Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, di etnia udeegen ed appartenente alla famiglia clanica B._______, è nato a Mogadiscio, in Somalia, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al suo espatrio avvenuto in data 15 gennaio 2009. Si sarebbe quindi recato ad Addis Abeba da dove avrebbe preso un volo per Milano. Avrebbe poi raggiunto la Svizzera il 2 luglio 2009, dove ha presentato domanda d'asilo l'8 luglio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pagg. 1, 2, 11, 13-14). Sentito sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso dal gruppo di insurrezione islamista del Movimento di Resistenza Popolare nella Terra delle Due Migrazioni (MRP), denominato Al Shabaab, dal quale arriverebbe l'accusa di collaborazione con il governo a causa del rapporto con una ditta privata che forniva merce al governo come pure per aver portato in ospedale una persona, che si sarebbe rivelata un ricercato del MRP e che sarebbe rimasta ferita in un tentato omicidio di fronte ad un albergo a Mogadiscio. B. Con decisione del 18 agosto 2009 l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 15 settembre 2009, il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ai punti 1 e 2, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 settembre 2009, ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. In data 12 ottobre 2009, l'insorgente ha tempestivamente versato l'anticipo. F. Con scritti spontanei dell'11 marzo 2010 e del 22 luglio 2010, il ricorrente ha sollecitato l'evasione di una sentenza finale. G. Con ordinanza del 17 agosto 2010, il Tribunale ha invitato l'insorgente a comunicare entro il 31 agosto 2010, a seguito della concessione dell'ammissione provvisoria, se ed in che misura fosse intenzionato a mantenere la sua conclusione sulla concessione dell'asilo. H. Con scritto del 26 agosto 2010, il ricorrente ha dichiarato di mantenere la sua conclusione sulla concessione dell'asilo. Egli ha altresì chiesto la possibilità di continuare il suo procedimento in lingua tedesca viste le difficoltà a cui andrebbe in contro per trovare un traduttore, in quanto né a C._______, né a D._______, E._______ o F._______, dove si trovano i centri d'accoglimento per gli asilanti, si parlerebbe l'italiano. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
E. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF e che corrisponde all'art. 54 cpv. 1 LTF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Tale norma lascia all'autorità un certo margine di apprezzamento nella scelta della lingua del procedimento, il che non significa che può liberamente scegliere la lingua del procedimento, ma il giudice deve considerare tutte le circostanze rilevanti quali, ad esempio, gli interessi in gioco, l'economia processuale, la celerità della procedura come pure il principio della parità delle armi (cfr. decisioni del Tribunale A-3603/2007 e A-4275/2007 del 15 aprile 2008; A-4202/2007 del 30 novembre 2007; Bernard Maitre/Vanessa Thalmann [Said Huber], in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], Zurigo 2009, n. 9 e 18 ad art. 33a). Il solo fatto che l'atto ricorsuale sia stato redatto in un'altra lingua ufficiale rispetto a quella dell'atto impugnato, non giustifica di per sé lo scostamento automatico da tale principio (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_657/2008 consid. 1; Jean-Maurice Frésard, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 18 ad art. 54; Peter Uebersax, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 19 ad art. 54 LTF [in seguito: Peter Uebersax, BGG]). Un'eccezione viene ammessa allorquando la parte non rappresentata non è manifestamente in grado di comprendere la lingua della decisione impugnata correndo così il rischio di subirne un pregiudizio (cfr. DTF 132 IV 108 consid. 1.1; Jean-Maurice Frésard, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 18 ad art. 54). La parte deve dimostrare tale fatto eccezionale, oppure lo si deve evincere dagli atti (Peter Uebersax, BGG, n. 19 ad art. 54 LTF).
E. 4.2 In casu, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tedesco. Il Tribunale constata che il ricorrente ha perfettamente compreso i fatti su cui si fonda la decisione impugnata, nonché il suo contenuto e portata, difendendosi in maniera appropriata in sede di ricorso, di modo che l'emanazione di una decisione in italiano non gli ha arrecato pregiudizio alcuno. In seguito, il Tribunale ha provveduto a misure istruttorie sempre redatte in lingua italiana alle quali il ricorrente ha sempre reagito in modo opportuno dimostrando anche qui di averne compreso il contenuto. L'insorgente ha chiesto solo in occasione del suo scritto del 26 agosto 2010 la continuazione della procedura in lingua tedesca, in quanto sarebbe difficile trovare una persona in grado di tradurgli il tutto. La sola difficoltà a trovare un traduttore non giustifica, a questo stadio del procedimento, di scostarsi dai principi sopra elencati, per il che si giustifica la redazione della presente sentenza in italiano.
E. 5 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 18 agosto 2009, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 6 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inattendibili ed inverosimili. In particolare, il richiedente avrebbe dapprima dichiarato di aver lavorato per una persona legata al governo somalo, mentre che nella seconda audizione ha parlato di un commerciante e di una società privata. In questo frangente avrebbe dichiarato durante la prima audizione di aver seguito l'arrivo delle merci per poi portare le relative bolle di viaggio negli uffici governativi committenti, mentre, nella seconda audizione, ha affermato di aver preso gli ordini delle comande delle merci dai governativi. Inoltre, avrebbe asserito in un primo tempo di aver lavorato in tale ditta dal giugno 2008 sino al gennaio 2009, per poi dichiarare di aver lavorato solo dal 14 giugno 2008 al 14 dicembre 2008. Avrebbe poi fornito con il 14 dicembre 2008 e gennaio 2009 due date distinte in cui sarebbe stato sequestrato e si sarebbe contraddetto circa il numero delle telefonate minatorie che avrebbe ricevuto. Per di più, avrebbe dichiarato nella prima audizione che, durante il sequestro, sarebbe stato intimato di lasciare il proprio lavoro affermando in seguito, nella seconda audizione, che il gruppo gli avrebbe proposto di lavorare per loro. Egli avrebbe altresì fornito due versioni contrastanti circa l'accaduto durante il sequestro, asserendo dapprima che i rapitori l'avrebbero minacciato di morte se non avesse lasciato il suo posto di lavoro, per poi allegare di essere stato costretto a vedere due filmati di due persone uccise in due modi differenti. Oltre a ciò, avrebbe dichiarato che tali filmati sarebbero stati difficilmente dimenticabili. Per il resto sembrerebbe alquanto strano che l'interessato abbia continuato a lavorare dal luglio 2008 sino al 19 gennaio 2009 nonostante le pressanti minacce telefoniche del MRP. Difatti, il richiedente avrebbe potuto continuare nel commercio di famiglia, così come fatto nei diversi anni precedenti. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dall'interessato non sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi per il che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conseguenza, l'interessato non adempierebbe ai requisiti della qualità di rifugiato e la domanda d'asilo andrebbe respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento non esigibile ed ha pronunciato l'ammissione provvisoria.
E. 7.2 Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM ed ha ribadito di aver fornito un racconto verosimile. In particolare, ha dichiarato che, in occasione della prima audizione, avrebbe avuto dei problemi con l'interprete il quale si sarebbe ostinato a tradurre quanto da lui esposto per il che non avrebbe avuto modo di esporre i fatti in modo sostanziato. Inoltre, ha affermato di avere lavorato per un commerciante e la relativa ditta, una società privata, e che il suo datore di lavoro avrebbe lavorato per il Governo. Per quanto riguarda il periodo in cui sarebbe stato impiegato presso la suddetta ditta ed all'accaduto durante il sequestro, ha confermato la versione fornita nella seconda audizione.
E. 8 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in affermazioni contraddittorie ed illogiche ed in una narrazione inattendibile. Va in particolare rilevato che il ricorrente ha operato inspiegabilmente per una persona che riceverebbe spesso delle telefonate minatorie ed avrebbe il timore di essere uccisa (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 8). In altre parole, non si spiega il motivo per continuare a lavorare per altri sette mesi per un personaggio legato al governo somalo che sarebbe proprio la ragione per cui avrebbe avuto dei problemi con i membri del gruppo antigovernativo MRP, se aveva la possibilità di lavorare nuovamente nel negozio di sua madre a Mogadiscio (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pagg. 3-4 e 8-9). L'insorgente si è poi contraddetto sul numero di telefonate minatorie ricevute allegando in un primo tempo di essere stato chiamato due volte per poi dichiarare di essere stato contattato ogni due, tre o quattro giorni (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pagg. 8-9). Per di più, non è stato coerente nel datare il suo sequestro indicando nella prima audizione gennaio 2009, mentre nella seconda audizione il 14 dicembre 2008 (cfr. verbali d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 9 e del 7 agosto 2009, pag. 4). Premesso ciò, risulta altresì improbabile che egli abbia dato le dimissioni in seguito al sequestro in data 14 dicembre 2008, siccome nella prima audizione ha dichiarato di avere lavorato fino al 9 gennaio 2009 (cfr. verbali d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 4 e del 7 agosto 2009, pag. 9). Infine, va rilevato che l'affermazione ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto modo di spiegare in modo sostanziato i suoi fatti nella prima audizione non lo soccorre, in quanto quest'ultima è durata quindici minuti in più rispetto alla seconda audizione ed egli ha firmato ogni pagina senza obbiettare alcunché confermando in tal modo che il verbale dell'audizione riporta effettivamente quanto da egli dichiarato (cfr. verbali d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 15 e del 7 agosto 2009, pagg. 1 e 15). Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono state computate parzialmente con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrenti il 12 ottobre 2009.
E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali restanti, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 12 ottobre 2009.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5858/2009 {T 0/2} Sentenza del 9 novembre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Martin Zoller, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Somalia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo, decisione dell'UFM del 18 agosto 2009 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, di etnia udeegen ed appartenente alla famiglia clanica B._______, è nato a Mogadiscio, in Somalia, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al suo espatrio avvenuto in data 15 gennaio 2009. Si sarebbe quindi recato ad Addis Abeba da dove avrebbe preso un volo per Milano. Avrebbe poi raggiunto la Svizzera il 2 luglio 2009, dove ha presentato domanda d'asilo l'8 luglio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pagg. 1, 2, 11, 13-14). Sentito sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso dal gruppo di insurrezione islamista del Movimento di Resistenza Popolare nella Terra delle Due Migrazioni (MRP), denominato Al Shabaab, dal quale arriverebbe l'accusa di collaborazione con il governo a causa del rapporto con una ditta privata che forniva merce al governo come pure per aver portato in ospedale una persona, che si sarebbe rivelata un ricercato del MRP e che sarebbe rimasta ferita in un tentato omicidio di fronte ad un albergo a Mogadiscio. B. Con decisione del 18 agosto 2009 l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 15 settembre 2009, il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ai punti 1 e 2, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 settembre 2009, ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. In data 12 ottobre 2009, l'insorgente ha tempestivamente versato l'anticipo. F. Con scritti spontanei dell'11 marzo 2010 e del 22 luglio 2010, il ricorrente ha sollecitato l'evasione di una sentenza finale. G. Con ordinanza del 17 agosto 2010, il Tribunale ha invitato l'insorgente a comunicare entro il 31 agosto 2010, a seguito della concessione dell'ammissione provvisoria, se ed in che misura fosse intenzionato a mantenere la sua conclusione sulla concessione dell'asilo. H. Con scritto del 26 agosto 2010, il ricorrente ha dichiarato di mantenere la sua conclusione sulla concessione dell'asilo. Egli ha altresì chiesto la possibilità di continuare il suo procedimento in lingua tedesca viste le difficoltà a cui andrebbe in contro per trovare un traduttore, in quanto né a C._______, né a D._______, E._______ o F._______, dove si trovano i centri d'accoglimento per gli asilanti, si parlerebbe l'italiano. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF e che corrisponde all'art. 54 cpv. 1 LTF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Tale norma lascia all'autorità un certo margine di apprezzamento nella scelta della lingua del procedimento, il che non significa che può liberamente scegliere la lingua del procedimento, ma il giudice deve considerare tutte le circostanze rilevanti quali, ad esempio, gli interessi in gioco, l'economia processuale, la celerità della procedura come pure il principio della parità delle armi (cfr. decisioni del Tribunale A-3603/2007 e A-4275/2007 del 15 aprile 2008; A-4202/2007 del 30 novembre 2007; Bernard Maitre/Vanessa Thalmann [Said Huber], in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], Zurigo 2009, n. 9 e 18 ad art. 33a). Il solo fatto che l'atto ricorsuale sia stato redatto in un'altra lingua ufficiale rispetto a quella dell'atto impugnato, non giustifica di per sé lo scostamento automatico da tale principio (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_657/2008 consid. 1; Jean-Maurice Frésard, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 18 ad art. 54; Peter Uebersax, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 19 ad art. 54 LTF [in seguito: Peter Uebersax, BGG]). Un'eccezione viene ammessa allorquando la parte non rappresentata non è manifestamente in grado di comprendere la lingua della decisione impugnata correndo così il rischio di subirne un pregiudizio (cfr. DTF 132 IV 108 consid. 1.1; Jean-Maurice Frésard, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 18 ad art. 54). La parte deve dimostrare tale fatto eccezionale, oppure lo si deve evincere dagli atti (Peter Uebersax, BGG, n. 19 ad art. 54 LTF). 4.2 In casu, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tedesco. Il Tribunale constata che il ricorrente ha perfettamente compreso i fatti su cui si fonda la decisione impugnata, nonché il suo contenuto e portata, difendendosi in maniera appropriata in sede di ricorso, di modo che l'emanazione di una decisione in italiano non gli ha arrecato pregiudizio alcuno. In seguito, il Tribunale ha provveduto a misure istruttorie sempre redatte in lingua italiana alle quali il ricorrente ha sempre reagito in modo opportuno dimostrando anche qui di averne compreso il contenuto. L'insorgente ha chiesto solo in occasione del suo scritto del 26 agosto 2010 la continuazione della procedura in lingua tedesca, in quanto sarebbe difficile trovare una persona in grado di tradurgli il tutto. La sola difficoltà a trovare un traduttore non giustifica, a questo stadio del procedimento, di scostarsi dai principi sopra elencati, per il che si giustifica la redazione della presente sentenza in italiano. 5. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 18 agosto 2009, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 6. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inattendibili ed inverosimili. In particolare, il richiedente avrebbe dapprima dichiarato di aver lavorato per una persona legata al governo somalo, mentre che nella seconda audizione ha parlato di un commerciante e di una società privata. In questo frangente avrebbe dichiarato durante la prima audizione di aver seguito l'arrivo delle merci per poi portare le relative bolle di viaggio negli uffici governativi committenti, mentre, nella seconda audizione, ha affermato di aver preso gli ordini delle comande delle merci dai governativi. Inoltre, avrebbe asserito in un primo tempo di aver lavorato in tale ditta dal giugno 2008 sino al gennaio 2009, per poi dichiarare di aver lavorato solo dal 14 giugno 2008 al 14 dicembre 2008. Avrebbe poi fornito con il 14 dicembre 2008 e gennaio 2009 due date distinte in cui sarebbe stato sequestrato e si sarebbe contraddetto circa il numero delle telefonate minatorie che avrebbe ricevuto. Per di più, avrebbe dichiarato nella prima audizione che, durante il sequestro, sarebbe stato intimato di lasciare il proprio lavoro affermando in seguito, nella seconda audizione, che il gruppo gli avrebbe proposto di lavorare per loro. Egli avrebbe altresì fornito due versioni contrastanti circa l'accaduto durante il sequestro, asserendo dapprima che i rapitori l'avrebbero minacciato di morte se non avesse lasciato il suo posto di lavoro, per poi allegare di essere stato costretto a vedere due filmati di due persone uccise in due modi differenti. Oltre a ciò, avrebbe dichiarato che tali filmati sarebbero stati difficilmente dimenticabili. Per il resto sembrerebbe alquanto strano che l'interessato abbia continuato a lavorare dal luglio 2008 sino al 19 gennaio 2009 nonostante le pressanti minacce telefoniche del MRP. Difatti, il richiedente avrebbe potuto continuare nel commercio di famiglia, così come fatto nei diversi anni precedenti. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dall'interessato non sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi per il che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conseguenza, l'interessato non adempierebbe ai requisiti della qualità di rifugiato e la domanda d'asilo andrebbe respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento non esigibile ed ha pronunciato l'ammissione provvisoria. 7.2 Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM ed ha ribadito di aver fornito un racconto verosimile. In particolare, ha dichiarato che, in occasione della prima audizione, avrebbe avuto dei problemi con l'interprete il quale si sarebbe ostinato a tradurre quanto da lui esposto per il che non avrebbe avuto modo di esporre i fatti in modo sostanziato. Inoltre, ha affermato di avere lavorato per un commerciante e la relativa ditta, una società privata, e che il suo datore di lavoro avrebbe lavorato per il Governo. Per quanto riguarda il periodo in cui sarebbe stato impiegato presso la suddetta ditta ed all'accaduto durante il sequestro, ha confermato la versione fornita nella seconda audizione. 8. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in affermazioni contraddittorie ed illogiche ed in una narrazione inattendibile. Va in particolare rilevato che il ricorrente ha operato inspiegabilmente per una persona che riceverebbe spesso delle telefonate minatorie ed avrebbe il timore di essere uccisa (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 8). In altre parole, non si spiega il motivo per continuare a lavorare per altri sette mesi per un personaggio legato al governo somalo che sarebbe proprio la ragione per cui avrebbe avuto dei problemi con i membri del gruppo antigovernativo MRP, se aveva la possibilità di lavorare nuovamente nel negozio di sua madre a Mogadiscio (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pagg. 3-4 e 8-9). L'insorgente si è poi contraddetto sul numero di telefonate minatorie ricevute allegando in un primo tempo di essere stato chiamato due volte per poi dichiarare di essere stato contattato ogni due, tre o quattro giorni (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pagg. 8-9). Per di più, non è stato coerente nel datare il suo sequestro indicando nella prima audizione gennaio 2009, mentre nella seconda audizione il 14 dicembre 2008 (cfr. verbali d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 9 e del 7 agosto 2009, pag. 4). Premesso ciò, risulta altresì improbabile che egli abbia dato le dimissioni in seguito al sequestro in data 14 dicembre 2008, siccome nella prima audizione ha dichiarato di avere lavorato fino al 9 gennaio 2009 (cfr. verbali d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 4 e del 7 agosto 2009, pag. 9). Infine, va rilevato che l'affermazione ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto modo di spiegare in modo sostanziato i suoi fatti nella prima audizione non lo soccorre, in quanto quest'ultima è durata quindici minuti in più rispetto alla seconda audizione ed egli ha firmato ogni pagina senza obbiettare alcunché confermando in tal modo che il verbale dell'audizione riporta effettivamente quanto da egli dichiarato (cfr. verbali d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 15 e del 7 agosto 2009, pagg. 1 e 15). Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono state computate parzialmente con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrenti il 12 ottobre 2009. 12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali restanti, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 12 ottobre 2009. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: