opencaselaw.ch

D-5617/2013

D-5617/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-5617/2013

Sentenza del 9 ottobre 2013

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

con l'approvazione del giudice Hans Schürch,

cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (...),

Gambia,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 27 settembre 2013 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 6 settembre 2013;

il documento che l'UFM ha rimesso al medesimo e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;

i verbali di audizione del 17 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 27 settembre 2013 (di seguito: verbale 2);

il verbale della decisione dell'UFM del 27 settembre 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;

il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 4 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data 7 ottobre 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Gambia, di etnia wolof e di aver avuto quale ultimo domicilio in Patria a B._______ dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, p. 4); che sarebbe espatriato a causa di problemi economici e di un raggiro subito in relazione ad un cambio valuta effettuato per un conoscente (cfr. verbale 1, p. 8);

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che nel caso concreto, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento;

che secondo le sue dichiarazioni egli avrebbe perso il proprio passaporto in Gambia durante il viaggio verso il Senegal; che per il medesimo sarebbe difficile procurarsi qualsiasi documento siccome non avrebbe più contatti con il fratello, avrebbe perso il numero di telefono della moglie e successivamente il tentativo di rintracciare i propri famigliari sarebbe fallito (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, p. 2);

che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda;

che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale conclude che egli li dissimuli per i bisogni della causa;

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, in particolare, relativamente al problema riscontrato circa la somma di denaro del conoscente, il ricorrente avrebbe certamente potuto denunciare alle autorità la truffa subita suo malgrado;

che del resto, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità, consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni della sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo eventuali mezzi di prova;

che, ritenute le dichiarazioni dell'insorgente in sede di ricorso relative alla falsità delle allegazioni rese in prima istanza, questo Tribunale ritiene che il ricorrente ha manifestamente violato l'obbligo di collaborare;

che, inoltre, il Tribunale osserva che i nuovi motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo, si fondano su allegazioni particolarmente generiche e prive di qualsivoglia consistenza, non avendo l'insorgente esibito alcuna documentazione idonea a dimostrarli; che, d'altronde, la presentazione a questo stadio della procedura, senza alcun fondamento, di nuovi fatti, conduce a pensare che essi non siano l'espressione della realtà, bensì, al contrario, una motivazione dell'ultima ora fornita meramente per i bisogni di causa;

che, in virtù di quanto precede, non vi è ragione di ritenere verosimile quanto fatto valere dall'insorgente unicamente in sede di ricorso;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss.);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in virtù di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Gambia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scolarizzato, ha conseguito la patente di guida per i (...) e ha esperienza lavorativa come (...) (cfr. verbale 1, p. 4); che vi è motivo di ritenere che egli disponga in patria di un'ampia rete sociale considerato che vi risiedono la moglie, i figli, un fratello ed altri parenti sia materni che paterni (cfr. verbale 1, p. 5);

che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, per concludere, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che usando la necessaria diligenza, egli potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);

che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Camilla Fumagalli

Data di spedizione: