Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino eritreo, di etnia tigrina e di religione pentecostale, proviene da B._______ (Eritrea). Secondo le sue indicazioni sarebbe espatriato nel (...) del 2008 e avrebbe soggiornato in Sudan per oltre tre anni. Sarebbe giunto in Italia nell'agosto del 2012 passando dalla Libia. Il 17 settembre 2012 è giunto in Svizzera, dove il 20 settembre 2012 ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione del 27 settembre 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 5-7). Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato che a seguito della sua conversione al pentecostalismo, avvenuta nel 2003 e seguita dal battesimo circa un anno dopo, avrebbe riscontrato parecchi problemi sia in famiglia che a scuola, dove sarebbe stato discriminato ed escluso. Ciò lo avrebbe indotto, nel 2005, a tentare di espatriare illegalmente; sarebbe tuttavia stato scoperto, arrestato e messo in detenzione per sette mesi. Sarebbe poi stato trasferito al campo di addestramento di Sawa (Eritrea) e in seguito attribuito a una divisione. Durante il servizio militare sarebbe stato punito se sorpreso a pregare o a leggere la bibbia. Nel 2007, nell'ambito di un programma religioso al quale avrebbe preso parte durante un congedo dal militare, sarebbe stato arrestato assieme agli altri partecipanti e in seguito portato alla prigione di C._______, dove sarebbe stato legato nella posizione di elicottero per una settimana e avrebbe dovuto dormire all'aperto. Successivamente avrebbe fatto ritorno alla sua unità, dove sarebbe stato legato per un mese e punito più volte. Al militare sarebbe anche stato costantemente controllato in quanto suo padre, già colonnello in Eritrea, sarebbe scappato in Kenya. Trovandosi la sua unità al confine con il Sudan, una sera, nel (...) del 2008, sarebbe riuscito a fuggire e quindi a espatriare (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale di audizione del 23 novembre 2012 [di seguito: verbale 2], pagg. 2 seg. e 11). B. Con decisione del 16 gennaio 2013, notificata all'interessato in data 17 gennaio 2013 (cfr. atto A 11/1), l'UFM gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, respingendo la sua domanda d'asilo giusta l'art. 54 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile, l'Ufficio ha disposto l'ammissione provvisoria. C. Con ricorso del 15 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 18 febbraio 2013), il richiedente è insorto contro la menzionata decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo. L'insorgente ha anche presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 20 febbraio 2013, ha confermato al ricorrente la ricezione del ricorso e si è riservato di decidere in prosieguo di causa sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, come pure sull'assistenza giudiziaria. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato all'insorgente, posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità con decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 LAsi).
E. 5.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, affinché si possa ammettere la verosimiglianza dei fatti allegati, non è necessario che l'autorità sia assolutamente persuasa della loro veridicità, considerato che una certezza totale che escluda ogni dubbio non è, a rigor di logica, possibile. Tuttavia, occorre che il richiedente l'asilo riesca a convincere l'autorità giudicante che i fatti allegati si siano svolti come da lui asserito, senza necessariamente fornirne la prova, ma in modo che ogni ipotesi contraria possa essere ragionevolmente esclusa. Sebbene obiezioni e dubbi possano sussistere, essi devono apparire oggettivamente meno importanti se paragonati agli elementi che consolidano la probabilità delle allegazioni. Pertanto, nell'ambito dell'esame della verosimiglianza delle allegazioni del richiedente l'asilo, l'autorità deve ponderare gli indizi d'inverosimiglianza, ricavarne un'impressione d'insieme e determinare, tra gli elementi essenziali in favore e quelli contrari, quali risultano preponderanti (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
E. 6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha negato la verosimiglianza dei fatti addotti, esimendosi dall'analizzarne la rilevanza. L'Ufficio ha in primo luogo ritenuto che durante la prima audizione il richiedente avrebbe dichiarato che l'unico arresto dovuto alle sue attività religiose sarebbe avvenuto di giorno, verso le 16.00, mentre durante la seconda audizione avrebbe sostenuto che si sarebbe trattato delle 4.00 di notte. Inoltre, egli avrebbe in un primo tempo dichiarato di essersi riunito con il gruppo in una foresta, per poi contraddirsi dichiarando che il programma avrebbe avuto luogo sulle montagne e soprattutto negando che si trattasse di una foresta. In aggiunta, secondo l'UFM non sarebbe plausibile che un ragazzo, allora ancora minorenne, proveniente da una famiglia già tenuta sotto osservazione a causa della fuga del padre in Kenya, decida, nonostante le allegate grandi difficoltà riscontrate con la famiglia ma anche con amici e conoscenti, di abbandonare il suo entourage preferendo la religione. Sarebbe altresì poco credibile che egli approfittasse in servizio dei momenti per andare al bagno per leggere la bibbia, visto che se davvero fosse stato sotto stretta sorveglianza a causa di suo padre, non avrebbe avuto la possibilità di assentarsi per i suoi riti religiosi. Peraltro, le pretese punizioni subite non corrisponderebbero alle informazioni di cui dispone l'UFM, in quanto i seguaci del pentecostalismo apparterrebbero ai gruppi maggiormente a rischio nel Paese. Inoltre, il richiedente non sarebbe nemmeno in grado di spiegare storicamente le radici di questa comunità. In aggiunta, nonostante avesse dichiarato di essere stato un operatore delle radiocomunicazioni dell'esercito, egli si sarebbe limitato a spiegare che ogni entità militare avrebbe avuto un codice e che questo sarebbe cambiato ogni due settimane, senza tuttavia riuscire a descrivere tale attività nei dettagli. L'interessato si sarebbe anche contraddetto circa le circostanze della fuga in Sudan: in occasione dell'audizione sulle generalità, avrebbe dichiarato di avere abbandonato la truppa a D._______ (Eritrea) verso le 22.00, negando tuttavia, in occasione dell'audizione successiva, di essere partito a quell'ora in quanto i controlli sarebbero più severi; avrebbe poi spiegato di avere camminato per un giorno prima di giungere in Sudan, per in seguito affermare di esservi giunto dopo tre ore. Infine, considerata la delicata questione della diserzione dall'esercito eritreo, sarebbe inverosimile che le autorità militari avessero incorporato nelle guardie di confine una persona che in precedenza avrebbe già tentato di fuggire dal Paese, il cui padre sarebbe peraltro già fuggito in Kenya. L'Ufficio conclude quindi che le allegazioni dell'interessato apparirebbero essere confezionate ad hoc per la procedura d'asilo e di conseguenza non sarebbero da ritenere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 6.2 Con ricorso del 15 febbraio 2013, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM circa i suoi motivi insorti prima della fuga, ritenendo peraltro che la decisione si fondasse su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. In primo luogo, il richiedente esclude di avere dichiarato che l'arresto a seguito del raduno religioso sia avvenuto in pieno giorno alle 16.00, dal momento che questi incontri si svolgerebbero di nascosto a causa delle persecuzioni del regime nei confronti dei pentecostali. Quanto al luogo del raduno egli adduce, come avrebbe già peraltro avuto modo di spiegare in occasione della seconda audizione, che nonostante vi fossero degli alberi, non si sarebbe trattato di una foresta, ma di una montagna, e probabilmente si tratterebbe di una svista nella redazione del verbale e nella relativa traduzione. In aggiunta, il ricorrente ritiene che l'autorità inferiore, nella sua decisione, non abbia apportato alcun argomento logico per negare la plausibilità della sua conversione al pentecostalismo. Infatti si sarebbe limitata a ritenere difficilmente immaginabile che un ragazzo giovane, proveniente da una famiglia già sotto osservazione, possa decidere di abbandonare il suo entourage preferendo la religione. Oltre a ciò, quanto alla posizione dell'UFM secondo cui non sarebbe credibile che egli, al militare, abbia avuto la possibilità di assentarsi per i suoi riti religiosi, egli ribadisce quanto già avrebbe detto in sede di audizione, ossia di avere praticato la sua religione di nascosto e di avere letto la bibbia al momento di andare al bagno, ritenendo che ciò sia del tutto plausibile. Circa la mancanza di dettagli nella descrizione dell'attività di operatore delle radiocomunicazioni dell'esercito, egli reitera quanto già spiegato nel corso della seconda audizione, ossia di avere frequentato la relativa formazione ma di non essere mai stato attivo in questa funzione. Di conseguenza si sarebbe limitato a riferire quanto imparato, ossia a tradurre dei codici, i quali sarebbero stati modificati ogni due settimane. Infine, quanto alle discrepanze cronologiche tra le due audizioni nell'ambito della narrazione della sua fuga del Paese, egli ritiene di avere già fornito una spiegazione a riguardo in occasione della seconda audizione. Ha anche allegato che nel suo caso andrebbe accordato l'asilo giusta la prassi nei confronti di disertori e renitenti provenienti dall'Eritrea.
E. 7 Il Tribunale osserva che, come suesposto (cfr. consid. 5.2), quando l'autorità è chiamata a statuire sulla verosimiglianza, essa non può basare la sua argomentazione su delle divergenze di dettaglio, delle ipotesi o delle estrapolazioni ma, al contrario, deve procedere a un apprezzamento globale dei fatti addotti ponderando gli elementi contrari e quelli a favore della verosimiglianza del racconto. Nel caso in esame, l'Ufficio ha ritenuto inverosimile il racconto in parte basandosi su delle divergenze di dettaglio e in parte avvalendosi di argomenti privi di fondamento. Quanto alla prima contraddizione identificata, il Tribunale constata che dal verbale dell'audizione sulle generalità risulta che il richiedente abbia dichiarato che un giorno, quando alle 16.00 sarebbe stato in cammino con il gruppo verso l'alloggio comune, qualcuno li avrebbe segnalati alla polizia, la quale sarebbe poi arrivata procedendo all'arresto dei partecipanti (cfr. verbale 1, pag. 8). In occasione dell'audizione successiva, ha invece dichiarato che tra le 22.00 e le 4.00 avrebbe avuto luogo il programma, dopo il quale sarebbero quotidianamente andati a dormire all'alloggio (cfr. verbale 2, pag. 3). Il Tribunale ritiene che tale divergenza non possa essere imputata al richiedente, in quanto facilmente riconducibile a un disguido nell'ambito della traduzione, visto che le 16.00 nel sistema orario a 24 ore corrispondono alle 4.00 nel sistema orario a 12 ore. Peraltro, egli non ha dichiarato che l'arresto sarebbe avvenuto "di giorno", ma ha semplicemente introdotto la sua frase con "un giorno" (cfr. verbale 1, pag. 8). Quanto all'indicazione, da parte del richiedente, del luogo in cui avrebbe avuto luogo il programma, il Tribunale constata che effettivamente durante la prima audizione egli ha dichiarato di avere praticato la religione con il gruppo in un bosco (cfr. verbale 1, pag. 8) mentre, in occasione dell'audizione successiva, ha parlato di montagne (cfr. verbale 2, pag. 3). Invitato a esprimersi a riguardo, ha confermato che si sarebbe trattato di un posto in montagna con degli alberi, ma che non lo definirebbe un bosco (cfr. verbale 2, pag. 15). Anche in questo caso, il Tribunale non ritiene che vi sia da ammettere un indizio d'inverosimiglianza del racconto, in quanto la divergenza è minima e la spiegazione che ha seguito può essere ritenuta convincente. Il Tribunale ritiene poi priva di fondamento l'osservazione dell'UFM secondo cui non sarebbe plausibile che un giovane ragazzo proveniente da una famiglia già tenuta sotto osservazione a causa della fuga del padre, decida di abbandonare il suo entourage preferendo la religione. L'autorità inferiore non motiva in modo esauriente nemmeno la ragione per cui non sarebbe credibile che l'interessato, al militare, avesse approfittato dei momenti in cui doveva andare al bagno per leggere la bibbia di nascosto e mal si capisce la ragione per cui parta dal presupposto che il richiedente avesse dovuto essere sorvegliato anche in questi momenti. L'UFM argomenta poi in modo del tutto sbrigativo la sua posizione circa le allegate punizioni subite, le quali non corrisponderebbero alle informazioni di cui dispone, in quanto i seguaci del pentecostalismo apparterrebbero ai gruppi maggiormente a rischio nel Paese, come anche circa le presunte scarse conoscenze storiche che il richiedente avrebbe del pentecostalismo. Inoltre, il Tribunale ritiene oltremodo superficiale e frettolosa l'affermazione secondo cui non sarebbe plausibile che l'interessato avesse svolto la funzione di operatore delle radiocomunicazioni dell'esercito in quanto non sarebbe riuscito a spiegare questa attività nei dettagli. Infatti, egli ha dichiarato di non essere stato attivo in questa funzione, ma di avere svolto la formazione, e ha raccontato di come avesse imparato a trasmette informazioni tramite un codice che doveva poi essere tradotto in tigrino e che sarebbe stato modificato ogni due settimane. Invitato dall'auditore a riportare un interno alfabeto, il richiedente ha risposto, comprensibilmente, di non esserne in grado visto che detto codice sarebbe stato modificato ogni due settimane e che, nel frattempo, sarebbero passati diversi anni (cfr. verbale 2, pag. 7). Infine, considerata anche la situazione d'incertezza vigente in Eritrea, il Tribunale considera che sia azzardato concludere che l'interessato, seppur fosse già stato arrestato a seguito di un precedente tentativo di espatrio e tenuto d'occhio a causa della fuga del padre, non sarebbe stato lasciato di guarda al confine. D'altra parte, il Tribunale riconosce, associandosi per questo aspetto alle considerazioni dell'UFM, che il racconto circa l'uscita dal Paese appare confuso e cronologicamente discordante. Infatti, in occasione dell'audizione sulle generalità, ha dichiarato di essere partito da D._______ verso il Sudan circa alle 22.00 (cfr. verbale 1, pag. 1) mentre, ascoltato a riguardo durante l'audizione successiva, ha smentito di essere partito alle 22.00, orario in cui la sorveglianza diverrebbe più stretta, ma di avere approfittato della fascia d'orario tra le 19.00 e le 22.00 visto che sarebbe il momento disponibile per cenare e andare al bagno (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). Inoltre, in un primo tempo ha dichiarato di avere passato la frontiera dopo un giorno (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg.), mentre successivamente ha dichiarato di avere passato il confine già nella notte (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). Tuttavia, il Tribunale non ritiene che le incongruenze relative al momento dell'espatrio possano già di per sé compromettere la verosimiglianza del racconto sui motivi d'asilo. L'UFM, per negare la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato in materia d'asilo, si è quindi basato in buona parte su elementi di dettaglio oppure su argomentazioni infondate, decidendo di conseguenza di non esaminare la rilevanza dei fatti addotti. Per respingere la domanda d'asilo, l'UFM doveva motivare sulla base di elementi validi sotto l'aspetto della verosimiglianza (art. 7 LAsi) o della rilevanza (art. 3 LAsi), procedendo a una nuova audizione o a passi istruttori nel caso in cui ritenesse che la causa non potesse ancora essere giudicata secondo lo stato degli atti. 8.1 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, consid. 11 e relativo riferimento). 8.2 Nella fattispecie, la decisione è viziata sul punto dell'asilo, in quanto fondata su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti e una scorretta ponderazione degli elementi inerenti all'inverosimiglianza del racconto. Pertanto, gli atti di causa sono rinviati all'UFM, affinché lo stesso proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione. In particolare, l'UFM è invitato a completare l'istruzione procedendo a una nuova audizione per potere quindi statuire con piena cognizione di causa sulla verosimiglianza del racconto ai sensi dell'art. 7 LAsi e, se del caso, sulla presenza di eventuali pregiudizi per motivi insorti prima della fuga, o di un eventuale fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi, ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare l'UFM è invitato a sentire nuovamente il richiedente, raccogliendo maggiori dettagli sulle circostanze dell'allegata conversione, sulle modalità in cui sarebbe avvenuto il battesimo, sullo svolgimento esatto del programma a cui avrebbe partecipato con i suo correligionari nel 2007, sulle modalità del relativo arresto, delle relative prigionie e sulle punizioni ivi subite, su come esattamente avrebbe di nascosto praticato la sua religione al militare e in cosa sarebbero consistite le varie punizioni ricevute quando colto a pregare o a leggere la bibbia. Inoltre, se l'UFM dovesse in seguito ancora essere dell'avviso che il richiedente non abbia conoscenza di aspetti essenziali del pentecostalismo, detto Ufficio è invitato a motivare una simile posizione in modo più esauriente. L'Ufficio è altresì invitato a fare chiarezza circa le circostanze della fuga dal Paese.
E. 9 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, la decisione è annullata per violazione del diritto federale, in particolare per abuso nell'ambito del potere di apprezzamento e per accertamento inesatto e incompleto dei fatti rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e per una nuova decisione ai sensi dei considerandi (art. 61 cpv. 1 PA).
E. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10.2 Visto l'esito del gravame, non si riscuotono spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e anche la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è pertanto divenuta priva di oggetto.
E. 10.3 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- La decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013 è annullata per quanto attiene ai punti 3 e 4. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per il completamento dell'istruzione e per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-796/2013 Sentenza del 18 dicembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, Contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo, di etnia tigrina e di religione pentecostale, proviene da B._______ (Eritrea). Secondo le sue indicazioni sarebbe espatriato nel (...) del 2008 e avrebbe soggiornato in Sudan per oltre tre anni. Sarebbe giunto in Italia nell'agosto del 2012 passando dalla Libia. Il 17 settembre 2012 è giunto in Svizzera, dove il 20 settembre 2012 ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione del 27 settembre 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 5-7). Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato che a seguito della sua conversione al pentecostalismo, avvenuta nel 2003 e seguita dal battesimo circa un anno dopo, avrebbe riscontrato parecchi problemi sia in famiglia che a scuola, dove sarebbe stato discriminato ed escluso. Ciò lo avrebbe indotto, nel 2005, a tentare di espatriare illegalmente; sarebbe tuttavia stato scoperto, arrestato e messo in detenzione per sette mesi. Sarebbe poi stato trasferito al campo di addestramento di Sawa (Eritrea) e in seguito attribuito a una divisione. Durante il servizio militare sarebbe stato punito se sorpreso a pregare o a leggere la bibbia. Nel 2007, nell'ambito di un programma religioso al quale avrebbe preso parte durante un congedo dal militare, sarebbe stato arrestato assieme agli altri partecipanti e in seguito portato alla prigione di C._______, dove sarebbe stato legato nella posizione di elicottero per una settimana e avrebbe dovuto dormire all'aperto. Successivamente avrebbe fatto ritorno alla sua unità, dove sarebbe stato legato per un mese e punito più volte. Al militare sarebbe anche stato costantemente controllato in quanto suo padre, già colonnello in Eritrea, sarebbe scappato in Kenya. Trovandosi la sua unità al confine con il Sudan, una sera, nel (...) del 2008, sarebbe riuscito a fuggire e quindi a espatriare (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale di audizione del 23 novembre 2012 [di seguito: verbale 2], pagg. 2 seg. e 11). B. Con decisione del 16 gennaio 2013, notificata all'interessato in data 17 gennaio 2013 (cfr. atto A 11/1), l'UFM gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, respingendo la sua domanda d'asilo giusta l'art. 54 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile, l'Ufficio ha disposto l'ammissione provvisoria. C. Con ricorso del 15 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 18 febbraio 2013), il richiedente è insorto contro la menzionata decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo. L'insorgente ha anche presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 20 febbraio 2013, ha confermato al ricorrente la ricezione del ricorso e si è riservato di decidere in prosieguo di causa sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, come pure sull'assistenza giudiziaria. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato all'insorgente, posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità con decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 LAsi). 5.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, affinché si possa ammettere la verosimiglianza dei fatti allegati, non è necessario che l'autorità sia assolutamente persuasa della loro veridicità, considerato che una certezza totale che escluda ogni dubbio non è, a rigor di logica, possibile. Tuttavia, occorre che il richiedente l'asilo riesca a convincere l'autorità giudicante che i fatti allegati si siano svolti come da lui asserito, senza necessariamente fornirne la prova, ma in modo che ogni ipotesi contraria possa essere ragionevolmente esclusa. Sebbene obiezioni e dubbi possano sussistere, essi devono apparire oggettivamente meno importanti se paragonati agli elementi che consolidano la probabilità delle allegazioni. Pertanto, nell'ambito dell'esame della verosimiglianza delle allegazioni del richiedente l'asilo, l'autorità deve ponderare gli indizi d'inverosimiglianza, ricavarne un'impressione d'insieme e determinare, tra gli elementi essenziali in favore e quelli contrari, quali risultano preponderanti (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha negato la verosimiglianza dei fatti addotti, esimendosi dall'analizzarne la rilevanza. L'Ufficio ha in primo luogo ritenuto che durante la prima audizione il richiedente avrebbe dichiarato che l'unico arresto dovuto alle sue attività religiose sarebbe avvenuto di giorno, verso le 16.00, mentre durante la seconda audizione avrebbe sostenuto che si sarebbe trattato delle 4.00 di notte. Inoltre, egli avrebbe in un primo tempo dichiarato di essersi riunito con il gruppo in una foresta, per poi contraddirsi dichiarando che il programma avrebbe avuto luogo sulle montagne e soprattutto negando che si trattasse di una foresta. In aggiunta, secondo l'UFM non sarebbe plausibile che un ragazzo, allora ancora minorenne, proveniente da una famiglia già tenuta sotto osservazione a causa della fuga del padre in Kenya, decida, nonostante le allegate grandi difficoltà riscontrate con la famiglia ma anche con amici e conoscenti, di abbandonare il suo entourage preferendo la religione. Sarebbe altresì poco credibile che egli approfittasse in servizio dei momenti per andare al bagno per leggere la bibbia, visto che se davvero fosse stato sotto stretta sorveglianza a causa di suo padre, non avrebbe avuto la possibilità di assentarsi per i suoi riti religiosi. Peraltro, le pretese punizioni subite non corrisponderebbero alle informazioni di cui dispone l'UFM, in quanto i seguaci del pentecostalismo apparterrebbero ai gruppi maggiormente a rischio nel Paese. Inoltre, il richiedente non sarebbe nemmeno in grado di spiegare storicamente le radici di questa comunità. In aggiunta, nonostante avesse dichiarato di essere stato un operatore delle radiocomunicazioni dell'esercito, egli si sarebbe limitato a spiegare che ogni entità militare avrebbe avuto un codice e che questo sarebbe cambiato ogni due settimane, senza tuttavia riuscire a descrivere tale attività nei dettagli. L'interessato si sarebbe anche contraddetto circa le circostanze della fuga in Sudan: in occasione dell'audizione sulle generalità, avrebbe dichiarato di avere abbandonato la truppa a D._______ (Eritrea) verso le 22.00, negando tuttavia, in occasione dell'audizione successiva, di essere partito a quell'ora in quanto i controlli sarebbero più severi; avrebbe poi spiegato di avere camminato per un giorno prima di giungere in Sudan, per in seguito affermare di esservi giunto dopo tre ore. Infine, considerata la delicata questione della diserzione dall'esercito eritreo, sarebbe inverosimile che le autorità militari avessero incorporato nelle guardie di confine una persona che in precedenza avrebbe già tentato di fuggire dal Paese, il cui padre sarebbe peraltro già fuggito in Kenya. L'Ufficio conclude quindi che le allegazioni dell'interessato apparirebbero essere confezionate ad hoc per la procedura d'asilo e di conseguenza non sarebbero da ritenere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.2 Con ricorso del 15 febbraio 2013, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM circa i suoi motivi insorti prima della fuga, ritenendo peraltro che la decisione si fondasse su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. In primo luogo, il richiedente esclude di avere dichiarato che l'arresto a seguito del raduno religioso sia avvenuto in pieno giorno alle 16.00, dal momento che questi incontri si svolgerebbero di nascosto a causa delle persecuzioni del regime nei confronti dei pentecostali. Quanto al luogo del raduno egli adduce, come avrebbe già peraltro avuto modo di spiegare in occasione della seconda audizione, che nonostante vi fossero degli alberi, non si sarebbe trattato di una foresta, ma di una montagna, e probabilmente si tratterebbe di una svista nella redazione del verbale e nella relativa traduzione. In aggiunta, il ricorrente ritiene che l'autorità inferiore, nella sua decisione, non abbia apportato alcun argomento logico per negare la plausibilità della sua conversione al pentecostalismo. Infatti si sarebbe limitata a ritenere difficilmente immaginabile che un ragazzo giovane, proveniente da una famiglia già sotto osservazione, possa decidere di abbandonare il suo entourage preferendo la religione. Oltre a ciò, quanto alla posizione dell'UFM secondo cui non sarebbe credibile che egli, al militare, abbia avuto la possibilità di assentarsi per i suoi riti religiosi, egli ribadisce quanto già avrebbe detto in sede di audizione, ossia di avere praticato la sua religione di nascosto e di avere letto la bibbia al momento di andare al bagno, ritenendo che ciò sia del tutto plausibile. Circa la mancanza di dettagli nella descrizione dell'attività di operatore delle radiocomunicazioni dell'esercito, egli reitera quanto già spiegato nel corso della seconda audizione, ossia di avere frequentato la relativa formazione ma di non essere mai stato attivo in questa funzione. Di conseguenza si sarebbe limitato a riferire quanto imparato, ossia a tradurre dei codici, i quali sarebbero stati modificati ogni due settimane. Infine, quanto alle discrepanze cronologiche tra le due audizioni nell'ambito della narrazione della sua fuga del Paese, egli ritiene di avere già fornito una spiegazione a riguardo in occasione della seconda audizione. Ha anche allegato che nel suo caso andrebbe accordato l'asilo giusta la prassi nei confronti di disertori e renitenti provenienti dall'Eritrea.
7. Il Tribunale osserva che, come suesposto (cfr. consid. 5.2), quando l'autorità è chiamata a statuire sulla verosimiglianza, essa non può basare la sua argomentazione su delle divergenze di dettaglio, delle ipotesi o delle estrapolazioni ma, al contrario, deve procedere a un apprezzamento globale dei fatti addotti ponderando gli elementi contrari e quelli a favore della verosimiglianza del racconto. Nel caso in esame, l'Ufficio ha ritenuto inverosimile il racconto in parte basandosi su delle divergenze di dettaglio e in parte avvalendosi di argomenti privi di fondamento. Quanto alla prima contraddizione identificata, il Tribunale constata che dal verbale dell'audizione sulle generalità risulta che il richiedente abbia dichiarato che un giorno, quando alle 16.00 sarebbe stato in cammino con il gruppo verso l'alloggio comune, qualcuno li avrebbe segnalati alla polizia, la quale sarebbe poi arrivata procedendo all'arresto dei partecipanti (cfr. verbale 1, pag. 8). In occasione dell'audizione successiva, ha invece dichiarato che tra le 22.00 e le 4.00 avrebbe avuto luogo il programma, dopo il quale sarebbero quotidianamente andati a dormire all'alloggio (cfr. verbale 2, pag. 3). Il Tribunale ritiene che tale divergenza non possa essere imputata al richiedente, in quanto facilmente riconducibile a un disguido nell'ambito della traduzione, visto che le 16.00 nel sistema orario a 24 ore corrispondono alle 4.00 nel sistema orario a 12 ore. Peraltro, egli non ha dichiarato che l'arresto sarebbe avvenuto "di giorno", ma ha semplicemente introdotto la sua frase con "un giorno" (cfr. verbale 1, pag. 8). Quanto all'indicazione, da parte del richiedente, del luogo in cui avrebbe avuto luogo il programma, il Tribunale constata che effettivamente durante la prima audizione egli ha dichiarato di avere praticato la religione con il gruppo in un bosco (cfr. verbale 1, pag. 8) mentre, in occasione dell'audizione successiva, ha parlato di montagne (cfr. verbale 2, pag. 3). Invitato a esprimersi a riguardo, ha confermato che si sarebbe trattato di un posto in montagna con degli alberi, ma che non lo definirebbe un bosco (cfr. verbale 2, pag. 15). Anche in questo caso, il Tribunale non ritiene che vi sia da ammettere un indizio d'inverosimiglianza del racconto, in quanto la divergenza è minima e la spiegazione che ha seguito può essere ritenuta convincente. Il Tribunale ritiene poi priva di fondamento l'osservazione dell'UFM secondo cui non sarebbe plausibile che un giovane ragazzo proveniente da una famiglia già tenuta sotto osservazione a causa della fuga del padre, decida di abbandonare il suo entourage preferendo la religione. L'autorità inferiore non motiva in modo esauriente nemmeno la ragione per cui non sarebbe credibile che l'interessato, al militare, avesse approfittato dei momenti in cui doveva andare al bagno per leggere la bibbia di nascosto e mal si capisce la ragione per cui parta dal presupposto che il richiedente avesse dovuto essere sorvegliato anche in questi momenti. L'UFM argomenta poi in modo del tutto sbrigativo la sua posizione circa le allegate punizioni subite, le quali non corrisponderebbero alle informazioni di cui dispone, in quanto i seguaci del pentecostalismo apparterrebbero ai gruppi maggiormente a rischio nel Paese, come anche circa le presunte scarse conoscenze storiche che il richiedente avrebbe del pentecostalismo. Inoltre, il Tribunale ritiene oltremodo superficiale e frettolosa l'affermazione secondo cui non sarebbe plausibile che l'interessato avesse svolto la funzione di operatore delle radiocomunicazioni dell'esercito in quanto non sarebbe riuscito a spiegare questa attività nei dettagli. Infatti, egli ha dichiarato di non essere stato attivo in questa funzione, ma di avere svolto la formazione, e ha raccontato di come avesse imparato a trasmette informazioni tramite un codice che doveva poi essere tradotto in tigrino e che sarebbe stato modificato ogni due settimane. Invitato dall'auditore a riportare un interno alfabeto, il richiedente ha risposto, comprensibilmente, di non esserne in grado visto che detto codice sarebbe stato modificato ogni due settimane e che, nel frattempo, sarebbero passati diversi anni (cfr. verbale 2, pag. 7). Infine, considerata anche la situazione d'incertezza vigente in Eritrea, il Tribunale considera che sia azzardato concludere che l'interessato, seppur fosse già stato arrestato a seguito di un precedente tentativo di espatrio e tenuto d'occhio a causa della fuga del padre, non sarebbe stato lasciato di guarda al confine. D'altra parte, il Tribunale riconosce, associandosi per questo aspetto alle considerazioni dell'UFM, che il racconto circa l'uscita dal Paese appare confuso e cronologicamente discordante. Infatti, in occasione dell'audizione sulle generalità, ha dichiarato di essere partito da D._______ verso il Sudan circa alle 22.00 (cfr. verbale 1, pag. 1) mentre, ascoltato a riguardo durante l'audizione successiva, ha smentito di essere partito alle 22.00, orario in cui la sorveglianza diverrebbe più stretta, ma di avere approfittato della fascia d'orario tra le 19.00 e le 22.00 visto che sarebbe il momento disponibile per cenare e andare al bagno (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). Inoltre, in un primo tempo ha dichiarato di avere passato la frontiera dopo un giorno (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg.), mentre successivamente ha dichiarato di avere passato il confine già nella notte (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). Tuttavia, il Tribunale non ritiene che le incongruenze relative al momento dell'espatrio possano già di per sé compromettere la verosimiglianza del racconto sui motivi d'asilo. L'UFM, per negare la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato in materia d'asilo, si è quindi basato in buona parte su elementi di dettaglio oppure su argomentazioni infondate, decidendo di conseguenza di non esaminare la rilevanza dei fatti addotti. Per respingere la domanda d'asilo, l'UFM doveva motivare sulla base di elementi validi sotto l'aspetto della verosimiglianza (art. 7 LAsi) o della rilevanza (art. 3 LAsi), procedendo a una nuova audizione o a passi istruttori nel caso in cui ritenesse che la causa non potesse ancora essere giudicata secondo lo stato degli atti. 8.1 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, consid. 11 e relativo riferimento). 8.2 Nella fattispecie, la decisione è viziata sul punto dell'asilo, in quanto fondata su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti e una scorretta ponderazione degli elementi inerenti all'inverosimiglianza del racconto. Pertanto, gli atti di causa sono rinviati all'UFM, affinché lo stesso proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione. In particolare, l'UFM è invitato a completare l'istruzione procedendo a una nuova audizione per potere quindi statuire con piena cognizione di causa sulla verosimiglianza del racconto ai sensi dell'art. 7 LAsi e, se del caso, sulla presenza di eventuali pregiudizi per motivi insorti prima della fuga, o di un eventuale fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi, ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare l'UFM è invitato a sentire nuovamente il richiedente, raccogliendo maggiori dettagli sulle circostanze dell'allegata conversione, sulle modalità in cui sarebbe avvenuto il battesimo, sullo svolgimento esatto del programma a cui avrebbe partecipato con i suo correligionari nel 2007, sulle modalità del relativo arresto, delle relative prigionie e sulle punizioni ivi subite, su come esattamente avrebbe di nascosto praticato la sua religione al militare e in cosa sarebbero consistite le varie punizioni ricevute quando colto a pregare o a leggere la bibbia. Inoltre, se l'UFM dovesse in seguito ancora essere dell'avviso che il richiedente non abbia conoscenza di aspetti essenziali del pentecostalismo, detto Ufficio è invitato a motivare una simile posizione in modo più esauriente. L'Ufficio è altresì invitato a fare chiarezza circa le circostanze della fuga dal Paese.
9. Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, la decisione è annullata per violazione del diritto federale, in particolare per abuso nell'ambito del potere di apprezzamento e per accertamento inesatto e incompleto dei fatti rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e per una nuova decisione ai sensi dei considerandi (art. 61 cpv. 1 PA). 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10.2 Visto l'esito del gravame, non si riscuotono spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e anche la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è pertanto divenuta priva di oggetto. 10.3 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013 è annullata per quanto attiene ai punti 3 e 4. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per il completamento dell'istruzione e per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: