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D-6182/2014

D-6182/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-16 · Italiano CH

Visto con validità territoriale limitata (VTL)

Sachverhalt

A. In data 25 luglio 2014 B._______ con la moglie C._______ e le figlie D._______, E._______ e F._______ - cittadini siriani - ha sollecitato il rilascio di un visto Schengen per motivi umanitari presso la rappresentanza svizzera a Istanbul (Turchia) per recarsi in Svizzera presso l'ospite, A._______, fratello di B._______. B. Con decisione del 7 agosto 2014 la rappresentanza svizzera a Istanbul ha respinto, mediante modulo standard Schengen, le richieste di rilascio del visto umanitario. C. In data 27 agosto 2014 A._______ ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale della migrazione (UFM ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) contro la summenzionata decisione della rappresentanza svizzera a Istanbul ed ha versato l'anticipo sulle spese richieste richiesto. Ha rilevato che contrariamente da quanto ritenuto dall'Ambasciata i richiedenti avrebbero giustificato lo scopo e le condizioni di soggiorno. Gli interessati vorrebbero venire in Svizzera unicamente per "riposarsi" per tre mesi dalla guerra e per dimenticare un po' la Siria. I costi per il loro soggiorno sarebbero poi coperti, avendo il ricorrente diversi amici e conoscenti che lo sosterrebbero. Le condizioni per il rilascio di un visto sarebbero pertanto riempite. Inoltre, qualora i richiedenti dopo lo scadere del visto dovessero essere ammessi provvisoriamente in Svizzera, le autorità potrebbero comunque esortarli a lasciare la Svizzera poiché l'ammissione provvisoria potrebbe essere revocata in qualunque momento. D. Con decisione del 25 settembre 2014, notificata all'ospite in Svizzera il 30 settembre 2014 (cfr. atto 5), l'UFM ha respinto l'opposizione del 27 agosto 2014 ed ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Tenuto conto dell'insieme degli elementi dell'incarto, della situazione personale dei richiedenti - senza mezzi finanziari e per la prima volta nello spazio Schengen - nonché della situazione socioeconomica prevalente nel loro Paese d'origine, la partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non sarebbe sufficientemente garantita. L'autorità inferiore non potrebbe infatti escludere che essi, una volta giunti nello spazio Schengen, desiderino restarvi nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori. Le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C non sarebbero pertanto adempiute. Inoltre, circa le condizioni relative al rilascio di un visto di validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari nel caso concreto non sarebbe stato dimostrato che la vita e l'integrità fisica degli interessati sarebbe direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel paese di origine o in quello di residenza. I richiedenti non si troverebbero in una situazione di rigore particolare che renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità. Le argomentazioni addotte non consentirebbero pertanto di autorizzare l'entrata degli interessati nemmeno sulla scorta di un VTL per motivi umanitari. E. In data 23 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 ottobre 2014), l'ospite in Svizzera A._______ è insorto contro la suddetta decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli rileva innanzitutto che lo scopo e le condizioni di soggiorno sarebbero verosimili, i richiedenti avrebbero infatti fornito tutti i documenti necessari. Non sarebbe poi chiaro perché dopo l'abrogazione delle Istruzioni del 4 settembre 2013 inerenti il rilascio agevolato di visti per visita a familiari siriani (di seguito: Istruzioni Siria, < http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20130904-weis-SYR-i.pdf >) verrebbero ancora fissati degli appuntamenti con le Ambasciate quando le autorità saprebbero che alla scadenza del visto un ritorno nel Paese d'origine non sarebbe possibile e dunque quasi tutte le richieste verrebbero respinte. L'ospite rileva inoltre che all'attraversamento della frontiera con la Turchia molti uomini verrebbero uccisi o torturati dalla polizia, i fondamentali diritti dell'uomo sarebbero violati. La guerra avrebbe poi obbligato gli interessati nonché molte altre famiglie a fuggire. La fuga sarebbe costata moltissimo denaro ed avrebbe costretto i richiedenti a vendere le loro proprietà e ora vivrebbero in Turchia in grande povertà e miseria. Gli interessati vorrebbero venire in Svizzera per "riposarsi" per tre mesi dalla guerra e per dimenticare un po' la Siria. I costi per il loro soggiorno sarebbero coperti e i richiedenti non avrebbero l'intenzione di restare in Svizzera a lungo termine. Un ritorno volontario in Patria dopo la fine della guerra sarebbe poi sicuro, i richiedenti avrebbero l'intenzione di tornare in Siria alla fine della guerra. I ricorrenti, dopo il rifiuto del rilascio del visto da parte della rappresentanza svizzera in Turchia e vista la complessità della loro situazione in Turchia a causa della loro entrata e soggiorno illegali e la conseguente impossibilità di ricevere assistenza medica, avrebbero rischiato il ritorno in Siria. Molti siriani rischierebbero il ritorno in Siria poiché a causa dei costi molto alti delle cure mediche e dell'assenza di permesso di soggiorno non riceverebbero assistenza medica in Turchia. I rifugiati siriani sarebbero inoltre sfruttati e maltrattati nei Paesi limitrofi alla Siria come la Turchia, il Libano, la Giordania o il Nord Iraq. I richiedenti non disporrebbero di mezzi finanziari sufficienti e sarebbero senza permesso di soggiorno in Turchia. Nelle grandi città della Turchia migliaia di bambini mendicherebbero sulle strade e non potrebbero andare a scuola. Le persone vivrebbero in povertà e miseria. A sostegno di tali allegazioni il ricorrente ha fornito l'indirizzo Internet di un documentario in cui verrebbe riportata la situazione dei siriani in Turchia. In più, i rifugiati siriani non sarebbero più i benvenuti in Turchia e con l'aumento dei numeri di rifugiati, ormai più di un milione, le risorse diminuirebbero. I cittadini siriani, malgrado abbiano potuto scappare dalla guerra civile, vivrebbero in grande povertà nei Paesi limitrofi alla Siria. I rifugiati necessiterebbero di cure mediche, acqua, vestiti e cibo. La situazione sarebbe insopportabile e molto complicata, senza permesso di soggiorno in Turchia non si verrebbe curati. Per di più, i rifugiati che si trovano all'esterno di campi profughi non sarebbero sostenuti in alcun modo. I campi profughi sarebbero sovraffollati e la Turchia richiederebbe l'aiuto di organizzazioni internazionali. I rifugiati siriani sarebbero sfruttati come manodopera a basso costo. Di conseguenza, una permanenza a lungo termine dei richiedenti in Turchia non sarebbe possibile poiché sarebbe legata a dei costi altissimi, i quali non potrebbero essere sostenuti da essi. Oltracciò, i richiedenti non sarebbero sostenuti finanziariamente dalle autorità turche e non sarebbero assicurati contro le malattie. Infine, l'ospite in Svizzera e ricorrente, con l'aiuto di garanti e della Croce Rossa Svizzera, è in grado di assumere i costi dei richiedenti e di ospitarli. Il ricorrente potrebbe inoltre assicurare l'uscita dalla Svizzera entro il termine stabilito. I richiedenti non avrebbero l'intenzione di rimanere per sempre in Svizzera, ma vorrebbero poi ritornare in Patria e anche qualora i richiedenti dopo lo scadere del visto dovessero essere ammessi provvisoriamente in Svizzera, le autorità potrebbero comunque esortarli a lasciare la Svizzera poiché l'ammissione provvisoria potrebbe essere revocata in qualunque momento. I suoi famigliari sarebbero traumatizzati e la situazione in Turchia non sarebbe stata facile per loro poiché non sarebbero sostenuti in alcun modo. Inoltre, sarebbero tornati in Siria poiché non avrebbero più potuto finanziare il loro soggiorno in Turchia e quand'anche la loro vita e integrità sarebbe in pericolo in Siria, riceverebbero perlomeno del cibo e delle cure mediche tradizionali. Hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Con decisione incidentale del 6 novembre 2014 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 e 5 PA) entro il 21 novembre 2014 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. G. In data 11 novembre 2014 il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese. H. Con ordinanza del 19 novembre 2014 il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. I. Con osservazioni del 3 dicembre 2014, trasmesse con ordinanza del 5 dicembre 2014 (notificata il 6 dicembre 2014 [cfr. tracciamento degli invii]) al ricorrente con possibilità di replica, l'UFM ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravamene

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM (art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione davanti all'UFM (cfr. scritto del 27 agosto 2014, atto 1), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo ricorso soddisfa i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto (art. 52 cpv. 1 PA). Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 con rinvii). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento delle condizioni per l'ottenimento del visto e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve essere di principio rilasciato al richiedente. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un grande margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale l'ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, tiene conto della giurisprudenza della CGUE evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 con rinvii).

E. 4 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204) rinvia al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.4.2006 pag. 1-32]) il cui art. 5 è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013 (GU L 182 del 29.6.2013). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, alle condizioni poste dall'art. 5 LStr (cfr. DTAF 2009/27, consid. 5.1 e 5.2). I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15.11. 2009, pag. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà del richiedente di lasciare gli Stati membri di Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). Segnatamente, egli deve offrire garanzia che lascerà lo spazio Schengen alla scadenza del visto richiesto (cfr. ibidem, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.4). Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 OEV, i cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 509/2014 [GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67]), sono soggetti all'obbligo del visto per entrare in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni. Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può rilasciare un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 5 par. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).

E. 5 L'UFM può dunque in determinati casi accordare un visto di validità territoriale limitata (di seguito: VTL; art. 11a lett. c OEV), derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti esposte qui sopra. Con la modifica urgente della legge sull'asilo, del 28 settembre 2012, il Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all'estero (art. 20 aLAsi, RU 1999 2262). L'abrogazione di tale disposizione ha reso necessario la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV, nel tenore in vigore dal 1° ottobre 2012, e conformemente alla normativa di Schengen, l'UFM può, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda d'asilo in Svizzera. Se non deposita tale domanda dovrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi. Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, di qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato. Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3923 e 3924; cifra 2 dell'Istruzione dell'UFM del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario], < https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-humanitaer-i.pdf >, che sostituisce l'Istruzione dell'UFM del 28 settembre 2012 [di seguito: Istruzione del 28 settembre 2012], < https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-humanitaer-alt-i.pdf >).

E. 6 Preliminarmente, il Tribunale rileva che, conformemente all'art. 4 cpv. 1 OEV, essendo la Siria contemplata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, gli invitati, quali cittadini siriani, soggiacciono all'obbligo del visto.

E. 6.1 In sede ricorsuale l'insorgente sostiene che i richiedenti adempiono le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C. Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, tenuto conto della situazione di guerra civile e violenza generalizzata in Siria, nonché della situazione personale dei richiedenti, senza mezzi finanziari e senza più un alloggio in Patria poiché hanno venduto tutto ciò che possedevano, così come la situazione di pericolo in cui dichiarano di trovarsi sia in Siria che in Turchia, la partenza dei ricorrenti alla scadenza del visto non può essere ritenuta nella fattispecie. Pertanto, un visto Schengen tipo C non può essere rilasciato in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute.

E. 6.2 Al Tribunale non resta dunque che analizzare se nella fattispecie i richiedenti adempiono le condizioni per il rilascio di un visto di validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV e della relativa Istruzione visto umanitario. Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dall'UFM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. DTF 137 V 1 consid. 5.2.3, 132 V 200 consid. 5.1.2; DTAF 2011/1 consid. 6.4; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430). In secondo luogo, va rilevato che, dall'atto ricorsuale non appare chiaro dove si trovino al momento i richiedenti. Le allegazioni ricorsuali sono invero contraddittorie, il ricorrente ha inizialmente affermato che i richiedenti hanno venduto tutto ciò che possedevano e sono espatriati in Turchia dove vivono in grande povertà e miseria (cfr. ricorso pag. 3). In un secondo tempo l'insorgente ha però indicato che gli invitati sono tornati in Siria in quanto la situazione in Turchia non era facile e non avevano più mezzi per finanziare il loro soggiorno (cfr. ricorso pagg. 3 e 6). Oltre a queste due contraddizioni va rilevato che tutte le censure ricorsuali sono basate unicamente sulla difficile situazione dei cittadini siriani in Turchia e non fanno alcuna menzione della situazione in Siria. Il Tribunale rileva che indipendentemente da dove si trovino al momento i richiedenti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel querelato provvedimento, le condizioni per il rilascio di un VTL per motivi umanitari non sono in ogni caso date nella fattispecie. Le allegazioni del ricorrente non hanno permesso di dedurre che i richiedenti si trovano in una situazione di particolare emergenza in cui la loro vita o la loro integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata da rendere necessario l'intervento delle autorità svizzere. Nell'ipotesi in cui - quand'anche non sono state fornite prove a sostegno di tale allegazione ricorsuale e la stessa appare notevolmente in contraddizione con le allegazioni concernenti la situazione dei rifugiati siriani in Turchia - i richiedenti siano effettivamente tornati in Siria dove si trovano al momento (cfr. ricorso pag. 3 e 6), essi non appaiono essere in pericolo più di quanto non lo siano altri cittadini residenti in Siria. Gli stessi non hanno infatti conseguito ad esporre fatti o comprovare una situazione di pericolo concreto che renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità. Avendo fatto ritorno in Siria, essi non sembrerebbero esservi pertanto minacciati. Di conseguenza, in assenza di ulteriori indizi, la difficile situazione in Siria, da sola, non è decisiva nella fattispecie. Qualora invece i richiedenti si trovino attualmente in Turchia, essendo già in uno Stato terzo si può, di principio, considerare che essi non siano più minacciati (cfr. cifra 2 Istruzione visto umanitario). Tuttavia, ciò non implica di per sé la rinuncia dell'analisi della sussistenza in uno Stato terzo di una situazione di particolare emergenza per i richiedenti. Per questa ragione, il Tribunale concentra la sua analisi sull'eventuale esistenza di una minaccia in Turchia per i richiedenti. A tal proposito, essi non hanno conseguito ad esporre fatti o comprovare una situazione di pericolo concreto. Essi hanno fatto unicamente riferimento in maniera generalizzata alla disagevole situazione dei rifugiati siriani in Turchia, indicando che in tale Paese gli stessi non disporrebbero di alcun permesso di soggiorno e vivrebbero in condizione di clandestinità. La situazione dei rifugiati siriani in Turchia a causa della guerra civile in corso in Siria è conosciuta dal Tribunale. Attualmente più di 1,5 milioni di rifugiati siriani si trovano in Turchia. Nonostante il governo turco abbia aperto diversi campi d'accoglienza al confine con la Siria, la maggior parte dei rifugiati siriani vive in condizione precaria nelle grandi città turche ed è causa di crescenti tensioni con la popolazione locale. Al di fuori di tali campi, l'approvvigionamento di beni di prima necessità è nettamente più complicato (cfr. D-2778/2014 consid. 3.6.3 con rinvio). Sebbene il Tribunale riconosca la precarietà e la difficoltà che tale situazione implica, dagli atti non appare nessun indizio che permetta di ritenere che la vita o l'integrità fisica dei richiedenti sia direttamente, seriamente e concretamente minacciata o che essi si trovino in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità. Pertanto, la summenzionata situazione precaria, da sola, non è nella fattispecie decisiva. Di conseguenza, come rettamente ritenuto dall'UFM, e in mancanza di elementi atti a ritenere il contrario, il Tribunale è tenuto a confermare il rifiuto del rilascio di un VTL per motivi umanitari.

E. 7 Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha rettamente negato agli interessati il rilascio di un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari.

E. 8 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato dal ricorrente l'11 novembre 2014. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato in data 11 novembre 2014.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM alla rappresentanza svizzera a Istanbul. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6182/2014 Sentenza del 16 aprile 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Siria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Visto per ragioni umanitarie (asilo) in favore di B._______ e famiglia; decisione dell'UFM del 25 settembre 2014 / (...)/(...)/(...)/(...)/(...). Fatti: A. In data 25 luglio 2014 B._______ con la moglie C._______ e le figlie D._______, E._______ e F._______ - cittadini siriani - ha sollecitato il rilascio di un visto Schengen per motivi umanitari presso la rappresentanza svizzera a Istanbul (Turchia) per recarsi in Svizzera presso l'ospite, A._______, fratello di B._______. B. Con decisione del 7 agosto 2014 la rappresentanza svizzera a Istanbul ha respinto, mediante modulo standard Schengen, le richieste di rilascio del visto umanitario. C. In data 27 agosto 2014 A._______ ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale della migrazione (UFM ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) contro la summenzionata decisione della rappresentanza svizzera a Istanbul ed ha versato l'anticipo sulle spese richieste richiesto. Ha rilevato che contrariamente da quanto ritenuto dall'Ambasciata i richiedenti avrebbero giustificato lo scopo e le condizioni di soggiorno. Gli interessati vorrebbero venire in Svizzera unicamente per "riposarsi" per tre mesi dalla guerra e per dimenticare un po' la Siria. I costi per il loro soggiorno sarebbero poi coperti, avendo il ricorrente diversi amici e conoscenti che lo sosterrebbero. Le condizioni per il rilascio di un visto sarebbero pertanto riempite. Inoltre, qualora i richiedenti dopo lo scadere del visto dovessero essere ammessi provvisoriamente in Svizzera, le autorità potrebbero comunque esortarli a lasciare la Svizzera poiché l'ammissione provvisoria potrebbe essere revocata in qualunque momento. D. Con decisione del 25 settembre 2014, notificata all'ospite in Svizzera il 30 settembre 2014 (cfr. atto 5), l'UFM ha respinto l'opposizione del 27 agosto 2014 ed ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Tenuto conto dell'insieme degli elementi dell'incarto, della situazione personale dei richiedenti - senza mezzi finanziari e per la prima volta nello spazio Schengen - nonché della situazione socioeconomica prevalente nel loro Paese d'origine, la partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non sarebbe sufficientemente garantita. L'autorità inferiore non potrebbe infatti escludere che essi, una volta giunti nello spazio Schengen, desiderino restarvi nella speranza di trovarvi condizioni di vita migliori. Le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C non sarebbero pertanto adempiute. Inoltre, circa le condizioni relative al rilascio di un visto di validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari nel caso concreto non sarebbe stato dimostrato che la vita e l'integrità fisica degli interessati sarebbe direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel paese di origine o in quello di residenza. I richiedenti non si troverebbero in una situazione di rigore particolare che renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità. Le argomentazioni addotte non consentirebbero pertanto di autorizzare l'entrata degli interessati nemmeno sulla scorta di un VTL per motivi umanitari. E. In data 23 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 ottobre 2014), l'ospite in Svizzera A._______ è insorto contro la suddetta decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli rileva innanzitutto che lo scopo e le condizioni di soggiorno sarebbero verosimili, i richiedenti avrebbero infatti fornito tutti i documenti necessari. Non sarebbe poi chiaro perché dopo l'abrogazione delle Istruzioni del 4 settembre 2013 inerenti il rilascio agevolato di visti per visita a familiari siriani (di seguito: Istruzioni Siria, ) verrebbero ancora fissati degli appuntamenti con le Ambasciate quando le autorità saprebbero che alla scadenza del visto un ritorno nel Paese d'origine non sarebbe possibile e dunque quasi tutte le richieste verrebbero respinte. L'ospite rileva inoltre che all'attraversamento della frontiera con la Turchia molti uomini verrebbero uccisi o torturati dalla polizia, i fondamentali diritti dell'uomo sarebbero violati. La guerra avrebbe poi obbligato gli interessati nonché molte altre famiglie a fuggire. La fuga sarebbe costata moltissimo denaro ed avrebbe costretto i richiedenti a vendere le loro proprietà e ora vivrebbero in Turchia in grande povertà e miseria. Gli interessati vorrebbero venire in Svizzera per "riposarsi" per tre mesi dalla guerra e per dimenticare un po' la Siria. I costi per il loro soggiorno sarebbero coperti e i richiedenti non avrebbero l'intenzione di restare in Svizzera a lungo termine. Un ritorno volontario in Patria dopo la fine della guerra sarebbe poi sicuro, i richiedenti avrebbero l'intenzione di tornare in Siria alla fine della guerra. I ricorrenti, dopo il rifiuto del rilascio del visto da parte della rappresentanza svizzera in Turchia e vista la complessità della loro situazione in Turchia a causa della loro entrata e soggiorno illegali e la conseguente impossibilità di ricevere assistenza medica, avrebbero rischiato il ritorno in Siria. Molti siriani rischierebbero il ritorno in Siria poiché a causa dei costi molto alti delle cure mediche e dell'assenza di permesso di soggiorno non riceverebbero assistenza medica in Turchia. I rifugiati siriani sarebbero inoltre sfruttati e maltrattati nei Paesi limitrofi alla Siria come la Turchia, il Libano, la Giordania o il Nord Iraq. I richiedenti non disporrebbero di mezzi finanziari sufficienti e sarebbero senza permesso di soggiorno in Turchia. Nelle grandi città della Turchia migliaia di bambini mendicherebbero sulle strade e non potrebbero andare a scuola. Le persone vivrebbero in povertà e miseria. A sostegno di tali allegazioni il ricorrente ha fornito l'indirizzo Internet di un documentario in cui verrebbe riportata la situazione dei siriani in Turchia. In più, i rifugiati siriani non sarebbero più i benvenuti in Turchia e con l'aumento dei numeri di rifugiati, ormai più di un milione, le risorse diminuirebbero. I cittadini siriani, malgrado abbiano potuto scappare dalla guerra civile, vivrebbero in grande povertà nei Paesi limitrofi alla Siria. I rifugiati necessiterebbero di cure mediche, acqua, vestiti e cibo. La situazione sarebbe insopportabile e molto complicata, senza permesso di soggiorno in Turchia non si verrebbe curati. Per di più, i rifugiati che si trovano all'esterno di campi profughi non sarebbero sostenuti in alcun modo. I campi profughi sarebbero sovraffollati e la Turchia richiederebbe l'aiuto di organizzazioni internazionali. I rifugiati siriani sarebbero sfruttati come manodopera a basso costo. Di conseguenza, una permanenza a lungo termine dei richiedenti in Turchia non sarebbe possibile poiché sarebbe legata a dei costi altissimi, i quali non potrebbero essere sostenuti da essi. Oltracciò, i richiedenti non sarebbero sostenuti finanziariamente dalle autorità turche e non sarebbero assicurati contro le malattie. Infine, l'ospite in Svizzera e ricorrente, con l'aiuto di garanti e della Croce Rossa Svizzera, è in grado di assumere i costi dei richiedenti e di ospitarli. Il ricorrente potrebbe inoltre assicurare l'uscita dalla Svizzera entro il termine stabilito. I richiedenti non avrebbero l'intenzione di rimanere per sempre in Svizzera, ma vorrebbero poi ritornare in Patria e anche qualora i richiedenti dopo lo scadere del visto dovessero essere ammessi provvisoriamente in Svizzera, le autorità potrebbero comunque esortarli a lasciare la Svizzera poiché l'ammissione provvisoria potrebbe essere revocata in qualunque momento. I suoi famigliari sarebbero traumatizzati e la situazione in Turchia non sarebbe stata facile per loro poiché non sarebbero sostenuti in alcun modo. Inoltre, sarebbero tornati in Siria poiché non avrebbero più potuto finanziare il loro soggiorno in Turchia e quand'anche la loro vita e integrità sarebbe in pericolo in Siria, riceverebbero perlomeno del cibo e delle cure mediche tradizionali. Hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Con decisione incidentale del 6 novembre 2014 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 e 5 PA) entro il 21 novembre 2014 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. G. In data 11 novembre 2014 il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese. H. Con ordinanza del 19 novembre 2014 il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. I. Con osservazioni del 3 dicembre 2014, trasmesse con ordinanza del 5 dicembre 2014 (notificata il 6 dicembre 2014 [cfr. tracciamento degli invii]) al ricorrente con possibilità di replica, l'UFM ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravamene considerando che in sede di ricorso non sarebbero state addotte argomentazioni che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento. I richiedenti non potrebbero invocare le agevolazioni previste dalle Istruzioni Siria e non adempirebbero i criteri né per il rilascio di un visto Schengen tipo C né per un visto di validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari. Il ricorrente non ha preso posizione entro il termine stabilito sulle osservazioni dell'UFM. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM (art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione davanti all'UFM (cfr. scritto del 27 agosto 2014, atto 1), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo ricorso soddisfa i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto (art. 52 cpv. 1 PA). Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 con rinvii). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento delle condizioni per l'ottenimento del visto e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve essere di principio rilasciato al richiedente. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un grande margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale l'ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, tiene conto della giurisprudenza della CGUE evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 con rinvii).

4. Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204) rinvia al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.4.2006 pag. 1-32]) il cui art. 5 è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013 (GU L 182 del 29.6.2013). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, alle condizioni poste dall'art. 5 LStr (cfr. DTAF 2009/27, consid. 5.1 e 5.2). I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15.11. 2009, pag. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà del richiedente di lasciare gli Stati membri di Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). Segnatamente, egli deve offrire garanzia che lascerà lo spazio Schengen alla scadenza del visto richiesto (cfr. ibidem, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.4). Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 OEV, i cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 509/2014 [GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67]), sono soggetti all'obbligo del visto per entrare in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni. Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può rilasciare un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 5 par. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).

5. L'UFM può dunque in determinati casi accordare un visto di validità territoriale limitata (di seguito: VTL; art. 11a lett. c OEV), derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti esposte qui sopra. Con la modifica urgente della legge sull'asilo, del 28 settembre 2012, il Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all'estero (art. 20 aLAsi, RU 1999 2262). L'abrogazione di tale disposizione ha reso necessario la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV, nel tenore in vigore dal 1° ottobre 2012, e conformemente alla normativa di Schengen, l'UFM può, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda d'asilo in Svizzera. Se non deposita tale domanda dovrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi. Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, di qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato. Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3923 e 3924; cifra 2 dell'Istruzione dell'UFM del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario], , che sostituisce l'Istruzione dell'UFM del 28 settembre 2012 [di seguito: Istruzione del 28 settembre 2012], ).

6. Preliminarmente, il Tribunale rileva che, conformemente all'art. 4 cpv. 1 OEV, essendo la Siria contemplata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, gli invitati, quali cittadini siriani, soggiacciono all'obbligo del visto. 6.1 In sede ricorsuale l'insorgente sostiene che i richiedenti adempiono le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C. Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, tenuto conto della situazione di guerra civile e violenza generalizzata in Siria, nonché della situazione personale dei richiedenti, senza mezzi finanziari e senza più un alloggio in Patria poiché hanno venduto tutto ciò che possedevano, così come la situazione di pericolo in cui dichiarano di trovarsi sia in Siria che in Turchia, la partenza dei ricorrenti alla scadenza del visto non può essere ritenuta nella fattispecie. Pertanto, un visto Schengen tipo C non può essere rilasciato in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. 6.2 Al Tribunale non resta dunque che analizzare se nella fattispecie i richiedenti adempiono le condizioni per il rilascio di un visto di validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV e della relativa Istruzione visto umanitario. Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dall'UFM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. DTF 137 V 1 consid. 5.2.3, 132 V 200 consid. 5.1.2; DTAF 2011/1 consid. 6.4; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430). In secondo luogo, va rilevato che, dall'atto ricorsuale non appare chiaro dove si trovino al momento i richiedenti. Le allegazioni ricorsuali sono invero contraddittorie, il ricorrente ha inizialmente affermato che i richiedenti hanno venduto tutto ciò che possedevano e sono espatriati in Turchia dove vivono in grande povertà e miseria (cfr. ricorso pag. 3). In un secondo tempo l'insorgente ha però indicato che gli invitati sono tornati in Siria in quanto la situazione in Turchia non era facile e non avevano più mezzi per finanziare il loro soggiorno (cfr. ricorso pagg. 3 e 6). Oltre a queste due contraddizioni va rilevato che tutte le censure ricorsuali sono basate unicamente sulla difficile situazione dei cittadini siriani in Turchia e non fanno alcuna menzione della situazione in Siria. Il Tribunale rileva che indipendentemente da dove si trovino al momento i richiedenti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel querelato provvedimento, le condizioni per il rilascio di un VTL per motivi umanitari non sono in ogni caso date nella fattispecie. Le allegazioni del ricorrente non hanno permesso di dedurre che i richiedenti si trovano in una situazione di particolare emergenza in cui la loro vita o la loro integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata da rendere necessario l'intervento delle autorità svizzere. Nell'ipotesi in cui - quand'anche non sono state fornite prove a sostegno di tale allegazione ricorsuale e la stessa appare notevolmente in contraddizione con le allegazioni concernenti la situazione dei rifugiati siriani in Turchia - i richiedenti siano effettivamente tornati in Siria dove si trovano al momento (cfr. ricorso pag. 3 e 6), essi non appaiono essere in pericolo più di quanto non lo siano altri cittadini residenti in Siria. Gli stessi non hanno infatti conseguito ad esporre fatti o comprovare una situazione di pericolo concreto che renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità. Avendo fatto ritorno in Siria, essi non sembrerebbero esservi pertanto minacciati. Di conseguenza, in assenza di ulteriori indizi, la difficile situazione in Siria, da sola, non è decisiva nella fattispecie. Qualora invece i richiedenti si trovino attualmente in Turchia, essendo già in uno Stato terzo si può, di principio, considerare che essi non siano più minacciati (cfr. cifra 2 Istruzione visto umanitario). Tuttavia, ciò non implica di per sé la rinuncia dell'analisi della sussistenza in uno Stato terzo di una situazione di particolare emergenza per i richiedenti. Per questa ragione, il Tribunale concentra la sua analisi sull'eventuale esistenza di una minaccia in Turchia per i richiedenti. A tal proposito, essi non hanno conseguito ad esporre fatti o comprovare una situazione di pericolo concreto. Essi hanno fatto unicamente riferimento in maniera generalizzata alla disagevole situazione dei rifugiati siriani in Turchia, indicando che in tale Paese gli stessi non disporrebbero di alcun permesso di soggiorno e vivrebbero in condizione di clandestinità. La situazione dei rifugiati siriani in Turchia a causa della guerra civile in corso in Siria è conosciuta dal Tribunale. Attualmente più di 1,5 milioni di rifugiati siriani si trovano in Turchia. Nonostante il governo turco abbia aperto diversi campi d'accoglienza al confine con la Siria, la maggior parte dei rifugiati siriani vive in condizione precaria nelle grandi città turche ed è causa di crescenti tensioni con la popolazione locale. Al di fuori di tali campi, l'approvvigionamento di beni di prima necessità è nettamente più complicato (cfr. D-2778/2014 consid. 3.6.3 con rinvio). Sebbene il Tribunale riconosca la precarietà e la difficoltà che tale situazione implica, dagli atti non appare nessun indizio che permetta di ritenere che la vita o l'integrità fisica dei richiedenti sia direttamente, seriamente e concretamente minacciata o che essi si trovino in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità. Pertanto, la summenzionata situazione precaria, da sola, non è nella fattispecie decisiva. Di conseguenza, come rettamente ritenuto dall'UFM, e in mancanza di elementi atti a ritenere il contrario, il Tribunale è tenuto a confermare il rifiuto del rilascio di un VTL per motivi umanitari.

7. Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha rettamente negato agli interessati il rilascio di un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari.

8. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato dal ricorrente l'11 novembre 2014. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato in data 11 novembre 2014.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM alla rappresentanza svizzera a Istanbul. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: