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F-2318/2025

F-2318/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2318/2025 Sentenza del 9 aprile 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 marzo 2025 / N (...). Visto che: il 28 febbraio 2025, A._______ (il ricorrente) ha ottenuto dalla Spagna un visto Schengen C valido dal 9 marzo al 7 aprile 2025, il 13 marzo 2025, egli ha presentato in Svizzera una domanda d'asilo, il 28 marzo 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM non è entrata nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Spagna che ne aveva accettato la presa in carico, il 31 marzo 2025, il ricorrente ha ricevuto la decisione e SOS Ticino-Caritas Svizzera ha rinunciato a rappresentarlo ulteriormente, il 3 aprile 2025, il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la SEM esamini la sua domanda, il 4 aprile 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Spagna, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri del capo III (artt. 7 a 15 RD III); nel caso di una procedura di presa in carico ("take charge"), come in concreto, ogni criterio del capo III è applicabile solo se quello precedente non lo è (art. 7 par. 1 RD III); se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che l'ha rilasciato (art. 12 par. 2 RD III), in concreto è assodato che il ricorrente era munito di un visto Schengen C spagnolo, valido dal 9 marzo al 7 aprile 2025, quando ha depositato la sua domanda d'asilo in Svizzera il 13 marzo 2025; inoltre, il 25 marzo 2025, su richiesta della SEM, la Spagna ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente in base all'art. 12 par. 2 RD III; ne deriva che la competenza della Spagna a prenderlo in carico è accertata; si osservi che il riferimento generale e astratto, senza alcun elemento di prova, tantomeno rispetto ad un suo eventuale rapporto di dipendenza, del ricorrente ai suoi "cugini/altri familiari" in Svizzera è ininfluente sulla determinazione della competenza della Spagna (cfr., per più dettagli, la decisione impugnata, pag. 3 [nozione di familiari: art. 2 lett. g RD III]); va ricordato che la Spagna, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Spagna rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6), in concreto è notorio che, in Spagna, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale e che gli asilanti beneficiano dell'accoglienza necessaria, ciò che il ricorrente non contesta del resto, per cui il suo trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III); l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono, checché ne dica il ricorrente, di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Spagna o di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Spagna per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione: