Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, cittadino somalo, all’epoca minorenne, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 6 giugno 2023 (cfr. [atto della SEM]
n. [(…)]-2/2). A dimostrazione della sua identità, il richiedente ha presen- tato il suo certificato di nascita. A.b In data 27 giugno 2023, la SEM ha svolto l’audizione specifica per mi- norenni non accompagnati (PARMNA; cfr. n. 15/10), mentre il 31 otto- bre 2023 si è tenuta un’audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. n. 19/10), en- trambe in presenza della rappresentante legale dell’interessato. Nell’ambito dell’audizione RMNA, il richiedente ha illustrato la propria bio- grafia, sottolineando di essere un cittadino somalo di religione islamica, nato e cresciuto nel villaggio di B._______ (provincia di C._______, re- gione di Hiran). Ha inoltre fornito dettagli circa la sua formazione scolastica e professionale, la composizione della sua famiglia ed il suo percorso mi- gratorio nonché i motivi per cui ha lasciato la Somalia, segnatamente la presenza del gruppo Al Shabaab nella zona in cui viveva, il quale avrebbe inoltre rapito il fratello. Nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, egli ha dichiarato – in sunto e per quanto qui di rilievo – che il gruppo Al Shabaab avrebbe sequestrato suo fratello minore ad ottobre o novembre 2018. Una settimana dopo tale avvenimento, il richiedente sarebbe anch’egli stato se- questrato dal gruppo Al Shabaab mentre tornava dal fiume con dei coeta- nei, bendato e portato in un campo, dove sarebbe stato rasato, lavato e cambiato per essere pronto a difendere la sua religione. Il richiedente avrebbe trascorso undici giorni al campo, durante i quali si sarebbe sve- gliato alle 5 di mattina, sarebbe stato portato all’addestramento per impa- rare ad utilizzare le armi, sarebbe rientrato al campo alle 17 e avrebbe dor- mito in una stanza angusta con altre cinquanta persone. Egli non sarebbe riuscito a fare ciò che gli veniva richiesto dall’addestramento, e, per tale ragione, sarebbe stato privato del cibo per un intero giorno, gli sarebbero state legate mani e piedi, sarebbe stato lasciato sotto il sole e, in un’altra occasione, sarebbe stato ferito al polso con un coltello. Un venerdì, l’inte- ressato avrebbe deciso insieme ad altri quattro ragazzi di fuggire mentre tutti stavano pregando, ma qualcuno si sarebbe accorto e avrebbe sparato, colpendo due di loro. Il richiedente avrebbe poi trascorso la giornata e la notte nella foresta insieme ad altri tre fuggitivi, dai quali si sarebbe separato la mattina seguente. Lui e un suo compaesano, camminando nella foresta,
D-6722/2023 Pagina 3 avrebbero incontrato un signore davanti a casa sua, il quale avrebbe indi- cato loro la strada per arrivare al proprio villaggio. Una volta rientrato a casa, il padre dell’interessato lo avrebbe mandato insieme alla zia e alla sorella a Mogadiscio, dove sarebbe rimasto circa un mese. Durante questo periodo, egli sarebbe uscito di casa soltanto due volte e la zia avrebbe ricevuto diverse telefonate di minaccia, in cui le veniva intimato di riportare il richiedente al campo. Pertanto, il richiedente sarebbe espatriato ad inizio
2019. La zia avrebbe informato il richiedente che, dopo il suo espatrio, il gruppo Al Shabaab avrebbe sequestrato suo padre – rimasto al villaggio per occuparsi dei terreni agricoli – e dopo due mesi lo avrebbe ucciso. In caso di ritorno in Somalia, l’interessato teme di essere nuovamente seque- strato. A.c Il 7 novembre 2023, il progetto di decisione è stato trasmesso alla rap- presentante legale del richiedente (cfr. n. 22/9). Il 26 maggio 2023 succes- sivo, la medesima ha inoltrato il suo parere in merito, postulando, in so- stanza, di rivalutare la verosimiglianza dei fatti e di ritenere tutti i suoi motivi di asilo rilevanti (cfr. n. 23/4). B. Tramite decisione del 9 novembre 2023 (cfr. n. 24/11), notificata il mede- simo giorno (cfr. n. 25/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’ammis- sione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, attri- buendolo al Cantone San Gallo. C. In data 5 dicembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 6 dicembre 2023), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello status di rifugiato. A titolo subordinato, l’insorgente ha postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell’istruzione e un nuovo esame delle allega- zioni. Egli ha inoltre presentato istanza di concessione dell’assistenza giu- diziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e ha protestato tasse e spese. Al ricorso sono state allegate, in copia, la procura e la decisione impugnata. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-6722/2023 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combi- nato disposto con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allonta- namento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell’asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato. 4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribu- nale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha qualificato gli eventi nar- rati dal ricorrente come inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. In particolare,
D-6722/2023 Pagina 5 la SEM ha rilevato che quanto addotto dal richiedente sarebbe insufficien- temente circostanziato e contraddittorio. Ad esempio, il ricorrente avrebbe riferito solo in sede di seconda audizione di essere stato personalmente sequestrato dal gruppo Al Shabaab, oltre ad aver indicato mesi diversi come data di espatrio. Inoltre, i racconti del sequestro del fratello e del pa- dre – e la conseguente morte di quest’ultimo – non sarebbero verosimili poiché sarebbero stati riferiti al ricorrente da terzi. La SEM ha altresì os- servato che il racconto del sequestro, del soggiorno nel campo di adde- stramento e della fuga sarebbe impersonale, ripetitivo e povero di conte- nuti. Difatti, sarebbe inverosimile che il richiedente abbia personalmente vissuto gli eventi narrati, in quanto ha fornito una descrizione sterile e ste- reotipata degli uomini che l’hanno rapito e ha ripetuto lo stesso racconto generico e poco sostanziato concernente lo svolgimento dei giorni passati al campo e la fuga, nonostante fosse stato invitato a fornire più dettagli. In aggiunta, la SEM ha constatato che il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito al numero di persone fuggite dal campo. Infine, la SEM ha rilevato che le allegazioni – non sostanziate – concernenti i motivi d’espatrio sareb- bero inverosimili, poiché non sarebbe comprensibile in che modo i rapitori avrebbero potuto contattare il richiedente o sua zia e poiché egli sarebbe rimasto un mese in patria senza che gli accadesse nulla. Quanto al parere trasmesso dalla rappresentante legale l’8 novembre 2023, la SEM ha os- servato, in sostanza, che lo stesso non conterrebbe elementi atti a giustifi- care una modifica del progetto di decisione negativo del 7 novembre 2023. 5.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato l’analisi della verosimi- glianza svolta dalla SEM nella propria decisione. In particolare, l’insorgente ha contestato le contraddizioni sollevate dalla SEM riguardo alla data d’espatrio e al numero di persone fuggite, sottolineando inoltre che il suo racconto sul rapimento, sull’addestramento al campo e sulla fuga sarebbe ricco di dettagli e riferimenti personali, forniti in modo spontaneo. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che sarebbe facilmente rintracciabile dal gruppo Al Shabaab poiché lo stesso controllerebbe il territorio, che le informazioni riportate dai suoi familiari sarebbero affidabili e che la giurisprudenza citata dalla SEM non stabilirebbe che le allegazioni riportate da terzi sarebbero inverosimili. Infine, considerando il ricorrente le proprie allegazioni verosi- mili, egli ha valutato la loro rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. In generale, egli ha censurato un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente de- terminanti. 6. 6.1 In primo luogo, occorre esaminare le censure formali avanzate dal ri- corrente nel gravame, in quanto sono suscettibili di condurre alla
D-6722/2023 Pagina 6 cassazione della decisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale D- 3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). In particolare, l’insorgente lamenta che la SEM avrebbe dovuto sentirlo in me- rito alla presunta contraddizione, ossia al fatto che il suo rapimento da parte di Al Shabaab sarebbe stato menzionato solo durante la seconda audi- zione, e che la suddetta autorità non gli avrebbe fornito indicazioni com- plete né posto domande integrative durante la prima audizione (cfr. p.to 1, pag. 4 del ricorso). 6.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipa- zione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 e rif. cit.). 6.4 Nella presente fattispecie, occorre innanzitutto sottolineare che al ricor- rente è stata concessa due volte in sede d’audizione la possibilità di espri- mersi in merito ai motivi d’espatrio, ed è stato egli a fornire due motivazioni differenti. Per quanto concerne la conseguente contraddizione rilevata dalla SEM, il Tribunale osserva che – sebbene non gli sia stato concesso il diritto di essere sentito a tal riguardo in sede d’audizione stessa – egli ha potuto contestarla per iscritto con piena cognizione di causa sia nel parere sulla bozza di decisione che in sede ricorsuale. Inoltre, il Tribunale rileva che dalle generiche allegazioni addotte in sede ricorsuale, non si ravve- dono quali ulteriori accertamenti l’autorità inferiore avrebbe dovuto intra- prendere. Difatti, durante l’audizione RMNA, la SEM non era tenuta ad
D-6722/2023 Pagina 7 invitare il ricorrente a rispondere in modo completo, in quanto la domanda relativa ai motivi che lo hanno portato a lasciare il suo Paese d’origine è stata formulata dalla stessa in maniera chiara ed inequivocabile (cfr.
n. 15/10, 7.01), sicché la centralità del sequestro del ricorrente da parte del gruppo Al Shabaab avrebbe dovuto quantomeno essere brevemente men- zionata dal ricorrente. Pertanto, dalla risposta fornita dal ricorrente, non emerge per quale ragione la SEM avrebbe dovuto porre in tale sede ulte- riori domande. A ciò si aggiunga che nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo, l’autorità inferiore ha richiesto ulteriori informazioni al richiedente al fine di chiarire taluni aspetti concernenti il suo sequestro da parte del gruppo Al Shabaab (cfr., a titolo esemplificativo, n. 19/10, D27, D29 e D49) e, dunque, i suoi motivi d’asilo. 6.5 Pertanto, le doglianze formali vanno integralmente respinte. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate
D-6722/2023 Pagina 8 verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce- dura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensa- bile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigo- rose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessiva- mente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibi- lità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 e rif. cit.). 8. 8.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva – così come ritenuto dall’autorità inferiore – che il racconto del ricor- rente non può essere ritenuto verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Difatti, le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate. Invero, risultano contradditorie, vaghe e prive di dettagli, dando l’impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto gli epi- sodi narrati. 8.2 In particolare, il Tribunale rileva che il ricorrente ha fornito dichiarazioni discordanti in merito alle motivazioni alla base della sua fuga dalla Somalia. L’interessato ha infatti inizialmente dichiarato di aver lasciato la Somalia poiché il gruppo armato Al Shabaab, attivo nella zona in cui viveva e noto per rapire giovani uomini e per addestrarli a combattere, aveva sequestrato suo fratello e, pertanto, suo padre temeva potesse succedere anche a egli (cfr. n. 15/10, 7.01). In seguito, egli ha dichiarato di essere fuggito poiché lui stesso era stato sequestrato e portato in un campo d’addestramento (cfr. n. 19/10, D21, D27-D36, D49-D51, D54, D56). Tale informazione tar- diva, non solo appare incoerente rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente durante la prima audizione, in cui ha affermato che il padre “aveva paura che succedesse anche a me” (cfr. n. 15/10, 7.01) quanto è accaduto al fratello – essere sequestrato e non essere più tornato – ma è di una rile- vanza tale da rendere incomprensibile la sua omissione nel momento in
D-6722/2023 Pagina 9 cui gli sono stati chiesti i motivi d’espatrio la prima volta. Pertanto, l’intro- duzione di tale circostanza in corso di procedura, rende poco attendibile il narrato. Le giustificazioni fornite dall’insorgente in sede ricorsuale – se- condo cui nella prima audizione non gli sarebbe stato indicato che il rac- conto dovesse essere completo e dettagliato e che l’affermazione del pa- dre si riferisse al fatto di non fare ritorno, e non al sequestro – si rilevano poco credibili. Tale incongruenza concerne infatti un punto essenziale dei motivi d’asilo dell’insorgente. Di conseguenza, il Tribunale mal comprende come egli abbia potuto inizialmente tralasciare tale aspetto, chiaramente di maggiore rilevanza rispetto al sequestro del fratello e sul quale egli peraltro fonda il suo timore di ritornare in Somalia, quando inequivocabilmente in- terrogato circa i suoi motivi d’asilo. In aggiunta, la motivazione secondo cui la frase pronunciata durante la prima audizione avrebbe dovuto essere in- terpretata nel senso che il padre si riferisse piuttosto al timore che il figlio potesse non tornare, appare alquanto illogica, soprattutto
Erwägungen (4 Absätze)
E. 9 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade- guata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta senza oggetto.
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo l’insorgente minorenne al momento della domanda d’asilo, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
D-6722/2023 Pagina 11
E. 12 Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere im- pugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale fede- rale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6722/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6722/2023 Sentenza del 17 luglio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Somalia, patrocinato da Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 9 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino somalo, all'epoca minorenne, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 6 giugno 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [(...)]-2/2). A dimostrazione della sua identità, il richiedente ha presentato il suo certificato di nascita. A.b In data 27 giugno 2023, la SEM ha svolto l'audizione specifica per minorenni non accompagnati (PARMNA; cfr. n. 15/10), mentre il 31 ottobre 2023 si è tenuta un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. n. 19/10), entrambe in presenza della rappresentante legale dell'interessato. Nell'ambito dell'audizione RMNA, il richiedente ha illustrato la propria biografia, sottolineando di essere un cittadino somalo di religione islamica, nato e cresciuto nel villaggio di B._______ (provincia di C._______, regione di Hiran). Ha inoltre fornito dettagli circa la sua formazione scolastica e professionale, la composizione della sua famiglia ed il suo percorso migratorio nonché i motivi per cui ha lasciato la Somalia, segnatamente la presenza del gruppo Al Shabaab nella zona in cui viveva, il quale avrebbe inoltre rapito il fratello. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato - in sunto e per quanto qui di rilievo - che il gruppo Al Shabaab avrebbe sequestrato suo fratello minore ad ottobre o novembre 2018. Una settimana dopo tale avvenimento, il richiedente sarebbe anch'egli stato sequestrato dal gruppo Al Shabaab mentre tornava dal fiume con dei coetanei, bendato e portato in un campo, dove sarebbe stato rasato, lavato e cambiato per essere pronto a difendere la sua religione. Il richiedente avrebbe trascorso undici giorni al campo, durante i quali si sarebbe svegliato alle 5 di mattina, sarebbe stato portato all'addestramento per imparare ad utilizzare le armi, sarebbe rientrato al campo alle 17 e avrebbe dormito in una stanza angusta con altre cinquanta persone. Egli non sarebbe riuscito a fare ciò che gli veniva richiesto dall'addestramento, e, per tale ragione, sarebbe stato privato del cibo per un intero giorno, gli sarebbero state legate mani e piedi, sarebbe stato lasciato sotto il sole e, in un'altra occasione, sarebbe stato ferito al polso con un coltello. Un venerdì, l'interessato avrebbe deciso insieme ad altri quattro ragazzi di fuggire mentre tutti stavano pregando, ma qualcuno si sarebbe accorto e avrebbe sparato, colpendo due di loro. Il richiedente avrebbe poi trascorso la giornata e la notte nella foresta insieme ad altri tre fuggitivi, dai quali si sarebbe separato la mattina seguente. Lui e un suo compaesano, camminando nella foresta, avrebbero incontrato un signore davanti a casa sua, il quale avrebbe indicato loro la strada per arrivare al proprio villaggio. Una volta rientrato a casa, il padre dell'interessato lo avrebbe mandato insieme alla zia e alla sorella a Mogadiscio, dove sarebbe rimasto circa un mese. Durante questo periodo, egli sarebbe uscito di casa soltanto due volte e la zia avrebbe ricevuto diverse telefonate di minaccia, in cui le veniva intimato di riportare il richiedente al campo. Pertanto, il richiedente sarebbe espatriato ad inizio 2019. La zia avrebbe informato il richiedente che, dopo il suo espatrio, il gruppo Al Shabaab avrebbe sequestrato suo padre - rimasto al villaggio per occuparsi dei terreni agricoli - e dopo due mesi lo avrebbe ucciso. In caso di ritorno in Somalia, l'interessato teme di essere nuovamente sequestrato. A.c Il 7 novembre 2023, il progetto di decisione è stato trasmesso alla rappresentante legale del richiedente (cfr. n. 22/9). Il 26 maggio 2023 successivo, la medesima ha inoltrato il suo parere in merito, postulando, in sostanza, di rivalutare la verosimiglianza dei fatti e di ritenere tutti i suoi motivi di asilo rilevanti (cfr. n. 23/4). B. Tramite decisione del 9 novembre 2023 (cfr. n. 24/11), notificata il medesimo giorno (cfr. n. 25/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, attribuendolo al Cantone San Gallo. C. In data 5 dicembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 dicembre 2023), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello status di rifugiato. A titolo subordinato, l'insorgente ha postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e ha protestato tasse e spese. Al ricorso sono state allegate, in copia, la procura e la decisione impugnata. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [OrdinanzaCovid-19 asilo, RS 142.318]; cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.
4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha qualificato gli eventi narrati dal ricorrente come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, la SEM ha rilevato che quanto addotto dal richiedente sarebbe insufficientemente circostanziato e contraddittorio. Ad esempio, il ricorrente avrebbe riferito solo in sede di seconda audizione di essere stato personalmente sequestrato dal gruppo Al Shabaab, oltre ad aver indicato mesi diversi come data di espatrio. Inoltre, i racconti del sequestro del fratello e del padre - e la conseguente morte di quest'ultimo - non sarebbero verosimili poiché sarebbero stati riferiti al ricorrente da terzi. La SEM ha altresì osservato che il racconto del sequestro, del soggiorno nel campo di addestramento e della fuga sarebbe impersonale, ripetitivo e povero di contenuti. Difatti, sarebbe inverosimile che il richiedente abbia personalmente vissuto gli eventi narrati, in quanto ha fornito una descrizione sterile e stereotipata degli uomini che l'hanno rapito e ha ripetuto lo stesso racconto generico e poco sostanziato concernente lo svolgimento dei giorni passati al campo e la fuga, nonostante fosse stato invitato a fornire più dettagli. In aggiunta, la SEM ha constatato che il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito al numero di persone fuggite dal campo. Infine, la SEM ha rilevato che le allegazioni - non sostanziate - concernenti i motivi d'espatrio sarebbero inverosimili, poiché non sarebbe comprensibile in che modo i rapitori avrebbero potuto contattare il richiedente o sua zia e poiché egli sarebbe rimasto un mese in patria senza che gli accadesse nulla. Quanto al parere trasmesso dalla rappresentante legale l'8 novembre 2023, la SEM ha osservato, in sostanza, che lo stesso non conterrebbe elementi atti a giustificare una modifica del progetto di decisione negativo del 7 novembre 2023. 5.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato l'analisi della verosimiglianza svolta dalla SEM nella propria decisione. In particolare, l'insorgente ha contestato le contraddizioni sollevate dalla SEM riguardo alla data d'espatrio e al numero di persone fuggite, sottolineando inoltre che il suo racconto sul rapimento, sull'addestramento al campo e sulla fuga sarebbe ricco di dettagli e riferimenti personali, forniti in modo spontaneo. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che sarebbe facilmente rintracciabile dal gruppo Al Shabaab poiché lo stesso controllerebbe il territorio, che le informazioni riportate dai suoi familiari sarebbero affidabili e che la giurisprudenza citata dalla SEM non stabilirebbe che le allegazioni riportate da terzi sarebbero inverosimili. Infine, considerando il ricorrente le proprie allegazioni verosimili, egli ha valutato la loro rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In generale, egli ha censurato un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti. 6. 6.1 In primo luogo, occorre esaminare le censure formali avanzate dal ricorrente nel gravame, in quanto sono suscettibili di condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). In particolare, l'insorgente lamenta che la SEM avrebbe dovuto sentirlo in merito alla presunta contraddizione, ossia al fatto che il suo rapimento da parte di Al Shabaab sarebbe stato menzionato solo durante la seconda audizione, e che la suddetta autorità non gli avrebbe fornito indicazioni complete né posto domande integrative durante la prima audizione (cfr. p.to 1, pag. 4 del ricorso). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale dellaConfederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 e rif. cit.). 6.4 Nella presente fattispecie, occorre innanzitutto sottolineare che al ricorrente è stata concessa due volte in sede d'audizione la possibilità di esprimersi in merito ai motivi d'espatrio, ed è stato egli a fornire due motivazioni differenti. Per quanto concerne la conseguente contraddizione rilevata dalla SEM, il Tribunale osserva che - sebbene non gli sia stato concesso il diritto di essere sentito a tal riguardo in sede d'audizione stessa - egli ha potuto contestarla per iscritto con piena cognizione di causa sia nel parere sulla bozza di decisione che in sede ricorsuale. Inoltre, il Tribunale rileva che dalle generiche allegazioni addotte in sede ricorsuale, non si ravvedono quali ulteriori accertamenti l'autorità inferiore avrebbe dovuto intraprendere. Difatti, durante l'audizione RMNA, la SEM non era tenuta ad invitare il ricorrente a rispondere in modo completo, in quanto la domanda relativa ai motivi che lo hanno portato a lasciare il suo Paese d'origine è stata formulata dalla stessa in maniera chiara ed inequivocabile (cfr. n. 15/10, 7.01), sicché la centralità del sequestro del ricorrente da parte del gruppo Al Shabaab avrebbe dovuto quantomeno essere brevemente menzionata dal ricorrente. Pertanto, dalla risposta fornita dal ricorrente, non emerge per quale ragione la SEM avrebbe dovuto porre in tale sede ulteriori domande. A ciò si aggiunga che nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, l'autorità inferiore ha richiesto ulteriori informazioni al richiedente al fine di chiarire taluni aspetti concernenti il suo sequestro da parte del gruppo Al Shabaab (cfr., a titolo esemplificativo, n. 19/10, D27, D29 e D49) e, dunque, i suoi motivi d'asilo. 6.5 Pertanto, le doglianze formali vanno integralmente respinte. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 8. 8.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva - così come ritenuto dall'autorità inferiore - che il racconto del ricorrente non può essere ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Difatti, le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate. Invero, risultano contradditorie, vaghe e prive di dettagli, dando l'impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto gli episodi narrati. 8.2 In particolare, il Tribunale rileva che il ricorrente ha fornito dichiarazioni discordanti in merito alle motivazioni alla base della sua fuga dalla Somalia. L'interessato ha infatti inizialmente dichiarato di aver lasciato la Somalia poiché il gruppo armato Al Shabaab, attivo nella zona in cui viveva e noto per rapire giovani uomini e per addestrarli a combattere, aveva sequestrato suo fratello e, pertanto, suo padre temeva potesse succedere anche a egli (cfr. n. 15/10, 7.01). In seguito, egli ha dichiarato di essere fuggito poiché lui stesso era stato sequestrato e portato in un campo d'addestramento (cfr. n. 19/10, D21, D27-D36, D49-D51, D54, D56). Tale informazione tardiva, non solo appare incoerente rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente durante la prima audizione, in cui ha affermato che il padre "aveva paura che succedesse anche a me" (cfr. n. 15/10, 7.01) quanto è accaduto al fratello - essere sequestrato e non essere più tornato - ma è di una rilevanza tale da rendere incomprensibile la sua omissione nel momento in cui gli sono stati chiesti i motivi d'espatrio la prima volta. Pertanto, l'introduzione di tale circostanza in corso di procedura, rende poco attendibile il narrato. Le giustificazioni fornite dall'insorgente in sede ricorsuale - secondo cui nella prima audizione non gli sarebbe stato indicato che il racconto dovesse essere completo e dettagliato e che l'affermazione del padre si riferisse al fatto di non fare ritorno, e non al sequestro - si rilevano poco credibili. Tale incongruenza concerne infatti un punto essenziale dei motivi d'asilo dell'insorgente. Di conseguenza, il Tribunale mal comprende come egli abbia potuto inizialmente tralasciare tale aspetto, chiaramente di maggiore rilevanza rispetto al sequestro del fratello e sul quale egli peraltro fonda il suo timore di ritornare in Somalia, quando inequivocabilmente interrogato circa i suoi motivi d'asilo. In aggiunta, la motivazione secondo cui la frase pronunciata durante la prima audizione avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che il padre si riferisse piuttosto al timore che il figlio potesse non tornare, appare alquanto illogica, soprattutto considerando che il ricorrente ha in seguito sostenuto di essere stato sequestrato e di essere riuscito a fuggire. 8.3 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale rileva che la narrazione del ricorrente circa il suo sequestro, lo svolgimento della vita al campo e la fuga dallo stesso risulta ripetitiva, vaga e stereotipata, e pertanto inverosimile. Ad esempio, per quanto il ricorrente abbia di per sé addotto alcuni dettagli nel racconto libero circa il ritmo della vita all'interno del campo e circa la sua fuga dallo stesso (cfr. n. 19/10, D21), egli li ha ripetuti praticamente immutati quando gli è stato chiesto di spiegarsi meglio, utilizzando inoltre formulazioni lessicali simili o addirittura uguali (cfr. n. 19/10, D33, D50). Inoltre, interrogato specificatamente circa le circostanze del rapimento, il ricorrente si è limitato a fornire un racconto scarno di particolari e stereotipato, indicando, per esempio, che i rapitori avevano il volto coperto e che non si ricordava la marca dell'automobile sulla quale era stato caricato, che era "lunga e c'erano solo due sedili davanti" (cfr. n. 19/10, D27). Il Tribunale osserva che lo stesso vale per le sue dichiarazioni circa il periodo passato a Mogadiscio dopo la fuga dal campo e le telefonate ricevute. Difatti, il ricorrente ha riferito in maniera del tutto generica e non sostanziata che la zia - che peraltro in tale periodo, in cui egli è uscito di casa solo due volte, viveva con lui - avrebbe ricevuto delle telefonate dal gruppo Al Shabaab, senza essere in grado di indicare nemmeno approssimativamente quante siano state le stesse e quando siano avvenute (cfr. n. 19/10, D45). A tal proposito, il Tribunale condivide le perplessità sollevate dall'autorità inferiore in merito al fatto che appare alquanto singolare che il gruppo Al Shabaab sia riuscito a rintracciare la zia del ricorrente dopo la fuga di quest'ultimo dal campo, mentre i due si trovavano nella capitale somala (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). 8.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva - come giustamente evidenziato nella decisione avversata - che desta dubbi sulla verosimiglianza del racconto anche il fatto che il ricorrente si sia contraddetto circa il mese in cui è espatriato (cfr. n. 15/10, 1.07, 5.01; n. 19/10, D11, D19) e il numero di persone con cui è fuggito dal campo (cfr. n. 19/10, D21, D34-35). Le giustificazioni fornite a tal proposito in sede ricorsuale non risultano convincenti, in quanto appare poco credibile che il ricorrente, se avesse subito personalmente quanto asserito, possa aver commesso ripetuti errori su aspetti rilevanti del suo vissuto. 8.5 Ne discende quindi che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi. Pertanto, a giusta ragione, l'autorità inferiore non ha analizzato i motivi d'asilo dell'insorgente sotto il profilo della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
9. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta senza oggetto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo l'insorgente minorenne al momento della domanda d'asilo, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
12. Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: .