Naturalizzazione ordinaria
Sachverhalt
A. A._______ (il ricorrente), cittadino italiano nato il ... a ..., munito di un permesso C UE/AELS, di professione ... e direttore delle vendite di "... SA", risiede dal 2008 nei Grigioni, a ..., con la sua moglie italiana che ha sposato nel 2010. B. Il 4 gennaio 2020, il ricorrente ha depositato all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (UMDC) una domanda di naturalizzazione ordinaria. Il 21 gennaio 2020, ai fini della procedura, l'UMDC ha raccolto i dati personali del ricorrente, eseguendo inoltre un colloquio con lui. Il 3 marzo 2020, il Comune di ... ha esaminato la domanda del ricorrente e l'ha accolta, concedendogli l'attinenza comunale. Il 15 luglio 2020, l'UMDC ha proposto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di rilasciare al ricorrente l'autorizzazione federale di naturalizzazione. C. Il 28 luglio 2020, il ricorrente è stato condannato dalla Procura pubblica dei Grigioni (PPG), mediante decreto d'accusa ("Strafbefehl") non impugnato, ad una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 370.- ciascuna, con la condizionale e un periodo di prova di due anni, nonché ad una multa di fr. 8'800.- senza la condizionale. La PPG ha imputato al ricorrente una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01), e ciò per avere condotto, il 13 aprile 2020, la sua autovettura sulla strada nazionale A29 alla velocità di 131 km/h, dopo deduzione della tolleranza di 6 km/h, nonostante il limite di velocità di 80 km/h. D. Il 12 maggio 2021, la SEM ha trasmesso al ricorrente il documento "Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici", invitandolo a rispedirla datata e firmata. E. Il 19 luglio 2021, tramite il suo legale, il ricorrente ha fatto pervenire alla SEM la detta dichiarazione, indicando in particolare di avere rispettato la sicurezza e l'ordine pubblici sia in Svizzera che all'estero. Nel suo scritto accompagnatorio, al quale ha allegato una copia del decreto d'accusa della PPG, il ricorrente ha spiegato l'infrazione, ricondotta ad un "insolito modus operandi" da parte sua, con il fatto che voleva raggiungere al più presto suo figlio a ..., perché temeva che quest'ultimo avesse contratto il COVID-19. F. Il 6 ottobre 2021, la SEM ha comunicato al ricorrente che, vista la condanna del 28 luglio 2020 con iscrizione nel casellario giudiziale visibile per l'autorità, la condizione del rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici, necessaria per ottenere l'autorizzazione federale di naturalizzazione, non era soddisfatta. La SEM ha prefisso al ricorrente un termine fino al 15 dicembre 2021 per prendere posizione al riguardo e per inoltrare eventuali documenti rilevanti. Il 14 dicembre 2021, il ricorrente ha riproposto alla SEM la giustificazione, da lui già esposta nello scritto del 19 luglio 2021, per il suo "eccesso di velocità", puntualizzando tra l'altro che "non ha mai ricevuto analoghe condanne in passato, né ha mai ricevuto multe per infrazioni lievi o medio/gravi alle norme della circolazione stradale. Nemmeno è mai stato condannato in passato per altri tipi di reati [...]". G. Il 24 marzo 2022, riferendosi alla legge federale sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0) e alla relativa ordinanza del 17 giugno 2016 (OCit, RS 141. 01), nonché al proprio "Manuale sulla cittadinanza per domande dal 1.1.2018" (Manuale; cfr. www.sem.admin.ch, alle rubriche "Pubblicazioni e servizi" e "Istruzioni e circolari"), la SEM ha annunciato al ricorrente di non considerarlo integrato con successo a causa della condanna da lui subita il 28 luglio 2020, informandolo nel medesimo tempo che avrebbe potuto depositare una nuova domanda di naturalizzazione a partire dal 28 luglio 2030. La SEM gli ha inoltre fissato un termine fino al 25 aprile 2022 per esigere, se del caso, una decisione formale. H. Il 18 maggio 2022, come richiestole, la SEM ha emanato una decisione, con la quale ha respinto la domanda di concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, accollando al ricorrente un emolumento di fr. 300.-, dai quali ha detratto fr. 100.- da lui già versati. La SEM ha addotto come motivo il non rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici a causa della condanna del 28 luglio 2020. I. Il 20 giugno 2022, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la decisione della SEM sia "annullata rispettivamente riformata" e che egli sia autorizzato a "presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria una volta trascorso il periodo di prova più un periodo aggiuntivo di sei mesi" (petito). In sunto, dopo avere ricordato le circostanze in cui l'infrazione alla LCStr ha avuto luogo, il ricorrente puntualizza innanzitutto di avere "a suo carico un'unica condanna", ossia quella pronunciata dalla PPG il 28 luglio 2020 (ricorso, § 3 [consid. C, E e F]). Egli aggiunge che, esercitando la professione di ..., "non è abituato, proprio per sua formazione, a disattendere le norme della circolazione", e che è "una persona molto stimata e responsabile nel suo campo [...] vive da molti anni in Svizzera ed è ben integrato nella realtà locale [...] si è costruito una famiglia e ha sempre pagato regolarmente le proprie imposte", per cui ha dimostrato di essersi "familiarizza[to] con il modo di vita, con gli usi e con i costumi svizzeri" (§ 3). Alla luce di ciò, egli rimprovera alla SEM di essere incorsa in una violazione del principio di proporzionalità indicando che egli potrà inoltrare una nuova domanda di naturalizzazione ordinaria soltanto il 27 luglio 2030 (§ 4). In proposito egli argomenta che questo termine dovrebbe essere fissato, affinché si configuri come "misura adeguata", a scadenza del periodo di prova previsto nel decreto d'accusa dell'UMDC "più un periodo aggiuntivo di sei mesi" (§ 4). J. Il 28 giugno 2022, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 29 agosto successivo, un anticipo di fr. 1'200.- equivalente alle presunte spese processuali, ciò che è avvenuto il 20 luglio seguente. Questo Tribunale ha quindi dato avvio allo scambio degli scritti. K. Il 24 agosto 2022, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi a proporne il rigetto. Il 20 febbraio 2023, il ricorrente ha replicato, riaffermando, in sostanza, i propri argomenti e le proprie conclusioni. L. Il 29 settembre 2023, la SEM ha duplicato, ribadendo la necessità di respingere il ricorso. Il 7 febbraio 2024, questo Tribunale ha trasmesso una copia della duplica al ricorrente, concludendo, fatte salve eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti, lo scambio degli scritti. M. Il 5 marzo 2024, rappresentato da un nuovo legale come da procura che ha annesso, il ricorrente ha inoltrato una triplica, corredata di un CV, criticando la SEM per avere basato la sua decisione "su un solo criterio, ovvero quello della criminalità", e per aver applicato "in modo schematico e meccanico un manuale che non è in linea con il comando costituzionale della proporzionalità" (§§ 5 a 10), per cui egli ripropone le conclusioni formulate nel ricorso. A supporto delle sue riflessioni il ricorrente cita una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo (VGZH), dell'11 novembre 2021, relativa ad una procedura di naturalizzazione ordinaria, cresciuta in giudicato incontestata (VB.2021.00542). Il 15 luglio 2024, questo Tribunale ha trasmesso alla SEM per conoscenza una copia della triplica con gli allegati. N. Il 16 febbraio 2026, il ricorrente si è di nuovo rivolto a questo Tribunale per ribadire la sua richiesta di concedergli la cittadinanza svizzera, rinviando alla sentenza del Tribunale federale (TF) 1C_350/2024 del 21 maggio 2025.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il suo rifiuto di concedere l'autorizzazione federale per la naturalizzazione ordinaria del ricorrente, pronunciato il 18 maggio 2022, rifiuto che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA. Siccome contro le decisioni di questo Tribunale concernenti il rilascio dell'autorizzazione federale per la naturalizzazione ordinaria è dato il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, questo Tribunale è competente a conoscere la presente controversia in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. DTF 149 I 91 consid. 2).
E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, particolarmente toccato dalla decisione della SEM di cui è il destinatario, l'ha impugnata tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo spese di fr. 1'200.-, per cui il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
E. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA).
E. 2.2 Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti dovendo comunque cooperare in diversi modi (artt. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA). Esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se indicato, e ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (artt. 19 e 33 cpv. 1 PA in combinato disposto con gli artt. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273]).
E. 2.3 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iura novit curia).
E. 3 Il presente litigio verte sulla decisione della SEM, del 18 maggio 2022, di rifiutare la concessione dell'autorizzazione federale per la naturalizzazione ordinaria del ricorrente a causa della condanna da lui subita il 28 luglio 2020.
E. 4 Si pone innanzitutto la questione del diritto applicabile ratione temporis alla fattispecie.
E. 4.1 Il 1° gennaio 2018, con l'entrata in vigore della nuova LCit e della relativa OCit, la vecchia legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit), senza ordinanza, è stata abrogata (art. 49 LCit e cifra 1 del suo allegato [RU 2016 2561]). Secondo le disposizioni transitorie della LCit (irretroattività), l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit). Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della LCit sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda (art. 50 cpv. 2 LCit). In concreto, considerato che il ricorrente ha depositato la sua domanda di naturalizzazione ordinaria il 4 gennaio 2020, ossia dopo il 1° gennaio 2018, è la LCit con l'OCit che si applica.
E. 4.2 Il 23 gennaio 2023 è entrata in vigore la legge sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 17 giugno 2016 (LCaGi, RS 330 [RU 2022 600, FF 2014 4929]). Secondo le sue disposizioni transitorie essa si applica anche alle sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato prima della sua entrata in vigore (art. 70 cpv. 1 LCaGi). Pure il 23 gennaio 2023 è entrata in vigore l'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 19 ottobre 2022 (OCaGi, RS 331). In concreto, non essendo stato impugnato dal ricorrente (cfr. consid. C), il decreto d'accusa della PPG del 28 luglio 2020 è divenuto sentenza passata in giudicato il medesimo giorno (cfr. art. 354 cpv. 3 del Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0], nonché l'estratto del casellario giudiziale [cfr. incarto SEM, pag. 6]). Pertanto, la LCaGi e l'OCaGi si applicano alla fattispecie.
E. 4.3 È inoltre necessario sottolineare che, quando la SEM ha emanato la decisione impugnata (cfr. consid. H), era ancora applicabile il Titolo sesto (Del casellario giudiziale) del Codice penale, nella sua versione in vigore il 18 maggio 2022 (CP, RS 311.0), in particolare il vecchio art. 369 cpv. 3 CP (eliminazione dell'iscrizione).
E. 5.1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale (attinenza) e la cittadinanza di un Cantone (art. 37 cpv. 1 Costituzione federale [Cost., RS 101]). La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso (art. 38 cpv. 2 Cost.). Così, gli stranieri acquistano la cittadinanza svizzera mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune, riservata l'autorizzazione federale (cfr. art. 13 LCit). Questi tre livelli dell'acquisizione della nazionalità svizzera sono indissolubilmente legati (cfr. sentenza del TF 1D_3/2016 del 27 aprile 2017 consid. 2; DTAF 2013/34 consid. 5).
E. 5.2 In linea di massima non sussiste un diritto al rilascio dell'autorizzazione federale, anche se le condizioni legali sono soddisfatte (cfr. le sentenze del TAF F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 5, F-1704/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.2, F-5322/2017 del 20 dicembre 2019 consid. 8.2, F-2877/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.4.1 e C-7590/2014 del 28 settembre 2015 consid. 4.3.1; cfr. anche Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, nn. 539, 549 e 554; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, pag. 716; Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pagg. 110 e 276, con i rinvii). Nondimeno, alcuni autori riconoscono l'esistenza di un "quasi diritto" alla naturalizzazione (cfr. Achermann/Von Rütte, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n. 35 ad art. 38 Cost.; Sow/Mahon, in: Amarelle/ Nguyen [editori], Loi sur la nationalité, vol. 5, 2014, pag. 49, cifra 2.1.2, n. 8, al quale rimanda la sentenza del TAF F-349/2016 del 10 maggio 2019 consid. 5.2; Fanny De Weck, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed., 2019, n. 2 ad art. 13 LCit). Comunque sia, il Tribunale federale ha chiarito che, anche se non sussiste un diritto alla naturalizzazione, sarebbe arbitrario e contrario al principio di uguaglianza non naturalizzare un richiedente che ne adempie tutte le condizioni (DTF 146 I 49 consid. 2).
E. 6.1 La Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente: a) è titolare di un permesso di domicilio; e b) dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda (art. 9 cpv. 1 LCit [condizioni formali]).
E. 6.2 La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: a) si sia integrato con successo; b) si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e c) non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 LCit [condizioni materiali]). Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: a) dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b) dal rispetto dei valori della Costituzione federale; c) dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; d) dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; nonché e) dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale (art. 12 cpv. 1 LCit [criteri d'integrazione]). Questi cinque criteri d'integrazione, enumerati in maniera non esaustiva ("segnatamente"), sono cumulativi (cfr. Céline Gutzwiller, La loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014: les conditions de naturalisation, in: Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, pagg. 5 e 6). In questo senso basta dunque che uno di essi non sia soddisfatto per poter negare, nel quadro di una ponderazione globale dei criteri a-e, se del caso valutando anche eventuali altri criteri (cfr. consid. 6.5 qui di seguito), che l'integrazione sia riuscita (cfr. sentenza del TF 2C_1017/2018 del 23 aprile 2019 consid. 4.2 in fine ["incapacité crasse à se conformer au système juridique suisse"]; cfr. anche le sentenze del TAF F-5233/2022 del 5 settembre 2023 consid. 5.2, F-791/2021 del 9 gennaio 2023 consid. 4.2 e F-3769/2020 del 18 novembre 2020 consid. 3.5; cfr. inoltre Peter Uebersax et al., Migrationsrecht, Zurigo/San Gallo, 2021, pag. 353). Il Consiglio federale ha spiegato che questa formulazione della nozione di integrazione "corrisponde ampiamente nei contenuti alla legge vigente [vLCit]. Tuttavia nel nuovo enunciato la nozione di integrazione viene allineata a quella contenuta nel diritto in materia di stranieri [cfr. artt. 4 e 58a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 {LStrI, RS 142.20}]" (Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera del 4 marzo 2011, FF 2011 2567, pag. 2574).
E. 6.3 "Incaricato d'eseguire" la LCit (art. 48 LCit), il Consiglio federale ha concretizzato l'art. 12 cpv. 1 LCit, precisando che il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l'ordine pubblici in quanto, segnatamente, non rispetta in modo grave o ripetuto disposizioni di legge e decisioni delle autorità (art. 4 cpv. 1 lett. a OCit). Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione visibile per la SEM relativa, in particolare, ad una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere (art. 4 cpv. 2 lett. d OCit). Negli altri casi in cui sussiste un'iscrizione visibile per la SEM nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull'entità della sanzione (art. 4 cpv. 3 1a frase OCit). È opportuno notare che questo Tribunale può procedere, se lo considera necessario, ad un controllo pregiudiziale ("vorfrageweise Überprüfung") della legalità e della costituzionalità delle ordinanze del Consiglio federale, in concreto dell'art. 4 OCit rispetto agli artt. 11 lett. a, 12 e 48 LCit (cfr. le DTF 139 II 460 consid. 2.1 e 136 II 337 consid. 5.1).
E. 6.4 Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio [dal casellario giudiziale] dopo 10 anni (vecchio art. 369 cpv. 3 CP). Questa disposizione, abrogata dall'allegato 1 n. 3 della LCaGi, è stata sostituita dagli artt. 18 cpv. 1 e 38 cpv. 3 lett. d LCaGi. L'art. 18 cpv. 1 lett. a-c LCaGi stabilisce che le sentenze originarie svizzere concernenti un reato previsto dal diritto federale commesso da un adulto sono iscritte se sono passate in giudicato, sono state pronunciate da un'autorità penale ordinaria e, in particolare, l'autore è stato riconosciuto colpevole di un crimine o di un delitto. L'art. 38 cpv. 3 lett d LCaGi statuisce che le sentenze originarie prevedenti una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa inflitta a un adulto cessano di figurare nell'estratto 2 per l'autorità dopo 10 anni.
E. 6.5 In questo contesto legale il Tribunale federale ha puntualizzato che le condizioni di naturalizzazione, e in particolare le esigenze di integrazione, devono essere, complessivamente, proporzionali e non discriminatorie e non devono apparire eccessive. È quindi necessario un apprezzamento complessivo di tutti i criteri pertinenti nel singolo caso. La valutazione deve rimanere equilibrata e non può fondarsi su un'evidente sproporzione tra l'apprezzamento di tutti i criteri determinanti. Fondamentale è pertanto la presa in conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie da esaminare (cfr. le DTF 146 I 49 consid. 4, già citata, e 141 I 60 consid. 3.5; cfr. anche la sentenza del TF 1C_141/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2). Nella sua sentenza a cinque giudici con udienza pubblica, del 21 maggio 2025 (1C_350/2024), che ha annullato la sentenza del TAF F-1531/2023 dell'8 maggio 2024 concernente una causa di naturalizzazione ordinaria relativa ad un rifugiato riconosciuto, il Tribunale federale ha ribadito che "die Beurteilung, ob eine einbürgerungswillige Person erfolgreich integriert ist, hat unter Würdigung aller massgeblichen Gesichtspunkte zu erfolgen. Die Fokussierung auf ein einziges Kriterium ist unzulässig, es sei denn, dieses falle, wie etwa eine erhebliche Straffälligkeit, bereits für sich allein entscheidend ins Gewicht. Erforderlich ist eine Gesamtwürdigung aller massgeblichen Aspekte im Einzelfall. Ein Manko bei einem Gesichtspunkt kann, so lange dieser nicht für sich allein den Ausschlag gibt, durch Stärken bei anderen Kriterien ausgeglichen werden" (consid. 4.3). Il Tribunale federale ha puntualizzato che questo Tribunale "hat sich in unzulässiger Weise auf ein einziges Kriterium - das Nichtbeachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - gestützt, um eine erfolgreiche Integration zu verneinen. Gleichzeitig hat [es] nicht ausgeführt, inwiefern der angeführte Mangel bei diesem Kriterium - die erwähnte Verurteilung wegen Übermüdung am Steuer - entscheidend ins Gewicht falle" (consid. 4.4). In conclusione, dopo aver effettuato un'analisi del caso applicando gli altri criteri d'integrazione sulla base dei dati disponibili (cfr. consid. 6.2), il Tribunale federale ha reputato che "da sich das SEM in seinem Entscheid jedoch nicht zu den weiteren Integrationskriterien geäussert hat, ist die Sache an dieses zurückzuweisen. Sind die formellen und materiellen Voraussetzungen erfüllt, so erteilt das SEM die Einbürgerungsbewilligung des Bundes und stellt diese der kantonalen Einbürgerungsbehörde zum Entscheid über die Einbürgerung zu (Art. 13 Abs. 3 BüG)" (consid. 6.3).
E. 6.6 Rispetto alla valenza del Manuale della SEM, le cui istruzioni rientrano nella categoria delle direttive amministrative in senso lato (in tedesco: "Weisungen"; in francese: "Directives"), è opportuno evidenziare quanto segue. Secondo la giurisprudenza, le direttive amministrative esplicano effetti solamente nei confronti dell'amministrazione, di cui esprimono il punto di vista sull'applicazione di una determinata norma di diritto, senza tuttavia fornirne un'interpretazione vincolante. Ciò non significa però che il giudice non ne tenga conto; al contrario, egli deve considerare il modo di vedere dell'amministrazione quando esso corrisponde ad un'interpretazione soddisfacente delle disposizioni legali applicabili alla fattispecie. Il giudice si scosta da questa interpretazione soltanto se le direttive amministrative stabiliscono delle regole che non sono conformi alle disposizioni legali applicabili (cfr. le DTF 145 V 84 consid. 6.1.1, 142 V 442 consid. 5.2, 140 V 314, 133 V 587 consid. 6.1 e 133 V 257 consid. 3.2; cfr. sentenza del TF 1C_350/2024, già citata, consid. 4.3 e 4.5; cfr. anche le sentenze del TAF F-2022/2018 del 27 settembre 2019 consid. 5.2 e F-2877/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 5.3). Fatta questa premessa, il Manuale sottolinea in particolare che, riguardo all'ordine e alla sicurezza pubblici, "il fatto di non rispettare le prescrizioni legali una volta o di commettere un reato minore non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione. Invece i reati di scarsa gravità, ma ripetuti, devono essere considerati, nella loro globalità, come una violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici" (capitolo 4, § 422/111/1; in tedesco: "Die einmalige Missachtung gesetzlicher Vorschriften oder die Verübung eines Bagatelldelikts stellt kein Einbürgerungshindernis dar. [...]"; in francese: "Le fait de ne pas respecter des prescriptions légales une fois ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation. [...]"). Il Manuale precisa che, "per valutare se la violazione di prescrizioni legali o di decisioni delle autorità è grave, occorre prendere in considerazione la natura del bene giuridico minacciato e l'appartenenza del reato a un ambito criminale particolarmente grave con dimensione transfrontaliera" (§ 422/111/1). Il Manuale soggiunge che, nei casi previsti all'art. 4 cpv. 2 lett. a/e OCit, "l'integrazione è lacunosa e la volontà di integrarsi è insufficiente. Bisogna dunque prendere in considerazione il termine di scadenza dei dati che figurano nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 38 LCaGi. Il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici nonché dei valori svizzeri risulta infatti carente e la naturalizzazione deve essere esclusa se l'iscrizione figura nell'estratto 2 per l'autorità" (capitolo 4, § 422/113).
E. 6.7 È ancora utile osservare che, in virtù del principio della separazione dei poteri ("Grundsatz der Gewaltentrennung"), una sentenza penale non vincola fondamentalmente l'autorità amministrativa. Tuttavia, in ossequio al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico ("Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung"), l'autorità amministrativa deve, per evitare il più possibile decisioni contraddittorie, attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto (cfr. le DTF 124 II 103 consid. 1c/aa e 123 II 97 consid. 3c/aa; cfr. le sentenze del TF 1C_33/2018 del 6 luglio 2018 consid. 3.2, 1C_147/2011 dell'11 gennaio 2012 consid. 2.4 e 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3 [circolazione stradale]; cfr. anche le sentenze del TAF F-4166/201 del 17 gennaio 2024 consid. 5.2 e F-3930/2020 del 14 maggio 2021 consid. 5.2.1).
E. 7.1 In concreto, nel suo decreto d'accusa del 28 luglio 2020, la PPG ha accertato che il ricorrente non ha rispettato il limite di velocità di 80 km/h sull'A29 all'altezza del Comune di ... (GR), commettendo un eccesso di velocità, dopo detrazione della tolleranza di 6 km/h, pari a 51 km/h (cfr. incarto SEM, pag. 3 [consid. C]). La PPG ha qualificato questo fatto come una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, il ricorrente avendo creato un serio pericolo per la sicurezza altrui o comunque assunto il rischio di detto pericolo (cfr. le DTF 143 IV 508 consid. 1.3 e 132 II 234 consid. 3.1 con i riferimenti, nonché le sentenze del TF 6B_698/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 5.2 e 6B_148/2016 del 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 con i rinvii). Per questa ragione la PPG gli ha inflitto una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 370.- ciascuna, sospesa durante un periodo di prova di due anni, e una multa di fr. 8'800.- senza condizionale. Il ricorrente non si è opposto al decreto d'accusa, per cui esso è diventato sentenza passata in giudicato il 28 luglio 2020. Questo significa, in definitiva, che l'iscrizione della condanna del ricorrente nel casellario giudiziale è valida per 10 anni, ossia dal 28 luglio 2020 al 27 luglio 2030 (cfr. gli artt. 18 cpv. 1 lett. a e 38 cpv. 3 lett. d LCaGi [consid. 6.4]; cfr. anche la decisione impugnata, pag. 3).
E. 7.2 A proposito dell'infrazione commessa dal ricorrente, questo Tribunale deve constatare, seguendo la PPG, che essa risulta essere grave ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LStrI ("[...], violando gravemente le norme della circolazione [...]") e della giurisprudenza (cfr., ad esempio, la DTF 143 IV 508, già citata, consid. 1.3; cfr. anche la dottrina : Yvan Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Olivier Riske: Code suisse de la circulation routière commenté, 5a ed., 2024, n. 4 ad art. 90 LCStr). Essa non raggiunge invece il grado della gravità qualificata dei reati detti da "pirata della strada" ("chauffard") dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LStrI (cfr, tra le altre, la DTF 142 IV 137 consid. 11; cfr. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske: op. cit., n. 5 ad art. 90 LCStr). Ciò precisato, siccome la pena inflitta al ricorrente, ossia 120 aliquote giornaliere, oltrepassa le 90 aliquote, e che essa è visibile per la SEM, egli "non è", secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. d OCit, "considerato integrato con successo". Si osservi che l'art. 4 cpv. 2 OCit, così come il cpv. 1 del medesimo articolo, prevede un automatismo tra misura della pena e integrazione riuscita che non si ritrova invece all'art. 4 cpv. 3 OCit, "welcher dem SEM - [...] - ausdrücklich ein Ermessen überträgt, ob die Bewerberin oder der Bewerber erfolgreich integriert ist oder nicht" (sentenza del TF 1C_350/2024, già citata, consid. 4.5). Stando così le cose, ci si deve chiedere se l'iscrizione di dieci anni della pena pecuniaria nel casellario giudiziale (cfr. art. 38 cpv. 3 lett. d LCaGi) implica, come sembra intendere la SEM, che si debba considerare anche l'integrazione non riuscita per dieci anni (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. d OCit). Un tale automatismo priverebbe la stessa SEM, questo Tribunale e il Tribunale federale di qualsiasi margine d'apprezzamento necessario per applicare la legge in modo differenziato in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso. Ora, la giurisprudenza del Tribunale federale, ampiamente esposta al consid. 6.5, impone che si proceda ad un apprezzamento complessivo di tutti i criteri enumerati, non esaustivamente, all'art. 12 LCit, e che, se uno di questi criteri risulta insufficientemente adempiuto, in concreto a causa della condanna dovuta all'eccesso di velocità, è necessario spiegare per quale motivo la condanna in questione sarebbe decisiva per negare che l'integrazione sia riuscita. In proposito questo Tribunale deve rilevare che la SEM non ha effettuato questa analisi, applicando schematicamente l'art. 4 cpv. 2 lett. d OCit e, di conseguenza, facendo corrispondere la durata fissa dell'iscrizione con la durata della (presunta) non integrazione. Si aggiunga che il Manuale non permette di rispondere chiaramente alla questione se l'unica violazione grave della legge commessa dal ricorrente, nell'assenza di qualsiasi altra infrazione, basta, senza differenziare la natura del bene giuridico leso o minacciato (sicurezza altrui) dalla natura degli altri beni giuridici (integrità fisica, patrimonio, ecc.), per reputare che l'integrazione non possa essere considerata come riuscita almeno fino al 27 luglio 2030 (cfr. consid. 6.6 e 7.1). Se così fosse, dato che l'integrazione è definita nella LCit, all'art. 4 cpv. 2 lett. d OCit si attribuirebbe un contenuto di legge formale, ciò che non è compatibile con la delega dell'art. 48 LCit (cfr. consid. 6.3).
E. 7.3 Riassumendo, questo Tribunale rileva che la SEM ha limitato l'esame della domanda di autorizzazione federale ad un unico criterio, ossia quello del rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici enunciato all'art. 12 cpv. 1 lett. a LCit, dandogli praticamente una valenza esclusiva riguardo agli altri criteri dell'art. 12 cpv. 1 lett. b-e dell'art. 11 lett. b-c LCit (cfr. decisione impugnata §§ 2 a 4). Ora, in applicazione della chiara giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 6.5), e preso nota, a titolo d'esempio di giurisprudenza cantonale, della sentenza del VGZH, a cui si riferisce la triplica (§§ 5-7), si deve osservare che l'iscrizione di dieci anni di una pena pecuniaria nel casellario giudiziale non può comportare di per sé, a causa della sua lunga durata, che la persona oggetto dell'iscrizione debba essere per forza, in modo automatico, considerata non integrata con successo, prospettivamente, fino alla scadenza dell'intero lasso di tempo di dieci anni. In effetti, senza un esame intermedio, per esempio dopo il periodo di prova della pena pecuniaria sospesa, magari con l'aggiunta di un intervallo supplementare, come avanzato dal ricorrente, variabile a seconda della gravità della pena, le conseguenze negative del non rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici (integrazione non riuscita) durerebbero per un periodo non comprimibile eccessivo dal punto di vista della proporzionalità (cfr. consid. 6.5). Questo vale indipendentemente dal tenore dell'art. 4 cpv. 2 lett. d OCit (legge materiale [consid. 6.3]) in combinato disposto con l'art. 38 cpv. 3 lett. d LCaGi. Ciò posto, va rilevato prudenzialmente, nella misura in cui è possibile valutare prima facie il caso sulla base dei dati che si evincono dall'incarto, quanto segue. Il ricorrente, cittadino italiano nato e cresciuto in Svizzera, è titolare di un permesso di domicilio C UE/AELS, il quale "è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni" e comporta che egli sia "integrato" (art. 34 cpv. 1 e cpv. 2 lett. LStrI [consid. A]; N.B.: nulla indica che il permesso di domicilio gli sia stato revocato o sostituito con un permesso B UE/AELS a causa della pena pecuniaria da lui subita). In questo senso, la titolarità di un permesso di domicilio non ha soltanto una valenza formale (cfr. consid. 6.1), ma anche sostanziale, proprio perché implica che il suo titolare sia integrato ai sensi del diritto degli stranieri, e ciò tanto più che la nozione di integrazione è stata "allineata a quella contenuta nel diritto in materia di stranieri" (cfr. consid. 6.2). Questo significa che un'infrazione anche grave non induce necessariamente, da sola, a negare che l'integrazione continui ad essere riuscita, ma la rende soltanto meno riuscita o meno evidente di quanto lo era prima della commissione del reato. A parte l'infrazione grave all'art. 90 cpv. 2 LCStr (N.B.: il periodo di prova di due anni è passato da ormai tre anni [consid. C]), il ricorrente non sembra aver mai turbato altrimenti l'ordine e la sicurezza pubblici (svizzeri ed esteri) in precedenza, sembra avere finora rispettato i valori della Costituzione federale, sembra partecipare alla vita economica svizzera e sembra avere sostenuto, come marito e padre, l'integrazione della sua coniuge e di suo figlio (cfr. art. 12 cpv. 1 LCit). Inoltre egli sembra essersi familiarizzato con le condizioni di vita svizzere e non sembra aver mai compromesso la sicurezza interna o esterna del Paese (cfr. art. 11 lett. b-c LCit). Queste conclusioni provvisorie vertenti sulle condizioni materiali per l'ottenimento dell'autorizzazione federale, quelle formali essendo incontestate (cfr. art. 9 cpv. 1 LCit [consid. 6.1]), sembrano trovare un ragionevole riscontro nella decisione del Comune di ... e nella proposta dell'UMD indirizzata alla SEM, benché antecedenti all'infrazione (cfr. "Domanda di naturalizzazione ordinaria in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni e nel Comune di ...", stato: 15.7.2020 [incarto SEM, pag. 1]). Tuttavia, ai fini della concessione o meno dell'autorizzazione federale, la SEM dovrà ancora verificare, all'evenienza dopo aver ordinato ulteriori misure istruttorie, se queste conclusioni provvisorie si rispecchiano anche nella realtà dei fatti al momento attuale. È pertanto necessario rinviare la causa alla SEM, in conformità all'art. 61 PA, affinché esamini se i criteri degli artt. 11 e 12 LCit, malgrado l'iscrizione decennale della condanna del ricorrente nel casellario giudiziale, siano o non siano adempiuti (cfr. sentenza del TF 1C_350/2024, già citata, consid. 6).
E. 8 Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, per l'emanazione di una nuova decisione impugnabile.
E. 9.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte che soccombe e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state accolte in relazione all'annullamento della decisione della SEM, non si prelevano spese processuali e l'anticipo di fr. 1'200.-, da lui già versato. gli verrà restituito una volta che la presente sentenza sarà passata in giudicato.
E. 9.2 Rispetto alle spese ripetibili, il ricorrente, che è stato patrocinato da un legale sin dall'inizio della procedura, ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che egli non ha presentato alcuna nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell'ampiezza e del contenuto del ricorso, nonché degli scritti successivi, è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.-. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, la decisione del 18 maggio 2022 è annullata e la causa è inviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 7.3, e statuisca di nuovo.
- Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente sarà restituito l'anticipo di fr. 1'200.- dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- Al ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.-, a carico della SEM. Questo importo gli sarà versato dalla SEM dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e alla SEM. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione: - al ricorrente (atto giudiziario); - al DFGP (atto giudiziario); - alla SEM (n. di rif. K ...; in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2674/2022 Sentenza del 13 marzo 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Lorenz Raschein, Mengiardi Fey & Partner, Hartbertstrasse 1, Casella postale 434, 7001 Coira, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Naturalizzazione ordinaria; decisione della SEM del 18 maggio 2022. Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino italiano nato il ... a ..., munito di un permesso C UE/AELS, di professione ... e direttore delle vendite di "... SA", risiede dal 2008 nei Grigioni, a ..., con la sua moglie italiana che ha sposato nel 2010. B. Il 4 gennaio 2020, il ricorrente ha depositato all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (UMDC) una domanda di naturalizzazione ordinaria. Il 21 gennaio 2020, ai fini della procedura, l'UMDC ha raccolto i dati personali del ricorrente, eseguendo inoltre un colloquio con lui. Il 3 marzo 2020, il Comune di ... ha esaminato la domanda del ricorrente e l'ha accolta, concedendogli l'attinenza comunale. Il 15 luglio 2020, l'UMDC ha proposto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di rilasciare al ricorrente l'autorizzazione federale di naturalizzazione. C. Il 28 luglio 2020, il ricorrente è stato condannato dalla Procura pubblica dei Grigioni (PPG), mediante decreto d'accusa ("Strafbefehl") non impugnato, ad una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 370.- ciascuna, con la condizionale e un periodo di prova di due anni, nonché ad una multa di fr. 8'800.- senza la condizionale. La PPG ha imputato al ricorrente una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01), e ciò per avere condotto, il 13 aprile 2020, la sua autovettura sulla strada nazionale A29 alla velocità di 131 km/h, dopo deduzione della tolleranza di 6 km/h, nonostante il limite di velocità di 80 km/h. D. Il 12 maggio 2021, la SEM ha trasmesso al ricorrente il documento "Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici", invitandolo a rispedirla datata e firmata. E. Il 19 luglio 2021, tramite il suo legale, il ricorrente ha fatto pervenire alla SEM la detta dichiarazione, indicando in particolare di avere rispettato la sicurezza e l'ordine pubblici sia in Svizzera che all'estero. Nel suo scritto accompagnatorio, al quale ha allegato una copia del decreto d'accusa della PPG, il ricorrente ha spiegato l'infrazione, ricondotta ad un "insolito modus operandi" da parte sua, con il fatto che voleva raggiungere al più presto suo figlio a ..., perché temeva che quest'ultimo avesse contratto il COVID-19. F. Il 6 ottobre 2021, la SEM ha comunicato al ricorrente che, vista la condanna del 28 luglio 2020 con iscrizione nel casellario giudiziale visibile per l'autorità, la condizione del rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici, necessaria per ottenere l'autorizzazione federale di naturalizzazione, non era soddisfatta. La SEM ha prefisso al ricorrente un termine fino al 15 dicembre 2021 per prendere posizione al riguardo e per inoltrare eventuali documenti rilevanti. Il 14 dicembre 2021, il ricorrente ha riproposto alla SEM la giustificazione, da lui già esposta nello scritto del 19 luglio 2021, per il suo "eccesso di velocità", puntualizzando tra l'altro che "non ha mai ricevuto analoghe condanne in passato, né ha mai ricevuto multe per infrazioni lievi o medio/gravi alle norme della circolazione stradale. Nemmeno è mai stato condannato in passato per altri tipi di reati [...]". G. Il 24 marzo 2022, riferendosi alla legge federale sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0) e alla relativa ordinanza del 17 giugno 2016 (OCit, RS 141. 01), nonché al proprio "Manuale sulla cittadinanza per domande dal 1.1.2018" (Manuale; cfr. www.sem.admin.ch, alle rubriche "Pubblicazioni e servizi" e "Istruzioni e circolari"), la SEM ha annunciato al ricorrente di non considerarlo integrato con successo a causa della condanna da lui subita il 28 luglio 2020, informandolo nel medesimo tempo che avrebbe potuto depositare una nuova domanda di naturalizzazione a partire dal 28 luglio 2030. La SEM gli ha inoltre fissato un termine fino al 25 aprile 2022 per esigere, se del caso, una decisione formale. H. Il 18 maggio 2022, come richiestole, la SEM ha emanato una decisione, con la quale ha respinto la domanda di concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, accollando al ricorrente un emolumento di fr. 300.-, dai quali ha detratto fr. 100.- da lui già versati. La SEM ha addotto come motivo il non rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici a causa della condanna del 28 luglio 2020. I. Il 20 giugno 2022, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la decisione della SEM sia "annullata rispettivamente riformata" e che egli sia autorizzato a "presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria una volta trascorso il periodo di prova più un periodo aggiuntivo di sei mesi" (petito). In sunto, dopo avere ricordato le circostanze in cui l'infrazione alla LCStr ha avuto luogo, il ricorrente puntualizza innanzitutto di avere "a suo carico un'unica condanna", ossia quella pronunciata dalla PPG il 28 luglio 2020 (ricorso, § 3 [consid. C, E e F]). Egli aggiunge che, esercitando la professione di ..., "non è abituato, proprio per sua formazione, a disattendere le norme della circolazione", e che è "una persona molto stimata e responsabile nel suo campo [...] vive da molti anni in Svizzera ed è ben integrato nella realtà locale [...] si è costruito una famiglia e ha sempre pagato regolarmente le proprie imposte", per cui ha dimostrato di essersi "familiarizza[to] con il modo di vita, con gli usi e con i costumi svizzeri" (§ 3). Alla luce di ciò, egli rimprovera alla SEM di essere incorsa in una violazione del principio di proporzionalità indicando che egli potrà inoltrare una nuova domanda di naturalizzazione ordinaria soltanto il 27 luglio 2030 (§ 4). In proposito egli argomenta che questo termine dovrebbe essere fissato, affinché si configuri come "misura adeguata", a scadenza del periodo di prova previsto nel decreto d'accusa dell'UMDC "più un periodo aggiuntivo di sei mesi" (§ 4). J. Il 28 giugno 2022, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 29 agosto successivo, un anticipo di fr. 1'200.- equivalente alle presunte spese processuali, ciò che è avvenuto il 20 luglio seguente. Questo Tribunale ha quindi dato avvio allo scambio degli scritti. K. Il 24 agosto 2022, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi a proporne il rigetto. Il 20 febbraio 2023, il ricorrente ha replicato, riaffermando, in sostanza, i propri argomenti e le proprie conclusioni. L. Il 29 settembre 2023, la SEM ha duplicato, ribadendo la necessità di respingere il ricorso. Il 7 febbraio 2024, questo Tribunale ha trasmesso una copia della duplica al ricorrente, concludendo, fatte salve eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti, lo scambio degli scritti. M. Il 5 marzo 2024, rappresentato da un nuovo legale come da procura che ha annesso, il ricorrente ha inoltrato una triplica, corredata di un CV, criticando la SEM per avere basato la sua decisione "su un solo criterio, ovvero quello della criminalità", e per aver applicato "in modo schematico e meccanico un manuale che non è in linea con il comando costituzionale della proporzionalità" (§§ 5 a 10), per cui egli ripropone le conclusioni formulate nel ricorso. A supporto delle sue riflessioni il ricorrente cita una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo (VGZH), dell'11 novembre 2021, relativa ad una procedura di naturalizzazione ordinaria, cresciuta in giudicato incontestata (VB.2021.00542). Il 15 luglio 2024, questo Tribunale ha trasmesso alla SEM per conoscenza una copia della triplica con gli allegati. N. Il 16 febbraio 2026, il ricorrente si è di nuovo rivolto a questo Tribunale per ribadire la sua richiesta di concedergli la cittadinanza svizzera, rinviando alla sentenza del Tribunale federale (TF) 1C_350/2024 del 21 maggio 2025. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il suo rifiuto di concedere l'autorizzazione federale per la naturalizzazione ordinaria del ricorrente, pronunciato il 18 maggio 2022, rifiuto che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA. Siccome contro le decisioni di questo Tribunale concernenti il rilascio dell'autorizzazione federale per la naturalizzazione ordinaria è dato il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, questo Tribunale è competente a conoscere la presente controversia in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. DTF 149 I 91 consid. 2). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, particolarmente toccato dalla decisione della SEM di cui è il destinatario, l'ha impugnata tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo spese di fr. 1'200.-, per cui il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). 2.2 Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti dovendo comunque cooperare in diversi modi (artt. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA). Esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se indicato, e ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (artt. 19 e 33 cpv. 1 PA in combinato disposto con gli artt. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273]). 2.3 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iura novit curia).
3. Il presente litigio verte sulla decisione della SEM, del 18 maggio 2022, di rifiutare la concessione dell'autorizzazione federale per la naturalizzazione ordinaria del ricorrente a causa della condanna da lui subita il 28 luglio 2020.
4. Si pone innanzitutto la questione del diritto applicabile ratione temporis alla fattispecie. 4.1 Il 1° gennaio 2018, con l'entrata in vigore della nuova LCit e della relativa OCit, la vecchia legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit), senza ordinanza, è stata abrogata (art. 49 LCit e cifra 1 del suo allegato [RU 2016 2561]). Secondo le disposizioni transitorie della LCit (irretroattività), l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit). Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della LCit sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda (art. 50 cpv. 2 LCit). In concreto, considerato che il ricorrente ha depositato la sua domanda di naturalizzazione ordinaria il 4 gennaio 2020, ossia dopo il 1° gennaio 2018, è la LCit con l'OCit che si applica. 4.2 Il 23 gennaio 2023 è entrata in vigore la legge sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 17 giugno 2016 (LCaGi, RS 330 [RU 2022 600, FF 2014 4929]). Secondo le sue disposizioni transitorie essa si applica anche alle sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato prima della sua entrata in vigore (art. 70 cpv. 1 LCaGi). Pure il 23 gennaio 2023 è entrata in vigore l'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 19 ottobre 2022 (OCaGi, RS 331). In concreto, non essendo stato impugnato dal ricorrente (cfr. consid. C), il decreto d'accusa della PPG del 28 luglio 2020 è divenuto sentenza passata in giudicato il medesimo giorno (cfr. art. 354 cpv. 3 del Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0], nonché l'estratto del casellario giudiziale [cfr. incarto SEM, pag. 6]). Pertanto, la LCaGi e l'OCaGi si applicano alla fattispecie. 4.3 È inoltre necessario sottolineare che, quando la SEM ha emanato la decisione impugnata (cfr. consid. H), era ancora applicabile il Titolo sesto (Del casellario giudiziale) del Codice penale, nella sua versione in vigore il 18 maggio 2022 (CP, RS 311.0), in particolare il vecchio art. 369 cpv. 3 CP (eliminazione dell'iscrizione). 5. 5.1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale (attinenza) e la cittadinanza di un Cantone (art. 37 cpv. 1 Costituzione federale [Cost., RS 101]). La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso (art. 38 cpv. 2 Cost.). Così, gli stranieri acquistano la cittadinanza svizzera mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune, riservata l'autorizzazione federale (cfr. art. 13 LCit). Questi tre livelli dell'acquisizione della nazionalità svizzera sono indissolubilmente legati (cfr. sentenza del TF 1D_3/2016 del 27 aprile 2017 consid. 2; DTAF 2013/34 consid. 5). 5.2 In linea di massima non sussiste un diritto al rilascio dell'autorizzazione federale, anche se le condizioni legali sono soddisfatte (cfr. le sentenze del TAF F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 5, F-1704/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.2, F-5322/2017 del 20 dicembre 2019 consid. 8.2, F-2877/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.4.1 e C-7590/2014 del 28 settembre 2015 consid. 4.3.1; cfr. anche Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, nn. 539, 549 e 554; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, pag. 716; Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pagg. 110 e 276, con i rinvii). Nondimeno, alcuni autori riconoscono l'esistenza di un "quasi diritto" alla naturalizzazione (cfr. Achermann/Von Rütte, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n. 35 ad art. 38 Cost.; Sow/Mahon, in: Amarelle/ Nguyen [editori], Loi sur la nationalité, vol. 5, 2014, pag. 49, cifra 2.1.2, n. 8, al quale rimanda la sentenza del TAF F-349/2016 del 10 maggio 2019 consid. 5.2; Fanny De Weck, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed., 2019, n. 2 ad art. 13 LCit). Comunque sia, il Tribunale federale ha chiarito che, anche se non sussiste un diritto alla naturalizzazione, sarebbe arbitrario e contrario al principio di uguaglianza non naturalizzare un richiedente che ne adempie tutte le condizioni (DTF 146 I 49 consid. 2). 6. 6.1 La Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente: a) è titolare di un permesso di domicilio; e b) dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda (art. 9 cpv. 1 LCit [condizioni formali]). 6.2 La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: a) si sia integrato con successo; b) si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e c) non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 LCit [condizioni materiali]). Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: a) dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b) dal rispetto dei valori della Costituzione federale; c) dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale; d) dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; nonché e) dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale (art. 12 cpv. 1 LCit [criteri d'integrazione]). Questi cinque criteri d'integrazione, enumerati in maniera non esaustiva ("segnatamente"), sono cumulativi (cfr. Céline Gutzwiller, La loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014: les conditions de naturalisation, in: Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, pagg. 5 e 6). In questo senso basta dunque che uno di essi non sia soddisfatto per poter negare, nel quadro di una ponderazione globale dei criteri a-e, se del caso valutando anche eventuali altri criteri (cfr. consid. 6.5 qui di seguito), che l'integrazione sia riuscita (cfr. sentenza del TF 2C_1017/2018 del 23 aprile 2019 consid. 4.2 in fine ["incapacité crasse à se conformer au système juridique suisse"]; cfr. anche le sentenze del TAF F-5233/2022 del 5 settembre 2023 consid. 5.2, F-791/2021 del 9 gennaio 2023 consid. 4.2 e F-3769/2020 del 18 novembre 2020 consid. 3.5; cfr. inoltre Peter Uebersax et al., Migrationsrecht, Zurigo/San Gallo, 2021, pag. 353). Il Consiglio federale ha spiegato che questa formulazione della nozione di integrazione "corrisponde ampiamente nei contenuti alla legge vigente [vLCit]. Tuttavia nel nuovo enunciato la nozione di integrazione viene allineata a quella contenuta nel diritto in materia di stranieri [cfr. artt. 4 e 58a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 {LStrI, RS 142.20}]" (Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera del 4 marzo 2011, FF 2011 2567, pag. 2574). 6.3 "Incaricato d'eseguire" la LCit (art. 48 LCit), il Consiglio federale ha concretizzato l'art. 12 cpv. 1 LCit, precisando che il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l'ordine pubblici in quanto, segnatamente, non rispetta in modo grave o ripetuto disposizioni di legge e decisioni delle autorità (art. 4 cpv. 1 lett. a OCit). Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione visibile per la SEM relativa, in particolare, ad una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere (art. 4 cpv. 2 lett. d OCit). Negli altri casi in cui sussiste un'iscrizione visibile per la SEM nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull'entità della sanzione (art. 4 cpv. 3 1a frase OCit). È opportuno notare che questo Tribunale può procedere, se lo considera necessario, ad un controllo pregiudiziale ("vorfrageweise Überprüfung") della legalità e della costituzionalità delle ordinanze del Consiglio federale, in concreto dell'art. 4 OCit rispetto agli artt. 11 lett. a, 12 e 48 LCit (cfr. le DTF 139 II 460 consid. 2.1 e 136 II 337 consid. 5.1). 6.4 Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio [dal casellario giudiziale] dopo 10 anni (vecchio art. 369 cpv. 3 CP). Questa disposizione, abrogata dall'allegato 1 n. 3 della LCaGi, è stata sostituita dagli artt. 18 cpv. 1 e 38 cpv. 3 lett. d LCaGi. L'art. 18 cpv. 1 lett. a-c LCaGi stabilisce che le sentenze originarie svizzere concernenti un reato previsto dal diritto federale commesso da un adulto sono iscritte se sono passate in giudicato, sono state pronunciate da un'autorità penale ordinaria e, in particolare, l'autore è stato riconosciuto colpevole di un crimine o di un delitto. L'art. 38 cpv. 3 lett d LCaGi statuisce che le sentenze originarie prevedenti una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa inflitta a un adulto cessano di figurare nell'estratto 2 per l'autorità dopo 10 anni. 6.5 In questo contesto legale il Tribunale federale ha puntualizzato che le condizioni di naturalizzazione, e in particolare le esigenze di integrazione, devono essere, complessivamente, proporzionali e non discriminatorie e non devono apparire eccessive. È quindi necessario un apprezzamento complessivo di tutti i criteri pertinenti nel singolo caso. La valutazione deve rimanere equilibrata e non può fondarsi su un'evidente sproporzione tra l'apprezzamento di tutti i criteri determinanti. Fondamentale è pertanto la presa in conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie da esaminare (cfr. le DTF 146 I 49 consid. 4, già citata, e 141 I 60 consid. 3.5; cfr. anche la sentenza del TF 1C_141/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2). Nella sua sentenza a cinque giudici con udienza pubblica, del 21 maggio 2025 (1C_350/2024), che ha annullato la sentenza del TAF F-1531/2023 dell'8 maggio 2024 concernente una causa di naturalizzazione ordinaria relativa ad un rifugiato riconosciuto, il Tribunale federale ha ribadito che "die Beurteilung, ob eine einbürgerungswillige Person erfolgreich integriert ist, hat unter Würdigung aller massgeblichen Gesichtspunkte zu erfolgen. Die Fokussierung auf ein einziges Kriterium ist unzulässig, es sei denn, dieses falle, wie etwa eine erhebliche Straffälligkeit, bereits für sich allein entscheidend ins Gewicht. Erforderlich ist eine Gesamtwürdigung aller massgeblichen Aspekte im Einzelfall. Ein Manko bei einem Gesichtspunkt kann, so lange dieser nicht für sich allein den Ausschlag gibt, durch Stärken bei anderen Kriterien ausgeglichen werden" (consid. 4.3). Il Tribunale federale ha puntualizzato che questo Tribunale "hat sich in unzulässiger Weise auf ein einziges Kriterium - das Nichtbeachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - gestützt, um eine erfolgreiche Integration zu verneinen. Gleichzeitig hat [es] nicht ausgeführt, inwiefern der angeführte Mangel bei diesem Kriterium - die erwähnte Verurteilung wegen Übermüdung am Steuer - entscheidend ins Gewicht falle" (consid. 4.4). In conclusione, dopo aver effettuato un'analisi del caso applicando gli altri criteri d'integrazione sulla base dei dati disponibili (cfr. consid. 6.2), il Tribunale federale ha reputato che "da sich das SEM in seinem Entscheid jedoch nicht zu den weiteren Integrationskriterien geäussert hat, ist die Sache an dieses zurückzuweisen. Sind die formellen und materiellen Voraussetzungen erfüllt, so erteilt das SEM die Einbürgerungsbewilligung des Bundes und stellt diese der kantonalen Einbürgerungsbehörde zum Entscheid über die Einbürgerung zu (Art. 13 Abs. 3 BüG)" (consid. 6.3). 6.6 Rispetto alla valenza del Manuale della SEM, le cui istruzioni rientrano nella categoria delle direttive amministrative in senso lato (in tedesco: "Weisungen"; in francese: "Directives"), è opportuno evidenziare quanto segue. Secondo la giurisprudenza, le direttive amministrative esplicano effetti solamente nei confronti dell'amministrazione, di cui esprimono il punto di vista sull'applicazione di una determinata norma di diritto, senza tuttavia fornirne un'interpretazione vincolante. Ciò non significa però che il giudice non ne tenga conto; al contrario, egli deve considerare il modo di vedere dell'amministrazione quando esso corrisponde ad un'interpretazione soddisfacente delle disposizioni legali applicabili alla fattispecie. Il giudice si scosta da questa interpretazione soltanto se le direttive amministrative stabiliscono delle regole che non sono conformi alle disposizioni legali applicabili (cfr. le DTF 145 V 84 consid. 6.1.1, 142 V 442 consid. 5.2, 140 V 314, 133 V 587 consid. 6.1 e 133 V 257 consid. 3.2; cfr. sentenza del TF 1C_350/2024, già citata, consid. 4.3 e 4.5; cfr. anche le sentenze del TAF F-2022/2018 del 27 settembre 2019 consid. 5.2 e F-2877/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 5.3). Fatta questa premessa, il Manuale sottolinea in particolare che, riguardo all'ordine e alla sicurezza pubblici, "il fatto di non rispettare le prescrizioni legali una volta o di commettere un reato minore non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione. Invece i reati di scarsa gravità, ma ripetuti, devono essere considerati, nella loro globalità, come una violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici" (capitolo 4, § 422/111/1; in tedesco: "Die einmalige Missachtung gesetzlicher Vorschriften oder die Verübung eines Bagatelldelikts stellt kein Einbürgerungshindernis dar. [...]"; in francese: "Le fait de ne pas respecter des prescriptions légales une fois ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation. [...]"). Il Manuale precisa che, "per valutare se la violazione di prescrizioni legali o di decisioni delle autorità è grave, occorre prendere in considerazione la natura del bene giuridico minacciato e l'appartenenza del reato a un ambito criminale particolarmente grave con dimensione transfrontaliera" (§ 422/111/1). Il Manuale soggiunge che, nei casi previsti all'art. 4 cpv. 2 lett. a/e OCit, "l'integrazione è lacunosa e la volontà di integrarsi è insufficiente. Bisogna dunque prendere in considerazione il termine di scadenza dei dati che figurano nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 38 LCaGi. Il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici nonché dei valori svizzeri risulta infatti carente e la naturalizzazione deve essere esclusa se l'iscrizione figura nell'estratto 2 per l'autorità" (capitolo 4, § 422/113). 6.7 È ancora utile osservare che, in virtù del principio della separazione dei poteri ("Grundsatz der Gewaltentrennung"), una sentenza penale non vincola fondamentalmente l'autorità amministrativa. Tuttavia, in ossequio al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico ("Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung"), l'autorità amministrativa deve, per evitare il più possibile decisioni contraddittorie, attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto (cfr. le DTF 124 II 103 consid. 1c/aa e 123 II 97 consid. 3c/aa; cfr. le sentenze del TF 1C_33/2018 del 6 luglio 2018 consid. 3.2, 1C_147/2011 dell'11 gennaio 2012 consid. 2.4 e 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3 [circolazione stradale]; cfr. anche le sentenze del TAF F-4166/201 del 17 gennaio 2024 consid. 5.2 e F-3930/2020 del 14 maggio 2021 consid. 5.2.1). 7. 7.1 In concreto, nel suo decreto d'accusa del 28 luglio 2020, la PPG ha accertato che il ricorrente non ha rispettato il limite di velocità di 80 km/h sull'A29 all'altezza del Comune di ... (GR), commettendo un eccesso di velocità, dopo detrazione della tolleranza di 6 km/h, pari a 51 km/h (cfr. incarto SEM, pag. 3 [consid. C]). La PPG ha qualificato questo fatto come una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, il ricorrente avendo creato un serio pericolo per la sicurezza altrui o comunque assunto il rischio di detto pericolo (cfr. le DTF 143 IV 508 consid. 1.3 e 132 II 234 consid. 3.1 con i riferimenti, nonché le sentenze del TF 6B_698/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 5.2 e 6B_148/2016 del 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 con i rinvii). Per questa ragione la PPG gli ha inflitto una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 370.- ciascuna, sospesa durante un periodo di prova di due anni, e una multa di fr. 8'800.- senza condizionale. Il ricorrente non si è opposto al decreto d'accusa, per cui esso è diventato sentenza passata in giudicato il 28 luglio 2020. Questo significa, in definitiva, che l'iscrizione della condanna del ricorrente nel casellario giudiziale è valida per 10 anni, ossia dal 28 luglio 2020 al 27 luglio 2030 (cfr. gli artt. 18 cpv. 1 lett. a e 38 cpv. 3 lett. d LCaGi [consid. 6.4]; cfr. anche la decisione impugnata, pag. 3). 7.2 A proposito dell'infrazione commessa dal ricorrente, questo Tribunale deve constatare, seguendo la PPG, che essa risulta essere grave ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LStrI ("[...], violando gravemente le norme della circolazione [...]") e della giurisprudenza (cfr., ad esempio, la DTF 143 IV 508, già citata, consid. 1.3; cfr. anche la dottrina : Yvan Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Olivier Riske: Code suisse de la circulation routière commenté, 5a ed., 2024, n. 4 ad art. 90 LCStr). Essa non raggiunge invece il grado della gravità qualificata dei reati detti da "pirata della strada" ("chauffard") dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LStrI (cfr, tra le altre, la DTF 142 IV 137 consid. 11; cfr. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske: op. cit., n. 5 ad art. 90 LCStr). Ciò precisato, siccome la pena inflitta al ricorrente, ossia 120 aliquote giornaliere, oltrepassa le 90 aliquote, e che essa è visibile per la SEM, egli "non è", secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. d OCit, "considerato integrato con successo". Si osservi che l'art. 4 cpv. 2 OCit, così come il cpv. 1 del medesimo articolo, prevede un automatismo tra misura della pena e integrazione riuscita che non si ritrova invece all'art. 4 cpv. 3 OCit, "welcher dem SEM - [...] - ausdrücklich ein Ermessen überträgt, ob die Bewerberin oder der Bewerber erfolgreich integriert ist oder nicht" (sentenza del TF 1C_350/2024, già citata, consid. 4.5). Stando così le cose, ci si deve chiedere se l'iscrizione di dieci anni della pena pecuniaria nel casellario giudiziale (cfr. art. 38 cpv. 3 lett. d LCaGi) implica, come sembra intendere la SEM, che si debba considerare anche l'integrazione non riuscita per dieci anni (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. d OCit). Un tale automatismo priverebbe la stessa SEM, questo Tribunale e il Tribunale federale di qualsiasi margine d'apprezzamento necessario per applicare la legge in modo differenziato in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso. Ora, la giurisprudenza del Tribunale federale, ampiamente esposta al consid. 6.5, impone che si proceda ad un apprezzamento complessivo di tutti i criteri enumerati, non esaustivamente, all'art. 12 LCit, e che, se uno di questi criteri risulta insufficientemente adempiuto, in concreto a causa della condanna dovuta all'eccesso di velocità, è necessario spiegare per quale motivo la condanna in questione sarebbe decisiva per negare che l'integrazione sia riuscita. In proposito questo Tribunale deve rilevare che la SEM non ha effettuato questa analisi, applicando schematicamente l'art. 4 cpv. 2 lett. d OCit e, di conseguenza, facendo corrispondere la durata fissa dell'iscrizione con la durata della (presunta) non integrazione. Si aggiunga che il Manuale non permette di rispondere chiaramente alla questione se l'unica violazione grave della legge commessa dal ricorrente, nell'assenza di qualsiasi altra infrazione, basta, senza differenziare la natura del bene giuridico leso o minacciato (sicurezza altrui) dalla natura degli altri beni giuridici (integrità fisica, patrimonio, ecc.), per reputare che l'integrazione non possa essere considerata come riuscita almeno fino al 27 luglio 2030 (cfr. consid. 6.6 e 7.1). Se così fosse, dato che l'integrazione è definita nella LCit, all'art. 4 cpv. 2 lett. d OCit si attribuirebbe un contenuto di legge formale, ciò che non è compatibile con la delega dell'art. 48 LCit (cfr. consid. 6.3). 7.3 Riassumendo, questo Tribunale rileva che la SEM ha limitato l'esame della domanda di autorizzazione federale ad un unico criterio, ossia quello del rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici enunciato all'art. 12 cpv. 1 lett. a LCit, dandogli praticamente una valenza esclusiva riguardo agli altri criteri dell'art. 12 cpv. 1 lett. b-e dell'art. 11 lett. b-c LCit (cfr. decisione impugnata §§ 2 a 4). Ora, in applicazione della chiara giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 6.5), e preso nota, a titolo d'esempio di giurisprudenza cantonale, della sentenza del VGZH, a cui si riferisce la triplica (§§ 5-7), si deve osservare che l'iscrizione di dieci anni di una pena pecuniaria nel casellario giudiziale non può comportare di per sé, a causa della sua lunga durata, che la persona oggetto dell'iscrizione debba essere per forza, in modo automatico, considerata non integrata con successo, prospettivamente, fino alla scadenza dell'intero lasso di tempo di dieci anni. In effetti, senza un esame intermedio, per esempio dopo il periodo di prova della pena pecuniaria sospesa, magari con l'aggiunta di un intervallo supplementare, come avanzato dal ricorrente, variabile a seconda della gravità della pena, le conseguenze negative del non rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici (integrazione non riuscita) durerebbero per un periodo non comprimibile eccessivo dal punto di vista della proporzionalità (cfr. consid. 6.5). Questo vale indipendentemente dal tenore dell'art. 4 cpv. 2 lett. d OCit (legge materiale [consid. 6.3]) in combinato disposto con l'art. 38 cpv. 3 lett. d LCaGi. Ciò posto, va rilevato prudenzialmente, nella misura in cui è possibile valutare prima facie il caso sulla base dei dati che si evincono dall'incarto, quanto segue. Il ricorrente, cittadino italiano nato e cresciuto in Svizzera, è titolare di un permesso di domicilio C UE/AELS, il quale "è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni" e comporta che egli sia "integrato" (art. 34 cpv. 1 e cpv. 2 lett. LStrI [consid. A]; N.B.: nulla indica che il permesso di domicilio gli sia stato revocato o sostituito con un permesso B UE/AELS a causa della pena pecuniaria da lui subita). In questo senso, la titolarità di un permesso di domicilio non ha soltanto una valenza formale (cfr. consid. 6.1), ma anche sostanziale, proprio perché implica che il suo titolare sia integrato ai sensi del diritto degli stranieri, e ciò tanto più che la nozione di integrazione è stata "allineata a quella contenuta nel diritto in materia di stranieri" (cfr. consid. 6.2). Questo significa che un'infrazione anche grave non induce necessariamente, da sola, a negare che l'integrazione continui ad essere riuscita, ma la rende soltanto meno riuscita o meno evidente di quanto lo era prima della commissione del reato. A parte l'infrazione grave all'art. 90 cpv. 2 LCStr (N.B.: il periodo di prova di due anni è passato da ormai tre anni [consid. C]), il ricorrente non sembra aver mai turbato altrimenti l'ordine e la sicurezza pubblici (svizzeri ed esteri) in precedenza, sembra avere finora rispettato i valori della Costituzione federale, sembra partecipare alla vita economica svizzera e sembra avere sostenuto, come marito e padre, l'integrazione della sua coniuge e di suo figlio (cfr. art. 12 cpv. 1 LCit). Inoltre egli sembra essersi familiarizzato con le condizioni di vita svizzere e non sembra aver mai compromesso la sicurezza interna o esterna del Paese (cfr. art. 11 lett. b-c LCit). Queste conclusioni provvisorie vertenti sulle condizioni materiali per l'ottenimento dell'autorizzazione federale, quelle formali essendo incontestate (cfr. art. 9 cpv. 1 LCit [consid. 6.1]), sembrano trovare un ragionevole riscontro nella decisione del Comune di ... e nella proposta dell'UMD indirizzata alla SEM, benché antecedenti all'infrazione (cfr. "Domanda di naturalizzazione ordinaria in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni e nel Comune di ...", stato: 15.7.2020 [incarto SEM, pag. 1]). Tuttavia, ai fini della concessione o meno dell'autorizzazione federale, la SEM dovrà ancora verificare, all'evenienza dopo aver ordinato ulteriori misure istruttorie, se queste conclusioni provvisorie si rispecchiano anche nella realtà dei fatti al momento attuale. È pertanto necessario rinviare la causa alla SEM, in conformità all'art. 61 PA, affinché esamini se i criteri degli artt. 11 e 12 LCit, malgrado l'iscrizione decennale della condanna del ricorrente nel casellario giudiziale, siano o non siano adempiuti (cfr. sentenza del TF 1C_350/2024, già citata, consid. 6).
8. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, per l'emanazione di una nuova decisione impugnabile. 9. 9.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte che soccombe e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state accolte in relazione all'annullamento della decisione della SEM, non si prelevano spese processuali e l'anticipo di fr. 1'200.-, da lui già versato. gli verrà restituito una volta che la presente sentenza sarà passata in giudicato. 9.2 Rispetto alle spese ripetibili, il ricorrente, che è stato patrocinato da un legale sin dall'inizio della procedura, ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che egli non ha presentato alcuna nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell'ampiezza e del contenuto del ricorso, nonché degli scritti successivi, è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.-. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, la decisione del 18 maggio 2022 è annullata e la causa è inviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 7.3, e statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente sarà restituito l'anticipo di fr. 1'200.- dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3. Al ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.-, a carico della SEM. Questo importo gli sarà versato dalla SEM dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e alla SEM. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione:
- al ricorrente (atto giudiziario);
- al DFGP (atto giudiziario);
- alla SEM (n. di rif. K ...; in copia).