in senso stretto (famiglia nucleare), ossia quelli esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che vivono nella stessa abitazione (cfr. DTF 147 I 268, par. 1.2.3; 144 II 1, par. 6.1). Possono essere tutelati anche altri legami familiari o di parentela, come quelli di cui all'art. 16 par. 1 RD III, qualora sussista un particolare rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami familiari o affettivi, ad esempio a causa di una disabilità o di una grave malattia (cfr. DTF 145 I 227 par. 3.1), cosa che non si verifica nel caso in esame. In tali circostanze, va detto che la responsabilità dei Paesi Bassi per la prosecuzione della procedura di asilo dei ricorrenti non può essere messa in discussione dal punto di vista degli articoli 16 par. 1 RD III e 8 CEDU.

E. 3.7 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento degli interessati verso i Paesi Bassi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29° par. 3 OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

E. 4 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso i Paesi Bassi conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 5.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 5.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e alla concessione dell'effetto sospensivo risultano senza oggetto.

E. 6.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria comprendente sia l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, sia il gratuito patrocinio con la nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico è respinta.

E. 6.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta come quella di gratuito patrocinio.

3. Le spese processuali, di CHF 750. -, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6184/2024 Sentenza dell'8 ottobre 2024 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Laura Hottelier. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nata il (...),

4. D._______, nato il (...), Turchia, tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 1830, 6901 Lugano, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 18 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. Il 20 giugno 2024, A._______ e sua moglie B._______ hanno presentato, per loro e loro due figli minorenni, C._______ e D._______, (di seguito: gli interessati o i ricorrenti), una domanda d'asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese lo stesso giorno dalla Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM o l'autorità inferiore) nel sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS), è risultato che i Paesi Bassi avevano rilasciato per la famiglia dei visti validi per gli Stati Schengen per un'unica entrata con validità dall'8 aprile all'8 maggio 2024. B. Durante i rispettivi colloqui Dublino del 15 luglio 2024, i ricorrenti hanno in particolare esercitato il loro diritto di essere sentito in relazione all'eventuale competenza dei Paesi Bassi per la trattazione della loro domanda d'asilo nonché circa il loro stato di salute. C. Il 15 luglio 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa olandese la presa in carico dei ricorrenti sulla base dell'art. 12 cpv. 4 del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 16 settembre 2024, le competenti autorità olandesi hanno accettato di prendere in carico i ricorrenti ai sensi della stessa basa legale. D. Per decisione del 18 settembre 2024, notificata il 24 settembre 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il loro allontanamento verso i Paesi Bassi e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. E. Il 30 settembre 2024, i ricorrenti, tramite la loro rappresentante, hanno presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF). Gli interessati hanno concluso preliminarmente alla concessione dell'effetto sospensivo e alla concessione dell'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Nel merito, loro hanno chiesto l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM affinché questa effettui un esame nazionale della domanda d'asilo. F. Il 1° ottobre 2024, questo Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti verso i Paesi Bassi. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 2.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. Di principio, se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (art. 12 par. 4 RD III). Lo Stato membro competente in forza del detto Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III). 2.3. Nella presenta disamina, di seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 21 par. 1 RD III (cfr. lett. C supra), le autorità olandesi hanno risposto affermativamente e accettato di prendere in carico i ricorrenti, entro il termine previsto dall'art. 22 par. 1 RD III. Pertanto, la competenza dei Paesi Bassi - che non è per sé contestata dai ricorrenti - è di principio data. 3. 3.1. Per contestare il loro trasferimento nei Paesi Bassi, i ricorrenti, come già durante i rispettivi colloqui Dublino, hanno dichiarato di non voler tornare nei Paesi Bassi perché ivi non conoscerebbero nessuno, mentre in Svizzera vivono i loro parenti. Gli interessati hanno anche menzionato nel loro ricorso che i loro figli minorenni avrebbero un equilibrio psicologico precario e che il loro benessere superiore sarebbe quello di rimanere in Svizzera con gli zii paterni. 3.2. Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3. Nel caso di specie, si rammenta agli insorgenti che, non avendo finora presentato una domanda d'asilo nei Paesi Bassi, essi non hanno potuto beneficiare delle prestazioni materiali del sistema d'accoglienza olandese, possibilità che invece si presenterà loro dal momento in cui depositeranno una domanda d'asilo. Tale passo, indispensabile per potersi avvalere dei diritti e delle garanzie previste a livello internazionale e nazionale, li consentirà, in particolare, di ricevere i benefici previsti dalla direttiva accoglienza e di far esaminare la loro domanda in conformità alla direttiva Procedure (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva Procedure]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva Accoglienza]). 3.4. In merito al loro stato di salute, gli interessati hanno presentato alla SEM un rapporto psicologico datato 22 maggio 2024 che concerne i due figli e da cui emerge che soffrono di una forte ansia che si ritrascrive in difficoltà ad addormentarsi, in mal di testa, in nausea, in mal di pancia ed in fatica a mangiare. Al loro ricorso i ricorrenti hanno anche aggiunto uno scritto della stessa psicologa che si dice preoccupata per la situazione dei minori, soprattutto della figlia che avrebbe dichiarato che si toglierebbe la vita se dovesse essere costretta a lasciare la Svizzera. Sebbene la salute mentale dei figli dei ricorrenti non debba essere sottovalutata, il Tribunale constata che la loro situazione medicale non è stata considerata come severa visto che non hanno beneficiato di un trattamento psichiatrico infantile; infatti la psicologa, nella sua lettera del 25 settembre 2024, fa unicamente riferimento al colloquio del 17 maggio 2024. Tuttavia, le suesposte problematiche mediche non possono essere considerate di una gravità tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento nei Paesi Bassi dei ricorrenti, un rischio concreto di essere esposti a un peggioramento grave, rapido e irreversibile del loro stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della loro aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193). D'altronde, i Paesi Bassi dispongono notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, nella misura in cui sono vincolati dalla direttiva Accoglienza, devono provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. la precitata sentenza del TAF D-5734/2022 p. 9). In ogni caso, le vulnerabilità dei figli minorenni, che non sarebbero state sufficientemente accertate in Svizzera, potranno essere approfondite nei Paesi Bassi. 3.5. Per quanto riguarda la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), i ricorrenti lamentano genericamente che la SEM non avrebbe preso in considerazione il benessere superiore dei loro figli minorenni. In proposito si deve sottolineare che i due figli minorenni verranno trasferiti insieme ai genitori nei Paesi Bassi, dimodoché essi potranno occuparsene, fornendogli il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Contrariamente all'allegato degli interessati, la SEM ha dunque pienamente considerato il benessere superiore del fanciullo. Infine va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. la sentenza del TAF D-5039/2024 del 29 agosto 2024 consid. 8.4.). Pertanto, il trasferimento dei figli nei Paesi Bassi, insieme ai genitori, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 3.6. Infine, in merito alla presenza della sorella maggiorenne del ricorrente in Svizzera, il Tribunale ritiene che l'avvocato si basi erroneamente sugli "articoli" 13 e 18 RD III per giustificare la determinazione dello Stato membro competente. In realtà, non si tratta di articoli ma di punti del preambolo. Sebbene, come la maggior parte dei testi internazionali, il preambolo non sia vincolante, conserva tuttavia un importante valore interpretativo (cfr. art. 31 cpv. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati [RS 0.111]; sentenza del TAF F-1589/2022 del 22 novembre 2023 consid. 4.3.1). Gli interessati non possono quindi trarre dal preambolo del RD III alcun diritto a giustificare di rimanere in Svizzera con i loro parenti. Tuttavia, nel caso di specie, sebbene i ricorrenti vivono dalla sorella di A._______ in Ticino, questo rapporto non costituisce un rapporto di dipendenza speciale ai sensi della giurisprudenza sul diritto al rispetto della vita familiare. Infatti, i rapporti familiari di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) sono soprattutto quelli che riguardano la famiglia in senso stretto (famiglia nucleare), ossia quelli esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che vivono nella stessa abitazione (cfr. DTF 147 I 268, par. 1.2.3; 144 II 1, par. 6.1). Possono essere tutelati anche altri legami familiari o di parentela, come quelli di cui all'art. 16 par. 1 RD III, qualora sussista un particolare rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami familiari o affettivi, ad esempio a causa di una disabilità o di una grave malattia (cfr. DTF 145 I 227 par. 3.1), cosa che non si verifica nel caso in esame. In tali circostanze, va detto che la responsabilità dei Paesi Bassi per la prosecuzione della procedura di asilo dei ricorrenti non può essere messa in discussione dal punto di vista degli articoli 16 par. 1 RD III e 8 CEDU. 3.7. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento degli interessati verso i Paesi Bassi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29° par. 3 OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

4. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso i Paesi Bassi conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 5. 5.1. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 5.2. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e alla concessione dell'effetto sospensivo risultano senza oggetto. 6. 6.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria comprendente sia l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, sia il gratuito patrocinio con la nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico è respinta. 6.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta come quella di gratuito patrocinio.

3. Le spese processuali, di CHF 750. -, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione: