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D-7187/2018

D-7187/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-01 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato dal ricorrente il 6 febbraio 2019.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7187/2018 Sentenza del 1° maggio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 novembre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'11 ottobre 2018, i verbali d'audizione del 19 ottobre 2018 (di seguito: verbale 1) e del 2 novembre 2018 (di seguito: verbale 2), i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 novembre 2018, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto 14/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 18 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 dicembre 2018), per il cui tramite il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per una nuova decisione; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuale domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, segnatamente una lettera della sorella in originale ed una lettera del Comune in originale, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 23 gennaio 2019 che respingeva la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali ed invitava l'insorgente a versare, entro il 7 febbraio 2019, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo pagamento del suddetto anticipo il 6 febbraio 2019, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015), che presentato tempestivamente (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nei pressi di Chilaw, Distretto di Puttalam, Provincia Nord-Occidentale, avrebbe lasciato il suo paese d'origine il 1° ottobre 2018 (cfr. verbale 1, pag. 4 seg.), che quali motivi d'asilo l'interessato avrebbe addotto di aver avuto dei problemi e di essere stato minacciato diversi anni da un signore cingalese; che la sera del 21 settembre 2006, mentre egli si trovava in un tempio hindu nel villaggio limitrofo, avrebbe sentito il rumore del lancio di una bomba a mano; che dopo essere uscito dal tempio avrebbe visto un signore che si sarebbe scontrato con la sua moto e sarebbe poi fuggito; che tre o quattro giorni dopo questo episodio egli sarebbe stato minacciato al suo domicilio da questo signore il quale gli avrebbe detto di non raccontare a nessuno quello che aveva visto e di non testimoniare nei suoi confronti; che le minacce si sarebbero susseguite malgrado egli fosse partito per tre anni per lavoro a Dubai; che di conseguenza egli avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 2, D48 segg., verbale 1, pag. 7), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato; che il richiedente si sarebbe invero contraddetto in diversi punti; che altresì le sue dichiarazioni non sarebbero sufficientemente motivate, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire le incongruenze andrebbero innanzitutto relativizzate dal momento che i fatti all'origine dei suoi motivi d'asilo sarebbero risalenti al 2006; che contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, parte delle contraddizioni non andrebbero ritenute tali dal momento che le sue allegazioni non sarebbero sostanzialmente divergenti, che in seguito, il ricorrente contesta l'opinione della SEM anche per quanto riguarda la ricchezza di dettagli delle sue allegazioni; che invero, da una parte andrebbe di nuovo tenuto conto del lungo tempo trascorso tra gli eventi e le audizioni e dall'altra le dichiarazioni sarebbero da considerarsi sufficientemente dettagliate; che i suoi motivi d'asilo sarebbero pertanto da considerarsi verosimili, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che in casu, la versione proposta dall'insorgente si esaurisce in allegazioni contrastanti e non sufficientemente sostanziate; che le contraddizioni nel suo esposto sono infatti innumerevoli e instillano seri dubbi quanto al fatto che gli episodi narrati possano essere stati ideati per i fini della causa, che le dichiarazioni del ricorrente in merito ai suoi timori in patria risultano essenzialmente divergenti; che egli ha inizialmente dichiarato di essere stato minacciato per la prima volta un mese dopo l'attentato (cfr. verbale 1, pag. 8), mentre in un secondo tempo ha detto di essere stato minacciato già tre o quattro giorni dopo l'episodio (cfr. verbale 2, D48, D70); che una contraddizione così importante non può essere giustificata unicamente con il trascorrere del tempo tra l'episodio e le audizioni, ritenuto poi che le due audizioni sono state effettuate a nemmeno un mese di distanza l'una dall'altra, che anche per quanto riguarda il motivo per il quale non avrebbe denunciato le minacce ricevute egli ha fornito risposte contrastanti; che da una parte egli ha riferito di non aver sporto denuncia alla polizia perché aveva paura di non riuscire ad ottenere un lavoro governativo (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D48); che d'altra parte il ricorrente ha però affermato di aver avuto paura che i poliziotti lo arrestassero dato che non avrebbe subito denunciato ciò che aveva visto (cfr. verbale 2, D92-D93), che non meno incongruenti risultano anche le allegazioni in merito alla frequenza delle minacce; che l'insorgente ha dichiarato in un primo tempo di essere stato minacciato uno o due volte al mese (cfr. verbale 1, pag. 7), salvo poi dichiarare di venire minacciato tre o quattro volte al mese (cfr. verbale 2, D48) ed infine dichiarare di essere minacciato mensilmente (cfr. verbale 2, D72); che la spiegazione fornita in sede d'audizione - ovvero che con lo stress non avrebbe ricordato esattamente ciò che aveva detto (cfr. verbale 2, D103) - non permette di giustificare una tale importante divergenza, che in seguito, le allegazioni del ricorrente non risultano sufficientemente dettagliate, che a titolo d'esempio, l'insorgente ha descritto in maniera vaga e stereotipata l'accaduto, rifiutandosi di aggiungere ulteriori dettagli (cfr. verbale 2, D70-72), che per il resto e per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alle considerazioni della decisione impugnata, che infine, i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale non permettono neppure una diversa valutazione della fattispecie, che oltre alla dubbia autenticità del documento contenente le dichiarazioni delle autorità del Comune (documento scannerizzato con una firma ed un timbro originali) ed al fatto che entrambi i mezzi di prova siano di compiacenza, il loro contenuto risulta essere in contraddizione con quanto allegato dall'interessato nel corso delle audizioni ed in sede ricorsuale, che a titolo d'esempio, dai documenti si deduce che il ricorrente abbia visto direttamente l'esplosione, mentre egli non ha mai riferito di aver visto l'accaduto ma di aver invece sentito il rumore della bomba mentre si trovava all'interno del tempio e dopo essere uscito avrebbe visto un uomo scontrarsi con la sua moto (cfr. verbale 1, pag. 7, verbale 2, D4 e ricorso pag. 3), che per il resto, le allegazioni del ricorrente non adempiono neppure alle condizioni di cui all'art. 3 LAsi; che invero fa difetto un motivo d'asilo e le minacce non possono nemmeno essere ritenute sufficientemente intense, che ad ogni modo, si tratta di una persecuzione a carattere locale da parte di un terzo, alla quale egli ed i suoi familiari potrebbero sottrarsi trasferendosi in un'altra parte del Paese, che da ultimo, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per giustificare un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che per le ragioni sopra esposte nonché per la gravità della situazione generale del paese per i Tamil, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe né lecita né ragionevolmente esigibile, che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sarebbero indizi - non avendo reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere per l'interessato un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che altresì nel resto del territorio - nelle province Centro-Settentrionale (North Central), Nord-Occidentale (North Western), Centrale (Central), Occidentale (Western, area metropolitana di Colombo), Meridionale (Southern), Sabaragamuwa e nella Provincia di Uva - l'esecuzione dell'allontanamento è generalmente ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2 segg.), che in specie, il ricorrente proviene dal Distretto di Puttalam, Provincia Nord-Occidentale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che (come del resto non contestato in sede ricorsuale) disponga di una solida rete sociale in Patria, ritenuto che la sorella e la madre e diversi altri parenti vivono nel villaggio di B._______ vicino a Chilaw mentre suo padre ed il cognato nei pressi di C._______ (cfr. verbale 2, D16-D18); che la famiglia ha una casa di proprietà dove egli viveva prima di espatriare (cfr. verbale 2, D14, D46); che altresì, egli ha lavorato diversi anni come insegnante, come imbianchino e da ultimo come contabile in un resort (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, D19-D26); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che egli sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l'insorgente soffre di diabete; che tuttavia la malattia risulta essere sotto controllo; che egli fino a poco prima dell'espatrio effettuava regolari controlli ed assumeva in necessari medicamenti (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D10-D12) e non vi sono motivi per ritenere che non sarà così anche in futuro, che di conseguenza, non risultano esservi problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato dall'insorgente il 6 febbraio 2019, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato dal ricorrente il 6 febbraio 2019.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt