Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 16 settembre 2024
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Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte IV D-6421/2024
S e n t e n z a d e l 1 5 o t t o b r e 2 0 2 5 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (…), Siria, patrocinato da Elisabetta Luda, (…), ricorrente,
contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 16 settembre 2024 / N (…).
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Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino siriano di etnia araba e di fede cristiana origina- rio di B._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 6 di- cembre 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. […]-4/2). A.b Il 4 maggio 2022 la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 38/9). Egli ha in sostanza riferito che nel 2011 in Siria sarebbe iniziata la rivolta contro il regime, con proteste a B._______, successivamente sfociate in guerra. Egli, all’epoca minorenne, avrebbe vissuto in una condizione di insicurezza e paura. Il 20 agosto 2013 egli avrebbe ricevuto il libretto militare, venendo tuttavia congedato dal servizio per motivi di studio. Durante il percorso universita- rio, egli sarebbe stato costretto a corrispondere somme di denaro per su- perare gli esami. Nel 2014, il regime siriano avrebbe sconfitto gli oppositori a B._______, circostanza che avrebbe segnato l’inizio di numerosi attentati. Nell’aprile dello stesso anno un’autobomba sarebbe esplosa davanti al bar gestito dall’interessato, causando la morte di due amici e la distruzione del locale, che non sarebbe stato più riaperto. Nel suo quartiere si sarebbero verificati ulteriori crimini, quali rapimenti, omicidi e violenze carnali. In Siria si sa- rebbe instaurata una politica di terrore che avrebbe impedito ogni critica al regime. Egli avrebbe assistito a intimidazioni contro i cristiani e li avrebbe sostenuti distribuendo aiuti all’interno della chiesa. Egli non avrebbe voluto vivere in un Paese privo di sicurezza e non avrebbe inteso prestare servizio militare per non essere costretto a parte- cipare ad azioni armate contro altri cittadini siriani. I suoi fratelli, parimenti, si sarebbero sottratti alla leva recandosi rispettivamente in C._______ e in (…). Egli avrebbe quindi deciso di lasciare la Siria avvalendosi di un con- gedo militare e ottenendo un nullaosta per l’espatrio. Il (…) egli sarebbe espatriato legalmente verso il C._______, dove sarebbe rimasto fino al (…), prima di intraprendere il viaggio verso la Svizzera. A sostegno della propria domanda, il richiedente ha inoltre versato agli atti il passaporto siriano originale (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), il libretto militare originale (cfr. mdp SEM n. 2), le copie di alcuni
D-6421/2024 Pagina 3 documenti scolastici (cfr. mdp SEM n. 3) e la copia di una tessera con tim- bro della Repubblica del C._______ (cfr. mdp SEM n. 4). B. Con decisione del 16 settembre 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 54/1), la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato all’interes- sato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvi- soriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 53/9). C. Con ricorso del 9 ottobre 2024 (cfr. tracciamento dell’invio; data d’entrata: 11 ottobre 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), il ricorrente ha chiesto implicitamente l’annul- lamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo della suddetta decisione, come pure il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. Dal punto di vista procedurale, egli ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal ver- samento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
D-6421/2024 Pagina 4 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Oc- corre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4. Con decisione del 16 settembre 2024 il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento; il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo sono per contro stati negati. Conseguentemente e implicitamente, oggetto della controversia nel caso in esame è esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo in Svizzera, come pure della pronuncia dell’allontanamento. 5. 5.1 Nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto che le dichia- razioni del richiedente non soddisfano le condizioni richieste per il ricono- scimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi. In particolare, la renitenza addotta e le allegazioni relative alla difficile situazione securitaria del Paese non sarebbero determinanti ai sensi del diritto dell’asilo.
D-6421/2024 Pagina 5 5.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha contestato le allegazioni della SEM, dichiarando di avere un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, egli ha sollevato la propria condizione di re- nitente alla leva, la pericolosità della zona di provenienza e, infine, la fede cristiana. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7. 7.1 Nel marzo 2011, in Siria è scoppiato un conflitto a seguito di manife- stazioni critiche nei confronti del regime e della sempre più violenta repres- sione da parte delle forze di sicurezza statali, che ha infine portato allo scoppio di una guerra civile. La situazione dei diritti umani e quella politica, strettamente collegate a tale conflitto, si sono da allora mantenute estre- mamente difficili e volatili (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2; sentenza del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.3 e 5.7.2 [sentenza di riferi- mento]; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.3). L’8 dicembre 2024 ha avuto luogo la caduta del regime statale siriano sotto la presidenza di Bashar al-Assad, ponendo così fine al dominio della famiglia Assad durato oltre cin- quant’anni. Successivamente, sotto la guida di Ahmed al-Sharaa, leader di Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, Comitato per la liberazione del Levante), prin- cipale gruppo armato della coalizione responsabile del rovesciamento, si è costituito un governo di transizione. Il 13 marzo 2025 è stata adottata una cosiddetta "Dichiarazione costituzionale", destinata a costituire la base giu- ridica della fase politica transitoria. Tale dichiarazione e le modalità con- crete delle riforme statali restano controverse, in particolare da parte dei principali attori curdi siriani – tra cui i movimenti politici sostenitori dell’Am- ministrazione autonoma della Siria del Nord e dell’Est (Democratic Auto- nomous Administration of North and East Syria, DAANES) – che assumono
D-6421/2024 Pagina 6 una posizione di netta opposizione. L’evoluzione futura della situazione in Siria appare, allo stato attuale, incerta e concerne una vasta gamma di aspetti, quali il controllo territoriale, l’esercizio del monopolio statale della forza, la sicurezza generale, nonché la situazione economica e umanitaria (cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria: Country Focus, Country of Origin Information Report, marzo 2025, pag. 19 segg.; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes po- wer?, 25 aprile 2025; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, Algemeen am- btsbericht Syrië, maggio 2025, pag. 8 segg.). 7.2 Nell’esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la si- tuazione persecutoria esistente al momento dell’uscita dal Paese della per- sona richiedente l’asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tutta- via fare riferimento alla situazione di rischio al momento della decisione sull’asilo, qualora le condizioni nel Paese d’origine siano sostanzialmente cambiate in meglio o in peggio per il richiedente tra l’espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati). 7.3 Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale amministrativo federale de- cide nel merito oppure rinvia eccezionalmente la causa all’autorità inferiore impartendo istruzioni vincolanti. Una cassazione con rinvio all’autorità infe- riore è in particolare indicata quando devono essere accertati ulteriori fatti e occorre svolgere un’istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di econo- mia processuale; essa non vi è tuttavia obbligata (cfr. DTAF 2012/21 con- sid. 5). 7.4 Sebbene al momento attuale l’evoluzione futura della situazione gene- rale in Siria non sia prevedibile, si pone fin d’ora la questione delle conse- guenze che occorre trarre, nel caso concreto, dalla caduta del precedente regime statale. Occorre pertanto procedere non solo a una valutazione della situazione attuale in Siria alla luce degli avvenimenti successivi all’8 dicembre 2024, ma anche a una verifica dell’incidenza che tali mutamenti nel Paese d’origine possono avere sui motivi d’asilo addotti dal ricorrente. Una simile valutazione globale di un cambiamento fondamentale dei fatti non spetta all’autorità di ricorso, bensì deve essere svolta in sede di prima istanza dalla SEM. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione im- pugnata. L’autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all’accertamento relativo alla situazione generale e, dall’altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Inoltre, tale soluzione permette di preservare il dop- pio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto
D-6421/2024 Pagina 7 d’asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica e quindi ultima istanza giudiziaria. 8. Posto quanto sopra, il ricorso è accolto nella misura in cui l’interessato ha implicitamente chiesto l’annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità op- ponente affinché la stessa proceda a completare – se necessario – l’istrut- toria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. In particolare, la SEM è invitata a esaminare in maniera approfondita l’attuale condizione dei renitenti alla leva, nonché la situazione a cui sono esposti i cristiani in Siria. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento. 9. Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali e l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, diviene priva d’oggetto (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 10. 10.1 Ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). 10.2 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'in- dennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nel caso concreto, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha quindi diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF).
D-6421/2024 Pagina 8 10.3 Giusta l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per i rappresentanti pro- fessionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. Il Tribunale ritiene adeguato, in assenza di una nota dettagliata, il versamento di un’indennità per spese ripetibili di CHF 300.00 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). 11. Questa sentenza non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6421/2024 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione della SEM del 16 settembre 2024 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all’autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 300.00 a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
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