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D-9957/2025

D-9957/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-12 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 12 ottobre 2023. Il 31 gennaio 2024 ed il 3 novembre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lui delle approfondite audizioni sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). In tali occasioni, il richiedente - cittadino iraniano di etnia azera - ha sostanzialmente dichiarato di aver lasciato l'Iran in quanto il padre, asseritamente membro del "Corpo delle guardie della rivoluzione islamica" (anche noti come Sepah o Pasdaran) o delle forze armate regolari, lo avrebbe vessato regolarmente e fatto detenere nella centrale di polizia morale del loro quartiere in ragione del suo orientamento sessuale. Questo avrebbe inoltre cercato di costringerlo a sposare le figlie di influenti personalità locali, tentativi ai quali il richiedente sarebbe sempre riuscito a sottrarsi. Tre anni prima dell'espatrio, egli avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con il proprio compagno, il cui orientamento sessuale sarebbe stato manifesto, circostanza che avrebbe finito per destare l'attenzione degli abitanti del quartiere. A seguito di una serie di episodi spiacevoli, l'interessato avrebbe deciso di espatriare con il compagno nel (...) 2022 / (...) 2023 in quanto la continuazione della loro relazione non sarebbe stata sostenibile in Iran. Una volta espatriato egli avrebbe pubblicato fotografie e video sui social media, che lo ritraevano in ambienti vicini alla comunità LGBT, rendendo inoltre nota la sua relazione con il compagno. Egli afferma di temere che un suo rientro in Iran lo esporrebbe, in ragione del suo orientamento omosessuale, ad un concreto rischio di essere condannato a morte. A.b A supporto dei propri asserti, l'interessato ha versato agli atti diversi mezzi di prova in copia (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-14), tra i quali fotografie inerenti al compagno (mdp n. 1, 5-11), la carta d'identità Melli (mdp. n. 2), delle lettere di Queer Amnesty concernenti la sua situazione e quella del compagno (mdp. n. 3 e 4), il video di un suo ferimento e la fotografia che lo ritrarrebbe dopo essere stato vittima di percosse (mdp n. 11 e 12) ed altra documentazione riferita a lui ed al di lui padre (mdp. n. 9, 13 e 14). A.c Il 9 febbraio 2024, il dossier dell'interessato è stato assegnato alla procedura ampliata, mentre il 12 febbraio seguente, la SEM ha attribuito lo stesso al Cantone B._______. B. Con decisione del 28 novembre 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 22 dicembre 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede gli sia accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera data l'inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. Con ordinanza del 25 giugno 2026, il Tribunale ha inviato una copia del gravame, comprensivo di allegati, all'autorità inferiore invitandola ad inoltrare una risposta entro il 10 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 3); ciò che la stessa ha fatto - riconfermandosi nella propria posizione - il 9 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 4).

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi quanto dichiarato dall'interessato, in quanto le sue allegazioni non risulterebbero sufficientemente sostanziate nei punti essenziali, difettando della necessaria concretezza, precisione e ricchezza di dettagli, tanto da non apparire come il resoconto di eventi effettivamente da lui vissuti in prima persona. Segnatamente, il ricorrente avrebbe illustrato solo sommariamente l'episodio centrale della detenzione che sarebbe stata disposta dal padre in ragione del suo orientamento omosessuale, malgrado la rilevanza e la gravità dell'accaduto. Anche le allegazioni relative all'attività professionale del padre risulterebbero poco consistenti. Sebbene il ricorrente abbia prodotto mezzi di prova riferiti a quest'ultimo, egli non è stato in grado di fornire indicazioni sufficientemente precise circa le mansioni da lui svolte, il ruolo ricoperto e il relativo percorso professionale. La SEM osserva altresì che l'insorgente si sarebbe contraddetto su diversi aspetti rilevanti del proprio narrato, in particolare con riguardo alla circostanza che il padre fosse o meno a conoscenza del suo orientamento omosessuale, avendo reso dichiarazioni tra loro divergenti nelle due audizioni. Nel loro complesso, le allegazioni del ricorrente non soddisferebbero i requisiti di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Parimenti, non sarebbero adempiuti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, poiché i timori da lui espressi risulterebbero smentiti dalle sue stesse dichiarazioni. Egli ha infatti affermato di aver intrattenuto, per diversi anni e sul territorio iraniano, una relazione omosessuale con il proprio compagno. Da ultimo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente sostiene di aver reso verosimili le proprie allegazioni, evidenziando che il suo narrato non sarebbe stato privo di dettagli, bensì stringato, essendosi limitato ad esporre gli aspetti essenziali della propria vicenda ed i timori posti a fondamento della domanda d'asilo. L'insorgente sostiene inoltre che non vi siano dubbi sul fatto che la ragione principale del suo espatrio sia stata la sua omosessualità e le conseguenze che tale orientamento avrebbe comportato nei confronti del padre, della società e delle autorità iraniane. A suo dire, la scarsa conoscenza dell'attività lavorativa del padre troverebbe spiegazione nel fatto che questi fosse una figura prevalentemente assente dal contesto familiare e che egli ha sempre percepito come una persona minacciosa, della quale nutriva timore. Pertanto, nonostante le apparenti contraddizioni, il ricorrente ritiene che le persecuzioni e le minacce da lui subite debbano ritenersi plausibili. Egli lamenta inoltre che la mancata presenza di un interprete di lingua azera nel corso delle audizioni non gli avrebbe consentito di esprimersi in modo esaustivo in merito ai fatti da lui allegati. Per quanto attiene poi la pertinenza dei motivi d'asilo ex art. 3 LAsi, il ricorrente - in quanto uomo omosessuale iraniano - sarebbe esposto ad un rischio concreto e attuale di persecuzione alla luce della criminalizzazione dell'omosessualità in Iran, delle pene estremamente severe previste, delle pratiche documentate di arresto, detenzione e violenza da parte delle autorità statali, nonché dell'assenza totale di protezione contro violenze private. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, questa sarebbe inesigibile, atteso che - in caso di rientro in Iran - egli non disporrebbe di una rete familiare di sostegno, non sarebbe in grado di reintegrarsi nel tessuto sociale e lavorativo e si troverebbe inevitabilmente confrontato con le autorità giudiziarie. Da ultimo, l'interessato sostiene di necessitare della prosecuzione delle cure mediche attualmente in corso secondo le medesime modalità garantite in Svizzera, ciò che non sarebbe possibile in Iran.

E. 4 Con riferimento al petitum ricorsuale, e meglio alla richiesta del riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre determinare se nella fattispecie siano adempiute le condizioni cumulative di cui agli artt. 3 e 7 LAsi (cfr. art. 2 LAsi), i quali prescrivono che il richiedente debba provare o per lo meno rendere verosimile che, nel Paese d'origine, sia esposto a seri pregiudizi a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ovvero abbia un fondato timore d'essere esposto a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); intendendosi per pregiudizi seri, segnatamente, l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5).

E. 5.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026,, consultato il 16.07.2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti ed Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%9 9accordo--3850484.html>, consultato il 16.07.2026).

E. 5.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi.

E. 6.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se il richiedente possa essere riconosciuto quale rifugiato e beneficiare dell'asilo.

E. 6.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati).

E. 6.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 6.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 5), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese.

E. 6.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

E. 7 Ritenuto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 28 novembre 2025 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 8.2 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese affinché il Tribunale possa fissare l'indennità dovuta alla parte sulla base di detta nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 8.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (cfr. artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).

E. 8.4 Nel concreto, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità inferiore, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), al versamento in suo favore di un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 600.-, corrispondenti a sei ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.-.

E. 8.5 In ragione della presente regolamentazione delle spese, le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dall'interessato sono divenute prive d'oggetto dato il loro carattere sussidiario (cfr. sentenza del TAF E-184/2026 del 29 giugno 2026 consid. 7.3).

E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. La decisione della SEM del 28 novembre 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata) - SEM, per l'incarto N (...) (in copia) - Autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-9957/2025 Sentenza del 12 agosto 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dalla MLaw Roberta Condemi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 novembre 2025. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 12 ottobre 2023. Il 31 gennaio 2024 ed il 3 novembre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lui delle approfondite audizioni sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). In tali occasioni, il richiedente - cittadino iraniano di etnia azera - ha sostanzialmente dichiarato di aver lasciato l'Iran in quanto il padre, asseritamente membro del "Corpo delle guardie della rivoluzione islamica" (anche noti come Sepah o Pasdaran) o delle forze armate regolari, lo avrebbe vessato regolarmente e fatto detenere nella centrale di polizia morale del loro quartiere in ragione del suo orientamento sessuale. Questo avrebbe inoltre cercato di costringerlo a sposare le figlie di influenti personalità locali, tentativi ai quali il richiedente sarebbe sempre riuscito a sottrarsi. Tre anni prima dell'espatrio, egli avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con il proprio compagno, il cui orientamento sessuale sarebbe stato manifesto, circostanza che avrebbe finito per destare l'attenzione degli abitanti del quartiere. A seguito di una serie di episodi spiacevoli, l'interessato avrebbe deciso di espatriare con il compagno nel (...) 2022 / (...) 2023 in quanto la continuazione della loro relazione non sarebbe stata sostenibile in Iran. Una volta espatriato egli avrebbe pubblicato fotografie e video sui social media, che lo ritraevano in ambienti vicini alla comunità LGBT, rendendo inoltre nota la sua relazione con il compagno. Egli afferma di temere che un suo rientro in Iran lo esporrebbe, in ragione del suo orientamento omosessuale, ad un concreto rischio di essere condannato a morte. A.b A supporto dei propri asserti, l'interessato ha versato agli atti diversi mezzi di prova in copia (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-14), tra i quali fotografie inerenti al compagno (mdp n. 1, 5-11), la carta d'identità Melli (mdp. n. 2), delle lettere di Queer Amnesty concernenti la sua situazione e quella del compagno (mdp. n. 3 e 4), il video di un suo ferimento e la fotografia che lo ritrarrebbe dopo essere stato vittima di percosse (mdp n. 11 e 12) ed altra documentazione riferita a lui ed al di lui padre (mdp. n. 9, 13 e 14). A.c Il 9 febbraio 2024, il dossier dell'interessato è stato assegnato alla procedura ampliata, mentre il 12 febbraio seguente, la SEM ha attribuito lo stesso al Cantone B._______. B. Con decisione del 28 novembre 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 22 dicembre 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede gli sia accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera data l'inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. Con ordinanza del 25 giugno 2026, il Tribunale ha inviato una copia del gravame, comprensivo di allegati, all'autorità inferiore invitandola ad inoltrare una risposta entro il 10 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 3); ciò che la stessa ha fatto - riconfermandosi nella propria posizione - il 9 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 4). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi quanto dichiarato dall'interessato, in quanto le sue allegazioni non risulterebbero sufficientemente sostanziate nei punti essenziali, difettando della necessaria concretezza, precisione e ricchezza di dettagli, tanto da non apparire come il resoconto di eventi effettivamente da lui vissuti in prima persona. Segnatamente, il ricorrente avrebbe illustrato solo sommariamente l'episodio centrale della detenzione che sarebbe stata disposta dal padre in ragione del suo orientamento omosessuale, malgrado la rilevanza e la gravità dell'accaduto. Anche le allegazioni relative all'attività professionale del padre risulterebbero poco consistenti. Sebbene il ricorrente abbia prodotto mezzi di prova riferiti a quest'ultimo, egli non è stato in grado di fornire indicazioni sufficientemente precise circa le mansioni da lui svolte, il ruolo ricoperto e il relativo percorso professionale. La SEM osserva altresì che l'insorgente si sarebbe contraddetto su diversi aspetti rilevanti del proprio narrato, in particolare con riguardo alla circostanza che il padre fosse o meno a conoscenza del suo orientamento omosessuale, avendo reso dichiarazioni tra loro divergenti nelle due audizioni. Nel loro complesso, le allegazioni del ricorrente non soddisferebbero i requisiti di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Parimenti, non sarebbero adempiuti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, poiché i timori da lui espressi risulterebbero smentiti dalle sue stesse dichiarazioni. Egli ha infatti affermato di aver intrattenuto, per diversi anni e sul territorio iraniano, una relazione omosessuale con il proprio compagno. Da ultimo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente sostiene di aver reso verosimili le proprie allegazioni, evidenziando che il suo narrato non sarebbe stato privo di dettagli, bensì stringato, essendosi limitato ad esporre gli aspetti essenziali della propria vicenda ed i timori posti a fondamento della domanda d'asilo. L'insorgente sostiene inoltre che non vi siano dubbi sul fatto che la ragione principale del suo espatrio sia stata la sua omosessualità e le conseguenze che tale orientamento avrebbe comportato nei confronti del padre, della società e delle autorità iraniane. A suo dire, la scarsa conoscenza dell'attività lavorativa del padre troverebbe spiegazione nel fatto che questi fosse una figura prevalentemente assente dal contesto familiare e che egli ha sempre percepito come una persona minacciosa, della quale nutriva timore. Pertanto, nonostante le apparenti contraddizioni, il ricorrente ritiene che le persecuzioni e le minacce da lui subite debbano ritenersi plausibili. Egli lamenta inoltre che la mancata presenza di un interprete di lingua azera nel corso delle audizioni non gli avrebbe consentito di esprimersi in modo esaustivo in merito ai fatti da lui allegati. Per quanto attiene poi la pertinenza dei motivi d'asilo ex art. 3 LAsi, il ricorrente - in quanto uomo omosessuale iraniano - sarebbe esposto ad un rischio concreto e attuale di persecuzione alla luce della criminalizzazione dell'omosessualità in Iran, delle pene estremamente severe previste, delle pratiche documentate di arresto, detenzione e violenza da parte delle autorità statali, nonché dell'assenza totale di protezione contro violenze private. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, questa sarebbe inesigibile, atteso che - in caso di rientro in Iran - egli non disporrebbe di una rete familiare di sostegno, non sarebbe in grado di reintegrarsi nel tessuto sociale e lavorativo e si troverebbe inevitabilmente confrontato con le autorità giudiziarie. Da ultimo, l'interessato sostiene di necessitare della prosecuzione delle cure mediche attualmente in corso secondo le medesime modalità garantite in Svizzera, ciò che non sarebbe possibile in Iran.

4. Con riferimento al petitum ricorsuale, e meglio alla richiesta del riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre determinare se nella fattispecie siano adempiute le condizioni cumulative di cui agli artt. 3 e 7 LAsi (cfr. art. 2 LAsi), i quali prescrivono che il richiedente debba provare o per lo meno rendere verosimile che, nel Paese d'origine, sia esposto a seri pregiudizi a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ovvero abbia un fondato timore d'essere esposto a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); intendendosi per pregiudizi seri, segnatamente, l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5). 5.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026,, consultato il 16.07.2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti ed Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%9 9accordo--3850484.html>, consultato il 16.07.2026). 5.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi. 6. 6.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se il richiedente possa essere riconosciuto quale rifugiato e beneficiare dell'asilo. 6.2 6.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati). 6.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 5), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. 6.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria. 7. Ritenuto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 28 novembre 2025 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 8.2 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese affinché il Tribunale possa fissare l'indennità dovuta alla parte sulla base di detta nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 8.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (cfr. artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 8.4 Nel concreto, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità inferiore, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), al versamento in suo favore di un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 600.-, corrispondenti a sei ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.-. 8.5 In ragione della presente regolamentazione delle spese, le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dall'interessato sono divenute prive d'oggetto dato il loro carattere sussidiario (cfr. sentenza del TAF E-184/2026 del 29 giugno 2026 consid. 7.3).

9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 28 novembre 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata)

- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)

- Autorità cantonale competente (in copia)