Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'(...), l'interessato - d'etnia curda, originario di B._______ (attualmente facente parte della frazione di C._______), nella provincia di D._______ (Turchia) con ultimo domicilio al villaggio di E._______ (Turchia) nella medesima provincia, dove ha vissuto dal (...) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 22 giugno 2009 [di seguito: verbale 1] e dell'8 luglio 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere stato picchiato da un ufficiale, durante il servizio militare prestato tra il (...) e il (...), per aver parlato in curdo. Nel medesimo periodo, suo zio paterno sarebbe altresì stato picchiato e arrestato, perché collaborava con l'allora Demokratik Halk Partisi (DEHAP), attualmente Demokratik Toplum Partisi (di seguito: DTP; in italiano: partito della società democratica), come pure suo fratello, il quale sarebbe stato costretto a lasciare la Turchia per motivi politici e sarebbe giunto in Svizzera. Inoltre, l'interessato ha affermato di aver subito delle pressioni, di essere stato denunciato, nonché trattenuto diverse volte e picchiato dalla Polizia, a causa della sua attività politica a favore del DTP con cui collaborava a far tempo dal (...), andando a votare e raccogliendo voti per il medesimo. Infatti, due volte nel (...) e una volta nel (...), in occasione delle elezioni politiche, l'interessato avrebbe consigliato spontaneamente di votare per tale partito. In aggiunta, l'interessato sarebbe stato pedinato e messo sotto sorveglianza dalla Polizia, dopo aver partecipato in data (...), unitamente al cugino F._______ (N [...]), ai festeggiamenti per il compleanno di Öcalan, durante i quali la Polizia sarebbe intervenuta ed avrebbe cominciato a sparare contro di loro, uccidendo due persone. Dopo tale episodio, temendo per la sua vita, l'interessato avrebbe rinnovato il suo passaporto e, all'inizio del mese di giugno 2009, sarebbe espatriato definitivamente dal suo Paese d'origine con il cugino sopraccitato, nonché assieme ad un altro cugino G._______ (N [...]). B. Con decisione del 24 luglio 2009, notificata all'interessato il 30 luglio 2009 (cfr. atto A 17/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 18 settembre 2009, verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 31 agosto 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto la riforma della decisione impugnata, con il conseguente riconoscimento nei suoi confronti della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e la richiesta di gratuito patrocinio. D. L'11 settembre 2009, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. E. Il 18 settembre 2009, con ulteriore decisione incidentale, il Tribunale ha considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria e la richiesta di gratuito patrocinio. Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 29 settembre 2009 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 23 settembre 2009, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano.
E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, di modo che non sarebbe necessario analizzare la pertinenza delle stesse in materia d'asilo. Infatti, le dichiarazioni rese dal richiedente sarebbero, in punti essenziali, contraddittorie e non sarebbero sufficientemente motivate, poiché non concrete e circostanziate, a tal punto da dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente. In particolare, quest'ultimo si sarebbe contraddetto circa i fatti che l'avrebbero condotto all'espatrio, segnatamente circa il numero di volte in cui sarebbe stato fermato dalla Polizia, nonché circa il fatto di essere stato messo sotto sorveglianza e pedinato dalla stessa, fatto questo menzionato dal richiedente unicamente nella prima audizione e non successivamente. Inoltre, il richiedente non sarebbe stato in grado di indicare dopo quanti giorni, a seguito delle elezioni politiche locali, sarebbe stato fermato e da quanti poliziotti sarebbe stato condotto al posto di Polizia. In aggiunta, egli non avrebbe saputo fornire una descrizione precisa riguardo a quello che sarebbe successo durante le tre rispettivamente cinque ore in cui sarebbe stato trattenuto al posto di Polizia. Parimenti, il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare i motivi per cui e le modalità con cui avrebbe tentato di indurre a votare per il DTP. In relazione a questa attività, egli si sarebbe limitato ad affermare di aver consigliato ad amici e parenti di votare per il medesimo, senza addurre ulteriori dettagli in merito. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento al suo allontanamento, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi al richiedente - il quale sarebbe giovane, in buona salute, vanterebbe una pluriennale esperienza professionale quale autista e possiederebbe un'estesa rete di socializzazione nel suo Paese d'origine - o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.
E. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente fa valere di essere stato costretto a lasciare il suo Paese d'origine per poter sfuggire alle persecuzioni, ai sensi dell'art. 3 LAsi, a cui sarebbe esposto in ragione della sua appartenenza all'etnia curda e dell'attività politica svolta per il DTP e, pertanto, di avere diritto alla concessione dell'asilo conformemente all'art. 7 LAsi, le cui esigenze - contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM - devono considerarsi soddisfatte. A proposito delle sue dichiarazioni vaghe e a volte discordanti, l'insorgente sostiene che, non conoscendo il sistema politico svizzero ed essendo sconvolto per quanto vissuto nel suo Paese d'origine, non si sarebbe sentito di parlare liberamente della cultura curda, della sua attività in seno al DTP e di quanto avrebbe subito dalle autorità turche, le quali sarebbero a conoscenza del fatto che egli sosterebbe il suddetto partito a far tempo dal (...), in particolare facendo propaganda. Egli conferma di essere stato fermato e picchiato dalle autorità turche il giorno successivo le elezioni del (...) per un tempo di tre-cinque ore e di non poter essere più preciso in merito a tali fatti, in quanto sarebbe stato sotto choc. Inoltre, ribadito l'episodio in cui egli sarebbe stato picchiato durante il suo servizio militare nel 2001 per aver conversato in curdo, ciò che sarebbe successo altresì nei confronti di suo zio paterno, il quale sarebbe stato malmenato a causa dell'appartenenza all'etnia curda e la cui notizia sarebbe apparsa su tutti i giornali (cfr. doc. C allegato al presente ricorso), il ricorrente fa valere che da quel momento la famiglia H._______ non sarebbe stata più al sicuro. Alla luce di tali fatti, il ricorrente temerebbe di venire arrestato, come sarebbe stato il caso di suo zio paterno nel 2001, o addirittura ucciso, sottolineando che, se egli non temesse seriamente per la sua vita, non avrebbe abbandonato sua moglie e i loro due figli in Turchia, rispettivamente precisando che anche suo fratello I._______ - ora al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera - sarebbe stato costretto a lasciare la Turchia nel 2001, a causa delle persecuzioni nei confronti della minoranza curda e in particolare della famiglia H._______. Infine, l'insorgente ritiene che, malgrado i progressi apprezzabili in questi ultimi anni, in Turchia i diritti delle minoranze non sarebbero sufficientemente salvaguardati, considerati i numerosi casi di tortura e soprattutto la mancanza di repressioni degli autori di tali torture.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Innanzitutto, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua collaborazione con il DTP, ciò che costituisce peraltro l'elemento essenziale fatto valere dal medesimo a fondamento dei suoi motivi d'asilo. In particolare, egli ha reso allegazioni incongruenti sull'inizio della sua pretesa collaborazione con il suddetto partito. Infatti, inizialmente egli ha affermato di aver collaborato con il DTP nel (...) durante le elezioni (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D33), mentre che, in seguito, ha dichiarato che collaborava con il partito dal (...) (cfr. verbale 2 D38). La correzione apportata dal ricorrente alla risposta resa alla domanda 38, secondo cui invece sarebbe stato attivo per il partito a far tempo dal 2007 (cfr verbale 2 pag. 11), non può trovare alcuna giustificazione, ritenuto che la domanda postagli era più che chiara e gli è stata posta più volte (cfr. ibidem D36-38). L'evocata contraddizione circa l'anno in cui avrebbe iniziato a collaborare con il DTP è peraltro stata mantenuta dal ricorrente in sede di ricorso, laddove ha ribadito, senza alcuna spiegazione, di aver sostenuto il DTP a far tempo dal (...) (cfr. ricorso pag. 4). Inoltre, egli non è stato in grado di corroborare in maniera circostanziata e coerente in cosa consisteva l'asserita collaborazione con il suddetto partito, limitandosi ad affermare che votava per questo partito, raccoglieva voti, consigliava parenti e amici (cfr. verbale 1 pag. 6), nonché in generale lavorava con il partito (cfr. verbale 2 D35) e faceva propaganda (cfr. ricorso pag. 4). Peraltro, tali attività - che il ricorrente avrebbe svolto limitatamente alle elezioni politiche del (...) e del (...) (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D33, D40, D42) - non possono essere considerate costitutive di qualsivoglia collaborazione dell'insorgente con il DTP, allorquando il medesimo ha esplicitamente dichiarato di non essere membro del partito, di non averlo mai voluto diventare (cfr. verbale 2 D35 e D39) e di non essere stato incaricato dal partito a svolgere tali attività, bensì di averlo fatto volontariamente (cfr. ibidem D41). Per di più, a proposito del suo ruolo in seno al suddetto partito, il ricorrente è incappato in una nuova contraddizione, cambiando versione alla fine della seconda audizione, affermando che era attivo per il partito (cfr. verbale 2 pag. 11). In siffatte circostanze, è manifesto che la pretesa collaborazione con il suddetto partito è semplicemente irrisoria e non è altro che il frutto dell'inventiva del medesimo, quale pretesto per fondare la sua domanda d'asilo. D'altronde, egli non è riuscito a corroborare l'esistenza di qualsivoglia persecuzione in relazione alla pretesa collaborazione con il DTP. A tal proposito, innanzitutto, è d'uopo constatare che, da un lato, alla domanda postagli se gli fosse successo qualcosa a lui direttamente, il ricorrente ha risposto in modo negativo (cfr. verbale 1 pag. 7) e, dall'altro lato, si è limitato a mere supposizioni circa il fatto di essere stato denunciato alla Polizia per le sue attività politiche (cfr. verbale 1 pag. 6). A ciò aggiungasi che l'insorgente si è contraddetto riguardo alle pressioni di cui sarebbe stato oggetto da parte della Polizia. In particolare, inizialmente ha affermato in maniera del tutto generale di essere stato trattenuto e picchiato diverse volte (cfr. ibidem), mentre che, in seguito, ha dichiarato di essere stato arrestato e picchiato solo in un'unica occasione, specificando che sarebbe successo dopo le elezioni del (...) (cfr. verbale 2 D63). Sebbene egli in sede di ricorso abbia confermato quest'ultima versione (cfr. ricorso pag. 4), il ricorrente non è stato in grado di fornire una descrizione precisa riguardo a quello che sarebbe successo (cfr. verbale 2 D102), si è dimostrato titubante rispetto all'indicazione del giorno in cui sarebbe stato fermato dalla Polizia (cfr. ibidem D77-78 e D89) e, infine, non ha saputo precisare il luogo in cui sarebbe stato prelevato (cfr. ibidem D70) o il numero di poliziotti implicati in quest'azione (cfr. ibidem D71- D72). Per di più, la motivazione resa dal medesimo, secondo cui sarebbe stato fermato dalla Polizia in relazione all'accusa di collaborare con il DTP, è palesemente contraria alla logica dell'agire. Infatti, se la Polizia l'avesse realmente trattenuto sulla base di tali accuse, non avrebbe di certo liberato il ricorrente senza condizioni, rispettivamente avrebbe certamente continuato ad interessarsi a lui. Tale non è stato il caso nella fattispecie, allorquando è emerso dalle stesse dichiarazioni del ricorrente che, dopo l'evocato fermo, egli non ha subito altre pressioni (cfr. ibidem D90). Orbene, alla luce del carattere incongruente, vago e illogico delle sue dichiarazioni circa i fatti addotti, non soccorre l'insorgente né la giustificazione secondo cui egli non avrebbe potuto essere più preciso poiché sotto choc, né tanto meno le pressoché temerarie e irrisorie giustificazioni, secondo cui non conoscendo il sistema politico svizzero, nonché per il carattere sconvolgente di quello che avrebbe vissuto, egli avrebbe avuto timore a parlare liberamente della sua attività in seno al DTP e di quanto avrebbe subito dalle autorità turche (cfr. ricorso pag. 4). Sussidiariamente, per quel che concerne i fatti addotti in relazione ai festeggiamenti del compleanno di Öcalan, il ricorrente non ha invocato alcun fatto o circostanza, che l'avrebbe toccato personalmente, nonché degno di comprovare l'esistenza di qualsivoglia persecuzione nei confronti della sua persona. Infatti, da un lato, egli ha asserito di essere stato pedinato e messo sotto sorveglianza dopo l'evocato episodio (cfr. verbale 1 pag. 6), senza tuttavia alcun fondamento oggettivo a sostegno di tale affermazione, di cui non ne ha fatto più menzione né nella seconda audizione, né in sede di ricorso e, dall'altro, si è limitato a riferire di essere scappato dopo la sparatoria scoppiata in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Öcalan (cfr. verbale 2 D33), a seguito dei quali, peraltro, ha dichiarato che non sarebbe successo nulla fino al suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 7). Inoltre, non merita alcuna considerazione la vicenda resa dal ricorrente in relazione al pestaggio subito durante il servizio militare prestato tra il 2001 e il 2002 (cfr. verbale 1 pag. 6, verbale 2 D33 e ricorso pag. 4). Tali fatti, segnatamente, indipendentemente dalla loro verosimiglianza, sono irrilevanti allorquando, visto il tempo trascorso e l'assenza di qualsivoglia conseguenza a loro relativa, non presentano alcun nesso causale temporale con l'espatrio del ricorrente nel (...) 2009, all'origine della presente procedura. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è rotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; 1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag. 367 et 370 e segg.; 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444). Tali considerazioni valgono altresì in relazione alle asserzioni del ricorrente - che si limitano a vaghe e semplici affermazioni di parte - riguardo alle vicende, risalenti sempre al 2001, legate a suo fratello I._______ ed a suo zio paterno. In merito a quest'ultimo, non soccorre l'insorgente il documento allegato in sede di ricorso e presentato come la copia di un estratto di giornale narrante l'arresto dello zio paterno (doc. c). Non da ultimo, risulta manifestamente inverosimile che, in considerazione di tutti gli avvenimenti addotti, il ricorrente possa essere stato oggetto di persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese d'origine, allorquando egli ha affermato di non avere avuto problemi con le stesse (cfr. verbale 1 pag. 7). Peraltro, se il ricorrente fosse stato effettivamente perseguitato dalle autorità turche, egli non si sarebbe esposto dinnanzi alle stesse, richiedendo personalmente il rinnovo del suo passaporto (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 D16-D22). Tale comportamento, unitamente alla vendita del camion con cui lavorava (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D26-D28), denotano che l'insorgente ha preparato nel dettaglio il suo espatrio, all'origine del quale vi erano certamente dei motivi estranei all'esistenza di persecuzioni nel suo Paese d'origine. Parimenti, se egli fosse stato realmente ricercato, il ricorrente si sarebbe interessato a conoscere l'evoluzione della sua situazione in Turchia rispetto ai suoi motivi d'asilo, rispettivamente i suoi familiari l'avrebbero informato su tale punto (cfr. verbale 2 D96). Infine, in merito alla pretesa esistenza di generali persecuzioni in Turchia nei suoi confronti e della sua famiglia - in ragione dell'appartenenza all'etnia curda (cfr. ricorso pagg. 4-3, verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D6) - il Tribunale rileva che il mero fatto di essere curdo non implica necessariamente l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti e nei confronti di tale popolo (cfr. Sentenza del Tribunale D- 6904/2006 del 14 gennaio 2010 consid. 7.1 e 9.3.1). D'altronde, numerosi membri della famiglia del ricorrente tra cui principalmente la moglie e i figli, nonché suo padre, i suoi fratelli, le sue sorelle e gli zii risiedono ancora in patria (cfr. verbale 1 pagg. 3-4), ciò che denota come essi non hanno ritenuto necessario dover lasciare il loro Paese d'origine in ragione della loro appartenenza all'etnia curda o alla famiglia H._______. Visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
E. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in maniera stereotipata in sede di ricorso, accennando semplicemente a casi di tortura e alla mancata repressione nei confronti degli autori di tali atti (cfr. ricorso pag. 4). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
E. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
E. 9.3.1 In aggiunta, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica di base nonché un'esperienza professionale di svariati anni come (...) e (...) in proprio, rispettivamente presso una ditta di (...) (cfr. verbale 1 pagg. 2-3 e verbale 2 D25-D32). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiede gran parte della sua famiglia, tra cui sua moglie e i suoi figli, il padre con la matrigna, le sue sorelle e fratelli nonché diversi zii e zie (cfr. verbale 1 pag. 4). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
E. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre all'originale della sua carta che ha depositato agli atti (cfr. risultanze processuali) e della sua licenza di condurre che ha presentato alle autorità svizzere. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 10 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 23 settembre 2009. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 23 settembre 2009 dal ricorrente.
