Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino eritreo di etnia tigrina e asserito minorenne, è nato e cresciuto a C._______, nella Regione Gasc-Barca, ed è espatriato il 17 febbraio 2016 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 28 luglio 2017 [atto A16/17, di seguito: verbale 1], pagg. 3 e 5). Il 13 luglio 2017 è giunto in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo. L'esame radiologico della mano al quale egli è stato sottoposto il 21 luglio 2017 ha confermato la sua minore età (cfr. atto A11/2). B. Sentito sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato di aver lasciato l'Eritrea una prima volta il 5 gennaio 2015 dopo un litigio con la madre in merito al bestiame di cui doveva occuparsi. Giunto in Sudan, nei pressi del confine eritreo, sarebbe stato arrestato. Grazie all'intervento della madre ed alla presentazione del certificato di battesimo, della pagella scolastica, nonché dopo aver pagato 50'000 Nakfa e fornito un garante egli sarebbe stato rilasciato (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 23 agosto 2017 [atto A23/16, di seguito: verbale 2], D67). Dopo il rilascio egli avrebbe dovuto presentarsi per un anno una volta al mese per dimostrare che era ancora in Patria (cfr. verbale 2, D102-D105). Dopo dieci volte, egli non vi si sarebbe più recato, ma tuttavia non sarebbe stato ricercato dai militari (cfr. verbale 2, D105). In seguito, egli sarebbe stato nuovamente arrestato dai militari con l'accusa di voler espatriare mentre nei pressi del suo villaggio era alla ricerca delle capre di famiglia disperse. Dopo 10 giorni di prigionia sarebbe riuscito a scappare e sarebbe direttamente espatriato in Etiopia (cfr. verbale 2, D17). C. Con decisione del 31 agosto 2017, notificata il 1° settembre 2017 (cfr. atti A29/1 e A 30/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga - negandogli tuttavia la concessione dell'asilo - ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'ha messo al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Il 29 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 ottobre 2017) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine, la trasmissione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protestate tasse, spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 18 ottobre 2017, il Tribunale ha accolto la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e nel contempo ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso invitandola ad esprimersi in merito. F. La SEM, con osservazioni del 27 ottobre 2017, ritiene che il ricorso non contiene nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una diversa valutazione e propone la reiezione del gravame. G. In sede di replica, con osservazioni del 29 novembre 2017, il ricorrente ha nuovamente proposto l'accoglimento del gravame. H. Con duplica del 14 dicembre 2017, la SEM rinvia ai suoi considerandi confermandoli pienamente. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato riconosciuto quale rifugiato e posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 31 agosto 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.
E. 4.1 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili in quanto non sufficientemente sostanziate le allegazioni dell'interessato in merito al secondo arresto ed al periodo trascorso in prigionia. Malgrado sarebbe stato più volte esortato a dare delle risposte più precise, il suo racconto in merito al momento del fermo e al tragitto fino all'arrivo alla casa dei militari, sarebbe piuttosto scarno. Parimenti sterile ed estremamente concisa risulterebbe la descrizione del luogo in cui sarebbe stato trattenuto dieci giorni e di come vi trascorreva il tempo. La SEM ha tuttavia ritenuto che, essendo l'interessato già stato fermato dalle autorità eritree dopo il suo primo espatrio avvenuto il 5 gennaio 2015 ed essendo in seguito stato liberato con la garanzia che non avrebbe più lasciato il paese, con l'espatrio illegale dall'Eritrea avvenuto il 17 febbraio 2017 egli si sarebbe esposto ad una situazione di persecuzione determinante in materia d'asilo. Pertanto, gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, escludendolo tuttavia dalla concessione dell'asilo.
E. 4.2 In sede di ricorso, l'insorgente contesta innanzitutto la valutazione della SEM in merito all'inverosimiglianza del suo secondo arresto. In particolare, la decisione si baserebbe unicamente su quanto riportato nel verbale d'audizione sui motivi d'asilo senza minimamente prendere in considerazione quanto riportato nel verbale di audizione sulle generalità. Dappoi, l'abbondanza di pagine dei verbali non permetterebbe di ritenere scarne le allegazioni. Il racconto dell'insorgente sarebbe inoltre coerente in merito a date, tempi ed eventi ed avrebbe altresì descritto in maniera dettagliata che cosa stava facendo quando è stato fermato. Il fatto di considerare inverosimile o scarno un racconto soltanto perché scaturito dall'esortazione a rispondere contrasterebbe con le direttive in materia di audizione di un minore fissate dalla DTAF 2014/30. In seguito, le allegazioni del ricorrente in merito al luogo di detenzione sarebbero sostanziate e ciò ferma considerata anche la sua giovane età. Egli avrebbe infatti saputo indicare il nome del posto, avrebbe descritto la stanza e dove dormiva. L'autorità inferiore si sarebbe soffermata solo sul secondo arresto, senza considerare che questo sarebbe avvenuto proprio a seguito del primo. Il fatto poi che egli non conoscesse il motivo per il quale lo tenevano imprigionato, il timore di vedersi nuovamente rovesciata l'acqua addosso ed il fatto che la madre gli avesse comunicato che non lo avrebbero rilasciato non sarebbero stati minimamente presi in considerazione nella decisione impugnata. La rappresentazione dei fatti sarebbe caratterizzata dalla semplicità tipica dei minori. Infine, per quanto riguarda la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, il ricorrente avrebbe oggettivamene dimostrato il timore di essere perseguitato, nonché di temere di essere nuovamente incarcerato.
E. 4.3 Con risposta al ricorso, la SEM rileva che non dovrebbe esser dato seguito alla censura ricorsuale secondo cui la minore età difficilmente permetterebbe di riferire in modo dettagliato un vissuto a livello emotivo, dal momento che il ricorrente avrebbe saputo descrivere nel dettaglio la sua prima incarcerazione. In tale circostanza, la minore età non avrebbe infatti impedito all'insorgente di esprimersi in modo dettagliato, confermando dunque le sue capacità di spiegazione e narrazione dei fatti avvenuti.
E. 4.4 In sede di replica, l'insorgente rileva che il fatto la risposta della SEM non farebbe altro che avvalorare la tesi del ricorso, ossia che l'autorità inferiore non avrebbe valutato le allegazioni in maniera complessiva avendo omesso ogni riferimento alle dichiarazioni rese nel corso della prima audizione. Anche le allegazioni della prima audizione, ritenute dettagliate dalla SEM sarebbero state rese unicamente dopo varie domande dell'auditore.
E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 6 A mente dello scrivente Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni del ricorrente in merito al secondo fermo da parte di militari siano effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non siano sufficientemente sostanziate.
E. 6.1 L'insorgente, sedicenne al momento dell'audizione sulle generalità, ma già in questo stadio accompagnato dal rappresentante legale, ha in un primo tempo allegato di essere stato fermato dai militari nei pressi del suo villaggio mentre cercava le capre perse dal fratello e di essere stato esplicitamente accusato di voler lasciare illegalmente il Paese (cfr. verbale 1, pag. 11). In un secondo momento invece, si è limitato a riferire di essere stato fermato perché i militari non avevano creduto alla sua storia (ovvero la ricercava le capre disperse) (cfr. verbale 2, D21-D22). Alla domanda specifica del funzionario della SEM, il ricorrente ha risposto che non sapeva che cosa credessero i militari e che sospettava di essere stato fermato poiché si trovava nei pressi del confine ed essi potevano dunque pensare che volesse espatriare (cfr. verbale 2, D25). Tale contraddizione risulta ugualmente riscontrabile nelle allegazioni in merito ai maltrattamenti subiti durante l'arresto. Invero, nel corso della prima audizione egli ha infatti allegato che i militari gli versavano l'acqua in faccia quando negava di voler lasciare il Paese (cfr. verbale 1, pag. 12). Nell'audizione seguente ha invece riferito di non essere direttamente accusato di voler espatriare, ma bensì i militari gli chiedevano dove stesse andando e quando rispondeva di aver ricercato le capre gli buttavano l'acqua addosso dicendogli di raccontare la verità (cfr. verbale 2, D59-D60). Parimenti incongruenti risultano in seguito le allegazioni in merito al luogo in cui sarebbe stato portato dopo il fermo. Egli ha dapprima dichiarato di essere stato portato in prigione, la quale si trovava vicino a casa dei militari (cfr. verbale 1, pag. 11), salvo poi dichiarare di essere stato portato a casa loro senza menzionare la prigione (cfr. verbale 2, D19-D20). Continuando nell'analisi delle allegazioni, non propriamente congruenti risultano pure le dichiarazioni in merito al momento del fermo vero e proprio. Egli ha dapprima indicato di aver avuto l'ascia in mano e di essere fatto tornare indietro (cfr. verbale 1, pag. 11) salvo poi asserire che i militari gli hanno legato le mani dietro la schiena (cfr. verbale 2, D20). Non di meno contraddittorie risultano le allegazioni in merito alla visita della madre. Il ricorrente ha dapprima detto di essere certo di essere stato visto da qualcuno del villaggio, il quale avrebbe riferito alla madre del fermo (cfr. verbale 1, pag. 11), mentre nel corso della successiva audizione ha solo supposto che le cose fossero andate così (cfr. verbale 2, D57). Infine, l'insorgente, nel corso della medesima audizione, si è più volte contraddetto in merito al numero di volte nel quale poteva uscire dalla stanza, una (solo per prendere aria; cfr. verbale 2, D17) rispettivamente due volte (per prendere aria e per mangiare; cfr. verbale 2, D36, D43).
E. 6.2 Oltre ad essere contraddittorie - e già per questo motivo sollevare dei dubbi quanto alla loro verosimiglianza - va parimenti rilevato come le allegazioni del ricorrente risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, oltre al fatto che per ottenere delle risposte concrete sono state necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM - circostanza che ad essa sola non risulta comunque sufficiente per ritenere inverosimili delle dichiarazioni - la descrizione della prigione così come del tempo ivi trascorso risulta ad ogni modo alquanto scarna e confusionale. Da una parte l'insorgente ha utilizzato tre nomi diversi per descrivere il luogo in cui è stato rinchiuso: dapprima ha impiegato il termine "casa", in seguito invece "stanza" oppure "hall" (cfr. verbale 2, D19, D31-D33, D38). Tali differenze non possono essere giustificate da una diversa traduzione poiché sono termini utilizzati all'interno della medesima frase (cfr.v erbale 2, D33, 38-D39). Oltre a faticare a dare un nome preciso al luogo di prigionia, il ricorrente non è neppure stato in grado di fornire dettagli di rilievo, si è infatti limitato ad asserire che la casa sarebbe stata lunga e con finestre piccole sempre aperte (cfr. verbale 2, D37). Le medesime considerazioni possono essere parimenti fatte per quanto riguarda la descrizione del cortile - il ricorrente ha saputo dire soltanto dopo varie domande di vedere una chiesa e una grande montagna (cfr. verbale 2, D51-D54) - e di come trascorreva il tempo - il ricorrente ha infatti stringatamente asserito di non fare nulla e di stare seduto (cfr. verbale 2, D42, D49-D50). Egli non ha aggiunto alcun dettaglio personale (se non quello di essersi chiesto - oltretutto contrariamente a quanto allegato nel corso della prima audizione - il motivo del fermo, [cfr. verbale 2, D43]). L'assenza di elementi concreti, porta lo scrivente Tribunale a dubitare che il ricorrente abbia effettivamente e personalmente subito il secondo fermo. Su questo punto, non permette una diversa valutazione neppure la censura ricorsuale secondo cui le capacità narrative dell'insorgente andrebbero relativizzate dalla sua giovane età al momento degli episodi occorsi. La minore età del ricorrente invero, ad essa sola, non può scusare delle lacune così importanti e ciò a maggior ragione quando la descrizione della prima incarcerazione, pur essendo avvenuta 1 anno prima dell'espatrio - e quindi quando l'insorgente era ancor più giovane - risulta sorprendentemente più dettagliata e concreta. Di conseguenza, non giova al ricorrente neppure il riferimento alla sentenza D-845/2017 del 5 luglio 2017. In tale decisione il Tribunale aveva infatti rilevato che tanto più il minore è giovane tanto meno la sua memoria avrà la capacità di registrare i dettagli e di ricostruire in modo logico gli avvenimenti.
E. 6.3 In conclusione dunque, ritenute le numerose contraddizioni così come l'insussistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo, l'insorgente non è riuscito a rendere verosimile di essere stato arrestato una seconda volta dai militari.
E. 6.4 Di conseguenza, non avendo reso verosimile il secondo arresto, il ricorrente non ha reso verosimile di avere essere nel mirino delle autorità eritree e di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni al momento della partenza. Invero, l'insorgente ha affermato che dopo essersi presentato per firmare dopo il rilascio dalla prigione per quasi un anno egli non vi si sarebbe più recato. Per i militari tuttavia la questione era chiusa, non avevano più interesse nei suoi confronti e non l'hanno più ricercato (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D105-D107). Il rischio di subire delle persecuzioni future è pertanto stato generato con la partenza illegale dal Paese, per il che è a giusto titolo che la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato del ricorrente escludendolo tuttavia dall'asilo ai sensi dell'art. 54 LAsi.
E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto.
E. 8 Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5532/2017 Sentenza del 5 febbraio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 31 agosto 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino eritreo di etnia tigrina e asserito minorenne, è nato e cresciuto a C._______, nella Regione Gasc-Barca, ed è espatriato il 17 febbraio 2016 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 28 luglio 2017 [atto A16/17, di seguito: verbale 1], pagg. 3 e 5). Il 13 luglio 2017 è giunto in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo. L'esame radiologico della mano al quale egli è stato sottoposto il 21 luglio 2017 ha confermato la sua minore età (cfr. atto A11/2). B. Sentito sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato di aver lasciato l'Eritrea una prima volta il 5 gennaio 2015 dopo un litigio con la madre in merito al bestiame di cui doveva occuparsi. Giunto in Sudan, nei pressi del confine eritreo, sarebbe stato arrestato. Grazie all'intervento della madre ed alla presentazione del certificato di battesimo, della pagella scolastica, nonché dopo aver pagato 50'000 Nakfa e fornito un garante egli sarebbe stato rilasciato (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 23 agosto 2017 [atto A23/16, di seguito: verbale 2], D67). Dopo il rilascio egli avrebbe dovuto presentarsi per un anno una volta al mese per dimostrare che era ancora in Patria (cfr. verbale 2, D102-D105). Dopo dieci volte, egli non vi si sarebbe più recato, ma tuttavia non sarebbe stato ricercato dai militari (cfr. verbale 2, D105). In seguito, egli sarebbe stato nuovamente arrestato dai militari con l'accusa di voler espatriare mentre nei pressi del suo villaggio era alla ricerca delle capre di famiglia disperse. Dopo 10 giorni di prigionia sarebbe riuscito a scappare e sarebbe direttamente espatriato in Etiopia (cfr. verbale 2, D17). C. Con decisione del 31 agosto 2017, notificata il 1° settembre 2017 (cfr. atti A29/1 e A 30/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga - negandogli tuttavia la concessione dell'asilo - ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'ha messo al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Il 29 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 ottobre 2017) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine, la trasmissione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protestate tasse, spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 18 ottobre 2017, il Tribunale ha accolto la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e nel contempo ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso invitandola ad esprimersi in merito. F. La SEM, con osservazioni del 27 ottobre 2017, ritiene che il ricorso non contiene nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una diversa valutazione e propone la reiezione del gravame. G. In sede di replica, con osservazioni del 29 novembre 2017, il ricorrente ha nuovamente proposto l'accoglimento del gravame. H. Con duplica del 14 dicembre 2017, la SEM rinvia ai suoi considerandi confermandoli pienamente. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato riconosciuto quale rifugiato e posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 31 agosto 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili in quanto non sufficientemente sostanziate le allegazioni dell'interessato in merito al secondo arresto ed al periodo trascorso in prigionia. Malgrado sarebbe stato più volte esortato a dare delle risposte più precise, il suo racconto in merito al momento del fermo e al tragitto fino all'arrivo alla casa dei militari, sarebbe piuttosto scarno. Parimenti sterile ed estremamente concisa risulterebbe la descrizione del luogo in cui sarebbe stato trattenuto dieci giorni e di come vi trascorreva il tempo. La SEM ha tuttavia ritenuto che, essendo l'interessato già stato fermato dalle autorità eritree dopo il suo primo espatrio avvenuto il 5 gennaio 2015 ed essendo in seguito stato liberato con la garanzia che non avrebbe più lasciato il paese, con l'espatrio illegale dall'Eritrea avvenuto il 17 febbraio 2017 egli si sarebbe esposto ad una situazione di persecuzione determinante in materia d'asilo. Pertanto, gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, escludendolo tuttavia dalla concessione dell'asilo. 4.2 In sede di ricorso, l'insorgente contesta innanzitutto la valutazione della SEM in merito all'inverosimiglianza del suo secondo arresto. In particolare, la decisione si baserebbe unicamente su quanto riportato nel verbale d'audizione sui motivi d'asilo senza minimamente prendere in considerazione quanto riportato nel verbale di audizione sulle generalità. Dappoi, l'abbondanza di pagine dei verbali non permetterebbe di ritenere scarne le allegazioni. Il racconto dell'insorgente sarebbe inoltre coerente in merito a date, tempi ed eventi ed avrebbe altresì descritto in maniera dettagliata che cosa stava facendo quando è stato fermato. Il fatto di considerare inverosimile o scarno un racconto soltanto perché scaturito dall'esortazione a rispondere contrasterebbe con le direttive in materia di audizione di un minore fissate dalla DTAF 2014/30. In seguito, le allegazioni del ricorrente in merito al luogo di detenzione sarebbero sostanziate e ciò ferma considerata anche la sua giovane età. Egli avrebbe infatti saputo indicare il nome del posto, avrebbe descritto la stanza e dove dormiva. L'autorità inferiore si sarebbe soffermata solo sul secondo arresto, senza considerare che questo sarebbe avvenuto proprio a seguito del primo. Il fatto poi che egli non conoscesse il motivo per il quale lo tenevano imprigionato, il timore di vedersi nuovamente rovesciata l'acqua addosso ed il fatto che la madre gli avesse comunicato che non lo avrebbero rilasciato non sarebbero stati minimamente presi in considerazione nella decisione impugnata. La rappresentazione dei fatti sarebbe caratterizzata dalla semplicità tipica dei minori. Infine, per quanto riguarda la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, il ricorrente avrebbe oggettivamene dimostrato il timore di essere perseguitato, nonché di temere di essere nuovamente incarcerato. 4.3 Con risposta al ricorso, la SEM rileva che non dovrebbe esser dato seguito alla censura ricorsuale secondo cui la minore età difficilmente permetterebbe di riferire in modo dettagliato un vissuto a livello emotivo, dal momento che il ricorrente avrebbe saputo descrivere nel dettaglio la sua prima incarcerazione. In tale circostanza, la minore età non avrebbe infatti impedito all'insorgente di esprimersi in modo dettagliato, confermando dunque le sue capacità di spiegazione e narrazione dei fatti avvenuti. 4.4 In sede di replica, l'insorgente rileva che il fatto la risposta della SEM non farebbe altro che avvalorare la tesi del ricorso, ossia che l'autorità inferiore non avrebbe valutato le allegazioni in maniera complessiva avendo omesso ogni riferimento alle dichiarazioni rese nel corso della prima audizione. Anche le allegazioni della prima audizione, ritenute dettagliate dalla SEM sarebbero state rese unicamente dopo varie domande dell'auditore.
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6. A mente dello scrivente Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni del ricorrente in merito al secondo fermo da parte di militari siano effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non siano sufficientemente sostanziate. 6.1 L'insorgente, sedicenne al momento dell'audizione sulle generalità, ma già in questo stadio accompagnato dal rappresentante legale, ha in un primo tempo allegato di essere stato fermato dai militari nei pressi del suo villaggio mentre cercava le capre perse dal fratello e di essere stato esplicitamente accusato di voler lasciare illegalmente il Paese (cfr. verbale 1, pag. 11). In un secondo momento invece, si è limitato a riferire di essere stato fermato perché i militari non avevano creduto alla sua storia (ovvero la ricercava le capre disperse) (cfr. verbale 2, D21-D22). Alla domanda specifica del funzionario della SEM, il ricorrente ha risposto che non sapeva che cosa credessero i militari e che sospettava di essere stato fermato poiché si trovava nei pressi del confine ed essi potevano dunque pensare che volesse espatriare (cfr. verbale 2, D25). Tale contraddizione risulta ugualmente riscontrabile nelle allegazioni in merito ai maltrattamenti subiti durante l'arresto. Invero, nel corso della prima audizione egli ha infatti allegato che i militari gli versavano l'acqua in faccia quando negava di voler lasciare il Paese (cfr. verbale 1, pag. 12). Nell'audizione seguente ha invece riferito di non essere direttamente accusato di voler espatriare, ma bensì i militari gli chiedevano dove stesse andando e quando rispondeva di aver ricercato le capre gli buttavano l'acqua addosso dicendogli di raccontare la verità (cfr. verbale 2, D59-D60). Parimenti incongruenti risultano in seguito le allegazioni in merito al luogo in cui sarebbe stato portato dopo il fermo. Egli ha dapprima dichiarato di essere stato portato in prigione, la quale si trovava vicino a casa dei militari (cfr. verbale 1, pag. 11), salvo poi dichiarare di essere stato portato a casa loro senza menzionare la prigione (cfr. verbale 2, D19-D20). Continuando nell'analisi delle allegazioni, non propriamente congruenti risultano pure le dichiarazioni in merito al momento del fermo vero e proprio. Egli ha dapprima indicato di aver avuto l'ascia in mano e di essere fatto tornare indietro (cfr. verbale 1, pag. 11) salvo poi asserire che i militari gli hanno legato le mani dietro la schiena (cfr. verbale 2, D20). Non di meno contraddittorie risultano le allegazioni in merito alla visita della madre. Il ricorrente ha dapprima detto di essere certo di essere stato visto da qualcuno del villaggio, il quale avrebbe riferito alla madre del fermo (cfr. verbale 1, pag. 11), mentre nel corso della successiva audizione ha solo supposto che le cose fossero andate così (cfr. verbale 2, D57). Infine, l'insorgente, nel corso della medesima audizione, si è più volte contraddetto in merito al numero di volte nel quale poteva uscire dalla stanza, una (solo per prendere aria; cfr. verbale 2, D17) rispettivamente due volte (per prendere aria e per mangiare; cfr. verbale 2, D36, D43). 6.2 Oltre ad essere contraddittorie - e già per questo motivo sollevare dei dubbi quanto alla loro verosimiglianza - va parimenti rilevato come le allegazioni del ricorrente risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, oltre al fatto che per ottenere delle risposte concrete sono state necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM - circostanza che ad essa sola non risulta comunque sufficiente per ritenere inverosimili delle dichiarazioni - la descrizione della prigione così come del tempo ivi trascorso risulta ad ogni modo alquanto scarna e confusionale. Da una parte l'insorgente ha utilizzato tre nomi diversi per descrivere il luogo in cui è stato rinchiuso: dapprima ha impiegato il termine "casa", in seguito invece "stanza" oppure "hall" (cfr. verbale 2, D19, D31-D33, D38). Tali differenze non possono essere giustificate da una diversa traduzione poiché sono termini utilizzati all'interno della medesima frase (cfr.v erbale 2, D33, 38-D39). Oltre a faticare a dare un nome preciso al luogo di prigionia, il ricorrente non è neppure stato in grado di fornire dettagli di rilievo, si è infatti limitato ad asserire che la casa sarebbe stata lunga e con finestre piccole sempre aperte (cfr. verbale 2, D37). Le medesime considerazioni possono essere parimenti fatte per quanto riguarda la descrizione del cortile - il ricorrente ha saputo dire soltanto dopo varie domande di vedere una chiesa e una grande montagna (cfr. verbale 2, D51-D54) - e di come trascorreva il tempo - il ricorrente ha infatti stringatamente asserito di non fare nulla e di stare seduto (cfr. verbale 2, D42, D49-D50). Egli non ha aggiunto alcun dettaglio personale (se non quello di essersi chiesto - oltretutto contrariamente a quanto allegato nel corso della prima audizione - il motivo del fermo, [cfr. verbale 2, D43]). L'assenza di elementi concreti, porta lo scrivente Tribunale a dubitare che il ricorrente abbia effettivamente e personalmente subito il secondo fermo. Su questo punto, non permette una diversa valutazione neppure la censura ricorsuale secondo cui le capacità narrative dell'insorgente andrebbero relativizzate dalla sua giovane età al momento degli episodi occorsi. La minore età del ricorrente invero, ad essa sola, non può scusare delle lacune così importanti e ciò a maggior ragione quando la descrizione della prima incarcerazione, pur essendo avvenuta 1 anno prima dell'espatrio - e quindi quando l'insorgente era ancor più giovane - risulta sorprendentemente più dettagliata e concreta. Di conseguenza, non giova al ricorrente neppure il riferimento alla sentenza D-845/2017 del 5 luglio 2017. In tale decisione il Tribunale aveva infatti rilevato che tanto più il minore è giovane tanto meno la sua memoria avrà la capacità di registrare i dettagli e di ricostruire in modo logico gli avvenimenti. 6.3 In conclusione dunque, ritenute le numerose contraddizioni così come l'insussistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo, l'insorgente non è riuscito a rendere verosimile di essere stato arrestato una seconda volta dai militari. 6.4 Di conseguenza, non avendo reso verosimile il secondo arresto, il ricorrente non ha reso verosimile di avere essere nel mirino delle autorità eritree e di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni al momento della partenza. Invero, l'insorgente ha affermato che dopo essersi presentato per firmare dopo il rilascio dalla prigione per quasi un anno egli non vi si sarebbe più recato. Per i militari tuttavia la questione era chiusa, non avevano più interesse nei suoi confronti e non l'hanno più ricercato (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D105-D107). Il rischio di subire delle persecuzioni future è pertanto stato generato con la partenza illegale dal Paese, per il che è a giusto titolo che la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato del ricorrente escludendolo tuttavia dall'asilo ai sensi dell'art. 54 LAsi.
7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto.
8. Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: