Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5847/2012 Sentenza del 20 novembre 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 novembre 2012 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 22 ottobre 2012 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al ricorrente al momento della domanda e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro dell'istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si entra nel merito della domanda d'asilo; i verbali di audizione del 29 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 7 novembre 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 7 novembre 2012, notificata al ricorrente oralmente il giorno stesso (cfr. act. A 11/1); il ricorso del 9 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 12 novembre 2012); l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 12 novembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino algerino, di essere nato a B._______ (Algeria) e di averci vissuto dall'infanzia fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese partendo da C._______ nascosto in un container che sarebbe stato imbarcato; che una volta giunto al porto di D._______ (Francia) sarebbe uscito dal container e si sarebbe diretto in bus fino a E._______ (Francia) e in seguito avrebbe raggiunto la Svizzera il 22 ottobre 2012, dove ha depositato domanda d'asilo il giorno stesso (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che egli ha spiegato di avere tentato di contattare i familiari in patria per farsi spedire il passaporto e la carta d'identità ma che purtroppo essi non sarebbero stati in grado di trovarli; che inoltre, trovandosi egli in Svizzera, non sarebbe possibile farsi rilasciare un documento d'identità; che quindi egli si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità, motivo per cui sussisterebbero ragioni scusabili per la mancata consegna dei documenti e di conseguenza l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo; che, per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'insorgente allega di essere espatriato a causa delle difficoltà riscontrate nell'ambito della sua professione di cantante; che in primo luogo in Algeria vi sarebbero delle lacune legislative in materia di lavoro degli artisti; che suo padre non avrebbe accettato la professione considerandola contraria alla religione; che per giunta il suo produttore non avrebbe rispettato i suoi diritti e lo avrebbe anche minacciato di atti violenti; che egli non avrebbe potuto sperare nel sostegno delle autorità a causa delle discriminazioni alle quali gli artisti sarebbero costantemente sottoposti; che egli fuggendo dal Paese ha voluto salvare la sua vita e proteggere la sua famiglia da possibili ritorsioni; che nel ricorso l'insorgente sostiene inoltre che, comunque, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto una probabile allergia gli provocherebbe acne e forti pruriti; che inoltre nel Paese dominerebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza; che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che il suo passaporto e la sua carta d'identità si troverebbero al suo domicilio in patria (cfr. verbale 1, pag. 5); che sia durante la prima che la seconda audizione egli ha dichiarato di non avere ancora intrapreso nulla per procurarsi detti documenti malgrado il sollecito dell'auditore a voler ossequiare il suo obbligo di collaborare; che egli si è limitato a dire di non potere uscire dal centro e di non avere i mezzi per mettersi in contatto con chi potrebbe procurargli i documenti; che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti risultano inattendibili; che comunque, già le dichiarazioni fornite fino dall'inizio lasciano intendere una scarsa disponibilità del richiedente a voler fornire i documenti richiesti; che per giunta, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, ai quali considerandi si rimanda, le dichiarazioni dell'interessato circa il viaggio verso la Svizzera risultano alquanto vaghe e sbrigative e non possono in alcun modo essere ritenute plausibili; che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale ha ragione di concludere che egli li dissimuli per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato di essere espatriato e di avere chiesto asilo in Svizzera a causa dei problemi avuti con il suo produttore, il quale gli avrebbe dapprima promesso di registrare il suo album ma che in seguito avrebbe deciso di dare la precedenza a un altro cantante; che in occasione di questi litigi l'insorgente e il suo produttore si sarebbero anche rivolti delle minacce; che per giunta questo produttore avrebbe tentato di rovinargli la carriera e di non farlo partecipare alle serate (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 4 seg.); che inoltre, a suo dire, in Algeria gli artisti sarebbero perseguitati e a volte rischierebbero anche la vita; che la gente li considererebbe ricchi poiché alcune volte riuscirebbero a partecipare a trasmissioni televisive (cfr. verbale 2, pag. 4); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che in particolare il richiedente in alcun modo ha sostanziato l'affermazione secondo cui nel suo Paese gli artisti sarebbero perseguitati e rischierebbero la vita; che lo stesso vale per le allegazioni ricorsuali secondo cui suo padre non avrebbe accettato la sua professione per questioni religiose o che egli fuggendo dal Paese intendeva anche proteggere la sua famiglia da eventuali ritorsioni; che per giunta, le dichiarazioni concernenti i problemi con il suo produttore sono vaghe e presentano importanti discrepanze; che ad esempio, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, in occasione della prima audizione il richiedente ha asserito che l'ultimo litigio con il produttore avrebbe avuto luogo circa un mese prima del suo espatrio e che in seguito non avrebbe più avuto contatti con lui (cfr. verbale 1, pag. 6); che invece durante la seconda audizione l'interessato ha dichiarato che l'ultima telefonata con il produttore avrebbe avuto luogo due giorni prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 4); che per il resto si rimanda ai considerandi della decisione impugnata; che per giunta, a prescindere dall'inverosimiglianza del racconto, a mente di questo Tribunale i motivi elencati dal ricorrente in sede di audizione a sostegno della sua domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che infatti simili problemi legati all'attività professionale non costituiscono, e manifestamente, un motivo rilevante ai sensi della citata disposizione; che di conseguenza l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'interessato non ha la qualità di rifugiato giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-230/2008 del 18 settembre 2012, consid. 9.1); che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, scolarizzato e vanta anche un'esperienza lavorativa quale cantante; che inoltre egli in patria dispone di una rete sociale e familiare (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che circa gli allegati problemi di acne e prurito dovuti a una probabile allergia, il Tribunale costata che il richiedente non ha prodotto alcun documento a riguardo; che inoltre in alcun modo egli ha esposto le ragioni per cui un simile problema non potrebbe essere curato nel suo Paese di origine; che per il resto l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: