opencaselaw.ch

D-655/2023

D-655/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, pari a CHF 750, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-655/2023 Sentenza del 9 febbraio 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Sahara Occidentale, CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 gennaio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: l'interessato, il ricorrente o l'insorgente) ha presentato in Svizzera il (...) novembre 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (...) novembre 2022, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Austria il (...) ottobre 2022, il verbale del colloquio Dublino del (...) novembre 2022 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-16/2), la richiesta di ripresa in carico del (...) novembre 2022 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità austriache (cfr. atto SEM n. 10/5), la mancata risposta alla richiesta di ripresa in carico e la relativa comunicazione da parte della SEM alle omologhe autorità di considerare l'Austria competente per la trattazione nazionale della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 29/1), la decisione della SEM del (...) gennaio 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 38/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31], con conseguente trasferimento dell'interessato verso l'Austria, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del (...) febbraio 2023 (data d'entrata: (...) febbraio 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato, come si dirà in appresso, e la decisione è pertanto motivata sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di non volere essere rinviato in Austria, poiché egli preferirebbe usufruire delle cure mediche svizzere e in quest'ultimo Stato vivrebbero dei suoi conoscenti, che l'autorità inferiore ha escluso che in Austria sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che inoltre non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; rispettivamente che non vi è motivo per l'applicazione degli artt. 16 par. 1 e 17 RD III, che nel ricorso l'insorgente rimprovera alla SEM di non avere tenuto in debita considerazione i suoi problemi medici; egli evidenzia inoltre che in Austria non avrebbe ottenuto alcun aiuto, alcuna cura medica e anzi sarebbe stato maltrattato dalle autorità di polizia, chiedendo pertanto l'applicazione dell'art. 17 RD III, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che l'Austria ha tacitamente accettato la propria competenza ai sensi dell'art. 25 par. 2 RD III, che, di conseguenza, la competenza dell'Austria è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Austria sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] C 364/1 del 18.12.2000) (cfr. tra le altre la sentenza del TAF E-549/2023 del 1° febbraio 2023); che la presunzione secondo cui l'Austria agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che l'Austria non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le autorità austriache allontanino l'insorgente in un Paese ove egli potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali, che per quanto concerne i presunti generici maltrattamenti subiti dalla polizia austriaca, il ricorrente solleva tale aspetto per la prima volta nell'ambito dell'impugnativa ricorsuale, senza averne fatto menzione durante il Colloquio Dublino; che in tale contesto, al contrario, l'interessato ha indicato di essersi rivolto alle forze di polizia alla ricerca di assistenza sanitaria, venendo in seguito trasportato in ospedale; che pertanto tali generiche doglianze risultano contradditorie, non comprovate e pertanto inverosimili, che siccome l'Austria è uno Stato di diritto, che dispone di organi di polizia e un sistema giudiziario funzionanti, l'interessato, in caso di abusi, potrà rivolgersi a dette autorità (cfr. tra le altre sentenza del TAF D-5895/2022 del 16 gennaio 2023), che neppure l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), concretizzato in diritto svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Austria del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; in particolare risulta che la SEM ha sufficientemente accertato lo stato valetudinario dell'insorgente e che da questo punto di vista non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/2, 19/2, 22/2, 26/2, 27/2, 32/2, 33/2, 40/3 e allegato al ricorso), che l'Austria è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d della legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, pari a CHF 750, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari Data di spedizione: