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D-7435/2018

D-7435/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-16 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7435/2018 Sentenza del 16 maggio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 5 dicembre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 18 luglio 2018, i verbali d'audizione del 2 agosto 2018 (di seguito: verbale 1) e del 26 novembre 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 4 dicembre 2018, notificata il girono successivo, (cfr. avviso di ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 27 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione sul punto di questione della verosimiglianza e dell'asilo; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 3 gennaio 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che l'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 luglio del 2018 (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che a sostegno della stessa egli ha addotto di aver lavorato per il gruppo secessionista denominato "Tigri per la liberazione della patria Tamil" (comunemente conosciuto con l'acronimo LTTE) dal 2003 al 2006; che a seguito di una problematica medica egli sarebbe successivamente tornato presso il domicilio dei genitori rimanendovi per qualche tempo prima di trasferirsi altrove; che nel 2008, temendo per la sua stessa vita, egli avrebbe lasciato il paese per recarsi in Qatar dove avrebbe risieduto sino al 2017; che poco dopo il suo ritorno in patria, il richiedente asilo sarebbe stato ricercato presso il suo domicilio da alcune persone che sarebbero riuscite a risalire al suo legame con le LTTE; che in ragione di ciò egli si sarebbe dapprima nascosto presso la sorella ed in seguito dalla sorella del cognato per recarsi infine a Colombo; che nel febbraio del 2018 egli avrebbe lasciato il paese munito di regolare passaporto; che in seguito avrebbe appresso dalla madre che il 2 ottobre del 2018 delle persone lo avrebbe nuovamente cercato a casa; che asserisce essere finito nel mirino del Criminal Investigation Department (CID, cfr. verbale 1, pag. 8-10; verbale 2, pag. 2 e seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato inverosimile l'integralità delle allegazioni dell'insorgente; che egli si sarebbe segnatamente contraddetto sui motivi alla base del suo primo espatrio, in merito alle attività svolte per le LTTE ed a riguardo agli eventi alla base della sua fuga del febbraio 2018; che anche circa la successiva irruzione dell'ottobre 2018 vi sarebbero elementi incongruenti, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che essendo arrivato in Svizzera da poco al momento delle audizioni egli sarebbe stato molto scosso; che la sua salute psicofisica sarebbe del resto minata da diverso tempo, cosa che avrebbe influito sulle sue capacità a mantenere la concentrazione ed a rimembrare i dettagli; ch'egli non si sarebbe del resto contraddetto in merito alle attività svolte per conto delle LTTE; che la sua attività principale sarebbe stata quella di autista allorché quella di costruzione sarebbe invece accessoria; che pure il fatto di aver inizialmente asserito di non aver avuto problemi con l'apparato statale o con terzi sarebbe il frutto di un'incomprensione, dal momento che egli avrebbe inteso affermare di non essere a quel tempo entrato in contatto diretto con agenti governativi; che pure la confusione quanto all'autorità implicata nei fatti antecedenti all'espatrio del 2018 sarebbe da imputare alla sua scarsa istruzione ed all'agitazione in sede di audizione, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che le contraddizioni nel racconto dell'insorgente sono effettivamente molteplici e riguardano aspetti essenziali della sua domanda, che in occasione dell'audizione sulle generalità questi ha infatti espressamente precisato che prima dell'espatrio del 2008 non avrebbe avuto alcun problema con le autorità ne sarebbe in alcun modo stato identificato, lasciando invece intendere di aver abbandonato il paese a causa della situazione di guerra in essere (cfr. verbale 1, pag. 9-10); che al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, l'insorgente ha però inspiegabilmente modificato la sua versione adducendo di essere già stato ricercato antecedentemente al suo espatrio del 2008, segnatamente a casa dei genitori, a causa delle sue attività in favore delle LTTE (cfr. verbale 2, pag. 9); che né le spiegazioni fornite al momento dell'audizione medesima, né tantomeno le giustificazioni proposte in sede ricorsuale permettono di relativizzare tale indicatore d'inverosimiglianza, che allo stesso modo, va sottolineato come l'insorgente, al momento di riferire circa le sue attività in favore delle LTTE, abbia inizialmente escluso ogni ulteriore mansione oltre a quella di autista (cfr. verbale 1, pag. 9) cosa in contrasto con la successiva asserzione a proposito di presunti lavori di costruzione (cfr. verbale 2, pag. 4) e altresì con la tesi ricorsuale circa il fatto che, trattandosi di una mansione accessoria, la sua mancata menzione non determinerebbe alcuna incongruenza, che grossolane incongruenze si riscontrano anche a riguardo degli eventi antecedenti all'espatrio del febbraio 2018; che l'insorgente ha infatti inizialmente asserito di essere stato ricercato da tre esponenti dell'organizzazione paramilitare facente capo all' "Eelam People's Democratic Party" (EPDP) ad una settimana di distanza da suo rientro in Sri Lanka avvenuto il 18 giugno del 2017 (cfr. verbale 1, pag. 9); che nell'ambito della successiva audizione, egli ha però collocato le ricerche ad opera dell'EPDP a due mesi di distanza dal rimpatrio (cfr. verbale 2, pag. 7, 11, 12); che non contento, l'insorgente ha successivamente modificato anche gli autori delle stesse, menzionando il CID al posto dell'EPDP, o meglio, una sorta di raggruppamento tra dette entità (cfr. verbale 2, pag. 13: "i CID dell'EPDP"); che chiamato a chiarire tale confuso aspetto, egli non è del resto nemmeno stato in misura di spiegare il significato di tali acronimi (cfr. verbale 2, pag. 11 e 14); che del resto, non vi è modo di ricondurre tali incongruenze alla sola agitazione del ricorrente come proposto nel gravame, che pure la allegazioni dell'insorgente a proposito dell'incursione di alcuni uomini al suo domicilio dopo l'espatrio si palesano divergenti, avendo egli dapprima parlato di tre uomini ed in seguito unicamente di due (cfr. verbale 1, pag. 3 e pag. 12), che in definitiva, si può partire dall'assunto che la versione dell'insorgente non ossequi i succitati criteri di verisimiglianza, che d'altra parte, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per giustificare un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente non si esprime a tal riguardo, che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi - non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Chunnakam (Jaffna), nella provincia Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti, l'insorgente può contare sulla presenza di un'ampia rete famigliare nella provincia (cfr. verbale 1, pag. 5 e 6) e su di una pluriennale esperienza professionale corroborata da una formazione scolastica completa (cfr. verbale 1, pag. 4), che inoltre, l'insorgente gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: