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D-5864/2023

D-5864/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-04 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a I richiedenti, cittadini siriani di religione cristiana originari di C._______, governatorato di D._______, sono entrati in Svizzera il 7 aprile 2023 e vi hanno depositato una domanda d’asilo il 10 luglio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-4/2). A.b Il 4 luglio 2023, i richiedenti hanno inoltrato alla SEM, tramite messag- gio elettronico, una domanda di autorizzazione di alloggio presso il domici- lio dei propri figli (cfr. n. 18/7). L’autorizzazione temporanea a tale richiesta, sollecitata il 13 luglio 2023 (cfr. n. 20/13), è stata concessa il 18 luglio 2023 (28/4). A.c In data 24 e 25 agosto 2023, la SEM ha svolto le rispettive audizioni sui motivi d’asilo dei richiedenti ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. n. 31/8, 34/7), in presenza della loro rappresentante legale. In tale contesto, i richiedenti hanno riferito – in sostanza e per quanto qui di rilievo – di essere cittadini siriani di religione cristiana, sposati dal (…). Il richiedente, in prosieguo con la moglie, avrebbe vissuto in Arabia Saudita dal (…) al (…) per scappare dal servizio militare. Tornato in Siria, egli avrebbe gestito una fabbrica di mattoni, la quale sarebbe stata successi- vamente saccheggiata, costringendolo a interrompere la sua attività lavo- rativa. Il loro figlio maggiore, E._______, avrebbe prestato servizio nell’esercito per dieci mesi, facendosi in seguito esonerare per problemi di salute e fuggendo in Svizzera nel 2014. Il figlio F._______ sarebbe stato un soldato nell’esercito per quattro anni prima di disertare ed espatriare in Svizzera nel 2015, mentre il figlio minore, G._______, che avrebbe in pre- cedenza rinviato la leva a causa degli studi, sarebbe fuggito in Libano nel 2020 poiché sarebbe stato convocato per il servizio militare. Dopo circa sette o dieci giorni dalla diserzione del figlio intermedio, le autorità si sa- rebbero recate a casa dei richiedenti, chiedendo loro dove si trovasse il figlio e minacciandoli. In seguito, i richiedenti avrebbero sporto denuncia di scomparsa per il figlio F._______, avrebbero pagato le autorità che si re- cavano a casa loro a cadenza mensile e si sarebbero infine trasferiti a Hama al fine di evitare tali visite. Tuttavia, anche in tale circostanza, i servizi di sicurezza li avrebbero chiamati e minacciati. Inoltre, una volta espatriato il figlio minore, le autorità si sarebbero recate nuovamente a casa dei ri- chiedenti ogni due mesi, intimando loro di spiegare perché egli non si fosse

D-5864/2023 Pagina 3 presentato al servizio militare e minacciandoli. I richiedenti avrebbero do- vuto anche in tale occasione pagare le autorità. In aggiunta, la richiedente avrebbe lavorato quale “tuttofare” per la società pubblica dell’acqua e avrebbe richiesto un congedo, dopo il quale non sarebbe più ritornata al lavoro, in quanto nel frattempo fuggita in Svizzera. Per tale motivo, avrebbe ricevuto un ordine di apparizione in tribunale per assenza ingiustificata sul posto di lavoro. Di conseguenza, ella teme che verrebbe processata e in- carcerata qualora tornasse nel suo Paese d’origine. I richiedenti non inten- dono inoltre tornare in Siria, essendo privi di mezzi finanziari e a causa della situazione di sicurezza precaria, nonché della distruzione della loro abitazione a seguito del terremoto. A.d Tramite decisione datata 29 agosto 2023 (cfr. n. 36/2), notificata il me- desimo giorno (cfr. n. 37/1), la domanda d’asilo dei richiedenti è stata as- segnata alla procedura ampliata. A.e Mediante decisione del 6 settembre 2023 (cfr. n. 41/2), notificata il giorno seguente (cfr. n. 42/2), la SEM ha attribuito i richiedenti al Cantone Ticino. B. Con decisione del 25 settembre 2023 (cfr. n. 44/9), notificata il 26 settem- bre 2023 (cfr. n. 47/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati agli interessati e ha respinto la loro domanda d’asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha concesso loro l’ammis- sione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. C. In data 26 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 27 ottobre 2023), i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo fede- rale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’annul- lamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello status di rifu- giato. Essi hanno inoltre presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo, nonché hanno protestato tasse e spese. Al ri- corso hanno allegato una copia della decisione impugnata. D. Il 28 maggio 2025, il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi in merito al ricorso entro il 10 giugno 2025, la quale non ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartitole.

D-5864/2023 Pagina 4 E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin- colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto che le dichia- razioni dei richiedenti non soddisfino le condizioni richieste per il riconosci- mento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Innanzitutto, la SEM ha rilevato che le visite a domicilio e le minacce subite dai richiedenti da parte delle autorità siriane non sarebbero di un’intensità tale da poter es- sere ascritte a persecuzione, in quanto le minacce non sarebbero mai state

D-5864/2023 Pagina 5 messe in pratica e sarebbe bastato che i ricorrenti si trasferissero a sette chilometri di distanza per interromperle. Per quanto concerne il timore della richiedente di venire processata e di dover scontare una pena detentiva in caso di ritorno in Siria, la SEM ha osservato che tale pena sarebbe la stessa per tutte le persone che commettono una tale infrazione di legge. Pertanto, non vi sarebbe l’intenzione di punire l’intimata per uno dei motivi ex art. 3 LAsi. In aggiunta, la SEM ha analizzato la situazione dei cristiani in Siria, giungendo alla conclusione che non sarebbero esposti ad una per- secuzione collettiva. Dal profilo individuale, i ricorrenti non avrebbero avuto problemi con le autorità siriane a causa della loro fede. Infine, l’autorità inferiore ha dichiarato che la situazione in Siria sarebbe drammatica per tutti i cittadini residenti nella stessa zona dei ricorrenti, i quali non sareb- bero, pertanto, puniti per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi.

E. 4.2 In sede di ricorso, i ricorrenti hanno contestato le allegazioni della SEM, dichiarando di avere un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, hanno sottolineato che tutti e tre i loro figli sarebbero espatriati per sottrarsi al servizio militare, motivo per cui le au- torità si sarebbero recate a casa loro, li avrebbero minacciati ed estorto denaro, esercitando una notevole pressione psicologica sugli interessati. Inoltre, risulterebbero oggetto di attenzione da parte delle autorità anche a causa della loro appartenenza alla minoranza cristiana e del fatto che la ricorrente non sarebbe tornata al lavoro dopo il congedo richiesto, in quanto espatriata.

E. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (viola- zione del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione, accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto sono suscettibili di con- durre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 con- sid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l’obbligo di motivazione; cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novem- bre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2 per l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA ed art. 6 LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso,

D-5864/2023 Pagina 6 chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. L’accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l’autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 con- sid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021,

n. marg. 1585). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3 Dal canto suo l’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prero- gativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interes- sate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare con- venientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua deci- sione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e rif. cit., 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 5.4 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sarebbe stato giudizioso che l’autorità inferiore valutasse la domanda d’asilo dei ricorrenti tenendo conto della situazione complessiva della famiglia. Difatti, il Tribunale constata che ai figli dei ricorrenti E._______ e F._______, giunti nel 2014 e nel 2015 in Svizzera, sono stati concessi rispettivamente l’ammissione provvisoria (dossier N 653 849) e l’asilo in quanto disertore dell’esercito siriano (dos- sier N 614 098). Inoltre, al figlio minore G._______, il quale ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 13 febbraio 2024 (dossier N 842 817), è stato concesso l’asilo in data 4 giugno 2024. Tra i motivi d’asilo addotti, gli interessati hanno implicitamente sollevato una persecuzione riflessa,

D-5864/2023 Pagina 7 derivante dalla fuga dei propri figli all’estero per evitare il servizio militare (cfr. p.to 2, pag. 2 del ricorso). Tuttavia, nella querelata decisione del 25 settembre 2023, la SEM non ha illustrato per quali ragioni non abbia considerato che i ricorrenti, in quanto genitori di figli espatriati, e segnata- mente di un disertore, fossero esposti al rischio di persecuzione riflessa. Piuttosto, la predetta autorità si è limitata a constatare che “i fastidi arrecati dalle autorità […] non hanno mai raggiunto un’intensità tale da poter essere ascritte (recte: ascritti) a persecuzione” (cfr. p.to 1, pag. 3 della decisione impugnata). Pertanto, dalla decisione impugnata non emerge se e come l’autorità inferiore abbia preso in considerazione tale circostanza e, di con- seguenza, per quale motivo la procedura d’asilo dei ricorrenti, svolta in un periodo temporale differente, abbia avuto un esito diverso rispetto a quella del figlio G.______. Il Tribunale osserva, inoltre, che la SEM non ha prov- veduto a sanare tale mancanza in sede ricorsuale, in quanto essa, invitata ad esprimersi in merito, non ha presentato alcuna risposta al ricorso. A quanto esposto si aggiunge che i ricorrenti appartengono alla minoranza di religione cristiana in Siria. Alla luce degli avvenimenti recenti nel Paese d’origine dei ricorrenti, l’analisi dell’eventuale persecuzione collettiva dei cristiani e individuale dei ricorrenti effettuata dalla SEM nella decisione im- pugnata (cfr. p.to 3, pag. 4 segg. della decisione impugnata), appare non essere più attuale. Pertanto, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore debba esprimersi nuovamente in merito.

E. 5.5 Di conseguenza, considerata l’assenza di un’analisi complessiva della situazione familiare e dell’attuale condizione delle persone appartenenti alla minoranza cristiana nel Paese d’origine dei ricorrenti, vi è modo di rile- vare che vi è un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e una lacuna nella motivazione della decisione impugnata. Tale violazione non è stata sanata in sede ricorsuale dalla SEM e non può nemmeno es- sere sanata da questo Tribunale, risultando l’amministrazione delle prove, anche tenendo conto delle esigenze di economia procedurale, in specie troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l’insorgente potrà nuovamente contestare la decisione, la quale, per definizione, sarà nuova (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

E. 6 Di conseguenza, in conformità all’art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 25 settembre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all’autorità inferiore affinché la stessa proceda a comple- tare – se necessario – l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione ri- spettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti

D-5864/2023 Pagina 8 istruzioni vincolanti. In particolare, la SEM è tenuta ad esaminare in ma- niera approfondita della situazione complessiva della famiglia e dello stato dei suoi singoli membri, oltre che il rischio di persecuzione riflessa per i ricorrenti derivante dalla diserzione del figlio F._______ nonché la situa- zione attuale a cui sono esposti i cristiani in Siria. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento.

E. 7 Alla luce dell’esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure.

E. 8 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie è divenuta senza oggetto.

E. 9.1 In seguito, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9.2 Tuttavia, nel caso in esame, non si può presumere che i ricorrenti – che non sono patrocinati – abbiano sostenuto delle spese relativamente ele- vate per la procedura ricorsuale ai sensi delle disposizioni precitate. Per- tanto, non vengono loro accordate indennità per spese ripetibili.

E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5864/2023 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 25 settembre 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. La domanda di concessione dell’assi- stenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, è divenuta senza oggetto. 4. Non si accordano indennità per spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5864/2023 Sentenza del 4 luglio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Siria, c/o (...), ricorrenti, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 25 settembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a I richiedenti, cittadini siriani di religione cristiana originari di C._______, governatorato di D._______, sono entrati in Svizzera il 7 aprile 2023 e vi hanno depositato una domanda d'asilo il 10 luglio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-4/2). A.b Il 4 luglio 2023, i richiedenti hanno inoltrato alla SEM, tramite messaggio elettronico, una domanda di autorizzazione di alloggio presso il domicilio dei propri figli (cfr. n. 18/7). L'autorizzazione temporanea a tale richiesta, sollecitata il 13 luglio 2023 (cfr. n. 20/13), è stata concessa il 18 luglio 2023 (28/4). A.c In data 24 e 25 agosto 2023, la SEM ha svolto le rispettive audizioni sui motivi d'asilo dei richiedenti ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. n. 31/8, 34/7), in presenza della loro rappresentante legale. In tale contesto, i richiedenti hanno riferito - in sostanza e per quanto qui di rilievo - di essere cittadini siriani di religione cristiana, sposati dal (...). Il richiedente, in prosieguo con la moglie, avrebbe vissuto in Arabia Saudita dal (...) al (...) per scappare dal servizio militare. Tornato in Siria, egli avrebbe gestito una fabbrica di mattoni, la quale sarebbe stata successivamente saccheggiata, costringendolo a interrompere la sua attività lavorativa. Il loro figlio maggiore, E._______, avrebbe prestato servizio nell'esercito per dieci mesi, facendosi in seguito esonerare per problemi di salute e fuggendo in Svizzera nel 2014. Il figlio F._______ sarebbe stato un soldato nell'esercito per quattro anni prima di disertare ed espatriare in Svizzera nel 2015, mentre il figlio minore, G._______, che avrebbe in precedenza rinviato la leva a causa degli studi, sarebbe fuggito in Libano nel 2020 poiché sarebbe stato convocato per il servizio militare. Dopo circa sette o dieci giorni dalla diserzione del figlio intermedio, le autorità si sarebbero recate a casa dei richiedenti, chiedendo loro dove si trovasse il figlio e minacciandoli. In seguito, i richiedenti avrebbero sporto denuncia di scomparsa per il figlio F._______, avrebbero pagato le autorità che si recavano a casa loro a cadenza mensile e si sarebbero infine trasferiti a Hama al fine di evitare tali visite. Tuttavia, anche in tale circostanza, i servizi di sicurezza li avrebbero chiamati e minacciati. Inoltre, una volta espatriato il figlio minore, le autorità si sarebbero recate nuovamente a casa dei richiedenti ogni due mesi, intimando loro di spiegare perché egli non si fosse presentato al servizio militare e minacciandoli. I richiedenti avrebbero dovuto anche in tale occasione pagare le autorità. In aggiunta, la richiedente avrebbe lavorato quale "tuttofare" per la società pubblica dell'acqua e avrebbe richiesto un congedo, dopo il quale non sarebbe più ritornata al lavoro, in quanto nel frattempo fuggita in Svizzera. Per tale motivo, avrebbe ricevuto un ordine di apparizione in tribunale per assenza ingiustificata sul posto di lavoro. Di conseguenza, ella teme che verrebbe processata e incarcerata qualora tornasse nel suo Paese d'origine. I richiedenti non intendono inoltre tornare in Siria, essendo privi di mezzi finanziari e a causa della situazione di sicurezza precaria, nonché della distruzione della loro abitazione a seguito del terremoto. A.d Tramite decisione datata 29 agosto 2023 (cfr. n. 36/2), notificata il medesimo giorno (cfr. n. 37/1), la domanda d'asilo dei richiedenti è stata assegnata alla procedura ampliata. A.e Mediante decisione del 6 settembre 2023 (cfr. n. 41/2), notificata il giorno seguente (cfr. n. 42/2), la SEM ha attribuito i richiedenti al Cantone Ticino. B. Con decisione del 25 settembre 2023 (cfr. n. 44/9), notificata il 26 settembre 2023 (cfr. n. 47/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati agli interessati e ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha concesso loro l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. In data 26 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 ottobre 2023), i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello status di rifugiato. Essi hanno inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché hanno protestato tasse e spese. Al ricorso hanno allegato una copia della decisione impugnata. D. Il 28 maggio 2025, il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi in merito al ricorso entro il 10 giugno 2025, la quale non ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartitole. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni dei richiedenti non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Innanzitutto, la SEM ha rilevato che le visite a domicilio e le minacce subite dai richiedenti da parte delle autorità siriane non sarebbero di un'intensità tale da poter essere ascritte a persecuzione, in quanto le minacce non sarebbero mai state messe in pratica e sarebbe bastato che i ricorrenti si trasferissero a sette chilometri di distanza per interromperle. Per quanto concerne il timore della richiedente di venire processata e di dover scontare una pena detentiva in caso di ritorno in Siria, la SEM ha osservato che tale pena sarebbe la stessa per tutte le persone che commettono una tale infrazione di legge. Pertanto, non vi sarebbe l'intenzione di punire l'intimata per uno dei motivi ex art. 3 LAsi. In aggiunta, la SEM ha analizzato la situazione dei cristiani in Siria, giungendo alla conclusione che non sarebbero esposti ad una persecuzione collettiva. Dal profilo individuale, i ricorrenti non avrebbero avuto problemi con le autorità siriane a causa della loro fede. Infine, l'autorità inferiore ha dichiarato che la situazione in Siria sarebbe drammatica per tutti i cittadini residenti nella stessa zona dei ricorrenti, i quali non sarebbero, pertanto, puniti per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. 4.2 In sede di ricorso, i ricorrenti hanno contestato le allegazioni della SEM, dichiarando di avere un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, hanno sottolineato che tutti e tre i loro figli sarebbero espatriati per sottrarsi al servizio militare, motivo per cui le autorità si sarebbero recate a casa loro, li avrebbero minacciati ed estorto denaro, esercitando una notevole pressione psicologica sugli interessati. Inoltre, risulterebbero oggetto di attenzione da parte delle autorità anche a causa della loro appartenenza alla minoranza cristiana e del fatto che la ricorrente non sarebbe tornata al lavoro dopo il congedo richiesto, in quanto espatriata. 5. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto sono suscettibili di condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2 per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti;Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA ed art. 6 LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e rif. cit., 2012/23 consid. 6.1.2). 5.4 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sarebbe stato giudizioso che l'autorità inferiore valutasse la domanda d'asilo dei ricorrenti tenendo conto della situazione complessiva della famiglia. Difatti, il Tribunale constata che ai figli dei ricorrenti E._______ e F._______, giunti nel 2014 e nel 2015 in Svizzera, sono stati concessi rispettivamente l'ammissione provvisoria (dossier N 653 849) e l'asilo in quanto disertore dell'esercito siriano (dossier N 614 098). Inoltre, al figlio minore G._______, il quale ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 13 febbraio 2024 (dossier N 842 817), è stato concesso l'asilo in data 4 giugno 2024. Tra i motivi d'asilo addotti, gli interessati hanno implicitamente sollevato una persecuzione riflessa, derivante dalla fuga dei propri figli all'estero per evitare il servizio militare (cfr. p.to 2, pag. 2 del ricorso). Tuttavia, nella querelata decisione del 25 settembre 2023, la SEM non ha illustrato per quali ragioni non abbia considerato che i ricorrenti, in quanto genitori di figli espatriati, e segnatamente di un disertore, fossero esposti al rischio di persecuzione riflessa. Piuttosto, la predetta autorità si è limitata a constatare che "i fastidi arrecati dalle autorità [...] non hanno mai raggiunto un'intensità tale da poter essere ascritte (recte: ascritti) a persecuzione" (cfr. p.to 1, pag. 3 della decisione impugnata). Pertanto, dalla decisione impugnata non emerge se e come l'autorità inferiore abbia preso in considerazione tale circostanza e, di conseguenza, per quale motivo la procedura d'asilo dei ricorrenti, svolta in un periodo temporale differente, abbia avuto un esito diverso rispetto a quella del figlio G.______. Il Tribunale osserva, inoltre, che la SEM non ha provveduto a sanare tale mancanza in sede ricorsuale, in quanto essa, invitata ad esprimersi in merito, non ha presentato alcuna risposta al ricorso. A quanto esposto si aggiunge che i ricorrenti appartengono alla minoranza di religione cristiana in Siria. Alla luce degli avvenimenti recenti nel Paese d'origine dei ricorrenti, l'analisi dell'eventuale persecuzione collettiva dei cristiani e individuale dei ricorrenti effettuata dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to 3, pag. 4 segg. della decisione impugnata), appare non essere più attuale. Pertanto, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore debba esprimersi nuovamente in merito. 5.5 Di conseguenza, considerata l'assenza di un'analisi complessiva della situazione familiare e dell'attuale condizione delle persone appartenenti alla minoranza cristiana nel Paese d'origine dei ricorrenti, vi è modo di rilevare che vi è un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e una lacuna nella motivazione della decisione impugnata. Tale violazione non è stata sanata in sede ricorsuale dalla SEM e non può nemmeno essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove, anche tenendo conto delle esigenze di economia procedurale, in specie troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare la decisione, la quale, per definizione, sarà nuova (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

6. Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 25 settembre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. In particolare, la SEM è tenuta ad esaminare in maniera approfondita della situazione complessiva della famiglia e dello stato dei suoi singoli membri, oltre che il rischio di persecuzione riflessa per i ricorrenti derivante dalla diserzione del figlio F._______ nonché la situazione attuale a cui sono esposti i cristiani in Siria. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento.

7. Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie è divenuta senza oggetto. 9. 9.1 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9.2 Tuttavia, nel caso in esame, non si può presumere che i ricorrenti - che non sono patrocinati - abbiano sostenuto delle spese relativamente elevate per la procedura ricorsuale ai sensi delle disposizioni precitate. Pertanto, non vengono loro accordate indennità per spese ripetibili.

10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 25 settembre 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, è divenuta senza oggetto.

4. Non si accordano indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: