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D-8196/2007

D-8196/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 5 e del 19 novembre 2007), d'essere espatriato nel [...] del 2007 per timore d'essere ucciso da membri di un movimento islamico, emanazione dell'organizzazione islamica "C._______" di cui egli ha fatto parte in età infantile ed adolescenziale. Avrebbero voluto che tornasse a far parte del movimento islamico e che svolgesse dei lavori per lo stesso. Egli non avrebbe però voluto dare seguito alla loro richiesta e per questo motivo sarebbe stato minacciato. Avrebbe quindi temuto che potessero ucciderlo a causa del suo rifiuto. Non avrebbe chiesto protezione al PUK, benché lavorasse per loro ed avesse un fratello [...], perché le autorità stesse avrebbero comunicato di non essere in grado di proteggere tutti i propri cittadini. B. Il 26 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 3 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. L'11 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. Ha osservato che il fatto d'avere dovuto contattare i parenti in patria giustifica la mancata presentazione nel termine di 48 ore. E. Il 20 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Il 28 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha pure qualificato di contraddittorio, vago e stereotipato il racconto del ricorrente. In particolare, quest'ultimo non avrebbe saputo indicare il nome del movimento islamico di cui avrebbero fatto parte le persone che lo avrebbero avvicinato e poi minacciato e le date esatte delle 5 o 6 visite ricevute dagli stessi tra il mese di [...] ed il mese di [...] del 2007. Avrebbe altresì reso versioni divergenti riguardo ad una visita a domicilio di uno dei membri del movimento islamico e non saprebbe neppure cosa avrebbe dovuto fare per detta organizzazione. Infine, non sarebbe plausibile che abbia rinunciato a chiedere la protezione al PUK, benché lavorasse per loro ed avesse un fratello [...]. L'UFM ha altresì ritenuto che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere mai posseduto un passaporto. Segnala di volere produrre la carta d'identità non appena ricevuta dai genitori, cui sarebbe stata restituita dai passatori. Contesta che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - e conto tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine, anche nel Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007) - non è consentito, come invece ha fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, l'intervento dell'esercito turco nel Kurdistan iracheno, per colpire postazioni del PKK, costituisce un ulteriore aggravamento della già tragica situazione della regione. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine è, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha prodotto tardivamente il documento presentato come l'originale della carta d'identità. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.

E. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 8.1 Questo Tribunale considera - a prescindere dalla questione di sapere se nel caso concreto sussista un motivo scusabile per la mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio entro il termine di 48 ore previsto dalla legge - che conto tenuto della nota situazione vigente in Iraq, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono manifestamente carenti. Giova in particolare rilevare che le dichiarazioni decisive rese del ricorrente in materia d'asilo (v. riassunto dei fatti lettera A) non possono qualificarsi di manifestamente inconsistenti al punto tale da non giustificare neppure un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Certo, l'UFM ha indicato lacune e divergenze nel racconto dell'insorgente. Sennonché, il fatto che quest'ultimo non ricordi con assoluta precisione le date delle 5 o 6 visite ricevute tra [...] e [...] 2007 dai membri del movimento islamico che lo avrebbero poi minacciato, non consente ancora di trarre conclusioni definitive sulla fondatezza del suo racconto. Per quanto attiene alla visita domiciliare di uno dei membri del movimento islamico nel [...] del 2007, l'insorgente ha avuto modo di spiegare in maniera plausibile che vi deve essere stata un'incomprensione con l'interprete nel corso della prima audizione (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 7), ciò che appare confermato pure dalla natura imprecisa della verbalizzazione sul punto in questione (v. verbale d'audizione del 5 novembre 2007 pag. 5). Non sono decisivi, nell'ottica della decisione resa dall'UFM, neppure le mancate indicazioni da parte del ricorrente del gruppo islamico di cui avrebbero fatto parte le persone che lo avrebbero contattato e poi minacciato e delle attività che avrebbe dovuto svolgere per loro, dal momento che è poco probabile che queste informazioni possano essergli state fornite da dette persone prima che esse fossero certe della fedeltà del ricorrente nei loro confronti. Infine, non è possibile di rimproverare al ricorrente la mancata richiesta di protezione al PUK prima dell'espatrio, ritenuto che l'ottenimento della stessa poteva essere considerata tutt'altro che sicura, stante la nota difficoltà per le legittime autorità di contenere le azioni mirate e violente dei gruppi islamici armati. Inoltre, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM si è altresì limitato a generiche affermazioni, prive di qualsivoglia dimostrazione, in merito alla legittimità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq. In altri termini, l'autorità inferiore non può ridurre la motivazione a generiche affermazioni sull'ammissibilità (ai sensi dell'art. 3 CEDU) e sull'esigibilità (giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr) dell'esecuzione dell'allontanamento nelle tre province del nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Sulaymanyia) senza indicare le ragioni e le fonti alla base delle affermazioni stesse. In effetti, l'insorgente non è posto nelle condizioni di potere ricorrere con criteri adeguati, non conoscendo appunto, in materia d'esecuzione dell'allon-tanamento, le ragioni precise (art. 35 cpv. 1 PA), e le fonti, su cui l'UFM fonda il proprio apprezzamento. Per i medesimi motivi, il TAF non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione impugnata. In conclusione, questo Tribunale osserva che, stante le premesse, non può essere neppure condivisa l'affermazione contenuta nel provvedimento litigioso secondo cui non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 8.2 Da quanto esposto, discende che il provvedimento litigioso, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.

E. 9 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione.

E. 10 Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 11 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
  2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili.
  5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Corte IV D-8196/2007 {T 0/2} Sentenza del 18 febbraio 2008 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher, cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Iraq, rappresentato da B._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 novembre 2007 / N. Fatti: A. Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 5 e del 19 novembre 2007), d'essere espatriato nel [...] del 2007 per timore d'essere ucciso da membri di un movimento islamico, emanazione dell'organizzazione islamica "C._______" di cui egli ha fatto parte in età infantile ed adolescenziale. Avrebbero voluto che tornasse a far parte del movimento islamico e che svolgesse dei lavori per lo stesso. Egli non avrebbe però voluto dare seguito alla loro richiesta e per questo motivo sarebbe stato minacciato. Avrebbe quindi temuto che potessero ucciderlo a causa del suo rifiuto. Non avrebbe chiesto protezione al PUK, benché lavorasse per loro ed avesse un fratello [...], perché le autorità stesse avrebbero comunicato di non essere in grado di proteggere tutti i propri cittadini. B. Il 26 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 3 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. L'11 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. Ha osservato che il fatto d'avere dovuto contattare i parenti in patria giustifica la mancata presentazione nel termine di 48 ore. E. Il 20 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Il 28 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha pure qualificato di contraddittorio, vago e stereotipato il racconto del ricorrente. In particolare, quest'ultimo non avrebbe saputo indicare il nome del movimento islamico di cui avrebbero fatto parte le persone che lo avrebbero avvicinato e poi minacciato e le date esatte delle 5 o 6 visite ricevute dagli stessi tra il mese di [...] ed il mese di [...] del 2007. Avrebbe altresì reso versioni divergenti riguardo ad una visita a domicilio di uno dei membri del movimento islamico e non saprebbe neppure cosa avrebbe dovuto fare per detta organizzazione. Infine, non sarebbe plausibile che abbia rinunciato a chiedere la protezione al PUK, benché lavorasse per loro ed avesse un fratello [...]. L'UFM ha altresì ritenuto che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere mai posseduto un passaporto. Segnala di volere produrre la carta d'identità non appena ricevuta dai genitori, cui sarebbe stata restituita dai passatori. Contesta che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - e conto tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine, anche nel Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007) - non è consentito, come invece ha fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, l'intervento dell'esercito turco nel Kurdistan iracheno, per colpire postazioni del PKK, costituisce un ulteriore aggravamento della già tragica situazione della regione. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine è, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha prodotto tardivamente il documento presentato come l'originale della carta d'identità. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 8. 8.1 Questo Tribunale considera - a prescindere dalla questione di sapere se nel caso concreto sussista un motivo scusabile per la mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio entro il termine di 48 ore previsto dalla legge - che conto tenuto della nota situazione vigente in Iraq, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono manifestamente carenti. Giova in particolare rilevare che le dichiarazioni decisive rese del ricorrente in materia d'asilo (v. riassunto dei fatti lettera A) non possono qualificarsi di manifestamente inconsistenti al punto tale da non giustificare neppure un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Certo, l'UFM ha indicato lacune e divergenze nel racconto dell'insorgente. Sennonché, il fatto che quest'ultimo non ricordi con assoluta precisione le date delle 5 o 6 visite ricevute tra [...] e [...] 2007 dai membri del movimento islamico che lo avrebbero poi minacciato, non consente ancora di trarre conclusioni definitive sulla fondatezza del suo racconto. Per quanto attiene alla visita domiciliare di uno dei membri del movimento islamico nel [...] del 2007, l'insorgente ha avuto modo di spiegare in maniera plausibile che vi deve essere stata un'incomprensione con l'interprete nel corso della prima audizione (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 7), ciò che appare confermato pure dalla natura imprecisa della verbalizzazione sul punto in questione (v. verbale d'audizione del 5 novembre 2007 pag. 5). Non sono decisivi, nell'ottica della decisione resa dall'UFM, neppure le mancate indicazioni da parte del ricorrente del gruppo islamico di cui avrebbero fatto parte le persone che lo avrebbero contattato e poi minacciato e delle attività che avrebbe dovuto svolgere per loro, dal momento che è poco probabile che queste informazioni possano essergli state fornite da dette persone prima che esse fossero certe della fedeltà del ricorrente nei loro confronti. Infine, non è possibile di rimproverare al ricorrente la mancata richiesta di protezione al PUK prima dell'espatrio, ritenuto che l'ottenimento della stessa poteva essere considerata tutt'altro che sicura, stante la nota difficoltà per le legittime autorità di contenere le azioni mirate e violente dei gruppi islamici armati. Inoltre, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM si è altresì limitato a generiche affermazioni, prive di qualsivoglia dimostrazione, in merito alla legittimità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq. In altri termini, l'autorità inferiore non può ridurre la motivazione a generiche affermazioni sull'ammissibilità (ai sensi dell'art. 3 CEDU) e sull'esigibilità (giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr) dell'esecuzione dell'allontanamento nelle tre province del nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Sulaymanyia) senza indicare le ragioni e le fonti alla base delle affermazioni stesse. In effetti, l'insorgente non è posto nelle condizioni di potere ricorrere con criteri adeguati, non conoscendo appunto, in materia d'esecuzione dell'allon-tanamento, le ragioni precise (art. 35 cpv. 1 PA), e le fonti, su cui l'UFM fonda il proprio apprezzamento. Per i medesimi motivi, il TAF non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione impugnata. In conclusione, questo Tribunale osserva che, stante le premesse, non può essere neppure condivisa l'affermazione contenuta nel provvedimento litigioso secondo cui non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 8.2 Da quanto esposto, discende che il provvedimento litigioso, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento. 9. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione.

10. Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 11. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)

- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )

- D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Chiara Piras Data di spedizione: