Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Comunicazione a: ricorrenti (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) K._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrenti (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) K._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7240/2009 {T 0/2} Sentenza dell'11 dicembre 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, C._______, D._______, E._______ e F._______, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 10 novembre 2009 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 8 agosto 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 24 agosto 2009 e del 14 settembre 2009, la decisione dell'UFM del 10 novembre 2009, notificata ai richiedenti il 13 novembre 2009 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 19 novembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i mezzi di prova presentati dai richiedenti il 3 dicembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tedesco, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere originari di G._______, nel comune di H._______ del Cantone di I._______ (Bosnia e Erzegovina), dove avrebbero vissuto dalla nascita sino al loro espatrio, che gli interessati hanno affermato di essere espatriati in data 7 agosto 2009 per il timore di essere uccisi da parte di terzi, ovvero da parte di un certo J._______, creditore di A._______, il quale avrebbe minacciato di morte quest'ultimo, siccome il richiedente non avrebbe restituito per tempo il credito di EUR 7000.- concessogli (cfr. verbali d'audizione del 24 agosto 2009 pag. 5 e del 14 settembre 2009 pagg. 4 [C._______] e 5 [A._______]); che, oltre al fatto di essere espatriata per i motivi del marito, C._______ ha allegato di aver lasciato il suo Paese per i problemi psichici legati ai traumi da lei subiti durante la guerra del 1992 in Bosnia; che sarebbero quindi espatriati dopo aver ricevuto un prestito di EUR 3500.- da una zia di A._______ residente in Francia, che, nella decisione del 25 giugno 2003, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero illogiche e che mancherebbe un nesso temporale oggettivo tra persecuzione e fuga, nel caso dei motivi esposti dalla richiedente circa gli avvenimenti risalenti al 1992, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato che lo Stato bosniaco non sarebbe in grado di offrir loro una protezione adeguata, in quanto il creditore del ricorrente avrebbe amici sia tra i politici, sia all'interno dell'autorità statale; che, di conseguenza, non avrebbe senso sporre denuncia, visto che sarebbe protetto dai suoi contatti; che, inoltre, sarebbe riconosciuto che la Bosnia avrebbe un sistema corrotto e mafioso; che, in merito ai problemi psichici di C._______, hanno asserito che la medesima dovrebbe tuttora assumere dei medicinali e non vi sarebbe prospettiva di cura o di terapia in loco; che a tal proposito hanno rimandato alla sentenza del TAF E-6860/2006 del 19 agosto 2008; che, peraltro, hanno dichiarato di non avere un luogo sicuro dove recarsi in Bosnia e non avrebbero né un'abitazione, né lavoro, né reddito; che, infine, gli insorgenti hanno sostenuto che, per le ragioni esposte, il loro allontanamento sarebbe inesigibile, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul-lamento della decisione impugnata e hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedi-mento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni illogiche su punti essenziali del loro racconto, come rettamente rilevato dall'UFM; che, in primis, basti rilevare che finora non sono riusciti a corroborare l'allegazione secondo cui non otterrebbero una protezione adeguata dalle autorità statali in loco contro il creditore di A._______, in quanto egli sarebbe una persona potente, ricca con tante conoscenze (cfr. verbali d'audizione del 24 agosto 2009 pagg 5 [C._______] e 6 [A._______] nonché del 14 settembre 2009 pagg. 4 [C._______] e 9 [A._______]) e quindi tale allegazione è da considerare inverosimile; che, inoltre, risulta insensato il comportamento del ricorrente, in quanto sarebbe ritornato al suo villaggio in maggio 2009 oppure il 19, 20 o 23 luglio 2009, dopo essere stato espulso dalla Slovenia, e vi avrebbe soggiornato fino al 7 agosto 2009 nonostante abbia dichiarato che il suo creditore, il quale l'avrebbe già minacciato in precedenza, sia una persona influente ed abbia diversi negozi come anche attività commerciali in loco (cfr. verbali d'audizione del 24 agosto 2009 pag. 4 [A._______] e del 14 settembre 2009 pagg. 4 [C._______], 5 e 6 [A._______ e C._______]); che, oltre a ciò, una volta ottenuto il denaro di sua zia per l'espatrio, avrebbe potuto usarlo per restituire parzialmente il credito ottenuto ed avrebbe potuto rivolgersi anche alla sua vasta parentela per racimolare il resto; che, in tale ambito, sembra inoltre poco plausibile che egli non sia riuscito ad ottenere un credito in banca; che, infatti, non ha fornito una valida dichiarazione per cui egli non sarebbe stato in grado di ricevere un credito affermando genericamente che potrebbe andare in rosso di EUR 1000.- (cfr. verbale d'audizione del 14 settembre 2009 pag. 6); che, pertanto, il suo comportamento è completamente contrario alla logica dell'agire per una persona minacciata di morte che non oserebbe denunciare alcunché alle autorità statali; che, infatti, egli, non ha compiuto seri sforzi per restituire il debito, cosa che lascia fortemente dubitare che abbia effettivamente avuto tale debito; che, in tale contesto, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente sulla base degli elementi sopraevocati, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, o non possa beneficiare, di un equo processo in ambito civile in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti; che, in relazione ai motivi d'asilo indicati da C._______, ella non è riuscita a corroborare un nesso causale e temporale tra i traumi subiti nel 1992 e l'espatrio; che, infatti, il mero fatto che ella abbia vissuto in Bosnia e Erzegovina nel periodo di guerra non è sufficiente a dimostrare un nesso temporale con la sua fuga dopo ben 17 anni, in quanto la situazione attuale nel Paese risulta stabile e priva di persecuzioni come quelle che avrebbe vissuto durante la guerra; che, per di più, non ha presentato alcun mezzo di prova valido a corroborare gli allegati problemi psichici e non ha neanche consultato uno specialista (cfr. sotto), che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Bosnia e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingi-mento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-mento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia e Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti sono ancora giovani, hanno una formazione di base e A._______ ha un'esperienza professionale quale agricolt-ore, operaio edile ed imbianchino; che, infine e contrariamente a quanto asserito nel ricorso (cfr. ricorso pag. 3), gli insorgenti dispon-gono in patria di un'importante rete sociale, tra cui la madre ed otto zii di A._______ e la madre, una sorella, due zie, una nonna materna ed un nonno paterno di C._______ e verosimilmente altre persone, amici, ritenuto che i ricorrenti hanno vissuto sin dalla nascita in Bosnia e Erzegovina su cui contare per reinserirsi nella società - eccetto i periodi in cui A._______ andava all'estero per lavoro - (cfr. verbali d'audizione del 24 agosto 2009 pagg. 2 e 3), che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i ricorrenti non hanno finora presentato un mezzo di prova idoneo, ovvero un certificato medico, a dimostrare i problemi psichici di C._______; che, inoltre, l'autrice del gravame stessa ha dichiarato di non essersi mai rivolta ad uno specialista (cfr. verbale d'audizione del 14 settembre 2009 pag. 7 [C._______]); che, di conseguenza, non soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui non vi sarebbero strutture adeguate in loco (cfr. ricorso pag. 3), visto che ella non è riuscita a corroborare in sede di ricorso l'effettiva esistenza dei suoi problemi psichici tali da costituire un ostacolo per l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-mata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrenti (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) K._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: