Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il ricorso, manifestamente fondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente implicita violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non ha ordinato una perizia medica volta alla determinazione della sua età.
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti scorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA).
E. 4.3 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Il Tribunale resta difatti libero di raccogliere gli elementi essenziali al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale; non è però tenuto a farlo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).
E. 4.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra esposti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 5.1 Nella presente disamina, al momento dell'entrata in Svizzera il ricorrente ha indicato la data di nascita del 31 gennaio 2007 e nel corso della procedura ha inoltrato una copia della sua taskara, da cui risulta che nel 1397 (2018/2019) aveva 12 anni e una copia del suo certificato di vaccinazione, dalla quale si evince la data di nascita del 31 gennaio 2007. In Croazia, invece, il ricorrente è registrato con la data di nascita del 22 aprile 2003.
E. 5.2 Nel corso della PA-RMNA del 6 dicembre 2023, il ricorrente ha ripetuto di essere nato il 31 gennaio 2007 e ha riferito di avere 16 anni e 10 mesi. Durante il verbale, il ricorrente ha avuto visibilmente difficoltà a rispondere anche alle domande più semplici sulla sua età e a fare semplici calcoli (ad esempio: D: "Quando ha lasciato l'Afghanistan?" R: "Il 15 aprile 2023." D: "Quanti anni aveva quando ha lasciato il sua Paese?" R: "(RA riflette) Non saprei dire con precisione che età avevo.", pag. 3 del verbale PA RMNA; D: "In che anno ha iniziato a lavorare?" R: "Non so in che anno, ho iniziato a fare questo quando avevo 8 o 9 anni." D: "Dunque per quanti anni ha lavorato in totale in Afghanistan?" R: "(RA riflette e sorride) non lo so, non so per quanti anni ho lavorato in tutto.", pag. 4 del verbale PA RMNA) o ragionare in modo logico (D: "Quanti anni ha sua madre?" R: "Avrà 65 anni, non conosco la sua età e non ho mai visto la sua Tazkara." D: "Se sua madre avesse 65 anni e suo fratello 13 significherebbe che sua madre ha partorito quando aveva 52 anni, è corretto?" R: "Non conosco l'età precisa di mia madre. Può essere anche più anziana rispetto all'età che ho dichiarato.", pag. 6 del verbale PA RMNA). A causa delle scarse capacità intellettuali del ricorrente, non gli è quindi stato possibile rilasciare dichiarazioni sulla sua età o sulla sua situazione familiare che potessero sostenere che fosse minorenne.
E. 5.3 Nelle surriferite circostanze, il Tribunale ritiene che le evidenti difficoltà del ricorrente a rispondere alle domande durante il verbale trovano spiegazione nel fatto che egli non ha una formazione scolastica, è analfabeta e proviene da un contesto socio-culturale povero. Questo atto risulta peraltro evidente dalle rispose del ricorrente, in quanto non è riuscito ad effettuare nessun tipo di calcolo, anche quando una risposta chiara avrebbe indubbiamente giovato alla sua credibilità (cfr. consid. 5.2). Inoltre, al contrario di quello che ritiene l'autorità inferiore, va rilevato che il fatto che il ricorrente ha memorizzato alcune informazioni (ad esempio la data di nascita, la data della partenza dal Afghanistan o dell'arrivo in Bulgaria, cfr. pag. 3 e 8 del verbale PA RMNA) non è in contraddizione con la valutazione del l'analfabetismo visto che è verosimile che il ricorrente ha memorizzato delle informazioni importanti come preparazione del PA RMNA. Inoltre, va evidenziato che la sua difficoltà a rispondere alle domande deriva anche dai problemi di salute del ricorrente, visto che gli è stato diagnosticato und disturbo post-traumatico da stress (cfr. diagnosi del 13 dicembre 2023).
E. 5.4 Considerato il background socioculturale e l'analfabetismo del ricorrente, che hanno significamene influito sulla sua capacita di rispondere alle domande della PA-RMNA; lo stato piscologico del ricorrente, cosi come la presenza di una copia della taskera e del certificato di vaccinazione, si ritiene che ci fossero sufficienti elementi di dubbio perché la SEM dovesse procedere ad una perizia medica per l'accertamento dell'età prima di decidere di considerare il ricorrente maggiorenne. Il solo fatto che in Croazia sia stata inserita una data di nascita diversa non è in grado di modificare questa valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto.
E. 5.5 Nelle surriferite circostanze, il Tribunale, non ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che vi è una necessità di ordinare una perizia medica al fine di accertare l'età anagrafica del ricorrente come richiesto dalla sua rappresentante legale alla fine del verbale e nel gravame. Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha violato il suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e la massima inquisitoria.
E. 5.6 Considerati i sopra già esposti principi (cfr. consid. 4.3) nella fattispecie, a parte risultare necessario un complemento istruttorio circa l'età del ricorrente, salvaguardandone di convesso anche il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare tali evenienze, le quali, per definizione, saranno nuove (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3), un rinvio degli atti all'autorità inferiore si impone.
E. 6 Pertanto, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la decisione litigiosa annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda ad un complemento istruttorio ed emani una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA; cfr. anche la sentenza del TAF D-2098/2018 dell'8 luglio 2018 consid. 3.1 e 3.2, nonché le DTAF 2012/21 consid. 5 e 2010/21 consid. 8.4). In questo senso la SEM dovrà ordinare una perizia medica al fine di accertare l'età anagrafica del ricorrente. Visto l'esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali, possono senz'altro essere lasciate aperte.
E. 7 Con l'emanazione di questa sentenza le misure supercautelari pronunciate il 1° maggio 2024 sono revocate, e la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
E. 8 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e non si attribuisce al ricorrente nessuna indennità per spese ripetibili, dato che egli è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM (artt. 111ater e 102h LAsi).
E. 9 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 22 aprile 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istrittoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Le misure supercautelari pronunciate il 1° maggio 2024 dal Tribunale sono revocate.
3. La domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non si assegnano indennità ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2687/2024 Sentenza dell'8 maggio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 ottobre 2023, dichiarandosi minorenne. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", in data 17 ottobre 2023, è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il 3 ottobre 2023. B. Il 18 ottobre 2023, l'interessato ha sottoscritto la procura per il mandato di rappresentanza legale. C. Per il tramite dello scritto del 1° dicembre 2023, il rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore, in copia, la taskara e il certificato di vaccinazione di questo. D. Il 6 dicembre 2023, il richiedente è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per minorenni non accompagnati (di seguito PA RMNA). E. L'autorità elvetica competente, in data 7 dicembre 2023, ha presentato alla sua omologa croata una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). F. Il 21 dicembre 2023, la Croazia ha accettato la domanda di ripresa in carico dell'interessato, basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. G. Con decisione del 22 aprile 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Croazia, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento, ed osservando come un eventuale ricorso contro la decisione non avesse effetto sospensivo. H. L'interessato, per mezzo del ricorso del 30 aprile 2024, è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, postulando, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha concluso, in via principale, al riconoscimento del ricorrente come minorenne e all'annullamento della decisione impugnata e l'esaminazione nel quadro di una procedura nazionale in Svizzera o, in via subordinata, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Egli ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. I. Il Tribunale, il 1° maggio 2024, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, a titolo di misura supercautelare. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorso, manifestamente fondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1. Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente implicita violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non ha ordinato una perizia medica volta alla determinazione della sua età. 4.2. Nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti scorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA). 4.3. Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Il Tribunale resta difatti libero di raccogliere gli elementi essenziali al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale; non è però tenuto a farlo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.4. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra esposti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 5. 5.1. Nella presente disamina, al momento dell'entrata in Svizzera il ricorrente ha indicato la data di nascita del 31 gennaio 2007 e nel corso della procedura ha inoltrato una copia della sua taskara, da cui risulta che nel 1397 (2018/2019) aveva 12 anni e una copia del suo certificato di vaccinazione, dalla quale si evince la data di nascita del 31 gennaio 2007. In Croazia, invece, il ricorrente è registrato con la data di nascita del 22 aprile 2003. 5.2. Nel corso della PA-RMNA del 6 dicembre 2023, il ricorrente ha ripetuto di essere nato il 31 gennaio 2007 e ha riferito di avere 16 anni e 10 mesi. Durante il verbale, il ricorrente ha avuto visibilmente difficoltà a rispondere anche alle domande più semplici sulla sua età e a fare semplici calcoli (ad esempio: D: "Quando ha lasciato l'Afghanistan?" R: "Il 15 aprile 2023." D: "Quanti anni aveva quando ha lasciato il sua Paese?" R: "(RA riflette) Non saprei dire con precisione che età avevo.", pag. 3 del verbale PA RMNA; D: "In che anno ha iniziato a lavorare?" R: "Non so in che anno, ho iniziato a fare questo quando avevo 8 o 9 anni." D: "Dunque per quanti anni ha lavorato in totale in Afghanistan?" R: "(RA riflette e sorride) non lo so, non so per quanti anni ho lavorato in tutto.", pag. 4 del verbale PA RMNA) o ragionare in modo logico (D: "Quanti anni ha sua madre?" R: "Avrà 65 anni, non conosco la sua età e non ho mai visto la sua Tazkara." D: "Se sua madre avesse 65 anni e suo fratello 13 significherebbe che sua madre ha partorito quando aveva 52 anni, è corretto?" R: "Non conosco l'età precisa di mia madre. Può essere anche più anziana rispetto all'età che ho dichiarato.", pag. 6 del verbale PA RMNA). A causa delle scarse capacità intellettuali del ricorrente, non gli è quindi stato possibile rilasciare dichiarazioni sulla sua età o sulla sua situazione familiare che potessero sostenere che fosse minorenne. 5.3. Nelle surriferite circostanze, il Tribunale ritiene che le evidenti difficoltà del ricorrente a rispondere alle domande durante il verbale trovano spiegazione nel fatto che egli non ha una formazione scolastica, è analfabeta e proviene da un contesto socio-culturale povero. Questo atto risulta peraltro evidente dalle rispose del ricorrente, in quanto non è riuscito ad effettuare nessun tipo di calcolo, anche quando una risposta chiara avrebbe indubbiamente giovato alla sua credibilità (cfr. consid. 5.2). Inoltre, al contrario di quello che ritiene l'autorità inferiore, va rilevato che il fatto che il ricorrente ha memorizzato alcune informazioni (ad esempio la data di nascita, la data della partenza dal Afghanistan o dell'arrivo in Bulgaria, cfr. pag. 3 e 8 del verbale PA RMNA) non è in contraddizione con la valutazione del l'analfabetismo visto che è verosimile che il ricorrente ha memorizzato delle informazioni importanti come preparazione del PA RMNA. Inoltre, va evidenziato che la sua difficoltà a rispondere alle domande deriva anche dai problemi di salute del ricorrente, visto che gli è stato diagnosticato und disturbo post-traumatico da stress (cfr. diagnosi del 13 dicembre 2023). 5.4. Considerato il background socioculturale e l'analfabetismo del ricorrente, che hanno significamene influito sulla sua capacita di rispondere alle domande della PA-RMNA; lo stato piscologico del ricorrente, cosi come la presenza di una copia della taskera e del certificato di vaccinazione, si ritiene che ci fossero sufficienti elementi di dubbio perché la SEM dovesse procedere ad una perizia medica per l'accertamento dell'età prima di decidere di considerare il ricorrente maggiorenne. Il solo fatto che in Croazia sia stata inserita una data di nascita diversa non è in grado di modificare questa valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto. 5.5. Nelle surriferite circostanze, il Tribunale, non ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che vi è una necessità di ordinare una perizia medica al fine di accertare l'età anagrafica del ricorrente come richiesto dalla sua rappresentante legale alla fine del verbale e nel gravame. Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha violato il suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e la massima inquisitoria. 5.6. Considerati i sopra già esposti principi (cfr. consid. 4.3) nella fattispecie, a parte risultare necessario un complemento istruttorio circa l'età del ricorrente, salvaguardandone di convesso anche il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare tali evenienze, le quali, per definizione, saranno nuove (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3), un rinvio degli atti all'autorità inferiore si impone.
6. Pertanto, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la decisione litigiosa annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda ad un complemento istruttorio ed emani una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA; cfr. anche la sentenza del TAF D-2098/2018 dell'8 luglio 2018 consid. 3.1 e 3.2, nonché le DTAF 2012/21 consid. 5 e 2010/21 consid. 8.4). In questo senso la SEM dovrà ordinare una perizia medica al fine di accertare l'età anagrafica del ricorrente. Visto l'esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali, possono senz'altro essere lasciate aperte.
7. Con l'emanazione di questa sentenza le misure supercautelari pronunciate il 1° maggio 2024 sono revocate, e la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 8. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e non si attribuisce al ricorrente nessuna indennità per spese ripetibili, dato che egli è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM (artt. 111ater e 102h LAsi).
9. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 22 aprile 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istrittoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Le misure supercautelari pronunciate il 1° maggio 2024 dal Tribunale sono revocate.
3. La domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non si assegnano indennità ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch