Visto con validità territoriale limitata (VTL)
Sachverhalt
A. In data 29 giugno 2017 A._______ ed B._______, cittadini palestinesi nati in Siria (dove risiedono in qualità di rifugiati) rispettivamente il (...) ed il (...), unitamente al figlio C._______, anch'egli cittadino palestinese, nato in Siria il (...) (ed ivi residente come rifugiato), hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la rappresentanza elvetica a Beirut (Libano) per recarsi in Svizzera, dove già vive D._______, loro figlia e sorella. B. L'Ambasciata di Svizzera a Beirut ha rifiutato il rilascio del visto richiesto ed ha comunicato la sua decisione agli interessati in data 25 luglio 2017, mediante il modulo standard Schengen, in cui si precisava che lo scopo e le condizioni del soggiorno in territorio elvetico non erano stati giustificati e che non aveva potuto essere stabilita la volontà di lasciare il territorio dello spazio Schengen al termine della validità dell'eventuale visto. C. Il 24 agosto 2017 i richiedenti, agendo per il tramite del loro rappresentante, hanno inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione della rappresentanza svizzera a Beirut ed hanno versato l'anticipo spese richiesto. Nella loro opposizione A._______, B._______ e C._______ hanno osservato di avere richiesto un visto per motivi umanitari, di conseguenza la motivazione dell'Ambasciata di Svizzera a Beirut, secondo cui la loro partenza dal territorio elvetico allo scadere dell'eventuale visto non sarebbe garantita, non appare pertinente nel caso di specie. Gli opponenti hanno altresì rimproverato alla menzionata rappresentanza elvetica di avere a torto escluso l'adempimento dei criteri per il rilascio di un visto per motivi umanitari, non avendo preso in considerazione la situazione di estrema vulnerabilità della famiglia A._______/B._______ nella regione di E._______, dove risiede. La situazione dei rifugiati palestinesi - come lo sono gli interessati - descritta in una lettera d'accompagnamento all'opposizione dinanzi alla SEM, sarebbe drammaticamente peggiorata a seguito del ritiro delle forze ribelli e della successiva politica di ripopolamento della zona, con il rischio per i palestinesi di subire espulsioni collettive, detenzioni ed uccisioni arbitrarie, oltre che di rapimenti da parte di milizie vicine al regime. A._______, ufficiale dell'esercito siriano in pensione ha anche paventato la possibilità di essere sottoposto a pene sproporzionate a seguito del suo rifiuto di ritornare in servizio. Gli interessati hanno in seguito esposto quelle che sarebbero le loro precarie condizioni finanziarie, deterioratesi a seguito della partenza di D._______, dato che in assenza di quest'ultima la famiglia potrebbe contare unicamente sulle entrate derivanti dalla modesta pensione percepita da A._______. Gli opponenti si sono altresì richiamati alle difficili condizioni di salute del giovane C._______, il quale a seguito dello stato di precarietà ed insicurezza in cui è costretto a vivere, avrebbe sviluppato disturbi del comportamento e turbe psichiche aggravate. Per questi motivi gli interessati hanno chiesto alla SEM l'accoglimento dell'opposizione formulata e l'esenzione dal pagamento della tassa amministrativa prevista in questi casi. D. Il 31 agosto 2017 la SEM ha comunicato alla famiglia A._______/B._______ di non potere accogliere quest'ultima richiesta ed ha pertanto fissato un termine per versare un anticipo spese relativo al procedimento di opposizione. Gli interessati hanno tempestivamente ottemperato a tale ingiunzione. E. In data 21 settembre 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L'autorità inferiore ha considerato che A._______, B._______ e C._______ non adempiono alle condizioni per il rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen; essa ha altresì ritenuto che la partenza dei richiedenti al termine della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto della situazione di violenza generalizzata in cui versa la Siria. L'autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza svizzera a Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata (VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la guerra civile in corso in Siria e le condizioni di salute di C._______, gli interessati non si trovano in una situazione di rigore caratterizzata da un pericolo diretto, serio e concreto per la loro vita ed integrità fisica tale da rendere indispensabile un intervento delle autorità elvetiche, avendo chiesto aiuto in Siria ad un'organizzazione di aiuto ai rifugiati palestinesi legata alle Nazioni Unite. F. Sempre agendo per il tramite del loro rappresentante, A._______, B._______ e C._______ sono insorti avverso la decisione della SEM del 21 settembre 2017 mediante ricorso del 23 ottobre 2017 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata: 24 ottobre 2017) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento e la conseguente concessione di un'autorizzazione ad entrare in Svizzera, in subordine hanno chiesto la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione delle domande di visto, nonché l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. I ricorrenti non hanno contestato di non adempiere alle condizioni per il rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma hanno censurato le argomentazioni dell'autorità inferiore in merito alla mancata concessione di un VTL per motivi umanitari. Al proposito essi hanno ribadito quanto espresso in sede di opposizione, in particolare la loro situazione di estrema vulnerabilità, dovuta al fatto che nella regione di E._______ la minoranza palestinese è oggetto di espulsioni collettive, detenzioni ed uccisioni arbitrarie. A._______, B._______ e C._______ hanno inoltre allegato il timore di essere vittime di rapimenti da parte di milizie pro regime che obbligherebbero i palestinesi ad arruolamenti forzati, unito all'affermazione secondo cui A._______, in quanto ufficiale dell'esercito in pensione, sarebbe stato nuovamente chiamato in servizio attivo. Gli interessati hanno in seguito ricordato che la loro casa situata a F._______ è stata distrutta e questa situazione di pericolo li ha spinti a cercare accoglienza in un luogo meno insicuro, mentre con la partenza della figlia/sorella D._______ è venuta a mancare la loro principale fonte di sostentamento, non potendo più fare fronte al proprio fabbisogno esistenziale. Oltre a ciò lo stato di salute di C._______ si sarebbe aggravato, avendo egli sviluppato disturbi del comportamento, aggiuntisi alla sindrome di Asperger di cui è affetto. A mente dei ricorrenti tutti questi elementi dovrebbero condurre lo scrivente Tribunale ad ammettere l'esistenza di un pericolo grave, attuale e concreto non altrimenti evitabile che giustifica la concessione del visto richiesto. G. Con decisione incidentale dell'8 novembre 2017 il Tribunale ha accolto la richiesta di esenzione dal pagamento di un anticipo delle spese processuali, riservandosi di decidere in merito alle stesse in prosieguo di causa. H. La SEM si è espressa in merito al ricorso presentato da A._______, B._______ e C._______ in data 15 novembre 2017, precisando che la domanda di visto è stata oggetto di un'attenta analisi e che le argomentazioni addotte non le permettono di modificare il suo apprezzamento della fattispecie. Essa ha pertanto postulato il respingimento del gravame e la conferma della decisione oggetto di impugnativa. I. Il 19 gennaio 2018 i ricorrenti hanno replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore, osservando come quest'ultima non si sia in realtà confrontata con le argomentazioni sollevate nel ricorso del 23 ottobre 2017, le quali sono state sommariamente ribadite. J. Chiamata ad esprimersi in merito alla citata replica, in data 27 febbraio 2018 la SEM si è limitata ad asserire che quanto dichiarato dai ricorrenti non le permette di modificare la propria posizione.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______, B._______ e C._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3 La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, detta regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione ed all'interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti).
E. 4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).
E. 4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° maggio 2017, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 (GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr.
E. 4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen; art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e devono non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).
E. 4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV; art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti ed art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen).
E. 4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012, il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all'estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999 2262). L'abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012, ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. Per questo motivo è stato modificato l'art. 2 cpv. 4 OEV, che concretizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l'art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare il territorio della Confederazione dopo un soggiorno di tre mesi.
E. 4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
E. 4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di asilo dall'estero (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, pagg. 3923-3924; istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: istruzione visto umanitario]).
E. 4.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato una sentenza concernente i visti con territorialità limitata (VTL) nella quale ha ritenuto che l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con territorialità limitata - la cui durata è in principio limitata - con lo scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese che emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. sentenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato belga).
E. 4.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in funzione dell'art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l'OEV costituiscono delle basi legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condizioni d'entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di protezione ai sensi della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di asilo (cfr. ad esempio la sentenza del TAF F-2799/2016 del 25 aprile 2018 consid. 4).
E. 5.1 A._______, B._______ e C._______ sono di nazionalità palestinese, di conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera necessitano dell'ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché regolamento [CE] N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]).
E. 5.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr. atto ricorsuale, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 3) e come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia, un visto Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto del contesto di guerra civile e violenza generalizzata in Siria, dove i richiedenti vivono, nonché della loro situazione personale, essi non hanno fornito garanzie atte a dimostrare che lascerebbero la Svizzera al momento della scadenza del visto. Di transenna il Tribunale costata che in occasione del rifiuto della richiesta di visto l'Ambasciata di Svizzera a Beirut ha indicato quali motivazioni, oltre alla già citata mancanza di garanzie in merito al rientro in Siria alla scadenza dell'autorizzazione d'entrata, anche quella secondo cui l'oggetto e le condizioni del soggiorno desiderato nella Confederazione non sarebbero stati giustificati. Questa argomentazione, seppure ininfluente per l'esito del presente procedimento, non appare giustificata poiché i richiedenti avevano dichiarato che la loro richiesta di visto si basava esclusivamente su motivi umanitari (cfr. incarto Simic, pagg. 16-19).
E. 6.1 Dopo avere sommariamente escluso la possibilità, è bene ribadirlo non paventata da parte dei ricorrenti, della concessione di un visto Schengen di tipo C deve ora essere analizzato se sono dati i presupposti per la concessione di un VTL ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell'istruzione visto umanitario.
E. 6.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono una certa parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
E. 6.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli interessati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità elvetiche.
E. 6.4 Nella domanda di visto, come pure nelle successive procedure che hanno portato alla presente sentenza, i ricorrenti hanno asserito di essere stati costretti ad abbandonare la loro abitazione situata a F._______ nei pressi di G._______, poiché la stessa sarebbe stata distrutta nel 2012 e di avere trovato rifugio nel campo profughi di H._______, anch'esso situato vicino a G._______. Sempre nel corso del 2012 A._______ sarebbe stato prelevato dall'esercito siriano al fine di essere nuovamente arruolato tra le fila di quest'ultimo, essendo egli un ufficiale in pensione, ma dopo alcuni giorni l'interessato sarebbe stato liberato in quanto a suo dire i rapitori si sarebbero convinti che le sue competenze non avrebbero apportato un contributo tangibile allo sforzo bellico. In seguito, probabilmente attorno al dicembre 2012, gli insorgenti si sarebbero rifugiati presso un parente ed in seguito nella città di E._______, dove allora viveva D._______. Questa sistemazione sarebbe in ogni caso assai precaria e la situazione nella regione comporterebbe a loro dire notevoli rischi per la popolazione palestinese ivi residente. A seguito del ritiro delle forze ribelli dalla regione, i palestinesi sarebbero in effetti sottoposti a continui rischi di subire violenze ed espulsioni, oltre a ciò essi rischierebbero di essere oggetto di arruolamenti forzati da parte di miliziani pro regime. In questo clima di precarietà ed insicurezza le condizioni di salute di C._______, già affetto da sindrome di Asperger, si sarebbero aggravate. Gli insorgenti hanno infine espresso il desiderio di potersi ricongiungere con la figlia, rispettivamente sorella, che nel frattempo è già giunta in Svizzera. Secondo le allegazioni di A._______, B._______ e C._______ la partenza di D._______ avrebbe implicato un ulteriore peggioramento delle loro condizioni di vita, venendo meno la principale fonte di entrate finanziarie.
E. 6.5 Quand'anche i ricorrenti abbiano fornito elementi a sostegno delle loro precarie condizioni di vita in Siria, visto l'imperversare della guerra civile ed il loro peculiare statuto di cittadini palestinesi, la situazione personale in cui si trovano non appare più gravosa di quella dei loro connazionali residenti in detto paese. L'asserito rischio di potere essere oggetto di atti di violenza o di espulsione in ragione della propria cittadinanza, non costituiscono a mente del Tribunale una ragione sufficiente per il rilascio di un visto per motivi umanitari, in quanto non è possibile stabilire l'esistenza di una minaccia sufficientemente concreta, tale da giustificare una protezione da parte delle autorità elvetiche. A._______, B._______ e C._______ sono inoltre conosciuti dall'agenzia delle Nazioni Unite incaricata di portare aiuto ai rifugiati palestinesi, il che non esclude che gli interessati possano rivolgersi a quest'ultima.
E. 6.6 Alla medesima conclusione occorre giungere anche per quanto concerne il rischio da parte di A._______ di vedersi obbligato a ritornare in servizio presso l'esercito siriano, o di essere obbligato a combattere al fianco di miliziani fedeli al regime di Damasco, in quanto ciò non appare probabile vista la sua età e soprattutto in ragione del fatto che per sua stessa ammissione già nel 2012 l'esercito siriano aveva deciso di non obbligare l'interessato a rientrare in servizio.
E. 6.7 Nemmeno le precarie condizioni di salute di C._______ possono costituire un motivo per il rilascio di un VTL per motivi umanitari. Non è in effetti possibile escludere che le cure di cui egli necessita possano essere fornite anche in Siria.
E. 6.8 Occorre infine osservare che neppure la partenza di D._______ per la Svizzera e la conseguente perdita di sostegno finanziario per i ricorrenti può giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, non essendo tale motivo di natura economica pertinente in un caso di questo tipo e facendo difetto il criterio dell'esistenza di un pericolo concreto per la salute o l'incolumità degli interessati.
E. 7 Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente ritenuto che A._______, B._______ e C._______ non si trovano in una situazione di pericolo grave e concreto giustificante la concessione di un VTL per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari del caso in esame, della domanda di esenzione formulata nel ricorso del 23 ottobre 2017 e della situazione precaria dei richiedenti, si rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in combinato disposto con l'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono assegnate spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrenti (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. [...], [...] e [...]; incarto di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6014/2017 Sentenza del 6 giugno 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Philippe Weissenberger, cancelliere Reto Peterhans. Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, rappresentati da Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, Via Dunant 2, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Visto con validità territoriale limitata (VTL). Fatti: A. In data 29 giugno 2017 A._______ ed B._______, cittadini palestinesi nati in Siria (dove risiedono in qualità di rifugiati) rispettivamente il (...) ed il (...), unitamente al figlio C._______, anch'egli cittadino palestinese, nato in Siria il (...) (ed ivi residente come rifugiato), hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la rappresentanza elvetica a Beirut (Libano) per recarsi in Svizzera, dove già vive D._______, loro figlia e sorella. B. L'Ambasciata di Svizzera a Beirut ha rifiutato il rilascio del visto richiesto ed ha comunicato la sua decisione agli interessati in data 25 luglio 2017, mediante il modulo standard Schengen, in cui si precisava che lo scopo e le condizioni del soggiorno in territorio elvetico non erano stati giustificati e che non aveva potuto essere stabilita la volontà di lasciare il territorio dello spazio Schengen al termine della validità dell'eventuale visto. C. Il 24 agosto 2017 i richiedenti, agendo per il tramite del loro rappresentante, hanno inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione della rappresentanza svizzera a Beirut ed hanno versato l'anticipo spese richiesto. Nella loro opposizione A._______, B._______ e C._______ hanno osservato di avere richiesto un visto per motivi umanitari, di conseguenza la motivazione dell'Ambasciata di Svizzera a Beirut, secondo cui la loro partenza dal territorio elvetico allo scadere dell'eventuale visto non sarebbe garantita, non appare pertinente nel caso di specie. Gli opponenti hanno altresì rimproverato alla menzionata rappresentanza elvetica di avere a torto escluso l'adempimento dei criteri per il rilascio di un visto per motivi umanitari, non avendo preso in considerazione la situazione di estrema vulnerabilità della famiglia A._______/B._______ nella regione di E._______, dove risiede. La situazione dei rifugiati palestinesi - come lo sono gli interessati - descritta in una lettera d'accompagnamento all'opposizione dinanzi alla SEM, sarebbe drammaticamente peggiorata a seguito del ritiro delle forze ribelli e della successiva politica di ripopolamento della zona, con il rischio per i palestinesi di subire espulsioni collettive, detenzioni ed uccisioni arbitrarie, oltre che di rapimenti da parte di milizie vicine al regime. A._______, ufficiale dell'esercito siriano in pensione ha anche paventato la possibilità di essere sottoposto a pene sproporzionate a seguito del suo rifiuto di ritornare in servizio. Gli interessati hanno in seguito esposto quelle che sarebbero le loro precarie condizioni finanziarie, deterioratesi a seguito della partenza di D._______, dato che in assenza di quest'ultima la famiglia potrebbe contare unicamente sulle entrate derivanti dalla modesta pensione percepita da A._______. Gli opponenti si sono altresì richiamati alle difficili condizioni di salute del giovane C._______, il quale a seguito dello stato di precarietà ed insicurezza in cui è costretto a vivere, avrebbe sviluppato disturbi del comportamento e turbe psichiche aggravate. Per questi motivi gli interessati hanno chiesto alla SEM l'accoglimento dell'opposizione formulata e l'esenzione dal pagamento della tassa amministrativa prevista in questi casi. D. Il 31 agosto 2017 la SEM ha comunicato alla famiglia A._______/B._______ di non potere accogliere quest'ultima richiesta ed ha pertanto fissato un termine per versare un anticipo spese relativo al procedimento di opposizione. Gli interessati hanno tempestivamente ottemperato a tale ingiunzione. E. In data 21 settembre 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L'autorità inferiore ha considerato che A._______, B._______ e C._______ non adempiono alle condizioni per il rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen; essa ha altresì ritenuto che la partenza dei richiedenti al termine della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto della situazione di violenza generalizzata in cui versa la Siria. L'autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza svizzera a Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata (VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la guerra civile in corso in Siria e le condizioni di salute di C._______, gli interessati non si trovano in una situazione di rigore caratterizzata da un pericolo diretto, serio e concreto per la loro vita ed integrità fisica tale da rendere indispensabile un intervento delle autorità elvetiche, avendo chiesto aiuto in Siria ad un'organizzazione di aiuto ai rifugiati palestinesi legata alle Nazioni Unite. F. Sempre agendo per il tramite del loro rappresentante, A._______, B._______ e C._______ sono insorti avverso la decisione della SEM del 21 settembre 2017 mediante ricorso del 23 ottobre 2017 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata: 24 ottobre 2017) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento e la conseguente concessione di un'autorizzazione ad entrare in Svizzera, in subordine hanno chiesto la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione delle domande di visto, nonché l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. I ricorrenti non hanno contestato di non adempiere alle condizioni per il rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma hanno censurato le argomentazioni dell'autorità inferiore in merito alla mancata concessione di un VTL per motivi umanitari. Al proposito essi hanno ribadito quanto espresso in sede di opposizione, in particolare la loro situazione di estrema vulnerabilità, dovuta al fatto che nella regione di E._______ la minoranza palestinese è oggetto di espulsioni collettive, detenzioni ed uccisioni arbitrarie. A._______, B._______ e C._______ hanno inoltre allegato il timore di essere vittime di rapimenti da parte di milizie pro regime che obbligherebbero i palestinesi ad arruolamenti forzati, unito all'affermazione secondo cui A._______, in quanto ufficiale dell'esercito in pensione, sarebbe stato nuovamente chiamato in servizio attivo. Gli interessati hanno in seguito ricordato che la loro casa situata a F._______ è stata distrutta e questa situazione di pericolo li ha spinti a cercare accoglienza in un luogo meno insicuro, mentre con la partenza della figlia/sorella D._______ è venuta a mancare la loro principale fonte di sostentamento, non potendo più fare fronte al proprio fabbisogno esistenziale. Oltre a ciò lo stato di salute di C._______ si sarebbe aggravato, avendo egli sviluppato disturbi del comportamento, aggiuntisi alla sindrome di Asperger di cui è affetto. A mente dei ricorrenti tutti questi elementi dovrebbero condurre lo scrivente Tribunale ad ammettere l'esistenza di un pericolo grave, attuale e concreto non altrimenti evitabile che giustifica la concessione del visto richiesto. G. Con decisione incidentale dell'8 novembre 2017 il Tribunale ha accolto la richiesta di esenzione dal pagamento di un anticipo delle spese processuali, riservandosi di decidere in merito alle stesse in prosieguo di causa. H. La SEM si è espressa in merito al ricorso presentato da A._______, B._______ e C._______ in data 15 novembre 2017, precisando che la domanda di visto è stata oggetto di un'attenta analisi e che le argomentazioni addotte non le permettono di modificare il suo apprezzamento della fattispecie. Essa ha pertanto postulato il respingimento del gravame e la conferma della decisione oggetto di impugnativa. I. Il 19 gennaio 2018 i ricorrenti hanno replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore, osservando come quest'ultima non si sia in realtà confrontata con le argomentazioni sollevate nel ricorso del 23 ottobre 2017, le quali sono state sommariamente ribadite. J. Chiamata ad esprimersi in merito alla citata replica, in data 27 febbraio 2018 la SEM si è limitata ad asserire che quanto dichiarato dai ricorrenti non le permette di modificare la propria posizione. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______, B._______ e C._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3. La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, detta regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione ed all'interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti). 4. 4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). 4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° maggio 2017, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 (GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr. 4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen; art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e devono non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). 4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV; art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti ed art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen). 4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012, il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all'estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999 2262). L'abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012, ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. Per questo motivo è stato modificato l'art. 2 cpv. 4 OEV, che concretizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l'art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare il territorio della Confederazione dopo un soggiorno di tre mesi. 4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3). 4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di asilo dall'estero (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, pagg. 3923-3924; istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: istruzione visto umanitario]). 4.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato una sentenza concernente i visti con territorialità limitata (VTL) nella quale ha ritenuto che l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con territorialità limitata - la cui durata è in principio limitata - con lo scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese che emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. sentenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato belga). 4.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in funzione dell'art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l'OEV costituiscono delle basi legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condizioni d'entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di protezione ai sensi della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di asilo (cfr. ad esempio la sentenza del TAF F-2799/2016 del 25 aprile 2018 consid. 4). 5. 5.1 A._______, B._______ e C._______ sono di nazionalità palestinese, di conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera necessitano dell'ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché regolamento [CE] N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]). 5.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr. atto ricorsuale, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 3) e come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia, un visto Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto del contesto di guerra civile e violenza generalizzata in Siria, dove i richiedenti vivono, nonché della loro situazione personale, essi non hanno fornito garanzie atte a dimostrare che lascerebbero la Svizzera al momento della scadenza del visto. Di transenna il Tribunale costata che in occasione del rifiuto della richiesta di visto l'Ambasciata di Svizzera a Beirut ha indicato quali motivazioni, oltre alla già citata mancanza di garanzie in merito al rientro in Siria alla scadenza dell'autorizzazione d'entrata, anche quella secondo cui l'oggetto e le condizioni del soggiorno desiderato nella Confederazione non sarebbero stati giustificati. Questa argomentazione, seppure ininfluente per l'esito del presente procedimento, non appare giustificata poiché i richiedenti avevano dichiarato che la loro richiesta di visto si basava esclusivamente su motivi umanitari (cfr. incarto Simic, pagg. 16-19). 6. 6.1 Dopo avere sommariamente escluso la possibilità, è bene ribadirlo non paventata da parte dei ricorrenti, della concessione di un visto Schengen di tipo C deve ora essere analizzato se sono dati i presupposti per la concessione di un VTL ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell'istruzione visto umanitario. 6.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono una certa parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430). 6.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli interessati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità elvetiche. 6.4 Nella domanda di visto, come pure nelle successive procedure che hanno portato alla presente sentenza, i ricorrenti hanno asserito di essere stati costretti ad abbandonare la loro abitazione situata a F._______ nei pressi di G._______, poiché la stessa sarebbe stata distrutta nel 2012 e di avere trovato rifugio nel campo profughi di H._______, anch'esso situato vicino a G._______. Sempre nel corso del 2012 A._______ sarebbe stato prelevato dall'esercito siriano al fine di essere nuovamente arruolato tra le fila di quest'ultimo, essendo egli un ufficiale in pensione, ma dopo alcuni giorni l'interessato sarebbe stato liberato in quanto a suo dire i rapitori si sarebbero convinti che le sue competenze non avrebbero apportato un contributo tangibile allo sforzo bellico. In seguito, probabilmente attorno al dicembre 2012, gli insorgenti si sarebbero rifugiati presso un parente ed in seguito nella città di E._______, dove allora viveva D._______. Questa sistemazione sarebbe in ogni caso assai precaria e la situazione nella regione comporterebbe a loro dire notevoli rischi per la popolazione palestinese ivi residente. A seguito del ritiro delle forze ribelli dalla regione, i palestinesi sarebbero in effetti sottoposti a continui rischi di subire violenze ed espulsioni, oltre a ciò essi rischierebbero di essere oggetto di arruolamenti forzati da parte di miliziani pro regime. In questo clima di precarietà ed insicurezza le condizioni di salute di C._______, già affetto da sindrome di Asperger, si sarebbero aggravate. Gli insorgenti hanno infine espresso il desiderio di potersi ricongiungere con la figlia, rispettivamente sorella, che nel frattempo è già giunta in Svizzera. Secondo le allegazioni di A._______, B._______ e C._______ la partenza di D._______ avrebbe implicato un ulteriore peggioramento delle loro condizioni di vita, venendo meno la principale fonte di entrate finanziarie. 6.5 Quand'anche i ricorrenti abbiano fornito elementi a sostegno delle loro precarie condizioni di vita in Siria, visto l'imperversare della guerra civile ed il loro peculiare statuto di cittadini palestinesi, la situazione personale in cui si trovano non appare più gravosa di quella dei loro connazionali residenti in detto paese. L'asserito rischio di potere essere oggetto di atti di violenza o di espulsione in ragione della propria cittadinanza, non costituiscono a mente del Tribunale una ragione sufficiente per il rilascio di un visto per motivi umanitari, in quanto non è possibile stabilire l'esistenza di una minaccia sufficientemente concreta, tale da giustificare una protezione da parte delle autorità elvetiche. A._______, B._______ e C._______ sono inoltre conosciuti dall'agenzia delle Nazioni Unite incaricata di portare aiuto ai rifugiati palestinesi, il che non esclude che gli interessati possano rivolgersi a quest'ultima. 6.6 Alla medesima conclusione occorre giungere anche per quanto concerne il rischio da parte di A._______ di vedersi obbligato a ritornare in servizio presso l'esercito siriano, o di essere obbligato a combattere al fianco di miliziani fedeli al regime di Damasco, in quanto ciò non appare probabile vista la sua età e soprattutto in ragione del fatto che per sua stessa ammissione già nel 2012 l'esercito siriano aveva deciso di non obbligare l'interessato a rientrare in servizio. 6.7 Nemmeno le precarie condizioni di salute di C._______ possono costituire un motivo per il rilascio di un VTL per motivi umanitari. Non è in effetti possibile escludere che le cure di cui egli necessita possano essere fornite anche in Siria. 6.8 Occorre infine osservare che neppure la partenza di D._______ per la Svizzera e la conseguente perdita di sostegno finanziario per i ricorrenti può giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, non essendo tale motivo di natura economica pertinente in un caso di questo tipo e facendo difetto il criterio dell'esistenza di un pericolo concreto per la salute o l'incolumità degli interessati.
7. Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente ritenuto che A._______, B._______ e C._______ non si trovano in una situazione di pericolo grave e concreto giustificante la concessione di un VTL per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari del caso in esame, della domanda di esenzione formulata nel ricorso del 23 ottobre 2017 e della situazione precaria dei richiedenti, si rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in combinato disposto con l'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono assegnate spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrenti (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. [...], [...] e [...]; incarto di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: