Approvazione del permesso di soggiorno (altro)
Sachverhalt
A. I coniugi A._______ e B._______ (i ricorrenti), senza figli, sono cittadini australiani in pensione nati rispettivamente il ... e il ..., che hanno visitato la Svizzera regolarmente come turisti, muniti di visti Schengen per soggiorni di breve durata non necessitanti di un permesso (visti C), dal 2012 al 2019, dovendo poi interrompere i loro soggiorni dal 2020 al 2022 a causa della pandemia del COVID con le relative restrizioni di movimento. In occasione di uno di questi soggiorni, nel 2017, essi hanno acquistato un appartamento a ..., dal valore di stima ufficiale di fr. 619'067.-, al prezzo di fr. 2'800'000.-, designato dal Comune di ... come "residenza per le vacanze". B. Il 14 aprile 2021, i ricorrenti hanno depositato due richieste congiunte di visti nazionali per soggiorni di lunga durata necessitanti di un permesso (visti D) al Consolato generale di Svizzera (CGS) a Sydney, e questo allo scopo di effettuare delle "vacations longer than 90 days in our Swiss holiday home" a partire dal 1° marzo 2022 (N.B.: dagli atti disponibili non vi è modo di stabilire se i visti D siano o non siano stati concessi o se la pratica sia rimasta, in fin dei conti, inevasa per il fatto che, dal 1° gennaio 2022, i cittadini australiani non necessitano più di un visto per entrare in Svizzera a prescindere dallo scopo e dalla durata del loro soggiorno). C. Il 15 febbraio 2022, i ricorrenti hanno trasmesso all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) il formulario "Richiesta nuovo [sic] permesso di dimora B" nell'intento di soggiornare in Ticino dal 27 aprile al 23 ottobre 2022 (sei mesi), senza attività lucrativa, precisando che il loro soggiorno non avrebbe avuto una durata "superiore a 6 mesi sull'arco dell'anno". Alla loro richiesta i ricorrenti hanno allegato, tra gli altri documenti non numerati, una lettera di motivazione del 1° febbraio 2022, nella quale hanno precisato che "desideriamo poter rimanere per vacanze prolungate nella nostra casa a ... per un periodo superiore [a 90 giorni durante un anno] e, per questo motivo, richiediamo un permesso per stranieri". Il 16 marzo 2022, riferendosi alla loro "domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora [recte: soggiorno] L, subordinatamente un permesso [di dimora] B", l'UMCT ha comunicato ai ricorrenti di reputare che essi non avessero "purtroppo [...] particolari legami collegati [sic] al territorio", invitandoli a prendere posizione e a fornire ulteriore documentazione in proposito entro dieci giorni dalla notifica dell'informativa. Il 28 marzo 2022, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni, corredate dei documenti A (dichiarazione di un architetto e copie di fatture), B (scritto dei ricorrenti del 22 marzo 2022 vertente sul loro "impegno con la comunità locale") e C (dichiarazioni di amici), rilevando in sostanza che "oltre alle numerose e lunghe vacanze trascorse in Svizzera dal 2011, [essi] sostengono la cultura locale, frequentando ristoranti e bar locali, usando i mezzi pubblici, visitando mercati [...] hanno partecipato ad eventi culturali [...]". D. Il 23 maggio 2022, riferendosi principalmente all'art. 28 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), l'UMCT ha negato il rilascio ai ricorrenti dei "permessi di dimora temporanea [recte: soggiorno temporaneo] L" e dei "permessi di dimora B" (dispositivo, punti 1 e 2), argomentando in sunto che "non sono stati dimostrati sufficienti e stretti legami con la Svizzera [...] il soggiorno per il quale viene domandato il rilascio di un permesso di breve durata L, rispettivamente di un permesso di dimora B, è limitato a soli sei mesi (90 giorni oltre al limite di 90 giorni previsti nelle disposizioni sul turismo [i.e., nella normativa Schengen])". Il 3 maggio 2023, adito dai ricorrenti che chiedevano unicamente il rilascio di un "permesso di soggiorno di breve durata [permesso L]", il Consiglio di Stato (CS) ha accolto il loro ricorso e annullato la decisione dell'UMCT, al quale ha rinviato gli atti "affinché rilasci ai [ricorrenti] un permesso di dimora [recte: soggiorno] di corta durata" (dispositivo, punto 1). In sintesi, il CS ha considerato che i ricorrenti "negli ultimi dieci anni si sono recati in Svizzera con una certa regolarità, ciò che ha permesso loro per forza di cose di familiarizzarsi con gli usi e costumi locali. In tali occasioni essi hanno stretto vari legami di amicizia con persone o famiglie residenti nella regione [...], creandosi una rete sociale che ha permesso loro di instaurare un legame stretto con il Paese" (pag. 4). Pur tenendo conto del fatto che i ricorrenti non hanno in Svizzera "alcun membro della propria famiglia", che hanno "passato gran parte della loro esistenza al di fuori della Svizzera, paese nel quale peraltro non sono mai stati attivi professionalmente", e che "è all'estero e non in Svizzera che essi possiedono la maggior parte della loro sostanza", il CS ha attestato loro una "ferrea volontà d'integrazione", concludendo che, "nell'ambito di una ponderazione degli interessi, come anche degli elementi oggettivi a favore e a sfavore dell'accoglimento della richiesta dei ricorrenti [...], il rilascio di un permesso di dimora [recte: soggiorno] di breve durata può senz'altro essere concesso". L'UMCT non ha impugnato la decisione del CS davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), la quale è quindi cresciuta in giudicato incontestata. Si osservi peraltro che l'UMCT non ha trasmesso la decisione del CS alla SEM per approvazione, come risulta da una nota interna di quest'ultima (cfr. consid. 5.2 e 6). E. Il 2 giugno 2023, i ricorrenti hanno fatto pervenire all'UMCT il formulario "Richiesta nuovo [sic] permesso di dimora B" debitamente compilato, dove hanno depennato le parole "dimora B" che hanno sostituito con le parole "breve durata L", precisando che il soggiorno si sarebbe svolto dal 15 maggio al 20 dicembre 2023, ossia durante poco più di sette mesi. Il 6 luglio 2023, l'UMCT ha inoltrato l'incarto dei ricorrenti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) con la proposta di approvare il rilascio del permesso richiesto (N.B.: l'usuale scritto accompagnatorio dell'UMCT non si trova nell'incarto prodotto dalla SEM ai fini della presente procedura). F. Il 16 ottobre 2023, precisando che l'UMCT si era riferito al rilascio di un "permesso di soggiorno di breve durata [...] in virtù dell'art. 28 LStrI [...] che sottostà all'approvazione della SEM", quest'ultima ha comunicato ai ricorrenti di essere intenzionata a rifiutare l'approvazione della proposta cantonale, e ciò per il motivo che le condizioni legali, "segnatamente in riferimento ai legami personali particolari con la Svizzera", non sarebbero adempiute. La SEM ha quindi prefisso ai ricorrenti un termine fino al 17 novembre 2023 per esprimersi in proposito e, se del caso, esibire nuova documentazione. Il 16 novembre 2023, i ricorrenti hanno sottoposto alla SEM le loro osservazioni, corredate dei documenti A (copia della sentenza del CS), B (giustificativi dell'acquisto di un abbonamento del treno), C (pagamento della tassa sociale di "..."), D (copie di varie tessere), E (iscrizione al club nautico di ...), F (conto di membro di "the.local.ch") e G (estratto bancario), nelle quali hanno sostanzialmente elencato i loro soggiorni in Svizzera, "tutti di una certa durata", ribadendo che "hanno stretto legami con la collettività locale, hanno partecipato a manifestazioni culturali e hanno contatti diretti con la gente del luogo", per cui "i legami personali particolari con la Svizzera sono dati" (pagg. 3 e 5). G. Il 20 febbraio 2024, la SEM ha rifiutato di approvare la concessione di un "permesso di dimora [permesso B] ai sensi dell'art. 28 LStrI" ai ricorrenti (dispositivo, punto 1), fissando loro un termine di partenza scadente il 31 marzo 2024 e segnalando l'allontanamento nel Sistema d'informazione Schengen (SIS). In breve, la SEM ha reputato, "contrariamente alla prima autorità di ricorso cantonale [CS]", che i ricorrenti "non intrattengano legami sufficientemente forti con la Svizzera", puntualizzando come essi "né durante la procedura davanti alle autorità cantonali, né nell'esercizio del diritto di essere sentiti davanti alla SEM, abbiano potuto comprovare l'esistenza di legami con la Svizzera e le persone ivi residenti" (pag. 4). A questo proposito, riferendosi alla sottoscrizione di abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici e per palestre, all'appartenenza ad associazioni culturali e turistiche nonché ai soggiorni effettuati dal 2011, la SEM ha negato che i ricorrenti "abbiano creato una rete sociale che li leghi alla Svizzera e più in particolare al Canton Ticino" (pag. 4). La SEM ha poi constatato che i ricorrenti "hanno richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata [permesso L]" per effettuare delle "vacanze prolungate", sottolineando che questo scopo "appare in contraddizione con il permesso richiesto [sic], che per le sue condizioni mira ad un'integrazione (sul lungo periodo) degli stranieri [...] secondo l'art. 28 LStrI" (pag. 5). La SEM è così giunta alla conclusione di non poter approvare la concessione di un "permesso di dimora [B]" a favore dei ricorrenti. H. Il 22 marzo 2024, tramite la loro legale, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la decisione della SEM sia annullata e che sia loro rilasciato un "permesso di soggiorno di breve durata [permesso L]". All'impugnativa hanno allegato i documenti A-M, già prodotti davanti all'UMCT e alla SEM, che saranno tematizzati, per quanto necessario, in prosieguo. In succinto, i ricorrenti rimproverano alla SEM di aver accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, e questo per avere "minimizza[to]" la valenza dei loro argomenti e dei loro mezzi di prova in relazione ai legami personali che intrattengono in Svizzera (pag. 5). In proposito essi precisano che "comunque si voglia chiamare il [loro] periodo di soggiorno [...], esso è, per legge, limitato al massimo a un anno (art. 32 LStrI [permesso L])", senza contare che essi "sono inoltre in pensione e la loro volontà di integrazione è stata ampiamente dimostrata" (pag. 6). Per finire, riferendosi anche alla decisione del CS, i ricorrenti sostengono di avere palesato, "sia nella prima, sia nella seconda richiesta di rilascio del permesso L", [...] legami propri con la Svizzera [...] attraverso lo sviluppo di interessi socio-culturali personali e indipendenti, con collettività locali, partecipando alla vita e alla cultura del luogo", come pure "contatti diretti con la popolazione indigena" (pag. 8). I. Il 19 aprile 2024, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 10 maggio 2024, un anticipo di fr. 1'200.- a copertura delle presunte spese processuali, ciò che è avvenuto il 24 aprile successivo. Questo Tribunale ha quindi dato avvio allo scambio degli scritti. J. Il 17 maggio 2024, la legale dei ricorrenti ha comunicato alla SEM che essi avevano lasciato la Svizzera il 10 dicembre 2023, chiedendo nel contempo alla medesima di cancellare la segnalazione del loro allontanamento dal SIS. Il 22 maggio successivo, la SEM le ha confermato la cancellazione, informandone anche questo Tribunale. L'11 luglio 2024, questo Tribunale ha chiesto alla legale se i ricorrenti, data la loro partenza dallo spazio Schengen, intendessero mantenere o ritirare il ricorso, precisando che, in quest'ultima ipotesi, l'anticipo spese di fr. 1'200.- sarebbe stato loro parzialmente o integralmente restituito. Il 22 luglio 2024, la legale ha confermato a questo Tribunale la volontà dei ricorrenti di mantenere il gravame, precisando che la loro attuale situazione "continuerà a ripresentarsi, in circostanze simili a quelle descritte nel ricorso, poiché [essi] richiederanno anche in futuro di ottenere il permesso L per redditieri [sic], senza mai riuscire ad ottenere una decisione definitiva entro i termini di soggiorno", dimodoché è "fondamentale che la questione venga risolta" da questo Tribunale. K. Il 9 dicembre 2024, la SEM ha risposto al ricorso, proponendone il respingimento in base agli argomenti esposti nella decisione impugnata. L. Il 26 maggio 2024 (recte: 2025), i ricorrenti hanno presentato la loro replica, munita dei documenti N-S, di cui si dirà, se del caso, qui appresso, tramite la quale, riassumendo i motivi formulati anteriormente, ribadiscono in sostanza la necessità di annullare la decisione della SEM e di concedere loro il permesso L richiesto. M. Il 26 agosto 2025, la SEM ha duplicato, limitandosi a riproporre il rigetto del ricorso e la conferma della decisione avversata. N. Il 31 ottobre 2025, questo Tribunale ha trasmesso alla legale dei ricorrenti una copia della duplica della SEM e concluso nel contempo lo scambio degli scritti, riservando eventuali ulteriori misure istruttorie.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 20 febbraio 2024, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Siccome si tratta di una decisione in materia di permessi al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, la presente sentenza non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (TF) ed è pertanto definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF e art. 83 lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, i ricorrenti, particolarmente toccati dalla decisione della SEM di cui sono i destinatari, l'hanno impugnata tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo spese di fr. 1'200.-, per cui il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti "nova" (cfr. Benjamin Schindler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 31 ad art. 49 PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza del TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Auer/ Müller/ Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o "iura novit curia").
E. 3 La LStrI disciplina segnatamente il soggiorno degli stranieri in Svizzera, applicandosi laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera (artt. 1 e 2 cpv. 1 LStrI). Sono pure applicabili, nella misura in cui concretizzano la LStrI, l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), e l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (OA-DFGP, RS 142.201.1). In concreto, considerato che non sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), ma cittadini australiani, i ricorrenti non possono richiamarsi all'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), per cui è applicabile la LStrI (cfr. Martina Caroni e Gabriela Gjokaj, in: Caroni/Thurnherr (editori), Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2a ed., 2024, nn. 5 e 6 ad art. 1 LStrI e n. 3 ad art. 28 LStrI).
E. 4 In linea di principio lo straniero non ha nessun diritto ("kein Anspruch") di ottenere un permesso di soggiorno, a meno che non possa invocare a suo favore una norma speciale del diritto federale, anche costituzionale, o di un trattato, come l'ALC o la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), che gli conferisce un tale diritto (cfr., tra le altre, le DTF 135 II 1 consid. 1.1 e 131 II 339 consid. 1 con i riferimenti giurisprudenziali).
E. 4.1 Nell'ammissione di stranieri le autorità competenti tengono conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera (art. 3 cpv. 3 LStrI), e, nell'esercizio del loro potere discrezionale, considerano gli interessi pubblici e la situazione personale nonché l'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI in relazione con gli artt. 4 e 58a LStrI).
E. 4.2 Per un soggiorno di tre mesi al massimo, senza attività lucrativa, lo straniero non necessita di un permesso. Se egli intende soggiornare per oltre tre mesi, senza attività lucrativa, necessita di un permesso (art. 10 cpv. 1 1a frase e cpv. 2 1a frase LStrI).
E. 4.3 Gli artt. 27 a 29 LStrI definiscono le condizioni di tre tipi di soggiorno in Svizzera a scopo non lucrativo, vale a dire senza attività lavorativa ("die Voraussetzungen dreier Aufenthaltszwecke ohne Erwerbstätigkeit"): per seguire una formazione o una formazione continua (art. 27), come redditieri (art. 28) oppure per ricevere cure mediche (art. 29). L'art. 30 cpv. 1 LStrI prevede espressamente ulteriori motivi ("weitere Gründe") che permettono di concedere un permesso di soggiorno senza attività lucrativa, nella forma di un permesso B o L, ad esempio per disciplinare la presenza dei minori affiliati (lett. c) o delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani (lett. e; cfr. Tobias Grasdorf-Meyer, in: Caroni/Thurnherr, op. cit., nn. 27 e 28 ad art. 10 LStrI).
E. 4.4 Secondo l'art. 28 LStrI (redditieri) lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera, sulla base di un permesso di dimora B (cfr. art. 33 LStrI), se (a) ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale (lett. a), possiede legami personali particolari con la Svizzera (lett. b) e dispone dei mezzi finanziari necessari (lett. c).
E. 4.5 In virtù dell'art. 32 LStrI (permesso di soggiorno di breve durata), per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso L di breve durata (cpv. 1). Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni (cpv. 2). Può essere prorogato fino a due anni e il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi gravi (cpv. 3). Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera (cpv. 4). Come precisa la dottrina, il permesso di soggiorno L regola "alle befristeten Anwesenheiten mit oder ohne Erwerbstätigkeit von Drittstaatsangehörigen mit einer Dauer von höchstens einem Jahr [...]. Diese Aufenthalte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von vornherein vorübergehender Natur sind [...]. Kurzaufenthaltsbewilligungen werden zum einen für kurzfristige Erwerbstätigkeiten [...] gewährt [...]. Die Kurzaufenthaltsbewilligung ist zum anderen ebenso die Bewilligung für kurzzeitige Aufenthalte ohne Erwerbstätigkeit [...]" (Daniela Kühne, in: Caroni/Thurnherr, op. cit., n. 4 ad art. 32 LStrI).
E. 5 I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di soggiorno di breve durata (permessi L) e di dimora (permessi B), salvo nei casi soggetti all'approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv. 1 e 99 LStrI in combinato disposto con l'art. 85 cpv. 1 OASA).
E. 5.1 Secondo l'art. 2 lett. c OA-DFGP è sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio di un permesso B per redditieri a cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS (art. 28 LStrI). In virtù dell'art. 5 OA-DFGP è sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio di un permesso L per tutelare importanti interessi pubblici (lett. e [art. 32 OASA]), alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani (lett. g [art. 36 OASA]), come pure in caso di riammissione di stranieri (lett. i [art. 49 OASA]) o di loro ritorno in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all'estero (lett. j [art. 51 OASA]).
E. 5.2 La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l'approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OASA). L'autorità cantonale della migrazione può sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute (art. 85 cpv. 3 OASA). La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri (art. 99 cpv. 2 LStrI; cfr. anche, per più dettagli in proposito, la sentenza del TAF F-2182/2021 del 6 giugno 2024, in particolare i consid. 11.5 e 12.3).
E. 5.3 È ancora necessario precisare che, in conformità alla giurisprudenza del Tribunale federale, l'oggetto della lite nella procedura d'approvazione davanti alla SEM è l'autorizzazione di soggiornare in Svizzera in virtù di ogni pertinente base legale, e non è quindi limitato dal contenuto della proposta cantonale (cfr. sentenza del TF, a cinque giudici, 2C_800/2019 del 7 febbraio 2020 consid. 3.4, nonché la DTAF 2020 VII/2 consid. 4 e 5, allineatasi su questa sentenza del TF, e la sentenza del TAF F-6395/2019 del 14 febbraio 2022 consid. 4.1).
E. 6 Si tratta a questo punto, alla luce del contenuto dell'incarto, di identificare chiaramente l'oggetto della controversia, e ciò nella misura in cui non vi è corrispondenza fra la decisione impugnata e la richiesta dei ricorrenti, nel senso che la prima ha trattato la seconda come un'istanza di permesso B per redditieri e non come la domanda di un permesso L. In proposito va sottolineato che, se il rilascio di un permesso B per redditieri sottostà obbligatoriamente alla procedura d'approvazione da parte della SEM (cfr. art. 2 lett. c OA-DFGP), il rilascio di un permesso L lo è soltanto in determinati casi (cfr. art. 5 lett. e, g, i e j OA-DFGP), nei quali non rientra manifestamente la situazione dei ricorrenti, che hanno infatti indicato come "determinato scopo di soggiorno" (art. 32 cpv. 2 LStrI) la villeggiatura. Malgrado ciò, l'UMCT avrebbe potuto motu proprio sottoporre alla SEM per approvazione la decisione del CS in accordo con l'art. 85 cpv. 3 OASA (cfr. consid. 5.2). Il fatto che l'UMCT non abbia però agito in questo modo, come rilevato dalla stessa SEM in una nota interna, ma abbia invece aderito spontaneamente all'opinione del CS per la propria proposta (cfr. consid. D e E), non influisce sull'esito della presente procedura.
E. 6.1 È indubbio che i ricorrenti hanno manifestato la loro volontà di ottenere un permesso L per un soggiorno di villeggiatura di poco più di sette mesi essenzialmente a ..., dove sono proprietari di un appartamento (cfr. consid. D a J). Essi avevano manifestato questa loro intenzione già nel 2021, ancora prima dell'inizio della procedura davanti all'UMCT, quando avevano richiesto al CGS a Sydney un visto D, e non un visto C, proprio per poter rimanere più a lungo di tre mesi a ... nel loro appartamento sulla base di un permesso L (cfr. consid. B). Si può quindi senz'altro affermare che i ricorrenti, sebbene siano pensionati e non esercitino più alcuna attività lavorativa, non intendono soggiornare come redditieri ai sensi dell'art. 28 LStrI, trasferendo il loro centro di vita in Svizzera, ma vogliono soltanto poter "soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa" (art. 10 cpv. 2 1a frase LStrI), in concreto sette mesi suppergiù, dimodoché richiedono, a questo "determinato scopo", un permesso L in conformità all'art. 32 LStrI. Altrimenti detto, il fatto che i ricorrenti siano pensionati, e inattivi sul piano professionale, non implica necessariamente che siano interessati ad ottenere un permesso B per redditieri. Nondimeno, tutte le autorità che si sono fin qui occupate del caso, a cominciare dall'UMCT e, in seguito, il CS e la SEM, hanno incentrato le loro rispettive argomentazioni, per quanto possa sembrare strano, sulla condizione dei "legami personali particolari" con la Svizzera prevista all'art. 28 lett. b LStrI. Lo stesso hanno poi dovuto fare anche i ricorrenti dopo che l'UMCT aveva loro scritto che non avevano "particolari legami collegati [sic] al territorio" (cfr. consid. C), e che il CS ha usato l'espressione incongruente "permesso di dimora [sic] di corta durata" (cfr. consid. D). In questo quadro, piuttosto confuso, si osservi che il termine di "permesso L per redditieri", impiegato dai ricorrenti sulla scia dell'UMCT e del CS quando hanno confermato di voler mantenere il ricorso (cfr. consid. J), è pure fuorviante, considerato che, diversamente da quanto comporta il permesso B per redditieri dimoranti in modo duraturo in Svizzera, il permesso L "può essere prorogato fino a due anni al massimo" e che un nuovo permesso L è suscettibile di essere "rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera": esso è finalizzato dunque alla regolamentazione dei soli soggiorni di breve durata, ovvero non duraturi, ma provvisori (art. 32 cpv. 3 1a frase e cpv. 4 LStrI; cfr. anche Daniela Kühne, op. cit., n. 4 ad art. 32 LStrI [consid. 4.5]).
E. 6.2 Sia come sia, sta di fatto che i ricorrenti hanno richiesto un permesso di soggiorno L e che la SEM ha deciso unicamente in merito ad un permesso di dimora B, come si può leggere senza possibili equivoci nei considerandi e, per logica conseguenza, al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata. La SEM ha verificato esclusivamente le condizioni d'applicazione dell'art. 28 LStrI, rinviando all'art. 34 (lett. d) della vecchia ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 2007 5497), sostituita dall'OASA a decorrere dal 1° gennaio 2008, e al Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3327), mentre si è limitata a fare un accenno di sfuggita al permesso L, asserendo che lo scopo di villeggiatura per più di tre mesi "appare in contraddizione con il permesso richiesto [sic], che per le sue condizioni mira ad un'integrazione (sul lungo periodo) degli stranieri che ne fanno richiesta" (pag. 5). Come traspare bene da questo passaggio, la SEM, presupponendo che i ricorrenti, in quanto pensionati, dovessero per forza di cose richiedere un permesso B per redditieri, ha loro attribuito una volontà che non corrisponde a quella da loro manifestata sin dall'inizio della procedura amministrativa e poi sempre rigorosamente ribadita. Peraltro, se la SEM è del parere che un permesso L non sia suscettibile di essere rilasciato a scopo di villeggiatura, dovrebbe addurne in dettaglio i motivi nei considerandi della sua decisione e formulare un dispositivo conseguente, ciò che, in concreto, non ha fatto.
E. 7 In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata, che viola il diritto federale (art. 49 lett. a PA), annullata, e la causa rinviata alla SEM per l'emanazione di una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA). Questa soluzione s'impone, da un lato, per il fatto che la SEM, come visto, non ha esaminato l'istanza dei ricorrenti in quando richiesta di un permesso L, ma l'ha interpretata alla stregua di una domanda di permesso B per redditieri, trattandola di conseguenza. Dall'altro lato, anche la finalità della procedura d'approvazione induce a seguire questa via, dato che, se questo Tribunale dovesse giudicare la causa direttamente, l'intervento della SEM nella procedura cantonale, in qualità di autorità amministrativa federale competente per legge a condurre la procedura d'approvazione, verrebbe sminuito e privato della sua necessaria efficacia (cfr. sentenza del TAF F-6395/2019 del 14 febbraio 2022 consid. 5). Alla SEM incomberà così stabilire, spiegandone le ragioni, se ai ricorrenti può essere o meno rilasciato un permesso L valevole per sette mesi circa nel corso di un anno secondo l'art. 32 LStrI, e questo allo scopo da loro determinato, ossia non di natura lucrativa, ma per villeggiatura a ... nell'appartamento di cui sono proprietari. Nella sua disamina della richiesta dei ricorrenti la SEM dovrà tenere dovutamente presente che il permesso L, come tende ad esprimere già il testo dell'art. 32 cpv. 2 LStrI ("per un determinato scopo di soggiorno"), e come confermano l'OASA, l'OA-DFGP e la dottrina, non lasciando adito a dubbi in proposito, può pure essere concesso per soggiorni senza attività lavorativa ("ohne Erwerbstätigkeit"; cfr. consid. E, 4.3, 4.5 e 5.1). D'altra parte, alla luce della chiara e ripetuta richiesta dei ricorrenti, che verte soltanto sul permesso L (soggiorno provvisorio limitato a sette mesi circa nel corso di un anno), la questione dell'autorizzazione di soggiornare in Svizzera in virtù di ogni pertinente base legale (cfr. consid. 5.3) non si pone, ad ogni modo non al momento attuale, e ciò nemmeno sotto il profilo dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 1 lett. c OASA (importanti interessi pubblici - notevoli interessi fiscali cantonali).
E. 8.1 Le spese processuali sono messe normalmente a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, tenuto conto dell'esito positivo del ricorso, non si prelevano spese processuali, per cui l'anticipo spese di fr. 1'200.- è restituito ai ricorrenti.
E. 8.2 Considerato che sono vincenti, i ricorrenti hanno diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che non hanno presentato alcuna nota d'onorario della loro legale, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, vista l'ampiezza e il contenuto del ricorso e degli scritti successivi, è appropriato attribuire ai ricorrenti un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'200.-, a carico della SEM.
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, la decisione impugnata del 20 febbraio 2024 è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 7.
- Non si prelevano spese processuali e il relativo anticipo di fr. 1'200.-, versato dai ricorrenti, è loro restituito.
- Ai ricorrenti è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'200.-, a carico della SEM.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e alla SEM. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione: - ai ricorrenti (raccomandata; allegato: formulario indirizzo per il pagamento); - alla SEM (n. di rif. ...+...).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-1843/2024
Sentenza del 22 luglio 2026
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Aileen Truttmann,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
entrambi patrocinati dall'avv. Silvia Zwahlen,
Studio Legale e Notarile Perucchi,
Via Ferruccio Pelli 9,
casella postale 1742,
6901 Lugano,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione al rilascio di un permesso di dimora per redditieri; decisione della SEM del 20 febbraio 2024.
Fatti:
A. I coniugi A._______ e B._______ (i ricorrenti), senza figli, sono cittadini australiani in pensione nati rispettivamente il ... e il ..., che hanno visitato la Svizzera regolarmente come turisti, muniti di visti Schengen per soggiorni di breve durata non necessitanti di un permesso (visti C), dal 2012 al 2019, dovendo poi interrompere i loro soggiorni dal 2020 al 2022 a causa della pandemia del COVID con le relative restrizioni di movimento. In occasione di uno di questi soggiorni, nel 2017, essi hanno acquistato un appartamento a ..., dal valore di stima ufficiale di fr. 619'067.-, al prezzo di fr. 2'800'000.-, designato dal Comune di ... come "residenza per le vacanze".
B. Il 14 aprile 2021, i ricorrenti hanno depositato due richieste congiunte di visti nazionali per soggiorni di lunga durata necessitanti di un permesso (visti D) al Consolato generale di Svizzera (CGS) a Sydney, e questo allo scopo di effettuare delle "vacations longer than 90 days in our Swiss holiday home" a partire dal 1° marzo 2022 (N.B.: dagli atti disponibili non vi è modo di stabilire se i visti D siano o non siano stati concessi o se la pratica sia rimasta, in fin dei conti, inevasa per il fatto che, dal 1° gennaio 2022, i cittadini australiani non necessitano più di un visto per entrare in Svizzera a prescindere dallo scopo e dalla durata del loro soggiorno).
C. Il 15 febbraio 2022, i ricorrenti hanno trasmesso all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) il formulario "Richiesta nuovo [sic] permesso di dimora B" nell'intento di soggiornare in Ticino dal 27 aprile al 23 ottobre 2022 (sei mesi), senza attività lucrativa, precisando che il loro soggiorno non avrebbe avuto una durata "superiore a 6 mesi sull'arco dell'anno". Alla loro richiesta i ricorrenti hanno allegato, tra gli altri documenti non numerati, una lettera di motivazione del 1° febbraio 2022, nella quale hanno precisato che "desideriamo poter rimanere per vacanze prolungate nella nostra casa a ... per un periodo superiore [a 90 giorni durante un anno] e, per questo motivo, richiediamo un permesso per stranieri".
Il 16 marzo 2022, riferendosi alla loro "domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora [recte: soggiorno] L, subordinatamente un permesso [di dimora] B", l'UMCT ha comunicato ai ricorrenti di reputare che essi non avessero "purtroppo [...] particolari legami collegati [sic] al territorio", invitandoli a prendere posizione e a fornire ulteriore documentazione in proposito entro dieci giorni dalla notifica dell'informativa.
Il 28 marzo 2022, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni, corredate dei documenti A (dichiarazione di un architetto e copie di fatture), B (scritto dei ricorrenti del 22 marzo 2022 vertente sul loro "impegno con la comunità locale") e C (dichiarazioni di amici), rilevando in sostanza che "oltre alle numerose e lunghe vacanze trascorse in Svizzera dal 2011, [essi] sostengono la cultura locale, frequentando ristoranti e bar locali, usando i mezzi pubblici, visitando mercati [...] hanno partecipato ad eventi culturali [...]".
D. Il 23 maggio 2022, riferendosi principalmente all'art. 28 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), l'UMCT ha negato il rilascio ai ricorrenti dei "permessi di dimora temporanea [recte: soggiorno temporaneo] L" e dei "permessi di dimora B" (dispositivo, punti 1 e 2), argomentando in sunto che "non sono stati dimostrati sufficienti e stretti legami con la Svizzera [...] il soggiorno per il quale viene domandato il rilascio di un permesso di breve durata L, rispettivamente di un permesso di dimora B, è limitato a soli sei mesi (90 giorni oltre al limite di 90 giorni previsti nelle disposizioni sul turismo [i.e., nella normativa Schengen])".
Il 3 maggio 2023, adito dai ricorrenti che chiedevano unicamente il rilascio di un "permesso di soggiorno di breve durata [permesso L]", il Consiglio di Stato (CS) ha accolto il loro ricorso e annullato la decisione dell'UMCT, al quale ha rinviato gli atti "affinché rilasci ai [ricorrenti] un permesso di dimora [recte: soggiorno] di corta durata" (dispositivo, punto 1). In sintesi, il CS ha considerato che i ricorrenti "negli ultimi dieci anni si sono recati in Svizzera con una certa regolarità, ciò che ha permesso loro per forza di cose di familiarizzarsi con gli usi e costumi locali. In tali occasioni essi hanno stretto vari legami di amicizia con persone o famiglie residenti nella regione [...], creandosi una rete sociale che ha permesso loro di instaurare un legame stretto con il Paese" (pag. 4). Pur tenendo conto del fatto che i ricorrenti non hanno in Svizzera "alcun membro della propria famiglia", che hanno "passato gran parte della loro esistenza al di fuori della Svizzera, paese nel quale peraltro non sono mai stati attivi professionalmente", e che "è all'estero e non in Svizzera che essi possiedono la maggior parte della loro sostanza", il CS ha attestato loro una "ferrea volontà d'integrazione", concludendo che, "nell'ambito di una ponderazione degli interessi, come anche degli elementi oggettivi a favore e a sfavore dell'accoglimento della richiesta dei ricorrenti [...], il rilascio di un permesso di dimora [recte: soggiorno] di breve durata può senz'altro essere concesso".
L'UMCT non ha impugnato la decisione del CS davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), la quale è quindi cresciuta in giudicato incontestata. Si osservi peraltro che l'UMCT non ha trasmesso la decisione del CS alla SEM per approvazione, come risulta da una nota interna di quest'ultima (cfr. consid. 5.2 e 6).
E. Il 2 giugno 2023, i ricorrenti hanno fatto pervenire all'UMCT il formulario "Richiesta nuovo [sic] permesso di dimora B" debitamente compilato, dove hanno depennato le parole "dimora B" che hanno sostituito con le parole "breve durata L", precisando che il soggiorno si sarebbe svolto dal 15 maggio al 20 dicembre 2023, ossia durante poco più di sette mesi.
Il 6 luglio 2023, l'UMCT ha inoltrato l'incarto dei ricorrenti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) con la proposta di approvare il rilascio del permesso richiesto (N.B.: l'usuale scritto accompagnatorio dell'UMCT non si trova nell'incarto prodotto dalla SEM ai fini della presente procedura).
F. Il 16 ottobre 2023, precisando che l'UMCT si era riferito al rilascio di un "permesso di soggiorno di breve durata [...] in virtù dell'art. 28 LStrI [...] che sottostà all'approvazione della SEM", quest'ultima ha comunicato ai ricorrenti di essere intenzionata a rifiutare l'approvazione della proposta cantonale, e ciò per il motivo che le condizioni legali, "segnatamente in riferimento ai legami personali particolari con la Svizzera", non sarebbero adempiute. La SEM ha quindi prefisso ai ricorrenti un termine fino al 17 novembre 2023 per esprimersi in proposito e, se del caso, esibire nuova documentazione.
Il 16 novembre 2023, i ricorrenti hanno sottoposto alla SEM le loro osservazioni, corredate dei documenti A (copia della sentenza del CS), B (giustificativi dell'acquisto di un abbonamento del treno), C (pagamento della tassa sociale di "..."), D (copie di varie tessere), E (iscrizione al club nautico di ...), F (conto di membro di "the.local.ch") e G (estratto bancario), nelle quali hanno sostanzialmente elencato i loro soggiorni in Svizzera, "tutti di una certa durata", ribadendo che "hanno stretto legami con la collettività locale, hanno partecipato a manifestazioni culturali e hanno contatti diretti con la gente del luogo", per cui "i legami personali particolari con la Svizzera sono dati" (pagg. 3 e 5).
G. Il 20 febbraio 2024, la SEM ha rifiutato di approvare la concessione di un "permesso di dimora [permesso B] ai sensi dell'art. 28 LStrI" ai ricorrenti (dispositivo, punto 1), fissando loro un termine di partenza scadente il 31 marzo 2024 e segnalando l'allontanamento nel Sistema d'informazione Schengen (SIS).
In breve, la SEM ha reputato, "contrariamente alla prima autorità di ricorso cantonale [CS]", che i ricorrenti "non intrattengano legami sufficientemente forti con la Svizzera", puntualizzando come essi "né durante la procedura davanti alle autorità cantonali, né nell'esercizio del diritto di essere sentiti davanti alla SEM, abbiano potuto comprovare l'esistenza di legami con la Svizzera e le persone ivi residenti" (pag. 4). A questo proposito, riferendosi alla sottoscrizione di abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici e per palestre, all'appartenenza ad associazioni culturali e turistiche nonché ai soggiorni effettuati dal 2011, la SEM ha negato che i ricorrenti "abbiano creato una rete sociale che li leghi alla Svizzera e più in particolare al Canton Ticino" (pag. 4). La SEM ha poi constatato che i ricorrenti "hanno richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata [permesso L]" per effettuare delle "vacanze prolungate", sottolineando che questo scopo "appare in contraddizione con il permesso richiesto [sic], che per le sue condizioni mira ad un'integrazione (sul lungo periodo) degli stranieri [...] secondo l'art. 28 LStrI" (pag. 5). La SEM è così giunta alla conclusione di non poter approvare la concessione di un "permesso di dimora [B]" a favore dei ricorrenti.
H. Il 22 marzo 2024, tramite la loro legale, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la decisione della SEM sia annullata e che sia loro rilasciato un "permesso di soggiorno di breve durata [permesso L]". All'impugnativa hanno allegato i documenti A-M, già prodotti davanti all'UMCT e alla SEM, che saranno tematizzati, per quanto necessario, in prosieguo.
In succinto, i ricorrenti rimproverano alla SEM di aver accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, e questo per avere "minimizza[to]" la valenza dei loro argomenti e dei loro mezzi di prova in relazione ai legami personali che intrattengono in Svizzera (pag. 5). In proposito essi precisano che "comunque si voglia chiamare il [loro] periodo di soggiorno [...], esso è, per legge, limitato al massimo a un anno (art. 32 LStrI [permesso L])", senza contare che essi "sono inoltre in pensione e la loro volontà di integrazione è stata ampiamente dimostrata" (pag. 6). Per finire, riferendosi anche alla decisione del CS, i ricorrenti sostengono di avere palesato, "sia nella prima, sia nella seconda richiesta di rilascio del permesso L", [...] legami propri con la Svizzera [...] attraverso lo sviluppo di interessi socio-culturali personali e indipendenti, con collettività locali, partecipando alla vita e alla cultura del luogo", come pure "contatti diretti con la popolazione indigena" (pag. 8).
I. Il 19 aprile 2024, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 10 maggio 2024, un anticipo di fr. 1'200.- a copertura delle presunte spese processuali, ciò che è avvenuto il 24 aprile successivo. Questo Tribunale ha quindi dato avvio allo scambio degli scritti.
J. Il 17 maggio 2024, la legale dei ricorrenti ha comunicato alla SEM che essi avevano lasciato la Svizzera il 10 dicembre 2023, chiedendo nel contempo alla medesima di cancellare la segnalazione del loro allontanamento dal SIS. Il 22 maggio successivo, la SEM le ha confermato la cancellazione, informandone anche questo Tribunale.
L'11 luglio 2024, questo Tribunale ha chiesto alla legale se i ricorrenti, data la loro partenza dallo spazio Schengen, intendessero mantenere o ritirare il ricorso, precisando che, in quest'ultima ipotesi, l'anticipo spese di fr. 1'200.- sarebbe stato loro parzialmente o integralmente restituito.
Il 22 luglio 2024, la legale ha confermato a questo Tribunale la volontà dei ricorrenti di mantenere il gravame, precisando che la loro attuale situazione "continuerà a ripresentarsi, in circostanze simili a quelle descritte nel ricorso, poiché [essi] richiederanno anche in futuro di ottenere il permesso L per redditieri [sic], senza mai riuscire ad ottenere una decisione definitiva entro i termini di soggiorno", dimodoché è "fondamentale che la questione venga risolta" da questo Tribunale.
K. Il 9 dicembre 2024, la SEM ha risposto al ricorso, proponendone il respingimento in base agli argomenti esposti nella decisione impugnata.
L. Il 26 maggio 2024 (recte: 2025), i ricorrenti hanno presentato la loro replica, munita dei documenti N-S, di cui si dirà, se del caso, qui appresso, tramite la quale, riassumendo i motivi formulati anteriormente, ribadiscono in sostanza la necessità di annullare la decisione della SEM e di concedere loro il permesso L richiesto.
M. Il 26 agosto 2025, la SEM ha duplicato, limitandosi a riproporre il rigetto del ricorso e la conferma della decisione avversata.
N. Il 31 ottobre 2025, questo Tribunale ha trasmesso alla legale dei ricorrenti una copia della duplica della SEM e concluso nel contempo lo scambio degli scritti, riservando eventuali ulteriori misure istruttorie.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 20 febbraio 2024, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Siccome si tratta di una decisione in materia di permessi al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, la presente sentenza non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (TF) ed è pertanto definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF e art. 83 lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
In concreto, i ricorrenti, particolarmente toccati dalla decisione della SEM di cui sono i destinatari, l'hanno impugnata tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo spese di fr. 1'200.-, per cui il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti "nova" (cfr. Benjamin Schindler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 31 ad art. 49 PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza del TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Auer/ Müller/ Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o "iura novit curia").
3. La LStrI disciplina segnatamente il soggiorno degli stranieri in Svizzera, applicandosi laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera (artt. 1 e 2 cpv. 1 LStrI). Sono pure applicabili, nella misura in cui concretizzano la LStrI, l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), e l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (OA-DFGP, RS 142.201.1).
In concreto, considerato che non sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), ma cittadini australiani, i ricorrenti non possono richiamarsi all'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), per cui è applicabile la LStrI (cfr. Martina Caroni e Gabriela Gjokaj, in: Caroni/Thurnherr (editori), Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2a ed., 2024, nn. 5 e 6 ad art. 1 LStrI e n. 3 ad art. 28 LStrI).
4. In linea di principio lo straniero non ha nessun diritto ("kein Anspruch") di ottenere un permesso di soggiorno, a meno che non possa invocare a suo favore una norma speciale del diritto federale, anche costituzionale, o di un trattato, come l'ALC o la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), che gli conferisce un tale diritto (cfr., tra le altre, le DTF 135 II 1 consid. 1.1 e 131 II 339 consid. 1 con i riferimenti giurisprudenziali).
4.1 Nell'ammissione di stranieri le autorità competenti tengono conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera (art. 3 cpv. 3 LStrI), e, nell'esercizio del loro potere discrezionale, considerano gli interessi pubblici e la situazione personale nonché l'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI in relazione con gli artt. 4 e 58a LStrI).
4.2 Per un soggiorno di tre mesi al massimo, senza attività lucrativa, lo straniero non necessita di un permesso. Se egli intende soggiornare per oltre tre mesi, senza attività lucrativa, necessita di un permesso (art. 10 cpv. 1 1a frase e cpv. 2 1a frase LStrI).
4.3 Gli artt. 27 a 29 LStrI definiscono le condizioni di tre tipi di soggiorno in Svizzera a scopo non lucrativo, vale a dire senza attività lavorativa ("die Voraussetzungen dreier Aufenthaltszwecke ohne Erwerbstätigkeit"): per seguire una formazione o una formazione continua (art. 27), come redditieri (art. 28) oppure per ricevere cure mediche (art. 29). L'art. 30 cpv. 1 LStrI prevede espressamente ulteriori motivi ("weitere Gründe") che permettono di concedere un permesso di soggiorno senza attività lucrativa, nella forma di un permesso B o L, ad esempio per disciplinare la presenza dei minori affiliati (lett. c) o delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani (lett. e; cfr. Tobias Grasdorf-Meyer, in: Caroni/Thurnherr, op. cit., nn. 27 e 28 ad art. 10 LStrI).
4.4 Secondo l'art. 28 LStrI (redditieri) lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera, sulla base di un permesso di dimora B (cfr. art. 33 LStrI), se (a) ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale (lett. a), possiede legami personali particolari con la Svizzera (lett. b) e dispone dei mezzi finanziari necessari (lett. c).
4.5 In virtù dell'art. 32 LStrI (permesso di soggiorno di breve durata), per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso L di breve durata (cpv. 1). Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni (cpv. 2). Può essere prorogato fino a due anni e il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi gravi (cpv. 3). Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera (cpv. 4).
Come precisa la dottrina, il permesso di soggiorno L regola "alle befristeten Anwesenheiten mit oder ohne Erwerbstätigkeit von Drittstaatsangehörigen mit einer Dauer von höchstens einem Jahr [...]. Diese Aufenthalte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von vornherein vorübergehender Natur sind [...]. Kurzaufenthaltsbewilligungen werden zum einen für kurzfristige Erwerbstätigkeiten [...] gewährt [...]. Die Kurzaufenthaltsbewilligung ist zum anderen ebenso die Bewilligung für kurzzeitige Aufenthalte ohne Erwerbstätigkeit [...]" (Daniela Kühne, in: Caroni/Thurnherr, op. cit., n. 4 ad art. 32 LStrI).
5. I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di soggiorno di breve durata (permessi L) e di dimora (permessi B), salvo nei casi soggetti all'approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv. 1 e 99 LStrI in combinato disposto con l'art. 85 cpv. 1 OASA).
5.1 Secondo l'art. 2 lett. c OA-DFGP è sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio di un permesso B per redditieri a cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS (art. 28 LStrI).
In virtù dell'art. 5 OA-DFGP è sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio di un permesso L per tutelare importanti interessi pubblici (lett. e [art. 32 OASA]), alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani (lett. g [art. 36 OASA]), come pure in caso di riammissione di stranieri (lett. i [art. 49 OASA]) o di loro ritorno in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all'estero (lett. j [art. 51 OASA]).
5.2 La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l'approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OASA).
L'autorità cantonale della migrazione può sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute (art. 85 cpv. 3 OASA). La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri (art. 99 cpv. 2 LStrI; cfr. anche, per più dettagli in proposito, la sentenza del TAF F-2182/2021 del 6 giugno 2024, in particolare i consid. 11.5 e 12.3).
5.3 È ancora necessario precisare che, in conformità alla giurisprudenza del Tribunale federale, l'oggetto della lite nella procedura d'approvazione davanti alla SEM è l'autorizzazione di soggiornare in Svizzera in virtù di ogni pertinente base legale, e non è quindi limitato dal contenuto della proposta cantonale (cfr. sentenza del TF, a cinque giudici, 2C_800/2019 del 7 febbraio 2020 consid. 3.4, nonché la DTAF 2020 VII/2 consid. 4 e 5, allineatasi su questa sentenza del TF, e la sentenza del TAF F-6395/2019 del 14 febbraio 2022 consid. 4.1).
6. Si tratta a questo punto, alla luce del contenuto dell'incarto, di identificare chiaramente l'oggetto della controversia, e ciò nella misura in cui non vi è corrispondenza fra la decisione impugnata e la richiesta dei ricorrenti, nel senso che la prima ha trattato la seconda come un'istanza di permesso B per redditieri e non come la domanda di un permesso L.
In proposito va sottolineato che, se il rilascio di un permesso B per redditieri sottostà obbligatoriamente alla procedura d'approvazione da parte della SEM (cfr. art. 2 lett. c OA-DFGP), il rilascio di un permesso L lo è soltanto in determinati casi (cfr. art. 5 lett. e, g, i e j OA-DFGP), nei quali non rientra manifestamente la situazione dei ricorrenti, che hanno infatti indicato come "determinato scopo di soggiorno" (art. 32 cpv. 2 LStrI) la villeggiatura. Malgrado ciò, l'UMCT avrebbe potuto motu proprio sottoporre alla SEM per approvazione la decisione del CS in accordo con l'art. 85 cpv. 3 OASA (cfr. consid. 5.2). Il fatto che l'UMCT non abbia però agito in questo modo, come rilevato dalla stessa SEM in una nota interna, ma abbia invece aderito spontaneamente all'opinione del CS per la propria proposta (cfr. consid. D e E), non influisce sull'esito della presente procedura.
6.1 È indubbio che i ricorrenti hanno manifestato la loro volontà di ottenere un permesso L per un soggiorno di villeggiatura di poco più di sette mesi essenzialmente a ..., dove sono proprietari di un appartamento (cfr. consid. D a J). Essi avevano manifestato questa loro intenzione già nel 2021, ancora prima dell'inizio della procedura davanti all'UMCT, quando avevano richiesto al CGS a Sydney un visto D, e non un visto C, proprio per poter rimanere più a lungo di tre mesi a ... nel loro appartamento sulla base di un permesso L (cfr. consid. B).
Si può quindi senz'altro affermare che i ricorrenti, sebbene siano pensionati e non esercitino più alcuna attività lavorativa, non intendono soggiornare come redditieri ai sensi dell'art. 28 LStrI, trasferendo il loro centro di vita in Svizzera, ma vogliono soltanto poter "soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa" (art. 10 cpv. 2 1a frase LStrI), in concreto sette mesi suppergiù, dimodoché richiedono, a questo "determinato scopo", un permesso L in conformità all'art. 32 LStrI. Altrimenti detto, il fatto che i ricorrenti siano pensionati, e inattivi sul piano professionale, non implica necessariamente che siano interessati ad ottenere un permesso B per redditieri.
Nondimeno, tutte le autorità che si sono fin qui occupate del caso, a cominciare dall'UMCT e, in seguito, il CS e la SEM, hanno incentrato le loro rispettive argomentazioni, per quanto possa sembrare strano, sulla condizione dei "legami personali particolari" con la Svizzera prevista all'art. 28 lett. b LStrI. Lo stesso hanno poi dovuto fare anche i ricorrenti dopo che l'UMCT aveva loro scritto che non avevano "particolari legami collegati [sic] al territorio" (cfr. consid. C), e che il CS ha usato l'espressione incongruente "permesso di dimora [sic] di corta durata" (cfr. consid. D). In questo quadro, piuttosto confuso, si osservi che il termine di "permesso L per redditieri", impiegato dai ricorrenti sulla scia dell'UMCT e del CS quando hanno confermato di voler mantenere il ricorso (cfr. consid. J), è pure fuorviante, considerato che, diversamente da quanto comporta il permesso B per redditieri dimoranti in modo duraturo in Svizzera, il permesso L "può essere prorogato fino a due anni al massimo" e che un nuovo permesso L è suscettibile di essere "rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera": esso è finalizzato dunque alla regolamentazione dei soli soggiorni di breve durata, ovvero non duraturi, ma provvisori (art. 32 cpv. 3 1a frase e cpv. 4 LStrI; cfr. anche Daniela Kühne, op. cit., n. 4 ad art. 32 LStrI [consid. 4.5]).
6.2 Sia come sia, sta di fatto che i ricorrenti hanno richiesto un permesso di soggiorno L e che la SEM ha deciso unicamente in merito ad un permesso di dimora B, come si può leggere senza possibili equivoci nei considerandi e, per logica conseguenza, al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata. La SEM ha verificato esclusivamente le condizioni d'applicazione dell'art. 28 LStrI, rinviando all'art. 34 (lett. d) della vecchia ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 2007 5497), sostituita dall'OASA a decorrere dal 1° gennaio 2008, e al Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3327), mentre si è limitata a fare un accenno di sfuggita al permesso L, asserendo che lo scopo di villeggiatura per più di tre mesi "appare in contraddizione con il permesso richiesto [sic], che per le sue condizioni mira ad un'integrazione (sul lungo periodo) degli stranieri che ne fanno richiesta" (pag. 5). Come traspare bene da questo passaggio, la SEM, presupponendo che i ricorrenti, in quanto pensionati, dovessero per forza di cose richiedere un permesso B per redditieri, ha loro attribuito una volontà che non corrisponde a quella da loro manifestata sin dall'inizio della procedura amministrativa e poi sempre rigorosamente ribadita. Peraltro, se la SEM è del parere che un permesso L non sia suscettibile di essere rilasciato a scopo di villeggiatura, dovrebbe addurne in dettaglio i motivi nei considerandi della sua decisione e formulare un dispositivo conseguente, ciò che, in concreto, non ha fatto.
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata, che viola il diritto federale (art. 49 lett. a PA), annullata, e la causa rinviata alla SEM per l'emanazione di una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA). Questa soluzione s'impone, da un lato, per il fatto che la SEM, come visto, non ha esaminato l'istanza dei ricorrenti in quando richiesta di un permesso L, ma l'ha interpretata alla stregua di una domanda di permesso B per redditieri, trattandola di conseguenza. Dall'altro lato, anche la finalità della procedura d'approvazione induce a seguire questa via, dato che, se questo Tribunale dovesse giudicare la causa direttamente, l'intervento della SEM nella procedura cantonale, in qualità di autorità amministrativa federale competente per legge a condurre la procedura d'approvazione, verrebbe sminuito e privato della sua necessaria efficacia (cfr. sentenza del TAF F-6395/2019 del 14 febbraio 2022 consid. 5).
Alla SEM incomberà così stabilire, spiegandone le ragioni, se ai ricorrenti può essere o meno rilasciato un permesso L valevole per sette mesi circa nel corso di un anno secondo l'art. 32 LStrI, e questo allo scopo da loro determinato, ossia non di natura lucrativa, ma per villeggiatura a ... nell'appartamento di cui sono proprietari. Nella sua disamina della richiesta dei ricorrenti la SEM dovrà tenere dovutamente presente che il permesso L, come tende ad esprimere già il testo dell'art. 32 cpv. 2 LStrI ("per un determinato scopo di soggiorno"), e come confermano l'OASA, l'OA-DFGP e la dottrina, non lasciando adito a dubbi in proposito, può pure essere concesso per soggiorni senza attività lavorativa ("ohne Erwerbstätigkeit"; cfr. consid. E, 4.3, 4.5 e 5.1).
D'altra parte, alla luce della chiara e ripetuta richiesta dei ricorrenti, che verte soltanto sul permesso L (soggiorno provvisorio limitato a sette mesi circa nel corso di un anno), la questione dell'autorizzazione di soggiornare in Svizzera in virtù di ogni pertinente base legale (cfr. consid. 5.3) non si pone, ad ogni modo non al momento attuale, e ciò nemmeno sotto il profilo dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 1 lett. c OASA (importanti interessi pubblici - notevoli interessi fiscali cantonali).
8.
8.1 Le spese processuali sono messe normalmente a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, tenuto conto dell'esito positivo del ricorso, non si prelevano spese processuali, per cui l'anticipo spese di fr. 1'200.- è restituito ai ricorrenti.
8.2 Considerato che sono vincenti, i ricorrenti hanno diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che non hanno presentato alcuna nota d'onorario della loro legale, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, vista l'ampiezza e il contenuto del ricorso e degli scritti successivi, è appropriato attribuire ai ricorrenti un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'200.-, a carico della SEM.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata del 20 febbraio 2024 è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 7.
2. Non si prelevano spese processuali e il relativo anticipo di fr. 1'200.-, versato dai ricorrenti, è loro restituito.
3. Ai ricorrenti è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'200.-, a carico della SEM.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e alla SEM.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Dario Quirici
Data di spedizione:
Comunicazione:
- ai ricorrenti (raccomandata; allegato: formulario indirizzo per il pagamento);
- alla SEM (n. di rif. ...+...).