Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La misura supercautelare pronunciata in data 28 dicembre 2012 è revocata.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6678/2012 Sentenza del 9 gennaio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Bielorussia, patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 / N [...]. Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data27 agosto 2012; il verbale del 5 settembre 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le altre cose, è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso la Germania; la decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 (notificata all'interessato in data 21 dicembre 2012) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento del richiedente verso la Germania, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento del richiedente verso la Germania come lecito, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, la Germania rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; il ricorso del 24 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 dicembre 2012) - con allegata la decisione impugnata - con il quale il ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti di causa non ancora notificati e l'assegnazione di un termine per il completamento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 28 dicembre 2012; la sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento ordinata dal Tribunale in data 28 dicembre 2012; l'avviso di notifica e ricevuta della decisione e dei documenti allegati pervenuto al Tribunale il 7 gennaio 2013; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che, visto quanto sopra, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nel ricorso, l'insorgente afferma che la decisione dell'UFM gli sarebbe stata notificata priva dei documenti allegati; che, di conseguenza, postula la trasmissione degli atti di causa e di un congruo termine per il completamento del gravame; che, tuttavia, dagli atti di causa si evince che la decisione è stata notificata al ricorrente in data 21 dicembre 2012; che, oltretutto, firmando l'avviso di notifica e ricevuta, l'insorgente ha confermato di avere ricevuto la decisione ed i relativi atti liberi in consultazione; che, pertanto, è respinta la richiesta di trasmissione degli atti di causa e di un congruo termine per il completamente del ricorso; che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi è esaminato il trasferimento del richiedente l'asilo verso uno Stato membro e non l'esecuzione dell'allontanamento verso tale paese giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un accordo internazionale; che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II); che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato è emerso che questi avrebbe soggiornato in Germania, dove avrebbe tra l'altro depositato una domanda di asilo, tra il 10 luglio 2010 ed il marzo del 2012 (cfr. verbale, pag. 5); che la domanda d'asilo inoltrata in Germania è stata confermata dalle risultanze ottenute dalla consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" (cfr. atti A3/1 e A4/1); che il 21 settembre 2012, sulla base di quanto sopra, l'UFM ha presentato alle autorità tedesche competenti una richiesta fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico il richiedente l'asilo (cfr. atto A17/7); che, con comunicazione del 19 novembre 2012, la Germania ha accettato espressamente il trasferimento dell'interessato in virtù dell'art. 16 cpv. 1, lett. e Regolamento Dublino II (cfr. atto A30/2); che, pertanto, la competenza della Germania è data; che nel ricorso l'insorgente ammette di avere depositato una domanda di asilo in Germania; che, tuttavia, egli avrebbe lasciato tale Stato nel marzo del 2012 e fatto rientro in Bielorussia; che, pertanto, avendo trascorso oltre tre mesi in Bielorussia troverebbe applicazione l'art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II con conseguente cessazione della responsabilità tedesca; che, oltretutto, nel Paese di origine si sarebbe sposato, in data (...), con la signora B._______; che quest'ultima sarebbe incinta di quattro mesi del ricorrente; che con la stessa avrebbe raggiunto la Svizzera a fine agosto 2012 e presentato una domanda di asilo comune; che, pertanto, in virtù dell'art. 14 Regolamento Dublino II, le domande andrebbero trattate congiuntamente con la determinazione di un unico Stato competente; che, in virtù dell'art.15 Regolamento Dublino II e dell'art. 29a cpv. 3 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), la Svizzera avrebbe la possibilità di procedere al ricongiungimento dei membri della stessa famiglia per ragioni umanitarie; che, oltretutto, in virtù dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), la Svizzera sarebbe tenuta a garantire il rispetto della vita familiare; che giusta l'art. 4 del Regolamento n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 relativo alle modalità di applicazione del regolamento Dublino (GU L 222/3 del 5 settembre 2003, di seguito: Regolamento modalità di applicazione Dublino), quando una richiesta di ripresa a carico è fondata su dati forniti dall'unità centrale "EURODAC", lo Stato membro richiesto riconosce la propria responsabilità a meno che la stessa sia interrotta in virtù delle disposizioni dell'art. 4 cpv. 5 o 16 cpv. 2-4 Regolamento Dublino; che giusta l'art. 4 Regolamento modalità di applicazione Dublino, la cessazione della competenza in virtù delle disposizione sopraccitate può essere invocata unicamente sulla base di elementi di prova materiali o di dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente l'asilo; che, conformemente all'art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino e all'art. 4 Regolamento modalità di applicazione Dublino, l'onere della prova dell'applicazione di questa clausola spetta allo Stato richiesto (cfr. Filzwieser / Sprung, Dublin II-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienna/Graz 2010, no. 21 ad art. 16 cpv. 3, pagg. 133 e segg.), nel caso di specie la Germania; che, in considerazione di quanto precede, il richiedente non può invocare dinanzi la Svizzera una violazione dell'art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino (cfr. DTAF E-3937/2012 del 31 luglio 2012); che, infatti, tale clausola di cessazione della responsabilità non ha lo scopo di proteggere gli interessi individuali del richiedente l'asilo, bensì quello di proteggere gli interessi dello Stato membro richiesto, il quale ha l'onere della prova dell'uscita del richiedente l'asilo dagli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi; che, nel caso di specie, riconoscendo la Germania la propria responsabilità ha ritenuto non disporre di sufficienti mezzi di prova per prevalersi della clausola sopraccitata; che, pertanto, l'obbligo fondato sull'art. 16 cpv. 1 Regolamento Dublino per la Germania di riprendere a carico il richiedente non è cessato; che, per quanto concerne la presunta relazione con B._______, agli atti non risulta la benché minima prova in merito all'asserito matrimonio con B._______, alla gravidanza di quest'ultima e alla paternità dell'insorgente; che, oltretutto, dalle dichiarazioni di B._______ si evince che essa avrebbe vissuto con l'interessato unicamente da fine aprile 2012 (cfr. verbale relativo all'audizione di B._______ del 5 settembre 2012, pag. 4); che, pertanto, non è nemmeno provata l'esistenza di una relazione stabile tra i due; che, in considerazione di quanto precede, non si giustifica l'applicazione degli art. 14 e 15 Regolamento Dublino II; che, per gli stessi motivi, il trasferimento dell'insorgente verso la Germania non lede l'art. 8 CEDU; che, visto quanto precede, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo e ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 del medesimo regolamento; che il ricorrente non ha contestato le condizioni di accoglienza presenti in Germania; che, pertanto, non esistono né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domande di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giacché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, è confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, anche la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza; che la misura supercautelare concessa in data 28 dicembre 2012 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La misura supercautelare pronunciata in data 28 dicembre 2012 è revocata.
3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: