Asilo e allontanamento
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Questo Tribunale osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
E. 1.4 Ai sensi dell'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
E. 3 Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata, che nel caso concreto è stata redatta - peraltro a torto (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 4) - in francese. In virtù del medesimo articolo, se le parti utilizzano un'altra lingua la procedura di ricorso può svolgersi in tale lingua. I ricorrenti avendo inoltrato il ricorso in italiano, la presente sentenza può essere redatta in tale idioma.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (DTF 126 I 207).
E. 5 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato falso - sulla base delle informazioni ricevute dall'Ambasciata svizzera a Teheran - l'atto di battesimo e cresima esibito dal ricorrente. In particolare, la chiesa menzionata in detto documento sarebbe evangelica e non cattolica. Inoltre, il libro nel quale sarebbero stati registrati i citati sacramenti non esisterebbe e le persone indicate quali celebrante e firmatario dell'atto non avrebbero vissuto in Iran al momento dei fatti. Gli insorgenti non avrebbero altresì saputo fornire prove o documenti suscettibili d'inficiare le informazioni fornite dall'Ambasciata svizzera in Iran. La produzione di documenti falsi priverebbe di credibilità le dichiarazioni degli interessati, rendendo superfluo l'elenco degli altri indizi d'inverosimiglianza che caratterizzerebbero le loro allegazioni. Visto quanto precede, la dichiarazione del vescovo di Lugano, attestante la genuinità della conversione dell'insorgente, sarebbe inidonea dal punto di vista probatorio. Inoltre, i contatti che il richiedente e la sua famiglia hanno in Svizzera con ambienti cristiani non sarebbero sinceri. In questo contesto, solo delle azioni straordinarie sarebbero suscettibili di fondare un timore di persecuzione, condizione non realizzata nel caso di specie. I motivi d'asilo allegati dalla moglie sarebbero connessi a quelli del marito e sarebbero dunque inverosimili. La conversione di richiedenti l'asilo al cristianesimo non comporterebbe necessariamente neppure un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, ritenuto che il convertito dovrebbe dimostrare la sincerità dell'allegata conversione e rendere verosimile nel senso della probabilità preponderante d'essere esposto a misure contrarie all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), condizioni che non sarebbero adempite nella fattispecie.
E. 6 Negli atti ricorsuali, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che le risultanze dei rapporti dell'Ambasciata svizzera in Iran non possono considerarsi risolutivi. Le indicazioni imprecise sul certificato di battesimo e cresima sono da attribuire, da un lato, alla necessità di garantire la sicurezza dei religiosi che praticano tali atti. Dall'altro lato, le chiese dei cristiani sono regolarmente oggetto di controlli da parte d'estremisti islamici che ne verificano i registri. Qualora dovessero essere rinvenute tracce di conversioni al cristianesimo, le chiese sarebbero immediatamente chiuse ed i sacerdoti uccisi (citato il noto caso di due preti barbaramente assassinati per avere convertito e battezzato dei musulmani). Il reverendo e il segretario citati dall'insorgente non sarebbero stati rintracciabili perché si sono, comprensibilmente, dati alla fuga in seguito al ritrovamento della fotocopia del certificato di battesimo del ricorrente stesso. In Iran, l'apostasia è sanzionata con la pena di morte.
E. 7 Nelle osservazioni del 26 agosto 1999, l'autorità inferiore sostiene che l'Affidavit redatto dalla N._______ non contiene elementi atti a modificare la valutazione cui è giunta l'autorità inferiore nella decisione impugnata con riferimento alla situazione dei ricorrenti. Fornirebbe, in effetti, solo delle informazioni a carattere generale. Per quanto attiene alla copia dell'attestato di battesimo e cresima sottoposta alla nunziatura apostolica a Berna, l'UFM rileva che dal documento in questione non emergono gli elementi giusta i quali è stata verificata la concordanza con l'originale emesso in Iran. Inoltre, questa conferma, ad essa sola, non può invalidare i risultati delle ricerche effettuate in Iran. Non vi sarebbero, altresì, ragioni per dubitare della buona fede delle fonti contattate dall'Ambasciata svizzera a Teheran né per concludere che le informazioni in merito alla falsità del citato certificato sarebbero erronee.
E. 8 Nella replica del 3 settembre 1999, è fatto valere che la conversione del marito, rispettivamente padre, è stata considerata sincera dall'autore dell'Affidavit, persona degna di fiducia. Le indagini esperite in Iran, sui cui si fonda l'UFM, sono, checché ne dica l'autorità inferiore, insufficienti perché imprecise ed incomplete. Non è dato sapere, per esempio, se siano state svolte delle indagini anche nella chiesa di P._______, oltre a quella di Q._______ (che il ricorrente non conosce anche se citata, al pari della P._______, nel certificato di battesimo e cresima), e se sia stato contattato il suo responsabile. L'UFM si fonda pertanto su elementi non risolutivi e scarta genericamente persino un'attestazione della nunziatura apostolica di conferma della versione fornita dal ricorrente.
E. 9 Il TAF osserva che la decisione impugnata si fonda su di un carente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti ed è pure motivata in modo insufficiente. La domanda d'asilo dei ricorrenti è stata respinta, nella sostanza, sulla sola base delle risultanze riportate nei due rapporti dell'Ambasciata svizzera a Teheran. Per quanto attiene a quest'ultimi, va rilevato che essi sono imprecisi su più punti, incompleti e contraddittori. In primo luogo, non è dato conoscere dove e come sono state raccolte le informazioni ivi menzionate né chi si è incaricato dell'indagine (collaboratore svizzero dell'Ambasciata o contatto autoctono). Inoltre, non emerge dalle carte processuali giusta quali elementi oggettivi il redattore del medesimo abbia potuto trarre il convincimento che l'atto di battesimo e cresima esibito in originale, peraltro munito di un timbro ritenuto autentico anche nel rapporto d'Ambasciata del 22 luglio 1998, sia da considerare di mera compiacenza. Giova per esempio rilevare che mentre nel primo rapporto è escluso perentoriamente che esista il reverendo che ha effettuato il battesimo e la chiesa in cui sarebbe conservato il relativo registro, nel secondo rapporto si afferma che il menzionato reverendo esiste, ma è espatriato da 20 anni, ed esiste pure la chiesa in cui sarebbe conservato il registro, la quale non sarebbe però cattolica, ma "assiro-evangelica". Peraltro, non è indicato in quale Paese si sia recato il menzionato reverendo e perché non avrebbe potuto brevemente rientrare in Iran per impartire i sacramenti. Basti ancora osservare che l'insorgente medesimo ha allegato d'aver conosciuto la persona che ha celebrato il battesimo e la cresima solo al momento della cerimonia. Mal si comprende pure per quale motivo il firmatario dell'atto in questione - padre R._______ che risiederebbe in India dal dicembre del S._______ - non avrebbe potuto sottoscriverlo, otto giorni dopo la celebrazione del battesimo e cresima, quand'anche si fosse trovato all'estero, fermo restando che non può escludersi, sulla base delle indagini esperite, l'eventualità di un suo breve rientro in Iran in quel periodo. Inoltre, il fatto che dai rapporti d'Ambasciata emerga che la chiesa locale attui una politica di battesimi e conversioni restrittiva per evitare che la diocesi e la parrocchia possano avere dei problemi, corrobora le allegazioni rese dal ricorrente. In altri termini, ritenuta la situazione vigente nel Paese d'origine dell'insorgente e visto anche il divieto della propagazione di una fede diversa dall'Islam, può essere considerato verosimile che le diverse congregazioni utilizzino degli stratagemmi nell'amministrazione dei sacramenti volti a preservare l'incolumità dei propri ministri e fedeli. In conclusione, ai rapporti d'Ambasciata in esame non può essere conferita alcuna idoneità ed efficacia probatoria, di modo che non può essere genericamente esclusa la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dai ricorrenti e la decisività dei mezzi di prova esibiti dagli stessi, segnatamente le attestazioni dell'allora vescovo di Lugano e della nunziatura apostolica svizzera, con il generico ed unico argomento che essi non sono suscettibili d'invalidare le risultanze dei rapporti d'Ambasciata medesimi. Infine, non è dato sapere a cosa si riferisca l'UFM quando sostiene che dalle allegazioni degli insorgenti emergono "altri indizi d'inverosimiglianza". Da quanto precedentemente esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
E. 10 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale è il caso nella presente fattispecie.
E. 10.1 Ai sensi dell'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno un fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità corporale o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. In altri termini, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma anche coloro che fuggono una persecuzione futura. Peraltro, se una persecuzione già subita non è di per sé determinante in materia d'asilo, per esempio perché d'intensità insufficiente o perché troppo lontana nel tempo, occorre esaminare se possa provocare un giustificato timore d'esposizione a future persecuzioni. Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore dev'essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti familiari del richiedente l'asilo, la sua appartenenza ad un gruppo sociale o politico oppure essere determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita, da una vulnerabilità personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione (GICRA 1997 n. 10 consid. 6 e relativi riferimenti). Inoltre, colui che è già stato vittima di persecuzioni ha ragioni obiettive di avere un timore soggettivo più pronunciato rispetto a colui che ne è oggetto per la prima volta. Peraltro, il timore soggettivo è fondato pure allorquando superi in realtà quello che proverebbe una persona ragionevole nella medesima situazione, ma resti nondimeno intelligibile (GICRA 1994 n. 24).
E. 10.2 Il TAF osserva, per quanto attiene alla problematica dell'apostasia in Iran, qui intesa come abbandono della religione islamica in favore di un altro credo, che tale pratica non è ammessa dal diritto islamico e - teoricamente - potrebbe essere punita con la pena di morte. È tuttavia noto che in Iran negli ultimi anni l'apostasia è stata raramente punita e che il governo non svolge indagini in modo sistematico per scoprire tutti i possibili convertiti (Iran Country Report, Home Office, maggio 2007, n. 6.06, n. 17.08 e segg., n. 19.10 e segg. e n. 19.19 e segg. e relative fonti; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Iran, mise à jour, 2 agosto 2006, pag. 3; OSAR, Les chrétiens d'Iran, 18 ottobre 2005 pag. 17 e seg.). Certo, la libertà di religione è limitata, ma in Iran è possibile, di regola, vivere praticando la propria fede (Iran Country Report, op. cit. n. 19.23), persino, ed entro certi limiti, ai convertiti (ibidem, op. cit., n. 19.22). Per conseguenza, non si può parlare di una sistematica persecuzione degli apostati, anche nel caso in cui le autorità iraniane siano informate dell'avvenuta conversione (ibidem, op. cit. n. 19.21). Basti ancora osservare che l'ultimo caso noto di procedura penale relativa ad un'accusa d'apostasia (attinente peraltro piuttosto al tenore d'alcuni scritti piuttosto che ad un mutamento di fede) ha riguardato un dissidente, amico del precedente presidente iraniano, che, come è risaputo, è stato rilasciato nel luglio del 2004 dopo due anni di prigionia. Va altresì osservato che il 22 novembre 2005 vi è stato l'omicidio - commesso verosimilmente da fondamentalisti islamici - di un cristiano, convertitosi dall'Islam a metà degli anni novanta (cfr. U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2006, Iran, 15 settembre 2006, Section II, Restrictions on Religious Freedom). Per quanto attiene alla genuinità delle conversioni, s'osserva che molti iraniani si convertono, coscienti che, invocando persecuzioni di natura religiosa, le opportunità d'ottenere asilo in occidente sono maggiori (Iran Country Report, op. cit. n. 19.21). Tuttavia, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) rileva che s'impone una distinzione tra chi si è convertito prima dell'espatrio e chi si è convertito solo una volta giunto nel Paese ospite. A dipendenza della credibilità del singolo caso, a coloro che si sono sinceramente convertiti in Iran dovrebbe essere riconosciuto lo statuto di rifugiato in quanto il rischio da loro assunto sarebbe grande e dimostrerebbe la genuinità dell'allegata conversione (ACNUR/ACCORD: 7th European Country of Origin Information Seminar Berlin, 11-12 giugno 2001 - Final Report, pag. 98 e seg.). Peraltro, di regola hanno un fondato timore d'essere esposti a seri pregiudizi rilevanti in materia d'asilo le personalità pubbliche che diffondono opinioni ritenute contrapposte all'Islam ufficiale, le persone che si dedicano al proselitismo e i convertiti denunciati da familiari o minacciati da terzi (v. in questo senso OSAR, Iran, mise à jour, pag. 2 e seg.; OSAR, Iran - réformes et répression, pag. 12). Al contrario, semplici cittadini che si sono convertiti all'estero e che praticano discretamente la propria fede non sono esposti, di principio, a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. Iran Country Report, op. cit. n. 19.22).
E. 10.3 Nel caso di specie, questo Tribunale considera verosimile, nel senso della probabilità preponderante, la conversione dell'insorgente al cristianesimo anteriore all'espatrio. La nunziatura apostolica in Svizzera ha considerato conforme all'originale la copia dell'attestazione di battesimo e cresima esibita dal ricorrente. Anche l'allora vescovo di Lugano ha confermato la genuinità dell'allegata conversione. Trattasi di due soggetti che non hanno alcun interesse ad attestare una conversione fasulla, segnatamente se basata sull'inganno e documenti falsi. Inoltre, l'assunzione del ricorrente in qualità di sagrestano rafforza la credibilità dell'allegata conversione al cristianesimo. Le conclusioni contrarie tratte dall'UFM in virtù delle risultanze dei più volte richiamati rapporti d'Ambasciata non sono convincenti e si fondano sulla valorizzazione acritica ed arbitraria d'indicazioni imprecise, incomplete e contraddittorie. Per contro, le dichiarazioni e spiegazioni addotte dal ricorrente in corso di procedura con riferimento agli accadimenti da lui vissuti in Iran antecedentemente all'espatrio sono verosimili poiché:
- consistenti, ossia resistenti alle obiezioni,
- precise, ossia non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e
- concordanti, ossia che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati od elementi certi. In particolare, non v'è motivo di dubitare né delle allegazioni dell'insorgente sull'accanita opposizione di suo G._______ alla sua conversione iniziata con un sequestro, assortito di maltrattamenti, e sfociata in gravi minacce di morte dopo la scoperta di una copia del certificato di battesimo e cresima, né su quelle di un coinvolgimento di agenti statali in tali circostanze. Peraltro, il passaggio dalla teoria dell'imputabilità a quella della protezione (GICRA 2006 n. 18), implica la rilevanza in materia d'asilo pure delle persecuzioni non statali. Ora, vista la serietà delle minacce di morte proferite da un parente del ricorrente, dell'accanimento evidenziato dallo stesso nel volere impedire che la propria famiglia sia "macchiata" da una conversione di un membro al cristianesimo, e considerato che l'insorgente è già stato oggetto in patria d'interrogatori e maltrattamenti anche da parte di agenti statali (v. in questo senso Iran Country Report, op. cit. n. 19.21), è verosimile nel senso della probabilità preponderante che egli non possa ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni di natura religiosa.
E. 11.1 In simile evenienza, considerato che dalle carte processuali non emergono elementi che giustifichino un'esclusione dalla qualità di rifugiato giusta gli art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) rispettivamente dall'asilo ai sensi dell'art. 53 LAsi, si giustifica il riconoscimento al ricorrente della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera.
E. 11.2 I figli, convertitisi al cristianesimo in Svizzera sono inclusi nell'asilo concesso al padre (art. 51 cpv. 1 LAsi) e sono pure da considerarsi rifugiati ai sensi dell'art. 54 LAsi. È infatti verosimile che in caso di rientro in patria possano ora incorrere in persecuzioni perpetrate dai familiari che già hanno agito, e nuovamente agirebbero, nei confronti del padre.
E. 12 Alla ricorrente, che non ha allegato motivi d'asilo personali e che, per quanto emerge dagli atti di causa, non si è convertita, è riconosciuta la qualità di rifugiata e concesso l'asilo in Svizzera ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi.
E. 13 Visto l'esito della procedura, non si riscuotono spese processuali (art. 63 PA).
E. 14 Nel caso di specie, si giustifica altresì l'attribuzione ai ricorrenti di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota d'onorario dettagliata, essa è fissata d'ufficio sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo e utile svolto dal rappresentante dei ricorrenti.
E. 15 La domanda di gratuito patrocinio, a prescindere dal fatto che solo degli avvocati possono essere designati difensori d'ufficio (DTF 132 V 200 consid. 5.1.4), è dunque divenuta senza oggetto. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
- Gli insorgenti sono rifugiati e l'UFM concederà loro l'asilo.
- Non si prelevano spese processuali.
- L'UFM rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
- La domanda di gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto.
- Comunicazione: - al rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______; allegato: incarto UFM) - a T._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Corte IV D-7332/2006 {T 0/2} Sentenza del 9 agosto 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Robert Galliker Cancelliere Marco Poretti A._______, nato il _______, B._______, nata il _______, C._______, nato il _______, e D._______, nato il _______, Iran, rappresentati da E._______, Ricorrenti contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 18 febbraio 1999 in materia d'asilo, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Ritenuto in fatto: A. Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo il 22 settembre 1997. Hanno dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre, 20 e 21 novembre 1997 e 23 novembre 1998), d'essere espatriati perché perseguitati in ragione della conversione del marito, rispettivamente padre, dall'islam al cristianesimo. A.A.a. Il richiedente ha dichiarato che dal F._______ ha iniziato a frequentare dei cristiani. A tale proposito, gli sarebbe anche capitato d'essere fermato ed interrogato dai "pasdaran". Anche G._______, che avrebbe avuto conoscenze presso il "ministero della sicurezza ed informazioni", avrebbe cercato di dissuaderlo dall'intrattenere ulteriori contatti con dei cristiani. Avrebbe, però, continuato ad intrattenere simili legami e dal 1990 si sarebbe sentito un cristiano. Il H._______, sarebbe stato sequestrato da G._______ e da tre agenti in abiti civili. Sarebbe stato portato in un casa, chiuso in uno stanza e maltrattato fino a quando avrebbe acconsentito di sottoscrivere un documento nel quale si sarebbe obbligato a non più recarsi in chiese cattoliche rispettivamente ad interrompere le frequentazioni con persone di fede cristiana. Sarebbe anche stato minacciato di morte se non avesse ottemperato alle ingiunzioni contenute nel menzionato documento. Il I._______ si sarebbe, però, battezzato, sebbene in forma clandestina per timore di rappresaglie (il relativo certificato sarebbe stato emesso L._______). Il M._______, il menzionato G._______ avrebbe perquisito il suo domicilio e vi avrebbe rinvenuto una fotocopia dell'atto di battesimo e cresima. Appreso delle minacce di morte proferite da G._______ in tale circostanza, si sarebbe deciso per l'espatrio. Ha esibito l'atto di battesimo e cresima nonché delle fotografie riguardanti la menzionata cerimonia. A.A.b. La richiedente ha dichiarato d'essere stata schiaffeggiata ed insultata dalla moglie del citato G._______ in occasione della perquisizione del M._______. Lei non avrebbe mai avuto problemi con le autorità, ma la legge islamica non permetterebbe di vivere con una persona di religione diversa. Restando in Iran sarebbe pertanto stata costretta a divorziare dal marito. Per continuare a vivere con il coniuge, avrebbe quindi deciso di chiedere l'asilo in Svizzera. B. Il 28 maggio 1998, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha chiesto delle informazioni all'ambasciata svizzera a Teheran, segnatamente sull'autenticità del citato atto di battesimo e cresima. C. Il 22 luglio ed il 26/29 agosto 1998, l'ambasciata svizzera a Teheran ha presentato due rapporti sulla fattispecie. Il 23 novembre 1998, i richiedenti sono stati uditi sul contenuto dei citati rapporti ed è stato accordato loro un termine al 31 gennaio 1999 per dimostrare la conversione di A._______. D. Il 29 gennaio 1999, gli interessati hanno esibito una dichiarazione del vescovo di Lugano sulla conversione al cristianesimo del richiedente nonché gli atti di battesimo dei suoi figli. E. Il 18 febbraio 1999, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo in Iran, siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 17 marzo 1999, i richiedenti hanno inoltrato personalmente un atto ricorsuale (con allegati), annunciando l'inoltro di un gravame anche da parte del loro rappresentante. G. Il 22 marzo 1999, il mandatario degli insorgenti ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. È stato chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento litigioso e la concessione dell'asilo a favore dei ricorrenti. Quest'ultimi hanno pure formulato domanda di gratuito patrocinio. H. Il 15 aprile 1999, la CRA ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ritenuta la sussistenza di motivi particolari. Ha altresì indicato che la domanda di gratuito patrocinio sarebbe stata evasa ulteriomente. I. Il 18 maggio 1999, l'UFM ha semplicemente proposto la reiezione del gravame, senza ulteriori commenti. Il 25 maggio 1999, l'atto è stato trasmesso agli insorgenti per informazione. J. Il 14 giugno 1999, i ricorrenti hanno esibito un documento attestante l'avvenuta prima comunione di un loro figlio. K. Il 7 luglio 1999, gli insorgenti hanno prodotto un Affidavit emesso dal fondatore della N._______ allo scopo di dimostrare la genuinità della conversione dell'interessato al cristianesimo e dei rischi in caso di rimpatrio. L. Il 20 luglio 1999, i ricorrenti hanno esibito una copia dell'atto di battesimo e cresima dell'insorgente considerato conforme all'originale dalla nunziatura apostolica in Svizzera. M. Il 26 agosto 1999, l'UFM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. N. Il 3 settembre 1999, i ricorrenti hanno replicato alle osservazioni dell'UFM. O. Il 9 maggio 2000, i ricorrenti hanno esibito una presa di posizione della O._______ e prodotto un documento attestante l'avvenuta prima comunione del loro altro figlio. P. Il 28 giugno 2005, l'UFM ha parzialmente riesaminato la decisione del 18 febbraio 1999, annullato i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata e pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera degli insorgenti. Q. Il 15 luglio 2005, i ricorrenti hanno comunicato alla CRA di mantenere il ricorso sul punto di questione dell'asilo. R. Il 18 settembre 2006 ed il 9 febbraio 2007, gli insorgenti hanno sollecitato l'evasione del loro ricorso. S. Degli altri scritti e documenti si dirà, nella misura in cui rilevanti per l'esito della procedura in esame, in decorso di motivazione. Considerato in diritto: 1. 1.1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Questo Tribunale osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.3. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 1.4. Ai sensi dell'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3. Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata, che nel caso concreto è stata redatta - peraltro a torto (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 4) - in francese. In virtù del medesimo articolo, se le parti utilizzano un'altra lingua la procedura di ricorso può svolgersi in tale lingua. I ricorrenti avendo inoltrato il ricorso in italiano, la presente sentenza può essere redatta in tale idioma.
4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (DTF 126 I 207).
5. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato falso - sulla base delle informazioni ricevute dall'Ambasciata svizzera a Teheran - l'atto di battesimo e cresima esibito dal ricorrente. In particolare, la chiesa menzionata in detto documento sarebbe evangelica e non cattolica. Inoltre, il libro nel quale sarebbero stati registrati i citati sacramenti non esisterebbe e le persone indicate quali celebrante e firmatario dell'atto non avrebbero vissuto in Iran al momento dei fatti. Gli insorgenti non avrebbero altresì saputo fornire prove o documenti suscettibili d'inficiare le informazioni fornite dall'Ambasciata svizzera in Iran. La produzione di documenti falsi priverebbe di credibilità le dichiarazioni degli interessati, rendendo superfluo l'elenco degli altri indizi d'inverosimiglianza che caratterizzerebbero le loro allegazioni. Visto quanto precede, la dichiarazione del vescovo di Lugano, attestante la genuinità della conversione dell'insorgente, sarebbe inidonea dal punto di vista probatorio. Inoltre, i contatti che il richiedente e la sua famiglia hanno in Svizzera con ambienti cristiani non sarebbero sinceri. In questo contesto, solo delle azioni straordinarie sarebbero suscettibili di fondare un timore di persecuzione, condizione non realizzata nel caso di specie. I motivi d'asilo allegati dalla moglie sarebbero connessi a quelli del marito e sarebbero dunque inverosimili. La conversione di richiedenti l'asilo al cristianesimo non comporterebbe necessariamente neppure un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, ritenuto che il convertito dovrebbe dimostrare la sincerità dell'allegata conversione e rendere verosimile nel senso della probabilità preponderante d'essere esposto a misure contrarie all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), condizioni che non sarebbero adempite nella fattispecie.
6. Negli atti ricorsuali, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che le risultanze dei rapporti dell'Ambasciata svizzera in Iran non possono considerarsi risolutivi. Le indicazioni imprecise sul certificato di battesimo e cresima sono da attribuire, da un lato, alla necessità di garantire la sicurezza dei religiosi che praticano tali atti. Dall'altro lato, le chiese dei cristiani sono regolarmente oggetto di controlli da parte d'estremisti islamici che ne verificano i registri. Qualora dovessero essere rinvenute tracce di conversioni al cristianesimo, le chiese sarebbero immediatamente chiuse ed i sacerdoti uccisi (citato il noto caso di due preti barbaramente assassinati per avere convertito e battezzato dei musulmani). Il reverendo e il segretario citati dall'insorgente non sarebbero stati rintracciabili perché si sono, comprensibilmente, dati alla fuga in seguito al ritrovamento della fotocopia del certificato di battesimo del ricorrente stesso. In Iran, l'apostasia è sanzionata con la pena di morte.
7. Nelle osservazioni del 26 agosto 1999, l'autorità inferiore sostiene che l'Affidavit redatto dalla N._______ non contiene elementi atti a modificare la valutazione cui è giunta l'autorità inferiore nella decisione impugnata con riferimento alla situazione dei ricorrenti. Fornirebbe, in effetti, solo delle informazioni a carattere generale. Per quanto attiene alla copia dell'attestato di battesimo e cresima sottoposta alla nunziatura apostolica a Berna, l'UFM rileva che dal documento in questione non emergono gli elementi giusta i quali è stata verificata la concordanza con l'originale emesso in Iran. Inoltre, questa conferma, ad essa sola, non può invalidare i risultati delle ricerche effettuate in Iran. Non vi sarebbero, altresì, ragioni per dubitare della buona fede delle fonti contattate dall'Ambasciata svizzera a Teheran né per concludere che le informazioni in merito alla falsità del citato certificato sarebbero erronee.
8. Nella replica del 3 settembre 1999, è fatto valere che la conversione del marito, rispettivamente padre, è stata considerata sincera dall'autore dell'Affidavit, persona degna di fiducia. Le indagini esperite in Iran, sui cui si fonda l'UFM, sono, checché ne dica l'autorità inferiore, insufficienti perché imprecise ed incomplete. Non è dato sapere, per esempio, se siano state svolte delle indagini anche nella chiesa di P._______, oltre a quella di Q._______ (che il ricorrente non conosce anche se citata, al pari della P._______, nel certificato di battesimo e cresima), e se sia stato contattato il suo responsabile. L'UFM si fonda pertanto su elementi non risolutivi e scarta genericamente persino un'attestazione della nunziatura apostolica di conferma della versione fornita dal ricorrente.
9. Il TAF osserva che la decisione impugnata si fonda su di un carente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti ed è pure motivata in modo insufficiente. La domanda d'asilo dei ricorrenti è stata respinta, nella sostanza, sulla sola base delle risultanze riportate nei due rapporti dell'Ambasciata svizzera a Teheran. Per quanto attiene a quest'ultimi, va rilevato che essi sono imprecisi su più punti, incompleti e contraddittori. In primo luogo, non è dato conoscere dove e come sono state raccolte le informazioni ivi menzionate né chi si è incaricato dell'indagine (collaboratore svizzero dell'Ambasciata o contatto autoctono). Inoltre, non emerge dalle carte processuali giusta quali elementi oggettivi il redattore del medesimo abbia potuto trarre il convincimento che l'atto di battesimo e cresima esibito in originale, peraltro munito di un timbro ritenuto autentico anche nel rapporto d'Ambasciata del 22 luglio 1998, sia da considerare di mera compiacenza. Giova per esempio rilevare che mentre nel primo rapporto è escluso perentoriamente che esista il reverendo che ha effettuato il battesimo e la chiesa in cui sarebbe conservato il relativo registro, nel secondo rapporto si afferma che il menzionato reverendo esiste, ma è espatriato da 20 anni, ed esiste pure la chiesa in cui sarebbe conservato il registro, la quale non sarebbe però cattolica, ma "assiro-evangelica". Peraltro, non è indicato in quale Paese si sia recato il menzionato reverendo e perché non avrebbe potuto brevemente rientrare in Iran per impartire i sacramenti. Basti ancora osservare che l'insorgente medesimo ha allegato d'aver conosciuto la persona che ha celebrato il battesimo e la cresima solo al momento della cerimonia. Mal si comprende pure per quale motivo il firmatario dell'atto in questione - padre R._______ che risiederebbe in India dal dicembre del S._______ - non avrebbe potuto sottoscriverlo, otto giorni dopo la celebrazione del battesimo e cresima, quand'anche si fosse trovato all'estero, fermo restando che non può escludersi, sulla base delle indagini esperite, l'eventualità di un suo breve rientro in Iran in quel periodo. Inoltre, il fatto che dai rapporti d'Ambasciata emerga che la chiesa locale attui una politica di battesimi e conversioni restrittiva per evitare che la diocesi e la parrocchia possano avere dei problemi, corrobora le allegazioni rese dal ricorrente. In altri termini, ritenuta la situazione vigente nel Paese d'origine dell'insorgente e visto anche il divieto della propagazione di una fede diversa dall'Islam, può essere considerato verosimile che le diverse congregazioni utilizzino degli stratagemmi nell'amministrazione dei sacramenti volti a preservare l'incolumità dei propri ministri e fedeli. In conclusione, ai rapporti d'Ambasciata in esame non può essere conferita alcuna idoneità ed efficacia probatoria, di modo che non può essere genericamente esclusa la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dai ricorrenti e la decisività dei mezzi di prova esibiti dagli stessi, segnatamente le attestazioni dell'allora vescovo di Lugano e della nunziatura apostolica svizzera, con il generico ed unico argomento che essi non sono suscettibili d'invalidare le risultanze dei rapporti d'Ambasciata medesimi. Infine, non è dato sapere a cosa si riferisca l'UFM quando sostiene che dalle allegazioni degli insorgenti emergono "altri indizi d'inverosimiglianza". Da quanto precedentemente esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
10. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale è il caso nella presente fattispecie. 10.1. Ai sensi dell'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno un fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità corporale o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. In altri termini, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma anche coloro che fuggono una persecuzione futura. Peraltro, se una persecuzione già subita non è di per sé determinante in materia d'asilo, per esempio perché d'intensità insufficiente o perché troppo lontana nel tempo, occorre esaminare se possa provocare un giustificato timore d'esposizione a future persecuzioni. Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore dev'essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti familiari del richiedente l'asilo, la sua appartenenza ad un gruppo sociale o politico oppure essere determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita, da una vulnerabilità personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione (GICRA 1997 n. 10 consid. 6 e relativi riferimenti). Inoltre, colui che è già stato vittima di persecuzioni ha ragioni obiettive di avere un timore soggettivo più pronunciato rispetto a colui che ne è oggetto per la prima volta. Peraltro, il timore soggettivo è fondato pure allorquando superi in realtà quello che proverebbe una persona ragionevole nella medesima situazione, ma resti nondimeno intelligibile (GICRA 1994 n. 24). 10.2. Il TAF osserva, per quanto attiene alla problematica dell'apostasia in Iran, qui intesa come abbandono della religione islamica in favore di un altro credo, che tale pratica non è ammessa dal diritto islamico e - teoricamente - potrebbe essere punita con la pena di morte. È tuttavia noto che in Iran negli ultimi anni l'apostasia è stata raramente punita e che il governo non svolge indagini in modo sistematico per scoprire tutti i possibili convertiti (Iran Country Report, Home Office, maggio 2007, n. 6.06, n. 17.08 e segg., n. 19.10 e segg. e n. 19.19 e segg. e relative fonti; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Iran, mise à jour, 2 agosto 2006, pag. 3; OSAR, Les chrétiens d'Iran, 18 ottobre 2005 pag. 17 e seg.). Certo, la libertà di religione è limitata, ma in Iran è possibile, di regola, vivere praticando la propria fede (Iran Country Report, op. cit. n. 19.23), persino, ed entro certi limiti, ai convertiti (ibidem, op. cit., n. 19.22). Per conseguenza, non si può parlare di una sistematica persecuzione degli apostati, anche nel caso in cui le autorità iraniane siano informate dell'avvenuta conversione (ibidem, op. cit. n. 19.21). Basti ancora osservare che l'ultimo caso noto di procedura penale relativa ad un'accusa d'apostasia (attinente peraltro piuttosto al tenore d'alcuni scritti piuttosto che ad un mutamento di fede) ha riguardato un dissidente, amico del precedente presidente iraniano, che, come è risaputo, è stato rilasciato nel luglio del 2004 dopo due anni di prigionia. Va altresì osservato che il 22 novembre 2005 vi è stato l'omicidio - commesso verosimilmente da fondamentalisti islamici - di un cristiano, convertitosi dall'Islam a metà degli anni novanta (cfr. U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2006, Iran, 15 settembre 2006, Section II, Restrictions on Religious Freedom). Per quanto attiene alla genuinità delle conversioni, s'osserva che molti iraniani si convertono, coscienti che, invocando persecuzioni di natura religiosa, le opportunità d'ottenere asilo in occidente sono maggiori (Iran Country Report, op. cit. n. 19.21). Tuttavia, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) rileva che s'impone una distinzione tra chi si è convertito prima dell'espatrio e chi si è convertito solo una volta giunto nel Paese ospite. A dipendenza della credibilità del singolo caso, a coloro che si sono sinceramente convertiti in Iran dovrebbe essere riconosciuto lo statuto di rifugiato in quanto il rischio da loro assunto sarebbe grande e dimostrerebbe la genuinità dell'allegata conversione (ACNUR/ACCORD: 7th European Country of Origin Information Seminar Berlin, 11-12 giugno 2001 - Final Report, pag. 98 e seg.). Peraltro, di regola hanno un fondato timore d'essere esposti a seri pregiudizi rilevanti in materia d'asilo le personalità pubbliche che diffondono opinioni ritenute contrapposte all'Islam ufficiale, le persone che si dedicano al proselitismo e i convertiti denunciati da familiari o minacciati da terzi (v. in questo senso OSAR, Iran, mise à jour, pag. 2 e seg.; OSAR, Iran - réformes et répression, pag. 12). Al contrario, semplici cittadini che si sono convertiti all'estero e che praticano discretamente la propria fede non sono esposti, di principio, a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. Iran Country Report, op. cit. n. 19.22). 10.3. Nel caso di specie, questo Tribunale considera verosimile, nel senso della probabilità preponderante, la conversione dell'insorgente al cristianesimo anteriore all'espatrio. La nunziatura apostolica in Svizzera ha considerato conforme all'originale la copia dell'attestazione di battesimo e cresima esibita dal ricorrente. Anche l'allora vescovo di Lugano ha confermato la genuinità dell'allegata conversione. Trattasi di due soggetti che non hanno alcun interesse ad attestare una conversione fasulla, segnatamente se basata sull'inganno e documenti falsi. Inoltre, l'assunzione del ricorrente in qualità di sagrestano rafforza la credibilità dell'allegata conversione al cristianesimo. Le conclusioni contrarie tratte dall'UFM in virtù delle risultanze dei più volte richiamati rapporti d'Ambasciata non sono convincenti e si fondano sulla valorizzazione acritica ed arbitraria d'indicazioni imprecise, incomplete e contraddittorie. Per contro, le dichiarazioni e spiegazioni addotte dal ricorrente in corso di procedura con riferimento agli accadimenti da lui vissuti in Iran antecedentemente all'espatrio sono verosimili poiché:
- consistenti, ossia resistenti alle obiezioni,
- precise, ossia non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e
- concordanti, ossia che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati od elementi certi. In particolare, non v'è motivo di dubitare né delle allegazioni dell'insorgente sull'accanita opposizione di suo G._______ alla sua conversione iniziata con un sequestro, assortito di maltrattamenti, e sfociata in gravi minacce di morte dopo la scoperta di una copia del certificato di battesimo e cresima, né su quelle di un coinvolgimento di agenti statali in tali circostanze. Peraltro, il passaggio dalla teoria dell'imputabilità a quella della protezione (GICRA 2006 n. 18), implica la rilevanza in materia d'asilo pure delle persecuzioni non statali. Ora, vista la serietà delle minacce di morte proferite da un parente del ricorrente, dell'accanimento evidenziato dallo stesso nel volere impedire che la propria famiglia sia "macchiata" da una conversione di un membro al cristianesimo, e considerato che l'insorgente è già stato oggetto in patria d'interrogatori e maltrattamenti anche da parte di agenti statali (v. in questo senso Iran Country Report, op. cit. n. 19.21), è verosimile nel senso della probabilità preponderante che egli non possa ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni di natura religiosa. 11. 11.1. In simile evenienza, considerato che dalle carte processuali non emergono elementi che giustifichino un'esclusione dalla qualità di rifugiato giusta gli art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) rispettivamente dall'asilo ai sensi dell'art. 53 LAsi, si giustifica il riconoscimento al ricorrente della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. 11.2. I figli, convertitisi al cristianesimo in Svizzera sono inclusi nell'asilo concesso al padre (art. 51 cpv. 1 LAsi) e sono pure da considerarsi rifugiati ai sensi dell'art. 54 LAsi. È infatti verosimile che in caso di rientro in patria possano ora incorrere in persecuzioni perpetrate dai familiari che già hanno agito, e nuovamente agirebbero, nei confronti del padre.
12. Alla ricorrente, che non ha allegato motivi d'asilo personali e che, per quanto emerge dagli atti di causa, non si è convertita, è riconosciuta la qualità di rifugiata e concesso l'asilo in Svizzera ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi.
13. Visto l'esito della procedura, non si riscuotono spese processuali (art. 63 PA).
14. Nel caso di specie, si giustifica altresì l'attribuzione ai ricorrenti di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota d'onorario dettagliata, essa è fissata d'ufficio sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo e utile svolto dal rappresentante dei ricorrenti.
15. La domanda di gratuito patrocinio, a prescindere dal fatto che solo degli avvocati possono essere designati difensori d'ufficio (DTF 132 V 200 consid. 5.1.4), è dunque divenuta senza oggetto. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Gli insorgenti sono rifugiati e l'UFM concederà loro l'asilo.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. L'UFM rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
5. La domanda di gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto.
6. Comunicazione:
- al rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______; allegato: incarto UFM)
- a T._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione: