Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino etiope, è nato in Somalia e a due anni si è trasferito con la famiglia a B._______, in Etiopia. Nel febbraio del 2016 ha lasciato il Paese e il 9 giugno dello stesso anno è entrato in Svizzera, dove il giorno seguente ha depositato una domanda d'asilo dichiarandosi minorenne (cfr. atto A9). B. Le risultanze della perizia ossea, svolta il 22 giugno 2016 su mandato della SEM per determinare l'età del richiedente l'asilo, hanno stabilito che l'età probabile sarebbe stata di 19 o più anni (cfr. atto A7). C. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere stato oggetto di tentativi di aggressione e rapimento nel contesto di un conflitto tra clan. Il conflitto sarebbe partito da un litigio tra gli zii del richiedente l'asilo e degli esponenti di un altro clan, per poi estendersi a tutti i membri dei due clan e fare morti e feriti su entrambi i fronti. Rifugiatosi a C._______ presso la sorella, sarebbe stato minacciato di morte dal sindaco di B._______. Quest'ultimo avrebbe infatti voluto sapere dove la donna si sarebbe nascosta, dopo che avrebbe tentato di violentarla e la stessa sarebbe fuggita (cfr. atto A26, Q125 e 128). D. Il 24 agosto 2017 il richiedente l'asilo ha trasmesso alla SEM una tessera di studente originale. E. Con decisione del 2 ottobre 2018, notificata al richiedente il 4 ottobre 2018 (cfr. atto A38), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. F. In data 5 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 novembre 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM perché prenda una nuova decisione e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 2.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).
E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha preliminarmente rilevato che il ricorrente sarebbe stato maggiorenne al momento dell'audizione sulle generalità, perché non avrebbe reso verosimile la propria minore età. Le sue allegazioni sarebbero infatti state contraddittorie, in primo luogo perché sul foglio dei dati personali, durante l'audizione sulle generalità e durante quella del 9 agosto 2017 avrebbe fornito tre date di nascita diverse. In secondo luogo alla domanda sull'età in cui avrebbe iniziato la scuola, prima avrebbe risposto a 5 anni e poi a 4. In terzo luogo, avrebbe fornito tre età diverse in cui si inizia normalmente la scuola in Etiopia. Le sue allegazioni sarebbero inoltre state vaghe, perché avrebbe affermato di conoscere la propria data di nascita solo tramite i genitori. Egli avrebbe infine basato le sue allegazioni su un documento falsificato, perché la tessera di studente sarebbe stata manomessa. L'età iscritta sulla tessera al momento del rilascio (10 anni) sarebbe inoltre in contrasto con quanto affermato dal ricorrente durante la prima audizione, e cioè che l'avrebbe ottenuta a 12 anni. In ogni caso questo documento non avrebbe valore probatorio, non avendo lo scopo di documentare un'identità. La SEM ha inoltre considerato il ricorrente etiope, perché le sue allegazioni in merito alla cittadinanza sarebbero state ambigue, imprecise e contrastanti. In particolare nella prima audizione avrebbe dichiarato di essere cittadino somalo e non etiope, ma anche che i suoi genitori avrebbero diritto a documenti etiopi; dal che la SEM ha dedotto che anche il ricorrente ne avrebbe diritto. Nella seconda audizione egli dapprima non avrebbe risposto alla domanda se avesse la cittadinanza etiope, in seguito avrebbe lasciato intendere di averla o di averne diritto con la maggiore età. Nella terza audizione egli avrebbe infine affermato di intendere l'Etiopia come il suo Paese, che i suoi genitori avrebbero passaporti sia etiopi che somali e che non sarebbe certo di poter ottenere documenti somali. Nel merito la SEM ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente inverosimili, in primo luogo poiché contraddittorie. Infatti egli avrebbe inizialmente affermato che due suoi zii avrebbero ucciso un ragazzo e ne avrebbero feriti due, per poi dire che gli autori sarebbero stati suoi cugini e ci sarebbe stato un morto e un solo ferito. Per quanto riguarda i feriti, avrebbe inizialmente fornito due nomi per poi darne un terzo che non corrisponderebbe a nessuno dei primi due. Nell'audizione del 9 agosto 2017 avrebbe fatto valere quali motivi d'asilo dei tentativi di rapimento, che non avrebbe però più menzionato nelle audizioni successive. Avrebbe dichiarato di aver sporto denuncia personalmente, ma poi invece che sarebbe stata sua madre. Avrebbe inoltre affermato che sua sorella avrebbe subito un tentativo di violenza carnale il 3 gennaio 2016 da parte del sindaco di B._______ e che quindi si sarebbe nascosto da un amico, per poi affermare invece che sarebbe stato il sindaco di C._______, di non ricordare né l'anno né il mese e che si sarebbe nascosto dal cognato della sorella. Infine inizialmente avrebbe dichiarato che dal tentativo di violenza carnale all'espatrio sarebbe intercorso un mese, poi invece che sarebbero intercorsi 17 giorni. Nel secondo caso, essendo egli espatriato il 25 febbraio 2016, il tentativo di violenza carnale avrebbe avuto luogo in febbraio, e non in gennaio come dichiarato inizialmente. In secondo luogo le dichiarazioni del ricorrente sarebbero state prive di dettagli significativi. Egli non sarebbe infatti stato in grado di riferire l'anno in cui sarebbe iniziato il conflitto tra clan né in cui esso avrebbe cominciato a procurargli problemi, avrebbe saputo indicare solo il nome di un membro del clan rivale, non avrebbe ricordato il nome del sindaco che avrebbe tentato di violentare sua sorella né la data dell'evento e non avrebbe fornito alcun buon motivo per cui tale personalità si sarebbe presentata a casa di sua sorella.
E. 4.2 Nel ricorso, per quanto riguarda l'età il ricorrente rileva che, nonostante l'Italia lo abbia considerato come minorenne al tempo del rifiuto dell'8 agosto 2016 per quanto attiene alla presa in carico secondo la procedura Dublino, la SEM avrebbe proceduto, ad esempio, a un'audizione sui motivi d'asilo senza la garanzia procedurale rappresentata dalla presenza di una persona di fiducia. Questo modus operandi sarebbe palesemente in contrasto con le linee guida dello UNHCR riguardanti policy e procedure nell'operare con richiedenti asilo minori non accompagnati. In particolare non sarebbero stati rispettati i parametri secondo cui, se è necessaria la stima dell'età di un minore essa dovrebbe tenere conto anche della sua maturità psicologica, quando sono usate procedure scientifiche dovrebbero essere permessi margini di errore, e se l'età esatta è incerta al minore dovrebbe essere concesso il beneficio del dubbio. Inoltre l'incertezza dell'esame osseo sarebbe notevole, anche il Tribunale ne avrebbe riconosciuto la debole valenza probatoria e precedenza dovrebbe essere data all'aspetto del ricorrente e alle sue dichiarazioni. Infine, in realtà in gran parte dei rilievi la SEM non avrebbe tenuto conto del fatto che durante l'audizione sui motivi d'asilo del 9 agosto 2017 il ricorrente si sarebbe preoccupato, come emergerebbe dal verbale, che l'interprete traducesse con esattezza quanto riferito e che avrebbe risposto sempre con sincerità, rifiutandosi di addurre dettagli ove sconosciuti. Considerando la lunghezza delle audizioni e il fatto che, a domanda, il ricorrente avrebbe sempre risposto al funzionario inquirente al meglio delle proprie capacità, i rilievi della SEM apparrebbero ingiustificati, specie con riferimento a piccole incongruenze sulle date che il ricorrente non avrebbe mancato di spiegare. Nel merito, egli ritiene che la coerenza tra i due racconti di cui all'audizione del 9 agosto 2017 e all'audizione complementare del 12 settembre 2018 sarebbe rimarchevole e che i motivi alla base delle apparenti contraddizioni sollevate dalla SEM sarebbero stati spiegati puntualmente durante la terza audizione. Infine la famiglia del ricorrente verserebbe in gravi difficoltà economiche e avrebbe dovuto indebitarsi, al fine di permettergli di espatriare, nei confronti dei conoscenti che risiederebbero nel luogo dove vivrebbe sua madre. Ove egli fosse costretto a far ritorno in Etiopia, le conseguenze dell'impossibilità di far fronte a tale enorme debito potrebbero anche implicare il ricorso ad atti di violenza o di riduzione in schiavitù.
E. 5.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale, in quanto, se ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3 e riferimenti citati). La qualità di minore non accompagnato impone infatti alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30.
E. 5.2 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.4 e riferimenti citati). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 2.2), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.4 e riferimenti citati). Salvo casi particolari, qualora vi siano dubbi in proposito alla minore età del richiedente l'asilo, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.5 e riferimenti citati). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni in relazione al contesto personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo iter scolastico (cfr. ibidem). Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età ai sensi dell'art. 17 cpv. 3bis LAsi. Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati.
E. 5.3 Ora, nel caso di specie, l'insorgente non ha depositato agli atti alcun documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), il quale prescrive che in detta categoria di mezzi di prova rientrino i documenti ufficiali con fotografia rilasciati per comprovare l'identità del titolare. Egli ha prodotto tuttavia una tessera di studente originale emessa il 13 gennaio 2010, che attesterebbe un'età del ricorrente al momento del rilascio di 10 anni. Sennonché resta il fatto che essa non sia stata rilasciata per comprovare l'identità del titolare, ma piuttosto lo status di studente dello stesso. Inoltre, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, il documento citato è stato manipolato e l'età del ricorrente modificata da 12 a 10, il che collima con quanto da lui raccontato, e cioè che avrebbe ricevuto la tessera all'età di 12 anni (cfr. atto A9, 4.03). Del resto, le allegazioni dell'insorgente riguardo al suo curriculum personale lasciano a desiderare. A cominciare proprio dalla data di nascita, che si è limitato ad asserire di aver appreso dai genitori (cfr. atto A9, 1.06) e di cui ha dato tre versioni (cfr. atti A1, 5; A9, 1.06; A26, D113). Inoltre non è stato in misura d'indicare quanti anni avessero la madre, il fratello e due sorelle né quando avessero divorziato i genitori (cfr. atto A9, 3.01). Tali mancanze circa alcuni elementi importanti del suo vissuto non risultano spiegabili con l'asserzione, più volte ripetuta dall'insorgente, che la sua memoria sarebbe stata messa a dura prova dalle difficoltà da lui patite, che risulta una mera allegazione di parte (cfr. atto A9, 1.06 e 4.03). Anche nell'enunciazione del suo percorso scolastico il ricorrente non è stato lineare. Riguardo all'età in cui ha iniziato la scuola, ha dichiarato che aveva 5 anni, poi corretto in 4 (cfr. atto A9, 1.06). Riguardo all'età in cui s'inizia normalmente la scuola in Etiopia, ha fornito tre età diverse (cfr. atto A9, 1.06). Ha però anche dichiarato di aver ricevuto la tessera di studente a 12 anni, quando frequentava la sesta classe, e di aver frequentato 10 anni di scuola fino al 2014; dal che se ne deduce che ne aveva 16 al termine degli studi ed era maggiorenne al momento della prima audizione. Il racconto da parte dell'interessato del suo viaggio fino in Svizzera non corrisponde inoltre a quello di un adolescente di 16 anni, che avrebbe lasciato l'Etiopia 4 mesi prima. Pare in effetti difficilmente concepibile che il ricorrente sia stato così giovane in occasione del suo viaggio attraverso il Sudan, la Libia e l'Italia, durato circa 14 settimane. Viaggio che avrebbe compiuto da solo e sprovvisto di documenti d'identità autentici. Un tale comportamento denota, al contrario, una certa maturità di ragionamento e un'autonomia che vanno a favore della maggiore età dell'interessato. Il ricorrente si duole infine del fatto che l'esame osseo sia incerto e abbia una valenza probatoria debole. A ben guardare, però, la SEM nella decisione impugnata non si è avvalsa di quest'ultima risultanza. A ragione, perché gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo, pertanto il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'età minima superiore ai 18 anni d'età - in casu di 19 o più anni - non risulta decisivo nella fattispecie. In aggiunta a quanto sopra detto - comunque già ampiamente sufficiente -, si può in ogni caso rilevare che detti esiti vanno nella direzione della maggiore età del ricorrente e, pur non essendo da soli atti a contestare l'allegazione della minore età, evidenziano in specie una differenza significativa tra l'età ossea (cfr. atto A7) e quella dichiarata (16 anni, cfr. atto A9, 1.06).
E. 5.4 Come già esposto sopra, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, come è il caso di specie, è al richiedente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età. Non vi è spazio per una diversa valutazione del caso sulla base del beneficio del dubbio. In definitiva, vi è quindi da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 7.1 Nella fattispecie, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di essere espatriato in quanto oggetto di tentativi di aggressione e rapimento nel contesto di un conflitto tra clan.
E. 7.2 La descrizione di questo conflitto tra clan data dal ricorrente, però, diverge su punti essenziali. Egli ha infatti dapprima riferito che due suoi zii avrebbero ucciso un ragazzo e ne avrebbero feriti altri due (cfr. atto A26, Q125). In seguito, ha invece affermato che sarebbero stati dei suoi cugini a uccidere un ragazzo e a ferirne un altro (cfr. atto A32, D45). Quanto ai nomi dei feriti che conosceva personalmente, inizialmente ne ha fatti due (D._______ e E._______; cfr. atto A26, Q150). Poi uno solo (F._______; cfr. atto A32, D76), che non corrisponde a nessuno dei due fatti in precedenza. Il ricorrente ha inoltre inizialmente sostenuto di essere stato vittima di tre tentativi di rapimento (cfr. atto A26, Q166), ma in seguito ha descritto solo delle aggressioni (cfr. atto A32, D45). Ha anche dapprima detto di essersi recato personalmente in polizia (cfr. atto A26, Q157), per poi invece indicare che vi si sarebbe recata sua madre (cfr. atto A32, D74). Confrontato con queste contraddizioni, il ricorrente ha risposto di essersi confuso (cfr. atto A32, D108), di non ricordare da un'audizione all'altra ciò che aveva detto (cfr. atto A32, D109), che durante le aggressioni avrebbero potuto rapirlo (cfr. atto A32, D111) e che si sarebbe sbagliato (cfr. atto A32, D113). Le allegazioni del ricorrente sono inoltre prive di dettagli in punti essenziali, cosa che dà l'impressione che gli eventi non siano stati da lui effettivamente vissuti. Egli infatti non ha saputo ricordare l'anno né in cui è cominciato il conflitto tra i due clan (cfr. atto A32, D51), né in cui vi è stato coinvolto (cfr. atto A32, D54). Inoltre delle due o tre vittime del clan rivale ha riferito il nome - ma non il cognome - di una sola, nonostante fossero compagni di scuola (cfr. atto A32, D45 e 76).
E. 8.1 Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda sulla base del fatto ch'egli sarebbe stato minacciato di morte da un sindaco.
E. 8.2 Il racconto del ricorrente nel corso delle audizioni, però, differisce su più punti. Egli ha in effetti prima parlato del sindaco di B._______ (cfr. atto A26, Q128) e poi di quello di C._______ (cfr. atto A32, D86), giustificando la discrepanza con il fatto che la medesima persona è stata prima sindaco di una città e poi dell'altra (cfr. atto A32, D116). Inizialmente ha inoltre saputo indicare la data dell'episodio (cfr. atto A26, Q200) poi invece né il mese né l'anno (cfr. atto A32, D88), giustificandosi col molto tempo trascorso tra le due audizioni (cfr. atto A32, D119). Nella seconda audizione ha dichiarato che dall'episodio all'espatrio sarebbero trascorsi 17 giorni (cfr. atto A32, D99); essendo espatriato il 25 febbraio 2016, l'episodio avrebbe dovuto però aver luogo in febbraio. Infine, ha dapprima sostenuto che dopo l'episodio si sarebbe nascosto da un amico (cfr. atto A26, Q128), poi invece dal cognato di sua sorella (cfr. atto A32, D98). La narrazione del ricorrente appare inoltre insufficientemente circostanziata. Egli non è infatti stato in grado di riferire il nome del sindaco in questione (cfr. atto A32, D98). Non ha neanche saputo indicare un plausibile motivo per cui il sindaco avrebbe deciso di presentarsi proprio da sua sorella (cfr. atto A32, D90), né ha cercato di saperlo (cfr. atto A32, D91).
E. 9 Contraddittorie e insufficientemente motivate, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.
E. 10 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 12.2 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In Etiopia non vigerebbe infatti una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Il ricorrente sarebbe inoltre giovane e sano, avrebbe frequentato 10 anni di scuola e poi approfondito le proprie conoscenze in matematica, inglese e informatica, sarebbe stato in passato sostenuto finanziariamente dalla madre e dalla sorella, sarebbe in regolare contatto con il padre, due fratelli e altre due sorelle e in Etiopia vivrebbero altri parenti. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Afferma infatti che in Etiopia vi sarebbe un clima di violenza generalizzato, che a causa del panorama politico critico la sicurezza non sarebbe garantita, che le lotte etniche costituirebbero una piaga diffusa e che i membri del clan avversario al suo non esiterebbero a ucciderlo. La SEM dovrebbe inoltre verificare quale sarebbe la situazione familiare, sociale e professionale in Etiopia e la disponibilità del genitore a riaccogliere il ricorrente.
E. 12.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 10.4.3). In siffatte circostanze non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, non avendo il ricorrente reso verosimili i tentativi di aggressione e rapimento nel contesto di un conflitto tra clan né le minacce di morte da parte di un sindaco (cfr. supra consid. 9), non vi è motivo di supporre che sia esposto a seri pregiudizi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 12.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Secondo costante giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia è ritenuto, in generale, come ragionevolmente esigibile. Invero il paese precitato non è esposto a guerra, guerra civile o violenza generalizzata, per le quali si debba partire dal presupposto che la popolazione civile in generale sia esposta concretamente a pericolo (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3). Nella sua sentenza DTAF 2011/25 il Tribunale ha compiuto un esame generale della situazione circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia. Ha in particolare ritenuto che, per costruire un'esistenza sicura nel Paese, risultano necessarie sufficienti risorse finanziarie, buone competenze lavorative, così come una rete familiare e sociale intatta (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.4). Il Tribunale ha poi concluso che l'Etiopia, negli ultimi anni, ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.6). Anche se nel frattempo la situazione politica in Etiopia, in particolare dalla nomina del nuovo Primo Ministro nell'aprile 2018 - grazie in particolare ad una serie di riforme che hanno condotto il paese ad una più grande stabilità - e dalla dichiarazione di pace sottoscritta con l'Eritrea il 9 luglio 2018, si è modificata positivamente, occorrerà come in precedenza esaminare se, nel caso concreto, il richiedente asilo potrà contare nel suo paese d'origine su mezzi finanziari sufficienti, competenze professionali ed una rete sociale in applicazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/25 consid. 8.4, che gli permettano in particolare di sopperire alle sue necessità vitali (cfr. sentenza del Tribunale D-6630/2018 del 6 maggio 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.1-7.3 e 12.4 ed a titolo esemplificativo anche la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 8.2 e 10.5.1-10.5.2). Il ricorrente è giovane, ha frequentato la scuola per 10 anni e in seguito ha studiato matematica, inglese e informatica. Perlomeno inizialmente potrà, come già in passato, contare sul sostegno anche economico della madre e della sorella. È inoltre in regolare contatto con il padre, due fratelli e altre due sorelle. In Etiopia vivono anche numerosi altri parenti paterni. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 12.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 12.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è accolta.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6287/2018 Sentenza del 15 maggio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Gérald Bovier, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 ottobre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino etiope, è nato in Somalia e a due anni si è trasferito con la famiglia a B._______, in Etiopia. Nel febbraio del 2016 ha lasciato il Paese e il 9 giugno dello stesso anno è entrato in Svizzera, dove il giorno seguente ha depositato una domanda d'asilo dichiarandosi minorenne (cfr. atto A9). B. Le risultanze della perizia ossea, svolta il 22 giugno 2016 su mandato della SEM per determinare l'età del richiedente l'asilo, hanno stabilito che l'età probabile sarebbe stata di 19 o più anni (cfr. atto A7). C. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere stato oggetto di tentativi di aggressione e rapimento nel contesto di un conflitto tra clan. Il conflitto sarebbe partito da un litigio tra gli zii del richiedente l'asilo e degli esponenti di un altro clan, per poi estendersi a tutti i membri dei due clan e fare morti e feriti su entrambi i fronti. Rifugiatosi a C._______ presso la sorella, sarebbe stato minacciato di morte dal sindaco di B._______. Quest'ultimo avrebbe infatti voluto sapere dove la donna si sarebbe nascosta, dopo che avrebbe tentato di violentarla e la stessa sarebbe fuggita (cfr. atto A26, Q125 e 128). D. Il 24 agosto 2017 il richiedente l'asilo ha trasmesso alla SEM una tessera di studente originale. E. Con decisione del 2 ottobre 2018, notificata al richiedente il 4 ottobre 2018 (cfr. atto A38), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. F. In data 5 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 novembre 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM perché prenda una nuova decisione e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). 3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha preliminarmente rilevato che il ricorrente sarebbe stato maggiorenne al momento dell'audizione sulle generalità, perché non avrebbe reso verosimile la propria minore età. Le sue allegazioni sarebbero infatti state contraddittorie, in primo luogo perché sul foglio dei dati personali, durante l'audizione sulle generalità e durante quella del 9 agosto 2017 avrebbe fornito tre date di nascita diverse. In secondo luogo alla domanda sull'età in cui avrebbe iniziato la scuola, prima avrebbe risposto a 5 anni e poi a 4. In terzo luogo, avrebbe fornito tre età diverse in cui si inizia normalmente la scuola in Etiopia. Le sue allegazioni sarebbero inoltre state vaghe, perché avrebbe affermato di conoscere la propria data di nascita solo tramite i genitori. Egli avrebbe infine basato le sue allegazioni su un documento falsificato, perché la tessera di studente sarebbe stata manomessa. L'età iscritta sulla tessera al momento del rilascio (10 anni) sarebbe inoltre in contrasto con quanto affermato dal ricorrente durante la prima audizione, e cioè che l'avrebbe ottenuta a 12 anni. In ogni caso questo documento non avrebbe valore probatorio, non avendo lo scopo di documentare un'identità. La SEM ha inoltre considerato il ricorrente etiope, perché le sue allegazioni in merito alla cittadinanza sarebbero state ambigue, imprecise e contrastanti. In particolare nella prima audizione avrebbe dichiarato di essere cittadino somalo e non etiope, ma anche che i suoi genitori avrebbero diritto a documenti etiopi; dal che la SEM ha dedotto che anche il ricorrente ne avrebbe diritto. Nella seconda audizione egli dapprima non avrebbe risposto alla domanda se avesse la cittadinanza etiope, in seguito avrebbe lasciato intendere di averla o di averne diritto con la maggiore età. Nella terza audizione egli avrebbe infine affermato di intendere l'Etiopia come il suo Paese, che i suoi genitori avrebbero passaporti sia etiopi che somali e che non sarebbe certo di poter ottenere documenti somali. Nel merito la SEM ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente inverosimili, in primo luogo poiché contraddittorie. Infatti egli avrebbe inizialmente affermato che due suoi zii avrebbero ucciso un ragazzo e ne avrebbero feriti due, per poi dire che gli autori sarebbero stati suoi cugini e ci sarebbe stato un morto e un solo ferito. Per quanto riguarda i feriti, avrebbe inizialmente fornito due nomi per poi darne un terzo che non corrisponderebbe a nessuno dei primi due. Nell'audizione del 9 agosto 2017 avrebbe fatto valere quali motivi d'asilo dei tentativi di rapimento, che non avrebbe però più menzionato nelle audizioni successive. Avrebbe dichiarato di aver sporto denuncia personalmente, ma poi invece che sarebbe stata sua madre. Avrebbe inoltre affermato che sua sorella avrebbe subito un tentativo di violenza carnale il 3 gennaio 2016 da parte del sindaco di B._______ e che quindi si sarebbe nascosto da un amico, per poi affermare invece che sarebbe stato il sindaco di C._______, di non ricordare né l'anno né il mese e che si sarebbe nascosto dal cognato della sorella. Infine inizialmente avrebbe dichiarato che dal tentativo di violenza carnale all'espatrio sarebbe intercorso un mese, poi invece che sarebbero intercorsi 17 giorni. Nel secondo caso, essendo egli espatriato il 25 febbraio 2016, il tentativo di violenza carnale avrebbe avuto luogo in febbraio, e non in gennaio come dichiarato inizialmente. In secondo luogo le dichiarazioni del ricorrente sarebbero state prive di dettagli significativi. Egli non sarebbe infatti stato in grado di riferire l'anno in cui sarebbe iniziato il conflitto tra clan né in cui esso avrebbe cominciato a procurargli problemi, avrebbe saputo indicare solo il nome di un membro del clan rivale, non avrebbe ricordato il nome del sindaco che avrebbe tentato di violentare sua sorella né la data dell'evento e non avrebbe fornito alcun buon motivo per cui tale personalità si sarebbe presentata a casa di sua sorella. 4.2 Nel ricorso, per quanto riguarda l'età il ricorrente rileva che, nonostante l'Italia lo abbia considerato come minorenne al tempo del rifiuto dell'8 agosto 2016 per quanto attiene alla presa in carico secondo la procedura Dublino, la SEM avrebbe proceduto, ad esempio, a un'audizione sui motivi d'asilo senza la garanzia procedurale rappresentata dalla presenza di una persona di fiducia. Questo modus operandi sarebbe palesemente in contrasto con le linee guida dello UNHCR riguardanti policy e procedure nell'operare con richiedenti asilo minori non accompagnati. In particolare non sarebbero stati rispettati i parametri secondo cui, se è necessaria la stima dell'età di un minore essa dovrebbe tenere conto anche della sua maturità psicologica, quando sono usate procedure scientifiche dovrebbero essere permessi margini di errore, e se l'età esatta è incerta al minore dovrebbe essere concesso il beneficio del dubbio. Inoltre l'incertezza dell'esame osseo sarebbe notevole, anche il Tribunale ne avrebbe riconosciuto la debole valenza probatoria e precedenza dovrebbe essere data all'aspetto del ricorrente e alle sue dichiarazioni. Infine, in realtà in gran parte dei rilievi la SEM non avrebbe tenuto conto del fatto che durante l'audizione sui motivi d'asilo del 9 agosto 2017 il ricorrente si sarebbe preoccupato, come emergerebbe dal verbale, che l'interprete traducesse con esattezza quanto riferito e che avrebbe risposto sempre con sincerità, rifiutandosi di addurre dettagli ove sconosciuti. Considerando la lunghezza delle audizioni e il fatto che, a domanda, il ricorrente avrebbe sempre risposto al funzionario inquirente al meglio delle proprie capacità, i rilievi della SEM apparrebbero ingiustificati, specie con riferimento a piccole incongruenze sulle date che il ricorrente non avrebbe mancato di spiegare. Nel merito, egli ritiene che la coerenza tra i due racconti di cui all'audizione del 9 agosto 2017 e all'audizione complementare del 12 settembre 2018 sarebbe rimarchevole e che i motivi alla base delle apparenti contraddizioni sollevate dalla SEM sarebbero stati spiegati puntualmente durante la terza audizione. Infine la famiglia del ricorrente verserebbe in gravi difficoltà economiche e avrebbe dovuto indebitarsi, al fine di permettergli di espatriare, nei confronti dei conoscenti che risiederebbero nel luogo dove vivrebbe sua madre. Ove egli fosse costretto a far ritorno in Etiopia, le conseguenze dell'impossibilità di far fronte a tale enorme debito potrebbero anche implicare il ricorso ad atti di violenza o di riduzione in schiavitù. 5. 5.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale, in quanto, se ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3 e riferimenti citati). La qualità di minore non accompagnato impone infatti alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30. 5.2 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.4 e riferimenti citati). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 2.2), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.4 e riferimenti citati). Salvo casi particolari, qualora vi siano dubbi in proposito alla minore età del richiedente l'asilo, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.5 e riferimenti citati). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni in relazione al contesto personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo iter scolastico (cfr. ibidem). Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età ai sensi dell'art. 17 cpv. 3bis LAsi. Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati. 5.3 Ora, nel caso di specie, l'insorgente non ha depositato agli atti alcun documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), il quale prescrive che in detta categoria di mezzi di prova rientrino i documenti ufficiali con fotografia rilasciati per comprovare l'identità del titolare. Egli ha prodotto tuttavia una tessera di studente originale emessa il 13 gennaio 2010, che attesterebbe un'età del ricorrente al momento del rilascio di 10 anni. Sennonché resta il fatto che essa non sia stata rilasciata per comprovare l'identità del titolare, ma piuttosto lo status di studente dello stesso. Inoltre, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, il documento citato è stato manipolato e l'età del ricorrente modificata da 12 a 10, il che collima con quanto da lui raccontato, e cioè che avrebbe ricevuto la tessera all'età di 12 anni (cfr. atto A9, 4.03). Del resto, le allegazioni dell'insorgente riguardo al suo curriculum personale lasciano a desiderare. A cominciare proprio dalla data di nascita, che si è limitato ad asserire di aver appreso dai genitori (cfr. atto A9, 1.06) e di cui ha dato tre versioni (cfr. atti A1, 5; A9, 1.06; A26, D113). Inoltre non è stato in misura d'indicare quanti anni avessero la madre, il fratello e due sorelle né quando avessero divorziato i genitori (cfr. atto A9, 3.01). Tali mancanze circa alcuni elementi importanti del suo vissuto non risultano spiegabili con l'asserzione, più volte ripetuta dall'insorgente, che la sua memoria sarebbe stata messa a dura prova dalle difficoltà da lui patite, che risulta una mera allegazione di parte (cfr. atto A9, 1.06 e 4.03). Anche nell'enunciazione del suo percorso scolastico il ricorrente non è stato lineare. Riguardo all'età in cui ha iniziato la scuola, ha dichiarato che aveva 5 anni, poi corretto in 4 (cfr. atto A9, 1.06). Riguardo all'età in cui s'inizia normalmente la scuola in Etiopia, ha fornito tre età diverse (cfr. atto A9, 1.06). Ha però anche dichiarato di aver ricevuto la tessera di studente a 12 anni, quando frequentava la sesta classe, e di aver frequentato 10 anni di scuola fino al 2014; dal che se ne deduce che ne aveva 16 al termine degli studi ed era maggiorenne al momento della prima audizione. Il racconto da parte dell'interessato del suo viaggio fino in Svizzera non corrisponde inoltre a quello di un adolescente di 16 anni, che avrebbe lasciato l'Etiopia 4 mesi prima. Pare in effetti difficilmente concepibile che il ricorrente sia stato così giovane in occasione del suo viaggio attraverso il Sudan, la Libia e l'Italia, durato circa 14 settimane. Viaggio che avrebbe compiuto da solo e sprovvisto di documenti d'identità autentici. Un tale comportamento denota, al contrario, una certa maturità di ragionamento e un'autonomia che vanno a favore della maggiore età dell'interessato. Il ricorrente si duole infine del fatto che l'esame osseo sia incerto e abbia una valenza probatoria debole. A ben guardare, però, la SEM nella decisione impugnata non si è avvalsa di quest'ultima risultanza. A ragione, perché gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo, pertanto il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'età minima superiore ai 18 anni d'età - in casu di 19 o più anni - non risulta decisivo nella fattispecie. In aggiunta a quanto sopra detto - comunque già ampiamente sufficiente -, si può in ogni caso rilevare che detti esiti vanno nella direzione della maggiore età del ricorrente e, pur non essendo da soli atti a contestare l'allegazione della minore età, evidenziano in specie una differenza significativa tra l'età ossea (cfr. atto A7) e quella dichiarata (16 anni, cfr. atto A9, 1.06). 5.4 Come già esposto sopra, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, come è il caso di specie, è al richiedente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età. Non vi è spazio per una diversa valutazione del caso sulla base del beneficio del dubbio. In definitiva, vi è quindi da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Nella fattispecie, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di essere espatriato in quanto oggetto di tentativi di aggressione e rapimento nel contesto di un conflitto tra clan. 7.2 La descrizione di questo conflitto tra clan data dal ricorrente, però, diverge su punti essenziali. Egli ha infatti dapprima riferito che due suoi zii avrebbero ucciso un ragazzo e ne avrebbero feriti altri due (cfr. atto A26, Q125). In seguito, ha invece affermato che sarebbero stati dei suoi cugini a uccidere un ragazzo e a ferirne un altro (cfr. atto A32, D45). Quanto ai nomi dei feriti che conosceva personalmente, inizialmente ne ha fatti due (D._______ e E._______; cfr. atto A26, Q150). Poi uno solo (F._______; cfr. atto A32, D76), che non corrisponde a nessuno dei due fatti in precedenza. Il ricorrente ha inoltre inizialmente sostenuto di essere stato vittima di tre tentativi di rapimento (cfr. atto A26, Q166), ma in seguito ha descritto solo delle aggressioni (cfr. atto A32, D45). Ha anche dapprima detto di essersi recato personalmente in polizia (cfr. atto A26, Q157), per poi invece indicare che vi si sarebbe recata sua madre (cfr. atto A32, D74). Confrontato con queste contraddizioni, il ricorrente ha risposto di essersi confuso (cfr. atto A32, D108), di non ricordare da un'audizione all'altra ciò che aveva detto (cfr. atto A32, D109), che durante le aggressioni avrebbero potuto rapirlo (cfr. atto A32, D111) e che si sarebbe sbagliato (cfr. atto A32, D113). Le allegazioni del ricorrente sono inoltre prive di dettagli in punti essenziali, cosa che dà l'impressione che gli eventi non siano stati da lui effettivamente vissuti. Egli infatti non ha saputo ricordare l'anno né in cui è cominciato il conflitto tra i due clan (cfr. atto A32, D51), né in cui vi è stato coinvolto (cfr. atto A32, D54). Inoltre delle due o tre vittime del clan rivale ha riferito il nome - ma non il cognome - di una sola, nonostante fossero compagni di scuola (cfr. atto A32, D45 e 76). 8. 8.1 Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda sulla base del fatto ch'egli sarebbe stato minacciato di morte da un sindaco. 8.2 Il racconto del ricorrente nel corso delle audizioni, però, differisce su più punti. Egli ha in effetti prima parlato del sindaco di B._______ (cfr. atto A26, Q128) e poi di quello di C._______ (cfr. atto A32, D86), giustificando la discrepanza con il fatto che la medesima persona è stata prima sindaco di una città e poi dell'altra (cfr. atto A32, D116). Inizialmente ha inoltre saputo indicare la data dell'episodio (cfr. atto A26, Q200) poi invece né il mese né l'anno (cfr. atto A32, D88), giustificandosi col molto tempo trascorso tra le due audizioni (cfr. atto A32, D119). Nella seconda audizione ha dichiarato che dall'episodio all'espatrio sarebbero trascorsi 17 giorni (cfr. atto A32, D99); essendo espatriato il 25 febbraio 2016, l'episodio avrebbe dovuto però aver luogo in febbraio. Infine, ha dapprima sostenuto che dopo l'episodio si sarebbe nascosto da un amico (cfr. atto A26, Q128), poi invece dal cognato di sua sorella (cfr. atto A32, D98). La narrazione del ricorrente appare inoltre insufficientemente circostanziata. Egli non è infatti stato in grado di riferire il nome del sindaco in questione (cfr. atto A32, D98). Non ha neanche saputo indicare un plausibile motivo per cui il sindaco avrebbe deciso di presentarsi proprio da sua sorella (cfr. atto A32, D90), né ha cercato di saperlo (cfr. atto A32, D91). 9. Contraddittorie e insufficientemente motivate, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. 10. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 12. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 12.2 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In Etiopia non vigerebbe infatti una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Il ricorrente sarebbe inoltre giovane e sano, avrebbe frequentato 10 anni di scuola e poi approfondito le proprie conoscenze in matematica, inglese e informatica, sarebbe stato in passato sostenuto finanziariamente dalla madre e dalla sorella, sarebbe in regolare contatto con il padre, due fratelli e altre due sorelle e in Etiopia vivrebbero altri parenti. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Afferma infatti che in Etiopia vi sarebbe un clima di violenza generalizzato, che a causa del panorama politico critico la sicurezza non sarebbe garantita, che le lotte etniche costituirebbero una piaga diffusa e che i membri del clan avversario al suo non esiterebbero a ucciderlo. La SEM dovrebbe inoltre verificare quale sarebbe la situazione familiare, sociale e professionale in Etiopia e la disponibilità del genitore a riaccogliere il ricorrente. 12.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 10.4.3). In siffatte circostanze non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, non avendo il ricorrente reso verosimili i tentativi di aggressione e rapimento nel contesto di un conflitto tra clan né le minacce di morte da parte di un sindaco (cfr. supra consid. 9), non vi è motivo di supporre che sia esposto a seri pregiudizi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 12.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Secondo costante giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia è ritenuto, in generale, come ragionevolmente esigibile. Invero il paese precitato non è esposto a guerra, guerra civile o violenza generalizzata, per le quali si debba partire dal presupposto che la popolazione civile in generale sia esposta concretamente a pericolo (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3). Nella sua sentenza DTAF 2011/25 il Tribunale ha compiuto un esame generale della situazione circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia. Ha in particolare ritenuto che, per costruire un'esistenza sicura nel Paese, risultano necessarie sufficienti risorse finanziarie, buone competenze lavorative, così come una rete familiare e sociale intatta (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.4). Il Tribunale ha poi concluso che l'Etiopia, negli ultimi anni, ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.6). Anche se nel frattempo la situazione politica in Etiopia, in particolare dalla nomina del nuovo Primo Ministro nell'aprile 2018 - grazie in particolare ad una serie di riforme che hanno condotto il paese ad una più grande stabilità - e dalla dichiarazione di pace sottoscritta con l'Eritrea il 9 luglio 2018, si è modificata positivamente, occorrerà come in precedenza esaminare se, nel caso concreto, il richiedente asilo potrà contare nel suo paese d'origine su mezzi finanziari sufficienti, competenze professionali ed una rete sociale in applicazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/25 consid. 8.4, che gli permettano in particolare di sopperire alle sue necessità vitali (cfr. sentenza del Tribunale D-6630/2018 del 6 maggio 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.1-7.3 e 12.4 ed a titolo esemplificativo anche la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 8.2 e 10.5.1-10.5.2). Il ricorrente è giovane, ha frequentato la scuola per 10 anni e in seguito ha studiato matematica, inglese e informatica. Perlomeno inizialmente potrà, come già in passato, contare sul sostegno anche economico della madre e della sorella. È inoltre in regolare contatto con il padre, due fratelli e altre due sorelle. In Etiopia vivono anche numerosi altri parenti paterni. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 12.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è accolta.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: