opencaselaw.ch

D-925/2021

D-925/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-22 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadina della Repubblica democratica del Congo (Kin- shasa) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 24 ago- sto 2020. A.b Il medesimo giorno la richiedente ha conferito procura ad Alfred Ngoyi Wa Mwanza, rappresentante legale esterno, mentre in data 28 ago- sto 2020 ha sottoscritto una dichiarazione di rinuncia alla rappresentanza legale gratuita della Protezione giuridica della Regione (…). A.c La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha rilevato i dati personali della richiedente in data 28 agosto 2020, mentre il 2 settem- bre 2020 ha avuto luogo il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; Regolamento Dublino III). In data 13 ottobre 2020 si è svolta un'audizione sommaria ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.d Alla luce delle dichiarazioni rilasciate, il 27 ottobre 2020 la SEM ha ri- tenuto opportuno sentire l'interessata in una cosiddetta audizione tratta di esseri umani (TEU). In seguito, la SEM ha identificato la richiedente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543) e le ha, dunque, accordato un periodo di re- cupero e di riflessione di 30 giorni – dal 27 ottobre 2020 al 30 novem- bre 2020 – conformemente all'art. 13 Conv. tratta. A.e Con scritto del 17 novembre 2020, il rappresentante legale ha infor- mato la SEM della rinuncia al diritto di presentare una denuncia penale da parte della richiedente, poiché temerebbe che una denuncia potesse avere ripercussioni sulla sua famiglia in patria nonché sul suo rappresentante le- gale, anch’egli cittadino della Repubblica democratica del Congo (Kin- shasa), allegando una dichiarazione scritta firmata da quest'ultimo. A.f In data 14 dicembre 2020 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi.

D-925/2021 Pagina 3 A.g Il 16 dicembre 2020 la SEM ha attribuito l'interessata al canton B._______ ed il giorno seguente l'ha assegnata alla procedura ampliata. B. Con decisione del 2 febbraio 2021, notificata il 4 febbraio 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Ella è stata tuttavia ammessa provvisoriamente in Svizzera per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Con ricorso del 2 marzo 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 marzo 2021), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata deci- sione chiedendo – in via principale – l'annullamento della decisione, il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo – in via sus- sidiaria – la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento istruttorio. A titolo ancora più sussidiario ha richiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conferma dell'ammissione provvisoria per inesigibi- lità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha domandato la conces- sione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, e del gratuito patrocinio con protestate tasse e spese. D. Con decisione incidentale dell'8 marzo 2022 il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha deciso lo svolgimento del procedimento in lingua italiana. D'altro canto ha accolto le istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha nominato il MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza quale patroci- natore d'ufficio dell'insorgente. Nel contempo, una copia del ricorso è stata trasmessa alla SEM con invito a rispondere. E. In data 17 marzo 2022 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in me- rito al ricorso. Le stesse sono state trasmesse alla ricorrente con possibilità di esprimersi in merito. F. Con scritto del 29 marzo 2022 la ricorrente ha chiesto alla SEM la trasmis- sione del verbale d'audizione del 13 ottobre 2020. L'autorità inferiore ha dato seguito alla richiesta in data 1° aprile 2022.

D-925/2021 Pagina 4 G. L'insorgente si è espressa in replica con scritto del 30 marzo 2022, alle- gando altresì la nota d'onorario. Le osservazioni sono state trasmesse alla SEM per conoscenza. H. In data 7 aprile 2022 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni comple- mentari in merito al verbale d'audizione del 13 ottobre 2020. Le stesse sono state trasmesse alla SEM per conoscenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi con- tro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il

D-925/2021 Pagina 5 Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata po- sta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento con decisione del 2 febbraio 2021, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontana- mento.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere diretta- mente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

D-925/2021 Pagina 6

E. 6.1 Sentita sui suoi motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere stata incarcerata in Patria con l'accusa di collaborare con i gruppi armati ribelli di Yakutumba (Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo [CNPSC]; Coalizione Nazionale del Popolo per la Sovranità del Congo) e Apareco (Alliance des patriotes pour la refondation du Congo; Alleanza dei patrioti per la ricostruzione del Congo). Il padre dell'interessata avrebbe intrattenuto dei rapporti con il gruppo Apareco. Dopo la morte dei suoi ge- nitori, ella avrebbe vissuto presso un amico del defunto padre, C._______., anch'egli sostenitore dei ribelli. Durante una perquisizione della casa di quest'ultimo, sarebbe stata arrestata ed incarcerata. La richiedente sa- rebbe stata tenuta prigioniera da settembre 2017 a gennaio 2020. Nel corso della prigionia, ella sarebbe stata diverse volte vittima di violenze sessuali dalla parte del direttore (...) ([…]), D._______ (D._______), il quale avrebbe altresì tentato di estorcerle informazioni in merito ai citati gruppi armati. D._______ avrebbe dichiarato di amarla e che avrebbe voluto por- tarla in Europa e sposarla. Egli sarebbe dunque riuscito a procurarle un passaporto ed un visto per la E._______ e l'avrebbe aiutata ad espatriare. Dopo un soggiorno di due settimane in un albergo nei dintorni di F._______, D._______. l'avrebbe accompagnata in Svizzera, dove sa- rebbe stata sequestrata nell'appartamento di G._______ – presunta sorella di D._______. – nei pressi di H._______ per oltre sei mesi, quando sarebbe riuscita a fuggire dall'abitazione ed avrebbe depositato una domanda d'a- silo in Svizzera (cfr. atti SEM 13/9, 56/8, 29/17 e 44/20).

E. 6.2 Nel provvedimento impugnato la SEM ha dapprima ritenuto che la ri- chiedente non avrebbe reso verosimile di essere stata accusata di collabo- rare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco ed incarcerata per tale mo- tivo. In particolare, ella non sarebbe stata in grado di spiegare per quale motivo il direttore (…) avrebbe seguito di persona il suo incarto dal mo- mento che non avrebbe mai svolto attività politiche né sostenuto tali gruppi. Inoltre, la richiedente non sarebbe stata in grado di citare quali attività con- crete le sarebbero state rimproverate negli interrogatori in questione e per- ché sarebbe stata interrogata solo tre volte nell'arco di oltre due anni di prigionia. Altresì, non sarebbe comprensibile il fatto che non sarebbe stata scagionata dopo che gli interrogatori non avrebbero confermato il sospetto di collaborazione con i gruppi ribelli. Infine, sarebbe incompatibile con la logica dell'agire il fatto che l'interessata avrebbe vissuto quasi un anno dopo la morte del padre senza particolari problemi. In seguito, la SEM ha ritenuto che i motivi d'asilo della richiedente non sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Sia le violenze sessuali subite da parte di D._______ che

D-925/2021 Pagina 7 il fatto di essere stata trattenuta nella casa di G._______, sorella di D._______, non sarebbero infatti legati ad un motivo dell'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Con ricorso l'insorgente fa anzitutto valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché la SEM da una parte non avrebbe tenuto conto del verbale del 13 ottobre 2020 e dall'altra non avrebbe trasmesso il docu- mento insieme alla decisione impugnata. In seguito, la ricorrente ritiene che le sue allegazioni adempirebbero alle condizioni dell'art. 3 LAsi. Se- gnatamente, lo scopo principale del sequestro sarebbe stato quello di ot- tenere informazioni sui gruppi ribelli. Ella precisa inoltre che le autorità non avrebbero creduto alla sua estraneità ed avrebbero applicato qualsiasi strategia pur di ottenere le informazioni ricercate, compresa una promessa di matrimonio ed il conseguente viaggio in Europa. Anche se la ricorrente non sarebbe stata attiva politicamente, la sua vicinanza con il padre e con l'amico di quest'ultimo, i quali avrebbero avuto contatti con il gruppo Apa- reco, avrebbe motivato l'interesse delle autorità nei suoi confronti. Per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, l'insorgente rileva che non avrebbe mai affermato che gli interrogatori si sarebbero concentrati sulle sue attività bensì su quelle del padre e dell'amico di famiglia C._______. La ricorrente allega pure che sarebbe raro venir scarcerati da parte (…), anche qualora i sospetti iniziali non vengano confermati, e che un periodo di incarcerazione di due anni senza formale accusa non sa- rebbe inusuale. Per quanto riguarda la verosimiglianza, il suo racconto sa- rebbe coerente e non presenterebbe contraddizioni che permetterebbero di dubitare delle allegazioni. Infine, sarebbe sorprendente che la SEM ab- bia riconosciuto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento, ma non le abbia riconosciuto la qualità di rifugiato. L'autorità inferiore avrebbe dunque stabilito in maniera incompleta ed inesatta i fatti determinanti.

E. 6.4 Con presa di posizione del 17 marzo 2022 la SEM osserva innanzitutto di aver preso in considerazione il verbale d'audizione del 13 ottobre 2020. Il fatto che il verbale non sia stato allegato alla decisione d'asilo risulterebbe essere un errore e non consisterebbe in un rifiuto di dare visione del sum- menzionato documento. Altresì in nessun momento il rappresentante le- gale della ricorrente avrebbe richiesto alla SEM la trasmissione del verbale. L'ammissione provvisoria per inammissibilità del rinvio sarebbe stata con- cessa all'insorgente poiché l'autorità di prima istanza avrebbe ritenuto che ella rischierebbe di essere concretamente e seriamente esposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU in caso di ritorno nel suo Paese. Tuttavia non essendo il rischio di persecuzione legato a uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, non le potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.

D-925/2021 Pagina 8

E. 6.5 Con osservazioni del 30 marzo 2022 e del 7 aprile 2022, l'interessata contesta le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore. Essa reitera il fatto che le circostanze narrate – ossia il fatto di essere la figlia di un militare che avrebbe intrattenuto legami con le forze ribelli nonché di essere stata arrestata nell'abitazione di un altro presunto collaboratore dei gruppi ribelli e dove sarebbero state peraltro stoccate armi – giustificherebbero i sospetti delle autorità del suo paese di una sua collaborazione con i suddetti gruppi. In seguito, ella sottolinea come il suo racconto sarebbe sempre stato coe- rente e privo di contraddizioni e rileva che le vittime di torture e altre vio- lenze potrebbero riscontrare particolari difficoltà al momento di dover esporre i propri motivi di asilo. Pertanto chiede che nella valutazione della plausibilità venga tenuto conto di quanto essa avrebbe passato e dei suoi problemi psichici. Per quel che attiene allo statuto di rifugiato, la ricorrente allega che non potrebbero esservi dubbi nel qualificare quanto subito come persecuzione riflessa a causa delle attività politiche dei genitori e della per- sona che l'avrebbe ospitata. Pertanto ella ritiene adempiute le condizioni dell'art. 3 LAsi.

E. 7.1.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente (violazione del diritto di essere sentito, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 con- sid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'ac- certamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 7.1.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessa- ria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammini- strare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

D-925/2021 Pagina 9 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, si ri- leva che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e com- pleto accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di rac- cogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giu- diziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit.,

n. 2.191).

E. 7.1.3 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di pro- cesso equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confede- razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il di- ritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il di- ritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sen- tito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare con- venientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua deci- sione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 7.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha, in primo luogo, ritenuto che la ricorrente non fosse stata in grado di rendere verosimile di esser stata ac- cusata di collaborare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco e di essere stata incarcerata per questo motivo (cfr. decisione della SEM del 2 feb- braio 2021, pto. II.1 pag. 4).

D-925/2021 Pagina 10

E. 7.2.2 In secondo luogo, la SEM ha valutato le "altre" dichiarazioni sotto l'angolo della pertinenza. In merito alle allegazioni della ricorrente di essere stata violentata tre volte da D._______ durante il periodo della sua incar- cerazione a I._______ e di essere diventata il suo giocatolo sessuale, l'au- torità inferiore ha ritenuto, al di là della verosimiglianza dei fatti sopramen- zionati, che essi non fossero rilevanti in materia d'asilo in quanto non sa- rebbero collegati a uno dei motivi d'asilo di cui all'art. 3 LAsi. Difatti, poiché la ricorrente non avrebbe reso verosimile di esser stata accusata di colla- borare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco, non potrebbe invocare le sue opinioni politiche. Inoltre, non ci sarebbero indizi nel suo racconto che tali violenze sessuali possano essere attribuite ad altri motivi d'asilo di cui all'art. 3 LAsi (cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. II.2 pag. 5).

E. 7.2.3 Inoltre, al di là della verosimiglianza, il fatto di essere stata trattenuta nella casa di G._______, non sarebbe – a detta della SEM – pertinente in materia d'asilo in quanto l'accaduto non potrebbe essere connesso a uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi ovvero la razza, religione, nazionalità, appar- tenenza a un determinato gruppo sociale, le opinioni politiche e neanche la condizione femminile della ricorrente. Di conseguenza, le sue dichiara- zioni non sarebbero pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi (cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. II.2 pag. 5).

E. 7.2.4 Infine, la SEM ha motivato la concessione dell'ammissione provviso- ria con la sussistenza di indizi concreti ("real risk") che in caso di ritorno nel proprio Paese, la ricorrente rischierebbe di essere esposta concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU. Inol- tre, sarebbe presente il rischio concreto e serio che lei sia oggetto di misure intimidatorie o rappresaglie (art. 3 CEDU). Nel caso concreto, visti l'insieme delle circostanze e gli atti contenuti nell'incarto, l'esecuzione dell'allontana- mento verso il Paese d'origine non sarebbe attualmente ammissibile (cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. III pag. 6).

E. 8.1 Innanzitutto, nella decisione impugnata la SEM ha praticamente trala- sciato un'analisi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. L'autorità inferiore, ha effettuato unicamente un'analisi di verosimiglianza in merito ai motivi dell'arresto della ricorrente, concludendo che ella non avrebbe reso verosimile di esser stata accusata di collaborare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco e incarcerata per questo motivo. Tuttavia, l'au- torità inferiore non ha effettuato alcuna analisi di verosimiglianza della pri- gionia stessa, così come in merito alla relazione con D._______ ("al di là

D-925/2021 Pagina 11 della verosimiglianza dei fatti sopramenzionati" cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. II.2 pag. 5).

E. 8.2 Per giunta, la SEM ha ritenuto che le violenze sessuali che la ricorrente avrebbe subito ad opera di D._______, presunto personaggio di spicco (…) e dunque con una funzione ed uno statuto rilevante in seno (…), senza peraltro analizzare la loro verosimiglianza, non sarebbero pertinenti in ma- teria d'asilo poiché l'accaduto non potrebbe essere connesso a uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Non di meno, l'autorità inferiore non ha motivato tale affermazione, in particolare, non risulta comprensibile il motivo per il quale le violenze subite non sarebbero legate alla condizione femminile dell'interessata. A prescindere dal fatto che così facendo la SEM è incorsa nella violazione dell'obbligo di motivazione, tale punto risulta essere nella fattispecie sostanziale, tanto più che la decisione impugnata presenta un'importante contraddizione. Invero, la SEM ha ritenuto che in caso di ri- torno in Patria, vi sarebbe un rischio concreto e serio che la ricorrente sia oggetto di misure intimidatorie o rappresaglie ai sensi dell'art. 3 CEDU. Dalla decisione impugnata non si evince tuttavia il motivo per il quale tali rappresaglie e la seguente privazione della libertà personale, se effettiva- mente intraprese da un alto esponente dei (…), non siano legate ad un motivo rilevante ai sensi della legge sull'asilo, in particolare ad uno dei mo- tivi di fuga specifici della condizione femminile.

E. 8.3 Infine, l'autorità inferiore ha pure omesso di analizzare la verosimi- glianza delle allegazioni in merito a quanto accaduto alla ricorrente in Sviz- zera (prigionia presso G._______, presunta sorella di D._______ e la con- seguente fuga) e di valutarne la potenziale rilevanza. In particolare, la SEM non ha né separato i motivi d'asilo della ricorrente insorti prima della fuga dal Paese da quelli insorti dopo la fuga (ai sensi dell'art. 54 LAsi), né moti- vato il perché essi non potrebbe essere connessi ad uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, segnatamente la condizione femminile della ricorrente.

E. 8.4 In sintesi, a mente del Tribunale, sarebbe d'uopo che l'autorità inferiore sottoponga ancora in modo più approfondito ad un'analisi di verosimi- glianza le allegazioni della ricorrente. D'altro canto, la decisione non è stata sufficientemente motivata – in violazione dell'obbligo di motivazione – per quanto riguarda l'assenza di rilevanza dei suoi motivi d'asilo. Ciò posto, la SEM è in conclusione incorsa in una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente.

D-925/2021 Pagina 12

E. 9.1 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale fede- rale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 con- sid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'ecce- zione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di es- sere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettiva- mente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto pro- cedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135). Tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rin- vio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e con- ducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'in- teresse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555).

E. 9.2 Venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito della ricorrente risulta essere grave. La viola- zione inoltre non è stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure es- sere sanata da questo Tribunale risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.113).

E. 9.3 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto ed i punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 2 feb- braio 2021 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità in- feriore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare – se necessario – l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. La SEM è in particolare tenuta ad

D-925/2021 Pagina 13 esaminare in maniera approfondita e motivata – se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche – se la ricorrente ha reso verosimile l'incarcera- zione, le violenze subite e la prigionia in Svizzera. Se le allegazioni doves- sero essere ritenute verosimili, l'autorità inferiore dovrà analizzarne la loro rilevanza. Segnatamente dovrà valutare se i rischi di subire misure intimi- datorie o rappresaglie a causa del (presunto) legame con D._______ siano rilevanti in materia d'asilo, in particolare tenendo conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. Una volta risposto anche a questi punti giuridicamente rilevanti per la fattispecie, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza, sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro, completo e non contraddittorio il suo nuovo provvedimento.

E. 10 Alla luce del succitato esito del ricorso, il Tribunale può esimersi dall'ana- lizzare le ulteriori e residuali censure ricorsuali.

E. 11 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 12.1 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronun- cia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 12.2 Nella fattispecie, con nota d'onorario allegata allo scritto del 30 marzo 2022 Alfred Ngoyi Wa Mwanza ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale di CHF 2'275.–, corrispondente a 14.5 ore d'attività ad una tariffa oraria di CHF 150.–, comprensiva di un importo di CHF 100.– a titolo di spese di fotocopiatura, di porto e di scambi con la cliente. Tale nota non comprende il dispendio orario per la stesura delle osservazioni com- plementari del 7 aprile 2022.

D-925/2021 Pagina 14 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dal rappresentante rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 10 cpv. 2 TS-TAF). In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare tuttavia eccessivo e va ridotto a 8 ore di lavoro. In particolare, appare eccessiva la durata del colloquio per il ri- corso (1.5 ore) e dello studio del dossier (4 ore) dal momento che il rappre- sentante legale conosceva già i fatti avendo assunto il mandato di rappre- sentanza sin dal deposito della domanda d'asilo della ricorrente. In seguito, supera il lavoro necessario la lunga durata della redazione del ricorso (5 ore di lavoro) e della presa di posizione del 30 marzo 2022. Non es- sendo state conteggiate le osservazioni del 7 aprile 2022, si può ricono- scere un'ulteriore ora di attività, per un totale di 9 ore. Infine, vanno pure ridotte le spese di fotocopiatura, di porto e di scambi con la cliente a CHF 35.–.

E. 12.3 L'indennità per spese ripetibili può quindi essere fissata in CHF 1'350.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 35.– per le spese di segre- teria, di fotocopiatura e di porto, per un totale di CHF 1'385.– (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).

E. 13 La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab- bandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-925/2021 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 2 febbraio 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà alla ricorrente CHF 1'385.– a titolo di indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-925/2021 Sentenza del 22 marzo 2024 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Congo (Kinshasa), patrocinata da Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...) , ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 2 febbraio 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadina della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 24 agosto 2020. A.b Il medesimo giorno la richiedente ha conferito procura ad Alfred Ngoyi Wa Mwanza, rappresentante legale esterno, mentre in data 28 agosto 2020 ha sottoscritto una dichiarazione di rinuncia alla rappresentanza legale gratuita della Protezione giuridica della Regione (...). A.c La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha rilevato i dati personali della richiedente in data 28 agosto 2020, mentre il 2 settembre 2020 ha avuto luogo il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; Regolamento Dublino III). In data 13 ottobre 2020 si è svolta un'audizione sommaria ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.d Alla luce delle dichiarazioni rilasciate, il 27 ottobre 2020 la SEM ha ritenuto opportuno sentire l'interessata in una cosiddetta audizione tratta di esseri umani (TEU). In seguito, la SEM ha identificato la richiedente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543) e le ha, dunque, accordato un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni - dal 27 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 - conformemente all'art. 13 Conv. tratta. A.e Con scritto del 17 novembre 2020, il rappresentante legale ha informato la SEM della rinuncia al diritto di presentare una denuncia penale da parte della richiedente, poiché temerebbe che una denuncia potesse avere ripercussioni sulla sua famiglia in patria nonché sul suo rappresentante legale, anch'egli cittadino della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa), allegando una dichiarazione scritta firmata da quest'ultimo. A.f In data 14 dicembre 2020 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. A.g Il 16 dicembre 2020 la SEM ha attribuito l'interessata al canton B._______ ed il giorno seguente l'ha assegnata alla procedura ampliata. B. Con decisione del 2 febbraio 2021, notificata il 4 febbraio 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Ella è stata tuttavia ammessa provvisoriamente in Svizzera per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Con ricorso del 2 marzo 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 marzo 2021), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione chiedendo - in via principale - l'annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo - in via sussidiaria - la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento istruttorio. A titolo ancora più sussidiario ha richiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conferma dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, e del gratuito patrocinio con protestate tasse e spese. D. Con decisione incidentale dell'8 marzo 2022 il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha deciso lo svolgimento del procedimento in lingua italiana. D'altro canto ha accolto le istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha nominato il MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza quale patrocinatore d'ufficio dell'insorgente. Nel contempo, una copia del ricorso è stata trasmessa alla SEM con invito a rispondere. E. In data 17 marzo 2022 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito al ricorso. Le stesse sono state trasmesse alla ricorrente con possibilità di esprimersi in merito. F. Con scritto del 29 marzo 2022 la ricorrente ha chiesto alla SEM la trasmissione del verbale d'audizione del 13 ottobre 2020. L'autorità inferiore ha dato seguito alla richiesta in data 1° aprile 2022. G. L'insorgente si è espressa in replica con scritto del 30 marzo 2022, allegando altresì la nota d'onorario. Le osservazioni sono state trasmesse alla SEM per conoscenza. H. In data 7 aprile 2022 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni complementari in merito al verbale d'audizione del 13 ottobre 2020. Le stesse sono state trasmesse alla SEM per conoscenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 2 febbraio 2021, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6. 6.1 Sentita sui suoi motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere stata incarcerata in Patria con l'accusa di collaborare con i gruppi armati ribelli di Yakutumba (Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo [CNPSC]; Coalizione Nazionale del Popolo per la Sovranità del Congo) e Apareco (Alliance des patriotes pour la refondation du Congo; Alleanza dei patrioti per la ricostruzione del Congo). Il padre dell'interessata avrebbe intrattenuto dei rapporti con il gruppo Apareco. Dopo la morte dei suoi genitori, ella avrebbe vissuto presso un amico del defunto padre, C._______., anch'egli sostenitore dei ribelli. Durante una perquisizione della casa di quest'ultimo, sarebbe stata arrestata ed incarcerata. La richiedente sarebbe stata tenuta prigioniera da settembre 2017 a gennaio 2020. Nel corso della prigionia, ella sarebbe stata diverse volte vittima di violenze sessuali dalla parte del direttore (...) ([...]), D._______ (D._______), il quale avrebbe altresì tentato di estorcerle informazioni in merito ai citati gruppi armati. D._______ avrebbe dichiarato di amarla e che avrebbe voluto portarla in Europa e sposarla. Egli sarebbe dunque riuscito a procurarle un passaporto ed un visto per la E._______ e l'avrebbe aiutata ad espatriare. Dopo un soggiorno di due settimane in un albergo nei dintorni di F._______, D._______. l'avrebbe accompagnata in Svizzera, dove sarebbe stata sequestrata nell'appartamento di G._______ - presunta sorella di D._______. - nei pressi di H._______ per oltre sei mesi, quando sarebbe riuscita a fuggire dall'abitazione ed avrebbe depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atti SEM 13/9, 56/8, 29/17 e 44/20). 6.2 Nel provvedimento impugnato la SEM ha dapprima ritenuto che la richiedente non avrebbe reso verosimile di essere stata accusata di collaborare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco ed incarcerata per tale motivo. In particolare, ella non sarebbe stata in grado di spiegare per quale motivo il direttore (...) avrebbe seguito di persona il suo incarto dal momento che non avrebbe mai svolto attività politiche né sostenuto tali gruppi. Inoltre, la richiedente non sarebbe stata in grado di citare quali attività concrete le sarebbero state rimproverate negli interrogatori in questione e perché sarebbe stata interrogata solo tre volte nell'arco di oltre due anni di prigionia. Altresì, non sarebbe comprensibile il fatto che non sarebbe stata scagionata dopo che gli interrogatori non avrebbero confermato il sospetto di collaborazione con i gruppi ribelli. Infine, sarebbe incompatibile con la logica dell'agire il fatto che l'interessata avrebbe vissuto quasi un anno dopo la morte del padre senza particolari problemi. In seguito, la SEM ha ritenuto che i motivi d'asilo della richiedente non sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Sia le violenze sessuali subite da parte di D._______ che il fatto di essere stata trattenuta nella casa di G._______, sorella di D._______, non sarebbero infatti legati ad un motivo dell'art. 3 LAsi. 6.3 Con ricorso l'insorgente fa anzitutto valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché la SEM da una parte non avrebbe tenuto conto del verbale del 13 ottobre 2020 e dall'altra non avrebbe trasmesso il documento insieme alla decisione impugnata. In seguito, la ricorrente ritiene che le sue allegazioni adempirebbero alle condizioni dell'art. 3 LAsi. Segnatamente, lo scopo principale del sequestro sarebbe stato quello di ottenere informazioni sui gruppi ribelli. Ella precisa inoltre che le autorità non avrebbero creduto alla sua estraneità ed avrebbero applicato qualsiasi strategia pur di ottenere le informazioni ricercate, compresa una promessa di matrimonio ed il conseguente viaggio in Europa. Anche se la ricorrente non sarebbe stata attiva politicamente, la sua vicinanza con il padre e con l'amico di quest'ultimo, i quali avrebbero avuto contatti con il gruppo Apareco, avrebbe motivato l'interesse delle autorità nei suoi confronti. Per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, l'insorgente rileva che non avrebbe mai affermato che gli interrogatori si sarebbero concentrati sulle sue attività bensì su quelle del padre e dell'amico di famiglia C._______. La ricorrente allega pure che sarebbe raro venir scarcerati da parte (...), anche qualora i sospetti iniziali non vengano confermati, e che un periodo di incarcerazione di due anni senza formale accusa non sarebbe inusuale. Per quanto riguarda la verosimiglianza, il suo racconto sarebbe coerente e non presenterebbe contraddizioni che permetterebbero di dubitare delle allegazioni. Infine, sarebbe sorprendente che la SEM abbia riconosciuto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento, ma non le abbia riconosciuto la qualità di rifugiato. L'autorità inferiore avrebbe dunque stabilito in maniera incompleta ed inesatta i fatti determinanti. 6.4 Con presa di posizione del 17 marzo 2022 la SEM osserva innanzitutto di aver preso in considerazione il verbale d'audizione del 13 ottobre 2020. Il fatto che il verbale non sia stato allegato alla decisione d'asilo risulterebbe essere un errore e non consisterebbe in un rifiuto di dare visione del summenzionato documento. Altresì in nessun momento il rappresentante legale della ricorrente avrebbe richiesto alla SEM la trasmissione del verbale. L'ammissione provvisoria per inammissibilità del rinvio sarebbe stata concessa all'insorgente poiché l'autorità di prima istanza avrebbe ritenuto che ella rischierebbe di essere concretamente e seriamente esposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU in caso di ritorno nel suo Paese. Tuttavia non essendo il rischio di persecuzione legato a uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, non le potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. 6.5 Con osservazioni del 30 marzo 2022 e del 7 aprile 2022, l'interessata contesta le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore. Essa reitera il fatto che le circostanze narrate - ossia il fatto di essere la figlia di un militare che avrebbe intrattenuto legami con le forze ribelli nonché di essere stata arrestata nell'abitazione di un altro presunto collaboratore dei gruppi ribelli e dove sarebbero state peraltro stoccate armi - giustificherebbero i sospetti delle autorità del suo paese di una sua collaborazione con i suddetti gruppi. In seguito, ella sottolinea come il suo racconto sarebbe sempre stato coerente e privo di contraddizioni e rileva che le vittime di torture e altre violenze potrebbero riscontrare particolari difficoltà al momento di dover esporre i propri motivi di asilo. Pertanto chiede che nella valutazione della plausibilità venga tenuto conto di quanto essa avrebbe passato e dei suoi problemi psichici. Per quel che attiene allo statuto di rifugiato, la ricorrente allega che non potrebbero esservi dubbi nel qualificare quanto subito come persecuzione riflessa a causa delle attività politiche dei genitori e della persona che l'avrebbe ospitata. Pertanto ella ritiene adempiute le condizioni dell'art. 3 LAsi. 7. 7.1 7.1.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente (violazione del diritto di essere sentito, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 7.1.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, si rileva che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 2.191). 7.1.3 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2). 7.2 7.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha, in primo luogo, ritenuto che la ricorrente non fosse stata in grado di rendere verosimile di esser stata accusata di collaborare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco e di essere stata incarcerata per questo motivo (cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. II.1 pag. 4). 7.2.2 In secondo luogo, la SEM ha valutato le "altre" dichiarazioni sotto l'angolo della pertinenza. In merito alle allegazioni della ricorrente di essere stata violentata tre volte da D._______ durante il periodo della sua incarcerazione a I._______ e di essere diventata il suo giocatolo sessuale, l'autorità inferiore ha ritenuto, al di là della verosimiglianza dei fatti sopramenzionati, che essi non fossero rilevanti in materia d'asilo in quanto non sarebbero collegati a uno dei motivi d'asilo di cui all'art. 3 LAsi. Difatti, poiché la ricorrente non avrebbe reso verosimile di esser stata accusata di collaborare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco, non potrebbe invocare le sue opinioni politiche. Inoltre, non ci sarebbero indizi nel suo racconto che tali violenze sessuali possano essere attribuite ad altri motivi d'asilo di cui all'art. 3 LAsi (cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. II.2 pag. 5). 7.2.3 Inoltre, al di là della verosimiglianza, il fatto di essere stata trattenuta nella casa di G._______, non sarebbe - a detta della SEM - pertinente in materia d'asilo in quanto l'accaduto non potrebbe essere connesso a uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi ovvero la razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, le opinioni politiche e neanche la condizione femminile della ricorrente. Di conseguenza, le sue dichiarazioni non sarebbero pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi (cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. II.2 pag. 5). 7.2.4 Infine, la SEM ha motivato la concessione dell'ammissione provvisoria con la sussistenza di indizi concreti ("real risk") che in caso di ritorno nel proprio Paese, la ricorrente rischierebbe di essere esposta concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, sarebbe presente il rischio concreto e serio che lei sia oggetto di misure intimidatorie o rappresaglie (art. 3 CEDU). Nel caso concreto, visti l'insieme delle circostanze e gli atti contenuti nell'incarto, l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine non sarebbe attualmente ammissibile (cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. III pag. 6). 8. 8.1 Innanzitutto, nella decisione impugnata la SEM ha praticamente tralasciato un'analisi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. L'autorità inferiore, ha effettuato unicamente un'analisi di verosimiglianza in merito ai motivi dell'arresto della ricorrente, concludendo che ella non avrebbe reso verosimile di esser stata accusata di collaborare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco e incarcerata per questo motivo. Tuttavia, l'autorità inferiore non ha effettuato alcuna analisi di verosimiglianza della prigionia stessa, così come in merito alla relazione con D._______ ("al di là della verosimiglianza dei fatti sopramenzionati" cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. II.2 pag. 5). 8.2 Per giunta, la SEM ha ritenuto che le violenze sessuali che la ricorrente avrebbe subito ad opera di D._______, presunto personaggio di spicco (...) e dunque con una funzione ed uno statuto rilevante in seno (...), senza peraltro analizzare la loro verosimiglianza, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo poiché l'accaduto non potrebbe essere connesso a uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Non di meno, l'autorità inferiore non ha motivato tale affermazione, in particolare, non risulta comprensibile il motivo per il quale le violenze subite non sarebbero legate alla condizione femminile dell'interessata. A prescindere dal fatto che così facendo la SEM è incorsa nella violazione dell'obbligo di motivazione, tale punto risulta essere nella fattispecie sostanziale, tanto più che la decisione impugnata presenta un'importante contraddizione. Invero, la SEM ha ritenuto che in caso di ritorno in Patria, vi sarebbe un rischio concreto e serio che la ricorrente sia oggetto di misure intimidatorie o rappresaglie ai sensi dell'art. 3 CEDU. Dalla decisione impugnata non si evince tuttavia il motivo per il quale tali rappresaglie e la seguente privazione della libertà personale, se effettivamente intraprese da un alto esponente dei (...), non siano legate ad un motivo rilevante ai sensi della legge sull'asilo, in particolare ad uno dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. 8.3 Infine, l'autorità inferiore ha pure omesso di analizzare la verosimiglianza delle allegazioni in merito a quanto accaduto alla ricorrente in Svizzera (prigionia presso G._______, presunta sorella di D._______ e la conseguente fuga) e di valutarne la potenziale rilevanza. In particolare, la SEM non ha né separato i motivi d'asilo della ricorrente insorti prima della fuga dal Paese da quelli insorti dopo la fuga (ai sensi dell'art. 54 LAsi), né motivato il perché essi non potrebbe essere connessi ad uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, segnatamente la condizione femminile della ricorrente. 8.4 In sintesi, a mente del Tribunale, sarebbe d'uopo che l'autorità inferiore sottoponga ancora in modo più approfondito ad un'analisi di verosimiglianza le allegazioni della ricorrente. D'altro canto, la decisione non è stata sufficientemente motivata - in violazione dell'obbligo di motivazione - per quanto riguarda l'assenza di rilevanza dei suoi motivi d'asilo. Ciò posto, la SEM è in conclusione incorsa in una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente. 9. 9.1 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135). Tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555). 9.2 Venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito della ricorrente risulta essere grave. La violazione inoltre non è stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure essere sanata da questo Tribunale risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.113). 9.3 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto ed i punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 2 febbraio 2021 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. La SEM è in particolare tenuta ad esaminare in maniera approfondita e motivata - se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche - se la ricorrente ha reso verosimile l'incarcerazione, le violenze subite e la prigionia in Svizzera. Se le allegazioni dovessero essere ritenute verosimili, l'autorità inferiore dovrà analizzarne la loro rilevanza. Segnatamente dovrà valutare se i rischi di subire misure intimidatorie o rappresaglie a causa del (presunto) legame con D._______ siano rilevanti in materia d'asilo, in particolare tenendo conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. Una volta risposto anche a questi punti giuridicamente rilevanti per la fattispecie, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza, sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro, completo e non contraddittorio il suo nuovo provvedimento.

10. Alla luce del succitato esito del ricorso, il Tribunale può esimersi dall'analizzare le ulteriori e residuali censure ricorsuali.

11. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 12. 12.1 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 12.2 Nella fattispecie, con nota d'onorario allegata allo scritto del 30 marzo 2022 Alfred Ngoyi Wa Mwanza ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale di CHF 2'275.-, corrispondente a 14.5 ore d'attività ad una tariffa oraria di CHF 150.-, comprensiva di un importo di CHF 100.- a titolo di spese di fotocopiatura, di porto e di scambi con la cliente. Tale nota non comprende il dispendio orario per la stesura delle osservazioni complementari del 7 aprile 2022. Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dal rappresentante rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 10 cpv. 2 TS-TAF). In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare tuttavia eccessivo e va ridotto a 8 ore di lavoro. In particolare, appare eccessiva la durata del colloquio per il ricorso (1.5 ore) e dello studio del dossier (4 ore) dal momento che il rappresentante legale conosceva già i fatti avendo assunto il mandato di rappresentanza sin dal deposito della domanda d'asilo della ricorrente. In seguito, supera il lavoro necessario la lunga durata della redazione del ricorso (5 ore di lavoro) e della presa di posizione del 30 marzo 2022. Non essendo state conteggiate le osservazioni del 7 aprile 2022, si può riconoscere un'ulteriore ora di attività, per un totale di 9 ore. Infine, vanno pure ridotte le spese di fotocopiatura, di porto e di scambi con la cliente a CHF 35.-. 12.3 L'indennità per spese ripetibili può quindi essere fissata in CHF 1'350.- a cui vanno ad aggiungersi CHF 35.- per le spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto, per un totale di CHF 1'385.- (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).

13. La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 2 febbraio 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà alla ricorrente CHF 1'385.- a titolo di indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: