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D-6602/2007

D-6602/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-05-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 10 e del 24 settembre 2007), d'essere origina-rio di Kinshasa, ma d'essersi trasferito a B._______ nel gennaio 2005 per lavorare presso la sede del gruppo politico-religioso C._______. Nel [...] del 2007, avrebbe partecipato a due manifestazioni di protesta, indette dal predetto gruppo, contro la decisione del presidente Kabila di vendere dei terreni D._______. In seguito agli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, sarebbero morte numerose persone, tra cui anche diversi poliziotti. Egli sarebbe riuscito a fuggire, ma, saputo d'essere ricercato il 20 aprile 2007 o nel maggio 2007 (secondo la versione), avrebbe deciso d'espatriare ([...]). B. Il 1° ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Repubblica democratica del Congo (RDC) siccome ammissibile, esigibile e possibile. C. Il 1° ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento in questione e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, e, in via sussidiaria, per il riconoscimento della qualità di rifugiato o la pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 3 ottobre 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria. L'insorgente è stato invitato a versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. E. L'11 ottobre 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il documento esibito dal ricorrente, ossia l'"attestation de perte de pièces d'identité", non costituisce un valido documento di viaggio o d'identità ai sensi di legge, considerato altresì che lo stesso "si presenta con le generalità cancellate e riscritte". Inoltre, l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento ammissibile, essendosi egli limitato a fornire, al riguardo, generiche e stereotipate scusanti. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal ricorrente. Quest'ultimo non è stato in grado di fornire indicazioni precise in merito alle date in cui si sarebbero svolte le manifestazioni (la prima il [...] febbraio o il [...] aprile [...], e la seconda il [...] aprile o il [...] marzo [...]) e al numero di persone decedute nell'assalto alla residenza del movimento politico-religioso cui avrebbe aderito (4 oppure più di 5). L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente fa valere d'avere esibito un documento valido, ossia "l'attestation de perte de pièces d'identité" provvista di una fotografia. Contesta altresì che le sue allegazioni siano contraddittorie. Avrebbe già spiegato nell'ambito delle audizioni esperite in procedura di prima istanza di non ricordare esattamente le date delle manifestazioni, ritenuto altresì che nel suo Paese non v'è l'esigenza di rammentarsi della datazione degli accadimenti. Sostiene d'essere ricercato in RDC a causa della sua partecipazione alle evocate manifestazioni e di rischiare d'essere ucciso. Il suo rimpatrio non sarebbe pertanto eseguibile.

E. 6 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 7 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 20 agosto 2007. In particolare, il documento esibito dall'insorgente, l'"attestation de perte de pièces d'identité", non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi secondo la citata prassi di questo tribunale (v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-953/2007 del 21 settembre 2007 consid. 3.1). Inoltre, il ricorrente non ha contestato l'esistenza sul documento delle manipolazioni indicate nella decisione impugnata, fermo restando che il documento sostitutivo in questione sarebbe stato emesso nel 2002 e non nell'imminenza dell'espatrio. Peraltro, è scarsamente plausibile che il ricorrente abbia potuto viaggiare regolarmente dalla RDC alla Svizzera senza dovere mai presentare dei documenti d'identità o di viaggio. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 8 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Le stesse sono manifestamente inconsistenti, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, la generica scusante fornita dall'insorgente per spiegare le divergenze sulle date delle richiamate manifestazioni non convince, fermo restando che nella misura in cui vengono fatti riferimenti temporali meno precisi rispetto ad una data, vi dev'essere perlomeno consonanza nelle dichiarazioni al riguardo e non, come nella fattispecie, dissonanza. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni determinanti rese dall'insorgente.

E. 9 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente verso la RDC possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Repubblica democratica del Congo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informa-zioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24). V'è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nella Repubblica democratica del Congo.

E. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.

E. 11 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 13 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 14 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato l'11 ottobre 2007, è computato con le spese processuali.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Corte IV D-6602/2007/cac {T 0/2} Sentenza del 5 maggio 2008 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang, cancelliera Marisa Murray. Parti A._______, Repubblica democratica del Congo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° ottobre 2007 / N . Fatti: A. Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 10 e del 24 settembre 2007), d'essere origina-rio di Kinshasa, ma d'essersi trasferito a B._______ nel gennaio 2005 per lavorare presso la sede del gruppo politico-religioso C._______. Nel [...] del 2007, avrebbe partecipato a due manifestazioni di protesta, indette dal predetto gruppo, contro la decisione del presidente Kabila di vendere dei terreni D._______. In seguito agli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, sarebbero morte numerose persone, tra cui anche diversi poliziotti. Egli sarebbe riuscito a fuggire, ma, saputo d'essere ricercato il 20 aprile 2007 o nel maggio 2007 (secondo la versione), avrebbe deciso d'espatriare ([...]). B. Il 1° ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Repubblica democratica del Congo (RDC) siccome ammissibile, esigibile e possibile. C. Il 1° ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento in questione e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, e, in via sussidiaria, per il riconoscimento della qualità di rifugiato o la pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 3 ottobre 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria. L'insorgente è stato invitato a versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. E. L'11 ottobre 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il documento esibito dal ricorrente, ossia l'"attestation de perte de pièces d'identité", non costituisce un valido documento di viaggio o d'identità ai sensi di legge, considerato altresì che lo stesso "si presenta con le generalità cancellate e riscritte". Inoltre, l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento ammissibile, essendosi egli limitato a fornire, al riguardo, generiche e stereotipate scusanti. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal ricorrente. Quest'ultimo non è stato in grado di fornire indicazioni precise in merito alle date in cui si sarebbero svolte le manifestazioni (la prima il [...] febbraio o il [...] aprile [...], e la seconda il [...] aprile o il [...] marzo [...]) e al numero di persone decedute nell'assalto alla residenza del movimento politico-religioso cui avrebbe aderito (4 oppure più di 5). L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere d'avere esibito un documento valido, ossia "l'attestation de perte de pièces d'identité" provvista di una fotografia. Contesta altresì che le sue allegazioni siano contraddittorie. Avrebbe già spiegato nell'ambito delle audizioni esperite in procedura di prima istanza di non ricordare esattamente le date delle manifestazioni, ritenuto altresì che nel suo Paese non v'è l'esigenza di rammentarsi della datazione degli accadimenti. Sostiene d'essere ricercato in RDC a causa della sua partecipazione alle evocate manifestazioni e di rischiare d'essere ucciso. Il suo rimpatrio non sarebbe pertanto eseguibile. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 20 agosto 2007. In particolare, il documento esibito dall'insorgente, l'"attestation de perte de pièces d'identité", non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi secondo la citata prassi di questo tribunale (v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-953/2007 del 21 settembre 2007 consid. 3.1). Inoltre, il ricorrente non ha contestato l'esistenza sul documento delle manipolazioni indicate nella decisione impugnata, fermo restando che il documento sostitutivo in questione sarebbe stato emesso nel 2002 e non nell'imminenza dell'espatrio. Peraltro, è scarsamente plausibile che il ricorrente abbia potuto viaggiare regolarmente dalla RDC alla Svizzera senza dovere mai presentare dei documenti d'identità o di viaggio. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Le stesse sono manifestamente inconsistenti, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, la generica scusante fornita dall'insorgente per spiegare le divergenze sulle date delle richiamate manifestazioni non convince, fermo restando che nella misura in cui vengono fatti riferimenti temporali meno precisi rispetto ad una data, vi dev'essere perlomeno consonanza nelle dichiarazioni al riguardo e non, come nella fattispecie, dissonanza. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni determinanti rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente verso la RDC possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Repubblica democratica del Congo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informa-zioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24). V'è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nella Repubblica democratica del Congo. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato l'11 ottobre 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato)

- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )

- E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: