Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorrente sostiene, innanzitutto, che l’autorità avrebbe violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) ed accertato in modo inesatto e incom- pleto i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) non riconoscendogli lo statuto di rifugiato e rifiutando di concedergli l’asilo in ragione dei rischi ai quali sarebbe esposto in caso di ritorno nel suo Paese d’origine,
D-5826/2023 Pagina 4 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d’origine o di provenienza, che gli elementi costitutivi della nozione di rifugiato sono dunque: l’esistenza di una persecuzione attuale o di un fondato timore di persecuzione futura, sia da parte dello Stato che dei suoi organi, sia da parte di entità quasi statali o di terzi, a condizione che la vittima non possa trovare una protezione adeguata nel suo Paese d’origine (cfr. SAMAH POSSE/SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté de droit des migrations
– Volume IV Loi sur l’asile (LAsi), in: Pratiques en droit des migrations, 2015, n. 9 ad art. 3 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; il richie- dente dev’essere, inoltre, credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni sin- gola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli
D-5826/2023 Pagina 5 elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque de- terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon- deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e la giurisprudenza ivi citata), che, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto ad- dotto dall’insorgente nel suo gravame, il Tribunale osserva come le dichia- razioni del ricorrente in merito ai propri motivi d’asilo siano, da una parte, inverosimili (art. 7 LAsi) e, d’altra parte, non rilevanti ai sensi dell’asilo (art. 3 LAsi), che, in merito alla prova della qualità di rifugiato, il Tribunale rileva che le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente relative alla denuncia sporta a seguito del tentativo di rapimento da parte della sua famiglia, il quale sarebbe av- venuto il (…), non sono concludenti; che, in particolare, egli non ha, in un primo momento, minimamente accennato di esserne stato vittima (cfr. atto SEM n. 23/10, 7.01); che, solamente successivamente, egli ha dichiarato che i suoi famigliari avrebbero tentato di rapirlo ma che egli sarebbe riuscito a fuggire quando si trovava nel distretto di B._______ (cfr. atto SEM
n. 27/12, R15); che confrontato in merito a tale discordanza, egli ha am- messo di aver fornito delle dichiarazioni contrastanti ma ha sostenuto che ciò fosse dovuto a un malinteso (cfr. atto SEM n. 27/12, R44); che tale spiegazione non fa che confermare l’inverosimiglianza delle sue allega- zioni; che, inoltre, egli ha inizialmente dichiarato di non aver sporto alcuna denuncia perché ne temeva le possibili ripercussioni (cfr. atto SEM
n. 23/10, 7.02) per poi dichiarare che non avrebbe potuto, in alcun modo, denunciare tali fatti siccome era minorenne (cfr. atto SEM n. 23/10, 7.02); che, tuttavia, egli avrebbe successivamente fornito un’altra versione dei fatti dichiarando di aver presentato una tale richiesta alle autorità di polizia (cfr. atto SEM n. 27/12, R15, R20), che anche volendo tenere in considerazione il difficile vissuto dell’interes- sato, non è possibile ignorare che egli, pur essendo giovane, sia prossimo al raggiungimento della maggiore età e ha frequentato gli studi fino alla seconda liceo (cfr. atto SEM n. 23/10, 1.17); che, ciò posto, ci si poteva aspettare che egli fornisse delle dichiarazioni concordanti in merito al pro- prio vissuto oltre che maggiori dettagli concernenti elementi determinanti del proprio racconto,
D-5826/2023 Pagina 6 che, onde evitare inutili ridondanze, si può senz’altro rinviare, per quanto riguarda l’esame della verosimiglianza, alla decisione impugnata, la quale risulta essere sufficientemente motivata e condivisibile (cfr. atto SEM
n. 34/13, pag. 4 e 5), che neppure le argomentazioni esposte nel gravame, che riprendono so- stanzialmente le censure sollevate nella presa di posizione del 22 settem- bre 2023 (cfr. ricorso del 24 ottobre 2023, pag. 5, 6 e 9), permettono di giustificare tali incongruenze, che, in merito alla rilevanza dei motivi d’asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere stato vittima di violenza domestica per mano del di lui padre, che quest’ultimo avrebbe cercato di convincerlo a costringere la sorella minore a contrarre un matrimonio contro la sua volontà e tentato di coinvolgerlo nei disonesti affari della famiglia (cfr. atti SEM n. 23/10, 7.01; 27/12, R15); che tali motivi non sono tuttavia pertinenti ai sensi della suddetta norma; che, in particolare, egli non è esposto a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi); che, per questo motivo, non è neppure necessario esaminare se le autorità tur- che abbiano o meno fornito al ricorrente un’adeguata protezione; che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM ha concluso che al ricorrente non andava riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l’asilo in virtù dell’art. 3 LAsi, che, visto quanto sopra, il Tribunale non rileva alcuna violazione del diritto o un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente determi- nanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) nel mancato riconoscimento dello statuto di ri- fugiato e nel rifiuto della concessione dell’asilo al ricorrente; che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e i punti 1 e 2 del dispositivo della deci- sione impugnata vanno confermati, che, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4),
D-5826/2023 Pagina 7 che, pertanto, la pronuncia dell’allontanamento va confermata, che per quanto concerne invece l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che, in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che, giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere considerata ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale ha già avuto modo di specificare che i requisiti per l’ammissione di un pericolo concreto sono meno severi quando si deve prendere in considerazione l’interesse superiore del fanciullo ai sensi dell’art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF; cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 in fine), che la minore età del ricorrente impone alla SEM di subordinare l’esecuzione dell’allontanamento al soddisfacimento di specifiche condizioni; che, in particolare, in virtù del principio dell’interesse superiore del fanciullo (art. 3 CDF), la SEM deve verificare, concretamente, già durante l’istruttoria, se il richiedente asilo sia in grado di essere adeguatamente assistito dai membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura adeguata (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2; ex multis sentenza del Tribunale D-6365/2015 del 20 novembre 2015), che, inoltre, l’art. 69 cpv. 4 LStrI, applicabile anche alle procedure di allontanamento susseguenti al rifiuto della concessione dell’asilo (cfr. pluris sentenza del Tribunale D‑438/2020 dell’11 febbraio 2020 pag. 5), prevede che l’autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sia affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione, che, nella decisione del 25 settembre 2023, la SEM ha inizialmente riconosciuto che il ricorrente non avesse alcuna rete familiare alla quale appoggiarsi in caso di ritorno in Turchia (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 9); che, tuttavia, egli avrebbe potuto chiedere al “giudice del tribunale dei
D-5826/2023 Pagina 8 minori” di essere collocato presso un istituto per minori, possibilità offritegli dall’ordinamento giuridico turco (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 9 in fine); che, a tal fine, avrebbe potuto prendere contatto con un organismo di coordinamento delle case di accoglienza per minorenni (cfr. atto SEM
n. 34/13, pag. 19); che, per questi motivi, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Turchia sarebbe ragionevolmente esigibile (cfr. atto SEM
n. 34/13, pag. 11), che, tuttavia, come rettamente esposto nel gravame (cfr. ricorso del 24 ottobre 2023, pag. 14), il Tribunale rileva che l’autorità inferiore non ha svolto alcuna indagine concreta, come invece richiesto dalle disposizioni legali di cui sopra e dalla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, con l’obiettivo di verificare se il ricorrente potesse concretamente essere affidato ad una struttura adeguata al fine di ottenere protezione e ciò fino al raggiungimento della maggiore età (15 dicembre 2024), che, alla luce di quanto sopra, non è possibile, con il versamento attuale degli atti, valutare se l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato verso la Turchia possa o meno essere considerata ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 al. 4 LStrI, che, di conseguenza, i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 devono essere annullati per violazione del diritto federale e accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e gli atti rinviati all’autorità inferiore affinché proceda ai complementi istruttori necessari al fine di rendere una nuova decisione, in punto all’esecuzione dell’allontanamento in Turchia, rispettosa della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA), che, in particolare, spetterà alla SEM estendere l’istruttoria conducendo ulteriori indagini, in particolare attraverso l’ambasciata svizzera, al fine di accertare se, in caso di allontanamento in Turchia, esista una struttura adeguata che abbia effettivamente la capacità e la possibilità di prenderlo in carico, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta priva d’oggetto,
D-5826/2023 Pagina 9 che, in concreto, visto l’esito del ricorso, le spese processuali sarebbero da porre in parte a carico del ricorrente, parzialmente soccombente; che, tut- tavia, per motivi di praticità, v’è luogo di accogliere la domanda di assi- stenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali parziali (cfr. DTF 139 III 396 con- sid. 4.1), che, giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato (cfr. anche artt. 7 e seg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, tuttavia, nel caso di specie, non sono attribuite indennità ripetibili essendo il ricorrente rappresentato dal mandatario designato dalla SEM (artt. 102h e 111ater LAsi; CONSTANTIN HRUSCHKA, Migrationsrecht Kommentar Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerrechtsgesetz (BüG) sowie Freizügig- keitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 5a ed. 2019, ad art. 111ater
n. 1), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che essa è dunque definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5826/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l’esecuzione dell’allontana- mento pronunciata nella decisione della SEM del 25 settembre 2023; per il resto, esso è respinto. 2. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settem- bre 2023 sono annullati e gli atti di causa le sono trasmessi per il comple- tamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione nel senso dei considerandi della presente sentenza. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali parziali, è accolta. 4. Non vengono assegnate indennità per le spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione:
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 25 settembre 2023; per il resto, esso è respinto.
E. 2 I punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 sono annullati e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione nel senso dei considerandi della presente sentenza.
E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali, è accolta.
E. 4 Non vengono assegnate indennità per le spese ripetibili.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
E. 24 ottobre 2023, pag. 14), il Tribunale rileva che l’autorità inferiore non ha svolto alcuna indagine concreta, come invece richiesto dalle disposizioni legali di cui sopra e dalla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, con l’obiettivo di verificare se il ricorrente potesse concretamente essere affidato ad una struttura adeguata al fine di ottenere protezione e ciò fino al raggiungimento della maggiore età (15 dicembre 2024), che, alla luce di quanto sopra, non è possibile, con il versamento attuale degli atti, valutare se l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato verso la Turchia possa o meno essere considerata ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 al. 4 LStrI, che, di conseguenza, i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 devono essere annullati per violazione del diritto federale e accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e gli atti rinviati all’autorità inferiore affinché proceda ai complementi istruttori necessari al fine di rendere una nuova decisione, in punto all’esecuzione dell’allontanamento in Turchia, rispettosa della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA), che, in particolare, spetterà alla SEM estendere l’istruttoria conducendo ulteriori indagini, in particolare attraverso l’ambasciata svizzera, al fine di accertare se, in caso di allontanamento in Turchia, esista una struttura adeguata che abbia effettivamente la capacità e la possibilità di prenderlo in carico, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta priva d’oggetto,
D-5826/2023 Pagina 9 che, in concreto, visto l’esito del ricorso, le spese processuali sarebbero da porre in parte a carico del ricorrente, parzialmente soccombente; che, tut- tavia, per motivi di praticità, v’è luogo di accogliere la domanda di assi- stenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali parziali (cfr. DTF 139 III 396 con- sid. 4.1), che, giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato (cfr. anche artt. 7 e seg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, tuttavia, nel caso di specie, non sono attribuite indennità ripetibili essendo il ricorrente rappresentato dal mandatario designato dalla SEM (artt. 102h e 111ater LAsi; CONSTANTIN HRUSCHKA, Migrationsrecht Kommentar Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerrechtsgesetz (BüG) sowie Freizügig- keitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 5a ed. 2019, ad art. 111ater
n. 1), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che essa è dunque definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5826/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l’esecuzione dell’allontana- mento pronunciata nella decisione della SEM del 25 settembre 2023; per il resto, esso è respinto. 2. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settem- bre 2023 sono annullati e gli atti di causa le sono trasmessi per il comple- tamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione nel senso dei considerandi della presente sentenza. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali parziali, è accolta. 4. Non vengono assegnate indennità per le spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5826/2023 Sentenza del 15 dicembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Roswitha Petry, Daniela Brüschweiler, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Viviana Lino,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere);decisione della SEM del 25 settembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 10 maggio 2023 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2) e i relativi allegati (cfr. mezzi di prova SEM n. 001/2 e 002/3), il verbale relativo alla prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) avvenuta il 22 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. 23/10) e quello riguardante l'audizione sui suoi motivi d'asilo del 18 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 27/12), il parere del 22 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 32/3) presentato dall'interessato a seguito della ricezione del progetto di decisione negativo della SEM del 21 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 31/10), la decisione dell'autorità inferiore del 25 settembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 35/1), con la quale essa non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento in Turchia, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 34/13), il ricorso del 24 ottobre 2023 (cfr. risultanze processuali; data di entrata: 25 ottobre 2023), per mezzo del quale il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la precitata decisione, chiedendo, in via principale, l'annullamento della medesima, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, l'ammissione provvisoria e, in via ancor più subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio e un nuovo esame delle sue allegazioni; contestualmente, egli ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, i complementi al ricorso del 27 ottobre e del 5 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione medica a sostegno delle proprie allegazioni, gli atti e le circostanze del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF tra le quali figura la SEM (art. 105 LAsi), che i requisiti relativi al diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF); che, anche in questo caso, può esimersi dall'effettuare uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorrente sostiene, innanzitutto, che l'autorità avrebbe violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) ed accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) non riconoscendogli lo statuto di rifugiato e rifiutando di concedergli l'asilo in ragione dei rischi ai quali sarebbe esposto in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di provenienza, che gli elementi costitutivi della nozione di rifugiato sono dunque: l'esistenza di una persecuzione attuale o di un fondato timore di persecuzione futura, sia da parte dello Stato che dei suoi organi, sia da parte di entità quasi statali o di terzi, a condizione che la vittima non possa trovare una protezione adeguata nel suo Paese d'origine (cfr. Samah Posse/Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté de droit des migrations - Volume IV Loi sur l'asile (LAsi), in: Pratiques en droit des migrations, 2015, n. 9 ad art. 3 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; il richiedente dev'essere, inoltre, credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e la giurisprudenza ivi citata), che, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, ed al contrario di quanto addotto dall'insorgente nel suo gravame, il Tribunale osserva come le dichiarazioni del ricorrente in merito ai propri motivi d'asilo siano, da una parte, inverosimili (art. 7 LAsi) e, d'altra parte, non rilevanti ai sensi dell'asilo (art. 3 LAsi), che, in merito alla prova della qualità di rifugiato, il Tribunale rileva che le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente relative alla denuncia sporta a seguito del tentativo di rapimento da parte della sua famiglia, il quale sarebbe avvenuto il (...), non sono concludenti; che, in particolare, egli non ha, in un primo momento, minimamente accennato di esserne stato vittima (cfr. atto SEM n. 23/10, 7.01); che, solamente successivamente, egli ha dichiarato che i suoi famigliari avrebbero tentato di rapirlo ma che egli sarebbe riuscito a fuggire quando si trovava nel distretto di B._______ (cfr. atto SEM n. 27/12, R15); che confrontato in merito a tale discordanza, egli ha ammesso di aver fornito delle dichiarazioni contrastanti ma ha sostenuto che ciò fosse dovuto a un malinteso (cfr. atto SEM n. 27/12, R44); che tale spiegazione non fa che confermare l'inverosimiglianza delle sue allegazioni; che, inoltre, egli ha inizialmente dichiarato di non aver sporto alcuna denuncia perché ne temeva le possibili ripercussioni (cfr. atto SEM n. 23/10, 7.02) per poi dichiarare che non avrebbe potuto, in alcun modo, denunciare tali fatti siccome era minorenne (cfr. atto SEM n. 23/10, 7.02); che, tuttavia, egli avrebbe successivamente fornito un'altra versione dei fatti dichiarando di aver presentato una tale richiesta alle autorità di polizia (cfr. atto SEM n. 27/12, R15, R20), che anche volendo tenere in considerazione il difficile vissuto dell'interessato, non è possibile ignorare che egli, pur essendo giovane, sia prossimo al raggiungimento della maggiore età e ha frequentato gli studi fino alla seconda liceo (cfr. atto SEM n. 23/10, 1.17); che, ciò posto, ci si poteva aspettare che egli fornisse delle dichiarazioni concordanti in merito al proprio vissuto oltre che maggiori dettagli concernenti elementi determinanti del proprio racconto, che, onde evitare inutili ridondanze, si può senz'altro rinviare, per quanto riguarda l'esame della verosimiglianza, alla decisione impugnata, la quale risulta essere sufficientemente motivata e condivisibile (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 4 e 5), che neppure le argomentazioni esposte nel gravame, che riprendono sostanzialmente le censure sollevate nella presa di posizione del 22 settembre 2023 (cfr. ricorso del 24 ottobre 2023, pag. 5, 6 e 9), permettono di giustificare tali incongruenze, che, in merito alla rilevanza dei motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere stato vittima di violenza domestica per mano del di lui padre, che quest'ultimo avrebbe cercato di convincerlo a costringere la sorella minore a contrarre un matrimonio contro la sua volontà e tentato di coinvolgerlo nei disonesti affari della famiglia (cfr. atti SEM n. 23/10, 7.01; 27/12, R15); che tali motivi non sono tuttavia pertinenti ai sensi della suddetta norma; che, in particolare, egli non è esposto a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi); che, per questo motivo, non è neppure necessario esaminare se le autorità turche abbiano o meno fornito al ricorrente un'adeguata protezione; che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM ha concluso che al ricorrente non andava riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l'asilo in virtù dell'art. 3 LAsi, che, visto quanto sopra, il Tribunale non rileva alcuna violazione del diritto o un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) nel mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato e nel rifiuto della concessione dell'asilo al ricorrente; che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e i punti 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata vanno confermati, che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, pertanto, la pronuncia dell'allontanamento va confermata, che per quanto concerne invece l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che, in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere considerata ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale ha già avuto modo di specificare che i requisiti per l'ammissione di un pericolo concreto sono meno severi quando si deve prendere in considerazione l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF; cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 in fine), che la minore età del ricorrente impone alla SEM di subordinare l'esecuzione dell'allontanamento al soddisfacimento di specifiche condizioni; che, in particolare, in virtù del principio dell'interesse superiore del fanciullo (art. 3 CDF), la SEM deve verificare, concretamente, già durante l'istruttoria, se il richiedente asilo sia in grado di essere adeguatamente assistito dai membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura adeguata (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2; ex multis sentenza del Tribunale D-6365/2015 del 20 novembre 2015), che, inoltre, l'art. 69 cpv. 4 LStrI, applicabile anche alle procedure di allontanamento susseguenti al rifiuto della concessione dell'asilo (cfr. pluris sentenza del Tribunale D-438/2020 dell'11 febbraio 2020 pag. 5), prevede che l'autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sia affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione, che, nella decisione del 25 settembre 2023, la SEM ha inizialmente riconosciuto che il ricorrente non avesse alcuna rete familiare alla quale appoggiarsi in caso di ritorno in Turchia (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 9); che, tuttavia, egli avrebbe potuto chiedere al "giudice del tribunale dei minori" di essere collocato presso un istituto per minori, possibilità offritegli dall'ordinamento giuridico turco (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 9 in fine); che, a tal fine, avrebbe potuto prendere contatto con un organismo di coordinamento delle case di accoglienza per minorenni (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 19); che, per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia sarebbe ragionevolmente esigibile (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 11), che, tuttavia, come rettamente esposto nel gravame (cfr. ricorso del 24 ottobre 2023, pag. 14), il Tribunale rileva che l'autorità inferiore non ha svolto alcuna indagine concreta, come invece richiesto dalle disposizioni legali di cui sopra e dalla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, con l'obiettivo di verificare se il ricorrente potesse concretamente essere affidato ad una struttura adeguata al fine di ottenere protezione e ciò fino al raggiungimento della maggiore età (15 dicembre 2024), che, alla luce di quanto sopra, non è possibile, con il versamento attuale degli atti, valutare se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Turchia possa o meno essere considerata ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 al. 4 LStrI, che, di conseguenza, i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 devono essere annullati per violazione del diritto federale e accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e gli atti rinviati all'autorità inferiore affinché proceda ai complementi istruttori necessari al fine di rendere una nuova decisione, in punto all'esecuzione dell'allontanamento in Turchia, rispettosa della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA), che, in particolare, spetterà alla SEM estendere l'istruttoria conducendo ulteriori indagini, in particolare attraverso l'ambasciata svizzera, al fine di accertare se, in caso di allontanamento in Turchia, esista una struttura adeguata che abbia effettivamente la capacità e la possibilità di prenderlo in carico, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, in concreto, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sarebbero da porre in parte a carico del ricorrente, parzialmente soccombente; che, tuttavia, per motivi di praticità, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali (cfr. DTF 139 III 396 consid. 4.1), che, giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. anche artt. 7 e seg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, tuttavia, nel caso di specie, non sono attribuite indennità ripetibili essendo il ricorrente rappresentato dal mandatario designato dalla SEM (artt. 102h e 111ater LAsi; Constantin Hruschka, Migrationsrecht Kommentar Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerrechtsgesetz (BüG) sowie Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 5a ed. 2019, ad art. 111ater n. 1), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che essa è dunque definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 25 settembre 2023; per il resto, esso è respinto.
2. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 sono annullati e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione nel senso dei considerandi della presente sentenza.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali, è accolta.
4. Non vengono assegnate indennità per le spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: