Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Gli interessati, originari della Mongolia, nati e vissuti a E._______ (cfr. verbale d'audizione della madre del 27 marzo 2009 [di seguito: verbale 1], pag. 1 e verbale d'audizione del figlio del 27 marzo 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 1), hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 5 marzo 2009. Interrogata sui motivi d'asilo, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata con il figlio per non subire ulteriori violenze da parte del suo ex convivente nonché del padre dei suoi due figli (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale d'audizione della richiedente del 3 agosto 2009 [di seguito: verbale 3], pag. 6). L'insorgente ha affermato che dal 1999 avrebbe subito, insieme ai suoi due figli, numerosi pestaggi e molte minacce di morte. Durante alcune delle innumerevoli aggressioni, il suo ex compagno le avrebbe rotto una gamba, bruciato i capelli ed, infine, le avrebbe provocato un infarto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 3, pagg. 6-9 e 12). La richiedente ha pure allegato che nonostante abbia denunciato più volte il suo convivente e si sia rivolta ad un centro di difesa contro la violenza sulle donne, egli avrebbe continuato imperterrito a perseguitarla (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pagg. 10, 14 seg.). Temendo per la sua vita ed a causa dei problemi dovuti all'infarto, a suo dire incurabili in Mongolia, la ricorrente avrebbe dunque lasciato la figlia alla sorella e sarebbe espatriata con il figlio in data 24 febbraio 2009 e giunta in Svizzera, a F.______, il 5 marzo 2009 (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 8; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pagg. 6 e 15). B. Con decisione del 10 novembre 2010, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 10 dicembre 2010, i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo. Essi hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Il Tribunale, con ordinanza del 15 dicembre del 2010, ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei richiedenti come inverosimili siccome vaghe, stereotipate e del tutto prive di dettagli significativi atti a comprovare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e all'ammissione della loro domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni che sarebbero emerse nelle audizioni sostenute dai richiedenti, nonché l'agire illogico, incompatibile con l'esperienza generale di vita, della richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
E. 4.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno ripreso le ragioni che li hanno portati ad espatriare sostenendo di aver addotto precisi, circostanziati ed esaustivi motivi a suffragio della domanda d'asilo e che le discrepanze rilevate dall'UFM nelle dichiarazioni del ricorrente si giustificherebbero dacché durante le audizioni egli sarebbe stato spaventato e sotto choc a causa delle violenze subite dal padre. Essi ritengono inoltre che l'UFM avrebbe dovuto controllare le date, i nomi e gli indirizzi tramite l'Ambasciata svizzera in Mongolia alfine di verificare la veridicità delle loro dichiarazioni. Unitamente al memoriale ricorsuale, la richiedente ha allegato il referto medico del 29 novembre 2010 attestante il suo attuale stato di salute dal quale risulta che sarebbe cardiopatica ed in cura presso il (...). La ricorrente sostiene pertanto che i fatti non sarebbero stati rettamente verificati dall'autorità inferiore e che, comunque, un suo rinvio la esporrebbe ad un pericolo concreto viste le sue precarie condizioni di salute, per il che il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, la verifica delle loro dichiarazioni tramite l'Ambasciata svizzera ad Ulaanbaatar e la concessione dell'asilo. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1. e GICRA 1995 n. 23).
E. 6.1 I ricorrenti hanno allegato d'essere stati vittime, nel loro Paese d'origine, di ripetute violenze e minacce dalla parte dell'ex convivente e rispettivamente padre. Essi avrebbero deciso di lasciare il paese per evitare di subire ulteriori aggressioni. Inoltre, la richiedente, visto il suo stato di salute, ritiene che in Mongolia le cure di cui avrebbe bisogno non sarebbero disponibili.
E. 6.2 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in generiche, contraddittorie ed imprecise affermazioni. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo d'esempio, si rileva che, in sede di prima audizione, la richiedente ha dichiarato che il suo allora compagno avrebbe aggredito più volte la madre di quest'ultima provocandole successivamente un infarto quindi il decesso (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre in sede di seconda audizione ella non ha più fatto riferimento a suddetto grave evento e ha pure aggiunto d'aver cercato di tenere la madre all'oscuro delle violenze che avrebbe subito dal suo convivente (cfr. verbale 3, pag. 12). Inoltre, in occasione della prima audizione, ha affermato che generalmente, quando doveva scappare di casa per evitare le violenze, si rifugiava da un'amica (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre successivamente ha sostenuto che la sorella era l'unica persona in patria alla quale avrebbe potuto chiedere aiuto (cfr. verbale 3, pag, 15). Per quanto riguarda le violenze che ella avrebbe subito dal padre dei suoi figli, la ricorrente sostiene che egli non le avrebbe mai lasciato dei lividi, probabilmente per non lasciare delle prove dei numerosi pestaggi e per "non fare vedere alla gente che mi aveva picchiato" mentre poi, poco dopo, ha dichiarato che quest'ultimo l'avrebbe picchiata sul suo posto di lavoro davanti ai colleghi (cfr. verbale 3, pag. 8). A ciò aggiungasi che in prima audizione l'interessata ha dichiarato che la convivenza con il compagno sarebbe incominciata nel 1990 (cfr. verbale 1, pag. 2), mentre in seguito avrebbe affermato essere cominciata nel 1999. Sollecitata su quest'ultima incoerenza avrebbe poi asserito d'aver fatto confusione e di dimenticare certe cose (cfr. verbale 3, pag. 16). Ella ha inoltre dichiarato, in seconda audizione, che il suo partner avrebbe cominciato a bere durante la loro convivenza, ovvero dal 1999 (cfr. verbale 3, pag. 7), e per contro ha poi asserito che quest'ultimo si sarebbe presentato a più riprese ubriaco a casa dei genitori, quando la richiedente risiedeva ancora presso di loro (cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.). Infine, non ha mai saputo indicare in modo preciso la data della fine della convivenza con il padre dei sui figli indicando in modo vago il 2004 rispettivamente il 2005. Codesto Tribunale ritiene che la ricorrente avrebbe potuto indicare con maggior chiarezza la detta data visto che nel corso di quegli anni sarebbero accaduti eventi rilevanti nella vita della richiedente, come il fatto di essersi trasferita nella casa dei genitori dopo il decesso di sua madre nel 2004 e l'infarto subito nel settembre 2005 quando già si trovava a casa dei genitori (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pagg. 7, 9 e 12). Stanti le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti prese nel loro insieme, v'è da ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, detto racconto non può corrispondere al riflesso di un vissuto reale e che non vi sono indizi che farebbero apparire altamente probabile l'esposizione dei ricorrenti a persecuzioni ai sensi dei disposti in materia d'asilo. In conclusione, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
E. 6.3 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella d'uno stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 segg.). Nella fattispecie, dal 1999 fino al momento dell'espatrio, la ricorrente ha dichiarato d'aver denunciato più volte il convivente (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 3, pag. 10). Ella ha pure affermato d'essersi rivolta in compagnia dei figli per due volte consecutive al centro di difesa contro la violenza sulle donne ma che quest'ultimo li avrebbe ospitati solo un paio di giorni non essendoci posti disponibili (cfr. verbale 3, pag. 15). Ella non avrebbe ricevuto protezione né dalla polizia né dal detto centro. Infatti, a suo dire, nonostante le denunce inoltrate, la polizia avrebbe effettuato dei fermi al suo aggressore e l'avrebbe rilasciato sistematicamente dopo qualche giorno in quanto il padre del suo persecutore sarebbe, a seconda delle divergenti dichiarazioni, un insegnante dell'accademia di polizia di E._______ e un giudice, un poliziotto oppure un avvocato in pensione (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pag. 10). Per quanto riguarda il centro di difesa contro la violenza sulle donne, ella ha allegato che le avrebbero soltanto consigliato di rivolgersi alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 6). Oltre le contraddizioni delle sue dichiarazioni, appare comunque che la ricorrente non abbia insistito, presso le autorità mongole affinché esse proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi segnatamente ad istanze superiori o ad un avvocato. Di conseguenza, non si può partire dal presupposto che i ricorrenti abbiano senz'altro intrapreso tutte le vie che ci si sarebbe potuto attendere da loro a tutela dei loro diritti presso le autorità competenti. Del resto, non sono riusciti a dimostrare che le autorità mongole non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti.
E. 6.4 Occorre pure rilevare che gli insorgenti avrebbero potuto quantomeno tentare di trasferirsi altrove in Mongolia, posto che una volta usciti dal raggio d'azione del loro persecutore essi avrebbero con ogni probabilità potuto evitare le violenze vissute in precedenza. Inoltre, agendo di conseguenza, la richiedente non sarebbe stata obbligata a separarsi dalla figlia rimasta in patria, in quanto una fuga interna con entrambi i figli sarebbe stata economicamente attuabile. Non si può escludere dunque a priori il buon esito che avrebbe avuto il tentativo di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per evitare le asserite violenze vissute in patria.
E. 6.5 A mente di questo Tribunale nemmeno la richiesta di verifiche da effettuare tramite Ambasciata postulata in sede di ricorso circa la veridicità di date, nomi, indirizzi ed altri elementi, se accolta, non gioverebbe ai ricorrenti per giungere ad un esito differente del caso di specie, alla luce delle discrepanze, illogicità ed assenza di qualsivoglia mezzo di prova già evocate in precedenza.
E. 6.6 Alla luce di tutto quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dai ricorrenti nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
E. 8 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU. RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.2.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).
E. 8.2.2 Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, si rileva che la madre ha esercitato la professione di cuoca fino al 2005 e che in seguito a causa di problemi di salute è stata costretta a cambiare lavoro e ha aiutato la zia nel lavoro di sarta (cfr. verbale 1, pag. 2). Il figlio deve ancora terminare la scuola obbligatoria e diventerà maggiorenne tra poco più di un anno (cfr. verbale 2, pag. 2). Dai verbali d'audizione emerge inoltre che i ricorrenti possono disporre ancora d'una rete sociale in patria, dove hanno lasciato la figlia rispettivamente la sorella affidandola alla sorella della ricorrente e dove oltretutto hanno vissuto tutta la vita, pur cambiando domicilio, nella stessa città (cfr. verbale 3, pag. 7). Infine, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Quo al disturbo cardiaco (cardiopatia ischemica in stato dopo impianto di singolo bypass) allegato dalla ricorrente, giova sottolineare che in Svizzera ella ha certo goduto delle cure presso il (...) sottoponendosi a diversi interventi e segnatamente ad un intervento di bypass coronarico ed a cure farmacologiche (...). Non di meno, ha dichiarato che in Mongolia, successivamente all'infarto, sarebbe stata ricoverata e avrebbe preso dei farmaci. Inoltre prima dell'espatrio avrebbe subito ulteriori operazioni al cuore (cfr. verbale 3, pag. 6). Di conseguenza, come rettamente già rilevato dall'UFM, la ricorrente potrà senz'altro proseguire in patria la terapia medica nonché farmacologica. Per di più, dagli atti di causa risulta che il Dr. G_______ aveva convocato la richiedente per procedere all'intervento correttivo dell'alluce il 17 gennaio 2011. Non avendo presentato alcun certificato che comprovi il contrario, questo Tribunale parte dal principio che dall'esito di questo intervento non siano sorte alcune complicazioni. Infine, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
E. 8.2.3 In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti d'un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Il Tribunale, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8509/2010 Sentenza del 9 giugno 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), ed il figlio C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 novembre 2010 / N [...]. Fatti: A. Gli interessati, originari della Mongolia, nati e vissuti a E._______ (cfr. verbale d'audizione della madre del 27 marzo 2009 [di seguito: verbale 1], pag. 1 e verbale d'audizione del figlio del 27 marzo 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 1), hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 5 marzo 2009. Interrogata sui motivi d'asilo, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata con il figlio per non subire ulteriori violenze da parte del suo ex convivente nonché del padre dei suoi due figli (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale d'audizione della richiedente del 3 agosto 2009 [di seguito: verbale 3], pag. 6). L'insorgente ha affermato che dal 1999 avrebbe subito, insieme ai suoi due figli, numerosi pestaggi e molte minacce di morte. Durante alcune delle innumerevoli aggressioni, il suo ex compagno le avrebbe rotto una gamba, bruciato i capelli ed, infine, le avrebbe provocato un infarto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 3, pagg. 6-9 e 12). La richiedente ha pure allegato che nonostante abbia denunciato più volte il suo convivente e si sia rivolta ad un centro di difesa contro la violenza sulle donne, egli avrebbe continuato imperterrito a perseguitarla (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pagg. 10, 14 seg.). Temendo per la sua vita ed a causa dei problemi dovuti all'infarto, a suo dire incurabili in Mongolia, la ricorrente avrebbe dunque lasciato la figlia alla sorella e sarebbe espatriata con il figlio in data 24 febbraio 2009 e giunta in Svizzera, a F.______, il 5 marzo 2009 (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 8; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pagg. 6 e 15). B. Con decisione del 10 novembre 2010, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 10 dicembre 2010, i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo. Essi hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Il Tribunale, con ordinanza del 15 dicembre del 2010, ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. 4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei richiedenti come inverosimili siccome vaghe, stereotipate e del tutto prive di dettagli significativi atti a comprovare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e all'ammissione della loro domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni che sarebbero emerse nelle audizioni sostenute dai richiedenti, nonché l'agire illogico, incompatibile con l'esperienza generale di vita, della richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 4.2. Nel gravame, gli insorgenti hanno ripreso le ragioni che li hanno portati ad espatriare sostenendo di aver addotto precisi, circostanziati ed esaustivi motivi a suffragio della domanda d'asilo e che le discrepanze rilevate dall'UFM nelle dichiarazioni del ricorrente si giustificherebbero dacché durante le audizioni egli sarebbe stato spaventato e sotto choc a causa delle violenze subite dal padre. Essi ritengono inoltre che l'UFM avrebbe dovuto controllare le date, i nomi e gli indirizzi tramite l'Ambasciata svizzera in Mongolia alfine di verificare la veridicità delle loro dichiarazioni. Unitamente al memoriale ricorsuale, la richiedente ha allegato il referto medico del 29 novembre 2010 attestante il suo attuale stato di salute dal quale risulta che sarebbe cardiopatica ed in cura presso il (...). La ricorrente sostiene pertanto che i fatti non sarebbero stati rettamente verificati dall'autorità inferiore e che, comunque, un suo rinvio la esporrebbe ad un pericolo concreto viste le sue precarie condizioni di salute, per il che il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, la verifica delle loro dichiarazioni tramite l'Ambasciata svizzera ad Ulaanbaatar e la concessione dell'asilo. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia. 5. 5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1. e GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1. I ricorrenti hanno allegato d'essere stati vittime, nel loro Paese d'origine, di ripetute violenze e minacce dalla parte dell'ex convivente e rispettivamente padre. Essi avrebbero deciso di lasciare il paese per evitare di subire ulteriori aggressioni. Inoltre, la richiedente, visto il suo stato di salute, ritiene che in Mongolia le cure di cui avrebbe bisogno non sarebbero disponibili. 6.2. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in generiche, contraddittorie ed imprecise affermazioni. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo d'esempio, si rileva che, in sede di prima audizione, la richiedente ha dichiarato che il suo allora compagno avrebbe aggredito più volte la madre di quest'ultima provocandole successivamente un infarto quindi il decesso (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre in sede di seconda audizione ella non ha più fatto riferimento a suddetto grave evento e ha pure aggiunto d'aver cercato di tenere la madre all'oscuro delle violenze che avrebbe subito dal suo convivente (cfr. verbale 3, pag. 12). Inoltre, in occasione della prima audizione, ha affermato che generalmente, quando doveva scappare di casa per evitare le violenze, si rifugiava da un'amica (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre successivamente ha sostenuto che la sorella era l'unica persona in patria alla quale avrebbe potuto chiedere aiuto (cfr. verbale 3, pag, 15). Per quanto riguarda le violenze che ella avrebbe subito dal padre dei suoi figli, la ricorrente sostiene che egli non le avrebbe mai lasciato dei lividi, probabilmente per non lasciare delle prove dei numerosi pestaggi e per "non fare vedere alla gente che mi aveva picchiato" mentre poi, poco dopo, ha dichiarato che quest'ultimo l'avrebbe picchiata sul suo posto di lavoro davanti ai colleghi (cfr. verbale 3, pag. 8). A ciò aggiungasi che in prima audizione l'interessata ha dichiarato che la convivenza con il compagno sarebbe incominciata nel 1990 (cfr. verbale 1, pag. 2), mentre in seguito avrebbe affermato essere cominciata nel 1999. Sollecitata su quest'ultima incoerenza avrebbe poi asserito d'aver fatto confusione e di dimenticare certe cose (cfr. verbale 3, pag. 16). Ella ha inoltre dichiarato, in seconda audizione, che il suo partner avrebbe cominciato a bere durante la loro convivenza, ovvero dal 1999 (cfr. verbale 3, pag. 7), e per contro ha poi asserito che quest'ultimo si sarebbe presentato a più riprese ubriaco a casa dei genitori, quando la richiedente risiedeva ancora presso di loro (cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.). Infine, non ha mai saputo indicare in modo preciso la data della fine della convivenza con il padre dei sui figli indicando in modo vago il 2004 rispettivamente il 2005. Codesto Tribunale ritiene che la ricorrente avrebbe potuto indicare con maggior chiarezza la detta data visto che nel corso di quegli anni sarebbero accaduti eventi rilevanti nella vita della richiedente, come il fatto di essersi trasferita nella casa dei genitori dopo il decesso di sua madre nel 2004 e l'infarto subito nel settembre 2005 quando già si trovava a casa dei genitori (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pagg. 7, 9 e 12). Stanti le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti prese nel loro insieme, v'è da ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, detto racconto non può corrispondere al riflesso di un vissuto reale e che non vi sono indizi che farebbero apparire altamente probabile l'esposizione dei ricorrenti a persecuzioni ai sensi dei disposti in materia d'asilo. In conclusione, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 6.3. In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella d'uno stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 segg.). Nella fattispecie, dal 1999 fino al momento dell'espatrio, la ricorrente ha dichiarato d'aver denunciato più volte il convivente (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 3, pag. 10). Ella ha pure affermato d'essersi rivolta in compagnia dei figli per due volte consecutive al centro di difesa contro la violenza sulle donne ma che quest'ultimo li avrebbe ospitati solo un paio di giorni non essendoci posti disponibili (cfr. verbale 3, pag. 15). Ella non avrebbe ricevuto protezione né dalla polizia né dal detto centro. Infatti, a suo dire, nonostante le denunce inoltrate, la polizia avrebbe effettuato dei fermi al suo aggressore e l'avrebbe rilasciato sistematicamente dopo qualche giorno in quanto il padre del suo persecutore sarebbe, a seconda delle divergenti dichiarazioni, un insegnante dell'accademia di polizia di E._______ e un giudice, un poliziotto oppure un avvocato in pensione (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pag. 10). Per quanto riguarda il centro di difesa contro la violenza sulle donne, ella ha allegato che le avrebbero soltanto consigliato di rivolgersi alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 6). Oltre le contraddizioni delle sue dichiarazioni, appare comunque che la ricorrente non abbia insistito, presso le autorità mongole affinché esse proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi segnatamente ad istanze superiori o ad un avvocato. Di conseguenza, non si può partire dal presupposto che i ricorrenti abbiano senz'altro intrapreso tutte le vie che ci si sarebbe potuto attendere da loro a tutela dei loro diritti presso le autorità competenti. Del resto, non sono riusciti a dimostrare che le autorità mongole non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. 6.4. Occorre pure rilevare che gli insorgenti avrebbero potuto quantomeno tentare di trasferirsi altrove in Mongolia, posto che una volta usciti dal raggio d'azione del loro persecutore essi avrebbero con ogni probabilità potuto evitare le violenze vissute in precedenza. Inoltre, agendo di conseguenza, la richiedente non sarebbe stata obbligata a separarsi dalla figlia rimasta in patria, in quanto una fuga interna con entrambi i figli sarebbe stata economicamente attuabile. Non si può escludere dunque a priori il buon esito che avrebbe avuto il tentativo di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per evitare le asserite violenze vissute in patria. 6.5. A mente di questo Tribunale nemmeno la richiesta di verifiche da effettuare tramite Ambasciata postulata in sede di ricorso circa la veridicità di date, nomi, indirizzi ed altri elementi, se accolta, non gioverebbe ai ricorrenti per giungere ad un esito differente del caso di specie, alla luce delle discrepanze, illogicità ed assenza di qualsivoglia mezzo di prova già evocate in precedenza. 6.6. Alla luce di tutto quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dai ricorrenti nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 8.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU. RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1). 8.2.2. Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, si rileva che la madre ha esercitato la professione di cuoca fino al 2005 e che in seguito a causa di problemi di salute è stata costretta a cambiare lavoro e ha aiutato la zia nel lavoro di sarta (cfr. verbale 1, pag. 2). Il figlio deve ancora terminare la scuola obbligatoria e diventerà maggiorenne tra poco più di un anno (cfr. verbale 2, pag. 2). Dai verbali d'audizione emerge inoltre che i ricorrenti possono disporre ancora d'una rete sociale in patria, dove hanno lasciato la figlia rispettivamente la sorella affidandola alla sorella della ricorrente e dove oltretutto hanno vissuto tutta la vita, pur cambiando domicilio, nella stessa città (cfr. verbale 3, pag. 7). Infine, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Quo al disturbo cardiaco (cardiopatia ischemica in stato dopo impianto di singolo bypass) allegato dalla ricorrente, giova sottolineare che in Svizzera ella ha certo goduto delle cure presso il (...) sottoponendosi a diversi interventi e segnatamente ad un intervento di bypass coronarico ed a cure farmacologiche (...). Non di meno, ha dichiarato che in Mongolia, successivamente all'infarto, sarebbe stata ricoverata e avrebbe preso dei farmaci. Inoltre prima dell'espatrio avrebbe subito ulteriori operazioni al cuore (cfr. verbale 3, pag. 6). Di conseguenza, come rettamente già rilevato dall'UFM, la ricorrente potrà senz'altro proseguire in patria la terapia medica nonché farmacologica. Per di più, dagli atti di causa risulta che il Dr. G_______ aveva convocato la richiedente per procedere all'intervento correttivo dell'alluce il 17 gennaio 2011. Non avendo presentato alcun certificato che comprovi il contrario, questo Tribunale parte dal principio che dall'esito di questo intervento non siano sorte alcune complicazioni. Infine, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 8.2.3. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti d'un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9. Discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10. Il Tribunale, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: