Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, CFA Chiasso, n. di rif. N ... (in copia);
- all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3098/2022 Sentenza del 21 luglio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 1990, Georgia, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 luglio 2022 / N .... Visto che: il 2 gennaio 2021, A._______ (il ricorrente), cittadino georgiano, ha presentato una domanda d'asilo in Germania dopo avere lasciato la Georgia nel settembre 2020 ed essere entrato nell'Unione europea, in Grecia, via la Turchia, il 22 giugno 2022, giunto in Svizzera, il ricorrente ha depositato una nuova domanda d'asilo, il 7 luglio 2022, una volta istruito il caso e concluso che la Germania fosse competente in materia, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Germania, l'8 luglio 2022, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione, dall'11 luglio 2022, il ricorrente non è più reperibile al Centro federale d'asilo di Chiasso, il 15 luglio 2022, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 18 luglio 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi, nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), in concreto, dall'incarto risulta che il ricorrente, entrato in Germania, vi ha depositato una domanda d'asilo il 2 gennaio 2021, e si è poi spostato in Svizzera, presentando una nuova domanda d'asilo il 22 giugno 2022 (cfr. incarto SEM, doc. 4 e 8), il 24 giugno 2022, in conformità all'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la SEM ha quindi chiesto alle autorità competenti tedesche di riprendere in carico il ricorrente, le quali hanno accolto la richiesta il 28 giugno successivo (cfr. incarto SEM, doc. 9 e 13), di conseguenza, la competenza della Germania ad evadere la domanda d'asilo del ricorrente è accertata, come d'altronde riconosce egli stesso; in relazione al trasferimento del ricorrente in Germania, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Germania è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Germania rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), ora, è notorio che in Germania non vi sono carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; questo significa, in particolare, che spetta al ricorrente sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Germania per difendersi, se del caso, da eventuali abusi di potere degli organi di Stato, come per esempio della polizia (cfr., tra le numerose, le sentenze TAF F-5387/2021 del 20 dicembre 2021 e F-6545/2020 del 6 gennaio 2021; cfr anche https://asylumineurope.org/, alla rubrica Germania), pertanto, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; per opporsi al suo trasferimento in Germania il ricorrente asserisce, nel suo gravame del 15 luglio 2022, di "aver sofferto di un arresto cardiaco all'età di 23 anni e di soffrire tutt'ora di problemi cardiaci, per i quali necessita un consulto medico", rimproverando alla SEM di non avere, sotto questo profilo, delucidato a sufficienza la fattispecie "già in sede di esame della competenza Dublino" (ricorso, pagg. 4 e 6); egli si riferisce, da un lato, alla sua visita medica del 24 giugno 2022, durante la quale è stata constatata l'assenza di segni clinici e/o radiologici per TBC (tubercolosi) attiva trattata circa nel 2010 (cfr. incarto SEM, doc. 12 [Foglio di trasmissione di informazioni mediche F2), e, dall'altro lato, al suo colloquio con la SEM del 7 luglio 2022, durante il quale egli ha affermato di avere "problemi al cuore [...] di avere avuto 23 anni quando ha avuto un infarto, aveva la faccia storta [...] ha riferito questi problemi all'infermiera ma non ha avuto ancora una visita a tal proposito [...] lo ha riferito anche al medico ma non le ha controllato nulla [...] ha riferito al medico che 10 anni fa ha avuto anche la tubercolosi" (cfr. incarto SEM, doc. 20), ora, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Germania, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193), in accordo con questa giurisprudenza, pur volendo ammettere che il ricorrente possa aver fatto un infarto circa dieci anni fa, quando aveva soltanto 23 anni, questo Tribunale reputa, da un lato, che eventuali sequele dello stesso non rappresentino, di per sé, un ostacolo al solo trasferimento in Germania, alla "Erstaufnahmeeinrichtung" di Karlsruhe, nel vicino Baden-Württemberg; dall'altro lato, questo Tribunale è del parere che, ai fini del solo trasferimento in Germania, non sia indispensabile effettuare un "consulto medico", per riprendere i termini del ricorrente, tanto più che egli sarebbe attualmente irreperibile (cfr. incarto SEM, doc. 26); peraltro, non si può non osservare che il ricorrente non fa valere che, da dieci anni a questa parte, il menzionato infarto abbia potuto influire, più o meno negativamente, sullo svolgimento della sua esistenza; in quest'ottica si aggiunga che egli è stato in grado di lasciare la Georgia nel settembre 2020 per trasferirsi dapprima in Grecia, quindi in Germania, per poi raggiugere, quasi due anni dopo, la Svizzera nel giugno 2022, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, la Germania è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), dimodoché non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente non possa beneficiare in Germania, che dispone notoriamente di un sistema sanitario di alto livello, dell'eventuale sostegno medico di cui potrebbe aver bisogno, per esempio sul piano cardiaco (cfr., in proposito, https://www.cleiss.fr/docs/systemes-de-sante/allemagne.html), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Germania in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento, che deve intervenire, secondo la decisione impugnata, entro il 28 dicembre 2022 (cfr. decisione impugnata, pag. 4), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Germania per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Germania (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, CFA Chiasso, n. di rif. N ... (in copia);
- all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna (in copia).