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D-724/2023

D-724/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-10 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, pari a CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-724/2023 Sentenza del 10 febbraio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Algeria, patrocinato dall'avv. Paolo Guidone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 30 gennaio 2023 / (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (...) dicembre 2022, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Austria il (...) settembre 2022, il verbale del colloquio Dublino del (...) gennaio 2023 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-17/2), la richiesta di ripresa in carico del (...) gennaio 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità austriache (cfr. atto SEM n. 14/5), la mancata risposta alla richiesta di ripresa in carico e la relativa comunicazione del (...) gennaio 2023 da parte della SEM alle omologhe autorità di considerare l'Austria competente per la trattazione nazionale della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 21/1), il riconoscimento del (...) gennaio 2023 da parte delle autorità austriache della propria competenza sulla scorta dell'art. 25 par. 2 RD III (cfr. atto SEM 23/2), la decisione della SEM del (...) gennaio 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 27/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31], con conseguente trasferimento dell'interessato verso l'Austria, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del (...) febbraio 2023 (data d'entrata: 8 febbraio 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato, come si dirà in appresso, e la decisione è pertanto motivata sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di non volere essere rinviato in Austria, poiché egli sarebbe stato maltrattato dalle forze di polizia ed inoltre soffrirebbe di problematiche psicologiche, che l'autorità inferiore ha escluso che in Austria sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che inoltre non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; rispettivamente che non vi è motivo per l'applicazione degli artt. 16 par. 1 e 17 RD III, che nel ricorso l'insorgente rimprovera alla SEM di non aver sufficientemente accertato il proprio stato di salute oltre che la possibile violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Austria e di non aver tenuto in debita considerazione il suo stato valetudinario; egli solleva inoltre che l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente accertato i maltrattamenti subiti dalle autorità austriache, che lo avrebbero obbligato a fornire le impronte digitali contro la sua volontà, che occorre anzitutto chinarsi sulle censure formali; che le allegazioni sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti si mischiano in realtà con il merito della vertenza; che esse, in altre parole, riguardano piuttosto l'apprezzamento della SEM; che, in quanto tali, verranno trattate nei considerandi seguenti, che, per quanto concerne l'accertamento dello stato valetudinario del ricorrente, agli atti vi è un foglio F2 (cfr. atto SEM n. 13/3) dal quale emerge che il ricorrente gode di buona salute generale, ma soffrirebbe di insonnia e brutti pensieri con la prescrizione di Trittico 50mg la sera; che la seconda visita è stata fissata dopo oltre un mese (cfr. atto SEM n. 20/1); che il Tribunale dispone pertanto degli elementi sufficienti per potersi esprimere nel merito della vertenza (cfr. infra), che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che avantutto, quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, va osservato che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento Eurodac [Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaL 180/1 del 29 giugno 2013]); si rammenta inoltre che il Regolamento Dublino non conferisce ai richiedenti il diritto di scegliere lo stato nel quale desiderano che la loro domanda venga esaminata, ma ha lo scopo di determinare lo Stato competente per trattare la domanda d'asilo secondo il principio one chance only, che l'Austria ha tacitamente accettato la propria competenza ai sensi dell'art. 25 par. 2 RD III e successivamente ne ha fornito esplicita conferma, che, di conseguenza, la competenza dell'Austria è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Austria sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] C 364/1 del 18.12.2000) (cfr. tra le altre la sentenza del D-5895/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 9.2 e 9.2.1); che la presunzione secondo cui l'Austria agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che l'Austria non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le autorità austriache allontanino l'insorgente in un Paese ove egli potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali, che per quanto concerne, nello specifico, gli asseriti maltrattamenti subiti dal ricorrente da parte delle autorità austriache, l'interessato solleva tale aspetto in modo generico, non circostanziato e non producendo alcun mezzo di prova a sostegno delle proprie dichiarazioni; che di conseguenza neppure con le allegazioni contenute nel ricorso l'insorgente è stato in grado di rovesciare la presunzione sopracitata, che siccome l'Austria è uno Stato di diritto, che dispone di organi di polizia e un sistema giudiziario funzionanti, l'interessato, in caso di abusi, potrà rivolgersi a dette autorità (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale D-5895/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 9.3), che neppure l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), concretizzato in diritto svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Austria del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; in particolare risulta che la SEM ha sufficientemente accertato lo stato valetudinario dell'insorgente e che da questo punto di vista non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atto SEM n. 13/3); che l'Austria, inoltre, dispone di autorità di polizia che garantiscono la protezione nell'eventualità di minacce (cfr. supra), che l'Austria è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d della legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, pari a CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari