Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 10 aprile 2006, gli interessati, di etnia khalkha e con ultimo domicilio fin dalla nascita ad Ulaanbaatar, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver lavorato presso la dogana commerciale di Ulaanbaatar. L'11 marzo 2005, il direttore generale delle dogane gli avrebbe chiesto di far entrare illegalmente cinque contenitori di superalcolici e di non sequestrare tale merce. L'interessato avrebbe quindi consultato il suo diretto superiore, il quale sarebbe stato a conoscenza dell'ordine. Quest'ultimo gli avrebbe consigliato di eseguire l'ordine datogli, ma il richiedente si sarebbe rifiutato ed avrebbe bloccato la merce. Il 14 marzo 2005, egli avrebbe ricevuto una convocazione dalla polizia per il 21 marzo 2005. In tale occasione sarebbe stato interrogato da un colonnello, oppure da un tenente, il quale gli avrebbe annunciato il suo arresto (cfr. audizioni del 18 aprile 2006 pag. 4 e del 16 maggio 2006 pag. 7). Egli sarebbe stato dapprima trattenuto presso la polizia ed in seguito nel carcere di E._______ per sette mesi. Il 4 ottobre 2005, avrebbe subito delle percosse per le quali sarebbe svenuto e ricoverato all'ospedale del carcere. In data 8 novembre 2005, sarebbe stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari per motivi di salute con l'aiuto del suo avvocato. In seguito, avrebbe continuato a ricevere minacce telefoniche - atte ad indurlo a firmare un foglio per ammettere di essere colpevole -, le quali erano già pervenute a sua moglie durante il suo fermo e nel giorno della liberazione, ragione per la quale avrebbe affidato suo figlio a sua madre. Il 9 dicembre 2005, egli sarebbe stato interrogato e accusato di aver introdotto dell'alcool illegalmente e di aver accettato delle bustarelle a tale proposito. Il 13 dicembre 2005, si sarebbero presen-tate due persone a casa sua per chiedergli di addossarsi altri due casi di introduzione illegale di alcool. Non avendo accettato, il 21 dicembre 2005, qualcuno avrebbe bussato alla porta e la moglie avrebbe aperto. In seguito, l'interessato sarebbe stato colpito sull'occhio sinistro ed avrebbe avuto un mancamento. Poco dopo avrebbe visto sua moglie - la quale avrebbe dichiarato di essere stata violentata - con i vestiti in disordine e dei poliziotti che avrebbero arrestato i due aggressori. Gli interessati avrebbero dunque sporto denuncia e sarebbero andati all'ospedale dal quale sarebbero stati dimessi il 28 (A._______), rispettivamente 31 (C._______) dicembre 2005. Il 2 gennaio 2006, si sarebbero recati al posto di polizia, dove sarebbero stati informati della liberazione delle due persone arrestate. Il 4 gennaio 2006, avrebbero nuovamente sporto denuncia e, il 9 gennaio 2006, l'avvocato dell'interessato l'avrebbe messo al corrente delle scarse possibilità di successo del suo caso. Il 26 gennaio 2006 oppure il 26 febbraio 2006, i richiedenti si sarebbero svegliati ed avrebbero visto che in casa vi era un incendio (cfr. audizioni del 18 aprile 2006 pag. 5 e del 16 maggio 2006 pag. 15). In seguito a tale evento, avrebbero soggiornato dai loro vicini di casa ed avrebbero deciso di espatriare il 3 aprile 2006 per il timore di A._______ di essere accusato ingiustamente e di subire ulteriori rappresaglie. B. Con decisione del 29 maggio 2006, notificata agli interessati il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 giugno 2006, gli interessati, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 18 luglio 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumi-bili spese processuali. E. Il 18 luglio 2006, la CRA ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 7 agosto 2006. F. Il 28 luglio 2006, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 4 agosto 2006, la CRA ha concesso ai ricorrenti un termine fino al 21 agosto 2006 per introdurre l'atto di replica. H. Il 16 agosto 2006, i ricorrenti hanno presentato una replica.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie, non conformi alla realtà ed alla logica dell'agire, nonché inverosimili le allegazioni dei richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. Infatti, apparirebbe inspiegabile che il direttore generale delle dogane ed il diretto superiore di A._______ debbano per forza far passare la merce per il suo magazzino ed avere ad ogni costo la sua firma per permettere il transito illegale dell'alcool. Tale illogicità verrebbe corroborata anche dal fatto che egli avrebbe asserito che ogni mattina avrebbe ricevuto un foglio dal capo doganiere - sul quale sarebbe stato indicato quale magazzino avrebbe dovuto controllare - e quest'ultimo l'avrebbe ottenuto dall'Ufficio della dogana generale a sua volta comandato dal direttore generale. Sembrerebbe quindi invero-simile che F._______, vista la funzione del richiedente, potesse intervenire nel transito di tale merce senza riscontrare problemi solo attraverso quest'ultimo. Inoltre, sarebbe inspiegabile sia che l'interessato venga minacciato e sollecitato a prendersi le responsabilità nel caso del traffico illegale di alcool da parte di persone a lui sconosciute, sia il fatto di non sapere se vi siano dei documenti che certificherebbero il suo rilascio dal carcere. Peraltro, sarebbe incredibile che gli interessati abbiano continuato a vivere al loro domicilio fino al momento in cui sarebbe stata incendiata la loro abitazione e siano rimasti nel Paese fino ad aprile 2006, nonostante le varie minacce subite. In aggiunta, sarebbe stereotipata, appros-simativa e convenzionale la descrizione dell'interessato del periodo di prigionia, del luogo di detenzione e del vissuto nel carcere. Difatti, in merito al periodo di fermo, egli si sarebbe limitato a raccontare di avere avuto un interrogatorio con il tenente, di averlo incontrato tre o quattro volte e che lo stesso avrebbe voluto fargli firmare un foglio. Sollecitato ad esprimersi circa il luogo del fermo, egli avrebbe invece indicato le pressioni ed i pestaggi subiti da altri detenuti, il fatto di avere dormito per terra e l'intimazione a firmare il foglio. Pure la descrizione della cella sarebbe lapidaria e non comporterebbe alcun elemento soggettivo. Tali fatti indurrebbero l'UFM a concludere che l'interessato non abbia vissuto quanto allegato. Per di più, si sarebbe contraddetto sulla data dell'incendio, asserendo nella prima audizione che sarebbe accaduto in data 26 gennaio 2006, mentre nella seconda il 26 febbraio 2006. Oltre a ciò, l'interessata avrebbe affermato nella seconda audizione, in un primo tempo, che ultimamente non avrebbe più risposto alle chiamate dello sconosciuto, mentre in un secondo tempo avrebbe allegato di aver risposto il giorno della scarcerazione del marito, in data 8 ottobre 2005. Sempre nella seconda audizione, avrebbe dichiarato in un primo momento di aver chiamato sua madre dalla Svizzera e di averle chiesto di recuperare i documenti dall'avvocato, per poi indicare di averglielo detto già prima dell'espatrio. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.
E. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno affermato, in sostanza, che A._______ non avrebbe mai allegato che la merce doveva per forza passare per il suo magazzino, ma che la gerarchia sarebbe quella. Inoltre, ha ribadito di non conoscere l'identità delle persone che l'avrebbero minacciato. A sostegno del loro racconto avrebbero pre-sentato la convocazione del 14 marzo 2005 con la quale il ricorrente sarebbe stato invitato a recarsi al Dipartimento di Stato incaricato delle indagini. Inoltre, avrebbe inoltrato una conferma del suo avvocato, il quale l'avrebbe assistito, nonché dei certificati medici relativi al periodo in questione. Peraltro, non sarebbe incredibile il fatto che sarebbero rimasti in Patria in attesa che la situazione si sistemas-se, dato che avrebbero avuto fiducia nelle autorità in loco. Infine, hanno dichiarato di non essersi contraddetti ed hanno rinviato a quanto già detto ed ai documenti interposti in sede di ricorso.
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM, in merito alla convocazione del Dipartimento di Stato del 14 marzo 2005, ha rilevato che il documento fornito presenterebbe non pochi dubbi, in quanto alla sua autenticità, avendo lo stesso delle irregolarità lampanti. Infatti, non sarebbe stato redatto su un foglio ufficiale ed in tale versione sarebbe facilmente falsificabile e realizzabile. Inoltre, non raffigurerebbe il motivo della convocazione del ricorrente e quindi non sarebbe sufficiente a corroborare i suoi motivi d'asilo. Peraltro, la dichiarazione dell'avvocato dimostrerebbe solamente che egli si sarebbe rivolto a tale persona, ma non confermerebbe in alcun modo il suo racconto. Infine, i due certificati medici, che conterrebbero le generalità degli autori del gravame, attesterebbero unicamente l'assenza dal posto di lavoro causa malattia dei medesimi dal 21 al 31 dicembre 2005 (A._______), rispettivamente dal 21 al 28 dicembre 2005 (C._______).
E. 5.4 Nella replica i ricorrenti hanno osservato che nel caso del docu-mento relativo alla convocazione del Dipartimento di Stato del 14 marzo 2005 si tratterebbe di un originale, in quanto spedito a loro dalla madre di Chinbat Naidan. Inoltre, hanno ribadito quanto già avanzato nel ricorso ed hanno puntualizzato che i documenti presen-tati dimostrassero la fondatezza delle loro allegazioni determinanti.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-zione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-zione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosi-miglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-cante (GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consi-stenza. Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, basti rilevare che A._______ non è riuscito a presentare una spiegazione plausibile circa l'asserita pratica doganale. Infatti, la sua affermazione ricorsuale, secondo cui non avrebbe affermato esplicitamente che la merce doveva per forza passare nel "suo" magazzino, ma che sarebbe stata quella la prassi dei suoi superiori di rivolgersi a lui per il controllo, conferma proprio quanto rilevato dall'UFM, siccome quest'ultimi hanno la facoltà di incaricare un altro collaboratore per eseguire i controlli. Inoltre, può essere lasciata aperta la questione circa la conoscenza delle persone che l'avrebbero minacciato e sollecitato ad assumersi la responsabilità del traffico illegale di alcool, in quanto l'insorgente non si è espresso minima-mente in merito alle altre numerosi contraddizioni rilevate dall'UFM. In aggiunta, né lui, né sua moglie hanno indicato il nome completo dei suoi diretti superiori allegando soltanto i loro nomi di battesimo. Per di più, si è contraddetto circa il grado della persona che l'avrebbe interrogato il 21 marzo 2005 presso la polizia allegando nella prima audizione che si sarebbe trattato di un colonnello, mentre nella seconda audizione di un tenente (cfr. audizioni del 18 aprile 2006 pag. 4 e del 16 maggio 2006 pag. 7). Per quanto riguarda i mezzi di prova allegati, codesto Tribunale rimanda alle osservazioni dell'UFM e rileva che la convocazione del Dipartimento di Stato del 14 marzo 2005 nonché la dichiarazione dell'avvocato sono stati tim-brati ancor prima di esser stati compilati. Inoltre, il colonnello di cui sopra è indicato su tale convocazione con il grado di maggiore, in ulteriore contraddizione con quanto già considerato sopra. Peraltro, il foglio di carta della stessa non è stato ritagliato da una macchina, in quanto ha un bordo storto. Lo stesso vale per i due certificati medici. In aggiunta, la dichiarazione dell'avvocato è priva di un indirizzo sull'inte-stazione. Per conseguenza, questi documenti sono da ritenere inade-guati a dimostrare il racconto degli autori del gravame. Oltre a ciò, si rileva che i ricorrenti hanno omesso di giustificarsi in modo idoneo circa le irregolarità sollevate dall'UFM nella sua presa di posizione in merito ai documenti presentati, ribadendo unicamente che la convoca-zione sarebbe un originale, in quanto spedita a loro dalla madre di A._______. Inoltre, avendo incaricato un avvocato per la loro causa, gli interessati avrebbero senz'altro potuto presentare tramite lo stesso dei mezzi di prova idonei a corroborare quanto successo. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni dei ricorrenti come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
E. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-stione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordi-nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salva-guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
E. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu-zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza genera-lizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 9.3.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono giovani e A._______ ha una certa esperienza professionale quale doganiere, mentre C._______ quale tecnologa alimentare. Inoltre, dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente la madre di A._______ ad Ulaanbaatar (cfr. audizioni del 18 aprile 2006 pagg. 2 e del 16 maggio 2006 pagg. 2). Non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
E. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni docu-mento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 10 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 12.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
E. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5955/2006 {T 0/2} Sentenza del 30 settembre 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, C._______ e D._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 maggio 2006 / N [...]. Fatti: A. Il 10 aprile 2006, gli interessati, di etnia khalkha e con ultimo domicilio fin dalla nascita ad Ulaanbaatar, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver lavorato presso la dogana commerciale di Ulaanbaatar. L'11 marzo 2005, il direttore generale delle dogane gli avrebbe chiesto di far entrare illegalmente cinque contenitori di superalcolici e di non sequestrare tale merce. L'interessato avrebbe quindi consultato il suo diretto superiore, il quale sarebbe stato a conoscenza dell'ordine. Quest'ultimo gli avrebbe consigliato di eseguire l'ordine datogli, ma il richiedente si sarebbe rifiutato ed avrebbe bloccato la merce. Il 14 marzo 2005, egli avrebbe ricevuto una convocazione dalla polizia per il 21 marzo 2005. In tale occasione sarebbe stato interrogato da un colonnello, oppure da un tenente, il quale gli avrebbe annunciato il suo arresto (cfr. audizioni del 18 aprile 2006 pag. 4 e del 16 maggio 2006 pag. 7). Egli sarebbe stato dapprima trattenuto presso la polizia ed in seguito nel carcere di E._______ per sette mesi. Il 4 ottobre 2005, avrebbe subito delle percosse per le quali sarebbe svenuto e ricoverato all'ospedale del carcere. In data 8 novembre 2005, sarebbe stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari per motivi di salute con l'aiuto del suo avvocato. In seguito, avrebbe continuato a ricevere minacce telefoniche - atte ad indurlo a firmare un foglio per ammettere di essere colpevole -, le quali erano già pervenute a sua moglie durante il suo fermo e nel giorno della liberazione, ragione per la quale avrebbe affidato suo figlio a sua madre. Il 9 dicembre 2005, egli sarebbe stato interrogato e accusato di aver introdotto dell'alcool illegalmente e di aver accettato delle bustarelle a tale proposito. Il 13 dicembre 2005, si sarebbero presen-tate due persone a casa sua per chiedergli di addossarsi altri due casi di introduzione illegale di alcool. Non avendo accettato, il 21 dicembre 2005, qualcuno avrebbe bussato alla porta e la moglie avrebbe aperto. In seguito, l'interessato sarebbe stato colpito sull'occhio sinistro ed avrebbe avuto un mancamento. Poco dopo avrebbe visto sua moglie - la quale avrebbe dichiarato di essere stata violentata - con i vestiti in disordine e dei poliziotti che avrebbero arrestato i due aggressori. Gli interessati avrebbero dunque sporto denuncia e sarebbero andati all'ospedale dal quale sarebbero stati dimessi il 28 (A._______), rispettivamente 31 (C._______) dicembre 2005. Il 2 gennaio 2006, si sarebbero recati al posto di polizia, dove sarebbero stati informati della liberazione delle due persone arrestate. Il 4 gennaio 2006, avrebbero nuovamente sporto denuncia e, il 9 gennaio 2006, l'avvocato dell'interessato l'avrebbe messo al corrente delle scarse possibilità di successo del suo caso. Il 26 gennaio 2006 oppure il 26 febbraio 2006, i richiedenti si sarebbero svegliati ed avrebbero visto che in casa vi era un incendio (cfr. audizioni del 18 aprile 2006 pag. 5 e del 16 maggio 2006 pag. 15). In seguito a tale evento, avrebbero soggiornato dai loro vicini di casa ed avrebbero deciso di espatriare il 3 aprile 2006 per il timore di A._______ di essere accusato ingiustamente e di subire ulteriori rappresaglie. B. Con decisione del 29 maggio 2006, notificata agli interessati il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 giugno 2006, gli interessati, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 18 luglio 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumi-bili spese processuali. E. Il 18 luglio 2006, la CRA ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 7 agosto 2006. F. Il 28 luglio 2006, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 4 agosto 2006, la CRA ha concesso ai ricorrenti un termine fino al 21 agosto 2006 per introdurre l'atto di replica. H. Il 16 agosto 2006, i ricorrenti hanno presentato una replica. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie, non conformi alla realtà ed alla logica dell'agire, nonché inverosimili le allegazioni dei richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. Infatti, apparirebbe inspiegabile che il direttore generale delle dogane ed il diretto superiore di A._______ debbano per forza far passare la merce per il suo magazzino ed avere ad ogni costo la sua firma per permettere il transito illegale dell'alcool. Tale illogicità verrebbe corroborata anche dal fatto che egli avrebbe asserito che ogni mattina avrebbe ricevuto un foglio dal capo doganiere - sul quale sarebbe stato indicato quale magazzino avrebbe dovuto controllare - e quest'ultimo l'avrebbe ottenuto dall'Ufficio della dogana generale a sua volta comandato dal direttore generale. Sembrerebbe quindi invero-simile che F._______, vista la funzione del richiedente, potesse intervenire nel transito di tale merce senza riscontrare problemi solo attraverso quest'ultimo. Inoltre, sarebbe inspiegabile sia che l'interessato venga minacciato e sollecitato a prendersi le responsabilità nel caso del traffico illegale di alcool da parte di persone a lui sconosciute, sia il fatto di non sapere se vi siano dei documenti che certificherebbero il suo rilascio dal carcere. Peraltro, sarebbe incredibile che gli interessati abbiano continuato a vivere al loro domicilio fino al momento in cui sarebbe stata incendiata la loro abitazione e siano rimasti nel Paese fino ad aprile 2006, nonostante le varie minacce subite. In aggiunta, sarebbe stereotipata, appros-simativa e convenzionale la descrizione dell'interessato del periodo di prigionia, del luogo di detenzione e del vissuto nel carcere. Difatti, in merito al periodo di fermo, egli si sarebbe limitato a raccontare di avere avuto un interrogatorio con il tenente, di averlo incontrato tre o quattro volte e che lo stesso avrebbe voluto fargli firmare un foglio. Sollecitato ad esprimersi circa il luogo del fermo, egli avrebbe invece indicato le pressioni ed i pestaggi subiti da altri detenuti, il fatto di avere dormito per terra e l'intimazione a firmare il foglio. Pure la descrizione della cella sarebbe lapidaria e non comporterebbe alcun elemento soggettivo. Tali fatti indurrebbero l'UFM a concludere che l'interessato non abbia vissuto quanto allegato. Per di più, si sarebbe contraddetto sulla data dell'incendio, asserendo nella prima audizione che sarebbe accaduto in data 26 gennaio 2006, mentre nella seconda il 26 febbraio 2006. Oltre a ciò, l'interessata avrebbe affermato nella seconda audizione, in un primo tempo, che ultimamente non avrebbe più risposto alle chiamate dello sconosciuto, mentre in un secondo tempo avrebbe allegato di aver risposto il giorno della scarcerazione del marito, in data 8 ottobre 2005. Sempre nella seconda audizione, avrebbe dichiarato in un primo momento di aver chiamato sua madre dalla Svizzera e di averle chiesto di recuperare i documenti dall'avvocato, per poi indicare di averglielo detto già prima dell'espatrio. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno affermato, in sostanza, che A._______ non avrebbe mai allegato che la merce doveva per forza passare per il suo magazzino, ma che la gerarchia sarebbe quella. Inoltre, ha ribadito di non conoscere l'identità delle persone che l'avrebbero minacciato. A sostegno del loro racconto avrebbero pre-sentato la convocazione del 14 marzo 2005 con la quale il ricorrente sarebbe stato invitato a recarsi al Dipartimento di Stato incaricato delle indagini. Inoltre, avrebbe inoltrato una conferma del suo avvocato, il quale l'avrebbe assistito, nonché dei certificati medici relativi al periodo in questione. Peraltro, non sarebbe incredibile il fatto che sarebbero rimasti in Patria in attesa che la situazione si sistemas-se, dato che avrebbero avuto fiducia nelle autorità in loco. Infine, hanno dichiarato di non essersi contraddetti ed hanno rinviato a quanto già detto ed ai documenti interposti in sede di ricorso. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM, in merito alla convocazione del Dipartimento di Stato del 14 marzo 2005, ha rilevato che il documento fornito presenterebbe non pochi dubbi, in quanto alla sua autenticità, avendo lo stesso delle irregolarità lampanti. Infatti, non sarebbe stato redatto su un foglio ufficiale ed in tale versione sarebbe facilmente falsificabile e realizzabile. Inoltre, non raffigurerebbe il motivo della convocazione del ricorrente e quindi non sarebbe sufficiente a corroborare i suoi motivi d'asilo. Peraltro, la dichiarazione dell'avvocato dimostrerebbe solamente che egli si sarebbe rivolto a tale persona, ma non confermerebbe in alcun modo il suo racconto. Infine, i due certificati medici, che conterrebbero le generalità degli autori del gravame, attesterebbero unicamente l'assenza dal posto di lavoro causa malattia dei medesimi dal 21 al 31 dicembre 2005 (A._______), rispettivamente dal 21 al 28 dicembre 2005 (C._______). 5.4 Nella replica i ricorrenti hanno osservato che nel caso del docu-mento relativo alla convocazione del Dipartimento di Stato del 14 marzo 2005 si tratterebbe di un originale, in quanto spedito a loro dalla madre di Chinbat Naidan. Inoltre, hanno ribadito quanto già avanzato nel ricorso ed hanno puntualizzato che i documenti presen-tati dimostrassero la fondatezza delle loro allegazioni determinanti. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-zione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-zione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosi-miglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-cante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consi-stenza. Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, basti rilevare che A._______ non è riuscito a presentare una spiegazione plausibile circa l'asserita pratica doganale. Infatti, la sua affermazione ricorsuale, secondo cui non avrebbe affermato esplicitamente che la merce doveva per forza passare nel "suo" magazzino, ma che sarebbe stata quella la prassi dei suoi superiori di rivolgersi a lui per il controllo, conferma proprio quanto rilevato dall'UFM, siccome quest'ultimi hanno la facoltà di incaricare un altro collaboratore per eseguire i controlli. Inoltre, può essere lasciata aperta la questione circa la conoscenza delle persone che l'avrebbero minacciato e sollecitato ad assumersi la responsabilità del traffico illegale di alcool, in quanto l'insorgente non si è espresso minima-mente in merito alle altre numerosi contraddizioni rilevate dall'UFM. In aggiunta, né lui, né sua moglie hanno indicato il nome completo dei suoi diretti superiori allegando soltanto i loro nomi di battesimo. Per di più, si è contraddetto circa il grado della persona che l'avrebbe interrogato il 21 marzo 2005 presso la polizia allegando nella prima audizione che si sarebbe trattato di un colonnello, mentre nella seconda audizione di un tenente (cfr. audizioni del 18 aprile 2006 pag. 4 e del 16 maggio 2006 pag. 7). Per quanto riguarda i mezzi di prova allegati, codesto Tribunale rimanda alle osservazioni dell'UFM e rileva che la convocazione del Dipartimento di Stato del 14 marzo 2005 nonché la dichiarazione dell'avvocato sono stati tim-brati ancor prima di esser stati compilati. Inoltre, il colonnello di cui sopra è indicato su tale convocazione con il grado di maggiore, in ulteriore contraddizione con quanto già considerato sopra. Peraltro, il foglio di carta della stessa non è stato ritagliato da una macchina, in quanto ha un bordo storto. Lo stesso vale per i due certificati medici. In aggiunta, la dichiarazione dell'avvocato è priva di un indirizzo sull'inte-stazione. Per conseguenza, questi documenti sono da ritenere inade-guati a dimostrare il racconto degli autori del gravame. Oltre a ciò, si rileva che i ricorrenti hanno omesso di giustificarsi in modo idoneo circa le irregolarità sollevate dall'UFM nella sua presa di posizione in merito ai documenti presentati, ribadendo unicamente che la convoca-zione sarebbe un originale, in quanto spedita a loro dalla madre di A._______. Inoltre, avendo incaricato un avvocato per la loro causa, gli interessati avrebbero senz'altro potuto presentare tramite lo stesso dei mezzi di prova idonei a corroborare quanto successo. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni dei ricorrenti come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-stione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordi-nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 9.2 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salva-guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu-zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3 9.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza genera-lizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono giovani e A._______ ha una certa esperienza professionale quale doganiere, mentre C._______ quale tecnologa alimentare. Inoltre, dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente la madre di A._______ ad Ulaanbaatar (cfr. audizioni del 18 aprile 2006 pagg. 2 e del 16 maggio 2006 pagg. 2). Non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni docu-mento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. 12.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: