Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone | Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone; decisione della SEM del 5 ottobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte VI F-5901/2023
S e n t e n z a d e l 2 6 s e t t e m b r e 2 0 2 4 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton, cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, c/o B._______, ricorrente,
contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone; decisione della SEM del 5 ottobre 2023.
F-5901/2023 Pagina 2 Visto che: il 14 febbraio 2023, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, cittadina iraniana nata (…) 1984, disponendo nel mede- simo tempo il suo trasferimento verso l’Italia, il 5 ottobre 2023 (notificazione: 9 ottobre 2023), in seguito alla scadenza del termine di trasferimento verso l’Italia, la SEM ha comunicato alla ricor- rente la riapertura della sua procedura d’asilo, attribuendola a questo fine al Canton C._______, il 16 ottobre 2023, la sorella della ricorrente, ha chiesto alla SEM di auto- rizzare la ricorrente a vivere con lei a D._______, il 27 ottobre 2023, la SEM ha informato la ricorrente di considerare la ri- chiesta di sua sorella come un ricorso, che ha perciò trasmesso a questo Tribunale, il 1° febbraio 2024, la SEM ha inoltrato delle osservazioni, il 31 maggio 2024, la ricorrente ha inoltrato una procura,
e considerato che: il provvedimento del 5 ottobre 2023 costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emessa dalla SEM nell’ambito della procedura d’asilo rela- tiva al ricorrente, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso (cfr. artt. 31 a 33 della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], nonché gli artt. 4, 27 cpv. 3, 105 e 107 della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]); dato che la procedura verte su una de- cisione inerente alla LAsi, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), il ricorso del 16 ottobre 2023 è tempestivo (cfr. artt. 105, 107 cpv. 1 e 108 cpv. 2 LAsi) ed è inoltre conforme ai requisiti degli artt. 48 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA; il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
F-5901/2023 Pagina 3 LAsi); giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, dato che la procedura verte su una decisione inerente alla LAsi, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la SEM ripartisce i richiedenti l’asilo fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (artt. 27 cpv. 3 LAsi), i richiedenti sono attribuiti ai cantoni secondo l’art. 21 cpv. 2 a 6 dell’ordi- nanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311); la SEM attribuisce i richiedenti proporzionalmente alla popolazione dei cantoni, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, della loro cittadinanza e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1), la decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 LAsi; cfr. DTAF 2012/2 consid. 2.2 nonché la sentenza del TAF F-1943/2022 del 19 maggio 2022 consid. 2 e 5), l’esigenza di far valere una violazione del principio dell’unità della famiglia costituisce un presupposto processuale, ciò che implica che la relativa cen- sura deve essere sollevata e motivata (cfr. la sentenza del TAF F- 1943/2022, appena citata, consid. 2), in concreto, la ricorrente ha sostenuto che sua sorella soffrirebbe delle con- seguenze di un incidente, che renderebbe i compiti giornalieri difficili per lei, e che la sua presenza sarebbe di grande aiuto per sua sorella, in proposito, pur volendo ammettere che la ricorrente intenda invocare una violazione del principio dell’unità della famiglia, bisogna osservare che que- sto principio si riferisce alla famiglia nucleare o a un rapporto di dipendenza particolare (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1), in concreto, pur riconoscendo che la ricorrente invoca una violazione del principio dell’unità della famiglia per giustificare la sua richiesta di essere attribuita al Canton D._______ al posto del Canton C._______ si deve con- statare che la censura non è palesemente motivata a sufficienza ai sensi della giurisprudenza, dato che la ricorrente, si limita a fare riferimento a un incidente e alle sue conseguenze, senza fornire i minimi dettagli sulla na- tura e le modalità di tali,
F-5901/2023 Pagina 4 ciò posto, la sorella della ricorrente non può essere considerata, una per- sona vulnerabile che dipenderebbe dalla ricorrente, pertanto, stando così le cose, il ricorso deve essere respinto come manife- stamente infondato e la decisione impugnata confermata, nonostante l’esito negativo del ricorso (cfr. art. 63 cpv. 1 PA), si rinuncia a prelevare spese processuali alla luce delle particolarità della fattispecie, dato il respingimento del ricorso, non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario), (dispositivo alla pagina seguente)
F-5901/2023 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e alla SEM.
Il guidice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Caroline Rausch