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D-6257/2014

D-6257/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6257/2014 Sentenza del 10 novembre 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato (...), Italia, c/o Ufficio federale della migrazione, Centro di registrazione e procedura, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione dell'UFM del 22 ottobre 2014 / N (...). Visto la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data26 settembre 2014; i verbali d'audizione del 30 settembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 14 ottobre 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 22 ottobre 2014, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. Atto A15/1), con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecito, esigibile e possibile; il ricorso del 27 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la succitata decisione, con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione contestata, alla concessione dell'asilo e al riconoscimento della qualità di rifugiato; che, in subordine, ha postulato il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che il medesimo ha pure presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta a codesto Tribunale via telefax in data 28 ottobre 2014; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 4 novembre 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che detto termine è stato osservato; che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi); che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino italiano nato a B._______ e con ultimo domicilio a Milano; che i principali motivi della propria domanda d'asilo sarebbero da ricondurre a minacce ed episodi di malagiustizia subiti in seguito al litigio sorto con l'assessore delle politiche sociali del comune di Milano per l'ottenimento dell'aiuto socio-assistenziale domiciliare; che, in particolare, dopo che avrebbe pagato una tangente di 500 Euro, sarebbe stato contattato telefonicamente dal succitato assessore; che, tuttavia, tale telefonata si sarebbe conclusa con reciproci insulti; che, dopo tale discussione, avrebbe subito una campagna di persecuzione sociosanitaria e giudiziaria orchestrata dallo stesso assessore; che, segnatamente, nel giugno del 2013 avrebbe subito una perquisizione nella sua abitazione da parte della polizia; che, quest'ultima, oltre ad arrecare danni per migliaia di Euro, avrebbe manipolato abusivamente i rilevamenti della perquisizione; che, nel luglio del 2013, sarebbe stato disposto, ingiustamente, il suo ricovero coatto presso l'ala psichiatrica dell'ospedale C._______ di Milano; che l'insorgente ha pure riferito di essere stato oggetto di un'accusa per diffamazione promossa dall'assessore in ragione di contenuti pubblicati sul proprio profilo "facebook"; che tale accusa, ad oggi, non sarebbe sfociata in alcunché; che sarebbe tutt'ora pendente un procedimento penale nei suoi confronti per appropriazione indebita di oggetti smarriti; che, inoltre, sarebbero stati archiviati senza motivazione, due procedimenti penali promossi dal ricorrente nei confronti dei vigili che, nel 1996, lo avrebbero aggredito causandogli gravi lesioni; che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che il richiedente è cittadino italiano (cfr. verbale 1, pag. 6); che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: giugno 2014); che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che la definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che nella querelata decisione l'UFM ha osservato che il ricorrente si sarebbe spesso rivolto alle vie legali per difendere i propri interessi e che la giustizia italiana avrebbe preso seriamente le controversie giuridiche sollevate; che, infatti, da un lato numerosi procedimenti sarebbero tutt'ora in corso, a titolo d'esempio, quello relativo alla diatriba sorta con l'INAIL; che, dall'altro lato, altri procedimenti sarebbero stati archiviati dal giudice preposto, segnatamente quello relativo all'asserita aggressione che avrebbe subito dai vigili nel 1996; che, per quanto concerne gli asseriti episodi quali la perquisizione abusiva, il ricovero coatto, le minacce subite e il pagamento della tangente, l'insorgente stesso avrebbe evitato di sporgere formale denuncia alle autorità italiane; che, visto quanto precede, non vi sarebbero indizi di persecuzione; che, inoltre, il ricorrente non avrebbe confutato la supposizione secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento di stranieri provenienti da paesi membri dell'UE o dell'AELS sarebbe di norma ragionevolmente esigibile; che, infatti, egli avrebbe una buona formazione scolastica, una rete sociale sufficiente e in Italia beneficerebbe di cure e prestazioni sociali adeguate relative alle proprie condizioni psicofisiche; che nel ricorso l'insorgente sostiene di avere provato l'esistenza di gravi persecuzioni sulla base di numerose prove di valore penale e civile; che, a suo dire, l'UFM avrebbe dovuto perlomeno disporre ulteriori accertamenti; che egli correrebbe il rischio di subire in Italia un nuovo internamento forzato abusivo; che, inoltre, continuerebbe a ricevere minacce di morte in relazione alla diatriba sorta con l'assessore milanese; che egli si sarebbe ritrovato in condizioni esistenziali particolarmente insopportabili tali da mettere in pericolo la sua stessa vita oltre che, indirettamente, quella della moglie e del figlio; che, a titolo d'esempio, la moglie sarebbe stata costretta a licenziarsi per assisterlo in quanto lo Stato italiano lo avrebbe abbandonato; che l'archiviazione del summenzionato procedimento penale non attesterebbe la mancanza di volontà da parte della giustizia italiana nell'arrecargli danno come invece sostenuto dall'UFM; che, a mente del ricorrente, tale procedimento avrebbe avuto una durata eccessiva e contraria al diritto internazionale; che, d'altro canto, l'archiviazione dell'istanza dimostrerebbe l'indisponibilità delle autorità italiane a fornirgli protezione; che egli non avrebbe denunciato gli altri abusi in quanto, a suo dire, sarebbe stato inutile; che, oltretutto, avrebbe corso il rischio di subire ulteriori persecuzioni; che l'autorità inferiore non avrebbe adeguatamente esaminato la gravità delle persecuzioni socio-sanitarie di cui sarebbe vittima in Italia malgrado queste costituirebbero una parte essenziale della propria domanda d'asilo; che, in particolare, egli sarebbe vittima di un abbandono socio assistenziale e da false attestazioni mediche; che, inoltre, l'UFM avrebbe valutato in maniera errata la natura della causa in essere contro l'INAIL; che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, quest'ultimo non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in confuse affermazioni di parte e gli elementi oggettivi di prova non sono tali da attestare i fatti così come da interpretazione dell'insorgente; che, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, il ricorrente ha più volte avuto modo di interpellare le autorità giudiziarie italiane le quali hanno avviato formali procedimenti giudiziari; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, egli non ha provato l'esistenza di episodi di malagiustizia nei suoi confronti; che, in questo senso, si osserva che l'archiviazione di un procedimento penale da parte del magistrato preposto non costituisce una decisione arbitraria; che, d'altronde, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le prove agli atti non permettono di chiarire inequivocabilmente lo scontro avvenuto nel 1996 con i vigili; che, in antitesi con le tesi persecutorie dell'insorgente, si osserva che il medesimo ha riferito di essere stato completamente scagionato dalla giustizia italiana nel corso di un altro procedimento penale aperto nei suoi confronti da terzi (cfr. ricorso pag. 5); che, per quanto concerne le accuse di abbandono socio - assistenziale, si rileva da un lato che egli ha beneficiato, e beneficia tutt'ora, di cure gratuite e di prestazioni sociali in ragione della propria invalidità (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, D23, pag. 6); che, dall'altro lato, è tutt'ora pendente una causa intentata dal ricorrente contro l'INAIL volta all'ottenimento di ulteriori prestazioni; che, oltretutto, tale procedimento assume un ruolo fondamentale nel merito della domanda d'asilo in oggetto (cfr. ricorso par. 6, pag. 7); che, per quanto concerne gli ulteriori elementi persecutori adotti dall'insorgente, il Tribunale ritiene che quest'ultimo, se del caso, possa adire le autorità preposte del paese d'origine; che, d'altronde, l'affermazione secondo cui egli non ha più fiducia in tali autorità non può essere ritenuta un valido motivo, a maggior ragione ritenuto che egli ha tutt'ora aperto numerosi procedimenti civile e penali in patria; che, in aggiunta, si rileva che vi sono seri dubbi sulla fondatezza delle tesi persecutorie del ricorrente ad opera dell'assessore milanese; che, infatti, queste ultime appaiono confuse e poco sostanziate dagli elementi di prova prodotti dal ricorrente; che, d'altronde, lo stesso avvocato di fiducia dell'insorgente ha rifiutato di adire le vie legali per fare valere le tesi accusatorie di quest'ultimo (cfr. verbale 2, D11-12, pag. 3-4); che, pertanto, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni della ricorrente riguardo i suoi motivi non siano verosimili; che, di conseguenza, il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadina di uno Stato membro della Comunità europea (CE), sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo; che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 11.148 pag. 567 seg.); che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4); che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni; che spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10); che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati; che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato («real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate; che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi; che in Italia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi; che, infatti, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Italia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi; che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr in vigore del 1° febbraio 2014, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile; che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente; che, quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli ha un'ottima formazione professionale avendo conseguito un diploma presso la scuola alberghiera della Regione Lombardia, un diploma in ragioneria e una laurea triennale in giurisprudenza (cfr. verbale 1, pag. 4); che il ricorrente vanta numerose esperienze professionali in patria; che, inoltre, percepisce prestazioni sociali in ragione del suo stato psicofisico (cfr. verbale 2, D23, pag. 6); che in Italia dove, ha sempre vissuto, ha un'ampia rete sociale, ritenuto che vi vivono la moglie, il figlio, i genitori, e i fratelli (verbale 1, pag. 5 e 6); che, per quanto attiene ai problemi di salute del ricorrente, egli gode in patria di adeguate cure gratuite (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, D23, pag. 6); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu­zione la querelata decisione va confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: