Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5562/2022 Sentenza del 9 dicembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Constance Leisinger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 novembre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) settembre 2022, l'estratto della banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del (...) settembre 2022, da cui si evince che al richiedente erano state rilevate le impronte dattiloscopiche in Italia il (...), la domanda di presa in carico dell'interessato del (...) settembre 2022 presentata dalla preposta autorità elvetica alla sua omologa italiana, il verbale del rilevamento dei dati personali del (...) settembre 2022 dell'interessato, il colloquio personale del (...) ottobre 2022 conformemente all'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), la comunicazione elettronica del (...) novembre 2022, con cui l'autorità svizzera competente, ha informato la corrispettiva italiana, che poiché l'Italia non avrebbe risposto alla domanda di presa in carico entro i termini, la Svizzera considerava che la precitata sia diventata competente per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a partire dal 23 novembre 2022, la decisione della SEM del 24 novembre 2022, notificata il 25 novembre 2022 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-23/1), mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia e l'esecuzione del predetto provvedimento, la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza sottoscritta dal rappresentante legale designato il 25 novembre 2022 (cfr. n. 24/1, 25/1 e 26/1), il ricorso inviato il 30 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali: data della busta del plico raccomandato), presentato in lingua inglese dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che in applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502), che in casu, il ricorrente ha presentato il suo ricorso in lingua inglese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che ai sensi dei motivi che seguono ed in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia ad ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale; che tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino, l'interessato ha dichiarato di non voler tornare in Italia, poiché sarebbe stato alloggiato per più di (...) in un centro di accoglienza e nessuno si sarebbe occupato di lui, né gli avrebbe chiesto perché è arrivato in Italia, né sarebbe stato ascoltato o gli avrebbero rilasciato un documento; che nella struttura in cui sarebbe stato alloggiato, non vi sarebbe stato alcun tipo di assistenza; che gli avrebbero dato soltanto del cibo ed alcuni indumenti; che chi era malato, avrebbe inoltre dovuto aspettare del tempo prima di ricevere dei medicamenti (cfr. n. 17/2), che nella propria decisione, l'autorità inferiore ha dapprima rilevato che per poter accedere alle prestazioni previste per i richiedenti l'asilo, per poter essere convocato ad un'audizione ed eventualmente ricevere un permesso di soggiorno, l'interessato dovrà presentare una domanda d'asilo in Italia; che proseguendo, ha ritenuto che l'Italia sia competente per lo svolgimento della sua procedura d'asilo e di rinvio, ha escluso che in Italia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che egli non verrà esposto a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 CEDU (RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che altresì non vi è motivo per l'applicazione delle clausole discrezionali previste agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 RD III, nonché all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che nel ricorso l'insorgente afferma di essere stato costretto con la forza a fornire le impronte digitali; che in Italia non vi sarebbe alcun trattamento medico, né educazione, né sufficiente cibo e le persone che ivi lavorerebbero non sarebbero qualificate; che lo avrebbero cercato di picchiare (secondo il significato del verbo "to beat"; nel ricorso scritto "to bit", ovvero anche con il significato di "mordere", dal verbo "to bite") più volte e gli avrebbero detto di ritornare nel suo paese; che egli non avrebbe più voluto sentire tali parole e quindi avrebbe lasciato l'Italia, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso della fattispecie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM, hanno rivelato che l'interessato è entrato illegalmente in Italia il (...), venendogli pure rilevate le impronte dattiloscopiche in medesima data (cfr. n. 7/1 e 8/1), evenienze che sono pure state confermate dal ricorrente nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 17/2), che la SEM, sulla base di tali elementi, ha chiesto in data (...) settembre 2022, la presa in carico dell'interessato alle autorità italiane, sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 11/7), che tacitamente, ai sensi dell'art. 22 par. 7 RD III, l'Italia ha riconosciuto la propria competenza, per la trattazione della domanda d'asilo in questione, che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, va osservato che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che il fatto che il ricorrente non avesse pianificato di richiedere asilo in Italia, come allegato nel ricorso, risulta nell'ambito dell'applicazione del RD III ininfluente, che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, essendo che non vi sono né agli atti né apportati con il ricorso elementi fondati per ritenere che in Italia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000); che la presunzione di sicurezza secondo cui l'Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo ed internazionale (cfr. a tal proposito la sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2), non è stata rovesciata dal ricorrente, che difatti, le mere allegazioni generiche ricorsuali dell'insorgente che in Italia non vi sarebbero trattamenti medici, educazione, né cibo a sufficienza, non inducono neppure ad una diversa valutazione della fattispecie ed a capovolgere la presunzione legale di sicurezza sopra riportata, che in proposito, come a ragione già osservato dalla SEM nella decisione avversata, in Italia egli non ha depositato una domanda d'asilo, e quindi non avrebbe in alcun modo avuto ancora accesso all'accoglienza ed alla procedura a disposizione invece in Italia dei richiedenti l'asilo, che spetterà quindi al ricorrente, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che neppure l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), è applicabile in specie, che l'insorgente non ha difatti apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento, e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che tuttavia, se egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Italia, che in quest'ultimo Paese i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà allo stesso rivolgersi alle autorità italiane preposte per far valere i medesimi (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 9.2), che del resto, agli atti non figurano elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui ancora una volta rammentato come il ricorrente, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avrà in particolare accesso alle prestazioni materiali previste dal sistema di accoglienza italiano, che da ultimo, né da un esame d'ufficio degli atti, né da alcuna allegazione dell'insorgente (cfr. n. 17/2), è desumibile che egli soffra attualmente di una patologia di rilievo che risulti essere ostativa al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 seg.), che in siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 segg.); che non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quando precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: