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F-1197/2025

F-1197/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 1.2 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che l'Austria ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo, il ricorrente non avendo per altro contestato la sua maggioranza nel ricorso. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. da ultimo sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da acne e dolenzia al polpaccio destro) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso l'Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 2.2 Le censure proposte nel gravame non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Austria lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva accoglienza. Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 2.1) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso l'Austria sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 3 Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 4 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate il 25 febbraio 2025 sono revocate e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

E. 5 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Yannick Antoniazza-Hafner Caroline Rausch

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1197/2025 Sentenza del 27 febbraio 2025 Composizione Giudice Yannick Antoniazza-Hafner, giudice unico, con l'approvazione del giudice Christa Preisig; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______,nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 16 dicembre 2024, indicando di essere nato il 1° settembre 2008 e di essere un minorenne non accompagnato. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che ha depositato una domanda d'asilo in Austria il 2 dicembre 2024 e in Bulgaria l'11 novembre 2024. B. Durante la prima audizione per minorenni non accompagnati (in seguito: PA-RMNA) del 7 gennaio 2025, il ricorrente è stato sentito sul suo percorso di vita e ha in particolare anche esercitato il suo diritto di essere sentito, in relazione alla eventuale competenza della Bulgaria o dell'Austria per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché circa il suo stato di salute. C. Il 14 gennaio 2025, il ricorrente è stato sottoposto a una perizia medica volta ad accertare la sua età. Dopo aver concesso al ricorrente il diritto di essere sentito, il 29 gennaio 2025, la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), fissandola al (...). D. Il 29 gennaio 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di riammissione dell'interessato alle competenti autorità bulgare, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 31 gennaio 2025, le autorità bulgare hanno respinto la richiesta di riammissione in virtù dell'art 18 par. 1 lett. b RD III, adducendo la competenza dell'Austria per il trattamento della domanda d'asilo. E. Lo stesso giorno, la SEM ha inoltrato una richiesta di riammissione dell'interessato alle competenti autorità austriache, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il 22 febbraio 2025, le autorità austriache hanno accolto la richiesta di riammissione in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. F. Con decisione del 17 febbraio 2025, notificata il 19 febbraio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso l'Austria, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. La SEM ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. G. Il 19 febbraio 2025, il rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza. H. Con ricorso del 24 febbraio 2025, l'interessato è insorto dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo principalmente per l'annullamento della decisione succitata e per l'entrata nel merito della domanda d'asilo. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. I. Il 25 febbraio 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso l'Austria. Diritto: 1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che l'Austria ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo, il ricorrente non avendo per altro contestato la sua maggioranza nel ricorso. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. da ultimo sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da acne e dolenzia al polpaccio destro) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso l'Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 2.2. Le censure proposte nel gravame non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Austria lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva accoglienza. Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 2.1) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso l'Austria sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 3. Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.

4. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate il 25 febbraio 2025 sono revocate e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 5. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Yannick Antoniazza-Hafner Caroline Rausch