Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A._______,
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- alle ricorrenti (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, CFA Glaubenberg, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4121/2022 Sentenza dell'11 ottobre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Roswitha Petry; cancelliere Dario Quirici. Parti
1. A._______,
2. B._______, ..., ..., ..., ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 settembre 2022 / N .... Visto che: il 18 luglio 2022, le ricorrenti (la ricorrente madre e la ricorrente figlia, minorenne), cittadine iraniane titolari di validi passaporti della Repubblica islamica dell'Iran, sono giunte in Spagna, a Barcellona, munite di visti Schengen C valevoli dal 1° luglio al 28 settembre 2022, a loro rilasciati dal medesimo paese, il 18 agosto 2022, in viaggio verso l'Inghilterra per recarsi da parenti utilizzando due passaporti greci falsificati, la polizia cantonale zurighese ha arrestato le ricorrenti, le quali hanno presentato una domanda d'asilo, il 12 settembre 2022, una volta istruito il caso e concluso che la Spagna fosse competente in materia, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento delle ricorrenti in Spagna, il 14 settembre 2022, le ricorrenti, rappresentate da SOS Ticino - Caritas Svizzera, hanno ricevuto la decisione della SEM, il 18 settembre 2022, in propria persona, le ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante uno scritto denominato "recours administratif", redatto in parte in francese e in parte in inglese, chiedendo di annullare la decisione della SEM, di riconoscere loro la qualità di rifugiate, di costatare l'illiceità, l'inesigibilità e l'impossibilità del loro trasferimento in Spagna, di accordare loro l'ammissione provvisoria, di esentarle dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, come pure di concedere l'effetto sospensivo al ricorso, il 19 settembre 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e il giudice istruttore ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti; in tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato (art. 12 par. 2 RD III), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), gli obblighi dello Stato membro competente, descritti all'art. 18 par. 1 lett. c-d RD III, vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (art. 19 par. 2 RD III), in concreto, dall'incarto risulta, da un lato, che la ricorrente e sua figlia hanno ottenuto un visto Schengen C, valido dal 1° luglio al 28 settembre 2022, dalla Spagna, e, dall'altro lato, che le medesime sono entrate nello spazio Schengen il 18 luglio 2022, facendo scalo all'aeroporto di Barcellona (cfr. incarto SEM, in particolare il doc. 33/6), il 23 agosto 2022, in conformità all'art. 12 par. 2 RD III, la SEM ha inoltrato una domanda di presa in carico delle ricorrenti alle autorità competenti spagnole, che ne hanno accusato ricevimento lo stesso giorno (cfr. incarto SEM, in particolare i doc. 17/7 e 19/7), il 30 agosto 2022, le autorità spagnole hanno espressamente accettato il trasferimento delle ricorrenti verso la Spagna (cfr. incarto SEM, doc. 32/2), di conseguenza, la competenza della Spagna ad evadere la domanda d'asilo delle ricorrenti è accertata; in relazione al trasferimento delle ricorrenti verso la Spagna, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Spagna è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Spagna rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Spagna è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), secondo la giurisprudenza Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Spagna, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al trasferimento in Spagna, la ricorrente madre asserisce, in sostanza, di non poter rientrare in Iran a causa della sua conversione al cristianesimo ("due to my conversion to Christianity and hijab, etc., I am wanted and cannot return to the country [sic]"), si lamenta di essere stata maltrattata con sua figlia dalla polizia spagnola ("the Spanish police threatened to jail us and they touched my daughter's body during the physical search"), sostiene che sua figlia si trova bene in Svizzera ("she wants to stay in Switzerland because she has found better peace and good friend here [...] she attends school classes with interest and is learning languages"), e dichiara di avere problemi di salute mentale e di salute fisica ("for several years now, I have been suffering from mental illness, depression, severe stress, stomach ulcers, disc and neck and finger arthritis, heart palpitations and the activation of the body's auto-immunity, which had led to Lincoln Plan Plus disease [sic]"), ora, premesso che la questione della conversione al cristianesimo è di per sé senza pertinenza per stabilire, in base al RD III, la sola competenza statale a trattare la domanda d'asilo della ricorrente e di sua figlia, come pure il fatto che quest'ultima si trovi bene in Svizzera, questo Tribunale constata che, dopo la visita medica della ricorrente del 25 agosto 2022, non è stata posta alcuna diagnosi vera e propria, ma che sono stati indicati problemi psicologici, mal di stomaco e dolori articolari già presenti in Iran, con la prescrizione di tre medicamenti a lei già somministrati nel suo paese d'origine (cfr. il relativo Foglio di trasmissione di informazioni [F2], incarto SEM, doc. 28/2); per quanto riguarda la figlia della ricorrente, questo Tribunale rileva che la medesima ha effettuato un esame medico il 14 settembre 2022, a conclusione del quale non è stata formulata alcuna diagnosi specifica, e che le è stato prescritto un medicamento che già prendeva in Iran (cfr. il relativo F2, incarto SEM, doc. 47/2), stando così le cose, questo Tribunale non intravede nessun motivo per credere che i disturbi di cui soffrono le ricorrenti non possano, se del caso, essere trattati convenientemente in Spagna, che è vincolata dalla direttiva accoglienza, cosicché il trasferimento delle medesime in questo paese non può essere qualificato come impossibile ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, per quanto concerne la paura delle ricorrenti, soprattutto della ricorrente figlia ("my daughter [...] is scared to back to Spain [sic]"), di subire maltrattamenti da parte della polizia spagnola, si deve osservare che è risaputo che in Spagna non sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU, ciò che nemmeno le ricorrenti contestano apertamente; questo significa, in particolare, che spetta a loro sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Spagna sia per invocare il loro preteso diritto all'asilo, sia per adire le vie legali in caso di abuso di potere da parte della polizia o di altre autorità, pertanto, non sussistendo carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Spagna, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie, è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se le ricorrenti sono suscettibili di essere trasferite in Spagna in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 5), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché non vi è alcuna ragione di procedere ad un complemento istruttorio che sarebbe finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Spagna per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche la DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Spagna (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- alle ricorrenti (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, CFA Glaubenberg, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).