Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d’asilo, il richiedente, cittadino ira- niano di etnia persiana, ha riferito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di alcune problematiche con le quali egli sarebbe stato confrontato in patria, che innanzitutto, il richiedente ha narrato di aver impedito, con il suo tem- pestivo intervento, che alcuni individui usassero violenza contro una non meglio precisata ragazza; che in tutta risposta, tali malintenzionati – i quali
D-6097/2020 Pagina 4 si sarebbero poi rilevati essere degli agenti di polizia – lo avrebbero dap- prima malmenato, e successivamente avrebbero avviato un procedimento penale a suo carico; che nel corso di quest’ultimo, i funzionari avrebbero finanche domandato al giudice il suo dispiego nei combattimenti in Siria; che l’interessato ha quindi spiegato che questi avvenimenti l’avrebbero spinto ad un primo espatrio, avvenuto nel (…), aggiungendo che in tale occasione egli avrebbe aiutato due donne a lasciare l’Iran; che tuttavia, tale agire avrebbe attirato anche le ire dei loro famigliari i quali, ritenendosi di- sonorati, sarebbero ora intenzionati ad ucciderlo, che nel corso del (…), l’interessato avrebbe fatto ritorno in patria a seguito delle pressioni che i summenzionati individui avrebbero esercitato sulla madre del medesimo; che in Iran, oltre ad essere stato posto agli arresti durante alcuni mesi, il richiedente avrebbe finalizzato dinanzi ad un tribu- nale il proprio divorzio; che nondimeno, proprio le difficoltà relazionali con l’allora coniuge, l’avrebbero posto nel collimatore dei fratelli di quest’ultima, i quali avrebbero manifestato l’intenzione di ucciderlo; che in ultimo, A._______ ha spiegato di non aver ottemperato agli obblighi finanziari sta- biliti dalla sentenza di divorzio, ragion per cui un rientro in Iran lo espor- rebbe ad una pena detentiva, che nella decisione impugnata, la SEM ha innanzitutto considerato invero- simili le allegazioni dell’interessato; che in particolare, il narrato relativo al periodo compreso fra il ritorno in Iran e il secondo espatrio non sarebbe sufficientemente motivato siccome non menzionerebbe alcuni episodi chiave; che oltretutto, le allegazioni del richiedente sarebbero contradditto- rie su alcuni punti oltre che contrarie alla logica dell’agire; che proseguendo nella sua disamina, l’autorità inferiore ha osservato come parte dei motivi d’asilo invocati dal richiedente fossero irrilevanti ex art. 3 LAsi, che con il suo ricorso, l’insorgente avversa le valutazioni di cui al provvedi- mento impugnato; che dopo aver precisato come la verosimiglianza e la coerenza di quanto esposto andrebbe considerata da un punto di vista glo- bale tenendo conto complessivamente della situazione nella quale egli si sarebbe trovato nel Paese di provenienza, il ricorrente ha confutato punto per punto gli indicatori d’inverosimiglianza scandagliati dalla SEM; ch’egli ribadisce di paventare, per il caso in cui facesse ritorno in Iran, un’even- tuale incarcerazione, una suo dispiegamento a fianco del Corpo delle guar- die della rivoluzione islamica nell’ambito del conflitto siriano, e, più in ge- nerale, di temere per la propria incolumità,
D-6097/2020 Pagina 5 che da ultimo, l’insorgente eccepisce un accertamento inesatto ed incom- pleto da parte dell’autorità di prima istanza, nella misura in cui quest’ultima non avrebbe debitamente ponderato l’attività e le critiche da lui indirizzate al regime di Teheran, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, se- gnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
D-6097/2020 Pagina 6 di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che orbene, alla stregua di quanto evidenziato dall’autorità inferiore, nel caso in rassegna anche il Tribunale rileva come parte delle allegazioni dell’insorgente siano effettivamente inverosimili; che in proposito, il narrato concernente le traversie che avrebbero visto l’interessato opposto a dei funzionari statali non appare plausibile; che in tal senso, non è innanzitutto credibile che nel (…) egli abbia fatto ritorno in patria, pur essendo a conoscenza del grave rischio nel quale incorreva; che del resto, come giustamente evidenziato dalla SEM, nel corso del suo soggiorno in Iran egli non si è neppure recato dalla madre, malgrado le minacce rivolte a quest’ultima fossero a suo dire la ragione del suo rimpatrio; che appare altresì poco plausibile e finanche stereotipato l’appello che il magistrato adito dagli agenti gli avrebbe rivolto, esortandolo a fuggire così da sottrarsi al procedimento,
D-6097/2020 Pagina 7 che oltretutto, benché abbia riferito di essere stato oggetto di un procedimento penale, comparendo persino due volte dinanzi ad un giudice, il richiedente non ha versato agli atti alcuna documentazione giudiziaria suscettibile di comprovare la sua versione dei fatti, che su tale punto, le allegazioni del ricorrente appaiono dunque inverosimili, che ad ogni modo, indipendentemente dalla loro effettiva conformità con l’art. 7 Lasi, l’insieme dei motivi d’asilo invocati dall’interessato appaiono irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che in effetti, nessuna delle summenzionate motivazioni è riconducibile ad una volontà persecutoria per uno dei motivi esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche), che più precisamente, sia le vicissitudini ingenerate dall’aiuto fornito a due donne nell’espatriare dall’Iran, così come le tensioni createsi con i famigliari della ex-coniuge, sono da imputare a ragioni d’ordine personale e relazionale, che parimenti, è pacifico come l’insorgente sia finito vittima dei presunti atti pregiudizievoli perpetrati dai due funzionari statali per averne ostacolato i piani criminosi, piuttosto che per uno dei succitati motivi d’asilo, che non essendo ascrivibili ad una volontà persecutoria ex art. 3 LAsi, giova ancora evidenziare come un eventuale procedimento penale promosso a suo carico dalla ex-coniuge risulta irrilevante in specie; che per le stesse ragioni, i guai giudiziari cagionatigli dai due agenti non costituirebbero – laddove credibili – un “politmalus” ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1), che infine, è doveroso rilevare come la censura ricorsuale con la quale l’insorgente rimprovera alla SEM di non aver debitamente ponderato la po- tenziale rilevanza del messaggio di critica ch’egli avrebbe veicolato nei confronti del regime di Teheran per mezzo del blog “(…)”, appare del tutto pretestuosa; che malgrado un’approfondita audizione, il ricorrente si è ben guardato dall’addure tale evenienza ai suoi motivi d’asilo, né ha in alcun modo reso verosimile che le autorità iraniane lo abbiano posto nel collima- tore in ragione della sua attività d’opposizione al governo,
D-6097/2020 Pagina 8 che conseguentemente, oltre ad essere parzialmente inverosimili le alle- gazioni del richiedente sono anche irrilevanti ex art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nella misura in cui conclude all’ammissione provvisoria in Svizzera, l’insorgente avversa anche tale assunto, che cionondimeno, anche il Tribunale è dell’opinione che nel caso in ras- segna non vi siano elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso l’Iran, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che altresì, non vi sono indizi per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
D-6097/2020 Pagina 9 che d’altronde, il ricorrente non ha in alcun modo provato di essere stato condannato ad una pena detentiva e che rischi per questo di essere espo- sto a trattamenti contrari alle succitate disposizioni di diritto internazionale, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in primo luogo, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della po- polazione sull’integralità del territorio nazionale, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in tale Paese, ch’egli è cresciuto ed ha sempre vissuto in Iran (cfr. atto SEM A30/44, pag. 8-9, Q59-Q60), Paese nel quale risiedono peraltro dei famigliari, fra cui la madre, con la quale egli è in contatto (cfr. atto SEM A30/44, pag. 27, Q173); che oltretutto, nel Paese di provenienza l’interessato ha edificato una buona esperienza lavorativa; che v’è quindi modo di attendersi ch’egli sarà in grado di reintegrarsi facilmente nel contesto socio-economico ira- niano, ch’egli non ha inoltre preteso nel corso del procedimento di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3); ch’egli ha infatti riferito di soffrire di ipertensione, di diabete, di tachicardia e di un disturbo al ciclo dell’urea (cfr. atto SEM A30/44, pag. 24, Q151 e Q155); che quandanche effettiva- mente attestate da una documentazione medica – ad oggi non acquisita agli atti – non v’è modo di ritenere che le patologie in parola raggiungano una gravità tale da giustificare la sua ammissione in Svizzera; che d’al- tronde, va rammentato come l’Iran disponga di infrastrutture mediche suf- ficienti (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-119/2020 del 28 aprile 2021 consid. 11.6, con riferimenti ivi menzionati), che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è quindi ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),
D-6097/2020 Pagina 10 che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell’impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6097/2020 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6097/2020 Sentenza del 4 agosto 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato l'(...), Iran, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 30 ottobre 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 3 gennaio 2019, il verbale concernente il rilevamento dei dati personali, confezionato il 7 febbraio 2019 (cfr. atto SEM A9/15), i verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo, tenutasi in due sedute, il 5 agosto 2020 e il 16 settembre 2020 (cfr. SEM A30/44), i mezzi di prova prodotti nel corso del procedimento di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 30 ottobre 2020, notificata il 2 novembre 2020 (cfr. atto SEM A34/1), per mezzo della quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e ho pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 30 novembre 2020, recte 2 dicembre 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2020), con il quale il ricorrente è insorto contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della decisione avversata e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, secondo il senso, alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente, l'insorgente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente, cittadino iraniano di etnia persiana, ha riferito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di alcune problematiche con le quali egli sarebbe stato confrontato in patria, che innanzitutto, il richiedente ha narrato di aver impedito, con il suo tempestivo intervento, che alcuni individui usassero violenza contro una non meglio precisata ragazza; che in tutta risposta, tali malintenzionati - i quali si sarebbero poi rilevati essere degli agenti di polizia - lo avrebbero dapprima malmenato, e successivamente avrebbero avviato un procedimento penale a suo carico; che nel corso di quest'ultimo, i funzionari avrebbero finanche domandato al giudice il suo dispiego nei combattimenti in Siria; che l'interessato ha quindi spiegato che questi avvenimenti l'avrebbero spinto ad un primo espatrio, avvenuto nel (...), aggiungendo che in tale occasione egli avrebbe aiutato due donne a lasciare l'Iran; che tuttavia, tale agire avrebbe attirato anche le ire dei loro famigliari i quali, ritenendosi disonorati, sarebbero ora intenzionati ad ucciderlo, che nel corso del (...), l'interessato avrebbe fatto ritorno in patria a seguito delle pressioni che i summenzionati individui avrebbero esercitato sulla madre del medesimo; che in Iran, oltre ad essere stato posto agli arresti durante alcuni mesi, il richiedente avrebbe finalizzato dinanzi ad un tribunale il proprio divorzio; che nondimeno, proprio le difficoltà relazionali con l'allora coniuge, l'avrebbero posto nel collimatore dei fratelli di quest'ultima, i quali avrebbero manifestato l'intenzione di ucciderlo; che in ultimo, A._______ ha spiegato di non aver ottemperato agli obblighi finanziari stabiliti dalla sentenza di divorzio, ragion per cui un rientro in Iran lo esporrebbe ad una pena detentiva, che nella decisione impugnata, la SEM ha innanzitutto considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato; che in particolare, il narrato relativo al periodo compreso fra il ritorno in Iran e il secondo espatrio non sarebbe sufficientemente motivato siccome non menzionerebbe alcuni episodi chiave; che oltretutto, le allegazioni del richiedente sarebbero contraddittorie su alcuni punti oltre che contrarie alla logica dell'agire; che proseguendo nella sua disamina, l'autorità inferiore ha osservato come parte dei motivi d'asilo invocati dal richiedente fossero irrilevanti ex art. 3 LAsi, che con il suo ricorso, l'insorgente avversa le valutazioni di cui al provvedimento impugnato; che dopo aver precisato come la verosimiglianza e la coerenza di quanto esposto andrebbe considerata da un punto di vista globale tenendo conto complessivamente della situazione nella quale egli si sarebbe trovato nel Paese di provenienza, il ricorrente ha confutato punto per punto gli indicatori d'inverosimiglianza scandagliati dalla SEM; ch'egli ribadisce di paventare, per il caso in cui facesse ritorno in Iran, un'eventuale incarcerazione, una suo dispiegamento a fianco del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica nell'ambito del conflitto siriano, e, più in generale, di temere per la propria incolumità, che da ultimo, l'insorgente eccepisce un accertamento inesatto ed incompleto da parte dell'autorità di prima istanza, nella misura in cui quest'ultima non avrebbe debitamente ponderato l'attività e le critiche da lui indirizzate al regime di Teheran, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che orbene, alla stregua di quanto evidenziato dall'autorità inferiore, nel caso in rassegna anche il Tribunale rileva come parte delle allegazioni dell'insorgente siano effettivamente inverosimili; che in proposito, il narrato concernente le traversie che avrebbero visto l'interessato opposto a dei funzionari statali non appare plausibile; che in tal senso, non è innanzitutto credibile che nel (...) egli abbia fatto ritorno in patria, pur essendo a conoscenza del grave rischio nel quale incorreva; che del resto, come giustamente evidenziato dalla SEM, nel corso del suo soggiorno in Iran egli non si è neppure recato dalla madre, malgrado le minacce rivolte a quest'ultima fossero a suo dire la ragione del suo rimpatrio; che appare altresì poco plausibile e finanche stereotipato l'appello che il magistrato adito dagli agenti gli avrebbe rivolto, esortandolo a fuggire così da sottrarsi al procedimento, che oltretutto, benché abbia riferito di essere stato oggetto di un procedimento penale, comparendo persino due volte dinanzi ad un giudice, il richiedente non ha versato agli atti alcuna documentazione giudiziaria suscettibile di comprovare la sua versione dei fatti, che su tale punto, le allegazioni del ricorrente appaiono dunque inverosimili, che ad ogni modo, indipendentemente dalla loro effettiva conformità con l'art. 7 Lasi, l'insieme dei motivi d'asilo invocati dall'interessato appaiono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in effetti, nessuna delle summenzionate motivazioni è riconducibile ad una volontà persecutoria per uno dei motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche), che più precisamente, sia le vicissitudini ingenerate dall'aiuto fornito a due donne nell'espatriare dall'Iran, così come le tensioni createsi con i famigliari della ex-coniuge, sono da imputare a ragioni d'ordine personale e relazionale, che parimenti, è pacifico come l'insorgente sia finito vittima dei presunti atti pregiudizievoli perpetrati dai due funzionari statali per averne ostacolato i piani criminosi, piuttosto che per uno dei succitati motivi d'asilo, che non essendo ascrivibili ad una volontà persecutoria ex art. 3 LAsi, giova ancora evidenziare come un eventuale procedimento penale promosso a suo carico dalla ex-coniuge risulta irrilevante in specie; che per le stesse ragioni, i guai giudiziari cagionatigli dai due agenti non costituirebbero - laddove credibili - un "politmalus" ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1), che infine, è doveroso rilevare come la censura ricorsuale con la quale l'insorgente rimprovera alla SEM di non aver debitamente ponderato la potenziale rilevanza del messaggio di critica ch'egli avrebbe veicolato nei confronti del regime di Teheran per mezzo del blog "(...)", appare del tutto pretestuosa; che malgrado un'approfondita audizione, il ricorrente si è ben guardato dall'addure tale evenienza ai suoi motivi d'asilo, né ha in alcun modo reso verosimile che le autorità iraniane lo abbiano posto nel collimatore in ragione della sua attività d'opposizione al governo, che conseguentemente, oltre ad essere parzialmente inverosimili le allegazioni del richiedente sono anche irrilevanti ex art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nella misura in cui conclude all'ammissione provvisoria in Svizzera, l'insorgente avversa anche tale assunto, che cionondimeno, anche il Tribunale è dell'opinione che nel caso in rassegna non vi siano elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Iran, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che altresì, non vi sono indizi per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che d'altronde, il ricorrente non ha in alcun modo provato di essere stato condannato ad una pena detentiva e che rischi per questo di essere esposto a trattamenti contrari alle succitate disposizioni di diritto internazionale, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in primo luogo, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in tale Paese, ch'egli è cresciuto ed ha sempre vissuto in Iran (cfr. atto SEM A30/44, pag. 8-9, Q59-Q60), Paese nel quale risiedono peraltro dei famigliari, fra cui la madre, con la quale egli è in contatto (cfr. atto SEM A30/44, pag. 27, Q173); che oltretutto, nel Paese di provenienza l'interessato ha edificato una buona esperienza lavorativa; che v'è quindi modo di attendersi ch'egli sarà in grado di reintegrarsi facilmente nel contesto socio-economico iraniano, ch'egli non ha inoltre preteso nel corso del procedimento di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3); ch'egli ha infatti riferito di soffrire di ipertensione, di diabete, di tachicardia e di un disturbo al ciclo dell'urea (cfr. atto SEM A30/44, pag. 24, Q151 e Q155); che quandanche effettivamente attestate da una documentazione medica - ad oggi non acquisita agli atti - non v'è modo di ritenere che le patologie in parola raggiungano una gravità tale da giustificare la sua ammissione in Svizzera; che d'altronde, va rammentato come l'Iran disponga di infrastrutture mediche sufficienti (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-119/2020 del 28 aprile 2021 consid. 11.6, con riferimenti ivi menzionati), che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è quindi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell'impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: