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D-6140/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-29 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 29 agosto 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte IV D-6140/2024

S e n t e n z a d e l 2 3 g e n n a i o 2 0 2 5 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l’approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (…), Angola, c/o (…), ricorrente,

contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 29 agosto 2024 / N (…).

D-6140/2024 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ri- corrente o insorgente) ha presentato in Svizzera in data 11 gennaio 2022 (data di registrazione della domanda), la procura conferita dall’interessato il 14 gennaio 2022 alla Protezione giu- ridica della Regione (…), il verbale del 19 gennaio 2022 del colloquio Dublino, la lettera dell’8 febbraio 2022 della rappresentante legale del richiedente, mediante la quale ha informato la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) del ritrovamento di B._______ (di seguito: B._______) e del figlio Thierry C._______ (di seguito: C._______) e chie- sto l’esame nazionale della domanda d’asilo dell’interessato, il verbale del 15 febbraio 2022 del complemento al colloquio Dublino del 19 gennaio 2022, lo scritto della SEM del 16 febbraio 2022, mediante il quale l’interessato è stato informato della conclusione della procedura Dublino e che la sua do- manda d’asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera, lo scritto del 3 marzo 2022 della rappresentante legale, mediante il quale sono state trasmesse quali mezzi di prova le copie di due avvisi di compa- rizione del (…) 2019 e del (…) 2021 e di un mandato di cattura del (…) 2021 emessi dal Dipartimento investigativo criminale di D._______, i verbali delle audizioni svolte con l’interessato il 10 maggio e il 7 giugno 2022, le decisioni del 9 giugno 2022 di assegnazione della domanda d’asilo alla procedura ampliata e di ripartizione dell’interessato al Cantone E._______, la dichiarazione del 9 giugno 2022 di rinuncia al mandato di rappresen- tanza da parte della Protezione giuridica della Regione (…), la procura conferita dall’interessato il 21 giugno 2022 al Consultorio giuri- dico SOS E._______,

D-6140/2024 Pagina 3 lo scritto della rappresentante legale del 31 gennaio 2024, mediante il quale ha in particolare informato la SEM della nascita, il (…), della figlia di B._______ e dell’interessato, la decisione della SEM del 29 agosto 2024, notificata il 30 agosto 2024, mediante la quale l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifu- giato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d’inammissibilità dell’esecuzione del medesimo, il ricorso del 27 settembre 2024 (data d'entrata: 30 settembre 2024), per il tramite del quale l’insorgente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annul- lamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo in Svizzera, con contestuale richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver- samento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, sussidiariamente ha chiesto la concessione del pagamento rateale dell’anticipo delle spese di giustizia, la decisione incidentale del 3 dicembre 2024, mediante la quale questo Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, respinto la richiesta di pagamento rateale e chiesto al ricorrente il versa- mento, entro il 18 dicembre 2024, di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il versamento del 9 dicembre 2024 del richiesto anticipo delle presumibili spese processuali,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,

D-6140/2024 Pagina 4 che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che pertanto occorre entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che innanzitutto, si constata che, essendo il ricorrente stato posto a bene- ficio dell’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento con decisione della SEM del 29 agosto 2024, l’oggetto del litigio in questa sede verte esclusivamente sul rifiuto della domanda d’asilo, il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la pronuncia dell’allon- tanamento, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

D-6140/2024 Pagina 5 che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimi- glianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che il richiedente, cittadino angolano e (…), al fine di motivare la sua do- manda d’asilo ha fatto valere di avere subito persecuzioni, torture e arresti a causa di una relazione sentimentale con B._______, sposata con un uomo potente e violento, che in particolare avrebbe conosciuto B._______ quando lavorava come (…) nella casa di tale potente uomo d’affari e membro dell’attuale partito politico al potere “(…)”; che avrebbe avuto un unico rapporto sessuale con B._______ mediante il quale sarebbe stato concepito un figlio, che B._______ l’avrebbe informato nel 2013 o nel 2014 della sua paternità (…) mesi dopo la nascita del figlio C._______; che a causa dei sospetti sulla paternità e dei maltrattamenti da parte del (primo) marito nei confronti di B._______ avrebbe fatto fuggire a fine 2014 B._______ e C._______ da dei loro parenti in Angola; che avrebbe perso i contatti con B._______ e C._______ per quattro o cinque anni, che B._______ l’avrebbe contattato perché era in difficoltà e voleva affidar- gli il figlio per poi suicidarsi; che nel 2019 avrebbe organizzato la fuga di B._______ e C._______ in Europa; che a causa della fuga di B._______ e del figlio sarebbe stato arrestato, torturato e interrogato numerose volte dalla polizia per ordine del (primo) marito di B._______ perché avrebbe voluto sapere dove si trovassero lei e il figlio,

D-6140/2024 Pagina 6 che non sempre però gli interrogatori avrebbero riguardato la questione di sapere dove fossero B._______ e il figlio ma sarebbero stati talvolta mera- mente intimidatori; che questi arresti si sarebbero svolti a volte negli uffici della polizia e altre volte nelle foreste o in luoghi abbandonati, che si sarebbe recato spontaneamente in polizia per denunciare e fare for- malizzare gli arresti e le torture subiti; che a causa di questi arresti con interrogatori, persecuzioni e torture avrebbe condotto una vita nascosta senza mai restare a lungo in un posto fisso, che si sarebbe recato regolarmente al lavoro e a casa della madre la quale avrebbe avuto in cura i suoi tre figli nati dal suo primo matrimonio; che per sfuggire alle descritte persecuzioni ha lasciato il Paese d’origine il 25 dicembre 2021, che l’interessato ha altresì indicato che se dovesse rientrare in Angola il (primo) marito di B._______ lo farebbe uccidere e la polizia non lo proteg- gerebbe, che con la decisione impugnata la SEM ha ritenuto che alcuni aspetti cen- trali del racconto della storia dell’interessato non sarebbero verosimili, che l’autorità inferiore ha constatato segnatamente che le dichiarazioni dell’interessato in riferimento all’età del figlio C._______, quali la nascita o l’età al momento della fuga o al momento dell’espatrio, e in riferimento ai problemi con l’autorità, quali le modalità degli arresti/dei prelevamenti, il numero degli stessi e i motivi, sarebbero contradditorie e non sufficiente- mente motivate, che ha ritenuto inoltre incompatibili con l’esperienza generale di vita o con la logica dell’agire le ulteriori allegazioni, quali il presentarsi spontanea- mente in polizia per “denunciare” gli arresti e le torture subiti nonostante fosse stata la polizia stessa a fermarlo e torturarlo, oppure l’asserita vita nascosta senza fissa dimora, ma che al contempo avrebbe fatto delle visite nel quartiere della madre e avrebbe continuato a lavorare presso il mede- simo datore di lavoro, rendendosi quindi facilmente reperibile dalle autorità, che in sede ricorsuale i motivi d’asilo fatti valere dall’insorgente sono i me- desimi racconti già esposti nella procedura di prima istanza, che sostanzialmente egli ha giustificato le contraddizioni del proprio rac- conto con il contesto complesso e caotico in cui si sarebbe trovato, nonché

D-6140/2024 Pagina 7 con il fatto che le persecuzioni e le torture che avrebbe subito gli avrebbero causato un trauma psicologico che avrebbe influenzato la sua percezione e la sua capacità di ricordare in maniera logica, lineare e dettagliata, che inoltre ha asserito che la polizia opererebbe in maniera arbitraria e che vi si sarebbe recato spontaneamente nella speranza di prevenire gli abusi e ottenere protezione dalle autorità superiori, che ha inoltre indicato che il lavoro non sarebbe stato sicuro e continuativo e che avrebbe sempre avuto la paura di essere arrestato, che infine, ha spiegato che si sarebbe recato dalla madre a causa della difficoltà di trovare altri luoghi sicuri e che non vi si sarebbe mai fermato a lungo, che egli ha quindi chiesto che sia tenuto conto del suo stato psicologico dovuto ai traumi subiti, nonché delle spiegazioni di cui al ricorso, nella va- lutazione della verosimiglianza delle sue dichiarazioni, che egli ha fatto infine valere che il suo racconto sarebbe pertanto verosi- mile, che la persecuzione subita sarebbe rilevante ai fini dell’art. 3 LAsi e che avrebbe un timore fondato di subire ulteriori violenze, arresti o addirit- tura di essere ucciso in caso di rientro, che nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l’argomentazione ricorsuale non possa essere seguita, che questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente è particolar- mente impreciso e vago, segnatamente non ha saputo indicare il giorno della nascita del figlio C._______ (cfr. atto SEM 35/9, D26 e D28) – nono- stante vivesse nella medesima casa in qualità di (…) (cfr. atto SEM 35/9, D29 e D30) – né l’età di C._______ in momenti determinanti e cruciali del suo racconto, quali ad esempio al momento della fuga dalla casa del (primo) marito di B._______ (cfr. atto SEM 33/15, D52 e D53 e atto SEM 35/9, D26), al momento della ripresa dei contatti con B._______ (cfr. atto SEM 33/15, D59) o al momento dell’espatrio di B._______ e del figlio dall’Angola (cfr. atto SEM 33/15, D40 e atto SEM 35/9, D26), che inoltre, in merito ai presunti problemi con l’autorità, il racconto si rivela contraddittorio e vago in quanto l’insorgente ha raccontato che avrebbe subito arresti, prelevamenti, torture e minacce dallo Stato (sotto forma di polizia e soldati) e ha dichiarato che gli stessi sarebbero sempre avvenuti in foreste o case abbandonate (cfr. atto SEM 33/15, D32 e atto SEM 35/9,

D-6140/2024 Pagina 8 D20, D21 e D24), ma in un secondo tempo, sempre durante la medesima audizione, ha raccontato di essere stato informato dal datore di lavoro che avrebbe dovuto presentarsi in polizia e che al riguardo avrebbe anche la relativa convocazione (cfr. atto SEM 33/15, D34), che inoltre, durante la seconda audizione ha ammesso (contraddicendosi) di essere stato interrogato anche negli uffici preposti agli interrogatori (cfr. atto SEM 35/9, D25), rimanendo tuttavia sempre nel vago in merito a tali menzionate circostanze, che, di fatto, la documentazione trasmessa il 3 marzo 2022 dalla rappre- sentante legale alla SEM (cfr. atto SEM 31/1), segnatamente le copie di due avvisi di comparizione del (…) 2019 e del (…) 2021 e di un mandato di cattura del (…) 2021 emessi dal Dipartimento investigativo criminale di D._______, smentisce – più che rafforzare – le allegazioni del ricorrente, che invero, il ricorrente ha sostenuto, da una parte, che sarebbe stato ar- restato e prelevato in maniera arbitraria e senza che vi fossero registrazioni o verbali al riguardo (cfr. atto SEM 33/15, D42 atto SEM 35/9, D20 e ricorso pag. 3 par. 5 e pag. 5 par. 5), ma d’altra parte, ha presentato la menzionata documentazione, e senza peraltro spiegare tale incongruenza, che, quanto al numero degli arresti/prelevamenti che avrebbe subito, l’in- sorgente si è mostrato contraddittorio, vago e impreciso in quanto nel primo verbale di audizione egli ha dichiarato di essere stato arrestato/prelevato “20-25 volte” (cfr. atto SEM 33/15, D38), mentre nella seconda audizione ha dichiarato un numero nettamente inferiore, ossia “più di dodici” volte (cfr. atto SEM 35/9, D20), che, in particolare in merito al primo prelevamento/arresto, il ricorrente ha dapprima dichiarato di essere stato torturato e arrestato presso una gen- darmeria per tre giorni (cfr. atto SEM 33/15, D28 pag. 7 del verbale) e in seguito, nel corso della medesima audizione, che all’occasione di quel primo prelevamento/arresto sarebbe stato portato in una casa abbando- nata e si sarebbe risvegliato in una foresta (cfr. atto SEM 33/15, D61 e D62), contraddicendo così le sue stesse affermazioni, che inoltre questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente risulta privo di riferimenti personali dando l’impressione che non abbia realmente vissuto gli episodi riferiti, segnatamente non ha mai fornito dettagli in merito alle torture che avrebbe subito, né alle ferite che avrebbe riportato (cfr. atto SEM 33/15, D61, D62 e D65),

D-6140/2024 Pagina 9 che inoltre, sempre in merito ai presunti problemi con le autorità causate dalla relazione extraconiugale con B._______, nella prima audizione il ri- corrente ha indicato di essere stato incaricato di trovare B._______ e suo figlio (cfr. atto SEM 33/15, D28 pag. 7 del verbale) e di essere stato inter- rogato su B._______ e il figlio un’unica volta (cfr. atto SEM 33/15, D45), mentre nella seconda audizione ha poi dichiarato (contraddicendosi) di es- sere stato sempre interrogato in merito a dove si trovasse B._______ con il figlio (cfr. atto SEM 35/9, D20), che, secondo l’esperienza generale di vita e la logica dell’agire, non è al- tresì verosimile che il ricorrente in seguito agli arresti ed ai prelevamenti in cui avrebbe subito torture da parte della polizia si sarebbe poi presentato di sua spontanea volontà presso gli uffici della stessa polizia al fine di regi- strare gli arresti e i prelevamenti subiti (cfr. atto SEM 35/9, D20), conto tenuto anche del fatto che l’insorgente ha asserito che la polizia agiva ed eseguiva gli ordini del (primo) marito di B._______ (cfr. atto SEM 33/15, D32 e D78) e fermo restando che il ricorrente non ha in ogni caso presen- tato alcun documento riguardante tali registrazioni nonostante l’asserito elevato numero di arresti/prelevamenti (“più di dodici” [cfr. atto SEM 35/9, D20] e “20-25 volte” [cfr. atto SEM 33/15, D38]), che altresì non appare logico il racconto secondo cui il ricorrente dovesse, da un lato, vivere continuamente nascosto (cfr. atto SEM 33/15, D43 e D45), ma dall’altro lato continuasse a lavorare presso il medesimo datore di lavoro – di cui tra l’altro la polizia era a conoscenza (cfr. atto SEM 33/15, D32, D33 e D34 e atto SEM 35/9, D41–D46) – e si presentasse nel quar- tiere in cui abita la madre e facesse dei viaggi all’estero (cfr. atto SEM 26/7, pagg. 5–6 e atto SEM 33/15, D43, D45, D48, D66–D69 e D76), rendendosi quindi facilmente reperibile dalla polizia, che pertanto il racconto del ricorrente non risulta verosimile, che, a titolo abbondanziale, si constata che a prescindere dalla loro vero- simiglianza i motivi fatti valere dal ricorrente non appaiono legati ad uno dei motivi esaustivi di cui all’art. 3 LAsi e di conseguenza rilevanti in materia d'asilo, che invero, l’asserita persecuzione è avvenuta, secondo le informazioni fornite dal ricorrente, a causa di una vendetta personale in seguito ad una relazione extraconiugale,

D-6140/2024 Pagina 10 che per di più, si può rilevare che il ricorrente avrebbe eventualmente po- tuto trovare protezione nella F._______ (G._______), dal momento che ha allegato di avere la doppia cittadinanza (F._______ [G._______] e Angola) e che tutti i presunti problemi sembrerebbero essere avvenuti in Angola (cfr. atto SEM 4/2, atto SEM 15/10, atto SEM 33/15, D17, e l’atto di ricorso del 27 settembre 2024 a pag. 1); che pertanto l’insorgente avrebbe potuto stabilirsi nella F._______ (G._______) per sottrarsi ai problemi descritti, che infine, per quanto concerne quanto fatto valere mediante il ricorso del 27 settembre 2024, segnatamente che durante le audizioni aveva uno stato psicologico alterato, questo Tribunale osserva che – oltre alla natura gene- rica di tali argomenti – non vi è alcun indizio concreto agli atti per cui il ricorrente in sede di audizione sui motivi di asilo si sarebbe trovato in uno stato mentale o fisico alterato, segnatamente questo Tribunale rileva che durante le audizioni del 10 maggio 2022 (atto SEM 33/15) e del 7 giugno 2022 (atto SEM 35/9) gli sono state concesse delle pause nei momenti in cui appariva commosso e la sua rappresentante legale non ha mai solleci- tato pause supplementari, che, peraltro, se è pur vero che alla visita medica del 25 gennaio 2022 l’insorgente ha chiesto di potere parlare con uno (…) (cfr. atto SEM 21/2), questo Tribunale osserva che alla visita medica del 1° febbraio 2022 posta al fine di controllare la terapia farmacologica per l’(…) il richiedente ha rife- rito un netto miglioramento asserendo di (…) e (…) e non ha richiesto l’in- contro con uno (…) (cfr. atto SEM 22/2); che inoltre quando, in sede del colloquio complementare del 15 febbraio 2022, l’insorgente ha indicato di avere smesso di assumere le medicine in quanto avrebbero smesso di fare effetto, né l’insorgente né la rappresentante legale hanno sollecitato una visita presso uno (…) (cfr. atto SEM 26/7), che pertanto questo Tribunale non ravvisa motivi per cui il ricorrente, al momento del deposito della domanda d’asilo e durante la relativa proce- dura d’accertamento sui motivi d’asilo, avrebbe dovuto essere in uno stato mentale o fisico alterato, che di conseguenza, le censure ricorsuali non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza, nonché alla pertinenza dei motivi di asilo fatti valere, che in conclusione, i motivi d’asilo addotti dall’interessato non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi né quelle di rile- vanza previste dall’art. 3 LAsi,

D-6140/2024 Pagina 11 che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che peraltro il ricorrente non ha contestato l’allontanamento nel proprio gra- vame del 27 settembre 2024, che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di me- desimo importo versato da quest’ultimo in data 9 dicembre 2024, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

D-6140/2024 Pagina 12 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 9 dicem- bre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

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