opencaselaw.ch

D-716/2009

D-716/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-04-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 31 agosto 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2008) di essere cittadino dello Zimbabwe e di avervi vissuto dalla nascita fino al suo espatrio. L'interessato sarebbe espatriato il 30 agosto 2008 per il timore di essere ucciso dalla polizia a causa della propaganda che avrebbe fatto a favore del partito d'opposizione B._______ nel gennaio 2008. B. Il 6 febbraio 2009 - tramite colloquio telefonico - è stata effettuata un'analisi LINGUA, sulle risultanze della quale un esaminatore si è pronunciato con un rapporto (perizia) LINGUA (cfr. agli atti A 9/8). C. L'11 novembre 2008, l'UFM ha conferito al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito alle risultanze del precitato esame. D. Il 27 gennaio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile, esigibile e possibile. E. Il 3 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Il 6 febbraio 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Il 23 febbraio 2009, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 27 febbraio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica con un termine fino al 16 marzo 2009. Tale termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è pertanto motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (ibidem).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che, in virtù delle risultanze dei rapporti sull'esame LINGUA, il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo il rapporto sull'esame LINGUA, l'interessato proverrebbe con certezza dall'Africa dell'ovest e, sicuramente, dalla Nigeria, siccome parlerebbe senza alcun dubbio l'inglese dell'Africa dell'ovest e più precisamente la variante nigeriana, e non l'inglese parlato nel sud dell'Africa. Infatti, la parlata nigeriana escluderebbe la provenienza dallo Zimbabwe. L'autorità inferiore ha, altresì, rilevato che nell'ambito del diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, il richiedente non vi avrebbe dato seguito. Pertanto, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine.

E. 5.2 Nel gravame, il ricorrente ha ribadito di essere un cittadino dello Zimbabwe, nonostante la consapevolezza di dovere presentare un documento idoneo per dimostrare la sua identità, non sarebbe in grado di dimostrare le sue vere generalità, siccome non possiederebbe alcun documento di identità ed avrebbe viaggiato con un passaporto falso. Peraltro, durante il colloquio telefonico con l'esperto LINGUA, avrebbe fornito una serie di risposte sullo Zimbabwe che non gli sarebbero state contestate e che potrebbero essere fornite soltanto da una persona proveniente da detto Paese. In aggiunta, il ricorrente ha ritenuto la decisione dell'UFM come carente di motivazione, in quanto l'unico elemento considerato per la sua provenienza dalla Nigeria, farebbe riferimento alla pronuncia del suo inglese. Pertanto, la suddetta decisione, fondata su un esame incompleto dei fatti rilevanti, andrebbe annullata.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che nonostante abbia invitato il ricorrente a prendere posizione sul risultato dell'analisi LINGUA, quest'ultimo non vi avrebbe dato alcun seguito, allorché avrebbe già allora potuto chiedere ulteriori chiarimenti in merito al contenuto del rapporto LINGUA. Inoltre, ha ribadito quanto detto nella sua decisione ed aggiunto che, anche a livello di contenuto, l'insorgente avrebbe fornito diverse risposte che non concorderebbero con la provenienza da lui indicata.

E. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità. Tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova.

E. 6.2 L'esame LINGUA va ricompreso nel mezzo di prova dell'informazione giusta l'art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14). La sua valutazione soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l'inganno sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo. E' tuttavia consentito ammettere un inganno sull'identità solo allorquando l'esame LINGUA consenta d'escludere inequivocabil-mente che il richiedente l'asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). La documentazione delle conclusioni tratte dall'esperto LINGUA deve essere riportata in una relazione riassuntiva che riporti il contenuto essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr. anche art. 28 PA). Tale relazione riassuntiva, al fine di permettere il rispetto del principio dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.), deve comprendere le domande poste dall'esperto LINGUA al richiedente l'asilo e la sostanza delle risposte date dal richiedente stesso, quelle favorevoli come quelle contrarie all'evocata provenienza, nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento acquisito alle carte processuali come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione cui perviene il consulente tecnico. Tali elementi devono poi essere trasmessi dall'UFM al richiedente l'asilo. Ogni altra soluzione renderebbe il possibile controllo dell'autorità amministrativa dapprima, e del giudice poi, sull'operato del consulente tecnico del tutto aleatorio e sconfinerebbe in una violazione del principio dell'equo processo (v. GICRA 2003 n. 14, pag. 89 e 90 consid. 9). Risulterebbe, infatti, arduo, se non impossibile, un corretto esercizio del diritto di difesa da parte dell'insorgente, non essendo egli posto nelle condizioni di ricorrere con criteri adeguati (v. GICRA 1995 n. 12, pag. 115 consid. 12c).

E. 6.3 Nel caso di specie, la relazione riassuntiva dell'esame LINGUA, inviata al richiedente, in data 11 novembre 2008, non è rispettosa dei criteri precedentemente esposti, giacché contiene soltanto le conclusioni dell'esperto LINGUA, ma non indica né le domande postegli da quest'ultimo, né la sostanza delle sue risposte, né l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento acquisito alle carte processuali come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione cui è pervenuto il consulente tecnico. Inoltre, il mero fatto che l'insorgente non abbia dato seguito all'invito a prendere posizione sul risultato dell'analisi LINGUA, non esula l'UFM dal suo compito procedurale di mettere il richiedente in una posizione nella quale possa esercitare in modo corretto il suo diritto di difesa.

E. 7.1 Peraltro, giusta l'art. 36 cpv. 2 LAsi, nel caso di applicazione dell'articolo 32 cpv. 2 lett. b LAsi, è concesso al richiedente il diritto di essere sentito. Questo Tribunale constata che, nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta che l'UFM abbia mai espresso al richiedente l'intenzione di rendere una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (inganno sull'identità) e neppure che gli abbia concesso la possibilità di esprimersi in merito conformemente alla disposizione legale sopracitata. Pertanto, questo Tribunale non può che constatare la violazione del diritto di essere sentito.

E. 7.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito è di natura formale. Tale diritto esiste infatti indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della decisione. Pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito fosse stato concesso (v. DTF 122 II 464 consid. 4a, pag. 469 e GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2, pag. 215). Tuttavia, è possibile rinunciare all'annullamento della decisione, se tale lacuna può venire riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa garanzia procedurale può essere così realizzato successivamente, senza che la parte interessata ne sia seriamente lesa. Tale riparazione presuppone comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come nel caso del TAF. In tale circostanza, l'interessato può infatti far valere in sede di ricorso i suoi argomenti con la medesima efficacia. Ciò, è solitamente il caso in materia di ricorso nell'ambito del diritto amministrativo (v. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). Tuttavia, anche se, di caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in particolare per motivi d'economia procedurale, questa pratica deve rimanere l'eccezione e dev'essere applicata di modo ristrettivo, ritenuto, altresì, che la stessa non va intesa come un'autorizzazione per l'autorità inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti (v. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). In materia d'asilo, la pratica della CRA (attualmente TAF) era di non procedere alla riparazione nei casi in cui la violazione del diritto di essere sentito costituiva un vizio grave di procedura (v. GICRA 1994 n. 1).

E. 7.3 Nel caso di specie, la violazione del diritto di essere sentito nel corso della procedura di prima istanza costituisce un vizio di carattere formale grave, non essendo stata data in nessuna maniera la possibilità al ricorrente di esprimersi segnatamente sulle consequenze che la decisione, che l'UFM si apprestava ad emanare, avrebbe potuto arrecare in relazione alla sua situazione personale. Infatti, soltanto così, da un lato, avrebbe potuto essere garantito a quest'ultimo uno svolgimento corretto, dal punto di vista dei suoi diritti fondamentali, della procedura d'asilo in sede di prima istanza e, dall'altro lato, l'UFM avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi determinanti per potere decidere. Gli atti di causa sono pertanto da ritenersi incompleti e delle misure d'istruzione complementari s'impongono.

E. 8 In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata incorre nell'annullamento e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).

E. 9 Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 10 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. Considerato, altresì, che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
  2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.
  4. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
  5. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) C._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-716/2009 {T 0/2} Sentenza del 29 aprile 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Zimbabwe, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 gennaio 2009 / N [...]. Fatti: A. Il 31 agosto 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2008) di essere cittadino dello Zimbabwe e di avervi vissuto dalla nascita fino al suo espatrio. L'interessato sarebbe espatriato il 30 agosto 2008 per il timore di essere ucciso dalla polizia a causa della propaganda che avrebbe fatto a favore del partito d'opposizione B._______ nel gennaio 2008. B. Il 6 febbraio 2009 - tramite colloquio telefonico - è stata effettuata un'analisi LINGUA, sulle risultanze della quale un esaminatore si è pronunciato con un rapporto (perizia) LINGUA (cfr. agli atti A 9/8). C. L'11 novembre 2008, l'UFM ha conferito al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito alle risultanze del precitato esame. D. Il 27 gennaio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile, esigibile e possibile. E. Il 3 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Il 6 febbraio 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Il 23 febbraio 2009, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 27 febbraio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica con un termine fino al 16 marzo 2009. Tale termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è pertanto motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (ibidem). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che, in virtù delle risultanze dei rapporti sull'esame LINGUA, il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo il rapporto sull'esame LINGUA, l'interessato proverrebbe con certezza dall'Africa dell'ovest e, sicuramente, dalla Nigeria, siccome parlerebbe senza alcun dubbio l'inglese dell'Africa dell'ovest e più precisamente la variante nigeriana, e non l'inglese parlato nel sud dell'Africa. Infatti, la parlata nigeriana escluderebbe la provenienza dallo Zimbabwe. L'autorità inferiore ha, altresì, rilevato che nell'ambito del diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, il richiedente non vi avrebbe dato seguito. Pertanto, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine. 5.2 Nel gravame, il ricorrente ha ribadito di essere un cittadino dello Zimbabwe, nonostante la consapevolezza di dovere presentare un documento idoneo per dimostrare la sua identità, non sarebbe in grado di dimostrare le sue vere generalità, siccome non possiederebbe alcun documento di identità ed avrebbe viaggiato con un passaporto falso. Peraltro, durante il colloquio telefonico con l'esperto LINGUA, avrebbe fornito una serie di risposte sullo Zimbabwe che non gli sarebbero state contestate e che potrebbero essere fornite soltanto da una persona proveniente da detto Paese. In aggiunta, il ricorrente ha ritenuto la decisione dell'UFM come carente di motivazione, in quanto l'unico elemento considerato per la sua provenienza dalla Nigeria, farebbe riferimento alla pronuncia del suo inglese. Pertanto, la suddetta decisione, fondata su un esame incompleto dei fatti rilevanti, andrebbe annullata. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che nonostante abbia invitato il ricorrente a prendere posizione sul risultato dell'analisi LINGUA, quest'ultimo non vi avrebbe dato alcun seguito, allorché avrebbe già allora potuto chiedere ulteriori chiarimenti in merito al contenuto del rapporto LINGUA. Inoltre, ha ribadito quanto detto nella sua decisione ed aggiunto che, anche a livello di contenuto, l'insorgente avrebbe fornito diverse risposte che non concorderebbero con la provenienza da lui indicata. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità. Tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 6.2 L'esame LINGUA va ricompreso nel mezzo di prova dell'informazione giusta l'art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14). La sua valutazione soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l'inganno sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo. E' tuttavia consentito ammettere un inganno sull'identità solo allorquando l'esame LINGUA consenta d'escludere inequivocabil-mente che il richiedente l'asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). La documentazione delle conclusioni tratte dall'esperto LINGUA deve essere riportata in una relazione riassuntiva che riporti il contenuto essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr. anche art. 28 PA). Tale relazione riassuntiva, al fine di permettere il rispetto del principio dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.), deve comprendere le domande poste dall'esperto LINGUA al richiedente l'asilo e la sostanza delle risposte date dal richiedente stesso, quelle favorevoli come quelle contrarie all'evocata provenienza, nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento acquisito alle carte processuali come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione cui perviene il consulente tecnico. Tali elementi devono poi essere trasmessi dall'UFM al richiedente l'asilo. Ogni altra soluzione renderebbe il possibile controllo dell'autorità amministrativa dapprima, e del giudice poi, sull'operato del consulente tecnico del tutto aleatorio e sconfinerebbe in una violazione del principio dell'equo processo (v. GICRA 2003 n. 14, pag. 89 e 90 consid. 9). Risulterebbe, infatti, arduo, se non impossibile, un corretto esercizio del diritto di difesa da parte dell'insorgente, non essendo egli posto nelle condizioni di ricorrere con criteri adeguati (v. GICRA 1995 n. 12, pag. 115 consid. 12c). 6.3 Nel caso di specie, la relazione riassuntiva dell'esame LINGUA, inviata al richiedente, in data 11 novembre 2008, non è rispettosa dei criteri precedentemente esposti, giacché contiene soltanto le conclusioni dell'esperto LINGUA, ma non indica né le domande postegli da quest'ultimo, né la sostanza delle sue risposte, né l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento acquisito alle carte processuali come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione cui è pervenuto il consulente tecnico. Inoltre, il mero fatto che l'insorgente non abbia dato seguito all'invito a prendere posizione sul risultato dell'analisi LINGUA, non esula l'UFM dal suo compito procedurale di mettere il richiedente in una posizione nella quale possa esercitare in modo corretto il suo diritto di difesa. 7. 7.1 Peraltro, giusta l'art. 36 cpv. 2 LAsi, nel caso di applicazione dell'articolo 32 cpv. 2 lett. b LAsi, è concesso al richiedente il diritto di essere sentito. Questo Tribunale constata che, nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta che l'UFM abbia mai espresso al richiedente l'intenzione di rendere una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (inganno sull'identità) e neppure che gli abbia concesso la possibilità di esprimersi in merito conformemente alla disposizione legale sopracitata. Pertanto, questo Tribunale non può che constatare la violazione del diritto di essere sentito. 7.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito è di natura formale. Tale diritto esiste infatti indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della decisione. Pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito fosse stato concesso (v. DTF 122 II 464 consid. 4a, pag. 469 e GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2, pag. 215). Tuttavia, è possibile rinunciare all'annullamento della decisione, se tale lacuna può venire riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa garanzia procedurale può essere così realizzato successivamente, senza che la parte interessata ne sia seriamente lesa. Tale riparazione presuppone comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come nel caso del TAF. In tale circostanza, l'interessato può infatti far valere in sede di ricorso i suoi argomenti con la medesima efficacia. Ciò, è solitamente il caso in materia di ricorso nell'ambito del diritto amministrativo (v. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). Tuttavia, anche se, di caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in particolare per motivi d'economia procedurale, questa pratica deve rimanere l'eccezione e dev'essere applicata di modo ristrettivo, ritenuto, altresì, che la stessa non va intesa come un'autorizzazione per l'autorità inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti (v. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). In materia d'asilo, la pratica della CRA (attualmente TAF) era di non procedere alla riparazione nei casi in cui la violazione del diritto di essere sentito costituiva un vizio grave di procedura (v. GICRA 1994 n. 1). 7.3 Nel caso di specie, la violazione del diritto di essere sentito nel corso della procedura di prima istanza costituisce un vizio di carattere formale grave, non essendo stata data in nessuna maniera la possibilità al ricorrente di esprimersi segnatamente sulle consequenze che la decisione, che l'UFM si apprestava ad emanare, avrebbe potuto arrecare in relazione alla sua situazione personale. Infatti, soltanto così, da un lato, avrebbe potuto essere garantito a quest'ultimo uno svolgimento corretto, dal punto di vista dei suoi diritti fondamentali, della procedura d'asilo in sede di prima istanza e, dall'altro lato, l'UFM avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi determinanti per potere decidere. Gli atti di causa sono pertanto da ritenersi incompleti e delle misure d'istruzione complementari s'impongono. 8. In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata incorre nell'annullamento e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). 9. Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 10. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. Considerato, altresì, che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili. 4. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto. 5. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) C._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: