Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- A._______,
- B._______,
- C._______, tutti patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Via Lucchini 1, casella postale 1171, 6901 Lugano, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Assegnazione di una persona bisognosa di protezione a un cantone (statuto S). Visto che: il 29 aprile 2022, la SEM ha concesso alla ricorrente e ai suoi due figli minorenni, tutti cittadini ucraini (i ricorrenti), la protezione provvisoria (statuto S), attribuendoli nel contempo, nonostante la loro preferenza per il Canton Ticino, al Canton Lucerna (N ...), il 6 maggio 2022, tramite il loro legale, i ricorrenti hanno fatto pervenire alla SEM una denominata "Istanza urgente per assegnazione al Cantone Ticino, subordinatamente per cambiamento dell'assegnazione cantonale", corredata dei doc. A a C, adducendo come motivo di avere "trovato accoglienza e alloggio in Ticino, presso l'abitazione di amici di lunga data, nonché lontani parenti [...]. In particolare, la signora [...] è la moglie del cugino della [ricorrente]. Proprio in ragione di tale legame parentale ed affettivo, prima della guerra in Ucraina, le due famiglie erano solite incontrarsi durante le vacanze. Ciò ha consentito di istaurare e consolidare un legame affettivo particolarmente stretto [...]", il 17 maggio 2022, la SEM ha comunicato ai ricorrenti di avere trasmesso la loro istanza al Tribunale amministrativo federale (TAF), precisando che "dopo attento esame del vostro intervento, riteniamo che si tratti di un ricorso contro la nostra decisione non ancora cresciuta in giudicato del 29 aprile 2022", il 24 maggio 2022, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di sospendere l'esame della loro istanza, dato che "confidiamo nel [suo] accoglimento da parte della [SEM]", il 13 gennaio 2023, dopo avere constatato che l'istanza dei ricorrenti non aveva progredito in nessun modo davanti alla SEM, questo Tribunale ha invitato la medesima, mediante ordinanza, ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 23 gennaio 2023, allegandovi copie di quest'ultimo e dei suoi allegati, la SEM non si è tuttavia più manifestata, e considerato che: il provvedimento del 29 aprile 2022 (attribuzione iniziale al Canton Lucerna) costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emessa dalla SEM nell'ambito della procedura d'asilo (protezione provvisoria) relativa alla ricorrente e ai suoi due figli, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso (cfr. artt. 31 a 33 della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], nonché gli artt. 4, 27 cpv. 3, 105 e 107 della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]); dato che la procedura verte su una decisione inerente alla LAsi, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), i ricorrenti hanno inoltrato il loro scritto del 6 maggio 2022 prima della crescita in giudicato della decisione del 29 aprile 2022, per cui, come giustamente indicato dalla SEM, esso costituisce un ricorso, peraltro conforme ai requisiti degli artt. 48 cpv. 1, 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA; la SEM ripartisce i richiedenti fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (artt. 27 cpv. 3 e 72 LAsi), le persone a cui è stata garantita la protezione provvisoria sono attribuite ai cantoni secondo l'art. 21 cpv. 2 a 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311), la loro ripartizione e un'eventuale domanda di cambiamento di cantone essendo disciplinate per analogia dall'art. 22 OAsi 1 (art. 44 OAsi 1), la SEM attribuisce le persone che beneficiano della protezione provvisoria proporzionalmente alla popolazione dei cantoni, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, della loro cittadinanza e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1), la decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia (art. 27 cpv. 1 3a frase LAsi; cfr. DTAF 2012/2 consid. 2.2 nonché la sentenza del TAF F-1943/2022 del 19 maggio 2022 consid. 2 e 5), l'esigenza di far valere una violazione del principio dell'unità della famiglia costituisce un presupposto processuale, ciò che implica che la relativa censura deve essere sollevata e motivata (cfr. sentenza del TAF F-1943/2022, appena citata, consid. 2), in concreto, sebbene i ricorrenti, per giustificare la loro domanda di essere attribuiti al Canton Ticino al posto del Canton Lucerna, sembrino sollevare una violazione del principio dell'unità della famiglia, parlando di "amici di lunga data", lontani parenti", "moglie del cugino" e "legame parentale ed affettivo" (ricorso, pag. 3), si deve osservare che in realtà, da un lato, essi non si riferiscono in nessun modo a membri della loro "famiglia nucleare estesa", ossia "coppie sposate; genitori con i loro figli minorenni; genitori con i loro figli maggiorenni, purché questi ultimi chiedano protezione senza la loro propria famiglia; nonni", e, dall'altro lato, non pretendono nemmeno di essere "persone vulnerabili che hanno persone di riferimento importanti esterne al nucleo familiare esteso" in Ticino (Circolare della SEM "Statuto di protezione S: informazioni aggiornate sull'attribuzione cantonale e il cambiamento di Cantone" [Circ. SEM], del 22 aprile 2022, pag. 2, disponibile sul sito www.sem.admin.ch), peraltro, se è lecito presumere che le persone a cui alludono i ricorrenti rientrino invece nelle categorie dei "parenti più lontani" e delle "persone con forti vincoli di amicizia", si deve rilevare che, in questi casi, gli interessati "sono assegnati al medesimo Cantone solo nella misura in cui è comunque possibile rispettare la chiave di ripartizione" (Circ. SEM, pag. 2), questione il cui apprezzamento compete alla SEM (cfr. art. 22 cpv. 1 OAsi 1), e che, in concreto, non sembra manifestamente aver giocato a favore dei ricorrenti (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TAF F-2265/2022 del 23 gennaio 2023 pagg. 3 e 4), così, considerato che il ricorso, in definitiva, non formula propriamente alcuna censura relativa alla violazione del principio dell'unità della famiglia, esso è manifestamente inammissibile, si soggiunga ancora, ad abundantiam, che i ricorrenti potranno comunque chiedere alla SEM, se del caso, un cambiamento di cantone (cfr. artt. 22 cpv. 2 e 44 OAsi 1), il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia tra fr. 200.- e fr. 3'000.- se esse competono ad un giudice unico (art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), in concreto, date le circostanze, si rinuncia a prelevare spese processuali per la presente procedura che concerne unicamente l'attribuzione cantonale iniziale, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e alla SEM. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione: - ai ricorrenti (raccomandata); - alla SEM (n. di rif. N ...).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2329/2022 Sentenza del 13 aprile 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, cancelliere Dario Quirici. Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, tutti patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Via Lucchini 1, casella postale 1171, 6901 Lugano, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Assegnazione di una persona bisognosa di protezione a un cantone (statuto S). Visto che: il 29 aprile 2022, la SEM ha concesso alla ricorrente e ai suoi due figli minorenni, tutti cittadini ucraini (i ricorrenti), la protezione provvisoria (statuto S), attribuendoli nel contempo, nonostante la loro preferenza per il Canton Ticino, al Canton Lucerna (N ...), il 6 maggio 2022, tramite il loro legale, i ricorrenti hanno fatto pervenire alla SEM una denominata "Istanza urgente per assegnazione al Cantone Ticino, subordinatamente per cambiamento dell'assegnazione cantonale", corredata dei doc. A a C, adducendo come motivo di avere "trovato accoglienza e alloggio in Ticino, presso l'abitazione di amici di lunga data, nonché lontani parenti [...]. In particolare, la signora [...] è la moglie del cugino della [ricorrente]. Proprio in ragione di tale legame parentale ed affettivo, prima della guerra in Ucraina, le due famiglie erano solite incontrarsi durante le vacanze. Ciò ha consentito di istaurare e consolidare un legame affettivo particolarmente stretto [...]", il 17 maggio 2022, la SEM ha comunicato ai ricorrenti di avere trasmesso la loro istanza al Tribunale amministrativo federale (TAF), precisando che "dopo attento esame del vostro intervento, riteniamo che si tratti di un ricorso contro la nostra decisione non ancora cresciuta in giudicato del 29 aprile 2022", il 24 maggio 2022, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di sospendere l'esame della loro istanza, dato che "confidiamo nel [suo] accoglimento da parte della [SEM]", il 13 gennaio 2023, dopo avere constatato che l'istanza dei ricorrenti non aveva progredito in nessun modo davanti alla SEM, questo Tribunale ha invitato la medesima, mediante ordinanza, ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 23 gennaio 2023, allegandovi copie di quest'ultimo e dei suoi allegati, la SEM non si è tuttavia più manifestata, e considerato che: il provvedimento del 29 aprile 2022 (attribuzione iniziale al Canton Lucerna) costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emessa dalla SEM nell'ambito della procedura d'asilo (protezione provvisoria) relativa alla ricorrente e ai suoi due figli, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso (cfr. artt. 31 a 33 della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], nonché gli artt. 4, 27 cpv. 3, 105 e 107 della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]); dato che la procedura verte su una decisione inerente alla LAsi, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), i ricorrenti hanno inoltrato il loro scritto del 6 maggio 2022 prima della crescita in giudicato della decisione del 29 aprile 2022, per cui, come giustamente indicato dalla SEM, esso costituisce un ricorso, peraltro conforme ai requisiti degli artt. 48 cpv. 1, 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA; la SEM ripartisce i richiedenti fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (artt. 27 cpv. 3 e 72 LAsi), le persone a cui è stata garantita la protezione provvisoria sono attribuite ai cantoni secondo l'art. 21 cpv. 2 a 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311), la loro ripartizione e un'eventuale domanda di cambiamento di cantone essendo disciplinate per analogia dall'art. 22 OAsi 1 (art. 44 OAsi 1), la SEM attribuisce le persone che beneficiano della protezione provvisoria proporzionalmente alla popolazione dei cantoni, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, della loro cittadinanza e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1), la decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia (art. 27 cpv. 1 3a frase LAsi; cfr. DTAF 2012/2 consid. 2.2 nonché la sentenza del TAF F-1943/2022 del 19 maggio 2022 consid. 2 e 5), l'esigenza di far valere una violazione del principio dell'unità della famiglia costituisce un presupposto processuale, ciò che implica che la relativa censura deve essere sollevata e motivata (cfr. sentenza del TAF F-1943/2022, appena citata, consid. 2), in concreto, sebbene i ricorrenti, per giustificare la loro domanda di essere attribuiti al Canton Ticino al posto del Canton Lucerna, sembrino sollevare una violazione del principio dell'unità della famiglia, parlando di "amici di lunga data", lontani parenti", "moglie del cugino" e "legame parentale ed affettivo" (ricorso, pag. 3), si deve osservare che in realtà, da un lato, essi non si riferiscono in nessun modo a membri della loro "famiglia nucleare estesa", ossia "coppie sposate; genitori con i loro figli minorenni; genitori con i loro figli maggiorenni, purché questi ultimi chiedano protezione senza la loro propria famiglia; nonni", e, dall'altro lato, non pretendono nemmeno di essere "persone vulnerabili che hanno persone di riferimento importanti esterne al nucleo familiare esteso" in Ticino (Circolare della SEM "Statuto di protezione S: informazioni aggiornate sull'attribuzione cantonale e il cambiamento di Cantone" [Circ. SEM], del 22 aprile 2022, pag. 2, disponibile sul sito www.sem.admin.ch), peraltro, se è lecito presumere che le persone a cui alludono i ricorrenti rientrino invece nelle categorie dei "parenti più lontani" e delle "persone con forti vincoli di amicizia", si deve rilevare che, in questi casi, gli interessati "sono assegnati al medesimo Cantone solo nella misura in cui è comunque possibile rispettare la chiave di ripartizione" (Circ. SEM, pag. 2), questione il cui apprezzamento compete alla SEM (cfr. art. 22 cpv. 1 OAsi 1), e che, in concreto, non sembra manifestamente aver giocato a favore dei ricorrenti (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TAF F-2265/2022 del 23 gennaio 2023 pagg. 3 e 4), così, considerato che il ricorso, in definitiva, non formula propriamente alcuna censura relativa alla violazione del principio dell'unità della famiglia, esso è manifestamente inammissibile, si soggiunga ancora, ad abundantiam, che i ricorrenti potranno comunque chiedere alla SEM, se del caso, un cambiamento di cantone (cfr. artt. 22 cpv. 2 e 44 OAsi 1), il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia tra fr. 200.- e fr. 3'000.- se esse competono ad un giudice unico (art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), in concreto, date le circostanze, si rinuncia a prelevare spese processuali per la presente procedura che concerne unicamente l'attribuzione cantonale iniziale, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e alla SEM. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- ai ricorrenti (raccomandata);
- alla SEM (n. di rif. N ...).