- Comunicazione a: Patrocinatore del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del ricorso del 31 agosto 2009 (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5724/2009/ {T 0/2} Sentenza del 7 dicembre 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 luglio 2009 / N (...). Fatti: A. L'(...), l'interessato - d'etnia curda, originario di B._______ (attualmente facente parte della frazione di C._______), nella provincia di D._______ (Turchia) con ultimo domicilio al villaggio di E._______ (Turchia) nella medesima provincia, dove ha vissuto dal (...) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 22 giugno 2009 [di seguito: verbale 1] e dell'8 luglio 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere stato picchiato da un ufficiale, durante il servizio militare prestato tra il (...) e il (...), per aver parlato in curdo. Nel medesimo periodo, suo zio paterno sarebbe altresì stato picchiato e arrestato, perché collaborava con l'allora Demokratik Halk Partisi (DEHAP), attualmente Demokratik Toplum Partisi (di seguito: DTP; in italiano: partito della società democratica), come pure suo fratello, il quale sarebbe stato costretto a lasciare la Turchia per motivi politici e sarebbe giunto in Svizzera. Inoltre, l'interessato ha affermato di aver subito delle pressioni, di essere stato denunciato, nonché trattenuto diverse volte e picchiato dalla Polizia, a causa della sua attività politica a favore del DTP con cui collaborava a far tempo dal (...), andando a votare e raccogliendo voti per il medesimo. Infatti, due volte nel (...) e una volta nel (...), in occasione delle elezioni politiche, l'interessato avrebbe consigliato spontaneamente di votare per tale partito. In aggiunta, l'interessato sarebbe stato pedinato e messo sotto sorveglianza dalla Polizia, dopo aver partecipato in data (...), unitamente al cugino F._______ (N [...]), ai festeggiamenti per il compleanno di Öcalan, durante i quali la Polizia sarebbe intervenuta ed avrebbe cominciato a sparare contro di loro, uccidendo due persone. Dopo tale episodio, temendo per la sua vita, l'interessato avrebbe rinnovato il suo passaporto e, all'inizio del mese di giugno 2009, sarebbe espatriato definitivamente dal suo Paese d'origine con il cugino sopraccitato, nonché assieme ad un altro cugino G._______ (N [...]). B. Con decisione del 24 luglio 2009, notificata all'interessato il 30 luglio 2009 (cfr. atto A 17/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 18 settembre 2009, verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 31 agosto 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto la riforma della decisione impugnata, con il conseguente riconoscimento nei suoi confronti della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e la richiesta di gratuito patrocinio. D. L'11 settembre 2009, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. E. Il 18 settembre 2009, con ulteriore decisione incidentale, il Tribunale ha considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria e la richiesta di gratuito patrocinio. Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 29 settembre 2009 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 23 settembre 2009, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, di modo che non sarebbe necessario analizzare la pertinenza delle stesse in materia d'asilo. Infatti, le dichiarazioni rese dal richiedente sarebbero, in punti essenziali, contraddittorie e non sarebbero sufficientemente motivate, poiché non concrete e circostanziate, a tal punto da dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente. In particolare, quest'ultimo si sarebbe contraddetto circa i fatti che l'avrebbero condotto all'espatrio, segnatamente circa il numero di volte in cui sarebbe stato fermato dalla Polizia, nonché circa il fatto di essere stato messo sotto sorveglianza e pedinato dalla stessa, fatto questo menzionato dal richiedente unicamente nella prima audizione e non successivamente. Inoltre, il richiedente non sarebbe stato in grado di indicare dopo quanti giorni, a seguito delle elezioni politiche locali, sarebbe stato fermato e da quanti poliziotti sarebbe stato condotto al posto di Polizia. In aggiunta, egli non avrebbe saputo fornire una descrizione precisa riguardo a quello che sarebbe successo durante le tre rispettivamente cinque ore in cui sarebbe stato trattenuto al posto di Polizia. Parimenti, il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare i motivi per cui e le modalità con cui avrebbe tentato di indurre a votare per il DTP. In relazione a questa attività, egli si sarebbe limitato ad affermare di aver consigliato ad amici e parenti di votare per il medesimo, senza addurre ulteriori dettagli in merito. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento al suo allontanamento, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi al richiedente - il quale sarebbe giovane, in buona salute, vanterebbe una pluriennale esperienza professionale quale autista e possiederebbe un'estesa rete di socializzazione nel suo Paese d'origine - o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente fa valere di essere stato costretto a lasciare il suo Paese d'origine per poter sfuggire alle persecuzioni, ai sensi dell'art. 3 LAsi, a cui sarebbe esposto in ragione della sua appartenenza all'etnia curda e dell'attività politica svolta per il DTP e, pertanto, di avere diritto alla concessione dell'asilo conformemente all'art. 7 LAsi, le cui esigenze - contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM - devono considerarsi soddisfatte. A proposito delle sue dichiarazioni vaghe e a volte discordanti, l'insorgente sostiene che, non conoscendo il sistema politico svizzero ed essendo sconvolto per quanto vissuto nel suo Paese d'origine, non si sarebbe sentito di parlare liberamente della cultura curda, della sua attività in seno al DTP e di quanto avrebbe subito dalle autorità turche, le quali sarebbero a conoscenza del fatto che egli sosterebbe il suddetto partito a far tempo dal (...), in particolare facendo propaganda. Egli conferma di essere stato fermato e picchiato dalle autorità turche il giorno successivo le elezioni del (...) per un tempo di tre-cinque ore e di non poter essere più preciso in merito a tali fatti, in quanto sarebbe stato sotto choc. Inoltre, ribadito l'episodio in cui egli sarebbe stato picchiato durante il suo servizio militare nel 2001 per aver conversato in curdo, ciò che sarebbe successo altresì nei confronti di suo zio paterno, il quale sarebbe stato malmenato a causa dell'appartenenza all'etnia curda e la cui notizia sarebbe apparsa su tutti i giornali (cfr. doc. C allegato al presente ricorso), il ricorrente fa valere che da quel momento la famiglia H._______ non sarebbe stata più al sicuro. Alla luce di tali fatti, il ricorrente temerebbe di venire arrestato, come sarebbe stato il caso di suo zio paterno nel 2001, o addirittura ucciso, sottolineando che, se egli non temesse seriamente per la sua vita, non avrebbe abbandonato sua moglie e i loro due figli in Turchia, rispettivamente precisando che anche suo fratello I._______ - ora al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera - sarebbe stato costretto a lasciare la Turchia nel 2001, a causa delle persecuzioni nei confronti della minoranza curda e in particolare della famiglia H._______. Infine, l'insorgente ritiene che, malgrado i progressi apprezzabili in questi ultimi anni, in Turchia i diritti delle minoranze non sarebbero sufficientemente salvaguardati, considerati i numerosi casi di tortura e soprattutto la mancanza di repressioni degli autori di tali torture. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Innanzitutto, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua collaborazione con il DTP, ciò che costituisce peraltro l'elemento essenziale fatto valere dal medesimo a fondamento dei suoi motivi d'asilo. In particolare, egli ha reso allegazioni incongruenti sull'inizio della sua pretesa collaborazione con il suddetto partito. Infatti, inizialmente egli ha affermato di aver collaborato con il DTP nel (...) durante le elezioni (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D33), mentre che, in seguito, ha dichiarato che collaborava con il partito dal (...) (cfr. verbale 2 D38). La correzione apportata dal ricorrente alla risposta resa alla domanda 38, secondo cui invece sarebbe stato attivo per il partito a far tempo dal 2007 (cfr verbale 2 pag. 11), non può trovare alcuna giustificazione, ritenuto che la domanda postagli era più che chiara e gli è stata posta più volte (cfr. ibidem D36-38). L'evocata contraddizione circa l'anno in cui avrebbe iniziato a collaborare con il DTP è peraltro stata mantenuta dal ricorrente in sede di ricorso, laddove ha ribadito, senza alcuna spiegazione, di aver sostenuto il DTP a far tempo dal (...) (cfr. ricorso pag. 4). Inoltre, egli non è stato in grado di corroborare in maniera circostanziata e coerente in cosa consisteva l'asserita collaborazione con il suddetto partito, limitandosi ad affermare che votava per questo partito, raccoglieva voti, consigliava parenti e amici (cfr. verbale 1 pag. 6), nonché in generale lavorava con il partito (cfr. verbale 2 D35) e faceva propaganda (cfr. ricorso pag. 4). Peraltro, tali attività - che il ricorrente avrebbe svolto limitatamente alle elezioni politiche del (...) e del (...) (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D33, D40, D42) - non possono essere considerate costitutive di qualsivoglia collaborazione dell'insorgente con il DTP, allorquando il medesimo ha esplicitamente dichiarato di non essere membro del partito, di non averlo mai voluto diventare (cfr. verbale 2 D35 e D39) e di non essere stato incaricato dal partito a svolgere tali attività, bensì di averlo fatto volontariamente (cfr. ibidem D41). Per di più, a proposito del suo ruolo in seno al suddetto partito, il ricorrente è incappato in una nuova contraddizione, cambiando versione alla fine della seconda audizione, affermando che era attivo per il partito (cfr. verbale 2 pag. 11). In siffatte circostanze, è manifesto che la pretesa collaborazione con il suddetto partito è semplicemente irrisoria e non è altro che il frutto dell'inventiva del medesimo, quale pretesto per fondare la sua domanda d'asilo. D'altronde, egli non è riuscito a corroborare l'esistenza di qualsivoglia persecuzione in relazione alla pretesa collaborazione con il DTP. A tal proposito, innanzitutto, è d'uopo constatare che, da un lato, alla domanda postagli se gli fosse successo qualcosa a lui direttamente, il ricorrente ha risposto in modo negativo (cfr. verbale 1 pag. 7) e, dall'altro lato, si è limitato a mere supposizioni circa il fatto di essere stato denunciato alla Polizia per le sue attività politiche (cfr. verbale 1 pag. 6). A ciò aggiungasi che l'insorgente si è contraddetto riguardo alle pressioni di cui sarebbe stato oggetto da parte della Polizia. In particolare, inizialmente ha affermato in maniera del tutto generale di essere stato trattenuto e picchiato diverse volte (cfr. ibidem), mentre che, in seguito, ha dichiarato di essere stato arrestato e picchiato solo in un'unica occasione, specificando che sarebbe successo dopo le elezioni del (...) (cfr. verbale 2 D63). Sebbene egli in sede di ricorso abbia confermato quest'ultima versione (cfr. ricorso pag. 4), il ricorrente non è stato in grado di fornire una descrizione precisa riguardo a quello che sarebbe successo (cfr. verbale 2 D102), si è dimostrato titubante rispetto all'indicazione del giorno in cui sarebbe stato fermato dalla Polizia (cfr. ibidem D77-78 e D89) e, infine, non ha saputo precisare il luogo in cui sarebbe stato prelevato (cfr. ibidem D70) o il numero di poliziotti implicati in quest'azione (cfr. ibidem D71- D72). Per di più, la motivazione resa dal medesimo, secondo cui sarebbe stato fermato dalla Polizia in relazione all'accusa di collaborare con il DTP, è palesemente contraria alla logica dell'agire. Infatti, se la Polizia l'avesse realmente trattenuto sulla base di tali accuse, non avrebbe di certo liberato il ricorrente senza condizioni, rispettivamente avrebbe certamente continuato ad interessarsi a lui. Tale non è stato il caso nella fattispecie, allorquando è emerso dalle stesse dichiarazioni del ricorrente che, dopo l'evocato fermo, egli non ha subito altre pressioni (cfr. ibidem D90). Orbene, alla luce del carattere incongruente, vago e illogico delle sue dichiarazioni circa i fatti addotti, non soccorre l'insorgente né la giustificazione secondo cui egli non avrebbe potuto essere più preciso poiché sotto choc, né tanto meno le pressoché temerarie e irrisorie giustificazioni, secondo cui non conoscendo il sistema politico svizzero, nonché per il carattere sconvolgente di quello che avrebbe vissuto, egli avrebbe avuto timore a parlare liberamente della sua attività in seno al DTP e di quanto avrebbe subito dalle autorità turche (cfr. ricorso pag. 4). Sussidiariamente, per quel che concerne i fatti addotti in relazione ai festeggiamenti del compleanno di Öcalan, il ricorrente non ha invocato alcun fatto o circostanza, che l'avrebbe toccato personalmente, nonché degno di comprovare l'esistenza di qualsivoglia persecuzione nei confronti della sua persona. Infatti, da un lato, egli ha asserito di essere stato pedinato e messo sotto sorveglianza dopo l'evocato episodio (cfr. verbale 1 pag. 6), senza tuttavia alcun fondamento oggettivo a sostegno di tale affermazione, di cui non ne ha fatto più menzione né nella seconda audizione, né in sede di ricorso e, dall'altro, si è limitato a riferire di essere scappato dopo la sparatoria scoppiata in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Öcalan (cfr. verbale 2 D33), a seguito dei quali, peraltro, ha dichiarato che non sarebbe successo nulla fino al suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 7). Inoltre, non merita alcuna considerazione la vicenda resa dal ricorrente in relazione al pestaggio subito durante il servizio militare prestato tra il 2001 e il 2002 (cfr. verbale 1 pag. 6, verbale 2 D33 e ricorso pag. 4). Tali fatti, segnatamente, indipendentemente dalla loro verosimiglianza, sono irrilevanti allorquando, visto il tempo trascorso e l'assenza di qualsivoglia conseguenza a loro relativa, non presentano alcun nesso causale temporale con l'espatrio del ricorrente nel (...) 2009, all'origine della presente procedura. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è rotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; 1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag. 367 et 370 e segg.; 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444). Tali considerazioni valgono altresì in relazione alle asserzioni del ricorrente - che si limitano a vaghe e semplici affermazioni di parte - riguardo alle vicende, risalenti sempre al 2001, legate a suo fratello I._______ ed a suo zio paterno. In merito a quest'ultimo, non soccorre l'insorgente il documento allegato in sede di ricorso e presentato come la copia di un estratto di giornale narrante l'arresto dello zio paterno (doc. c). Non da ultimo, risulta manifestamente inverosimile che, in considerazione di tutti gli avvenimenti addotti, il ricorrente possa essere stato oggetto di persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese d'origine, allorquando egli ha affermato di non avere avuto problemi con le stesse (cfr. verbale 1 pag. 7). Peraltro, se il ricorrente fosse stato effettivamente perseguitato dalle autorità turche, egli non si sarebbe esposto dinnanzi alle stesse, richiedendo personalmente il rinnovo del suo passaporto (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 D16-D22). Tale comportamento, unitamente alla vendita del camion con cui lavorava (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D26-D28), denotano che l'insorgente ha preparato nel dettaglio il suo espatrio, all'origine del quale vi erano certamente dei motivi estranei all'esistenza di persecuzioni nel suo Paese d'origine. Parimenti, se egli fosse stato realmente ricercato, il ricorrente si sarebbe interessato a conoscere l'evoluzione della sua situazione in Turchia rispetto ai suoi motivi d'asilo, rispettivamente i suoi familiari l'avrebbero informato su tale punto (cfr. verbale 2 D96). Infine, in merito alla pretesa esistenza di generali persecuzioni in Turchia nei suoi confronti e della sua famiglia - in ragione dell'appartenenza all'etnia curda (cfr. ricorso pagg. 4-3, verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D6) - il Tribunale rileva che il mero fatto di essere curdo non implica necessariamente l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti e nei confronti di tale popolo (cfr. Sentenza del Tribunale D- 6904/2006 del 14 gennaio 2010 consid. 7.1 e 9.3.1). D'altronde, numerosi membri della famiglia del ricorrente tra cui principalmente la moglie e i figli, nonché suo padre, i suoi fratelli, le sue sorelle e gli zii risiedono ancora in patria (cfr. verbale 1 pagg. 3-4), ciò che denota come essi non hanno ritenuto necessario dover lasciare il loro Paese d'origine in ragione della loro appartenenza all'etnia curda o alla famiglia H._______. Visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in maniera stereotipata in sede di ricorso, accennando semplicemente a casi di tortura e alla mancata repressione nei confronti degli autori di tali atti (cfr. ricorso pag. 4). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 9.3 9.3.1 In aggiunta, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica di base nonché un'esperienza professionale di svariati anni come (...) e (...) in proprio, rispettivamente presso una ditta di (...) (cfr. verbale 1 pagg. 2-3 e verbale 2 D25-D32). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiede gran parte della sua famiglia, tra cui sua moglie e i suoi figli, il padre con la matrigna, le sue sorelle e fratelli nonché diversi zii e zie (cfr. verbale 1 pag. 4). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre all'originale della sua carta che ha depositato agli atti (cfr. risultanze processuali) e della sua licenza di condurre che ha presentato alle autorità svizzere. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 23 settembre 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 23 settembre 2009 dal ricorrente. 3. Comunicazione a: Patrocinatore del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del ricorso del 31 agosto 2009 (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: